Diapositiva 1 - Lazio International

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Diapositiva 1 - Lazio International
12/05/2015
L’ETICHETTATURA DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI:
il Regolamento UE 1169/2011
dott agr Giovanni Pica – dott.ssa Miria Catta
12 maggio 2015
CCIAA di Frosinone
Cos’è e cosa contiene un’etichetta (1)
E’ la carta d’identità dell’alimento.
Offre:
• Informazioni complete su caratteristiche,
ingredienti e qualità dei prodotti
alimentari
• Indicazioni utili per scelte d’acquisto
informate
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Cos’è e cosa contiene un’etichetta (2)
L'etichetta, proprio per il suo contenuto informativo, non deve
rivolgersi in alcun modo al consumatore dandogli l’illusione di
caratteristiche qualitative e nutrizionali diverse da quelle reali, ma
deve, garantirgli:
• la chiarezza delle informazioni
• la leggibilità in termini di caratteri tipografici e di dimensioni
• la facilità di lettura nel senso che alcune indicazioni siano
riportate in uno spazio in cui l'occhio del consumatore riesca subito
a coglierne la visione d'insieme
• l'indelebilità delle indicazioni apposte che dovranno
accompagnare il prodotto per tutta la sua vita commerciale.
Cos’è e cosa contiene un’etichetta
L’etichetta deve garantire trasparenza evitando di:
• indurre in errore l’acquirente sulle caratteristiche, qualità, composizione
e luogo di origine del prodotto;
• evidenziare caratteristiche come particolari, quando tutti i prodotti
alimentari analoghi le possiedono;
• attribuire all’alimento proprietà atte a prevenire, curare, guarire una
malattia umana o accennare proprietà farmacologiche.
Leggere sempre l’etichetta è importante
anche per non fidarsi
delle indicazioni promozionali; se, per esempio….
….in una etichetta compare l’indicazione senza zucchero sarebbe
opportuno leggere tutte le altre indicazioni apposte nell’elenco
riguardo gli ingredienti perché si potrebbe trovare la presenza di
sciroppo di glucosio, di sciroppo di fruttosio, di succo di mela, di
succo d’uva, di maltosio, di sciroppo di cereali, prodotti, questi, tutti
ad alto indice glicemico….
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Le etichette alimentari per un acquisto consapevole
…sia in ambito nazionale che comunitario molto è stato fatto
sul piano normativo per indurre i consumatori ad un acquisto
consapevole…
Fonti Comunitarie
Fonti Nazionali
Direttiva 79/112/CEE del 18.12.1978
DPR 18.05.1982, n. 322
DLgs 27.01.1992 , n. 109
Direttiva 2000/13/CE del 20.03.2000
DLgs 23.06.2003, n. 181
Direttiva 2003/89/CE del 10.11.2003
DLgs 08.02.2006, n. 114
DLgs 08.04.2010, n. 61
Decreto 13.08.2010
Reg UE 1169/2001
Reg UE 1308/2013
Reg UE 1335/2013
Reg UE 1337/2013
del 25.10.2011
del 17.12.2013
del 13.12.2013
del 13.12.2013
…conoscere un proprio diritto resta il punto di partenza,
l’elemento fondante per farlo valere e rispettare; ignorarlo
equivale ad una autopenalizzazione.
Motivi della Riforma
(1)
1. SEMPLIFICAZIONE
NORMATIVA accogliere in un unico
testo le norme in tema di:
• Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari;
• Etichettatura nutrizionale
• Informazione sulla presenza di INGREDIENTI ALLERGENICI
2. CERTEZZA
DEL DIRITTO
• Unico Regolamento europeo con testo identico tradotto nelle lingue
ufficiali che entra in vigore e viene applicato contestualmente in tutti gli
Stati membri.
• Chiarimento delle RESPONSABILITA’ degli O.S.A. sulle informazioni rese in
etichetta e pubblicità.
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Motivi della Riforma (2)
3. RISCONTRO
ALLE ESIGENZE DEGLI STAKEHOLDERS
(soggetti portatori di interessi)
•
Leggibilità delle informazioni essenziali
•
Informazioni nutrizionali
o Altezza minima dei caratteri, il loro spessore, il contrasto luminoso e cromatico
tra le diciture e lo sfondo
o Offrire ai consumatori accurate informazioni sul VALORE ENERGETICO e le
PROPRIETA NUTRIZIONALI di tutti i prodotti loro offerti in vendita (tranne rare
eccezioni)
•
Notizie sulla presenza di ingredienti allergenici
•
Origine e provenienza di alcuni prodotti e loro materie prime
•
Notizie specifiche su composizione e caratteristiche di alcuni prodotti
(quali: obbligo di precisare la natura degli oli vegetali impiegati; eventuale
decongelazione del prodotto venduto)
...considerando del Reg UE 1169/2011…
(1) … l’Unione deve contribuire ad assicurare un livello elevato di protezione dei
consumatori …
(2) … alimenti sicuri e sani … benessere dei cittadini…
(3) … consumatori siano adeguatamente informati sugli alimenti che consumano …
(9–10) …etichettatura …chiara, comprensibile e leggibile…effettuare scelte consapevoli
(11)…abrogare le direttive…sostituirle con un unico regolamento…
(21)… operatori del settore alimentare … chiarire le responsabilità…
(24) … fornire informazioni sulla presenza di … sostanze con effetti allergenici ….
(25) … definizione di nanomateriali ingegnerizzanti …
(26) … carattere, colore e contrasto…sviluppare approccio globale….
