Antitrust Notizie/34
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Antitrust Notizie/34 Dicembre 2007 Indice Istruttorie Avvio istruttoria per presunta intesa sul prezzo del pane- -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- --- --- -Avvio istruttoria per presunta intesa sul prezzo della pasta- -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- --- ----Chiusa con impegni istruttoria per presunti abusi di Enel Distribuzione- - - - -- - - - - - - - - - -- --Avviato procedimento per abuso di posizione dominante di Telecom- -- - - - --- --- - -- - -- - -- -Sanzionata intesa nel trasporto pubblico locale- - - - - - - - -- - - -- - - - -- - -- - - - -- - - - -- --- - ---Aperto procedimento per presunto abuso della società Acquedotto Pugliese- -- -- - - -- - -- - -- Accertata intesa tra ACEA e SUEZ Environnement- - -- - - -- - - - --- - - -- - - - --- - - -- - --- -- - --Avviata istruttoria nei confronti dell’ACI- - - -- - - -- - - -- - -- - -- - - -- - - - --- - - -- - ---- - - -- - ---- Avvio istruttoria sulla concentrazione San Paolo/Cassa di Risparmio di Firenze - - - --- - - -- - --Avviato procedimento per abuso nei confronti di Toscana Energia- - - -- - - -- - - -- - -- - -- - - -- Avviato altro procedimento per abuso di posizione dominante di Telecom- - - - - - - - - - - - - - Accettati impegni nel mercato dei carburanti per autotrazione- - -- - - - --- - - -- - ---- - - -- - ----- Avvio procedimento per intesa nel mercato dei servizi portuali di movimentazione containers- Accertate intesa e abuso di posizione dominante nel mercato del calcestruzzo- - - - - - - - - - - p. 1 p. 2 p. 3 p. 4 p. 5 p. 7 p. 8 p. 10 p. 11 p. 13 p. 15 p. 16 p. 17 p. 17 Segnalazioni Normativa in materia di rifiuti pericolosi- - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - -- --- -------Normativa in materia di trasporto ferroviario - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- ------ -----Servizi di sorveglianza sulla sicurezza sul lavoro- - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - Funzioni dei centri autorizzati di assistenza agricola- - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- Portabilità dell’ipoteca nei contratti di mutuo - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - ----- - - -- - - - - - - - - - Disegno di Legge Finanziaria 2007- - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - -------- - - ----Regolamentazione dei contratti di assicurazione per RC auto - -- -- - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - Assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - --- -- - --Normativa sulla realizzazione di postazioni per le radiocomunicazioni- - - - - - - - - - -- - - - ---- - -Accesso all’attività di distribuzione carburanti- - - - - - - - - - -- - - - ---- - - - - - - - - - -- - - - ----- - --Divieto di pubblicità del latte artificiale di proseguimento - - - - - - -- - - - --- - - -- - ------- - - -- - ---Contratti di sponsorizzazione degli enti pubblici---- - - - - - - - - - - -- - - - --- - -- - - - - - - - - - -- - - - p. 20 p. 21 p. 21 p. 22 p. 22 p. 23 p. 24 p. 25 p. 26 p. 27 p. 28 p. 28 ISTRUTTORIE Avvio istruttoria per presunta intesa sul prezzo del pane L’Agcm, nella riunione del 10 ottobre 2007, ha deliberato di avviare un’istruttoria nei confronti dell’Unione Panificatori di Roma e Provincia, (di seguito l’Unione) al fine di accertare l’esistenza di un’intesa avente ad oggetto il prezzo del pane. Il mercato rilevante Sotto il profilo merceologico, l’Agcm ha individuato quale mercato rilevante quello della produzione e della vendita del pane, con ANTITRUST NOTIZIE/34 – dicembre 2007 esclusione del pane consumato attraverso i bar, o altri luoghi di ristorazione collettiva (cd. canale horeca), che viene acquistato e consumato come parte di un prodotto-servizio più ampio, e che, rispondendo a bisogni peculiari, è caratterizzato da prezzi differenti. : Dal punto di vista geografico, l’Agcm ha individuato quale mercato rilevante il mercato della provincia di Roma, senza però escludere la possibilità di identificare, nel corso del procedimento, mercati più ristretti e coincidenti con gli ambiti comunali. La produzione e vendita del pane avrebbe dimensione locale, non superiore all'ambito provinciale o addirittura comunale, in considerazione delle abitudini dei consumatori che tendono ad acquistare il pane con una frequenza elevata e, quindi, in prossimità della propria abitazione. Nel mercato romano del pane, l’Agcm ha riscontrato una significativa frammentazione, determinata dalla presenza di pochissime imprese industriali ma di una miriade di piccole imprese artigianali. La presunta intesa Nel corso dell’avviata istruttoria, l’Agcm accerterà se sussistono gli estremi di un’intesa anticoncorrenziale nei comportamenti attraverso i quali l’Unione ha fornito indicazioni di prezzo alle proprie associate. Questi comportamenti sarebbero consistiti nell’adozione di un listino dei prezzi, ma anche in annunci, fatti tramite organi di informazione di ampia diffusione, relativi al livello dei prezzi da adottare a fronte dell’aumento del costo della materia prima farina. Avvio istruttoria per presunta intesa sul prezzo della pasta L’Agcm, nella riunione del 10 ottobre 2007, ha deciso di avviare un’istruttoria nei confronti di UNIPI – Unione Industriale Pastai Italiani e nei confronti di UnionAlimentari – Unione Nazionale della Piccola e Media Industria Alimentare, per accertare l'esistenza di un’intesa avente ad oggetto il prezzo della pasta. Il mercato rilevante Al fine di addivenire ad una preliminare definizione del mercato rilevante, l’Agcm ha evidenziato come il settore interessato dai comportamenti descritti possa suddividersi in due comparti, quello della pasta secca e quello della pasta fresca, che parrebbero identificare due mercati distinti. La pasta fresca e quella secca si differenzierebbero, infatti, sulla base delle caratteristiche organolettiche, del prezzo e delle modalità di conservazione e di consumo; ed anche, in certa misura, sulla base del processo produttivo e delle materie prime utilizzate. La dimensione geografica dei mercati sembrerebbe coincidere con l'intero territorio nazionale, dove si riscontrano volumi e abitudini di consumo sensibilmente diversi rispetto all'estero. Nei mercati della pasta, sembrerebbero operare diverse tipologie di imprese: in particolare, accanto a grandi operatori di livello nazionale conviverebbero numerose imprese di carattere artigianale, spesso attive solo a livello locale. La presunta intesa Nel corso dell’avviata istruttoria, l’Agcm accerterà se sussistono gli estremi di un’intesa anticoncorrenziale nei comportamenti attraverso i quali le due associazioni di cui sopra avrebbero dato indicazioni di prezzo alle proprie associate. Questi comportamenti si _______________________________________________________________ 2 ANTITRUST NOTIZIE/34 – dicembre 2007 sarebbero concretati in incontri, ma anche in annunci, fatti tramite articoli di stampa e comunicati via Interne. Attraverso questi mezzi, le imprese si sarebbero scambiate informazioni ed opinioni in merito al recente, consistente aumento dei costi della materia prima, concordando sulla necessità di incrementare il prezzo finale di vendita di una percentuale pari a circa il 20%. Chiusa con impegni istruttoria per presunti abusi di Enel Distribuzione La posizione dominante Nella riunione del 18 ottobre 2007, l’Agcm ha deciso di accogliere gli impegni presentati da Enel Distribuzione a fronte dell’avvio, nei suoi confronti, di un’istruttoria, in data 19 luglio, volta all’accertamento di comportamenti abusivi posti in essere, nel mercato della fornitura e distribuzione di energia elettrica. I presunti comportamenti abusivi consistevano nel rifiuto, da parte di Enel Distribuzione, di procedere all’allaccio di nuove utenze in presenza di situazioni di morosità, sebbene attribuibili ad altri soggetti. L’Agcm, nel provvedimento di avvio, si era innanzitutto soffermata sull’esistenza di una posizione dominante in capo a Enel Distribuzione. Questa posizione sarebbe stata comprovata dalle elevatissime quote di mercato spettanti all’impresa, anche a seguito della liberalizzazione intervenuta il 1° luglio 2007. ENEL Distribuzione, a livello nazionale, fornisce, infatti, l’energia elettrica a circa 30 sui complessivi 34,4 milioni di punti di prelievo da reti di distribuzione, e registra vendite, a livello nazionale, che rappresentano il 73% circa delle vendite complessive ai clienti exvincolati. L’adozione di misure cautelari Fatte queste osservazioni in merito all’esistenza di una posizione dominante, e valutata prima facie l’abusività dei comportamenti con i quali Enel Distribuzione trascinava situazioni di morosità pregresse nella fornitura di energia elettrica in capo a nuovi clienti diversi da quelli inadempienti, l’Agcm, in sede di avvio istruttoria aveva anche ritenuto di applicare misure cautelari atte ad impedire quei comportamenti. Gli impegni di Enel Distribuzione A fronte di queste posizioni dell’Agcm, Enel Distribuzione ha ritenuto di presentare, in data 9 agosto 2007, una serie di impegni che sono state ritenute idonei ad eliminare ogni preoccupazione concorrenziale. In particolare, nei casi di richiesta di attivazione/subentro su utenze morose, Enel Distribuzione ha ridefinito le procedure interne nel senso di eliminare qualsiasi condizione o adempimento preliminare normalmente non applicato alla generalità della clientela, (quali il rilascio di copia di titoli di proprietà o di affitto dell’immobile, la dichiarazione sostitutiva di residenza storica e/o altre dichiarazioni di estraneità ai consumi precedenti). Inoltre la società ha espunto dagli indirizzi operativi interni anche gli accertamenti relativi agli eventuali preesistenti “rapporti di fatto” ovvero di pregressa convivenza tra il precedente utente e il nuovo richiedente