Diapositiva 1 - Lazio International
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Diapositiva 1 - Lazio International
12/05/2015 L’ETICHETTATURA DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI: il Regolamento UE 1169/2011 dott agr Giovanni Pica – dott.ssa Miria Catta 12 maggio 2015 CCIAA di Frosinone Cos’è e cosa contiene un’etichetta (1) E’ la carta d’identità dell’alimento. Offre: • Informazioni complete su caratteristiche, ingredienti e qualità dei prodotti alimentari • Indicazioni utili per scelte d’acquisto informate 1 12/05/2015 Cos’è e cosa contiene un’etichetta (2) L'etichetta, proprio per il suo contenuto informativo, non deve rivolgersi in alcun modo al consumatore dandogli l’illusione di caratteristiche qualitative e nutrizionali diverse da quelle reali, ma deve, garantirgli: • la chiarezza delle informazioni • la leggibilità in termini di caratteri tipografici e di dimensioni • la facilità di lettura nel senso che alcune indicazioni siano riportate in uno spazio in cui l'occhio del consumatore riesca subito a coglierne la visione d'insieme • l'indelebilità delle indicazioni apposte che dovranno accompagnare il prodotto per tutta la sua vita commerciale. Cos’è e cosa contiene un’etichetta L’etichetta deve garantire trasparenza evitando di: • indurre in errore l’acquirente sulle caratteristiche, qualità, composizione e luogo di origine del prodotto; • evidenziare caratteristiche come particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi le possiedono; • attribuire all’alimento proprietà atte a prevenire, curare, guarire una malattia umana o accennare proprietà farmacologiche. Leggere sempre l’etichetta è importante anche per non fidarsi delle indicazioni promozionali; se, per esempio…. ….in una etichetta compare l’indicazione senza zucchero sarebbe opportuno leggere tutte le altre indicazioni apposte nell’elenco riguardo gli ingredienti perché si potrebbe trovare la presenza di sciroppo di glucosio, di sciroppo di fruttosio, di succo di mela, di succo d’uva, di maltosio, di sciroppo di cereali, prodotti, questi, tutti ad alto indice glicemico…. 2 12/05/2015 Le etichette alimentari per un acquisto consapevole …sia in ambito nazionale che comunitario molto è stato fatto sul piano normativo per indurre i consumatori ad un acquisto consapevole… Fonti Comunitarie Fonti Nazionali Direttiva 79/112/CEE del 18.12.1978 DPR 18.05.1982, n. 322 DLgs 27.01.1992 , n. 109 Direttiva 2000/13/CE del 20.03.2000 DLgs 23.06.2003, n. 181 Direttiva 2003/89/CE del 10.11.2003 DLgs 08.02.2006, n. 114 DLgs 08.04.2010, n. 61 Decreto 13.08.2010 Reg UE 1169/2001 Reg UE 1308/2013 Reg UE 1335/2013 Reg UE 1337/2013 del 25.10.2011 del 17.12.2013 del 13.12.2013 del 13.12.2013 …conoscere un proprio diritto resta il punto di partenza, l’elemento fondante per farlo valere e rispettare; ignorarlo equivale ad una autopenalizzazione. Motivi della Riforma (1) 1. SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA accogliere in un unico testo le norme in tema di: • Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari; • Etichettatura nutrizionale • Informazione sulla presenza di INGREDIENTI ALLERGENICI 2. CERTEZZA DEL DIRITTO • Unico Regolamento europeo con testo identico tradotto nelle lingue ufficiali che entra in vigore e viene applicato contestualmente in tutti gli Stati membri. • Chiarimento delle RESPONSABILITA’ degli O.S.A. sulle informazioni rese in etichetta e pubblicità. 3 12/05/2015 Motivi della Riforma (2) 3. RISCONTRO ALLE ESIGENZE DEGLI STAKEHOLDERS (soggetti portatori di interessi) • Leggibilità delle informazioni essenziali • Informazioni nutrizionali o Altezza minima dei caratteri, il loro spessore, il contrasto luminoso e cromatico tra le diciture e lo sfondo o Offrire ai consumatori accurate informazioni sul VALORE ENERGETICO e le PROPRIETA NUTRIZIONALI di tutti i prodotti loro offerti in vendita (tranne rare eccezioni) • Notizie sulla presenza di ingredienti allergenici • Origine e provenienza di alcuni prodotti e loro materie prime • Notizie specifiche su composizione e caratteristiche di alcuni prodotti (quali: obbligo di precisare la natura degli oli vegetali impiegati; eventuale decongelazione del prodotto venduto) ...considerando del Reg UE 1169/2011… (1) … l’Unione deve contribuire ad assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori … (2) … alimenti sicuri e sani … benessere dei cittadini… (3) … consumatori siano adeguatamente informati sugli alimenti che consumano … (9–10) …etichettatura …chiara, comprensibile e leggibile…effettuare scelte consapevoli (11)…abrogare le direttive…sostituirle con un unico regolamento… (21)… operatori del settore alimentare … chiarire le responsabilità… (24) … fornire informazioni sulla presenza di … sostanze con effetti allergenici …. (25) … definizione di nanomateriali ingegnerizzanti … (26) … carattere, colore e contrasto…sviluppare approccio globale…. (27) … informazioni …prodotti in vendita a distanza… (28) … informato … sul fatto che si tratta di un prodotto decongelato… (31) … origine