Restituzioni all`esportazione
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Restituzioni all`esportazione
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 14 aprile 2005 (*) «Restituzioni all’esportazione – Dichiarazione inesatta – Nozione di “domanda” – Sanzione – Presupposti» Nel procedimento C-385/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Bundesfinanzhof (Germania) con decisione 30 luglio 2003, pervenuta in cancelleria il 12 settembre 2003, nella causa Hauptzollamt Hamburg-Jonas contro Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG, LA CORTE (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. J. N. Cunha Rodrigues, E. Juhász (relatore) ed E. Levits, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 novembre 2004, considerate le osservazioni presentate: – per lo Hauptzollamt Hamburg-Jonas, dal sig. M. Blaesing, in qualità di agente; – per la Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG, dai sigg. U. Schrömbges e O. Wenzlaff, Rechtsanwälte; – per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. G. Braun, in qualità di agente, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 20 gennaio 2005, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 11, n. 1, primo e secondo comma, del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 2 dicembre 1994, n. 2945 (GU L 310, pag. 57; in prosieguo: il «regolamento n. 3665/87»). 2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «Käserei») e lo Hauptzollamt Hamburg-Jonas (ufficio doganale competente; in prosieguo: lo «Hauptzollamt»), vertente sull’applicazione a tale società della sanzione prevista dall’art. 11, n. 1, primo comma, lett. a), del regolamento n. 3665/87. Contesto normativo 3 I ‘considerando’ primo e terzo del regolamento n. 2945/94, che ha modificato l’art. 11 del regolamento n. 3665/87, sono formulati come segue: «[C]onsiderando che la normativa comunitaria in vigore prevede la concessione di restituzioni all’esportazione unicamente sulla base di criteri obiettivi, in particolare per quanto riguarda la quantità, la natura e le caratteristiche del prodotto esportato, nonché la destinazione geografica dello stesso; che alla luce dell’esperienza acquisita deve essere potenziata la lotta contro le irregolarità e, in particolare, contro le frodi a danno del bilancio comunitario; che a tal fine è «necessario adottare disposizioni per il recupero degli importi indebitamente versati, nonché sanzioni tali da indurre gli esportatori a rispettare le norme comunitarie; (…) considerando che le informazioni errate fornite da un esportatore possono condurre al pagamento indebito di restituzioni, se l’errore non viene scoperto, mentre se l’errore viene individuato, appare del tutto giustificato applicare all’esporta[tore] una sanzione in proporzione all’importo che avrebbe indebitamente percepito qualora l’errore non fosse stato scoperto (...)». 4 L’art 3 del regolamento n. 3665/87 dispone quanto segue: «1. Per giorno dell’esportazione si intende il giorno in cui il servizio doganale accetta la dichiarazione d’esportazione nella quale è indicato che verrà richiesta una restituzione. 2. La data di accettazione della dichiarazione d’esportazione determina: a) il tasso della restituzione applicabile se la restituzione non è stata fissata in anticipo; b) gli adeguamenti del tasso della restituzione eventualmente necessari se la restituzione è stata fissata in anticipo. 3. È assimilato all’accettazione della dichiarazione d’esportazione qualsiasi altro atto avente effetti giuridici equivalenti a tale accettazione. 4. Il giorno di esportazione è determinante per stabilire la quantità, la natura e le caratteristiche del prodotto esportato. 5. Il documento utilizzato all’atto dell’esportazione per beneficiare di una restituzione deve recare tutti i dati necessari per il calcolo dell’importo della restituzione, in particolare: a) la designazione dei prodotti secondo la nomenclatura utilizzata per le restituzioni; b) la massa netta dei prodotti o eventualmente la quantità espressa nell’unità di misura da prendere in considerazione per calcolare la restituzione; c) qualora risulti necessario per il calcolo della restituzione, la composizione dei prodotti in causa o un riferimento a tale composizione. Qualora il documento contemplato nel presente paragrafo sia la dichiarazione d’esportazione, quest’ultima deve recare anche le indicazioni suddette nonché la dicitura Codice restituzione. 