apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
Sentenza n. 490/2016 pubbl. il 23/02/2016
RG n. 6715/2013
N. R.G. 6715/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. DRUDI
ANNA MARIA
Presidente relatore
dott. SALINA
GIOVANNI
Giudice
dott. ROSSI
ANNA MARIA
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6715/2013 R.G.
promossa da:
I.B.L. S.P.A. (C.F. 04012090371) e DAFIN S.P.A. (C.F. 04354441000), con il
patrocinio dell’avv. SESTA MICHELE e dell’avv. VALENTINI ALDO,
elettivamente domiciliate in VIA DE’ POETI 1/7 BOLOGNA presso il difensore
avv. SESTA MICHELE
ATTORI
contro
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SEZ. SPECIALIZZATA DIRITTO SOCIETARIO-TRIBUNALE IMPRESE CIVILE
Sentenza n. 490/2016 pubbl. il 23/02/2016
RG n. 6715/2013
FINSIA
S.A.S.
DI
GUIDO
UGOLINI
e
GUIDO
UGOLINI
(C.F.
GLNGDU28C12G479Q), con il patrocinio dell’avv. BORGHESI DOMENICO,
elettivamente domiciliati in VIA DEGLI AGRESTI 4 40124 BOLOGNA presso il
difensore avv. BORGHESI DOMENICO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza in data 25.6.2015
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CONVENUTI
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Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto che:
- con citazione 3.4.2013 IBL S.P.A. e DAFIN S.P.A. convenivano in giudizio
FINSIA S.A.S. DI GUIDO UGOLINI nonché GUIDO UGOLINI in proprio
chiedendo: 1) in via principale l’annullamento per violenza morale ai sensi
2.5.2012 di cessione delle quote sociali di Ceprano Coperture S.r.l. sottoscritti
tra IBL e FINSIA nonché del contratto di cessione del credito da finanziamento
soci 2.5.2012 fra le medesime parti; 2) in via alternativa dichiarazione di
rescissione dei medesimi contratti ex art. 1448 c.c.; 3) la condanna dei
convenuti alla restituzione di tutte le somme corrisposte in esecuzione dei
precisati accordi negoziali; 4) la condanna dei convenuti al risarcimento dei
danni;
- si costituivano entrambe le parti convenute contestando ogni assunto.
- la causa è stata istruita documentalmente e con l’espletamento di parte delle
prove orali dedotte
osserva:
La motivazione richiede una più precisa, benchè sintetica, esplicazione in fatto.
Va, infatti, premesso, quali circostanze incontestate, che:
- IBL (controllata al 100% da DAFIN) e FINSIA S.A.S. (partecipante al 50% in
Picafin, che deteneva il 100% delle azioni di Industrie Pica S.p.a.), entrambe
attive nel campo dell’edilizia, si associavano per l’acquisto del ramo d’azienda di
pertinenza di Industrie Pica avente ad oggetto uno stabilimento in Ceprano per
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dell’art. 1434 c.c. del contratto preliminare 5.4.2012 e del contratto definitivo
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la produzione di tegole in laterizio e la cui dismissione era essenziale nell’ambito
del piano di risanamento ex art. 67 L.F. cui la cedente era sottoposta;
- tale acquisto avveniva in data 15.9.2009 (verso il corrispettivo di €
2.094.795,26 e con accollo di mutuo residuo di circa 10,5 milioni), tramite la
newco Ceprano Coperture S.r.l., con capitale sociale di 5 milioni di euro, cui IBL
e FINSIA partecipavano paritariamente;
- entrambe le società prestavano garanzie di firma per circa 6 milioni di euro
- tale iniziativa era assistita dalla stipulazione, in data 22.6.2009, di articolati
patti parasociali che, per quanto di interesse, prevedevano: a) un CdA di 4
membri (con potere di delibera a maggioranza di almeno 3), eletti 2 per ciascun
socio e fra essi il Presidente da FINSIA e l’AD da IBL; b) l’attività di vendita
sarebbe avvenuta tramite la rete commerciale di IBL con contratto di service da
negoziare con ampi poteri di delega ad opera del nominando AD; c) dopo il
1.8.2012, ove si fossero verificate “situazioni di stallo decisionale”, a IBL era
attribuita l’opzione di acquisto della partecipazione di FINSIA e a questa
l’opzione di vendita a IBL al prezzo determinato secondo la metodologia mista
“patrimoniale/reddituale
con
stima
autonoma
del
goodwill”
ovvero
dell’avviamento.