e si è impegnata ad adottare procedure di rimborso rapido a favore dei clienti nei casi di accertati errori nelle situazione di subentro su utenze caratterizzate da morosità pregresse. _______________________________________________________________ 3 ANTITRUST NOTIZIE/34 – dicembre 2007 Avviato procedimento per abuso nei confronti di Telecom Italia I mercati rilevanti L’Agcm, in data 24 ottobre 2007, ha avviato un’istruttoria per accertare un presunto abuso di posizione dominante commesso da Telecom Italia S.p.A. (di seguito Telecom). I mercati nei quali, questo abuso si sarebbe compiuto, sono stati individuati nel mercato dei servizi di telefonia vocale su rete fissa all’utenza residenziale, nel mercato dei servizi di telefonia vocale su rete fissa all’utenza non residenziale, e nel mercato dei servizi al dettaglio di accesso ad Internet a banda larga. Rispetto ai mercati dei servizi di fonia vocale all’utenza residenziale e a quella non residenziale, l’Agcm, dal punto di vista merceologico, non ha ritenuto necessario, allo stato, ipotizzare confini merceologici più ristretti e distinti a seconda delle diverse direttrici del traffico (locale, nazionale internazionale e verso terminali mobili), in considerazione del fatto che la maggioranza degli operatori di telecomunicazioni è in grado di offrire l’intera gamma di servizi. Dal punto di vista geografico, poi, l’Agcm ha ritenuto che questi mercati avessero dimensione nazionale, in quanto i relativi servizi sono offerti dagli operatori in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, sia in termini di copertura geografica che di condizioni economiche applicate alla clientela. La sussistenza di una posizione dominante di Telecom nei mercati di fonia mobile, residenziale e non residenziale, secondo un primo vaglio dell’Agcm, sembrerebbe emergere dalle elevate quote di mercato dell’impresa, che si attestano sopra al 60 %, ma anche dalla titolarità della rete pubblica commutata capillarmente diffusa su tutto il territorio nazionale, dall’indubbia e significativa esperienza di Telecom nella fornitura di prodotti e servizi e dalla sua facilità di accesso alle risorse finanziarie. Riguardo al mercato dei servizi al dettaglio di accesso ad Internet da rete fissa, servizi che consentono agli utenti finali di ricevere dati, l’Agcm, allo stato, dal punto di vista merceologico, non ha ritenuto di individuare mercati separati a seconda dal mezzo trasmissivo utilizzato (rame, fibra ottica o satellite), né ha ritenuto di distinguere tra servizi forniti ad utenti residenziali sia i servizi forniti ad utenti non residenziali. Anche questo mercato, secondo l’Agcm, sembrerebbe avere dimensione nazionale, in quanto pur a fronte di una disomogenea caratterizzazione territoriale delle infrastrutture trasmissive, non si rileva un’analoga frammentazione nelle condizioni competitive dell’offerta. La posizione dominante di Telecom sembrerebbe emergere dalla quota di mercato detenuta (pari al 57,5%), dalla differenza tra tale quota e quella dei principali concorrenti, e dalla natura verticalmente integrata dell’operatore. I presunti abusi I presunti comportamenti abusivi di Telecom, che l’Agcm analizzerà nel corso dell’istruttoria, si sarebbero tradotti in una politica commerciale molto aggressiva, fatta di offerte mirate e particolarmente vantaggiose volte a recuperare i clienti passati ai concorrenti o in fase di cambio dell’operatore. Questa politica di winback e retention sarebbe stata possibile a Telecom in ragione del patrimonio informativo privilegiato di cui dispone, che costituisce un vantaggio competitivo non eguagliabile dai concorrenti. Grazie a questo patrimonio, Telecom è infatti in _______________________________________________________________ 4 ANTITRUST NOTIZIE/34 – dicembre 2007 grado di costruire i profili dei clienti da recuperare proponendo loro offerte personalizzate, a volte anche sulla base delle abitudini di consumo. Per l’Agcm se, in linea di principio, è legittimo, anche per l’operatore dominante, tentare di recuperare la clientela attraverso promozioni di natura universale, rivolte indistintamente al mercato, la promozione di offerte selettive rivolte ai propri clienti in transizione o già passati ad altro operatore, può costituire, al contrario, una forma di abuso di posizione dominante, con l’effetto di escludere i concorrenti. Nel caso di specie, peraltro, il presunto intento escludente di Telecom, sembrerebbe rafforzato sia da specifiche politiche incentivanti riconosciute agli agenti commerciali, sia, secondo quanto affermato dalle denunce, da azioni denigratorie degli altri operatori, in grado di determinare un incremento dei costi per il concorrente per contrastare la perdita dei clienti. Sanzionate intese nel settore del trasporto pubblico locale Il mercato rilevante L’Agcm, nella riunione del 30 ottobre 2007, ha irrogato sanzioni pecuniarie per circa 10 milioni di euro in capo a 15 importanti operatori di trasporto, ritenuti responsabili di aver posto in essere intese restrittive della concorrenza finalizzate alla partecipazione in modo coordinato a gare per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale . Il mercato rilevante è stato individuato dall’Agcm nei singoli bacini di interesse delle imprese partecipanti alle intese, bacini che, di volta in volta, sono stati o avrebbero potuto essere affidati tramite gara. L’insieme di tali bacini, secondo l’Autorità, non sarebbe idoneo a identificare, dunque, la dimensione geografica del mercato, bensì la portata delle intese. La prima intesa: partecipazione alla gare per i servizi aggiuntivi nel Comune di Roma La prima intesa accertata dall’Agcm è stata quella posta in essere tra le società SITA – Società per azioni, (di seguito SITA), A.P.M. Esercizi S.p.A. (di seguito A.P.M.) e Autolinee Regionali Pubbliche abruzzesi A.R.P.A. S.p.A. (di seguito A.R.P.A., in occasione della partecipazione ad una gara, indetta nel 2005, per l’affidamento, per tre anni, della gestione del 20% del trasporto pubblico del Comune di Roma (cd. servizio aggiuntivo). Questa intesa, sarebbe stata volta al perseguimento di un proposito più ampio, ovvero quello di coordinare più in generale, la partecipazione a tutte le gare del contesto laziale e abruzzese. Le condotte anticoncorrenziali Nel concreto, alla gara per il cd. servizio aggiuntivo è stata presentata un’unica offerta formulata dall’ATI composta da SITA con il 51%, APM con il 44% e COTRI con il 5%, che è risultata poi aggiudicataria. A seguito dell’aggiudicazione, tra le tre società è stata costituita la società Tevere TPL, destinata a gestire i servizi aggiuntivi nel Comune di Roma, ma anche ad organizzare la partecipazione delle società a possibili future gare. Secondo l’Agcm, la prova dei propositi anticoncorrenziali posti a fondamento della costituzione dell’ATI e della società Tevere TPL emergerebbe dal fatto che, tanto nel caso della partecipazione alla gara nel Comune di Roma, quanto rispetto alla partecipazione prospettata di concerto per l’affidamento di altri bacini territoriali, non era affatto necessaria rispetto ai requisiti del bando la presenza congiunta di _______________________________________________________________ 5 ANTITRUST NOTIZIE/34 – dicembre 2007 SITA e APM, autonomamente. La seconda intesa: la costituzione della società RETITALIA Le condotte anticoncorrenziali La terza intesa: la costituzione della società TP NET le quali potuto sicuramente concorrere La seconda intesa individuata dall’Agcm troverebbe il suo fondamento nella costituzione della Società Consortile RETITALIA, avvenuta in data 21 novembre 2002, tra le società GTT, APM, ACTM, ACTV, TRANSDEV. I patti parasociali allegati all’atto costitutivo di RETITALIA disciplinavano, espressamente, regole di comportamento in merito alla concertazione nella partecipazione delle imprese alle procedure di selezione bandite in Italia per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale. Il contenuto di uno degli allegati ai patti parasociali evidenziava, addirittura, il proposito comune di salvaguardare gli affidamenti per i soggetti consorziati già operanti in contesti territoriali consolidati, anche a mezzo di una forte limitazione dello spazio di azione autonomo delle consorziate in relazione alla partecipazione a tutte le gare che si ipotizzava potessero essere bandite sul territorio nazionale. Più in dettaglio, l’allegato distingueva le gare riferibili ad ambiti territoriale storicamente di spettanza di singoli soci - in relazione al quale si conferisce la piena autonomia agli incumbent nel definire modalità di intervento ed eventuale quota di partecipazione degli altri soci – rispetto alle procedure non riferibili ad alcun ATR “di competenza delle società consorziate”. Relativamente a queste ultime, (c.d. “gare di attacco” ), l’allegato stabiliva che, qualora in sede di assemblea ordinaria di RETITALIA non si fosse raggiunta l’unanimità in merito alle modalità di partecipazione alle gare, le società consorziate dissenzienti o astenute o non partecipanti alla votazione non avrebbero potuto partecipare alle gare, cui avrebbero potuto partecipare, in riunione temporanee d’impresa, solo le società consorziate che avranno espresso voto favorevole. Nel concreto, la società RETITALIA, in quanto soggetto giuridico distinto dai propri soci, pare che non abbia mai partecipato direttamente a procedure di gara, ma si sia limitata a coordinare le attività dei consorziati. Secondo la ricostruzione dell’Agcm, l’attività di coordinamento di RETITALIA si sarebbe esplicata nei seguenti casi: – coordinamento dei soci presenti in ACTS, affidataria del servizio di TPL del Bacino S della Provincia di Savona; – coordinamento delle attività dei soci nell’ambito della procedura di gara per l’affidamento del servizio di TPL nella Provincia di La Spezia; – coordinamento nella negoziazione