(27) … informazioni …prodotti in vendita a distanza…
(28) … informato … sul fatto che si tratta di un prodotto decongelato…
(31) … origine obbligatoria …per altre carni di animali….
(35) ... dichiarazioni nutrizionali …riferite a quantità (porzione o unità) di consumo…
(37)…consumatore finale comprenda facilmente le info…. «sale» invece «sodio»…
(47) … equilibrio tra informazioni obbligatorie e … facoltative sugli alimenti…
(48) … non preimballati…indicazione…potenziali allergeni…
(55) … prevedere appropriati periodi di transizione…
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Tempi di applicazione Reg UE 1169/2011
7 novembre 2011, entrata in vigore con applicazione
scaglionata:
• 1 gennaio 2014: designazione delle carni macinate;
• 13 dicembre 2014: applicazione di tutti i contenuti ad
esclusione dell’indicazione nutrizionale;
• 13 dicembre 2016 : obbligo dichiarazione nutrizionale.
Dal 13 /12/2014 al 13/12/2016 la dichiarazione nutrizionale rimane su base
volontaria, deve essere conforme alle disposizioni del Regolamento.
Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13/12/2016 che non
soddisfano i requisiti del Regolamento possono essere commercializzati fino
all’esaurimento delle scorte.
Definizione ai sensi del Reg UE 1169/2011
Etichetta: «qualunque marchio commerciale o di
fabbrica, segno, immagine o altra rappresentazione
grafica scritta, stampata, stampigliata, marchiata,
impressa in rilievo o a impronta sull'imballaggio o sul
contenitore di un alimento o che accompagna
detto imballaggio o contenitore»
Etichettatura : «qualunque menzione, indicazione,
marchio di fabbrica o commerciale, immagine o
simbolo che si riferisce a un alimento e che figura su
qualunque
imballaggio,
documento,
avviso,
etichetta, nastro o fascetta che accompagna o si
riferisce a tale alimento»
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Oggetto di applicazione Reg UE 1169/2011
…stabilisce le basi che garantiscono un elevato livello di protezione
dei consumatori in materia di informazioni sugli alimenti…
…definisce i principi, i requisiti e le responsabilità che disciplinano le
informazioni sugli alimenti e, in particolare, l’etichettatura degli
alimenti…
…garantire il diritto dei consumatori all’informazione e le procedure
per la fornitura di informazioni sugli alimenti…
…prevedere una flessibilità…rispondere evoluzioni future
…fornendo le basi per effettuare delle scelte consapevoli e per
utilizzare gli alimenti in modo sicuro, nel rispetto di considerazioni
sanitarie, economiche, ambientali, sociali ed etiche
… libera circolazione degli alimenti…
Campo di applicazione Reg UE 1169/2011
…agli operatori del settore alimentare in tutte le
fasi della catena alimentare quando le attività
riguardano la fornitura di informazioni sugli
alimenti ai consumatori
…a tutti gli alimenti destinati al consumatore
finale, compresi quelli forniti alle collettività ma
anche dalle collettività… venduti a distanza
(on-line)
Collettività: qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o
mobile), come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel
quadro di un'attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo
immediato da parte del consumatore finale
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Campo di applicazione Reg UE 1169/2011
1) Preimballato:
l'unità di vendita destinata a essere presentata
come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un
alimento e dall'imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere
messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio,
ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere
alterato senza aprire o cambiare l'imballaggio; «alimento
preimballato» non comprende gli alimenti imballati nei luoghi di
vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita
diretta.
art.
44
alimenti
non
preimballati
debbano
presentare
obbligatoriamente quanto riportato nell’art. 9 par 1 lett. c) :
«qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico … che provochi
allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione
di un alimento e ancora presente nel prodotto finito anche se in
forma alterata»
Campo di applicazione Reg UE 1169/2011
• Alimenti destinati al consumatore finale
• Alimenti forniti dalle collettività e quelli destinati
alle collettività, compresi quelli destinati alla
preparazione, trasformazione, frazionamento o
taglio;
• Alimenti somministrati da imprese di trasporto;
• Alimenti venduti a distanza
Non si applica
agli alimenti:
• incartati nei punti vendita (ex preincartati) – eccetto art. 44;
• non destinati al consumatore finale o alle collettività
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Responsabilità Reg UE 1169/2011
L’operatore responsabile della presenza e dell’esattezza delle informazioni
sugli alimenti è l’OSA stabilito nell’UE con il cui nome o con la cui ragione
sociale è commercializzato il prodotto e, se tale OSA non è stabilito
nell’UE, l’importatore. Chiunque modifichi un’etichetta deve assicurare che le
modifiche introdotte non siano fuorvianti o riducano la sicurezza.
Gli OSA assicurano che le informazioni sugli alimenti non preimballati destinati
al consumatore finale o alle collettività siano trasmesse all’OSA che riceve tali
prodotti, in modo che le informazioni obbligatorie sugli alimenti siano fornite,
ove richiesto, al consumatore finale.
OSA assicura che le indicazioni obbligatorie appaiono su preimballaggio o su
etichetta oppure su documenti commerciali che accompagnano l’alimento
cui si riferiscono, quando:
• alimento preimballato è destinato al consumatore finale, ma
commercializzato da altro OSA (B2B) - informazioni
• alimento preimballato fornito a collettività per esservi preparato,
trasformato, frazionato o tagliato.