- le necessità di ristrutturazione del ramo aziendale avevano reso necessario sia
un aumento del capitale a 6 milioni di euro sia un finanziamento soci di €
2.800.000,00 (€ 1.400.000,00 ciascuno).
Parti attrici deducevano poi – e anche questa è circostanza documentata nella
sua oggettività, anche se contestata nella dedotta finalità – che, per far fronte
all’impegno finanziario assunto, IBL aveva ottenuto il 27.10.2010 un
finanziamento bancario in pool, garantito da DAFIN ed assistito da clausola di
cross default in forza della quale, ove fosse stata escussa una qualsiasi
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ciascuna;
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garanzia costituita da IBL o DAFIN a favore di terzi, IBL avrebbe potuto essere
dichiarata decaduta dal beneficio del termine (con effetto domino su DAFIN).
Tutto ciò posto, hanno sostenuto parti attrici che IBL, a partire dal mese di
novembre
2011,
poneva
in
essere
un
comportamento
volutamente
ostruzionistico e strumentale alla creazione di una situazione di stallo
decisionale della società prima della data del 1.8.2012 onde aggirare i criteri di
stessa, alla quale facevano mancare un promesso finanziamento, ponendo così
le premesse per una liquidazione della società stessa, più volte “minacciata”;
liquidazione che avrebbe certamente comportato l’escussione delle garanzie
prestate da IBL e l’attivazione della clausola di cross default stipulata per
l’ottenimento del finanziamento di cui sopra, con gravissimi effetti anche per la
controllante DAFIN.
In tal modo IBL, al solo fine di evitare le irrimediabili conseguenze economiche
conseguenti alla minaccia di FINSIA di messa in liquidazione della società
Ceprano Coperture, aveva accettato di sottoscrivere i contratti di cui alle svolte
domande giudiziali a condizioni assolutamente inique e sproporzionate rispetto
al valore pressochè nullo delle quote e del credito da finanziamento acquistati,
con il consapevole approfittamento di FINSIA dello stato di bisogno in cui
altrimenti si sarebbe trovata IBL (e, conseguentemente, DAFIN).
In particolare la voluta, ma strumentale, paralisi della gestione societaria ad
opera di FINSIA è esposta (sempre in via di estrema sintesi) come segue:
- anche il nuovo consigliere di FINSIA avv. Federico Valentini, nominato
all’assemblea del 3.11.2011, nel CDA in pari data aveva votato per la conferma
di Antonio D’agostino (di nomina IBL) quale AD nonché approvato la situazione
patrimoniale al 30.9.2011 e la previsione di chiusura al 31.12.2011 da cui
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valutazione previsti dai patti parasociali, in una situazione finanziaria critica della
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emergeva che a società Ceprano Coperture maturava per il secondo anno
consecutivo una rilevante perdita; il successivo CDA del 14.11.2011 aveva,
inoltre, egualmente approvato all’unanimità (dunque, anche con il voto degli
amministratori di nomina FINSIA) il Business Plan 2012-2014 e le linee di
gestione futura della società per la quale era prevista una situazione di pareggio
unicamente a decorrere dalla metà del 2014;
- solo dopo il fallimento (per mancato accordo sul corrispettivo) delle trattative
dalla prima il contenuto verbalizzato di dette delibere (con successiva richiesta
di apposita riconvocazione del CdA, che si sarebbe tenuto il 13.1.12, per la loro
riformulazione), con particolare riferimento all’approvazione del Business Plan
2012-2014 laddove era, tuttavia, richiesto all’AD la sua riformulazione in
prospettiva di una minore produzione e, quindi, di ritenuti minori costi nonché
alla richiesta di disdetta dall’1.1.2012 del contratto di service con IBL, la cui
verbalizzazione faceva salvo il preavviso contrattuale di un anno anziché
prevederne la cessazione immediata, come richiesto dal consigliere Avv.
