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PROVINCIA DI SAVONA
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
Settore Bilancio – Finanza – Controllo di gestione
- Servizio informatica -
Capitolato speciale per l’affidamento del servizio di gestione/assistenza del sistema
informatico del Comune di Pietra Ligure ed amministrazione di sistema. Periodo
1.03.2017 / 28.02.2019
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
1. L’appalto ha per oggetto il servizio di assistenza tecnico - informatica sia software che
hardware, sia di rete per l’organizzazione e la gestione del sistema informatico comunale,
unitamente al servizio di “Amministrazione di Sistema” del Comune di Pietra Ligure. CPV
attività principale (Vocabolario comune per gli appalti): 72000000-5 Servizi informatici ed
affini.
2. In dettaglio l’appaltatore dovrà garantire l’espletamento delle seguenti attività:
responsabilità di amministratore di sistema: configurazione e manutenzione dei sistemi
operativi in dotazione, controllo antivirus (monitoraggio rimozione), nonché il compito di
monitorare e configurare la attività sulla rete intranet e web nel rispetto delle disposizioni
della Funzione Pubblica e del Codice della privacy;
responsabilità di amministratore di rete, con il compito di configurare e mantenere in
efficienza ed in attività i sistemi informativi in dotazione agli uffici dell’Ente che operano in
rete e di garantire l’attuazione delle misure di sicurezza previste nell’apposito piano
operativo ex D.P.R. n. 318/99 ivi compreso il salvataggio dei dati contenuti in rete;
assistenza hardware: controllo, monitoraggio e supporto alla riparazione degli apparati
hardware in dotazione al Comune;
assistenza software per i programmi non in rete e a tutto il software applicativo in
dotazione agli uffici comunali (word processor, fogli elettronici ecc..) per il quale si deve
curare la corretta installazione, l’aggiornamento e assicurare il supporto formativo per gli
operatori addetti al loro utilizzo;
servizio di disaster recovery (DR) che l’art. 50 bis del CAD, definisce come l’insieme delle
misure tecniche e organizzative adottate per assicurare all’organizzazione il
funzionamento del centro elaborazione dati e delle procedure e applicazioni informatiche
dell’organizzazione stessa, in siti alternativi a quelli primari/di produzione, a fronte di eventi
che provochino, o possano provocare, indisponibilità prolungate. Tale servizio deve essere
svolto previa redazione del piano di Continuità Operativa Generale dell’Organizzazione nel
rispetto delle linee guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale tenuto conto delle specifiche
caratteristice dell’Ente;
posizione di interfaccia con le ditte esterne che forniscono i software gestionali dei vari
servizi dell’Ente per tutte le esigenze correlate al loro corretto funzionamento. E’ richiesta,
pertanto, una approfondita conoscenza dei principali software utilizzati dall’Ente: (Siscom,
Technical Design, C & C sistemi, Koiné, ecc);
supporto ai processi decisionali dell’Ente in materia di razionalizzazione delle dotazioni
informatiche e software dell’Ente e in materia di acquisti hardware e software;
gestione complessiva degli incidenti e dei problemi inerenti la sicurezza delle informazioni
(disponibilità, integrità e riservatezza), di cui dovrà essere prodotto, al termine dell’evento,
idoneo report riportante ogni informazione al riguardo ed eventuali ipotesi migliorative;
rilevare, il grado di soddisfazione del servizio e le esigenze emergenti; nonché relazionare
l’appaltatore in merito alle problematiche ed elaborare proposte risolutive;
rilevare necessità formative e curare l’esecuzione dei corsi;
curare la diffusione interna dell’informazione tecnica.
Presenza di almeno un addetto presso le strutture del Comune di Pietra Ligure (sede
principale è piazza Martiri della Libertà 30) per almeno n. 4 ( quattro) giorni alla settimana,
da concordare preventivamente, per tutte le settimane di durata dell’appalto e per un
numero di ore minimo pari a 5 (cinque) al giorno (totale 20 ore settimanali);
assistenza “help desk” e remota minimo 5 giorni alla settimana dal lunedì al venerdì e
minimo dalle 8.00 alle 17.00;
servizio di emergenza durante l'orario d'ufficio dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17 e il
sabato dalle 8 alle 14 con garanzia di intervento entro un’ora dalla chiamata (le ore uomo
maturate per servizio emergenza durante l’anno saranno a scomputo delle ore di presenza
di cui ai punti precedenti qualora sia stata necessaria la presenza in loco e non sia stato
sufficiente l’intervento da remoto).