6. Al momento dell’accettazione o dell’intervento dell’atto i prodotti sono sottoposti a controllo doganale fino a quando lasciano il territorio doganale della Comunità». 5 L’art. 11, n. 1, del regolamento n. 3665/87 recita come segue: «1. Qualora si constati che, per ottenere una restituzione all’esportazione, un esportatore ha chiesto una restituzione superiore a quella spettante, la restituzione dovuta è quella relativa all’effettiva esportazione ridotta di un importo pari: a) a metà della differenza tra la restituzione richiesta e la restituzione relativa all’effettiva esportazione; b) al doppio della differenza tra la restituzione richiesta e la restituzione dovuta, qualora l’esporta[tore] abbia fornito deliberatamente false informazioni. Si considera restituzione richiesta l’importo calcolato in funzione delle informazioni fornite a norma dell’articolo 3 o dell’articolo 25, paragrafo 2. Qualora il tasso della restituzione vari in funzione della destinazione, la parte differenziata della restituzione richiesta si calcola in base alle informazioni fornite a norma dell’articolo 47. La sanzione di cui alla lettera a) non si applica: – in caso di forza maggiore; – in casi eccezionali in cui, dopo l’accettazione da parte delle competenti autorità della dichiarazione di esportazione o della dichiarazione di pagamento, si verifichino eventi non imputabili all’esportatore, a condizione che egli notifichi tali eventi alle competenti autorità immediatamente dopo averli constatati, e comunque entro il termine di cui all’articolo 47, paragrafo 2, salvo nei casi in cui dette autorità abbiano già accertato che la restituzione richiesta era inesatta. (...)». 6 L’art. 25, n. 1, del regolamento n. 3665/87 dispone quanto segue: «Quando l’esportatore esprime il proprio intento di esportare i prodotti o le merci dopo trasformazione o magazzinaggio e di fruire di una restituzione, in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 o 5 del regolamento (CEE) n. 565/80, per poter beneficiare del regime suddetto, egli deve presentare alle autorità doganali una dichiarazione, in appresso denominata dichiarazione di pagamento. Gli Stati membri possono dare alla dichiarazione di pagamento un’altra denominazione». 7 8 I dati che tale dichiarazione di pagamento deve recare sono precisati all’art. 25, n. 2, di tale medesimo regolamento. L’art. 47, nn. 1 e 2, del regolamento n. 3665/87 prevede quanto segue: «1. La restituzione viene versata, su richiesta specifica dell’esportatore, unicamente dallo Stato membro nel cui territorio è stata accettata la dichiarazione di esportazione. La domanda di restituzione è presentata: a) per iscritto: a tal fine, gli Stati membri possono prevedere un modulo speciale; b) oppure avvalendosi di sistemi informatici (...). 2. La pratica relativa al versamento della restituzione o allo svincolo della cauzione deve essere presentata, salvo forza maggiore, entro 12 mesi dalla data di accettazione della dichiarazione d’esportazione». Controversia principale e questione pregiudiziale 9 Il 29 luglio 1996 la Käserei presentava, conformemente all’art. 3 del regolamento n. 3665/87, una dichiarazione d’esportazione relativa a una spedizione di formaggi contenente in particolare formaggio fuso e rientrante in diversi codici della nomenclatura utilizzata per le restituzioni dell’organizzazione comune dei mercati. 10 Il 12 agosto 1996 la Käserei presentava allo Hauptzollamt una domanda per il pagamento anticipato delle restituzioni all’esportazione relativamente a tale spedizione. La detta società, però, escludeva espressamente il formaggio fuso dall’oggetto di tale domanda. Le voci 4 e 5 del modulo relative al formaggio fuso venivano cancellate e corredate da una menzione scritta a mano. Con una lettera allegata alla domanda di pagamento, la Käserei comunicava allo Hauptzollamt di non chiedere restituzioni con riferimento a tale prodotto. 11 Lo Hauptzollamt versava l’importo della restituzione all’esportazione per le voci non cancellate, ma, con decisione 26 marzo 1997, imponeva una sanzione alla Käserei, perché il formaggio fuso menzionato nella dichiarazione d’esportazione di cui trattasi nella causa principale non poteva beneficiare di una restituzione essendovi aggiunti grassi vegetali. Di conseguenza, tale ufficio stimava che la detta società aveva richiesto restituzioni più elevate di quelle spettanti. 