degli accordi fra i soci di APAM Esercizio S.r.l., affidataria del servizio di TPL nel Comune di Mantova e nella Provincia di Mantova; – confronto per una collaborazione con l’aggregazione del 60 milioni di chilometri (costituito da TEP di Parma, TEMPI di Piacenza, ATC di La Spezia, APAM ed infine Tigullio). La terza intesa individuata dall’Agcm avrebbe avuto origine nella costituzione della società TP NET. Questa società sarebba nata, alla fine del 2002, da un precedente accordo stipulato tra le società TRAMBUS, ACT Bologna e ATAF, riguardante una generale collaborazione in merito alla partecipazione in regime di esclusiva ad alcune gare, alla ripartizione di affidamenti sulla base di quote storiche, ai rapporti di reciproca esclusiva nella partecipazione alle gare. Della società TP NET successivamente sarebbero entrate a far parte anche altre società di trasporto, che però non risulterebbero coinvolte nell’accordo di cui sopra. _______________________________________________________________ 6 ANTITRUST NOTIZIE/34 – dicembre 2007 Le condotte anticoncorrenziali La quarta intesa: la costituzione dell’Associazione 60 MC Le condotte anticoncorrenziali Secondo l’Agcm, nel concreto, le condotte anticoncorrenziali della società TP NET sarebbero riscontrabili nelle rinunce di TRAMBUS a partecipare a due gare per la gestione del servizio pubblico locale: quella indetta nella Provincia di La Spezia e quella indetta nella Provincia di Savona. La quarta intesa accertata dall’Agcm troverebbe la sua espressione nella nascita, nel febbraio 2002, dell’Associazione “Sessanta Milioni di Chilometri” (di seguito 60 MC). Attraverso la partecipazione a questa Associazione, le società APAM, ATC La Spezia, TEMPI, TEP e TPT (ATP) avrebbero aderito allo scopo comune di avviare attività volte alla partecipazione coordinata alle gare “che si andavano prospettando per le aziende aderenti”. Nel testo relativo agli obiettivi del Comitato Tecnico dell’Associazione si legge, infatti, che le imprese associate “si impegnano a collaborare, costituendo appositi Raggruppamenti nelle gare per l’assegnazione dei bacini di traffico. I raggruppamenti (costituiti per ogni singolo bacino) vedranno la partecipazione maggioritaria dell’Azienda oggi titolare della concessione; le altre Aziende del polo parteciperanno con quote che saranno definite volta per volta. Sarà ammessa la partecipazione di terzi ai raggruppamenti, previo consenso delle Aziende del Gruppo”. In relazione a questa intesa, l’Agcm ha individuato quali espressioni di fatto dei propositi anticoncorrenziali dell’Associazione i comportamenti tenuti con riferimento alle gare per la gestione del servizio pubblico locale di Mantova e di La Spezia. In occasione di quelle gare, il gruppo delle aziende di 60 MC ha costituito ATI molto numerose a cui hanno partecipano anche soci di RETITALIA. Tutte le gare sopramenzionate e, per l’esattezza, le gare svoltesi nei bacini di Roma, Savona, La Spezia e Mantova, hanno visto la conferma pressoché sistematica del soggetto precedentemente affidatario del bacino messo a gara. Questo, secondo l’Agcm, sarebbe la prova e il frutto delle intese poste in essere tra gli operatori, i quali hanno limitato il confronto concorrenziale, attraverso associazioni temporanee di imprese chiaramente sproporzionate rispetto alla dimensione del servizio da gestire e niente affatto volte a sviluppare finalità sinergiche. Le intese accertate, secondo l’Agcm, avrebbero contribuito ad eludere la piena realizzazione del processo di liberalizzazione del settore, in vista dell’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale tramite gara, che è slittato al prossimo gennaio 2008. Avvio istruttoria per abuso di posizione dominante della società Acquedotto Pugliese Il mercato rilevante L’Agcm, nella riunione dell’8 novembre 2007, ha deciso di avviare un’istruttoria, per abuso di posizione dominante, nei confronti della società Acquedotto Pugliese S.p.A. (di seguito AQP). Le presunte condotte abusive di AQP riguarderebbero il mercato dell’erogazione del servizio idrico integrato (di seguito SII) nell’Ambito Territoriale Ottimale Puglia (di seguito ATO Puglia). Il SII comprende l’insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione d’acqua ad usi civici, fognatura e depurazione delle acque reflue. Il SII nell’ATO Puglia è svolto in esclusiva da AQP sulla base dell’affidamento previsto da una Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato stipulata nel 2002 . _______________________________________________________________ 7 ANTITRUST NOTIZIE/34 – dicembre 2007 I presunti abusi L’istruttoria, avviata alla luce delle segnalazioni ricevute da alcuni consumatori, dovrà verificare se la società AQP, nell’ambito territoriale ottimale (ATO) di competenza, abbia violato la normativa a tutela della concorrenza, ritenendo di essere titolare di un monopolio legale comprendente, non solo l’offerta dei servizi sopra menzionati, ma anche l’esecuzione delle opere di allaccio delle abitazioni alla rete idrica o fognaria, che non sembrerebbero invece rientrare fra le attività attribuite in esclusiva alla società dalla legge. A questo proposito, la Convenzione sopra citata, dopo aver attribuito all’AQP una posizione di monopolio legale nella gestione del SII, in relazione alle spese di allacciamento si limita a stabilire che queste non rientrano nel computo della cd. tariffa d’ambito e restano pertanto a carico dei soggetti richiedenti l’allacciamento delle reti. Nel fatti, invece, la società AQP avrebbe condizionato la somministrazione dell’acqua o la gestione dei reflui alla realizzazione delle opere di allacciamento e al pagamento anticipato di tariffe individuate sulla base di propri parametri e di importo superiore ai costi dell’impresa. La tariffa sarebbe infatti calcolata prendendo a riferimento impianti di dimensione superiore alla media. Secondo l’Agcm, attraverso questa linea di comportamento, AQP parrebbe aver imposto agli utenti una prestazione supplementare non giustificata e non strettamente necessaria alla erogazione del servizio idrico integrato, con una tariffa di allaccio forfettaria economicamente più svantaggiosa di quelle ottenibili attraverso l’attivazione di meccanismi di libero mercato. L’Agcm, attraverso la propria attività istruttoria, verificherà, in primo luogo, se l’attività di allaccio rientri o meno tra le attività oggetto di affidamento ex-lege ad Acquedotto Pugliese;e, in secondo luogo, se i comportamenti della società, indipendentemente dall’esistenza di questo limite all’affidamento, potrebbero comunque risultare abusivi in quanto sarebbe stata applicata una tariffa di allacciamento, ulteriore rispetto alla tariffa d’ambito, e comunque eccessivamente gravosa. Intesa tra ACEA e SUEZ ENVIRONNEME NT L’Agcm, con provvedimento del 22 novembre 2007, ha condannato al pagamento di sanzioni pari, rispettivamente, a 8,3 e 3 milioni di euro, le società ACEA S.p.A. (di seguito ACEA) e SUEZ ENVIRONNEMENT S.A. (di seguito SE) per aver posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza nel mercato nazionale della gestione dei servizi idrici. Il mercato rilevante Secondo l’Agcm, l’intesa tra ACEA e SE, protrattasi a partire dal 2001, avrebbe avuto dimensioni complessivamente rilevanti a livello nazionale, essendosi concretata nella partecipazione alle Gare Dirette e alle procedure per la definizione di partnerariati pubblico-privato, cd. PPP, interessanti un numero significativo di Ambiti Territoriali Ottimali (di seguito ATO). _______________________________________________________________ 8 ANTITRUST NOTIZIE/34 – dicembre 2007 Le condotte illecite Nel concreto la concertazione tra le due imprese, nel settore delle gestioni idriche, avrebbe trovato la sua espressione: nel coordinamento nella partecipazione a diverse gare svoltesi in Toscana; nella cooperazione tra ACEA e SE rispetto alla strategia di crescita esterna della prima; e nel rispetto di un’area territoriale di autonomia operativa per ACEA, corrispondente all’area laziale e complementare a una più ampia definizione di aree di competenza o esclusiva a livello nazionale. Quanto alla partecipazione coordinata alle gare, l’Agcm avrebbe rilevato come ACEA e SE, siano ricorse in maniera sistematica alla partecipazione mediante raggruppamenti temporanei di impresa, in occasione di diverse gare indette in Toscana, alle quali entrambe le imprese, o almeno una delle due, avrebbero sicuramente potuto partecipare autonomamente e competendo tra loro. L’Agcm ha sottolineato in proposito come l’istituto del raggruppamento temporaneo di imprese abbia carattere di per sé giuridicamente neutro, e anzi potenzialmente pro-concorrenziale, solo quando coinvolge imprese che non sarebbero in grado di partecipare da sole alla gara e quando ha di per sé un carattere temporaneo e occasionale. Nell’esaminare i casi di partecipazione coordinata di SE e ACEA alle gare della Regione Toscana, l’Agcm si è soffermata, in particolar modo, sulla vicenda relativa alla partecipazione delle stesse ad un raggruppamento temporaneo risultato poi aggiudicatario della gara per l’acquisizione del 40% della società Publiacqua, società di gestione dei servizi idrici all’interno dell’ambito territoriale ottimale n. 3 - Medio Valdarno della Regione Toscana (cd. ATO3). Oltre che sulla circostanza che le due imprese avrebbero potuto partecipare autonomamente al Bando di gara, (circostanza rispetto al quale parrebbero sussistere alcuni elementi di dubbio), l’Agcm si è soffermata su alcuni fatti accaduti, sia durante lo svolgimento della Gara, che dopo la sua aggiudicazione definitiva al r.t.i. capofilato da ACEA. In questo RTI, innanzitutto, si sarebbero verificate numerose variazioni delle quote detenute dalle diverse imprese partecipanti, fino all’attuale preminenza di ACEA e SE: (23% SE, e 68,5% ACEA). Queste quote di SE e ACEA sarebbero