Vendita diretta az agric - 22-3

Transcript

Vendita diretta az agric - 22-3
Scuola di Specializzazione in
Ispezione degli alimenti di origine animale
Napoli, 22 marzo 2014
Vendita diretta di alimenti in
azienda agricola e sicurezza
alimentare.
Dott. Alfredo Rossi
Veterinario dirigente ASL BN
Normativa in materia di produzione e vendita di alimenti in
azienda agricola
-
commerciale (d.lgs. 114/1998 – non sia applica, salvo i limiti stabiliti)
-
settore agricolo (d.lgs 228/2001)
-
sanitaria (pacchetto igiene, linee guida reg. CE 852 – 853/2004.
Produzione e vendita di alimenti in azienda agricola
L’ art. 4 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 conferma della
specialità della normativa in materia di vendita diretta, cui
“continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al d.lgs. 31 marzo
1998, n. 114” sul commercio, salvo che “l’ammontare dei ricavi
derivanti dalla
vendita dei prodotti non provenienti dalla
rispettive aziende nell’anno solare precedente sia superiore a lire
80 milioni per gli imprenditori individuali ovvero a lire 2 miliardi
per le società”.
Art. 4 c.7 d. Lgs n. 228/2001
Art. 4 d.Lgs n. 228/2001 - Esercizio dell'attivita' di vendita
1. Gli imprenditori agricoli, singoli
o
registro delle imprese di cui all'art.
associati,
8
della
iscritti
nel
legge
29
dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al
dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti
provenienti
aziende,
in
osservate
misura prevalente *
le
dalle
rispettive
disposizioni vigenti in materia di
igiene e sanita'.
* c. 8 - Se i ricavi da vendita prodotti non propri > di 160mila € per impr. Indiv. o 4 mil
€ per le società si applica il d. lgs 114/1998 (legge sul commercio)
Imprenditore agricolo professionale
art.1 d. lgvo n. 99/2004
- Colui il quale è in possesso di conoscenze e competenze
professionali ai sensi dell’art. 5 Reg CE 1257/1999 che
si dedichi alle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c.
direttamente o in qualità di socio;
- Le società di persone (almeno un socio);
- Le società cooperative (almeno un quinto dei soci);
- Le società di capitali (almeno un amministratore);
- Le cooperative e i loro consorzi (art.1c.2 d. lgvo 228/2001)
Imprenditore agricolo
(art. 2135 c.c. come mod. dal d.Lgvo 228/2001)
<<E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle
seguenti
attività:
coltivazione
del
fondo,
selvicoltura, allevamento di animali e attività
connesse. >>
Imprenditore agricolo
<< … Si intendono comunque connesse le attività … dirette
alla
manipolazione,
conservazione,
trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad
oggetto
prodotti
ottenuti
prevalentemente
dalla
coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento
degli animali, nonché le attività dirette alla fornitura
di beni e servizi … >>
Art. 4 d. Lgs n. 228/2001
2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante e‘
soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede
l'azienda di produzione e puo' essere effettuata a decorrere
dalla data
vendita
di
al
invio della
dettaglio
medesima
esercitata
comunicazione.
su
superfici
Per la
all'aperto
nell'ambito dell'azienda agricola, nonche‘ per la vendita
esercitata
carattere
prodotti
in
occasione
di
sagre, fiere, manifestazioni a
religioso, benefico o politico o di promozione
tipici o locali, non e‘ richiesta
dei
la comunicazione di
inizio attivita‘ (*)
*come modificato dalla legge n. 98/2013
Art. 4 d. Lgs n. 228/2001
4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma
itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la
comunicazione e' indirizzata al sindaco del comune in cui si intende
esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche
mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione
deve
contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo,
ai sensi dell'art. 28 del d. lgs 31 marzo 1998, n. 114.
4-bis.* La vendita diretta mediante il commercio elettronico
puo‘
essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al
comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione.
* comma introdotto dalla legge n. 98/2013
Art. 4 d. Lgs n. 228/2001
5. La presente disciplina si applica anche nel caso di
vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di
attivita' di manipolazione o trasformazione dei
prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al
completo
sfruttamento
del
ciclo
produttivo
dell'impresa.