3. Il Comune di Pietra Ligure resterà titolare dei contratti di manutenzione e di assistenza
tecnica attualmente in essere con i fornitori dell’hardware e del software con i quali
regolerà direttamente i relativi canoni. I ricambi hardware sono a carico della stazione
appaltante.
4. L’appaltatore assume altresì tutti gli obblighi in qualunque modo connessi con
l’esecuzione del presente appalto, i quali, ancorché non espressamente trascritti nel
presente capitolato, risultano comunque previsti dai documenti di gara (lettera di invito,
offerta tecnica, offerta economica), nessuno escluso.
ART. 2 – DURATA DELL’APPALTO
1. Il contratto ha durata di anni due decorrenti dalla data dell’affidamento dell’incarico.
l’Amministrazione si riserva la facoltà’ di effettuare eventuali proroghe tecniche di
affidamento del servizio.
L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di rinnovare l’affidamento di anni due
decorrenti dalla scadenza del primo affidamento.
ART. 3 - IMPORTO A BASE DI GARA
L’importo a base di gara è di Euro 49.500 annui (quarantanovemilacinqucento) per un
totale di € 198.000 (centonovantottomila) oltre IVA.
ART. 4 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
1. L’appaltatore assume l’obbligo di dare piena attuazione - secondo i contenuti, le
modalità e i tempi indicati – a quanto previsto nei documenti costituenti la “Offerta per
l’affidamento del servizio di gestione/assistenza del sistema informatico del
Comune di Pietra Ligure ed amministrazione di sistema” presentata in sede di gara, in
modo da conseguire i risultati indicati.
2. I progetti di dettaglio relativi al dispiegamento dei servizi dovranno essere
preventivamente approvati dal Comune che si riserva il diritto di richiedere eventuali
motivate modifiche.
3. L’appaltatore dovrà assicurare la gestione tecnica dei rapporti di servizio relativi ai
contratti in essere con i fornitori hardware e software.
ART. 5 – AUMENTO, DIMINUZIONE E VARIAZIONI DELLE PRESTAZIONI OGGETTO
DI APPALTO
1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore, se non
è stata preventivamente approvata dalla Stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e
dei limiti disposti dalla normativa vigente. Le modifiche non previamente autorizzate non
danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e qualora richiesto comportano la rimessa in
pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente.
ART. 6 – LIVELLI DI SERVIZIO
1. Nello svolgimento delle attività costituenti la gestione dei servizi informatici l’appaltatore
è obbligato a rispettare i livelli minimi di qualità indicati nel presente capitolato speciale
d’appalto oltre a quanto indicato nell’offerta tecnica presentata in sede di gara.
2. Nel caso in cui la responsabilità di guasto e/o malfunzionamento sia imputabile
unicamente a fornitori terzi dell’Ente l’appaltatore dovrà provare la circostanza ai fini della
puntuale attribuzione di responsabilità.
3. L’appaltatore dovrà produrre un idoneo report relativo al periodo di osservazione, in cui
siano evidenziati i dettagli delle attività svolte, la sintesi dei livelli di servizio realizzati.
4. Il periodo di osservazione assunto a riferimento per l’esame delle risultanze del
monitoraggio è il semestre.
ART. 7 – PROPRIETÀ E DIVIETO DI CESSIONE BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE
1. Tutte le informazioni trattate dall’appaltatore per lo svolgimento dei servizi oggetto
dell’appalto restano di proprietà inalienabile del Comune di Pietra Ligure. In nessun caso
l’appaltatore potrà, senza autorizzazione esplicita del Comune, diffondere anche singole
informazioni tratte da questo complesso.
2. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso che l’appaltatore abbia
usato, nell’esecuzione del presente contratto, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri
abbiano ottenuto la privativa. L’appaltatore, pertanto, assume tutte le responsabilità
eventualmente derivanti dall’adozione di dispositivi o soluzioni tecniche che violino brevetti
e diritti di
ART. 8 - GARANZIE
1. La Ditta aggiudicataria dovrà presentare al Comune di Pietra Ligure, ai sensi dell’art.
103 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., una cauzione di importo pari al 10% dell’importo complessivo
di aggiudicazione, che sarà costituita da polizza assicurativa o fideiussione bancaria
irrevocabile. La garanzia fidejussoria di cui al comma 1 del citato articolo, prevista con le
modalità di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, deve prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di
cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operativita’ della garanzia medesima
entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
2. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la decadenza
dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione
appaltante, che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
ART. 9 – DOCUMENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO E ATTIVAZIONE DEL
SERVIZIO
1. Sono parte integrante e sostanziale del contratto il presente Capitolato speciale, l’offerta
tecnica (progetto-offerta) presentata dalla Ditta, l’offerta economica.
2. L’inizio del servizio oggetto del presente contratto deve avvenire non oltre il decimo
giorno successivo alla aggiudicazione anche in pendenza di sottoscrizione del contratto.
Per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale specificata al successivo art.19.
6. L’Amministrazione mette a disposizione della ditta, all’interno delle strutture comunali,
una postazione di lavoro presso il servizio informatico dell’Ente ove può svolgere le proprie
funzioni durante le ore di presenza obbligatorie presso i locali comunali.
ART. 10 – PRESTAZIONI CONNESSE AL TERMINE DEL SERVIZIO
1. Tre mesi prima del termine del servizio stabilito, il Comune provvederà a mettere a
disposizione dell’appaltatore personale al quale l’appaltatore dovrà trasferire tutte le
conoscenze inerenti la gestione del sistema informativo. Il gruppo di lavoro potrà includere
sia personale dipendente del Comune, sia consulenti esterni, sia dipendenti di altre ditte
appaltatrici o fornitrici del Comune. L’appaltatore consegnerà dettagliata relazione della
situazione in essere relativamente al servizio e all’attività svolta oltre all’indicazione dei
livelli di conoscenza finali raggiunti dai singoli componenti il gruppo di lavoro.
2. L’appaltatore garantirà un servizio di supporto al gruppo di lavoro per i due mesi
precedenti la scadenza del contratto e per i due mesi successivi. Il servizio includerà tutte
le attività necessarie per la presa in carico della gestione completa dei sistemi.
3. I servizi di supporto indicati al comma precedente dovranno essere resi dall’appaltatore
anche nel caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento, sicché
un’eventuale rifiuto di renderli costituirà un’autonoma voce di danno per l’Amministrazione.
ART. 11 – OBBLIGHI VERSO I DIPENDENTI
1. L’impresa aggiudicataria è l’esclusiva responsabile del rispetto di tutte le disposizioni
relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette all’esecuzione
dell’appalto di cui al presente capitolato.
2. L’impresa dovrà’ osservare nei riguardi dei propri dipendenti, collaboratori e soci le
leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e
dagli accordi sindacali integrativi, rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti
gli adempimenti di legge previsti nei confronti di lavoratori e soci.
3. E’ fatto carico all’impresa medesima di adempiere, nei riguardi del personale utilizzato,
agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra
disposizione contrattuale o normativa prevista.
5. L’impresa si obbliga ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti tutte le
disposizioni di ordine interno che venissero comunicate dall’Ente.
ART. 12 –DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEI CREDITI
DERIVANTI DALL’APPALTO E SUBAPPALTO
1. E’ fatto assoluto divieto all’appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto derivante
dal presente appalto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. L’eventuale cessione dei crediti derivanti dal presente contratto è regolamentata dall’art.
106 D.Lgs. 50/2016.
3. Il mancato rispetto dei punti 1. e 2. costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi
dell’art. 1456 cod. civ. e fa sorgere il diritto per il committente ad effettuare l’esecuzione in
danno, con incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale, fatto salvo il
risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.