Indicazioni obbligatorie Reg UE 1169/2011
(1)
a) la denominazione dell'alimento;
b) l'elenco degli ingredienti;
c) qualsiasi ingrediente che provochi allergie o
intolleranze;
d) la quantità taluni ingredienti o categorie di ingredienti;
e) la quantità netta dell'alimento;
f) il termine minimo di conservazione o la data di
scadenza (vendita on –line: disponibile al momento acquisto);
g) le condizioni particolari di conservazione e/o condizioni
d'impiego;
h) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell‘OSA;
i) il paese d'origine o il luogo di provenienza
segue
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Indicazioni obbligatorie Reg UE 1169/2011
(2)
j) le istruzioni per l'uso, per i casi in cui la loro omissione
renderebbe difficile un uso adeguato dell'alimento;
k) per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in
volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;
l) una dichiarazione nutrizionale
…) lotto di produzione ( direttiva UE n. 91 del dicembre 2011)
…apposte in un punto evidente in modo da
essere facilmente visibili, chiaramente leggibili
ed eventualmente indelebili…
Indicazioni obbligatorie Reg UE 1169/2011
(3)
Indicazioni obbligatorie – STESSO CAMPO VISIVO
Denominazione dell’alimento
Quantità netta
Titolo alcolometrico (ove previsto)
Quando l’alimento, pur destinato al consumatore finale,
non è venduto direttamente ma commercializzato in una
fase a monte (rapporto B2B) le informazione obbligatorie
– ad eccezione della Denominazione dell’alimento, TMC,
condizioni particolari di impiego/conservazione e OSA –
possono essere riportate anche sui documenti
commerciali e non necessariamente in etichetta, purchè
tali documenti seguano l’alimento
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Omissioni indicazioni obbligatorie Reg UE 1169/2011
Tipologie
Indicazioni obbligatorie
Bottiglie di vetro riutilizzate marcate in modo indelebile
Denominazione, Allergeni, Quantità,
TMC, Nutrizionale
Imballaggi o contenitori con superf. < 10 cm2
Denominazione, Allergeni, Quantità,
TMC
Alimenti ai quali non si applica l’obbligo della Dichiarazione nutrizionale – All V
Acque
Piante aromatiche
Sale
Edulcoranti da
tavola
Aceti
Caffè intero o
macinato
Aromi
Confezioni con sup.
< 25 cm2
Gelatina
Gomme da
masticare
Lieviti
... ….. …..
Alimenti ai quali non si applica l’obbligo dell’Elenco ingredienti e della Dichiarazione
nutrizionale
Bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2% in volume
Indicazioni obbligatorie complementari Reg UE 1169/2011
Tipo o categoria di alimenti
Indicazioni
Alimenti imballati in taluni gas
«confezionato in atmosfera protettiva»
Alimenti contenenti edulcoranti
«con edulcorante/i» ;
Alimenti contenenti zuccheri aggiunti e
edulcoranti
«con zucchero /i ed edulcorante»
Alimenti contenenti aspartane
«contiene aspartane (una fonte di
fenilananina)»; «contiene una fonte di
fenilananina»
Dolciumi o bevande contenenti acido glicirrizico
«contiene liquirizia»
Dolciumi contenenti acido glicirrizico > a 4g/kg
Bevande contenenti acido glicirrizico > a 50
mg/l o 300 mg/l per bevande >1,2% volume di
alcool
«contiene liquirizia – evitare il consumo
eccessivo in caso di ipertensione»
Bevande con elevato tenore di caffeina o
alimenti con caffeina aggiunta
«elevato tenore di caffeina. Non raccomandato
per i bambini e durante la gravidanza e
l’allettamento»
Carne, preparazioni a base di carne e prodotti
non trasformati a base di pesce congelati
Data di congelamento o la data del 1°
congelamento «Congelato il ….gg/mm/aa»
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Presentazione indicazioni obbligatorie Reg UE 1169/2011
Le indicazioni obbligatorie che appaiono sull’imballaggio o
sull’etichetta sono stampate in modo da assicurare chiara
leggibilità, in caratteri la cui parte mediana (altezza della x) è =>
a 1,2 mm
Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie =< di 80 cm2,
l’altezza della x è => a 0,9 mm
Legenda
1 Linea ascendente
2 Linea della maiuscola
3 Linea mediana
4 Linea di base
5 Linea discendente
6 Altezza della x
7 Corpo del carattere
Requisiti linguistici Reg UE 1169/2011
Le
indicazioni
obbligatorie
che
appaiono
sull’imballaggio o sull’etichetta appaiono in una lingua
ufficiale facilmente comprensibile da parte dei
consumatori degli Stati membri nei quali l’alimento è
commercializzato
È contemplata la possibilità di aggiungere altre lingue
oltre a quella del Paese di commercializzazione
(etichette multi-lingua)
È consentito l’utilizzo di altre lingue solo se:
• Il termine è diventato di uso talmente corrente e generalizzato
da non richiedere traduzioni (es: Croissant utilizzato come
denominazione di un particolare prodotto da forno);
• Le menzioni originali non hanno corrispondenti nei termini
italiani (es. Brandy)
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Denominazione dell’alimento Reg UE 1169/2011
…è la sua denominazione legale, quella prescritta dalle disposizioni dell’UE o
nazionali; in loro assenza è la denominazione usuale ovvero usata dai
consumatori della Stato membro nel quale viene venduto (es gelato, torrone,
pesto), oppure è la denominazione descrittiva, che lo distingue da altri
prodotti con i quali potrebbe essere confuso (es Insalata russa, grancereale)
Indicazioni obbligatorie che devono accompagnare la denominazione dell’alimento – All VI
Indicazione dello stato fisico nel quale si trova e
del trattamento subito
«in polvere», «ricongelato», «liofilizzato»,
«surgelato», «concentrato», «affumicato»
Congelato e venduto decongelato
«decongelato»
Preparazioni di carne o pesce sotto forma di tagli
con acqua > 5% del peso prodotto finito
« più del 5% di acqua»
Prodotti e preparazioni carne/pesca sembrano
costituiti da un unico pezzo ma in realtà sono
fatti unione di + diversi pezzi
«carne ricomposta» o «pesce ricomposto»
Budello x insaccati non commestibile
«involucro/budello non commestibile»
Carni macinate
«% del tenore in materie grasse < a …»
«rapporto collagene/proteine della carne < a ….»