state trasposte nel capitale sociale di una società Acque Blu Fiorentine (Abf), attuale titolare del 40% di PBA, e, con riferimento a questa società, i suoi soci avrebbero stipulato dei patti parasociali, nei quali sarebbe stato espressamente previsto un vincolo per Abf, ACEA e SE a mantenere una trasparenza informativa circa i programmi di partecipazione a gare sull’intero territorio nazionale. L’Agcm, con il suo provvedimento di chiusura del procedimento, ha ritenuto tale clausola coerente con la cooperazione anticoncorrenziale già esistente tra le parti e ne ha quindi imposto l’eliminazione dal patto, vietandone comunque l’attuazione. Oltre alla partecipazione congiunta a gare, l’Agcm ha rilevato anche casi di cooperazione tra le società ACEA e SE, soffermandosi, in particolar modo, sul caso dell’acquisizione di Crea da parte di ACEA, avvenuta anche grazie al diretto intervento di SE nei confronti del venditore gruppo Bouygues, a discapito del concorrente Vivendi-Veolia. Tale vicenda confermerebbe gli strettissimi rapporti strategici esistenti tra SE e ACEA, e esemplificherebbe la valutazione congiunta effettuata dalle parti di una pluralità di gestioni idriche concentrate nell’area toscana. In _______________________________________________________________ 9 ANTITRUST NOTIZIE/34 – dicembre 2007 questo senso avrebbe estremo rilievo anche il caso della gara relativa all’ATO5 (insistente anche questo sul territorio toscano), dove ACEA si sarebbe presentata in RTI con Italgas, mentre SE non avrebbe preso parte alla procedura, ma – sarebbe intervenuta presso la propria controllata Agbar per indurla a non partecipare. A questo proposito, ACEA, pur non essendosi aggiudicata la gara, avrebbe espresso la sua riconoscenza a SE, arrivando a ipotizzare una successiva ripartizione delle attività idriche livornesi recuperabili a seguito dell’eventuale buon esito di un ricorso giudiziario. Secondo l’Agcm, tale scambio di favori avrebbe determinato una grave alterazione del confronto concorrenziale che, se lasciato svolgersi nella sua piena effettività, avrebbe dovuto consentire la miglior selezione del socio privato di AsaLivorno. Avviata istruttoria nei confronti dell’ACI L’Agcm, nella riunione del 22 novembre 2007, ha deliberato di avviare un’istruttoria nei confronti di ACI - Automobile Club d’Italia, per possibili restrizioni della concorrenza nel settore dell’automobilismo sportivo. L’istruttoria dovrà verificare se le delibere e i regolamenti dell’ACI rappresentino intese restrittive della concorrenza, finalizzate a favorire l’attività degli Automobile Club Provinciali nel settore dell’organizzazione di eventi sportivi automobilistici. L’istruttoria dovrà anche verificare se i comportamenti di ACI, volti a riservare a sé attività economiche e la competenza su tutto lo sport automobilistico, costituiscano un abuso della posizione dominante che l’ACI detiene in virtù del suo ruolo “istituzionale” di unica federazione sportiva automobilistica riconosciuta nell’ordinamento sportivo nazionale. I mercato rilevanti Nell’ambito del settore dell’organizzazione di eventi sportivi automobilistici, l’Agcm ha ritenuto di poter individuare i distinti mercati dell’organizzazione delle gare, della promozione delle stesse e della gestione degli autodromi. La dimensione geografica di tali mercati sembrerebbe essere nazionale. Le gare automobilistiche, infatti, sono eventi normalmente di interesse non limitato all’area geografica in cui si svolgono, per cui sia l’organizzazione che la promozione e il noleggio degli autodromi si svolgono in un ambito nel quale si pongono in concorrenza tutti gli operatori nazionali, che dispongono delle competenze e delle strutture omologate per lo svolgimento di tali attività. La posizione dominante di ACI L’ACI è un’associazione che, oltre a svolgere attività rappresentativa, regolatoria e/o organizzativa di imprese attive nel settore automobilistico, opera nella gestione diretta di attività economiche, attraverso la propria società controllata ACI Sport S.p.A., che svolge sia attività di promozione degli eventi sportivi sia attività di organizzazione degli stessi. L’ACI, in quanto operante direttamente nell’ambito del mercato rilevante dell'organizzazione delle manifestazioni automobilistiche, appare detenere su di esso una posizione dominante ai sensi dell’articolo 82 del Trattato CE in forza principalmente ma non esclusivamente del suo ruolo “istituzionale”, che si traduce nell’esercizio di poteri di regolamentazione e coordinamento dell’attività automobilistica su _______________________________________________________________ 10 ANTITRUST NOTIZIE/34 – dicembre 2007 tutto il territorio nazionale. Anche alcuni degli Automobil Club Provinciali (di seguito ACP), che, nella loro veste di articolazione dell’ACI sul territorio, svolgono funzioni relative alla promozione e regolamentazione dell’attività sportiva, operano direttamente, o attraverso soggetti controllati, nell’attività di organizzazione di gare automobilistiche, e nella gestione dei principali circuiti utilizzati per l’organizzazione di competizioni sportive. Per quel che riguarda l’attività di organizzazione di gare, gli ACP sembrano detenere una posizione privilegiata rispetto agli altri concorrenti. In particolare sulla base di alcune deliberazioni e alcuni regolamenti dell’ACI, agli ACP, diversamente da quanto è previsto per altri soggetti concorrenti, non è richiesto il requisito dell’affiancamento ad un operatore già attivo per l’ottenimento della licenza; né alcun nulla osta specifico per l’organizzazione di ogni singolo evento. Le presunte intese Il presunto abuso Avvio istruttoria sulla concentrazione San Paolo/Cassa di Risparmio di Firenze A questo proposito, l’Agcm, nel corso del procedimento, dovrà, verificare se costituiscano o meno intese restrittive della concorrenza le delibere con le quali sono state adottate norme tecnico-sportive che stabiliscono discriminazioni tra gli ACP e tutti gli altri soggetti loro diretti concorrenti, nell’attività di organizzazione di gare. Oltre a ciò, l’Agcm dovrà accertare se integri gli estremi dell’abuso di posizione dominante il comportamento attraverso il quale l’ACI si è riservata l’esclusiva su tutte le attività sportive automobilistiche, e quindi non solo su quelle definibili come vera e propria attività “agonistica”, ovvero finalizzata al riconoscimento dei risultati conseguiti nell’ambito delle sole manifestazioni organizzate allo scopo di formare una classifica con riconoscimento a livello nazionale ed internazionale. L’ACI, in particolare, grazie al suo ruolo “istituzionale” di unica federazione sportiva automobilistica riconosciuta nell’ordinamento sportivo nazionale, si sarebbe riservata in esclusiva le attività di promozione e sfruttamento economico delle gare di campionato in circuito, affidandole, con una delibera del 2000, alla propria controllata ACI Sport S.p.A. Gli altri soggetti non possono più, dunque, svolgere l’attività di promozione di gare in circuito, se non limitatamente alle gare non inserite nel campionato regolamentato dall’ACI. L’Agcm, nella riunione del 29 novembre 2007, ha deliberato l’avvio di un’istruttoria sull’acquisizione di Cassa di Risparmio di Firenze da parte di Intesa-San Paolo. L’istruttoria dovrà verificare se la realizzazione dell’operazione di concentrazione comporti il rischio di costituzione o rafforzamento di una posizione dominante in diversi mercati rilevanti. Si tratta delle attività inerenti la raccolta bancaria, gli impieghi alle famiglie consumatrici, gli impieghi alle famiglie produttrici-PMI, il credito al consumo, le carte di credito, la distribuzione di fondi comuni di investimento, la distribuzione di gestioni individuali di patrimoni nonché la distribuzione di prodotti assicurativi vita. L’Agcm ha, già in sede di provvedimento di avvio, escluso che l’operazione in _______________________________________________________________ 11 ANTITRUST NOTIZIE/34 – dicembre 2007 esame incida sugli assetti competitivi di altri mercati, pure interessati, come: leasing, factoring, risparmio amministrato, mercati della previdenza complementare e mercati assicurativi rami danni. Il settore bancario Nel settore bancario in senso stretto, l’Agcm ha individuato quali rilevanti i mercati della raccolta e il mercato degli impieghi. Il mercato della raccolta identifica l’insieme della raccolta diretta bancaria a breve termine da clientela ordinaria e, in considerazione della scarsa mobilità dal lato della domanda, ha rilevanza territoriale provinciale. In tale definizione non è compresa la raccolta postale. Nel provvedimento di avvio istruttoria, l’Agcm ha segnalato significative preoccupazioni concorrenziali derivanti dal fatto che nelle province di La Spezia, Terni, Pistoia, Viterbo e Firenze, l’entità nascente dalla fusione raggiungerebbe una quota di mercato superiore al 25% e molto distante da quella dei concorrenti. Il mercato degli impieghi, invece, include il credito a breve, a medio e a lungo termine. Dal lato della domanda, gli impieghi comprendono tipologie di clienti distinguibili in quattro categorie: (i) famiglie consumatrici; (ii) famiglie produttrici-imprese di piccole dimensioni (c.d. PMI); (iii) imprese di medie e grandi dimensioni; (iv) enti pubblici. A seconda del tipo di clientela, le banche offrono prodotti/servizi diversificati, idonei a costituire altrettanti mercati del prodotto rilevanti. Le diverse forme di domanda espressa risultano caratterizzate anche da differenze in termini di mobilità. In particolare, i mercati degli impieghi alle famiglie e alle piccole imprese presentano una dimensione essenzialmente provinciale, mentre i mercati degli impieghi alle imprese medio-grandi e agli enti pubblici appaiono avere una dimensione geografica regionale. Rispetto ai mercati degli impieghi, secondo l’Agcm l’operazione di