Art. 4 d. Lgs n. 228/2001
6. Non possono esercitare l'attivita' di vendita
diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di
societa' di persone e le persone giuridiche i cui
amministratori abbiano riportato, nell'espletamento
delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella
societa', condanne con sentenza passata in giudicato,
per delitti in materia di igiene e sanita' o di frode
nella preparazione degli alimenti nel quinquennio
precedente all'inizio dell'esercizio dell'attivita'. Il
divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal
passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
Art. 4 d. Lgs n. 228/2001
8-bis*. In conformita' a quanto previsto dall'articolo 34
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta e'
consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto
di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella
disponibilita'
dell'imprenditore
agricolo,
con
l'esclusione del servizio assistito di somministrazione
e con l'osservanza delle prescrizioni generali di
carattere igienico-sanitario.
* comma introdotto legge n. 98/2013
Art. 4 d. Lgs n. 228/2001
8-ter*. L'attivita' di vendita diretta dei
prodotti
agricoli ai sensi del presente articolo non comporta
cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la
vendita e puo' esercitarsi su tutto il territorio
a
prescindere
dalla
destinazione
comunale
urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a cio'
destinati.
* comma introdotto dalla legge n. 98/2013
Norme sulla vendita di prodotti agricoli
art.4 d. lgs n. 99/2004 (semplificaz. in agricoltura)
1. La disciplina amministrativa di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si applica
anche agli enti ed alle associazioni che intendano
vendere direttamente prodotti agricoli.
Dunque qualsiasi ente non commerciale (associazione riconosciuta o
non riconosciuta, comitato, fondazione) che svolga una attività
agricola in modo non esclusivo o principale ai sensi della lettera c)
del 1° comma dell’art. 73 TUIR ed a scopo di autofinanziamento può,
per la vendita dei suoi prodotti agricoli, giovarsi della disciplina
amministrativa semplificata prevista per le imprese agricole, singole
o associate, dall’art. 4 del d.lgs 228/2001.
Imprenditore ittico
(art. 2 D.Lgs n. 226/2001 mod. D.Lgs n. 154/2004)
• E' imprenditore ittico chi esercita, in forma singola o
associata o societaria, l'attivita' di pesca professionale
diretta alla cattura o alla raccolta di organismi
acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci e le
attivita' connesse …
E’ equiparato all’imprenditore agricolo
Vendita prodotti di origine animale
• Pollame e lagomorfi;
• Selvaggina allevata
• Prodotti della pesca e dell’acquacoltura
• Latte e derivati
• Uova - miele
prodotti primari
ASR n. 253/2009 - Linee guida Reg CE n. 853/2004
E’ esclusa dal campo di applicazione del reg CE
853/2004
la <<fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti
primari dal produttore al consumatore finale o ai
laboratori annessi agli esercizi di commercio al
dettaglio o di somministrazione a livello locale che
riforniscono direttamente il consumatore finale >> .
livello locale: provincia e provincie contermini
Prodotti primari: reg. CE 178/2002 art . 3 p. 17
Linee guida applicazione Reg CE 853/2004
Accordo Conferenza Stato Regioni n. 253 del 17/12/2009
<<In conformità ai Reg CE 852/2004 e 853/2004 per
fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti
primari si deve intendere la cessione diretta, su
richiesta del consumatore finale … di prodotti primari
ottenuti nell’azienda stessa. >>
ASR n. 253/2009 - Linee guida Reg CE n. 853/2004
E’ esclusa dal campo di applicazione del reg CE 853/2004
<< d) alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni
provenienti da pollame e lagomorfi macellati nell'azienda agricola
dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli
esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello
locale che forniscono direttamente al consumatore finale sfatte
carni come carni fresche. >>
livello locale: provincia e provincie contermini
vendita di pollame, lagomorfi, piccola selvaggina allevata
E’ possibile macellare presso l’azienda agricola del produttore
piccoli quantitativi di pollame e lagomorfi nel rispetto del reg CE
852/2004.