12 Contro tale decisione la Käserei proponeva opposizione, che non veniva accolta. Il suo ricorso veniva invece accolto dal Finanzgericht Hamburg, il quale dichiarava che tale società non aveva domandato alcuna restituzione con riferimento alle voci 4 e 5 del formulario, non potendo la presentazione della dichiarazione d’esportazione essere considerata una domanda del genere, e che, di conseguenza, il regime sanzionatorio non trovava applicazione. 13 Lo Hauptzollamt proponeva ricorso per cassazione («Revision») dinanzi al Bundesfinanzhof. Quest’ultimo rileva che la soluzione della causa principale dipende dall’accertamento se la domanda di restituzione ai sensi dell’art. 11, n. 1, del regolamento n. 3665/87 corrisponda alla presentazione della dichiarazione d’esportazione ai sensi dell’art. 3 di tale medesimo regolamento oppure, al contrario, alla presentazione della domanda di pagamento di cui all’art. 47, n. 1, del detto regolamento. 14 Stimando che la risposta a tale problema non può essere chiaramente dedotta dal dettato dell’art. 11, n. 1, del regolamento n. 3665/87, il Bundesfinanzhof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’art. 11, n. 1, primo e secondo comma, del regolamento n. 3665/87, (...) – anche alla luce del principio di proporzionalità – debba essere interpretato nel senso che false informazioni, riguardanti singole voci doganali elencate nella dichiarazione d’esportazione, che possono condurre a una restituzione all’esportazione più elevata di quella spettante all’esportatore, determinano da sole la riduzione a titolo di sanzione della restituzione all’esportazione nell’importo stabilito in tali disposizioni, anche se viene espressamente indicato in relazione alla domanda di pagamento, che deve essere effettuata a norma del diritto nazionale, che non è richiesto il pagamento della restituzione all’esportazione per le voci doganali di cui si tratta nella dichiarazione d’esportazione». Sulla questione pregiudiziale Osservazioni presentate alla Corte 15 Secondo la Käserei, non è la dichiarazione d’esportazione, ma la domanda di pagamento di cui all’art. 47, n. 1, del regolamento n. 3665/87 che costituisce la domanda di restituzione ai sensi dell’art. 11, n. 1, del detto regolamento. Ne consegue, a suo parere, che il regime sanzionatorio previsto a tale art. 11, n. 1, non si applica qualora solamente la dichiarazione d’esportazione contenga dati errati relativi a restituzioni all’esportazione. 16 La Käserei rileva che, secondo l’art. 11, n. 1, primo comma, del regolamento n. 3665/87, si prevede una sanzione qualora un esportatore richieda una restituzione all’esportazione più elevata di quella spettante. Orbene, tale disposizione non preciserebbe in cosa consiste una siffatta domanda. Secondo la Käserei, in mancanza di una precisazione del genere, solo la domanda di restituzione, che è prevista dall’art. 47 del detto regolamento, è determinante. 17 La Käserei espone che, ai termini di tale art. 47, n. 1, il pagamento della restituzione all’esportazione è subordinato a una domanda scritta dell’esportatore e gli Stati membri possono, al riguardo, prevedere un modulo speciale. Nell’ordinamento tedesco, l’art. 15 del regolamento sulle restituzioni all’esportazione (Ausfuhrerstattungsverordnung) del 24 maggio 1996 (BGBl. 1996 I, pag. 766) prevedrebbe un formulario del genere. Nel modello di formulario prescritto da tale regolamento, all’autore della domanda sarebbe esplicitamente indicato che viene chiesto il pagamento di restituzioni all’esportazione per tutti i prodotti elencati in tale domanda. La dichiarazione d’esportazione sarebbe chiaramente distinta dalla domanda di pagamento della restituzione e solo con la presentazione di tale domanda, in diritto tedesco, l’esportatore chiederebbe espressamente una restituzione all’esportazione. All’udienza, la Käserei ha sostenuto che la dichiarazione d’esportazione nell’ordinamento giuridico tedesco è solo una dichiarazione d’intenti che non apre nessuna procedura di restituzione presso l’ufficio doganale tedesco competente. 18 Secondo la Commissione, la domanda di restituzione di cui all’art. 11, n. 1, primo comma, del regolamento n. 3665/87 viene fatta al momento della presentazione della dichiarazione d’esportazione ai sensi dell’art. 3 di tale regolamento. Essa sottolinea, a tale proposito, che, nell’ambito del detto art. 11, n. 1, «si considera restituzione richiesta l’importo calcolato in funzione delle informazioni fornite a norma dell’articolo 3 o dell’articolo 25, paragrafo 2», del medesimo regolamento. 