Valentini; l’operato dell’AD, che – fra le altre – aveva gravato la società dei costi
connessi ad una produzione elevatissima rispetto alle aspettative di vendita
nonché al contenzioso correlato al licenziamento di un significativo numero di
dipendenti
anziché
preferirne
la
messa
in
cassa
integrazione;
conseguentemente era chiesta la revoca dell’AD e la nomina di un direttore
generale esterno ovvero di un Amministratore Unico “indipendente”. In tale fase
erano già espresse da FINSIA “minacce” di messa in liquidazione della società;
- nel contempo FINSIA disertava l’assemblea del 22.12.2011 convocata per
deliberare sull’aumento del capitale sociale di € 3,5 milioni di euro di cui ad
accordo intervenuto fra le parti, tramite scambio di corrispondenza, il 2022.9.2011 e rifiutava, per i motivi di cui in premessa, anche la proposta di IBL di
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intraprese subito dopo per la cessione delle quote FINSIA ad IBL era contestato
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partecipare ad una nuova assemblea astenendosi o sottoscrivendo l’aumento
con la sola conversione del finanziamento soci nei limiti di 1 milione di euro;
- il 23.1.12 INFIA ribadiva le contestazioni di cui in premessa, confermava di non
voler procedere all’aumento del capitale sociale, “minacciava” nuovamente la
messa in liquidazione della società salva la nomina di un AU indipendente;
- lo stallo totale della società interveniva in occasione del CdA del 3.2.12,
convocato per la sostituzione del consigliere FINSIA avv. Federico Valentini, nel
da parte di IBL (ed in particolare di Antonio D’agostino quale AD), FINSIA
ritirava ogni propria designazione così paralizzando la nomina dell’organo
amministrativo;
- il successivo 17.2.12, infine, FINSIA rifiutava il versamento, a titolo di
finanziamento, di € 500.000,00 cui si era “irrevocabilmente” impegnata con
accordo inter partes del 31.3.2011, ancora una volta “minacciando” la
liquidazione della società Ceprano Coperture.
Seguivano – dopo la convocazione di assemblea anche per la verifica della
causa di scioglimento della società – i contratti per cui è causa:
- il contratto preliminare 5.4.12 e quello definitivo 2.5.12 di cessione delle
quote INFIA a IBL verso il corrispettivo di € 1.750.000,00 (rateizzato al
2016 con interessi e garanzie);
- la cessione 2.5.12 a IBL del credito FINSIA per finanziamento soci al
valore nominale di € 1.400.000,00 in due rate scad. 31.1.17 e 31.1.18 con
interessi da corrispondersi mediante contestuale prestito obbligazionario
emesso da IBL
Sempre in tesi di parti attrici i precisati valori contrattuali sarebbero stati in realtà
pari a zero, considerando per le quote il criterio patrimoniale/reddituale ed un
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frattempo dimissionario, poiché – a fronte della conferma dei propri consiglieri
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avviamento del tutto negativo in ragione delle perdite future che si delineavano,
mentre il finanziamento soci rappresentava non solo un credito inesigibile
poiché postergato, ma a sua volta di nessun valore poiché avrebbe dovuto
essere necessariamente utilizzato per la ricapitalizzazione della società.
Ciò che confermerebbe come IBL avesse “aderito” a detti contratti solo perché
costretta dalla minaccia della liquidazione della società, con le conseguenze
Dato quanto in premessa e soprassedendo ad analoga esposizione delle
motivazioni in opposizione di parti convenute, questo Collegio ritiene che la
vicenda non possa inquadrarsi in nessuna delle due ipotesi di invalidità
contrattuale prospettate da IBL e DAFIN.
E’ certamente palese, in primo luogo, che il contenuto dei patti parasociali
siglati dalle parti in punto a nomina dei consiglieri del CdA, blindavano la società
ad una sostanziale unanimità dei consensi e, dunque, era foriero di possibili
situazioni di “stallo”, che ivi, infatti, erano presi in precisa considerazione.
Ciò posto, è pur vero che il comportamento di FINSIA sia caratterizzato da una
certa opacità, laddove si considerino le contestazioni rivolte alla verbalizzazione
del CdA del 14.11.2011, la cui bozza aveva ricevuto anche l’espressa conferma
del Presidente di sua nomina, anche a nome dell’altro consigliere avv. Federico
Valentini (doc. 17); i rilievi, mai prima sollevati, rispetto all’operato dell’AD; la
pretesa di uno scioglimento immediato dal contratto di service in violazione del
negoziato preavviso e che, peraltro, avrebbe lasciato improvvisamente la
società priva della rete di vendita, senza considerazione dei tempi e dei costi di
una ricostituzione autonoma della stessa; anche i rilievi sul conflitto di interessi
in sede di stipulazione di detto contratto apparivano privi di ogni sostegno a
fronte dell’espresso accordo di avvalersi della rete di vendita IBL e
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sopra delineate.