Denominazione dell’alimento Reg UE 1169/2011
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Denominazione dell’alimento Reg UE 1169/2011
Denominazione derivanti da norme nazionali
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Denominazione derivanti da norme nazionali
Denominazione derivanti da norme nazionali
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Elenco degli ingredienti Reg UE 1169/2011
(1)
Qualunque sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi e gli enzimi
alimentari, e qualunque costituente di un ingrediente composto utilizzato
nella fabbricazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finale,
anche se sotto forma modificata.
Dicitura: «Ingredienti» elencati in ordine decrescente di peso.
Non è richiesto elenco degli ingredienti:
Ortofrutticoli freschi, comprese le patate
Acque gassificate
Alimenti comprendono un solo ingrediente
la cui denominazione è = alla
denominazione dell’alimento
Formaggi, burro, latte e creme di latte
fermentati
Aceti fermentati
Ulteriori casi di esenzione dell’obbligo degli ingredienti
Bevande contenute in bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate che sono marcate in
modo indelebile e che pertanto prive di etichette, anello, fascetta
Alimenti contenuti in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore < 10 cm2
Elenco degli ingredienti Reg UE 1169/2011
(1)
Ingrediente composto: ingrediente utilizzato per la realizzazione di un
prodotto, che, a sua volta, è composto da più ingredienti ( es. cioccolato al
latte nella farcitura di biscotti, ecc)
L’ingrediente composto deve essere riportato nella lista degli ingredienti
seguito dalla lista dei suoi ingredienti in ordine ponderale decrescente
riportati tra parantesi (es Croissant ripieno – ingredienti: farina da grano tenero tipo
0,…marmellata di arancia (zucchero, succo di arancia concentrata 1,8%, proteine)…)
Indicazione degli ingredienti di un ingrediente composto viene omessa:
Ingrediente rappresenta <2% del peso del prodotto finito
Ingrediente non contiene allergeni
Ingredienti consistono in miscele di spezie e/o piante aromatiche <2% di peso
Ingrediente composto è un alimento per il quale l’elenco degli ingredienti non è richiesto
dalle disposizioni UE
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Elenco degli ingredienti Reg UE 1169/2011
(2)
Disposizioni relative all’indicazione degli ingredienti in ordine decrescente di peso – All VII
Categoria di ingrediente
Indicazione con riferimento al peso
Acqua aggiunta e ingredienti volatili
Dichiarata se > 5% del prodotto finito
Ingredienti utilizzati sotto forma concentra o
disidratata
Indicati in ordine di peso così come sono
stati registrati prima della concentrazione o
disidratazione
Ortofrutticoli o funghi nessuno dei quali
«frutta», «ortaggi» o «funghi» + «in
predomina in peso, utilizzati in miscela come proporzione variabile» + elenco frutti,
ingrediente di un alimento
ortaggi, funghi presenti
Miscele di spezie o piante aromatiche
nessuna predomina in peso
«in proporzione variabile» + elenco con
ordine diverso
Ingredienti simili o sostituibili che
costituiscono meno del 2% del prodotto
finito
«contiene …e/o…» se presenti nel prodotto
finito. Non si applica agli Additivi, E, Allergeni
Oli/Grassi raffinati di origine vegetali
«oli/grassi vegetali» + elenco origine
vegetale /animale + «proporzione variabile»
Elenco degli ingredienti Reg UE 1169/2011
(3)
Ingredienti designati con la denominazione di una categoria piuttosto che con una
denominazione specifica – All VII
Definizione categoria di alimento
Designazione
Oli raffinati di origine animale
«olio» + «animale» + origine specifica
Grassi raffinati di origine animale
«grasso» o «materia grassa» + «animale» +
origine specifica
Miscele di farine
«farine» + specie cereali decrescente
Spezie < 2% in peso del prodotto
«spezia(e)» o «miscela di spezie»
Piante o parti di piante aromatiche < 2%
«pianta(e) aromatica(che)» o «miscela di
piante aromatiche»
Pangrattato di qualsiasi origine
«pangrattato»
Qualsiasi categoria di saccarosio
«zucchero»
Tutte le proteine del latte (caseina, caseinati, ecc)
«proteine del latte»
Tutti i tipi di vino
«vino»
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Elenco degli ingredienti Reg UE 1169/2011
(4)
Designazione degli aromi nell’elenco degli ingredienti – All VII
«aroma (i)» oppure con una denominazione più specifica o descrizione Reg UE 1334/08
«aroma (i) di affumicatura» o «aroma(i) di affumicatura ricavato(i) da un prodotto da
una categoria o da una base alimentare» (es. aroma di affumicatura a partire dal faggio)
«aroma» + «chinina» e/o «caffeina»
Non è richiesta la menzione dei seguenti costituenti di un alimento:
Additivi e enzimi alimentari che sono stati
utilizzati come coadiuvanti
Supporti e sostanze non additivi ma sono
utilizzati nello stesso modo e allo stesso
scopo
Acqua quando è impiegata nel processo di
fabbricazione per la ricostituzione di un