obbligatoria …per altre carni di animali…. (35) ... dichiarazioni nutrizionali …riferite a quantità (porzione o unità) di consumo… (37)…consumatore finale comprenda facilmente le info…. «sale» invece «sodio»… (47) … equilibrio tra informazioni obbligatorie e … facoltative sugli alimenti… (48) … non preimballati…indicazione…potenziali allergeni… (55) … prevedere appropriati periodi di transizione… 4 12/05/2015 Tempi di applicazione Reg UE 1169/2011 7 novembre 2011, entrata in vigore con applicazione scaglionata: • 1 gennaio 2014: designazione delle carni macinate; • 13 dicembre 2014: applicazione di tutti i contenuti ad esclusione dell’indicazione nutrizionale; • 13 dicembre 2016 : obbligo dichiarazione nutrizionale. Dal 13 /12/2014 al 13/12/2016 la dichiarazione nutrizionale rimane su base volontaria, deve essere conforme alle disposizioni del Regolamento. Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13/12/2016 che non soddisfano i requisiti del Regolamento possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte. Definizione ai sensi del Reg UE 1169/2011 Etichetta: «qualunque marchio commerciale o di fabbrica, segno, immagine o altra rappresentazione grafica scritta, stampata, stampigliata, marchiata, impressa in rilievo o a impronta sull'imballaggio o sul contenitore di un alimento o che accompagna detto imballaggio o contenitore» Etichettatura : «qualunque menzione, indicazione, marchio di fabbrica o commerciale, immagine o simbolo che si riferisce a un alimento e che figura su qualunque imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta che accompagna o si riferisce a tale alimento» 5 12/05/2015 Oggetto di applicazione Reg UE 1169/2011 …stabilisce le basi che garantiscono un elevato livello di protezione dei consumatori in materia di informazioni sugli alimenti… …definisce i principi, i requisiti e le responsabilità che disciplinano le informazioni sugli alimenti e, in particolare, l’etichettatura degli alimenti… …garantire il diritto dei consumatori all’informazione e le procedure per la fornitura di informazioni sugli alimenti… …prevedere una flessibilità…rispondere evoluzioni future …fornendo le basi per effettuare delle scelte consapevoli e per utilizzare gli alimenti in modo sicuro, nel rispetto di considerazioni sanitarie, economiche, ambientali, sociali ed etiche … libera circolazione degli alimenti… Campo di applicazione Reg UE 1169/2011 …agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare quando le attività riguardano la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori …a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti alle collettività ma anche dalle collettività… venduti a distanza (on-line) Collettività: qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile), come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel quadro di un'attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale 6 12/05/2015 Campo di applicazione Reg UE 1169/2011 1) Preimballato: l'unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall'imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l'imballaggio; «alimento preimballato» non comprende gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta. art. 44 alimenti non preimballati debbano presentare obbligatoriamente quanto riportato nell’art. 9 par 1 lett. c) : «qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico … che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito anche se in forma alterata» Campo di applicazione Reg UE 1169/2011 • Alimenti destinati al consumatore finale • Alimenti forniti dalle collettività e quelli destinati alle collettività, compresi quelli destinati alla preparazione, trasformazione, frazionamento o taglio; • Alimenti somministrati da imprese di trasporto; • Alimenti venduti a distanza Non si applica agli alimenti: • incartati nei punti vendita (ex preincartati) – eccetto art. 44; • non destinati al consumatore finale o alle collettività 7 12/05/2015 Responsabilità Reg UE 1169/2011 L’operatore responsabile della presenza e dell’esattezza delle informazioni sugli alimenti è l’OSA stabilito nell’UE con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto e, se tale OSA non è stabilito nell’UE, l’importatore. Chiunque modifichi un’etichetta deve assicurare che le modifiche introdotte non siano fuorvianti o riducano la sicurezza. Gli OSA assicurano che le informazioni sugli alimenti non preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività siano trasmesse all’OSA che riceve tali prodotti, in modo che le informazioni obbligatorie sugli alimenti siano fornite, ove richiesto, al consumatore finale. OSA assicura che le indicazioni obbligatorie appaiono su preimballaggio o su etichetta oppure su documenti commerciali che accompagnano l’alimento cui si riferiscono, quando: • alimento preimballato è destinato al consumatore finale, ma commercializzato da altro OSA (B2B) - informazioni • alimento preimballato fornito a collettività per esservi preparato, trasformato, frazionato o tagliato. Indicazioni obbligatorie