Opere d`arte: problematiche sulla titolarità del diritto di autore e di

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Opere d`arte: problematiche sulla titolarità del diritto di autore e di
Saggi
Opere d’arte: problematiche sulla titolarità del diritto di
autore e di proprietà
Giulia D’Oro
Praticante Avvocato
1.
Premessa
Il presente studio, partendo da una analisi della normativa interna e internazionale, si propone di individuare i
requisiti necessari al fine di qualificare una creazione come
opera d’arte, tenendo conto del superamento dei concetti tradizionali, come la forma, i caratteri di estetica e di originalità,
avvenuto per le opere d’arte contemporanea.
L’indagine prosegue esaminando gli aspetti della tutela dell’autore di un’opera, in caso di violazione dei suoi diritti (diritti
morali e diritti economici), la durata temporale di tale tutela e il
suo momento iniziale, con le problematiche che conseguono a
seconda che quest’ultimo venga fatto coincidere con quello
della creazione, o con quello in cui l’opera sia resa lecitamente
(o illecitamente) pubblica.
Una parte del presente lavoro è specificatamente dedicata al
“diritto di seguito”, introdotto nella legislazione italiana in
attuazione della direttiva comunitaria 2001/84/CE, ai trasferimenti di opere d’arte tra vivi e mortis causa e alle problematiche relative alla prova della proprietà (del diritto d’autore) su
un’opera, con un cenno al ruolo dei notai.
decreto, il quale afferma, che sono assoggettate alle disposizioni espressamente richiamate (artt. 64 e 65, comma 4), tra l’altro,
le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualunque oggetto
d’arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre
cinquanta anni.
Ai sensi del predetto art. 11, l’arte contemporanea non trova
tutela nel d.lvo n. 42 del 2004, bensì nella legge n. 633 del 1941,
la quale istituisce una tutela delle opere dell’ingegno di carattere creativo, che appartengano alla letteratura, alla musica, alle
arti figurative, all’architettura, al teatro, al cinema.
La tutela consiste in una serie di diritti esclusivi di utilizzazione
economica dell’opera (diritti patrimoniali dell’autore) e di diritti morali a tutela della personalità dell’autore, che nel loro complesso costituiscono il “diritto d’autore”.
I diritti morali sono assicurati dalla legge a difesa della personalità dell’autore e si conservano anche dopo la cessione dei diritti di utilizzazione economica. In relazione ad essi la legge non
prevede dei termini temporali per la tutela legale. Tra i principali diritti morali rientrano il diritto alla paternità dell’opera (cioè
il diritto di rivendicare la propria qualità di autore dell’opera); il
diritto all’integrità dell’opera (cioè il diritto di opporsi a qualsiasi deformazione o modifica dell’opera che possa danneggiare la
reputazione dell’autore) e il diritto di pubblicazione (cioè il
diritto di decidere se pubblicare o meno l’opera).
Tra i principali diritti di utilizzazione economica dell’opera
rientrano il diritto di riproduzione (ovvero il diritto di effettuare
la moltiplicazione in copie dell’opera con qualsiasi mezzo); il
diritto di esecuzione, rappresentazione, recitazione o lettura
pubblica dell’opera (ovvero il diritto di presentare l’opera al
pubblico nelle varie forme di comunicazione sopra specificate);
il diritto di diffusione (ovvero il diritto di effettuare la diffusione dell’opera a distanza mediante radio, televisione, via satellite o via cavo, su reti telematiche, ecc.); il diritto di distribuzione (ovvero il diritto di porre in commercio l’opera) e il diritto di
elaborazione (ovvero il diritto di apportare modifiche all’opera
originale, di trasformarla, adattarla, ridurla ecc). Tutti questi
diritti permettono all’autore di autorizzare o meno l’utilizzo
della propria opera e trarne i benefici economici.