art. 1 c. 3 lett. d) reg. 853/2004 – art.3 Reg. CE 2076/2005
<< il piccolo quantitativo di carni provenienti da pollame e lagomorfi
macellati nell'azienda agricola dal produttore, viene stabilito in un
massimo di 50 UBE/anno complessive di pollame, lagomorfi e
piccola selvaggina allevata (1 UBE = 200 polli o 125 conigli) nel
rispetto dei requisiti di cui all'all. II, cap. 1, 2 e 5 p. 1 del Reg. CE
852/2004 >>
(Linee guida appll.ne Reg CE 853/2004 – AS.R. n. 253/2009)
10.000 polli o 6250 conigli / anno
Attività di vendita di prodotti della pesca
e dell’acquacoltura
Non vi sono limitazioni alla vendita di prodotti della
pesca
e
molluschi
bivalvi
vivi
nell’azienda
agrituristica o ittituristica purchè provengano
prevalentemente dalla propria attività.
latte e derivati
• Ai fini della somministrazione in azienda agrituristica è
consentito l’utilizzo di latte crudo solamente se rispetta i
requisiti di composizione per il latte alimentare (art.2 Reg CE
2597/1997)
• Deve inoltre possedere i requisiti sanitari fissati dal Reg CE
853/2004 sez. IX cap.I p.4
Laboratorio polifunzionale
uova
• La cessione diretta delle uova dal produttore al consumatore
è consentita in deroga, ai sensi dell’art.2 c.3 del Reg CE
1907/1990, a condizione che le uova prodotte in loco,
vengano cedute nel luogo di produzione e purché non siano
imballate o classificate.
D. Min P.A.F. 11/12/2009 – modalità di applicazione
di disposizioni comunitarie in materia di
commercializzazione delle uova
Art. 2 - 1. Sono esonerate dagli obblighi sulle norme di
commercializzazione (reg CE 1234/2007 – all. XIV, sez. A.I.2),
le uova vendute direttamente dal produttore al consumatore
finale:
a) Nel luogo di produzione o
b) Nell’ambito della regione di produzione, in un mercato
pubblico locale o nella vendita porta a porta,
Le uova vendute in un mercato pubblico locale devono comunque
essere marchiate con il codice del produttore, salvo i produttori
sino a 50 galline ovaiole.
Disciplina dell’agriturismo
(Legge n. 96/2006)
Leggi regionali
Agriturismo “Il fortilizio” - masseria fortificata (sec. XVII-XVIII) – Pietrelcina (BN)
Attività agrituristica
art. 2, c. 3, l. n. 96/2006
Rientrano fra le attività agrituristiche:
Dare ospitalità in alloggi …
Somministrare pasti e bevande …
Organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi
inclusa la mescita dei vini
Attività agrituristiche assimilate
art. 12 l. n. 96/2006
Ittiturismo
• Quelle svolte dai pescatori relativamente
all’ospitalità, alla somministrazione dei pasti
costituiti prevalentemente da prodotti derivati
dall’attività di pesca, nonché le attività connesse
Attività agrituristiche assimilate
art. 12 l. n. 96/2006
Attivita' connesse
(art. 3 d.lgs n. 226/2001 come mod. d.lgs n. 154/2004)
c)
la
prima
lavorazione
dei
prodotti
del
mare
e
dell'acquacoltura, la conservazione, la trasformazione,
la distribuzione e la commercializzazione, nonche' le
azioni di promozione e valorizzazione.
Somministrazione di pasti e bevande
art. 2, c. 3, lett.b), l. n. 96/2006
• Devono essere costituiti prevalentemente da prodotti
propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi
compresi i prodotti a carattere alcolico e
superalcoolico, …
Somministrazione di pasti e bevande
art. 2, c. 3, lett.b), l. n. 96/2006
… con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati
dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi
nell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari
tradizionali, secondo le modalità di cui all’art. 4 c. 4;
>>
Attività di somministrazione e vendita di
selvaggina uccisa a caccia
• L’azienda
agrituristica,
quale
esercizio
di
somministrazione, può rifornirsi da cacciatori di
selvaggina uccisa a caccia (art.1 reg. CE 853/2004)
• Per quanto riguarda la selvaggina di grossa taglia,
fatte salve le pertinenti normative in materia
venatoria, il limite è stabilito in un capo per
cacciatore per anno
(Linee guida reg CE 853/2004 – Acc.C.S.R. 253/2009)
Attività di vendita di selvaggina uccisa a caccia
Qualora la selvaggina selvatica
sia detenuta in fondo della
stessa azienda agricola non vi
sono limiti, in quanto il prelievo
di detta fauna non costituisce
prelievo venatorio.
