Testo completo della sentenza del 02/11/05

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Testo completo della sentenza del 02/11/05
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Donazioni – Donazioni obnuziali – Rottura del fidanzamento – Domanda di restituzione – Improponibilità –
Mutuo – Somma mutuata – Domanda di restituzione – Onere della prova degli elementi costitutivi –
Inottemperanza – Rigetto – Rif.Leg.artt.80,785,1813,2697,2964 cc;
Allegato al verbale d’udienza del 2 novembre 2005
Sentenza
Pronunziata il 02.11.2005
Depositata il 02.11.2005
TRIBUNALE DI MODENA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena – II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dr. Michele
Cifarelli, all’esito di udienza ex art.281 sexies c.p.c.
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile n°3900/00 R. G. vertente
tra
XX (avv.G. Parrillo)
-ATTORE
e
YY (avv.L. Ricchi)
-CONVENUTO
dandone lettura alle parti presenti.
rilevato che:
-XX ha proposto domanda giudiziale nei confronti di YY, onde ottenere:
a) la restituzione di un anello e di un bracciale, ex art.80 c.c., trattandosi di beni donati
alla convenuta in prospettiva del loro matrimonio, poi non avvenuto per la rottura del
fidanzamento;
b) la restituzione della somma di £.6.750.000, mutuata alla stessa per consentirle la
riparazione della sua autovettura Renault R.5;
-YY, costituitasi in giudizio, ha negato di aver mai avuto con l’attore una relazione con
seria intenzione di matrimonio, nonché di aver ricevuto i doni ed il denaro oggetto
dell’altrui domanda;
-interrogate liberamente le parti e rigettate le istanze istruttorie da esse proposte, la causa
è stata immediatamente avviata alla presente decisione;
OSSERVA
1) La domanda sub a) –ogni altra considerazione assorbita- va dichiarata improponibile.
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Invero, l’art.80 c.c. prevede espressamente tale sanzione per le domande restitutorie
proposte dopo il decorso di “un anno dal giorno in cui si è avuto il rifiuto di celebrare il
matrimonio”.
Nella specie, XX ha iniziato la causa con citazione notificata nel novembre 2000, ed in
sede di libero interrogatorio ha ammesso che il fidanzamento con la YY è cessato “nel
1997-1998”. È evidente, pertanto, l’improponibilità della domanda per il decorso del
termine previsto dall’art.80, comma 2°, c.c.
2) La domanda di restituzione di somma mutuata va rigettata per difetto di prova.
In proposito, occorre precisare che, per giurisprudenza pacifica, “l'attore che chiede la
restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697, comma 1, c.c., tenuto a
provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il
titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione”, tenuto conto che
“l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di
assegni bancari o somme di denaro”, che possono “avvenire per svariate ragioni” (Cass.,
sez.II, sent. n°3642 del 24 febbraio 2004. Nei medesimi sensi, ex pluribus, Cass., sez.III,
sent. n°121119 del 19 agosto 2003, n°2653 del 21 febbraio 2003, n°1461 del 10 febbraio
2000). In altre parole, “l'attore che chieda la restituzione di una somma di denaro,
affermando di averla data a mutuo, è tenuto a dare la prova, oltre che della avvenuta
consegna del denaro, anche che questa è stata effettuata per un titolo che ne importi
l'obbligo alla restituzione, con la conseguenza che l'onere della prova su di lui
incombente può dirsi adempiuto solo quando risultino accertati entrambi tali elementi
del fatto costitutivo della pretesa” (così Cass., sez.III, sent. n°9209 del 6 luglio 2001).
Nel caso di specie, ove la convenuta ha negato anche il fatto stesso della consegna del
denaro, l’attore, sprovvisto di prova documentale dell’assunto, si è in proposito limitato
a dedurre due capitoli di prova orale – volti a dimostrare, per un verso, che la convenuta
ha fatto riparare la sua auto presso la carrozzeria Prisma di Savignano sul Panaro (cap.9
della memoria 9 dicembre 2002) e, per altro verso, che il conto del carrozziere è stato
poi integralmente pagato da esso attore (cap.10) – all’evidenza inidonei ad assolvere
compiutamente all’onere di prova nei termini dovuti – e per questo non ammessi –
siccome volti a dimostrare l’esborso, ma non anche la causale di esso, in astratto
ascrivibile a fattispecie del tutto diverse da quella dedotta in causa (ad esempio, il
pagamento potrebbe trovar anch’esso causa nella promessa di matrimonio dedotta quale
causale sub a).
3) Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sula domanda proposta da XX nei confronti di YY:
DICHIARA improponibile la domanda nella parte indicata sub a) in motivazione;
RIGETTA la domanda nella parte sub b);
CONDANNA XX al rimborso delle spese ex adverso sopportate per il giudizio, che
liquida in complessivi €.2.748,86 oltre accessori di legge, di cui €.748,86 per diritti ed
€.2.000,00 per onorario.
IL GIUDICE ESTENSORE
-Michele CifarelliDepositato in Cancelleria il 02.11.2005