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dell’altrettanto espresso conferimento, in sede di stipula dei patti parasociali, di
ogni potere di negoziazione in proposito proprio all’AD di nomina IBL, da cui non
poteva certamente attendersi un volontaria rinegoziazione delle condizioni
economiche del contratto, fino ad allora avallato da tutti; ed egualmente è a dirsi
quanto alla motivazione (sostanzialmente la mancata revoca dell’AD con
nomina
di
amministratore
indipendente)
sottostante
l’impossibilità
di
ricostituzione del CdA di cui alla riunione del 3.2.2012, in evidente difformità dei
E, tuttavia, nonostante quanto in premessa, neppure può affermarsi che la
situazione di “stallo” sopra indicata sia stata creata ad arte da FINSIA onde
evitare l’applicazione del pregiudizievole criterio di valutazione delle quote
sociali previsto dai patti parasociali unicamente per l’epoca successiva al 1.8.12:
in tal senso osserva il Collegio che il criterio patrimoniale/reddituale ivi
considerato è quello che la tecnica economica valuta ben più consono alla
valutazione di una società in attività, che, oltre al possesso di beni materiali, ha
anche la capacità di generare flussi di reddito (V. analogamente la stessa
perizia di parte prodotta per le attrici). Trattasi, pertanto, di un metodo di
valutazione per così dire neutro rispetto alla data sopra indicata.
Né può affermarsi che la sopravvenuta non adesione di FINSIA alla linea
gestionale fino ad allora seguita sia di per sé illegittima, come non è
analogamente illegittimo che un socio voglia cercare di mantenere il valore della
propria partecipazione societaria prospettando diversi criteri di gestione ovvero
valutando, a fronte della gravità della persistente crisi del mercato dell’edilizia, la
propria uscita dalla società con riduzione delle proprie perdite. E le
conseguenze di tale divergenza appaiono evidenti in una società formata
paritariamente da due soli soci con una composizione del CdA quale sopra
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patti parasociali.
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descritta, ovvero situazioni di dissidio e di stallo – già previste nei patti
parasociali – e necessariamente integrative, ove non risolte alternativamente, di
una causa di scioglimento della società.
In tal senso, la richiesta di sostituzione dell’AD (con conseguente mancata
partecipazione di FINSIA alla ricostituzione del CdA e le conseguenze relative)
ben può essere letta non già come violazione, bensì come richiesta di modifica
dei patti parasociali siglati; richiesta che, non accolta, ha portato alla legittima
non proseguire nel sodalizio societario.
In altri termini, la “messa in stallo” di Ceprano Coperture non solo era
astrattamente prefigurata da quanto in premessa, ma in concreto non appare
illegittimamente posta in essere da FINSIA.
A ben vedere la non convergenza di FINSIA con le scelte gestionali fino ad
allora seguite in favore di una politica di contenimento dei costi e delle future
perdite, al di là delle modalità e del contenuto della successiva formalizzazione
del conflitto, emerge indubbia dallo stesso CdA del 14.11.2011, che, pur
approvando il budget 2012-2014, su iniziativa del nuovo consigliere FINSIA
dava mandato all’AD di formularne un altro con limitazione della produzione e,
nel contempo, all’analogo fine di contenimento dei costi, contestava l’onerosità
del contratto di service in essere con IBL.
E che le conseguenze prefigurate da tale contestazione, fossero chiare ad
entrambe le parti è dimostrato dalle trattative che, all’esito del predetto CdA, le
stesse intrapresero ad opera dei professionisti rispettivamente incaricati, per la
cessione delle quote FINSIA ad IBL, fallite non già per il diverso metodo di
valutazione da adottarsi rispetto a quello previsto nei patti parasociali, bensì per
i criteri di valutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali oltre che del
magazzino (docc. 18 – 19 -20 di parte attrice).
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astensione da detta partecipazione per la implicitamente dichiarata volontà di
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E, sul punto, mette fin d’ora conto osservare che nell’ambito di trattative, in cui
all’evidenza entrambe le parti tendevano a valorizzare criteri opposti, il
professionista incaricato da IBL, lungi dal considerare prive di alcun valore le
quote, determinava comunque un patrimonio netto rettificato di € 1.240.000,00.
Né può affermarsi che il credito per finanziamento soci fosse, a sua volta, privo
di effettiva valorizzazione economica solo perché in quel momento inesigibile e
postergato ovvero destinato a copertura delle perdite a partire dall’anno 2013
previsto anche la corresponsione di interessi.