ingrediente
Acqua nel caso di un liquido di copertura
che non è normalmente consumato
Elenco degli ingredienti – QUID - Reg UE 1169/2011
(5)
Indicazione quantitativa degli ingredienti (QUID)
Figura nella denominazione dell’alimento o associato dal consumatore
È evidenziato nell’etichetta mediante parole, immagini o grafica
Essenziale per caratterizzare un alimento e distinguerlo dagli altri prodotti
QUID:
indicazione, nella lista degli ingredienti, della quantità di un
determinato ingrediente utilizzato nella preparazione di un alimento
L’indicazione della quantità di un ingrediente o di categoria:
• è espressa in % e corrisponde alla quantità dell’ingrediente e degli
ingredienti al momento della loro utilizzazione;
• figura nella denominazione dell’alimento o immediatamente accanto alla
denominazione o nella lista degli ingredienti
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Indicazioni degli allergeni Reg UE 1169/2011
(1)
Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze
Cereali contenenti glutine
Crostacei e loro prodotti
Uova e loro prodotti
Arachidi e loro prodotti
Soia e loro prodotti
Latte e loro prodotti
Frutta in guscio e loro
prodotti
Sedano e loro prodotti
Senape e loro prodotti
Semi di sesamo e loro
prodotti
Anidride solforosa e solfiti >
10 mg/kg
Lupini e loro prodotti
Molluschi e loro prodotti
La denominazione della sostanza o del prodotto allergene è evidenziata
attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti
elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo.
Si deve ripetere il nome dell’allergene ogni qualvolta esso sia presente in più
ingredienti e/o coadiuvanti tecnologici presenti nell’alimento
Indicazioni degli allergeni Reg UE 1169/2011
(2)
1) Se il prodotto alimentare contiene già nella sua denominazione di vendita
un chiaro riferimento all’allergene (es. cioccolatino al latte), non sono previsti
ulteriori adempimenti .
2)
Se l’allergene o la sostanza da esso derivata non è presente nella
denominazione di vendita ma tra gli ingredienti, esso dovrà essere
menzionato in etichetta in uno dei modi seguenti:
• inserendolo nell’elenco degli ingredienti, anche se rientra in uno dei
possibili casi di esclusione;
• riportandolo in etichetta preceduto dalla menzione «contiene» oppure
«può contenere», se l’elenco degli ingredienti non è obbligatorio (es IGT
Lazio – vino rosso; «contiene
solforosa»)
solfiti»
oppure «contiene
anidride
3)
Se l’alimento non contiene allergeni, ma vi è la ragionevole possibilità di
contaminazione accidentale di sostanze allergeniche, riportare in etichetta la
dicitura «può contenere
potenziale allergene.
tracce di …»
seguito dal nome del
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Indicazioni degli allergeni Reg UE 1169/2011
(3)
Indicazioni sulla presenza di allergeni negli alimenti forniti dalle collettività
Qualsiasi operatore che fornisce cibi pronti per il consumo all'interno di una
struttura, come ad esempio un ristorante, una mensa, una scuola o un
ospedale, o anche attraverso un servizio di catering, o ancora per mezzo di
deve fornire al
consumatore finale le informazioni richieste.
Tali informazioni possono essere riportate sui menù, su appositi registri
o cartelli o ancora su altro sistema equivalente, anche
tecnologico, da tenere bene in vista, così da consentire al consumatore
un veicolo
o di
un supporto fisso o mobile,
di accedervi facilmente e liberamente
Nel caso in cui si utilizzino sistemi elettronici di tipo “applicazioni per
smartphone”, codice a barre, codice QR etc., questi non possono essere in
ogni caso predisposti quali unici strumenti per riportare le dovute
informazioni, in quanto non facilmente accessibili a tutta la popolazione e
dunque non sufficientemente idonei allo scopo.
Indicazioni degli allergeni Reg UE 1169/2011
(4)
Indicazioni sulla presenza di allergeni negli alimenti forniti dalle collettività
L’obbligo di cui all’articolo 44, paragrafo 2, del Regolamento è
considerato assolto anche nei seguenti casi:
1. L’operatore del settore alimentare si limiti ad indicare per iscritto, in
maniera chiara ed in luogo ben visibile, una dicitura del tipo: «le
informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti
che provocano allergie o intolleranze sono disponibili
rivolgendosi al personale in servizio»;
2. l’operatore del settore alimentare riporti, per iscritto, sul menù, sul
registro o su apposito cartello, una dicitura del tipo : «per qualsiasi
informazioni su sostanze e allergeni è possibile consultare
l’apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta,
dal personale in servizio».
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Quantità netta Reg UE 1169/2011
è espressa utilizzando, a seconda dei casi, il litro (L o l), il centilitro (cl),
il millilitro (ml), il chilogrammo (kg) o il grammo (g):
a) in unità di volume per i prodotti liquidi;
b) in unità di massa per gli altri prodotti.