art.12 e 17 l. n. 157/1992
Disciplina regionale della somministrazione di pasti e bevande
art. 4 c.4, l. n. 96/2006
Criteri vincolanti:
a) Una quota significativa di prodotto proprio
b) Per aziende agricole della zona si intendono quelle collocate
in ambito regionale o in zone omogenee contigue di regioni
limitrofe, fissando la quota di apporto
c) Le quote di cui alle lettere a) e b) devono rappresentare la
prevalenza dei prodotti impiegati
… ecc..
Norme igienico sanitarie
art. 5 c.1, l. n.96/2006
1. I requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature
sono stabiliti dalle regioni. Nella definizione di tali requisiti si
tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di
ruralità degli edifici …
omissis
Immobile dichiarato di interesse culturale e
sottoposto al regime vincolistico (d.lgs 42/2004).
Norme igienico sanitarie
art. 5 c.3, l. n.96/2006
3. L’autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei
locali di trattamento e somministrazione di sostanze
alimentari e del relativo piano aziendale di
autocontrollo igienico-sanitario, tiene conto della
diversificazione e della limitata quantità di produzioni,
dell’adozione di metodi tradizionali di lavorazione e
dell’impiego di prodotti propri.
Registrazione
Reg CE 852/2004 art.6 c.2
<< … ogni operatore del settore alimentare notifica
all’opportuna
modalità
autorità
prescritte
competente,
dalla
secondo
stessa,
le
ciascuno
stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua
una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione
e distribuzione di alimenti ai fini della registrazione
del suddetto stabilimento.>>
Linee guida applicazione Reg CE 852/2004
Accordo Conferenza Stato Regioni n.59/2009
linee guida reg 852/2004
metodi tradizionali
p.16 dei considerando al Reg. 852/2004
E’
inoltre
permettere
opportuna
di
una
continuare
certa
ad
flessibilità
utilizzare
per
metodi
tradizionali in ogni fase della produzione … e in relazione
ai requisiti strutturali …
Tuttavia, la flessibilità non dovrebbe compromettere
gli obiettivi di igiene alimentare. …
Deroga al reg 852/04 per prodotti tradizionali
Flessibilità legata alla norma (reg CE 852/04)
Accordo CSR n. 253 del 17/12/2009
Norme igienico sanitarie
art. 5 c.4, l. n.96/2006
<< Nel caso di somministrazione di pasti in numero
massimo di dieci, per la loro preparazione può essere
autorizzato l’uso della cucina domestica. >>
Il cap. III, All. II del Reg CE n.852/2004
fissa i requisiti applicabili ai
<< … locali utilizzati principalmente come abitazione
privata ma dove gli alimenti sono regolarmente
preparati per essere commercializzati… >>
Trasformazione e vendita dei prodotti
art. 10 l. n.96/2006
1. Alla vendita dei prodotti propri, tal quali o
comunque trasformati, nonché dei prodotti tipici
locali da parte dell’impresa agrituristica si
applicano le disposizioni di cui alla [l. n. 59/1963,
e succ.ve mod.ni,] e all’art. 4 del d. lgvo n.
228/2001.
Linee guida applicazione Reg CE 853/2004
Accordo CSR n. 253 del 17/12/2009
Fornitura diretta
<<Rientrano
in
questo
contesto
le
attività
di
commercio al dettaglio diretto effettuate nelle
aziende agrituristiche, per le quali i vincoli di
mercato sono quelli previsti dalla normativa di
settore. >>