ART. 13 – SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
Il datore di lavoro committente si impegna a fornire dettagliate informazioni sui rischi
specifici esistenti negli ambienti nei quali sono destinati ad operare e sulle misure di
prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
I datori di lavoro coinvolti cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e
protezione dai rischi di lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto di appalto.
Coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle
interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione del lavoro.
Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui sopra,
elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per
eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze (DUVRI).
Tale documento deve essere inteso come dinamico ed andrà adeguato in funzione
dell’evoluzione operativa dei lavori oggetto dell’appalto stesso.
ART. 14 – ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI PREVIDENZIALI
1. L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di
zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali
comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza,
salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
Il committente verificherà, presso gli Enti previdenziali ed assicurativi, la regolarità della
posizione contributiva dell’appaltatore mediante l’acquisizione d’ufficio del documento
unico di regolarità’ contributiva (DURC) rilasciato dagli enti predetti.
L’appaltatore si obbliga ad esibire in qualsiasi momento ed a semplice richiesta le ricevute
dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al
servizio, nel periodo di contratto.
ART. 15 – MODALITA’ E CONDIZIONI DI PAGAMENTO E TRACCIABILITA’ DEI
FLUSSI FINANZIARI
1. Il pagamento del corrispettivo dell’appalto avverrà mediante rate semestrali; Il
pagamento delle fatture dovrà avvenire entro i termini di legge decorrenti dalla data di
ricevimento delle stesse, in ragione degli adempimenti riferiti alle prestazioni contrattuali
correlati alla verifica ex post del contenuto del report semestrale sull’attività svolta.
3. L’aggiudicatario si impegna a rispettare, a pena di nullità del contratto, gli obblighi
relativi alla tracciabilità’ dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010 e s.m.i..
ART. 16 – RESPONSABILITA’ PER INFORTUNI E DANNI
1. E’ obbligo del prestatore di servizi stipulare le seguenti polizze:
a) R.C.T. - Responsabilità civile volta a garantire il risarcimento per danni cagionati a terzi
per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto
causato dall’aggiudicatario e verificatosi in relazione allo svolgimento di tutte le attività
previste dall’appalto.
b) R.C.O. – Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso i prestatori d’opera.
c) R.C. Prof. - Responsabilità civile professionale dell’aggiudicatario per danni causati
dall’aggiudicatario, o da persone di cui l’aggiudicatario è tenuto a rispondere, per tutte le
attività previste dall’appalto.
ART. 17 – INADEMPIENZE E PENALITA’
1. Fatto salvo il diritto al risarcimento del danno e fatta salva ogni azione di rivalsa per gli
eventuali danni causati a terzi nell’espletamento del servizio, l’aggiudicatario sarà soggetto
a penalità se non ottempera alle prescrizioni richieste; penalità che comunque non
esonereranno l’appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso
inadempiente.
2. Per ogni giorno di ritardo dall’inizio del servizio di cui al punto 2 dell’art. 9 sarà applicata
una penale pari al 1,5% (uno virgola cinque) del corrispettivo semestrale pattuito per la
gestione dei servizi informatici.
ART. 18 - SICUREZZA, PRIVACY E RISERVATEZZA
1. I dati e le informazioni oggetto dei servizi del presente affidamento sono di proprietà del
Comune di Pietra Ligure.
2. L’aggiudicatario ha la responsabilità della sicurezza delle informazioni (integrità,
riservatezza e disponibilità) dei dati e dei programmi affidati in gestione dal Comune di
Pietra Ligure e dovrà assicurare l’attivazione di tutte le misure idonee al raggiungimento di
tale obiettivo.
3. La ditta aggiudicataria dovrà garantire al Comune di Pietra Ligure, che i servizi di
supporto informatico e l’eventuale trattamento di dati sono prestati in piena conformità a
quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, D.Lgs. 196 del
30/06/2003 e s.m.i., e che ai dati trattati sono applicate tutte le misure minime di sicurezza
di cui all'Allegato "B" del citato Testo Unico.
4. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte del Comune di Pietra Ligure o
proprio incaricato di fiducia attinente le procedure adottate dal contraente in materia di
riservatezza, protezione di dati e programmi e gli altri obblighi assunti.
5. La ditta aggiudicataria non potrà conservare copia di dati e programmi del Comune di
Pietra Ligure, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la conclusione del
contratto.
6. L’appaltatore assumerà l’obbligo di agire in modo che il proprio personale incaricato di
eseguire le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni, comprese
quelle sui programmi, di cui venga in possesso non li riveli senza ordine della legittima
autorità, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento (D. Lgs. 30 giugno 2003 n.
196 e s.m.i.).
7. L’appaltatore avrà la responsabilità di attuare le operazioni di sicurezza sui dati e sui
programmi mediante la duplicazione e il mantenimento di copie delle banche dati, delle
registrazioni statistiche e di qualsiasi altra informazione necessaria per la fornitura del
servizio e della sua continuità.
8. L’appaltatore si farà altresì carico dell’integrità fisica dei dati di proprietà esclusiva
dell’Ente, anche a fronte di calamità o eventi distruttivi di qualsiasi genere.
9. Il contraente dovrà comunicare il nominativo del Responsabile della Sicurezza delle
informazioni.
10. I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dai concorrenti, saranno
raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e dell’eventuale stipulazione del contratto,
secondo le modalita’ e le finalita’ di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..
ART. 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Il rapporto contrattuale viene risolto di diritto nei seguenti casi:
a) sospensione della prestazione per fatto dell’Impresa aggiudicataria per una durata
superiore a 24 ore;
b) fallimento dell’Impresa aggiudicataria o della mandataria in caso di associazione
temporanea di imprese;
c) cessione del contratto;
d) subappalto non autorizzato;
e) intervenuto provvedimento definitivo, a carico dell’appaltatore, che disponga
l’applicazione di una o piu’ misure di prevenzione di cui all’art. 3 Legge n. 1423/1956 ed
agli artt. 2 e segg. Legge n. 575/1965;
f) sentenza di condanna, passata in giudicato, per frodi nei riguardi della stazione
appaltante, di subappaltatori, fornitori, lavoratori o altri soggetti comunque interessati alla
prestazione contrattuale;
g) violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
h) grave inadempimento in relazione alle obbligazioni contrattuali, nonché grave
irregolarità e grave ritardo (per negligenza dell’appaltatore), tali da compromettere la
buona riuscita della prestazione contrattuale.
2. Il contratto può altresì essere risolto per iniziativa unilaterale dell’Amministrazione
(recesso) nei casi espressamente previsti dal presente capitolato e dalla normativa vigente
3. Si applica l’art. 136 del D.P.R. 207/2010.
3. In caso di risoluzione del contratto la stazione appaltante procederà ai sensi dell'articolo
108 D.Lgs. 50/2016.
4. La risoluzione comporta l’incameramento a titolo di penale della cauzione prestata,
salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni consequenziali.
ART. 20 – AUTORIZZAZIONI E PERMESSI
1. Restano a carico dell’appaltatore tutte le spese, oneri, formalità, permessi, licenze, visti,
nulla escluso, necessari per l’esecuzione del Servizio.
ART. 21 – EFFETTO OBBLIGATORIO E RINVIO
2. E’ espressamente stabilito che l’impegno delle ditte concorrenti è vincolante dal
momento stesso della presentazione dell’offerta, mentre l’Amministrazione comunale
rimarrà vincolata solo al momento della sottoscrizione del contratto.
3. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto previsto dalla legislazione
vigente in materia di appalti pubblici di servizi (D.Lgs. 50/2016) ed alle altre norme
applicabili in materia, oltre che al Codice Civile.
ART. 22 – FORO COMPETENTE
Eventuali controversie, inerenti l’esecuzione o l’interpretazione del presente contratto,
qualora non sia possibile comporle in via transattiva, saranno deferite in via esclusiva
all’Autorità Giudiziaria competente in materia.
Pietra Ligure, lì
FIRMA PER ACCETTAZIONE
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