Reg UE 1169/2011 (1) a) la denominazione dell'alimento; b) l'elenco degli ingredienti; c) qualsiasi ingrediente che provochi allergie o intolleranze; d) la quantità taluni ingredienti o categorie di ingredienti; e) la quantità netta dell'alimento; f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza (vendita on –line: disponibile al momento acquisto); g) le condizioni particolari di conservazione e/o condizioni d'impiego; h) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell‘OSA; i) il paese d'origine o il luogo di provenienza segue 8 12/05/2015 Indicazioni obbligatorie Reg UE 1169/2011 (2) j) le istruzioni per l'uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell'alimento; k) per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo; l) una dichiarazione nutrizionale …) lotto di produzione ( direttiva UE n. 91 del dicembre 2011) …apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili… Indicazioni obbligatorie Reg UE 1169/2011 (3) Indicazioni obbligatorie – STESSO CAMPO VISIVO Denominazione dell’alimento Quantità netta Titolo alcolometrico (ove previsto) Quando l’alimento, pur destinato al consumatore finale, non è venduto direttamente ma commercializzato in una fase a monte (rapporto B2B) le informazione obbligatorie – ad eccezione della Denominazione dell’alimento, TMC, condizioni particolari di impiego/conservazione e OSA – possono essere riportate anche sui documenti commerciali e non necessariamente in etichetta, purchè tali documenti seguano l’alimento 9 12/05/2015 Omissioni indicazioni obbligatorie Reg UE 1169/2011 Tipologie Indicazioni obbligatorie Bottiglie di vetro riutilizzate marcate in modo indelebile Denominazione, Allergeni, Quantità, TMC, Nutrizionale Imballaggi o contenitori con superf. < 10 cm2 Denominazione, Allergeni, Quantità, TMC Alimenti ai quali non si applica l’obbligo della Dichiarazione nutrizionale – All V Acque Piante aromatiche Sale Edulcoranti da tavola Aceti Caffè intero o macinato Aromi Confezioni con sup. < 25 cm2 Gelatina Gomme da masticare Lieviti ... ….. ….. Alimenti ai quali non si applica l’obbligo dell’Elenco ingredienti e della Dichiarazione nutrizionale Bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2% in volume Indicazioni obbligatorie complementari Reg UE 1169/2011 Tipo o categoria di alimenti Indicazioni Alimenti imballati in taluni gas «confezionato in atmosfera protettiva» Alimenti contenenti edulcoranti «con edulcorante/i» ; Alimenti contenenti zuccheri aggiunti e edulcoranti «con zucchero /i ed edulcorante» Alimenti contenenti aspartane «contiene aspartane (una fonte di fenilananina)»; «contiene una fonte di fenilananina» Dolciumi o bevande contenenti acido glicirrizico «contiene liquirizia» Dolciumi contenenti acido glicirrizico > a 4g/kg Bevande contenenti acido glicirrizico > a 50 mg/l o 300 mg/l per bevande >1,2% volume di alcool «contiene liquirizia – evitare il consumo eccessivo in caso di ipertensione» Bevande con elevato tenore di caffeina o alimenti con caffeina aggiunta «elevato tenore di caffeina. Non raccomandato per i bambini e durante la gravidanza e l’allettamento» Carne, preparazioni a base di carne e prodotti non trasformati a base di pesce congelati Data di congelamento o la data del 1° congelamento «Congelato il ….gg/mm/aa» 10 12/05/2015 Presentazione indicazioni obbligatorie Reg UE 1169/2011 Le indicazioni obbligatorie che appaiono sull’imballaggio o sull’etichetta sono stampate in modo da assicurare chiara leggibilità, in caratteri la cui parte mediana (altezza della x) è => a 1,2 mm Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie =< di 80 cm2, l’altezza della x è => a 0,9 mm Legenda 1 Linea ascendente 2 Linea della maiuscola 3 Linea mediana 4 Linea di base 5 Linea discendente 6 Altezza della x 7 Corpo del carattere Requisiti linguistici Reg UE 1169/2011 Le indicazioni obbligatorie che appaiono sull’imballaggio o sull’etichetta appaiono in una lingua ufficiale facilmente comprensibile da parte dei consumatori degli Stati membri nei quali l’alimento è commercializzato È contemplata la possibilità di aggiungere altre lingue oltre a quella del Paese di commercializzazione (etichette multi-lingua) È consentito l’utilizzo di altre lingue solo se: • Il termine è diventato di uso talmente corrente e generalizzato da non richiedere traduzioni (es: Croissant utilizzato come denominazione di un particolare prodotto da forno); • Le menzioni originali non hanno corrispondenti nei termini italiani (es. Brandy) 11 12/05/2015 Denominazione dell’alimento Reg UE 1169/2011 …è la sua denominazione legale, quella prescritta dalle disposizioni dell’UE o nazionali; in loro assenza è la denominazione usuale ovvero usata dai consumatori della Stato membro nel quale viene venduto (es gelato, torrone, pesto), oppure è la denominazione descrittiva, che lo distingue da altri prodotti con i quali potrebbe essere confuso (es Insalata russa, grancereale) Indicazioni obbligatorie che devono accompagnare la denominazione dell’alimento – All VI Indicazione dello stato