Anche l’arte del tatuaggio è stata riconosciuta e regolamentata
come una vera e propria professione, paragonabile all’attività
estetica e del parrucchiere. In quanto tale, il prodotto derivante
dall’esercizio di una simile professione non può essere oggetto
2. Definizione di “opera d’arte” e di “opera d’arte contemporanea”
In Italia, le opere d’arte trovano disciplina nelle seguenti fonti
normative: il codice civile, che, agli artt. 2575-2583, dedica ai
diritti sulle opere dell’ingegno alcune disposizioni di carattere
generale; il d.lvo 22 gennaio 2004 n. 42, recante il codice dei
beni culturali e del paesaggio; la l. 22 aprile 1941, n. 633, concernente la protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, con il relativo regolamento di esecuzione
approvato con R.D. 18 maggio 1942, n. 1369; il d.lvo 13 febbraio 2006, n. 118 concernente l’attuazione della direttiva
2001/84/CE, relativa al diritto dell’autore di un’opera d’arte
sulle successive vendite dell’originale.
L’art. 10 del d.lvo n. 42 del 2004 stabilisce, al primo comma,
che sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti
allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché
ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.
Il d.lvo n. 42 del 2004 non dà una definizione di opera d’arte
contemporanea. Tuttavia essa può però ricavarsi dall’art. 11 del
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di rivendica da parte del suo autore. Trattasi, infatti, di una prestazione svolta, in cambio di corrispettivo, su ordine del destinatario del prodotto stesso. Pertanto, non viene riconosciuto un
diritto d’autore e i tatuaggi, per quanto originali possano essere,
non subiscono limiti alla distruzione o alla riproduzione.
comunitaria 2001/84/CE, ha apportato modifiche rilevanti alla
legge n. 633 del 1941, specificamente negli articoli nn. 144-155,
172 e 182 bis, relativi ai diritti dell’autore sulle vendite successive di opere d’arte e di manoscritti.
In particolare, la predetta disciplina normativa ha introdotto il
cd. diritto di seguito, ovvero il diritto dell’autore a percepire una
percentuale sul prezzo di vendita degli originali delle proprie
opere in occasione delle vendite successive alla prima cessione
da parte dell’autore stesso (art. 144, comma 1).
Le vendite soggette al diritto di seguito devono:
1) essere successive alla prima vendita effettuata direttamente
dall’autore;
2) comportare l’intervento di un professionista del mercato
dell’arte (galleria, case d’asta o commerciante d’arte), in
qualità di venditore, acquirente o intermediario;
3) essere effettuate oltre i tre anni dalla prima cessione da parte
dell’autore (la vendita si presume sempre effettuata oltre i 3
anni dall’acquisto, salvo prova contraria fornita dal venditore);
4) avere il prezzo di vendita pari o superiore a € 3.000,00.
Ne deriva che le vendite esentate dall’obbligo di versamento del
diritto di seguito sono:
1) le vendite effettuate senza la partecipazione di un professionista del mercato dell’arte;
2) le vendite che, pur vedendo la partecipazione di un professionista, abbiano ad oggetto opere acquistate direttamente
dall’autore meno di tre anni prima ed il cui prezzo attuale
non superi € 10.000,00;
3) in ogni caso, le vendite il cui prezzo sia inferiore a €
3.000,00.
Le opere d’arte, la cui vendita è soggetta al diritto di seguito,
sono gli originali delle opere delle arti figurative come i quadri,
i “collages”, i dipinti, i disegni, le incisioni, le stampe, le litografie, le sculture, gli arazzi, le ceramiche, le opere in vetro, le
fotografie e gli originali dei manoscritti, purché si tratti di creazioni eseguite dall’autore stesso o di esemplari considerati opere
d’arte e originali. Le copie delle opere delle arti figurative, prodotte in numero limitato dall’autore stesso o sotto la sua autorità, sono considerate come originali purché numerate, firmate o
altrimenti debitamente autorizzate dall’autore (art. 145).