concentrazione sembrerebbe comportare rischi di costituzione di posizioni dominanti nel mercato degli impieghi alle famiglie consumatrici nella Provincia di Terni, e nei mercati degli impieghi alle famiglie produttrici delle province di La Spezia, Terni e Pistoia. Il settore del credito al consumo L’Agcm ha rilevato preoccupazioni concorrenziali legate alla fusione anche nel settore del credito al consumo. Il settore del credito al consumo ha per oggetto la concessione di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione a favore di una persona fisica, che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale svolta. Il credito al consumo può essere distinto nelle categorie del credito finalizzato all’acquisto di beni specifici (autoveicoli, motocicli, elettrodomestici, mobili, etc.) e del credito diretto, erogato nella forma di prestiti personali senza vincolo di destinazione. Le due tipologie di credito al consumo inducono, anche in base ai precedenti dell’Autorità, ad individuare più segmenti se non addirittura più mercati rilevanti differenti, in funzione del diverso servizio prestato e delle relative condizioni commerciali. Con riferimento all’ambito geografico, l’estensione geografica del credito diretto, erogato in prevalenza da banche, (piuttosto che da intermediari finanziari, pure operanti nel settore), risulta legata ad una dimensione locale tipicamente circoscritta ai confini regionali, mentre per il credito finalizzato essa è convenzionalmente ritenuta nazionale, in considerazione del fatto che le caratteristiche di produzione e di commercializzazione dei servizi in questione risultano essere omogenee sull’intero territorio nazionale. Secondo _______________________________________________________________ 12 ANTITRUST NOTIZIE/34 – dicembre 2007 l’Agcm, l’operazione in esame potrebbe determinare effetti restrittivi della concorrenza nel mercato del credito al consumo finalizzato e in tutti i segmenti del mercato del credito al consumo diretto (carte revolving, prestiti personali e cessione del quinto). La nuova entità nascente dalla fusione diventerà, infatti, il primo operatore, con quote di mercato comprese tra il 20% e il 30% del flusso di credito erogato nel 2006 ed in presenza di incrementi non trascurabili dovuti al merger. L’operazione non parrebbe produrre effetti restrittivi della concorrenza nei mercati delle carte di credito e delle carte di debito. Il settore del risparmio gestito Nel settore del risparmio gestito, secondo l’Agcm, ai fini del presente procedimento, almeno tre tipi di servizi appaiono rilevanti: i fondi comuni d’investimento mobiliare; la gestione su base individuale di patrimoni mobiliari (GPM) e in fondi (GPF) e la previdenza complementare. I servizi offerti nell’ambito del risparmio gestito sopra indicati hanno una fase della gestione, a monte, e una fase della distribuzione, a valle. Ciascuna di queste porta ad individuare mercati distinti lungo la filiera, sia in termini geografici, nazionale e provinciale rispettivamente, che di prodotto. Nei mercati del settore risparmio gestito, l’Agcm sottolinea come la valutazione delle posizioni che assumerà l’entità post-fusione andrà fatta anche alla luce della capacità distributiva che il nuovo soggetto acquisterà. L’Agcm ha ritenuto, allo stato, che non sussistano particolari rischi concorrenziali nel mercato dei fondi comuni di investimento e nel mercato dell’erogazione di servizi di gestione individuale (GPM e GPF.) Rischi concorrenziali sono stati rilevati, invece, nei mercati della distribuzione dei vari servizi del risparmio gestito nelle province di Terni, Pistoia e La Spezia, dove le quote della nuova entità raggiungeranno il 50%. Il settore assicurativo Nel settore assicurativo, i mercati rilevanti del prodotto sono rappresentati da ciascun ramo del settore dell’assicurazione danni e da ciascun ramo del settore dell’assicurazione vita, a loro volta suddivisi tra fase della produzione e fase della distribuzione. La dimensione geografica dei mercati della produzione risulta generalmente nazionale in quanto non è dato riscontrare differenze sostanziali nelle abitudini di consumo e nella tipologia dei prodotti. A livello distributivo, invece, il mercato geografico parrebbe limitato ad ambiti territoriali più circoscritti, in ragione della circostanza che, per la maggior parte dei rami, la domanda è rappresentata da soggetti per i quali è importante il “servizio di prossimità” che il distributore può assicurare. Allo stato, le preoccupazioni dell’Agcm rispetto al settore assicurativo appaiono circoscritte ai mercati della distribuzione delle assicurazioni vita nelle province di La Spezia e Firenze. In particolare, l’operazione in esame, consentendo l’espansione della rete di canali bancari facente capo al nuovo gruppo, permetterà a quest’ultimo di acquisire una posizione di rilievo nella fase distributiva nelle province già individuate nella raccolta. Avvio istruttoria per presunto L’Agcm, nella riunione del 5 dicembre 2007, ha deciso di avviare un’istruttoria per verificare se Toscana Energia S.p.A. (di seguito _______________________________________________________________ 13 ANTITRUST NOTIZIE/34 – dicembre 2007 abuso di posizione dominate nei confronti di Toscana Energia Toscana Energia), società titolare in via esclusiva delle concessioni per la gestione del servizio di distribuzione del gas, abbia posto in essere un abuso di posizione dominante nel mercato della progettazione e realizzazione dei lavori di ingegneria civile e industriale. Il mercato rilevante Il mercato della progettazione e realizzazione dei lavori di ingegneria civile e industriale interessa opere di urbanizzazione quali strade, autostrade, ponti, viadotti, gallerie, dighe, opere idrauliche, pavimentazioni, edifici civili e industriali, acquedotti, fognature, reti di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, con prevalenza delle opere pubbliche. L’Agcm, in sede di provvedimento di avvio, non si è soffermata particolarmente sulla definizione del mercato rilevante, limitandosi a rilevare come, da un punto di vista merceologico, nell’ambito della progettazione e realizzazione dei lavori di ingegneria civile e industriale, potrebbe essere corretto individuare mercati distinti a seconda della tipologia di infrastruttura da realizzarsi, dell’entità economica dei lavori, ovvero della natura pubblica o privata dei lavori; e, dal punto di vista geografico, il mercato potrebbe avere dimensione anche superiore a quella nazionale per gli appalti di lavori pubblici di importo eccedente le soglie previste dalla normativa comunitaria. Il presunto abuso Fatte queste osservazioni in merito al mercato rilevante, l’Agcm si è soffermata su presunti comportamenti abusivi di Toscana Energia, che sarebbero consistiti nel condizionare la prestazione del servizio pubblico di allacciamento (attività in monopolio), alla prestazione anche dei lavori di metanizzazione nelle lottizzazioni private (attività in concorrenza). Secondo Toscana Energia, entrambi i servizi sarebbero oggetto di monopolio legale, e, pertanto, la società disporrebbe di un diritto in esclusiva, anche con riguardo alla prestazione dei lavori di metanizzazione nelle aree oggetto di lottizzazioni private, in virtù delle stesse concessioni rilasciate dai Comuni interessati. Dalla disamina della disciplina del servizio di distribuzione del gas, effettuata dall’Agcm, risulterebbe, invece, che lo stesso sia da intendersi come servizio di trasporto del gas lungo la rete di distribuzione e gestione della stessa rete di proprietà del comune (o, eventualmente, di società da questo controllata). La concessione potrebbe al massimo comportare ed includere piani di investimento nella rete e la realizzazione di porzioni di rete, che in ogni caso, ove previsti, potrebbero riguardare solo la realizzazione di opere sul suolo e sottosuolo pubblico di pertinenza del comune. A questo proposito, le stesse concessioni esaminate dall’Agcm e rilasciate a Toscana Energia dal Comune di Fucecchio e dal Comune di Capraia e Limite sull’Arno, pur estendendo il regime di concessione esclusiva di fornitura del servizio anche al collocamento di condutture e impianti per la distribuzione del gas, farebbero esplicito riferimento alla realizzazione dei metanodotti solo nel sottosuolo comunale e sul demanio pubblico, e non quindi su terreno privato. Alla luce di queste preliminari osservazioni, l’Agcm parrebbe portata a ritenere che il fatto che Toscana Energia abbia costretto i privati a ricevere entrambe le prestazioni, pena il mancato allacciamento della porzione di rete realizzata in autonomia, integri gli estremi di un abuso della posizione dominante di cui è titolare la società nel mercato del servizio di distribuzione di gas naturale. _______________________________________________________________ 14 ANTITRUST NOTIZIE/34 – dicembre 2007 Ad integrare gli estremi del comportamento abusivo di Toscana Energia ci sarebbe anche il fatto che il prezzo praticato da Toscana Energia, nell’unico caso in cui ha concesso l’allacciamento alla rete a fronte di opere realizzate da altri, sia stato ingiustificatamente gravoso: 800 euro al metro lineare a fronte dei 57 euro proposti dalla stessa società nel preventivo per la posa di tubazioni, inclusivo anche del servizio di allacciamento. La fissazione di un prezzo così elevato per la fornitura del solo servizio di allacciamento sembrerebbe funzionale ad una strategia più complessa, volta a sfruttare la propria posizione dominante nel mercato locale della distribuzione del gas, per escludere altre imprese dalla realizzazione dei lavori di posa di condutture del gas. Avvio istruttoria per abuso di posizione dominante da parte di Telecom L’Agcm, con provvedimento del 13 dicembre 2007, ha deciso di avviare un’istruttoria per verificare se sussistono gli estremi di un abuso di posizione