fisico nel quale si trova e del trattamento subito «in polvere», «ricongelato», «liofilizzato», «surgelato», «concentrato», «affumicato» Congelato e venduto decongelato «decongelato» Preparazioni di carne o pesce sotto forma di tagli con acqua > 5% del peso prodotto finito « più del 5% di acqua» Prodotti e preparazioni carne/pesca sembrano costituiti da un unico pezzo ma in realtà sono fatti unione di + diversi pezzi «carne ricomposta» o «pesce ricomposto» Budello x insaccati non commestibile «involucro/budello non commestibile» Carni macinate «% del tenore in materie grasse < a …» «rapporto collagene/proteine della carne < a ….» Denominazione dell’alimento Reg UE 1169/2011 12 12/05/2015 Denominazione dell’alimento Reg UE 1169/2011 Denominazione derivanti da norme nazionali 13 12/05/2015 Denominazione derivanti da norme nazionali Denominazione derivanti da norme nazionali 14 12/05/2015 Elenco degli ingredienti Reg UE 1169/2011 (1) Qualunque sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi e gli enzimi alimentari, e qualunque costituente di un ingrediente composto utilizzato nella fabbricazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finale, anche se sotto forma modificata. Dicitura: «Ingredienti» elencati in ordine decrescente di peso. Non è richiesto elenco degli ingredienti: Ortofrutticoli freschi, comprese le patate Acque gassificate Alimenti comprendono un solo ingrediente la cui denominazione è = alla denominazione dell’alimento Formaggi, burro, latte e creme di latte fermentati Aceti fermentati Ulteriori casi di esenzione dell’obbligo degli ingredienti Bevande contenute in bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate che sono marcate in modo indelebile e che pertanto prive di etichette, anello, fascetta Alimenti contenuti in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore < 10 cm2 Elenco degli ingredienti Reg UE 1169/2011 (1) Ingrediente composto: ingrediente utilizzato per la realizzazione di un prodotto, che, a sua volta, è composto da più ingredienti ( es. cioccolato al latte nella farcitura di biscotti, ecc) L’ingrediente composto deve essere riportato nella lista degli ingredienti seguito dalla lista dei suoi ingredienti in ordine ponderale decrescente riportati tra parantesi (es Croissant ripieno – ingredienti: farina da grano tenero tipo 0,…marmellata di arancia (zucchero, succo di arancia concentrata 1,8%, proteine)…) Indicazione degli ingredienti di un ingrediente composto viene omessa: Ingrediente rappresenta <2% del peso del prodotto finito Ingrediente non contiene allergeni Ingredienti consistono in miscele di spezie e/o piante aromatiche <2% di peso Ingrediente composto è un alimento per il quale l’elenco degli ingredienti non è richiesto dalle disposizioni UE 15 12/05/2015 Elenco degli ingredienti Reg UE 1169/2011 (2) Disposizioni relative all’indicazione degli ingredienti in ordine decrescente di peso – All VII Categoria di ingrediente Indicazione con riferimento al peso Acqua aggiunta e ingredienti volatili Dichiarata se > 5% del prodotto finito Ingredienti utilizzati sotto forma concentra o disidratata Indicati in ordine di peso così come sono stati registrati prima della concentrazione o disidratazione Ortofrutticoli o funghi nessuno dei quali «frutta», «ortaggi» o «funghi» + «in predomina in peso, utilizzati in miscela come proporzione variabile» + elenco frutti, ingrediente di un alimento ortaggi, funghi presenti Miscele di spezie o piante aromatiche nessuna predomina in peso «in proporzione variabile» + elenco con ordine diverso Ingredienti simili o sostituibili che costituiscono meno del 2% del prodotto finito «contiene …e/o…» se presenti nel prodotto finito. Non si applica agli Additivi, E, Allergeni Oli/Grassi raffinati di origine vegetali «oli/grassi vegetali» + elenco origine vegetale /animale + «proporzione variabile» Elenco degli ingredienti Reg UE 1169/2011 (3) Ingredienti designati con la denominazione di una categoria piuttosto che con una denominazione specifica – All VII Definizione categoria di alimento Designazione Oli raffinati di origine animale «olio» + «animale» + origine specifica Grassi raffinati di origine animale «grasso» o «materia grassa» + «animale» + origine specifica Miscele di farine «farine» + specie cereali decrescente Spezie < 2% in peso del prodotto «spezia(e)» o «miscela di spezie» Piante o parti di piante aromatiche < 2% «pianta(e) aromatica(che)» o «miscela di piante aromatiche» Pangrattato di qualsiasi origine «pangrattato» Qualsiasi categoria di saccarosio «zucchero» Tutte le proteine del latte (caseina, caseinati, ecc) «proteine del latte» Tutti i tipi di vino «vino» 16 12/05/2015 Elenco degli ingredienti Reg UE 1169/2011 (4) Designazione degli aromi nell’elenco degli ingredienti – All VII «aroma (i)» oppure con una denominazione più specifica o descrizione Reg UE 1334/08 «aroma (i) di affumicatura» o «aroma(i) di affumicatura ricavato(i) da un prodotto da una categoria o da una base alimentare» (es. aroma di affumicatura a partire dal