Il diritto di seguito presenta caratteristiche proprie, sia dei diritti morali, in quanto è inalienabile ed irrinunciabile (art. 147), sia
dei diritti patrimoniali, in quanto il suo contenuto è innegabilmente economico e la sua durata si protrae per tutta la vita dell’autore e per settanta anni dopo la sua morte (art. 148).
Diversamente dagli altri diritti patrimoniali il diritto di seguito
non è, però, soggetto all’autorizzazione da parte dell’artista, che
è data direttamente dalla legge a condizione che sia corrisposto
all’autore un equo compenso.
Ai sensi dell’art. 153, le vendite delle opere e dei manoscritti oggetto di diritto di seguito, il cui prezzo minimo è pari a
€ 3.000,00, devono essere denunciate alla Società italiana
3. Tutela del diritto di autore nei suoi aspetti morali ed economici
Per quanto concerne la tutela dei diritti morali, l’art. 20, comma
1, della legge n. 633 del 1941 stabilisce che indipendentemente
dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera ed
anche dopo la cessione dei diritti stessi, l’autore conserva il
diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione, ed a ogni
atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio
al suo onore o alla sua reputazione.
Inoltre, ai sensi dell’art. 23 della predetta legge, dopo la morte dell’autore, il diritto di rivendica della paternità dell’opera può essere
fatto valere senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli, e, in loro
mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti
diretti. Inoltre, in assenza degli ascendenti e dei discendenti, il
diritto di rivendica spetta ai fratelli e alle sorelle e ai loro discendenti. L’azione, qualora finalità pubbliche lo esigano, può altresì
essere esercitata dal Ministro per i beni e le attività culturali.
Diversamente dai diritti morali, ai sensi dell’art. 25 della legge
633 del 1941, i diritti di utilizzazione economica possono essere ceduti e hanno una durata limitata nel tempo. Essi, infatti,
durano per tutta la vita dell’autore e sino al termine del cinquantesimo anno solare dopo la sua morte.
Ciononostante, trattandosi di diritti esclusivi dell’autore, ai sensi
dell’art. 12 della legge 633 del 1941, anch’essi, al pari dei diritti
morali, trovano tutela giudiziale ma nei limiti temporali predetti.
Per acquisire il beneficio della durata normale dei diritti esclusivi di utilizzazione economica, la rivelazione deve essere fatta
mediante denuncia all’ufficio della proprietà letteraria, scientifica ed artistica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
secondo le disposizioni stabilite nel regolamento.
La denuncia di rivelazione è pubblicata nelle forme stabilite da
dette disposizioni ed ha effetto a partire dalla data del deposito
della denuncia di fronte ai terzi che abbiano acquistati diritti sull’opera come anonima o pseudonima.
Nel caso in cui l’opera, che non è stata resa accessibile al pubblico, venisse illecitamente riprodotta, l’autore può agire in giudizio al fine di impedire il proseguimento della violazione del proprio diritto e un risarcimento dei danni. Tale azione è regolata
dalle norme previste dalla legge n. 633 del 1941 (in particolare,
l’art. 156) e dalle disposizioni del codice di procedura civile.
4. Il diritto di seguito nei trasferimenti di opere d’arte tra
vivi e mortis causa
Il d.lvo 13 febbraio 2006, n. 118, in attuazione della direttiva
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degli autori e degli editori (SIAE), nel termine e con le
modalità stabilite nel regolamento.
La SIAE provvede poi, a comunicare agli aventi diritto l’avvenuta vendita e la percezione del compenso ed a rendere pubblico, anche tramite il proprio sito informatico istituzionale, l’elenco degli aventi diritto che non abbiano ancora rivendicato il
compenso. Provvede, altresì, al successivo pagamento del compenso al netto della provvigione, comprensiva delle spese, la cui
misura è determinata con decreto del Ministero per i beni e le
attività culturali.
Presso la SIAE sono tenuti a disposizione i compensi predetti
che non sia stato possibile versare agli aventi diritto, per un
periodo di cinque anni. Decorso tale periodo senza che vi sia
stata alcuna rivendicazione, i compensi sono devoluti all’Ente
nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori,
musicisti e scrittori e autori drammatici (ENAP) per i propri fini
istituzionali.