19 La Commissione invoca altresì lo scopo del regolamento n. 3665/87. Essa sostiene che l’efficacia dissuasiva di quest’ultimo sarebbe in gran parte compromessa se fosse accolta l’interpretazione del Finanzgericht Hamburg. A suo parere, l’accettazione della dichiarazione d’esportazione significa che i prodotti passano sotto il controllo delle autorità doganali e sono sottoposti a verifiche. Queste ultime avrebbero solo uno scarso valore e la loro efficacia dissuasiva sarebbe nulla, ove la sanzione non si fondasse sulle informazioni contenute nella dichiarazione d’esportazione, bensì sulla domanda di pagamento, che può essere presentata anche più tardi. L’interpretazione fornita dal Finanzgericht Hamburg potrebbe portare a situazioni in cui l’esportatore presenta una dichiarazione d’esportazione contenente informazioni errate e introduce la domanda specifica di restituzione solo successivamente, quando è sicuro che gli errori non saranno scoperti. Risposta della Corte 20 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il documento in funzione del quale si applica la sanzione prevista all’art. 11, n. 1, del regolamento n. 3665/87 sia la dichiarazione d’esportazione di cui all’art. 3 di quest’ultimo oppure la domanda specifica di pagamento di cui all’art. 47, n. 1, del medesimo regolamento. 21 Occorre ricordare che l’art. 11, n. 1, primo comma, del regolamento n. 3665/87 prevede l’applicazione di una sanzione a un operatore economico che domanda una restituzione all’esportazione superiore a quella spettante. L’art. 11, n. 1, secondo comma, del medesimo regolamento dispone che si considera restituzione richiesta l’importo calcolato in funzione delle informazioni fornite a norma dell’art. 3 o dell’art. 25, n. 2, di tale regolamento. La seconda frase di tale secondo comma prevede peraltro che delle informazioni fornite a norma dell’art. 47 del medesimo regolamento si tiene conto nel calcolo della restituzione richiesta «[q]ualora il tasso della restituzione vari in funzione della destinazione». 22 Ne discende che, qualora il tasso di restituzione non vari, occorre fondarsi unicamente sull’art. 3 o, eventualmente, sull’art. 25, n. 2, del regolamento n. 3665/87 per calcolare l’importo della restituzione richiesta ai sensi dell’art. 11, n. 1, di tale regolamento. Ne consegue altresì che il documento o i documenti che contengono i dati di cui a tali artt. 3 o 25, n. 2, in base ai quali viene calcolato l’importo della restituzione, costituiscono la domanda che fa scattare, in ragione delle informazioni errate, l’applicazione della sanzione prevista al detto art. 11, n. 1. 23 Quanto all’interpretazione dell’art. 3 del medesimo regolamento, occorre rilevare, come ha indicato l’avvocato generale al paragrafo 38 delle sue conclusioni, che da tale articolo non si evince necessariamente che l’importo della restituzione richiesta è calcolato in funzione delle informazioni fornite soltanto nella dichiarazione d’esportazione. In particolare, il n. 5 di tale art. 3 non precisa la denominazione del documento che deve essere presentato per beneficiare di una restituzione all’importazione. Esso si riferisce unicamente al «documento utilizzato all’atto dell’esportazione». Inoltre, il secondo comma del detto art. 3, n. 5, prevede l’ipotesi in cui «il documento contemplato nel presente paragrafo sia la dichiarazione d’esportazione». Ne consegue che il documento da presentare per ottenere una restituzione non è necessariamente la dichiarazione d’esportazione. 24 Spetta, infatti, a ciascuno Stato membro predisporre, nel proprio ordinamento nazionale, i moduli necessari per conformarsi alle disposizioni dell’art. 3 del regolamento n. 3665/87. Si può incorporare in un’unica dichiarazione d’esportazione il documento utilizzato all’atto dell’esportazione per ottenere una restituzione oppure possono esistere moduli distinti. 25 Quale che sia la denominazione del documento utilizzato nell’ordinamento nazionale per beneficiare di una restituzione, l’art. 3, n. 5, del regolamento n. 3665/87 impone che tale documento sia presentato «all’atto dell’esportazione» e non dopo. Ne risulta che il detto documento non può essere la domanda di pagamento di cui all’art. 47, n. 1, del medesimo regolamento, dato che quest’ultima può essere presentata entro i dodici messi successivi alla data di accettazione della dichiarazione, ovvero molto dopo l’operazione d’esportazione. 