Disciplinare di produzione della “Luganega trentina” Presidio Slow
Transcript
Disciplinare di produzione della “Luganega trentina” Presidio Slow
Disciplinare di produzione della “Luganega trentina” Presidio Slow Food ART. 1 Nome del prodotto La denominazione del prodotto è “Luganega trentina”. ART. 2 Zona geografica La zona di produzione comprende tutto il territorio della provincia di Trento. ART. 3 Riferimenti storici Risalgono circa all’anno Mille i primi documenti che attestano l’allevamento del maiale nelle comunità di montagna trentine, la nascita delle corporazioni medievali dei macellai e la creazione delle prime botteghe ove si commercializzava la carne fresca e lavorata. A partire dal basso Medioevo prendeva piede la tradizione nei nuclei familiari di allevare alcuni capi di bovini e di suini, che servivano per la produzione della “Luganega trentina” destinata per lo più all’autoconsumo. Le luganeghe venivano prodotte direttamente in famiglia e solo un’esigua quantità nelle macellerie, a disposizione di chi non aveva in casa il maiale. Il macellaio veniva spesso chiamato nelle famiglie per l’uccisione del maiale e per eseguire tutta la successiva lavorazione. Le parti nobili (coscia, spalla) venivano salate ed affumicate, mentre la rimanente materia prima veniva macinata ed insaccata con spezie, in piccoli salami chiamati, tra i vari varie espressioni usate allora, anche “luganeghe”. La Luganega trentina entra a far parte dei piatti della tradizione gastronomica trentina (Canederli, Smacafam) già dal XIV-XV° Secolo, epoca in cui appaiono i primi ricettari della cucina locale. Prodotta applicando tecniche sopravvissute a distanza di secoli, la “Luganega” è uno dei salumi più profondamente radicato nella tradizione trentina, con caratteristiche qualitative collegate ai fattori naturali, ambientali ed umani tipici dell’area di produzione. ART. 4 Provenienza degli animali e razze I suini pesanti utilizzati per la produzione della Luganega trentina devono provenire da allevamenti locali situati sul territorio provinciale, con una permanenza minima sul territorio di almeno 10 mesi. I suini utilizzati per la produzione del salume sono prevalentemente di razza Large White e Landrace. Il grasso utilizzato deve provenire dagli stessi animali di cui viene utilizzata la parte magra. Il produttore deve poter esibire la dichiarazione di produzione da parte degli allevatori. ART. 5 Tipologia di allevamento e alimentazione Per quanto riguarda la tipologia di allevamento e alimentazione si fa riferimento all’allegato relativo all’allevamento, che fa parte integrante del presente disciplinare. ART. 6 Macellazione Il peso vivo dei suini al momento della macellazione deve essere minimo di 160 kg e devono essere trascorsi almeno 10-12 mesi dalla nascita. La carne deve essere macellata sul territorio della provincia di Trento in macelli pubblici o privati autorizzati. ART. 7 Periodo di produzione La Luganega trentina si produce tutto l’anno. Art. 8 Trasformazione La preparazione delle carni avviene tramite selezione dei tagli dalle carcasse ed eliminazione delle parti non scelte, dei nervi, delle cartilagini e delle cotenne. La percentuale massima di grasso ammessa non deve superare il 30%. Le carni sono macinate, una sola volta, con una piastra da 5 a 7 mm. Alla carne macinata vengono aggiunti, secondo la ricetta del singolo produttore, aglio, anche macerato in vino proveniente da vitigni allevati localmente, sale marino, pepe, pimento, cannella, chiodi di garofano. L’unico additivo e conservante consentito dal presente disciplinare è il nitrato di potassio nei limiti imposti dalla legge. Non è consentito in nessun caso l’uso di E300, saccarosio, destrosio, lattosio o derivati del latte. La carne viene impastata e successivamente l’insaccatura dell’impasto avviene meccanicamente in budello naturale di bovino adulto. Segue la legatura manuale, con spago, secondo le lunghezze di cui all’art. 11 e la punzecchiatura del prodotto. L’asciugatura può avvenire in ambienti naturali o in locali coibentati a norma di legge per 48 ore ad una temperatura massima di 22°C, decrescente per i 5 o 6 giorni successivi fino a raggiungere una temperatura di 13°C, con una umidità che varia, nelle singole fasi, dal 90% al 65%. Successivamente si passa alla stagionatura. E’ prevista anche la produzione di Luganeghe trentine affumicate. L’affumicatura (18-25°C) deve essere fatta in locali adatti, esclusivamente con legno naturale di faggio, bacche di ginepro e altre essenze legnose a foglia caduca, escludendo i legni resinosi. ART. 9 Stagionatura La stagionatura deve avvenire preferibilmente in cantine di stagionatura oppure, se non disponibili, in celle termocondizionate per un periodo minimo di 40 giorni. Le celle o cantine di stagionatura devono avere una temperatura di 9°-15°C e una umidità relativa tra il 65% e 90%. ART. 10 Caratteristiche chimico fisiche e organolettiche Forma: cilindrica, di norma leggermente curva. Lunghezza: di 15 cm +/- 20%. Diametro: non inferiore a 35 mm. e non superiore a 45 mm. Peso: non inferiore a 150 gr. e non superiore a 300 gr. Impasto: medio-grosso Luganega trentina: Consistenza: il prodotto deve essere compatto e omogeneo. Aspetto al taglio: la fetta si presenta compatta ed omogenea, caratterizzandosi per la coesione delle frazioni muscolari ed adipose, di colore rosso rubino ed uniforme distribuzione dei granelli adiposi. Odore: equilibrato nella speziatura e con note caratteristiche di stagionatura. Sapore: sapido. Luganega trentina affumicata: Consistenza: il prodotto deve essere compatto e omogeneo. Aspetto al taglio: la fetta si presenta compatta ed omogenea, caratterizzandosi per la coesione delle frazioni muscolari ed adipose, di colore rosso medio tendente al rosato ed uniforme distribuzione dei granelli adiposi. Odore: equilibrato nella speziatura, con lievi sentori di affumicatura e con note caratteristiche di stagionatura. Sapore: sapido, intenso, equilibrato per l’affumicatura. ART. 11 Commercializzazione Il prodotto viene venduto sfuso, a pezzi, secondo un vademecum approvato dall’Associazione dei Produttori. ART. 12 Etichettatura Sull’etichetta saranno riportati i seguenti dati : - Marchio commerciale (se presente); - Denominazione di vendita; - Nome e cognome o ragione sociale del produttore; - Sede dello stabilimento di produzione; - Modalità di conservazione; - Elenco degli ingredienti in ordine decrescente (specificare la tipologia della carne usata e le percentuali); - Quantità netta o da vendersi a peso; - Giorno, mese, anno di preparazione (per i prodotti stagionati); - Termine minimo di conservazione (da consumarsi preferibilmente entro …… ); - Contrassegno del Presidio Slow Food. ART. 13 Controlli Autocontrollo igienico-sanitario previsto dai Reg. (UE) 852/853 del 2004. Rintracciabilità secondo il Reg. (UE) 178/2002. I sottoscritti dichiarano di aver esaminato in ogni sua parte il regolamento del disciplinare e di condividere e accettare interamente il contenuto. Trento, Firme dei produttori: Massimo Cis Massimo Corrà Macelleria Corrà Smarano Macelleria Salumeria Belli Armando Bronzini ………………………………………………. ………………………………………………. ……………………………………………….