L’indicazione della quantità netta non si applica per gli alimenti
Soggetti a notevoli perdite di volume e della
loro massa e che sono venduti al pezzo o
pesati davanti l’acquirente
Quantità < 5 g o 5 ml, tranne le spezie e le
piante aromatiche
Venduti a collo
Venduti sfusi
Quando un alimento solido è presentato in un liquido di copertura,
viene indicato anche il peso netto sgocciolato di questo alimento.
Quando l'alimento è stato glassato, il peso netto indicato nell'alimento
non include la glassa
TMC, data di scadenza, data di congelamento Reg UE 1169/2011
Definizione: la data fino alla quale tale prodotto conserva le sue
proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione
Il termine minimo di conservazione (TMC) è indicato da:
• «da consumarsi preferibilmente entro il …(gg/mese) (vedi lato confez)..»
• «da consumarsi preferibilmente entro fine … (mese/anno o anno)…»
+
Modalità di conservazione per il mantenimento del prodotto per il
periodo specificato
Il TMC non è richiesto:
• Ortofrutticoli freschi, compre le patate;
• Vini, vini liquorosi, vini spumanti, vini aromatizzati e prodotti simili;
• Bevande con un contenuto di alcol => al 10% in volume;
• Prodotti panetteria e della pasticceria consumati entro le 24 h;
• Aceti;
• Sale da cucina;
• Gomme da masticare
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12/05/2015
TMC, data di scadenza, data di congelamento Reg UE 1169/2011
Nel caso di prodotti alimentari preconfezionati rapidamente deperibili
dal punto di vista microbiologico e che possono costituire un pericolo per
la salute del consumatore dopo breve tempo, il TMC è sostituito dalla
data di scadenza, che deve essere indicata utilizzando la locuzione “da
consumarsi entro” seguita dalla data stessa (gg/mese/anno) o
dall’indicazione del punto dell’etichetta dove figura (es vedi coperchio).
La data di scadenza è indicata su ogni singola porzione preconfezionata
È vietata la vendita di prodotti alimentari a partire dal giorno successivo
alla data di scadenza sulla confezione
La data di congelamento è indicata da:
«congelato il …(gg/mm/anno)…oppure indicazione del punto in cui essa è
indicata in etichetta»
Applicata per: carne, preparazioni a base di carne; prodotti non trasformati a
base di pesce congelati
Condizioni di conservazione o d’uso Reg UE 1169/2011
Per gli alimenti che richiedono condizioni particolari di
conservazione e/o d'uso, tali condizioni devono essere
indicate.
Per consentire una conservazione o un uso adeguato degli alimenti
dopo l'apertura della confezione, devono essere indicate le
condizioni di conservazione e/o il periodo di consumo, se del caso.
Indicazioni tipo:
• «scaldare in forno a 180° per 20 minuti»
• «tempo di cottura: 15 minuti»
• «una volta aperto conservare in frigorifero»
• «conservare ad una temperatura non superiore a 4°C… tra 0° e 6°C»
• «tenere lontano da fonti di calore»
• «tenere lontano dalla luce»
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12/05/2015
OSA Reg UE 1169/2011
(1)
L’operatore responsabile della presenza e dell’esattezza delle informazioni sugli alimenti è l’OSA
stabilito nell’UE con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto e,
se tale OSA non è stabilito nell’UE, l’importatore. Chiunque modifichi un’etichetta deve assicurare
che le modifiche introdotte non siano fuorvianti o riducano la sicurezza.
Nota
MISE prot. 170164/2014
Direttiva 2000/13/CE all’articolo 3, paragrafo 1, punto 7), le indicazioni obbligatorie
da apporre in etichetta, sono:
“7) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante o del condizionatore o di un
venditore stabilito nella Comunità.
[…]
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali
che impongono l'indicazione dello stabilimento di fabbricazione o di condizionamento
per la loro produzione nazionale.”
D.Lgs. 109/92 art 3, comma 1, lettera e):
“e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del
confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea;
f) la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento.”
OSA Reg UE 1169/2011
(2)
Gruppo di Lavoro «Etichettatura» della DG SANCO
Casi studio in cui il nome OSA viene presentato al consumatore con il marchio:
A. in caso di prodotto che riporta un marchio contenente il nome del
produttore (stabilito nell’UE), il produttore (titolare del marchio) è l’operatore
responsabile delle informazioni sugli alimenti [es: yogurt Danone, bibita Coca
Cola];
B. in caso di prodotto dove il nome riportato nel marchio non corrisponde al
nome stesso del produttore, l’operatore responsabile delle informazioni sugli
alimenti è il titolare del marchio [es: margarina Flora, marchio della Unilever];
C. in caso di prodotto private label che riporta un marchio contenente il
nome del distributore (stabilito nell’UE), il distributore (titolare del marchio) è
l’operatore responsabile delle informazioni sugli alimenti [es. confettura di
albicocche Carrefour, fagioli in scatola Tesco];
D. in caso di prodotto private label dove il nome riportato nel marchio non
corrisponde al nome stesso del distributore, l’operatore responsabile delle
informazioni sugli alimenti è il titolare del marchio [es: zucchero di canna Boni,
prodotto private label a marchio della Colruyt].