dominante nei comportamenti con i quali Telecom Italia S.p.A. (di seguito Telecom) richiede a chi subentra in un’utenza o chiede un nuova linea telefonica, il pagamento delle morosità dei precedenti intestatari del telefono, abusi, pena il mancato allaccio. I mercati rilevanti L’Agcm ha ritenuto di individuare quali mercati rilevanti il mercato nazionale dell’accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali, quello per clienti non residenziali e il mercato nazionale dei servizi a valle di telefonia vocale all’utenza residenziale e non residenziale. I presunti comportamenti abusivi apparirebbero, infatti, suscettibili di limitare non solo l’accesso dell’utente alla rete telefonica di Telecom, innalzandone i costi d’entrata, ma altresì la possibilità di fruire dei servizi offerti sulla rete di Telecom da parte di tutti i clienti che acquistino tali servizi da questa società o da società concorrenti. Il presunto abuso Ai fini di una preventiva verifica dei fatti oggetto del procedimento, l’Agcm ha rilevato come già nel sito Internet della società risulti che chi subentra succede in tutti i rapporti contrattuali del precedente intestatario della linea, compresi quelli a titolo oneroso. Al riguardo, alcuni articoli delle Condizioni generali di abbonamento disporrebbero, espressamente, che Telecom può richiedere, in caso di domande di nuovo abbonamento, di trasloco o di subentro, presentate da persone conviventi o comunque coabitanti con un cliente moroso, il pagamento delle somme dovute. Analoga richiesta può essere avanzata nei confronti delle persone giuridiche, imprese, enti o associazioni a qualsiasi titolo partecipate dal cliente debitore. Secondo l’Agcm, il fatto che Telecom subordini l’attivazione di una nuova linea telefonica (o il subentro) al pagamento di un corrispettivo da parte di chi non è debitore, potrebbe dunque costituire una fattispecie di abuso di posizione dominante. Attraverso questo abuso Telecom non solo innalzerebbe il costo di accesso alla propria rete telefonica, ma limiterebbe la possibilità per il potenziale utente di fruizione dei servizi voce e dati offerti dalla medesima società, nonché da altri concorrenti. _______________________________________________________________ 15 ANTITRUST NOTIZIE/34 – dicembre 2007 Chiusura con impegni del procedimento per intesa nel mercato dei carburanti per autotrazione L’oggetto del procedimento L’Agcm, con provvedimento del 20 dicembre 2007, ha deciso di accettare, rendendoli vincolanti, gli impegni presentati da otto compagnie petrolifere nei cui confronti era stata avviata, nel gennaio 2007, un’istruttoria per intesa restrittiva della concorrenza sui mercati italiani dei carburanti per autotrazione. La contestazione all’origine del procedimento (v. Antitrust Notizie/31) si fondava innanzitutto sull’esistenza di uno scambio di informazioni tra le imprese petrolifere, consistente nella comunicazione alla stampa dei prezzi consigliati nazionali e delle componenti aggiuntive di tali prezzi, i c.d. “differenziali integrativi”. La trasparenza sui prezzi consigliati, in particolare i differenziali integrativi, era stata considerata, nell’ipotesi formulata nel provvedimento di avvio, come un possibile strumento facilitante il parallelismo di prezzi osservato sul mercato italiano, quantomeno a partire dal 2004. Nel medesimo provvedimento, peraltro, era stato indicato come tale parallelismo di prezzi poteva risultare favorito anche dalle condizioni strutturali nelle quali si svolgeva l’attività di distribuzione di carburanti in rete in Italia: pochi operatori, tutti attivi anche in altri mercati e interessati da reciproci legami strutturali, (specie per quanto riguarda l’utilizzo delle strutture logistiche); elevate barriere all’ingresso; omogeneità del prodotto; elevatissimo numero di interazioni; assenza di potere contrattuale della domanda. Gli impegni delle parti Nel corso del procedimento, le parti hanno ritenuto di ovviare alle preoccupazioni concorrenziali espresse dall’Agcm, attraverso la presentazione di impegni. Tutte le parti del procedimento si sono impegnate, innanzitutto, all’introduzione di misure volte a limitare la trasparenza sui prezzi consigliati e sui differenziali integrativi, previa cessazione di ogni comunicazione alla stampa specializzata. ENI, ERG, TAMOIL e ESSO si sono impegnate anche a definire i prezzi consigliati su base non più nazionale, bensì locale. Altri impegni presentati solo da alcune delle parti hanno, invece, riguardato l’introduzione di misure volte ad incentivare l’utilizzo del selfservice, la disponibilità di strutture logistiche e prodotto, e l’ingresso e lo sviluppo della GDO nel mercato della distribuzione di carburanti in rete. Le valutazioni dell’Agcm In seguito al market test dell’Agcm, talune società hanno ritenuto di apportare alcune modifiche accessorie agli impegni, ampliando in taluni casi la portata degli sconti o degli investimenti proposti in relazione ai selfservice; ovvero la disponibilità di strutture logistiche o di prodotto; o, ancora, riconoscendo alle società della GDO maggiori margini al fine di organizzare la distribuzione del carburante in modo indipendente dalle società petrolifere. L’Agcm, innanzitutto, in considerazione del fatto che le principali preoccupazioni concorrenziali sottese all’ipotesi istruttoria erano relative allo scambio di informazioni e sarebbero state superate dagli impegni a cessare le comunicazioni alla stampa e a definire una molteplicità di prezzi consigliati, e pur nella consapevolezza che ancora molto andrà fatto al fine di agevolare nuovi ingressi nella distribuzione del carburante, ha ritenuto complessivamente gli impegni delle parti idonei a far venir meno i profili concorrenziali oggetto di istruttoria. _______________________________________________________________ 16 ANTITRUST NOTIZIE/34 – dicembre 2007 Avvio istruttoria nel mercato dei servizi portuali di movimentazione containers L’Agcm, con provvedimento del 13 dicembre 2007, ha deciso di avviare un’istruttoria per accertare l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza posta in essere nel mercato dei servizi di movimentazione dei containers nel porto di Livorno. La presunta intesa Questi soggetti, ovvero la società Terminal Darsena Toscana S.r.l. (di seguito TDT) e la società Servizi Integrati Terrestri Marittimi Sintermar S.p.A. (di seguito Sintermar), nello stesso giorno di novembre, il 16, del 2006, essendo state entrambe invitate a formulare offerte a fronte della domanda espressa dalla società CCL, avrebbero avuto comportamenti paralleli, concretatisi, innanzitutto, nell’invio quasi contemporaneo di comunicazioni via email alla CCL del loro proposito di abbandonare le rispettive trattative commerciali. A queste comunicazioni sarebbero seguiti altri analoghi comportamenti, ed in particolare, entrambe le imprese avrebbero ripreso le trattative con la CCL, proponendo prezzi superiori rispetto a quelli discussi prima del 16 novembre. In conclusione della vicenda Sintermar si sarebbe aggiudicata la fornitura a prezzi più elevati rispetto a quelli praticati alla stessa CCL nel precedente contratto in scadenze il 31 gennaio 2007. L’Agcm ha ritenuto di individuare nel porto di Livorno i confini geografici del mercato rilevante, pur in presenza di una certa sostituibilità tra i porti di Livorno e di La Spezia, in quanto il procedimento in oggetto riguarda una presunta intesa avvenuta tra soggetti coinvolti in una contrattazione relativa all’acquisto di servizi di movimentazione in quel porto. Il mercato in questione appare fortemente concentrato: in particolare, i soggetti coinvolti nella presunta intesa il 90% del totale dei servizi. Secondo l’Agcm, nel complesso, l’andamento delle trattative dal 15 novembre 2006 e l’esito della vicenda rifletterebbero una concertazione volta al mantenimento del cliente CCL in capo a Sintermar a condizioni più favorevoli per l’impresa terminalista, in ragione dell’eliminazione dell’incertezza relativa al confronto concorrenziale fra le due imprese terminaliste. Il presunto coordinamento di TDT e Sintermar nei confronti di CCL, peraltro, potrebbe segnalare l’esistenza di un’intesa, fra le due imprese, volta, in particolare, alla ripartizione della clientela. Sanzionata intesa e abuso nel mercato del calcestruzzo autoclavato L’Agcm, nella riunione del 24 ottobre 2007, ha deciso di sanzionare un’intesa tra le imprese Xella International GmbH (di seguito Xella) e RDB S.p.A. (di seguito RDB) nel mercato italiano del calcestruzzo cellulare autoclavato (CCA). Nel medesimo mercato, l’Agcm ha anche ritenuto RDB autonomamente responsabile di un abuso di posizione dominante nei confronti della concorrente Italgasbeton S.p.A. Il mercato del prodotto Il procedimento ha interessato il settore dei materiali per l’edilizia, e, più in particolare, il comparto degli elementi per murature. All’interno di questo settore l’Agmc ha individuato quale distinto _______________________________________________________________ 17 ANTITRUST NOTIZIE/34 – dicembre 2007 mercato rilevante del prodotto quello del calcestruzzo autoclavato (di seguito CCA). Sebbene gli elementi per muratura siano materiali aventi funzioni assai simili, l’Agcm ha ritenuto che la differenziazione qualitativa tra CCA e gli altri elementi dimostri la non replicabilità – a parità di spessore e peso della parete – delle prestazioni del CCA, e ciò conferisca al CCA un evidente vantaggio competitivo, sotto il profilo dell’adeguamento alla sempre più stringente normativa in materia di risparmio energetico. Tale differenza qualitativa giustifica una differenza di prezzo anche marcata rispetto agli altri elementi per murature e costituisce un’importante fonte di rigidità della domanda, soprattutto a livello di utilizzatore. Il mercato geografico L’intesa tra RDB e Xella L’esistenza dell’impresa comune RDBH