faggio) «aroma» + «chinina» e/o «caffeina» Non è richiesta la menzione dei seguenti costituenti di un alimento: Additivi e enzimi alimentari che sono stati utilizzati come coadiuvanti Supporti e sostanze non additivi ma sono utilizzati nello stesso modo e allo stesso scopo Acqua quando è impiegata nel processo di fabbricazione per la ricostituzione di un ingrediente Acqua nel caso di un liquido di copertura che non è normalmente consumato Elenco degli ingredienti – QUID - Reg UE 1169/2011 (5) Indicazione quantitativa degli ingredienti (QUID) Figura nella denominazione dell’alimento o associato dal consumatore È evidenziato nell’etichetta mediante parole, immagini o grafica Essenziale per caratterizzare un alimento e distinguerlo dagli altri prodotti QUID: indicazione, nella lista degli ingredienti, della quantità di un determinato ingrediente utilizzato nella preparazione di un alimento L’indicazione della quantità di un ingrediente o di categoria: • è espressa in % e corrisponde alla quantità dell’ingrediente e degli ingredienti al momento della loro utilizzazione; • figura nella denominazione dell’alimento o immediatamente accanto alla denominazione o nella lista degli ingredienti 17 12/05/2015 Indicazioni degli allergeni Reg UE 1169/2011 (1) Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze Cereali contenenti glutine Crostacei e loro prodotti Uova e loro prodotti Arachidi e loro prodotti Soia e loro prodotti Latte e loro prodotti Frutta in guscio e loro prodotti Sedano e loro prodotti Senape e loro prodotti Semi di sesamo e loro prodotti Anidride solforosa e solfiti > 10 mg/kg Lupini e loro prodotti Molluschi e loro prodotti La denominazione della sostanza o del prodotto allergene è evidenziata attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo. Si deve ripetere il nome dell’allergene ogni qualvolta esso sia presente in più ingredienti e/o coadiuvanti tecnologici presenti nell’alimento Indicazioni degli allergeni Reg UE 1169/2011 (2) 1) Se il prodotto alimentare contiene già nella sua denominazione di vendita un chiaro riferimento all’allergene (es. cioccolatino al latte), non sono previsti ulteriori adempimenti . 2) Se l’allergene o la sostanza da esso derivata non è presente nella denominazione di vendita ma tra gli ingredienti, esso dovrà essere menzionato in etichetta in uno dei modi seguenti: • inserendolo nell’elenco degli ingredienti, anche se rientra in uno dei possibili casi di esclusione; • riportandolo in etichetta preceduto dalla menzione «contiene» oppure «può contenere», se l’elenco degli ingredienti non è obbligatorio (es IGT Lazio – vino rosso; «contiene solforosa») solfiti» oppure «contiene anidride 3) Se l’alimento non contiene allergeni, ma vi è la ragionevole possibilità di contaminazione accidentale di sostanze allergeniche, riportare in etichetta la dicitura «può contenere potenziale allergene. tracce di …» seguito dal nome del 18 12/05/2015 Indicazioni degli allergeni Reg UE 1169/2011 (3) Indicazioni sulla presenza di allergeni negli alimenti forniti dalle collettività Qualsiasi operatore che fornisce cibi pronti per il consumo all'interno di una struttura, come ad esempio un ristorante, una mensa, una scuola o un ospedale, o anche attraverso un servizio di catering, o ancora per mezzo di deve fornire al consumatore finale le informazioni richieste. Tali informazioni possono essere riportate sui menù, su appositi registri o cartelli o ancora su altro sistema equivalente, anche tecnologico, da tenere bene in vista, così da consentire al consumatore un veicolo o di un supporto fisso o mobile, di accedervi facilmente e liberamente Nel caso in cui si utilizzino sistemi elettronici di tipo “applicazioni per smartphone”, codice a barre, codice QR etc., questi non possono essere in ogni caso predisposti quali unici strumenti per riportare le dovute informazioni, in quanto non facilmente accessibili a tutta la popolazione e dunque non sufficientemente idonei allo scopo. Indicazioni degli allergeni Reg UE 1169/2011 (4) Indicazioni sulla presenza di allergeni negli alimenti forniti dalle collettività L’obbligo di cui all’articolo 44, paragrafo 2, del Regolamento è considerato assolto anche nei seguenti casi: 1. L’operatore del settore alimentare si limiti ad indicare per iscritto, in maniera chiara ed in luogo ben visibile, una dicitura del tipo: «le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio»; 2. l’operatore del settore alimentare riporti, per iscritto, sul menù, sul registro o su apposito cartello, una dicitura del tipo : «per qualsiasi informazioni su sostanze e allergeni è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale in servizio». 