Il diritto di seguito, ai sensi dell’art. 148 della legge 633 del
1941, dura per tutta la vita dell’autore e per settanta anni dopo
la sua morte.
Ai sensi dell’art. 149, il diritto di seguito spetta, dopo la morte
dell’autore, agli eredi, secondo le norme del codice civile; in
difetto di successori entro il sesto grado, il diritto è devoluto
all’ENAP per i propri fini istituzionali.
Ai fini della protezione delle opere d’arte contemporanee, l’art.
103 della legge n. 633 del 1941 prevede l’istituzione, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un registro pubblico
generale, mentre la SIAE cura la tenuta di un registro pubblico
speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive.
In detti registri sono elencate le opere soggette all’obbligo del
deposito con indicazione del nome dell’autore, del produttore,
della data della pubblicazione e con le altre indicazioni stabilite
dal regolamento.
Alla SIAE è affidata, altresì, la tenuta di un registro pubblico
speciale per i programmi per elaboratore. In tale registro viene
registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti
esclusivi.
La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della esistenza
dell’opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria,
autori o produttori delle opere che sono loro attribuite. La tenuta dei registri di pubblicità è disciplinata nel regolamento.
2. la convenzione di Stoccolma, del 14 luglio 1967, con la
quale viene istituita l’Organizzazione Mondiale della
Proprietà Intellettuale (OPI/WIPO);
3. l’accordo di Marrakech, del 15 aprile 1994, con il quale vengono ratificati gli atti del cosiddetto Uruguay Round, che
prevedono l’accordo TRIPS, ovvero la protezione del diritto d’autore negli scambi commerciali internazionali, nel
quadro della World Trade Organization.
Il diritto d’autore è stato, inoltre, incluso nella Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo (art. 27, secondo comma) approvata dall’Assemblea generale dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite (ONU) il 10 dicembre 1948. L’articolo 27, nel
suo complesso, riconosce da un lato il diritto d’autore, dall’altro
il diritto alla ricerca e alla cultura per tutti, introducendo così il
principio dell’equilibrio, su cui si baseranno le eccezioni o utilizzazioni libere nella legislazione ordinaria. In particolare, si
prevede che ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità e di godere delle arti e
di partecipare al progresso scientifico e ai suoi benefici. È inoltre previsto che ogni individuo ha diritto alla protezione degli
interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia l’autore.
Sul piano comunitario, le principali direttive in materia di diritto d’autore sono:
a) direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992,
concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà
intellettuale;
b) direttiva 2001/84/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell’autore di
un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale;
c) direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, riguardante l’armonizzazione di
taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella
società dell’informazione.
La circolazione in ambito internazionale delle opere d’arte è
disciplinata dagli articoli 64 bis e seguenti del d.lvo 42 del 2004.
Tali articoli sono stati introdotti in attuazione del Regolamento
(CEE) del Consiglio 3911/92 del 9 dicembre 1992, concernente l’esportazione dei beni culturali (di recente sostituito
dal Reg. 116/2009).
In particolare, ai sensi dell’art. 74 del d.lvo n. 42 del 2004, i beni
culturali possono essere esportati verso un Paese terzo solo se
muniti di un’apposita autorizzazione preventiva, denominata
licenza di esportazione valida in tutta la Comunità Europea.
Competenti al rilascio della licenza di esportazione sono gli
Uffici di esportazione del Ministero per i beni e le attività
culturali a ciò abilitati (art. 74, secondo e quinto comma).