Ed, invero, quanto al primo profilo, in un’ottica di continuità aziendale con
previsione di futuro pareggio nel 2014, è indubbio che l’acquisto del credito con
pagamento nel 2017 e 2018, avrebbe consentito ad IBL di provvedere al
ripianamento delle perdite senza immediato esborso del relativo importo e/o la
necessità di richiedere finanziamenti a terzi e così valorizzare la propria
partecipazione societaria in vista dei futuri redditi previsti, di cui avrebbe goduto
in via esclusiva.
Ed in tale ottica, oltre che del lunghissimo lasso di tempo previsto per il
pagamento, considerato che l’acquisto del credito in oggetto prendeva, per
l’appunto, luogo quanto meno di un finanziamento, è anche pienamente
giustificata la previsione degli interessi sul corrispettivo.
Alla luce di quanto in premessa va, dunque, escluso in via generale che il
comportamento di FINSIA, pur con le perplessità sopra rilevate, denoti di per sé
un “abuso” del proprio diritto piuttosto che essere l’espressione dell’intervenuta
divergenza fra i soci in ordine alla gestione ed al futuro della società, con le
conseguenze alternative dello scioglimento della società ovvero della
dismissione della propria partecipazione sociale; egualmente potendo
escludersi che – al di là del quantum – l’aver negoziato un corrispettivo per le
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(V. perizia attrice) nonché, in ogni caso, infruttifero, avendo al contrario le parti
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cessioni in discussione fosse di per sè privo di una ragionevole valorizzazione
del loro oggetto.
Ciò posto e passando poi all’esame dei presupposti delle due domande di
invalidità avanzate da parti attrici, ritiene il Collegio che gli stessi non siano
compiutamente integrati.
notevole”, come tale rilevante ai sensi degli artt. 1434 e 1438 c.c., sia lo “stato di
bisogno”, integrativo della domanda ex art. 1448 e ss. c.c., sono rappresentati,
nel loro contenuto, dalle “conseguenze gravissime” (V. supra) a loro carico nel
caso di messa in liquidazione di Ceprano Coperture, che avrebbe determinato
l’operatività della clausola di cross default prevista nel contratto di finanziamento
in pool (garantito da DAFIN) stipulato da IBL in data 27.10.2010 per l’importo di
10 milioni di euro.
In entrambi i casi la conoscenza di tali circostanze e delle precisate
conseguenze a carico delle attrici da parte di FINSIA integrerebbe: a) l’elemento
soggettivo della domanda di annullamento dei contratti per violenza morale,
poiché volto a conseguirne l’“ingiusto vantaggio” contestato, così trasformando
in “minaccia” la mera prospettiva liquidatoria contrapposta da FINSIA; b)
l’elemento soggettivo dell’“approfittamento” integrativo della domanda di
rescissione per lesione.
Senonchè di tale consapevolezza da parte di FINSIA non vi è prova in atti –
dovendosi annotare che la prova orale non ammessa sul punto (peraltro di
palese genericità) non è stata riproposta nelle conclusioni finali ove, sotto il
profilo istruttorio, parte attrice ha insistito unicamente per l’ammissione della
CTU – né può dirsi presuntivamente ipotizzabile sol perché, in tesi, trattavasi di
finanziamento stipulato per le necessità di finanziamento di Ceprano Coperture;
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A ben vedere, infatti, nella prospettiva delle attrici, sia il “male ingiusto e
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finalità, peraltro, ampiamente contestata dalla convenuta in ragione del ben
minore investimento effettuato da IBL; e, in ogni caso, ove anche FINSIA fosse
stata a conoscenza del fatto che IBL aveva contratto un finanziamento bancario
per detta finalità, nulla prova indiziariamente che ne conoscesse le singole
clausole e, specificamente, quella di cross default.
Quanto in premessa esclude comunque che possa pervenirsi alle declaratorie
questione e, specificamente, del contestato valore delle quote cedute.
Le spese di lite si liquidano come in dispositivo e seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione disattesa, così provvede:
- RIGETTA tutte le domande attrici.
Condanna IBL S.P.A. e DAFIN S.P.A in solido alla rifusione, in favore di FINSIA
S.A.S. DI GUIDO UGOLINI e di GUIDO UGOLINI in solido, delle spese di lite
che liquida in € 35.000,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Specializzata
Imprese il 27.1.2016
Il Presidente estensore
dott. Anna Maria Drudi
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di invalidità degli atti per cui è causa, con assorbimento di ogni ulteriore