19 12/05/2015 Quantità netta Reg UE 1169/2011 è espressa utilizzando, a seconda dei casi, il litro (L o l), il centilitro (cl), il millilitro (ml), il chilogrammo (kg) o il grammo (g): a) in unità di volume per i prodotti liquidi; b) in unità di massa per gli altri prodotti. L’indicazione della quantità netta non si applica per gli alimenti Soggetti a notevoli perdite di volume e della loro massa e che sono venduti al pezzo o pesati davanti l’acquirente Quantità < 5 g o 5 ml, tranne le spezie e le piante aromatiche Venduti a collo Venduti sfusi Quando un alimento solido è presentato in un liquido di copertura, viene indicato anche il peso netto sgocciolato di questo alimento. Quando l'alimento è stato glassato, il peso netto indicato nell'alimento non include la glassa TMC, data di scadenza, data di congelamento Reg UE 1169/2011 Definizione: la data fino alla quale tale prodotto conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione Il termine minimo di conservazione (TMC) è indicato da: • «da consumarsi preferibilmente entro il …(gg/mese) (vedi lato confez)..» • «da consumarsi preferibilmente entro fine … (mese/anno o anno)…» + Modalità di conservazione per il mantenimento del prodotto per il periodo specificato Il TMC non è richiesto: • Ortofrutticoli freschi, compre le patate; • Vini, vini liquorosi, vini spumanti, vini aromatizzati e prodotti simili; • Bevande con un contenuto di alcol => al 10% in volume; • Prodotti panetteria e della pasticceria consumati entro le 24 h; • Aceti; • Sale da cucina; • Gomme da masticare 20 12/05/2015 TMC, data di scadenza, data di congelamento Reg UE 1169/2011 Nel caso di prodotti alimentari preconfezionati rapidamente deperibili dal punto di vista microbiologico e che possono costituire un pericolo per la salute del consumatore dopo breve tempo, il TMC è sostituito dalla data di scadenza, che deve essere indicata utilizzando la locuzione “da consumarsi entro” seguita dalla data stessa (gg/mese/anno) o dall’indicazione del punto dell’etichetta dove figura (es vedi coperchio). La data di scadenza è indicata su ogni singola porzione preconfezionata È vietata la vendita di prodotti alimentari a partire dal giorno successivo alla data di scadenza sulla confezione La data di congelamento è indicata da: «congelato il …(gg/mm/anno)…oppure indicazione del punto in cui essa è indicata in etichetta» Applicata per: carne, preparazioni a base di carne; prodotti non trasformati a base di pesce congelati Condizioni di conservazione o d’uso Reg UE 1169/2011 Per gli alimenti che richiedono condizioni particolari di conservazione e/o d'uso, tali condizioni devono essere indicate. Per consentire una conservazione o un uso adeguato degli alimenti dopo l'apertura della confezione, devono essere indicate le condizioni di conservazione e/o il periodo di consumo, se del caso. Indicazioni tipo: • «scaldare in forno a 180° per 20 minuti» • «tempo di cottura: 15 minuti» • «una volta aperto conservare in frigorifero» • «conservare ad una temperatura non superiore a 4°C… tra 0° e 6°C» • «tenere lontano da fonti di calore» • «tenere lontano dalla luce» 21 12/05/2015 OSA Reg UE 1169/2011 (1) L’operatore responsabile della presenza e dell’esattezza delle informazioni sugli alimenti è l’OSA stabilito nell’UE con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto e, se tale OSA non è stabilito nell’UE, l’importatore. Chiunque modifichi un’etichetta deve assicurare che le modifiche introdotte non siano fuorvianti o riducano la sicurezza. Nota MISE prot. 170164/2014 Direttiva 2000/13/CE all’articolo 3, paragrafo 1, punto 7), le indicazioni obbligatorie da apporre in etichetta, sono: “7) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante o del condizionatore o di un venditore stabilito nella Comunità. […] 2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali che impongono l'indicazione dello stabilimento di fabbricazione o di condizionamento per la loro produzione nazionale.” D.Lgs. 109/92 art 3, comma 1, lettera e): “e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea; f) la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento.” OSA Reg UE 1169/2011 (2) Gruppo di Lavoro «Etichettatura» della DG SANCO Casi studio in cui il nome OSA viene presentato al consumatore con il marchio: A. in caso di prodotto che riporta un marchio contenente il nome del produttore (stabilito nell’UE), il produttore (titolare del marchio) è l’operatore responsabile delle informazioni sugli alimenti [es: yogurt Danone, bibita Coca Cola]; B. in caso di prodotto dove il nome riportato nel marchio non corrisponde al nome stesso del produttore, l’operatore responsabile delle informazioni sugli alimenti è il titolare del marchio [es: margarina Flora, marchio della Unilever]; C. in caso di prodotto private label che riporta un marchio contenente il nome del distributore (stabilito nell’UE), il distributore (titolare del marchio) è l’operatore responsabile delle informazioni sugli alimenti [es. confettura di albicocche Carrefour, fagioli in scatola Tesco]; D. in caso di prodotto private label dove il nome riportato nel marchio non corrisponde al nome stesso del distributore, l’operatore responsabile delle informazioni sugli alimenti è il titolare del marchio [es: zucchero di canna Boni, prodotto private label a marchio della Colruyt]. 