L’art. 64 del predetto decreto legislativo stabilisce che è comunque vietata l’uscita definitiva dal territorio italiano dei beni culturali di cui all’art. 10, commi 1, 2 e 3; delle cose mobili apparte-
5. La disciplina internazionale e comunitaria
Sul piano internazionale, le principali fonti normative in materia di diritto d’autore sono:
1. la convenzione di Berna, del 9 settembre 1886, sulla proprietà letteraria e artistica, più volte modificata fino all’ultima stesura (Parigi, 1971);
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nenti a soggetti pubblici che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre 50 anni; dei beni a chiunque
appartenenti che rientrino nelle categorie indicate all’art. 10,
comma 3 e che il Ministero, sentito il competente organo consultivo, abbia preventivamente individuato e, per periodi temporali
definiti, abbia escluso dall’uscita perché dannosa per il patrimonio culturale in relazione alle caratteristiche oggettive, alla provenienza o all’appartenenza dei beni medesimi.
È soggetta alla licenza di esportazione l’uscita definitiva dal territorio italiano delle cose a chiunque appartenenti che presentino interesse culturale, che siano opera di autore non più vivente e la cui
esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni; degli archivi e dei singoli documenti, appartenenti a privati che presentino interesse culturale e delle cose rientranti nelle categorie di cui all’art. 11 comma
1, lett. f), g) e h) a chiunque appartengano (fotografie, mezzi di trasporto aventi più di 75 anni, beni e strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di 50 anni).
Al contrario, non è soggetta alla licenza di esportazione l’uscita
delle cose di cui all’art. 11, comma 1, lett. d), ovvero le opere di
pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d’arte di autore vivente, o la cui esecuzione non risalga ad oltre 50 anni.
L’interessato ha, tuttavia, l’onere di comprovare al competente
ufficio di esportazione che le cose da trasferire all’estero sono
opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre
50 anni, secondo le procedure e con le modalità stabilite con
decreto ministeriale.
Con la direttiva comunitaria (CEE) 93/7 del Consiglio del 15
marzo 1993 sono state introdotte le norme sulla restituzione dei
beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato
membro. Tali disposizioni sono state recepite dal d.lvo 42 del
2004, agli articoli 75 e seguenti.
In particolare, l’art. 77 del predetto decreto legislativo, prevede la
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possibilità per gli Stati membri di esperire l’azione di restituzione
in caso di uscita illecita di beni culturali dal proprio territorio.
6. Conclusioni
La circolazione in ambito internazionale delle opere d’arte è
disciplinata dagli articoli 64 bis e seguenti del d.lvo 42 del 2004,
ove viene stabilito che i beni culturali possono essere esportati
verso un Paese terzo solo se muniti di un’apposita autorizzazione preventiva e viene prevista la possibilità per gli Stati membri
di esperire l’azione di restituzione in caso di uscita illecita di
beni culturali dal proprio territorio.
Successivamente, il d.lvo 13 febbraio 2006, n. 118, in attuazione della direttiva comunitaria 2001/84/CE, ha apportato modifiche rilevanti alla legge 633 del 1941, specificamente negli articoli nn. 144-155, 172 e 182 bis, relativi ai diritti dell’autore
sulle vendite successive di opere d’arte e di manoscritti.
Tuttavia quel che traspare dal presente studio è che la legislazione riguardante la tutela delle opere d’arte non sia esente da critiche e appaia, a volte, lacunosa se non contraddittoria.
Si impone l’esigenza di nuove forme di tutela, sia a livello normativo che giurisprudenziale, specie se si vuole seriamente una
soluzione al problema del traffico clandestino dei beni culturali.
Occorrono, in particolare, in un’epoca che è contraddistinta
dalla globalizzazione dell’informazione, norme interne e internazionali che impongano forme di collaborazione e cooperazione tra i soggetti pubblici e privati interessati al settore e impongano anche, nelle forme possibili, un obbligo di denuncia spontanea, anche prima dell’esercizio dell’azione investigativa o
giudiziaria. Solo in tal modo, attraverso una riconsiderazione
dei valori che vengono violati dalle condotte illecite, si potrà
avere anche una tutela più piena del diritto di autore e del diritto di proprietà di un’opera d’arte.
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