Secondo l’Agcm, il mercato del CCC avrebbe dimensione nazionale. Per escludere ambiti più ristretti, pure ipotizzabili per altri elementi per muratura, data l’incidenza dei costi di trasporto, l’Agcm ha rilevato come il CCA sia un prodotto dal peso specifico minore e il prezzo medio tendenzialmente più elevato: ciò incide sulla sua distribuzione, avente un’ampiezza molto maggiore rispetto agli altri. A conferma di ciò, l’Agcm ha riscontrato che la distribuzione del CCA a partire dagli stabilimenti di produzione nazionali (allo stato, localizzati uno in Lombardia, uno nel Lazio e uno in Campania) risulta essere corrispondente al complesso del territorio italiano, isole comprese. A far escludere l’individuazione di confini geografici più ampi, sono state invece le peculiari caratteristiche distributive del CCA e la sua correlazione con la struttura della domanda riscontrata in Italia, congiuntamente alle elevate differenze di prezzo rispetto agli altri paesi europei. Nel mercato così individuato, secondo l’Agcm, Xella e RDB – rispettivamente il primo produttore di CCA a livello mondiale e nazionale, avrebbero posto in essere un’intesa orizzontale che ha avente per oggetto un coordinamento delle rispettive strategie commerciali finalizzato alla monopolizzazione e alla ripartizione del mercato italiano del CCA, nonché alla compartimentazione dei mercati territorialmente contigui. L’istruttoria, in particolare, avrebbe comprovato che, a partire dagli ultimi mesi del 2004, XELLA e RDB si sarebbero accordati per (1) un aumento dei prezzi a decorrere dal gennaio 2005; (2) una protezione delle attività dei rispettivi agenti di vendita; (3) una protezione delle rispettive vendite, con il disegno di coordinarsi in particolare per evitare di trovarsi in diretta concorrenza rispetto a specifici segmenti del mercato italiano del CCA, quali rivenditori e forniture a grandi progetti di costruzione; (4) una compartimentazione di mercati territorialmente contigui, con l’impegno da parte di RDB a non vendere proprio CCA in Francia; (5) l’acquisizione dei restanti produttori concorrenti. Fondamentale per addivenire a questi accordi sarebbe stata la compartecipazione delle due società all’impresa comune RDB Hebel S.p.A., (di seguito RDBH). RDBH rappresenta un’impresa comune di grande importanza per il mercato italiano, dal momento che ad essa è riconducibile oltre l’80-90% della produzione nazionale di CCA, da cui – in virtù del contratto di distribuzione esclusiva intercorrente con RDB – dipendono le vendite del primo operatore nazionale. In altri termini, RDBH costituisce un’impresa comune fra i due principali concorrenti sul mercato italiano, i quali hanno complessivamente una quota rilevantissima, pari nell’anno 2006 all’80-90% delle vendite in volume e all’80-90% di quelle in _______________________________________________________________ 18 ANTITRUST NOTIZIE/34 – dicembre 2007 valore. Nel caso di specie, inoltre, il fatto che la produzione di RDBH sia destinata ad una sola delle società madri, RDB, comporta una distorsione strutturale nei rapporti fra i due soci, dal momento che XELLA è in grado di conoscere e condizionare – in primo luogo opponendosi al rinnovo del contratto di distribuzione esclusiva tra RDB e RDBH – la disponibilità di prodotto del suo principale concorrente. Gli elementi istruttori avrebbero in effetti dimostrato come l’esistenza dell’impresa comune sia risultata assolutamente fondamentale per definire gli aspetti essenziali di un coordinamento tra RDB e XELLA sul mercato italiano del CCA, a partire dal suo favorire incontri, discussioni e scambi di informazioni fra i soci/concorrenti. L’Agcm, data l’importanza e il tipo di attività svolta dall’impresa comune, la natura estremamente concentrata del mercato, e l’assenza di ragioni di efficienza riconoscibili a RDBH sotto il profilo del miglioramento della produzione, della distribuzione o della promozione del progresso tecnico o economico, ha ritenuto l’esistenza stessa di RDBH pregiudizievole per il mantenimento di una concorrenza effettiva sul mercato nazionale di riferimento e, per questa ragione, ne ha imposto alle parti di limare, entro diciotto mesi la loro compresenza nel capitale sociale. La posizione dominante di RDB Nel mercato nazionale del CCA, l’Agcm ha accertato anche comportamenti di abuso di posizione dominante posti in essere da RDB. La posizione dominante di questa società è stata riscontrata, in primo luogo, attraverso l’analisi delle quote di mercato. RDB costituisce di gran lunga il principale operatore presente nel mercato rilevante, detenendo quote, in valore e in volume, che si aggirano intorno al 70% e che sono di gran lunga superiori (4-5 volte) a quelle del più immediato concorrente. Con specifico riferimento alle attività di vendita di CCA, e sempre al fine di verificare l’esistenza di una posizione dominante in capo a RDB, l’Agcm ha anche considerato che questa impresa dispone di una rete distributiva molto capillare e specializzata, operante sull’intero territorio nazionale, e con la disponibilità anche di altri prodotti del gruppo, il che costituisce un vantaggio concorrenziale ben difficilmente replicabile dagli altri operatori con la sola eccezione di XELLA, la cui rete è tuttavia ancora concentrata nel Nord Italia. Ancora, l’Agcm ha riscontrato come l’ingresso sul mercato richiede cospicui investimenti con tecnologie e competenze altamente specializzate e dedicate alla produzione di CCA e come RDB disponga di un marchio d’impresa molto noto, Gasbeton. Sulla base di questi elementi, l’Agcm ha ritenuto che RDB detenga una posizione dominante all’interno del mercato italiano del CCA, posizione rafforzata da un insieme composito di peculiarità soggettive e ambientali, tra cui la partecipazione di RDB a un’intesa con il concorrente XELLA. L’abuso di RDB L’abuso di posizione dominante da parte di RDB sarebbe consistito in un complesso di condotte volte a estromettere dal mercato italiano del CCA l’impresa concorrente Italgasbeton (di seguito ITGB), secondo operatore nazionale in volume, dotato di un impianto per la produzione di CCA dalla caratteristiche tecniche assolutamente peculiari. Tali condotte si sarebbe concretate nell’adozione di una complessa strategia predatoria nei confronti del rivale, incentrata sul ricorso estensivo a prezzi selettivi e sorretta da attività funzionali a pregiudicare le già precarie condizioni finanziarie del rivale in vista della cessazione delle sue attività. In particolare, dall’istruttoria compiuta dall’Agcm sarebbe _______________________________________________________________ 19 ANTITRUST NOTIZIE/34 – dicembre 2007 emerso che RDB, nel corso dell’anno 2005, avrebbe fatto ricorso all’applicazione di prezzi selettivi al fine di sottrarre clientela a ITGB, concentrandosi in modo particolare sui clienti storici del concorrente e nelle aree geografiche dove questo, in ragione della localizzazione del proprio impianto produttivo, risultava tradizionalmente più presente. La prova dell’abuso Ai fini di provare l’illiceità della condotta, l’Agcm ha, dunque, dato particolare rilevanza a determinate tipologie di evidenze, quali la selettività dei prezzi praticati rispetto a certi clienti e qualificabili come predatori, la dipendenza della ‘preda’ (e la corrispondente scarsa dipendenza dell’impresa dominante) da finanziamenti esterni, la possibilità per la ‘preda’ di mettere in atto controstrategie efficaci, la possibilità per l’impresa dominante di recuperare le perdite in un prevedibile futuro alzando i prezzi, ovvero di compensare le perdite sulle vendite interessate dalla strategia escludente con i guadagni ottenuti su altre vendite. La selettività della politica dei prezzi praticata da RDB nel 2005, sarebbe risultata dall’esistenza di una percentuale rilevante di ordini il cui prezzo non copriva la media dei costi totali e che risultava avere una frequenza significativa proprio con riferimento ai clienti condivisi con ITGB nel 2005. L’analisi a livello di cliente avrebbe consentito di accertare in maniera ancora più chiara la selettività dei prezzi praticati da RDB nel 2005, posto che la frequenza di prezzi sospetti tra i clienti comuni di RDB con ITGB sarebbe risultata estremamente più alta di quella riscontrata tra i clienti non comuni. Le sanzioni In relazione all’intesa, l’Autorità ha deliberato le seguenti sanzioni: per Xella euro 510.000; per RDB euro 1.860.000. Con riferimento all’abuso di posizione dominante, l’Autorità ha deliberato per RDB una sanzione pari a euro 1.960.000. SEGNALAZIONI Normativa in materia di conferimento di rifiuti pericolosi L’Agcm, in data 10 ottobre 2007, ha segnalato le distorsioni alla concorrenza derivanti dalla disposizione normativa contenuta nell’articolo 189 del DL 152/2006, che stabilisce che la scelta dell’operatore pubblico per il conferimento di rifiuti pericolosi solleva i produttori dei medesimi dagli oneri di comunicazione che dovrebbero invece fronteggiare in caso di ricorso a operatori privati. Secondo l’Agcm, posto che nell’offerta di servizi di raccolta e smaltimento di rifiuti pericolosi, le imprese pubbliche e private si trovano in diretta concorrenza, una tale disparità di trattamento dei produttori di rifiuti pericolosi a seconda degli operatori a cui fanno riferimento per le attività di smaltimento dei medesimi, si concreta in un vantaggio concorrenziale delle imprese pubbliche rispetto a quelle private. Questo vantaggio appare ancor più ingiustificato se si considera che speso le imprese pubbliche fanno ricorso al subappalto dei servizi suddetti ad imprese private. Pur nel doveroso rispetto dei principi di tutela e sicurezza ambientale che possono rilevare nella considerazione del caso di _______________________________________________________________ 20 ANTITRUST NOTIZIE/34 – dicembre 2007 specie, l’Agcm auspica dunque una modifica