22 12/05/2015 OSA Reg UE 1169/2011 (3) Gruppo di Lavoro «Etichettatura» della DG SANCO Casi studio in cui il nome OSA viene presentato al consumatore con il marchio: l’operatore responsabile delle informazioni sugli alimenti può scegliere se riportare, tra le indicazioni obbligatorie in etichetta ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera h), il nome riportato nel marchio o il proprio nome o ragione sociale, purché come indirizzo venga riportato quello dell’operatore responsabile delle informazioni sugli alimenti Esempi: B. si può riportare il nome Flora o la ragione sociale della Unilever, purché l’indirizzo sia quello della Unilever; D. si può riportare il nome Boni o la ragione sociale della Colruyt, purché l’indirizzo sia quello della Colruyt …continuità con il Dlgs 109/92: marchio depositato come alternativa a «il nome o la ragione sociale» … OSA Reg UE 1169/2011 (4) Gruppo di Lavoro «Etichettatura» della DG SANCO Casi studio in cui il nome OSA viene presentato al consumatore con il marchio Nel caso di private label, il Gruppo di Lavoro “Etichettatura” concorda sul fatto che, come informazione ulteriore per il consumatore, l’operatore responsabile delle informazioni sugli alimenti possa scegliere di aggiungere anche il nome e/o l’indirizzo del produttore, purché tale informazione volontaria non sia sostitutiva dell’indicazione obbligatoria Il principio si ritiene applicabile è realizzata da terzi a tutti i casi in cui la produzione …dicitura: prodotto di «nome o ragione sociale + indirizzo OSA», realizzato/prodotto dalla/nella azienda «X»… 23 12/05/2015 OSA Reg UE 1169/2011 (5) Gruppo di Lavoro «Etichettatura» della DG SANCO • «indirizzo dell’operatore del settore alimentare di cui all’articolo 8, paragrafo 1»: si intende l’indirizzo fisico completo dell’operatore responsabile delle informazioni sugli alimenti, diversamente da quanto disciplinato dal D.lgs 109/92 il quale, all’articolo 3, comma 1, lettera e) faceva genericamente riferimento alla “sede” • «indirizzo»: non possano essere accettati: casella postale, indirizzo internet, indirizzo di posta elettronica, numero telefonico, il numero di registrazione alla Camera di Commercio se sostitutivo dell’indirizzo fisico completo dell’operatore responsabile delle informazioni sugli alimenti. • caso di multinazionali o international brand (es: Unilever): mettere l’indirizzo della sede nello Stato membro (national branch); non si è obbligati a mettere quello della casa madre. Di più: la DG SANCO incoraggia l’uso dell’indirizzo della sede nello Stato membro (national branch). Paese di origine o luogo di provenienza Reg UE 1169/2011 (1) Definizione: • «Paese di Origine»: dove l’alimento interamente ottenuto in un paese o ha subito l’ultima trasformazione sostanziale o lavorazione sostanziale (Reg CEE 2913/92); • «Luogo di provenienza»: luogo da cui proviene l'alimento Le indicazioni sono obbligatorie: • nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d'origine o al luogo di provenienza reali dell'alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l'alimento o contenute nell'etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l'alimento abbia un differente paese d'origine o luogo di provenienza (es. riso varietà Arborio di provenienza cinese) • se il Paese di origine o il luogo di provenienza dell’alimento non è lo stesso del suo ingrediente primario (es. pasta prodotta in Italia ma ottenuta da grano estero); in tal caso in etichetta deve figurare sia il Paese di origine che il luogo di provenienza dell’ingrediente primario; 24 12/05/2015 Paese di origine o luogo di provenienza Reg UE 1169/2011 Obbligo per le carni specie: • Suina; • Ovina • Caprina • Volatili (2) fresche, refrigerate o congelate di 1 aprile 2015 Etichette con le seguenti indicazioni (Reg UE 1337/2013): • «Allevato in (nome dello Stato membro o del paese terzo» • «Macellato in (nome dello Stato membro o del paese terzo» In Italia rimangono valide le disposizioni obbligo «origine» per: Ortofrutticoli freschi, uova, carne di bovine, latte, pesce e molluschi, miele, passata di pomodoro, olio di oliva e vino Titolo alocolometrico Reg UE 1169/2011 Obbligo: • per bevande con un contenuto alcolico > 1,2%. Indicato da una cifra con non più di un decimale. Essa è seguita dal simbolo «% vol.» e può essere preceduta dal termine «alocol» o abbreviazione «alc.» Non obbligo: • bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate che • sono marcate in modo indelebile e non recano nè etichetta, né anello, né fascetta; imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 10cm2, perché le informazioni relative agli ingredienti dovranno essere fornite mediante altri mezzi o a richieste del consumatore finale 25 12/05/2015 Lotto di appartenenza Il numero di lotto è una indicazione obbligatoria da apporre in etichetta sulla base della Direttiva CE n. 2011/91 del 13 dicembre 2011 Il lotto deve essere indicato per: • i prodotti preimballati sull’imballaggio o sull’etichetta che lo accompagna; • i prodotti non preimballati sul recipiente o, in sua assenza, sui relativi documenti commerciali. Il lotto