26 La suesposta analisi è conforme all’economia, alla ratio e alla finalità del regolamento n. 3665/87. Per quanto concerne la sua economia, occorre rilevare che tale regolamento contiene norme sostanziali e procedurali relative all’ottenimento delle restituzioni all’esportazione. Come rilevato dall’avvocato generale ai punti 48 e 50 delle sue conclusioni, gli artt. 3 e 11 del detto regolamento prevedono norme sostanziali che figurano al titolo 2, capitolo I, intitolato «Diritto alla restituzione». Per contro, l’art. 47, n. 1, del medesimo regolamento, incluso nel titolo 4, «Procedura di pagamento della restituzione», prevede unicamente le formalità amministrative che l’esportatore deve adempiere per ottenere il pagamento della restituzione. L’entità di quest’ultima dipende dalle informazioni contenute nel documento che attesta il diritto alla restituzione e non nel documento di natura tecnica, che costituisce, certamente, un presupposto per il pagamento della restituzione, ma non il fondamento normativo del diritto a tale pagamento. Ne consegue che, conformemente all’economia del regolamento n. 3665/87 e al sistema da esso istituito, la domanda di restituzione ai sensi dell’art. 11, n. 1, del detto regolamento è introdotta a norma dell’art. 3 o, eventualmente, dell’art. 25, n. 2, di tale medesimo regolamento, ma non attraverso la presentazione della domanda di pagamento di cui all’art. 47, n. 1. 27 Quanto alla finalità del regolamento n. 3665/87, risulta dal primo ‘considerando’ del regolamento n. 2945/94 che esso persegue l’obiettivo di combattere le irregolarità e le frodi constatate in materia di restituzioni all’esportazione (v. sentenza 11 luglio 2002, causa C-210/00, Käserei Champignon Hofmeister, Racc. pag. I-6453, punto 60). Orbene, l’interpretazione secondo la quale sarebbe possibile presentare validamente una domanda di restituzione per prodotti già esportati pregiudicherebbe tale obiettivo, poiché le autorità competenti non sarebbero più in grado di svolgere controlli fisici sui detti prodotti, controlli tuttavia necessari affinché l’obiettivo del regolamento n. 3665/87 possa essere raggiunto. Non si può quindi consentire che la domanda di restituzione, di cui all’art. 47, n. 1, di tale regolamento e che può essere presentata entro dodici mesi dopo l’accettazione della dichiarazione d’esportazione, possa costituire la domanda di restituzione ai sensi dell’art. 11, n. 1, del medesimo regolamento. 28 Il controllo fisico dei prodotti per i quali sono state richieste restituzioni costituisce uno strumento importante per combattere le irregolarità e le frodi nel settore delle restituzioni all’importazione. A tale proposito occorre rilevare che, per assicurarsi che lo scopo delle verifiche sia pienamente garantito, è imperativo che i controlli si svolgano dopo che l’esportatore ha presentato una domanda di restituzione vincolante. Come rilevato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, l’efficacia dissuasiva delle sanzioni previste all’art. 11, n. 1, del regolamento n. 3665/87 è in gran parte annullata ove sia possibile presentare la domanda di restituzione dopo che sono stati effettuati i controlli dei prodotti. L’esportatore potrebbe adeguare la sua domanda di restituzione a seconda dei risultati di un eventuale controllo. 29 Ne consegue che il procedimento di verifica delle domande di restituzione dev’essere considerato parte integrante del regime delle restituzioni all’importazione previsto dal regolamento n. 3665/87. Per individuare il documento che costituisce la domanda di restituzione, bisogna dunque prendere in considerazione non quello che riguarda il pagamento della restituzione, ma quello che fa scattare il sistema di verifica della domanda di restituzione. 30 Il giudice del rinvio, facendo riferimento al principio di proporzionalità, domanda se l’infliggere la sanzione prevista dall’art. 11, n. 1, del regolamento n. 3665/87 possa essere considerato sproporzionato, qualora il pagamento di una restituzione non sia richiesto dall’esportatore né accordatogli dalle autorità competenti. 31 A tale proposito occorre ricordare, innanzi tutto, che, ai punti 59-68 della citata sentenza Käserei Champignon Hofmeister, la Corte ha già accolto il carattere proporzionato della sanzione. Al detto punto 68, la Corte ha dichiarato che la sanzione prevista dall’art. 11, n. 1, primo comma, lett. a), del regolamento n. 3665/87 non viola il principio di proporzionalità, in quanto non la si può ritenere né inidonea a realizzare lo scopo perseguito dalla normativa comunitaria, ossia la lotta contro le irregolarità e le frodi, né esorbitante rispetto ai mezzi necessari per raggiungerlo. 