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12/05/2015
OSA Reg UE 1169/2011
(3)
Gruppo di Lavoro «Etichettatura» della DG SANCO
Casi studio in cui il nome OSA viene presentato al consumatore con il marchio:
l’operatore responsabile delle informazioni sugli alimenti può scegliere se
riportare, tra le indicazioni obbligatorie in etichetta ai sensi dell’articolo 9,
paragrafo 1, lettera h), il nome riportato nel marchio o il proprio nome o
ragione sociale, purché come indirizzo venga riportato quello
dell’operatore responsabile delle informazioni sugli alimenti
Esempi:
B. si può riportare il nome Flora o la ragione sociale della Unilever, purché
l’indirizzo sia quello della Unilever;
D. si può riportare il nome Boni o la ragione sociale della Colruyt, purché l’indirizzo
sia quello della Colruyt
…continuità con il Dlgs 109/92: marchio depositato come
alternativa a «il nome o la ragione sociale» …
OSA Reg UE 1169/2011
(4)
Gruppo di Lavoro «Etichettatura» della DG SANCO
Casi studio in cui il nome OSA viene presentato al consumatore con il marchio
Nel caso di private label, il Gruppo di Lavoro “Etichettatura” concorda sul
fatto che, come informazione ulteriore per il consumatore, l’operatore
responsabile delle informazioni sugli alimenti possa scegliere di
aggiungere
anche il nome e/o l’indirizzo del produttore, purché tale
informazione volontaria non sia sostitutiva dell’indicazione obbligatoria
Il principio si ritiene applicabile
è realizzata da terzi
a tutti i casi in cui la produzione
…dicitura: prodotto di «nome o ragione sociale + indirizzo
OSA», realizzato/prodotto dalla/nella azienda «X»…
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OSA Reg UE 1169/2011
(5)
Gruppo di Lavoro «Etichettatura» della DG SANCO
•
«indirizzo dell’operatore del settore alimentare di cui all’articolo 8, paragrafo 1»:
si intende l’indirizzo fisico completo dell’operatore responsabile delle
informazioni sugli alimenti, diversamente da quanto disciplinato dal D.lgs 109/92 il quale,
all’articolo 3, comma 1, lettera e) faceva genericamente riferimento alla “sede”
• «indirizzo»: non possano essere accettati: casella
postale, indirizzo internet,
indirizzo di posta elettronica, numero telefonico, il numero di
registrazione alla Camera di Commercio se sostitutivo dell’indirizzo fisico
completo dell’operatore responsabile delle informazioni sugli alimenti.
• caso di multinazionali o international brand (es: Unilever): mettere l’indirizzo della
sede nello Stato membro (national branch); non si è obbligati a mettere quello
della casa madre. Di più: la DG SANCO incoraggia l’uso dell’indirizzo della sede nello Stato
membro (national branch).
Paese di origine o luogo di provenienza Reg UE 1169/2011
(1)
Definizione:
• «Paese di Origine»: dove l’alimento interamente ottenuto in un
paese o ha subito l’ultima trasformazione sostanziale o lavorazione
sostanziale (Reg CEE 2913/92);
• «Luogo
di provenienza»:
luogo da cui proviene l'alimento
Le indicazioni sono obbligatorie:
• nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il
consumatore in merito al paese d'origine o al luogo di provenienza reali
dell'alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano
l'alimento o contenute nell'etichetta nel loro insieme potrebbero
altrimenti far pensare che l'alimento abbia un differente paese
d'origine o luogo di provenienza (es. riso varietà Arborio di provenienza cinese)
• se il Paese di origine o il luogo di provenienza dell’alimento non è lo
stesso del suo ingrediente primario (es. pasta prodotta in Italia ma ottenuta da
grano estero); in tal caso in etichetta deve figurare sia il Paese di origine
che il luogo di provenienza dell’ingrediente primario;
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12/05/2015
Paese di origine o luogo di provenienza Reg UE 1169/2011
Obbligo per le carni
specie:
• Suina;
• Ovina
• Caprina
• Volatili
(2)
fresche, refrigerate o congelate di
1 aprile 2015
Etichette con le seguenti indicazioni
(Reg UE 1337/2013):
•
«Allevato in (nome dello Stato membro o del paese terzo»
•
«Macellato in (nome dello Stato membro o del paese terzo»
In Italia rimangono valide le disposizioni obbligo «origine» per:
Ortofrutticoli freschi, uova, carne di bovine, latte, pesce e
molluschi, miele, passata di pomodoro, olio di oliva e vino
Titolo alocolometrico
Reg UE 1169/2011
Obbligo:
• per bevande con un contenuto alcolico > 1,2%.
Indicato da una cifra con non più di un decimale. Essa è
seguita dal simbolo «% vol.» e può essere preceduta dal termine
«alocol» o abbreviazione «alc.»
Non obbligo:
• bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate che
•
sono marcate in modo indelebile e non recano nè etichetta, né
anello, né fascetta;
imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore
misura meno di 10cm2, perché le informazioni relative agli
ingredienti dovranno essere fornite mediante altri mezzi o a
richieste del consumatore finale
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12/05/2015
Lotto di appartenenza
Il numero di lotto è una indicazione obbligatoria da apporre in etichetta sulla
base della Direttiva CE n. 2011/91 del 13 dicembre 2011
Il lotto deve essere indicato per:
• i prodotti preimballati sull’imballaggio o sull’etichetta che lo accompagna;
• i prodotti non preimballati sul recipiente o, in sua assenza, sui relativi
documenti commerciali.