non viene indicato per : • prodotti la cui etichetta contiene la data di scadenza o un termine minimo di conservazione indicato con il giorno e il mese in quanto già la presenza di tali indicazioni consente la rintracciabilità del lotto di produzione; • prodotti agricoli, che, all’uscita dell’azienda agricola, non saranno immessi sul mercato bensì sottoposti ad altra manipolazione; • prodotti preincartati e/o venduti sfusi direttamente nel luogo di produzione o di vendita al consumatore finale; • prodotti confezionati: in recipienti con superficie < 10 cm2; • gelati monodose: in questo caso il numero di lotto va inserito nella confezione principale. Etichetta nutrizionale Reg UE 1169/2011 (1) L’etichetta nutrizionale è al momento su base volontaria…entrata in vigore dal 13 dicembre 2016. Per “dichiarazione nutrizionale” di un alimento si intende l’insieme di informazioni sulla quantità di energia determinata negli alimenti. Alimenti ai quali non si applica l’obbligo della Dichiarazione nutrizionale – All V Acque Piante aromatiche Sale Edulcoranti da tavola Aceti Caffè intero o macinato Aromi Confezioni con sup. < 25 cm2 Gelatina Gomme da masticare Lieviti ... ….. ….. Bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2% in volume (solo valore energetico) Imballaggi o contenitori con superf. < 10 cm2 26 12/05/2015 Etichetta nutrizionale Reg UE 1169/2011 (1) La dichiarazione nutrizionale obbligatoria reca : a) il valore energetico b) la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale + volontarie a. acidi grassi monoinsaturi b. acidi grassi polinsaturi c. Polioli d. amido e. Fibre f. sali minerali o vitamine qualora presenti in quantità uguale o superiore al 15% del valore nutritivo di riferimento (7,5% se bevanda). Etichetta nutrizionale Reg UE 1169/2011 (2) Le indicazioni nutrizionali obbligatorie figurano nello stesso campo visivo in formato tabulare o lineare 27 12/05/2015 Etichetta nutrizionale Reg UE 1169/2011 (3) La dichiarazione nutrizionale obbligatoria può essere associata con le seguenti informazioni: • Valore energetico oppure • Valore energetico accompagnato dalla quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale Il valore energetico è calcolato mediante i coefficienti di conversione I valori dichiarati nella tabella nutrizionale sono valori medi stabiliti, in via alternativa, sulla base di: • analisi dell’alimento effettuate dal fabbricante; • calcoli effettuati a partire dai valori medi noti o effettivi relativi agli ingredienti utilizzati; • calcoli effettuati a partire da dati generalmente stabiliti e accettati Etichetta nutrizionale Reg UE 1169/2011 (3) Il valore energetico e le quantità delle sostanze nutritive sono espressi per 100 g o per 100 ml oppure in % sui fabbisogni medi giornalieri raccomandati (GDA – Guideline Daily Amounts) Elementi nutritivi o energetici Consumo di riferimento Energia 8400 kJ/2000 lcal Grassi totali 70 g Acidi grassi saturi 20 g Carboidrati 260 g Zuccheri 90 g Proteine 50 g Sale 6g Le GDA devono essere espresse per: • 100 g o 100 ml • per porzione/unità di consumo «Assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcla» 28 12/05/2015 Etichetta nutrizionale Reg UE 1169/2011 (4) Sanzioni – circolare MISE del 06 marzo 2015 (1) 29 12/05/2015 Sanzioni – circolare MISE del 06 marzo 2015 Sanzioni – circolare MISE del 06 marzo 2015 (2) (3) 30 12/05/2015 Ulteriori diciture presenti in etichetta – Codice a barre Il codice a barre, attraverso una sequenza definita di numeri e linee bianche e nere, consente di individuare il Paese del produttore, il nome del produttore e il prodotto. Tale codice è nato con lo scopo di facilitare le operazioni di carico e di scarico delle merci, la vendita e l’inventario dei prodotti (non solo di quelli alimentari). Il codice viene rilasciato da appositi organismi che ne gestiscono il funzionamento. In Italia le aziende interessate a ricevere il proprio codice si rivolgono all’Istituto nazionale per la diffusione della codifica dei prodotti (INDICOD) con sede a Milano. Ulteriori diciture presenti in etichetta Marcatura ecologica : sugli imballaggi e sulle etichette figurano indicazioni o simboli che invitano il consumatore ad uno smaltimento ecologico del contenitore al fine di facilitarne la raccolta, il riutilizzo e il riciclaggio. Tali indicazioni riguardano la corretta gestione del rifiuto che deriverà dall’imballaggio in cui il prodotto è contenuto. Il marchio comunitario “e”, riportato in caratteri di almeno 3 mm di altezza nello stesso campo visivo della quantità, espresso in massa o in volume, attesta che l’imballaggio rispetta le modalità di controllo metrologiche previste per la misurazione delle quantità nominali: pertanto il prodotto può circolare nel territorio comunitario. Indicazioni metrologiche: Gli imballaggi dei prodotti alimentari, compreso il vino e le bevande spiritose, non sono obbligati ad apporre il marchio 31 12/05/2015 Grazie per l’attenzione!!!! dott agr Giovanni Pica – ARSIAL 06/86273462 [email protected] – [email protected] 32