32 Inoltre, occorre rilevare che il regolamento n. 3665/87 prevede circostanze ben definite nelle quali un esportatore che chiede una restituzione più elevata di quella spettante può ugualmente evitare di vedersi applicata la sanzione prevista dall’art. 11, n. 1, di tale regolamento. Ai sensi del terzo comma, secondo trattino, di tale disposizione, la sanzione di cui trattasi non si applica «in casi eccezionali in cui, dopo l’accettazione da parte delle competenti autorità della dichiarazione di esportazione o della dichiarazione di pagamento, si verifichino eventi non imputabili all’esportatore, a condizione che egli notifichi tali eventi alle competenti autorità immediatamente dopo averli constatati, e comunque entro il termine di cui all’articolo 47, paragrafo 2, salvo nei casi in cui dette autorità abbiano già accertato che la restituzione richiesta era inesatta». 33 Tuttavia, occorre precisare che la modifica della domanda di restituzione costituisce una modifica sostanziale e non procedurale. Una modifica del genere dev’essere portata a conoscenza delle autorità competenti mediante la presentazione di un documento specifico, motivato, e non mediante la presentazione di un semplice modulo, alla stregua della domanda di pagamento prevista dall’art. 47, n. 1, del regolamento n. 3665/87. 34 Infine, occorre sottolineare che risulta dal tenore e dalla finalità del regolamento n. 3665/87 che il legislatore comunitario ha voluto che la sanzione prevista all’art. 11, n. 1, di tale regolamento non fosse applicata dopo che il bilancio comunitario ha subìto una perdita finanziaria a causa del pagamento indebito di una restituzione all’esportazione, ma in una fase a monte, allorché l’esportatore include informazioni inesatte, seppur non deliberatamente, nella domanda di restituzione. 35 Il terzo ‘considerando’ del regolamento n. 2945/94 enuncia che «le informazioni errate fornite da un esportatore possono condurre al pagamento indebito di restituzioni, se l’errore non viene scoperto, mentre se l’errore viene individuato, appare del tutto giustificato applicare all’esporta[tore] una sanzione (...)». Di conseguenza, è ininfluente al riguardo il fatto che l’esportatore, a seguito della scoperta delle informazioni errate contenute nella dichiarazione d’esportazione, non abbia domandato né ottenuto il pagamento della restituzione interessata. Nel sistema instaurato dal regolamento n. 3665/87, la sola eventualità che informazioni errate possano comportare il pagamento indebito delle restituzioni è sufficiente perché venga applicata la sanzione prevista dall’art. 11, n. 1, di tale regolamento. 36 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la questione sottoposta dichiarando che l’art. 11, n. 1, primo e secondo comma, del regolamento n. 3665/87 deve essere interpretato nel senso che informazioni errate contenute in un documento previsto all’art. 3, n. 5, di tale regolamento, ossia la dichiarazione d’esportazione o qualsiasi altro documento utilizzato all’atto dell’esportazione, che possono condurre a una restituzione all’esportazione più elevata di quella applicabile, comportano l’applicazione della sanzione di cui al detto articolo. Tale regola si applica anche se, nell’ambito della domanda di pagamento menzionata all’art. 47 del medesimo regolamento, viene espressamente indicato che non è richiesto il pagamento della restituzione all’esportazione per taluni prodotti elencati in tale documento. Sulle spese 37 Nei confronti delle parti della causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, diverse da quelle delle dette parti, non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara: L’art. 11, n. 1, primo e secondo comma, del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 2 dicembre 1994, n. 2945, deve essere interpretato nel senso che informazioni errate contenute in un documento previsto all’art. 3, n. 5, di tale regolamento, ossia la dichiarazione d’esportazione o qualsiasi altro documento utilizzato all’atto dell’esportazione, che possono condurre a una restituzione all’esportazione più elevata di quella applicabile, comportano l’applicazione della sanzione di cui al detto articolo. Tale regola si applica anche se, nell’ambito della domanda di pagamento menzionata all’art. 47 del medesimo regolamento, viene espressamente indicato che non è richiesto il pagamento della restituzione all’esportazione per taluni prodotti elencati in tale documento. Firme * Lingua processuale: il tedesco.