Il lotto non viene indicato per :
• prodotti la cui etichetta contiene la data di scadenza o un termine minimo
di conservazione indicato con il giorno e il mese in quanto già la presenza di
tali indicazioni consente la rintracciabilità del lotto di produzione;
• prodotti agricoli, che, all’uscita dell’azienda agricola, non saranno immessi
sul mercato bensì sottoposti ad altra manipolazione;
• prodotti preincartati e/o venduti sfusi direttamente nel luogo di produzione
o di vendita al consumatore finale;
• prodotti confezionati: in recipienti con superficie < 10 cm2;
• gelati monodose: in questo caso il numero di lotto va inserito nella
confezione principale.
Etichetta nutrizionale Reg UE 1169/2011
(1)
L’etichetta nutrizionale è al momento su base volontaria…entrata in
vigore dal 13 dicembre 2016.
Per “dichiarazione nutrizionale” di un alimento si intende l’insieme di
informazioni sulla quantità di energia determinata negli alimenti.
Alimenti ai quali non si applica l’obbligo della Dichiarazione nutrizionale – All V
Acque
Piante aromatiche
Sale
Edulcoranti da
tavola
Aceti
Caffè intero o
macinato
Aromi
Confezioni con sup.
< 25 cm2
Gelatina
Gomme da
masticare
Lieviti
... ….. …..
Bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2% in volume (solo valore energetico)
Imballaggi o contenitori con superf. < 10 cm2
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12/05/2015
Etichetta nutrizionale Reg UE 1169/2011
(1)
La dichiarazione nutrizionale obbligatoria reca :
a) il valore energetico
b) la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri,
proteine e sale
+ volontarie
a. acidi grassi monoinsaturi
b. acidi grassi polinsaturi
c. Polioli
d. amido
e. Fibre
f. sali minerali o vitamine qualora presenti in quantità uguale o
superiore al 15% del valore nutritivo di riferimento (7,5% se bevanda).
Etichetta nutrizionale Reg UE 1169/2011
(2)
Le indicazioni nutrizionali obbligatorie figurano nello
stesso campo visivo in formato tabulare o lineare
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12/05/2015
Etichetta nutrizionale Reg UE 1169/2011
(3)
La dichiarazione nutrizionale obbligatoria può essere associata con le
seguenti informazioni:
• Valore energetico oppure
• Valore energetico accompagnato dalla quantità di grassi, acidi grassi
saturi, zuccheri e sale
Il valore energetico è calcolato mediante i coefficienti di conversione
I valori dichiarati nella tabella nutrizionale sono valori medi stabiliti, in via
alternativa, sulla base di:
• analisi dell’alimento effettuate dal fabbricante;
• calcoli effettuati a partire dai valori medi noti o effettivi relativi agli
ingredienti utilizzati;
• calcoli effettuati a partire da dati generalmente stabiliti e accettati
Etichetta nutrizionale Reg UE 1169/2011
(3)
Il valore energetico e le quantità delle sostanze nutritive sono espressi per
100 g o per 100 ml oppure in % sui fabbisogni medi giornalieri raccomandati
(GDA – Guideline Daily Amounts)
Elementi nutritivi o energetici
Consumo di riferimento
Energia
8400 kJ/2000 lcal
Grassi totali
70 g
Acidi grassi saturi
20 g
Carboidrati
260 g
Zuccheri
90 g
Proteine
50 g
Sale
6g
Le GDA devono essere espresse per:
• 100 g o 100 ml
• per porzione/unità di consumo
«Assunzione di riferimento di un
adulto medio (8400 kJ/2000 kcla»
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12/05/2015
Etichetta nutrizionale Reg UE 1169/2011
(4)
Sanzioni – circolare MISE del 06 marzo 2015
(1)
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12/05/2015
Sanzioni – circolare MISE del 06 marzo 2015
Sanzioni – circolare MISE del 06 marzo 2015
(2)
(3)
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12/05/2015
Ulteriori diciture presenti in etichetta – Codice a barre
Il codice a barre, attraverso una sequenza definita di numeri e linee
bianche e nere, consente di individuare il Paese del produttore, il nome
del produttore e il prodotto.
Tale codice è nato con lo scopo di facilitare le operazioni di carico e di
scarico delle merci, la vendita e l’inventario dei prodotti (non solo di quelli
alimentari).
Il codice viene rilasciato da appositi organismi che ne gestiscono il
funzionamento. In Italia le aziende interessate a ricevere il proprio codice
si rivolgono all’Istituto nazionale per la diffusione della codifica dei
prodotti (INDICOD) con sede a Milano.
Ulteriori diciture presenti in etichetta
Marcatura ecologica :
sugli imballaggi e sulle etichette figurano
indicazioni o simboli che invitano il consumatore ad uno smaltimento
ecologico del contenitore al fine di facilitarne la raccolta, il riutilizzo e il
riciclaggio. Tali indicazioni riguardano la corretta gestione del rifiuto che
deriverà dall’imballaggio in cui il prodotto è contenuto.
Il marchio comunitario “e”, riportato in
caratteri di almeno 3 mm di altezza nello stesso campo visivo della quantità,
espresso in massa o in volume, attesta che l’imballaggio rispetta le modalità di
controllo metrologiche previste per la misurazione delle quantità nominali:
pertanto il prodotto può circolare nel territorio comunitario.
Indicazioni metrologiche:
Gli imballaggi dei prodotti alimentari, compreso il vino e le bevande spiritose,
non sono obbligati ad apporre il marchio
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12/05/2015
Grazie per l’attenzione!!!!
dott agr Giovanni Pica – ARSIAL
06/86273462
[email protected][email protected]
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