della normativa rilevante sopra richiamata nei termini di un’effettiva parità di trattamento delle imprese, o quantomeno di un divieto di subappalto dei servizi di raccolta e smaltimento di rifiuti speciali da parte di imprese pubbliche a private. Normativa in materia di trasporto ferroviario L’Agcm, con provvedimento del 24 ottobre 2007, ha espresso alcune perplessità relative all’art. 13 del d.d.l. AS n. 1644 ed in particolare, ad un emendamento governativo relativo all’applicazione del contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) alle imprese ferroviarie operanti sul territorio nazionale. Per effetto di tale emendamento, le imprese ferroviarie, al fine di ottenere le necessarie autorizzazioni alla propria attività, dovrebbero applicare nei confronti dei dipendenti il CCNL dei ferrovieri, il quale diventerebbe pertanto obbligatorio. Rispetto ad una tale previsione, l’Agcm manifesta il timore che la norma sottoposta al vaglio del Parlamento possa ridurre la concorrenza nel settore, appena liberalizzato, laddove risultasse idonea ad imporre ai nuovi entranti di pagare un fattore produttivo di primaria importanza, quale, il lavoro ad un prezzo simile a quello sopportato fino ad oggi solamente dall’ex monopolista. L’Autorità auspica che le osservazioni svolte possano essere prese in considerazione nelle valutazioni che i soggetti in indirizzo saranno chiamati ad assumere sulla materia. Servizi di sorveglianza sulla sicurezza sul lavoro L’Agcm, con provvedimento dell’8 novembre 2007, ha analizzato la normativa regionale siciliana, di cui all’art. 39 della L. Regionale 4/2003, la quale stabilisce che le ASL prestino “prioritariamente” servizi di sorveglianza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Secondo l’Agcm, lo svolgimento di tale attività economica da parte delle ASL sarebbe incompatibile, sotto il profilo concorrenziale, con l’attività di controllo e vigilanza istituzionalmente svolta dalle citate aziende nel medesimo settore, con conseguente alterazione dei relativi equilibri competitivi. E’ ragionevole presumere infatti che i fruitori di quei servizi o quelle prestazioni siano incentivati ad avvalersi dell’ente istituzionalmente preposto all’esercizio di tale funzione, anziché rivolgersi alle imprese private concorrenti, nella ragionevole aspettativa di precostituirsi un rapporto privilegiato con il soggetto “controllore”. D’altra parte, la previsione di un duplice ruolo in capo ad un unico soggetto determina sicuramente una limitazione dell’efficacia stessa delle attività di controllo e certificazione, dato che tali attività istituzionali sono condizionate da un potenziale conflitto di interessi e, pertanto, possono essere realizzate in assenza del fondamentale requisito di imparzialità della pubblica amministrazione. L’Agcm, auspicando che le considerazioni sopra svolte conducano, nel caso di specie, ad un riesame della normativa di cui trattasi da parte della Regione Sicilia, confida che anche il il Ministero della salute, quello del Lavoro e la Conferenza Stato _______________________________________________________________ 21 ANTITRUST NOTIZIE/34 – dicembre 2007 Regioni, si attivino al fine di consentire l’applicazione dei principi contenuti nella presente segnalazione in tutti gli ambiti territoriali. Funzioni dei centri autorizzati di assistenza agricola L’Agcm, con segnalazione del 15 novembre 2005, ha rilevato come il cumulo in capo ai Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (di seguito CCA) delle funzioni pubbliche di gestore dei pagamenti dei contributi comunitari e di prestatore di servizi di consulenza ai soggetti beneficiari degli stessi contributi, determini una situazione di incompatibilità e di conflitto d’interessi. L’affidamento di funzioni amministrative ad un soggetto che può contemporaneamente operare sul mercato dei servizi di consulenza in concorrenza con altre imprese, assume chiaramente rilevanza sotto il profilo concorrenziale in relazione al pericolo che ciò conferisca allo stesso un ingiustificato vantaggio. Infatti, nel richiedere i servizi di consulenza, gli utilizzatori saranno incentivati ad avvalersi del soggetto istituzionalmente preposto all’esercizio delle funzioni amministrative e con accesso diretto al portale del Servizio Informativo Agricolo Nazionale –SIAN, anziché rivolgersi a soggetti concorrenti. Per queste ragioni, l’Agcm auspica la tempestiva approvazione dello schema di Decreto Ministeriale relativo all’istituzione ed all’utilizzo dei servizi di consulenza aziendale nel settore agricolo, il quale prevede, per gli organismi che partecipano alla gestione ed al controllo dei procedimenti amministrativi inerenti l’erogazione di finanziamenti pubblici all’agricoltura, l’incompatibilità a svolgere attività di consulenza. Procedura di portabilità dell’ipoteca nei contratti di mutuo L’Agcm, in una segnalazione, approvata nella riunione del 22 novembre 2007, ha riportato alcune osservazioni critiche rispetto all’iniziativa di autoregolamentazione intrapresa dall’Associazione Bancaria Italiana (di seguito ABI) e dal Consiglio Nazionale del Notariato (di seguito CNN) di condividere la procedura per la portabilità dell’ipoteca nei contratti di mutuo. L’Agcm, in particolare, ha sottolineato come la procedura delineata presupporrebbe che la surrogazione del mutuo si attui attraverso una costante triangolazione dei soggetti coinvolti: banca originaria, nuova banca e cliente finale, piuttosto che agevolare la mobilità, favorisca l’instaurarsi di dinamiche improprie tra gli operatori e il permanere della clientela con la banca originaria. Altre perplessità sono state manifestate dall’Agcm rispetto alla alla necessità, cui si riferisce la procedura individuata da ABI e CNN, che la banca originaria, oltre alla quietanza di pagamento, rilasci il proprio consenso alla surrogazione dell’ipoteca. Secondo l’Agcm se il consenso non è richiesto per la cessione del credito, a maggior ragione non dovrebbe essere necessario rispetto a garanzie ad esso accessorie. Ancora, secondo l’Agcm, non sarebbe opportuno il pieno coinvolgimento del notaio, pure previsto nella procedura delineata da ABI e CNN, in quanto idoneo ad appesantire la procedura, _______________________________________________________________ 22 ANTITRUST NOTIZIE/34 – dicembre 2007 attraverso l’introduzione di ulteriori costi economici. Fatte queste osservazioni, l’Agcm ha evidenziato quanto sia essenziale per il cliente, al fine di avviare qualsiasi processo di ricerca di una nuova banca, la possibilità di richiedere, on line o allo sportello della sua banca, il rilascio istantaneo dello stato del rapporto di mutuo in corso. In conclusione, dunque, l’Agcm ha evidenziato come l’iniziativa intrapresa dall’ABI e dal CNN non parrebbe aver individuato le soluzioni più coerenti con lo sviluppo di efficaci dinamiche concorrenziali. L’Agcm auspica che in futuro tutti gli operatori abbiano massima considerazione dell’esigenza di semplificazione, celerità e contenimento dei costi della procedura e che siano lasciati agli stessi ampi spazi di autonomia. Disegno di Legge Finanziaria 2007 L’Agcm, in data 22 novembre 2007, ha compiuto una serie di rilievi in relazione ad alcuni articoli del disegno di legge finanziaria 2007. Il primo di questi ha riguardato la previsione di una norma relativa alla rideterminazione degli ambiti ottimali per la gestione dei servizi idrici e del servizio di gestione dei rifiuti. L’Agcm pur apprezzando la volontà del legislatore di riorganizzare questi servizi secondo principi di efficenza e riduzione della spesa, ha criticato la scelta di indicare l’ambito provinciale quale criterio prevalente al quale le Regioni dovrebbero ispirarsi per rideterminare l’ambito ottimale. A tal proposito, l’Agcm ha osservato che tra le principali difficoltà sin qui sperimentate, nel raggiungimento di un’organizzazione efficiente delle imprese che prestano i servizi in questione, vi siano proprio le dimensioni ancora eccessivamente ridotte dei singoli ambiti operativi, e per lo più già attualmente corrispondenti ai territori provinciali. Nella maggior parte dei casi, questi ambiti non consentono la realizzazione di opportune economie di scala, che sono una condizione indispensabile affinché le imprese del settore siano effettivamente in grado di fornire servizi di migliore qualità, con costi e quindi prezzi realmente competitivi. Secondo l’Agcm, l’ambito ottimale per la gestione dei servizi dovrebbe essere individuato dalle regioni in base ai più corretti criteri unicità del bacino idrografico, unicità della gestione e adeguatezza delle dimensioni gestionali previsti dall’articolo147 Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152. Un secondo rilievo al disegno di legge, ha riguardato l’articolo 99 che ha introdotto nel nostro sistema giuridico l’azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori (class action). L’Autorità ha, innanzitutto, condiviso, in linea di principio, la scelta di introdurre del nostro ordinamento tale istituto, che arricchisce gli strumenti giuridici posti a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, e pone l’Italia al passo con altri Paesi particolarmente sensibili alle istanze dei consumatori e alla necessità di assicurare loro strumenti di tutela pieni, rapidi ed efficaci. Secondo l’Agcm, però la disciplina dell’azione collettiva, così come prevista, andrebbe perfezionata e migliorata nell’ottica di assicurare, da un lato, la piena tutela dei diritti dei consumatori e, dall’altro, di non risultare irrazionalmente punitiva per le imprese, producendo l’effetto indesiderato di scoraggiare gli investimenti, l’avvio di nuove attività imprenditoriali o la loro prosecuzione. L’Agcm ha auspicato anche che possano essere introdotte disposizioni di raccordo tra la _______________________________________________________________ 23 ANTITRUST NOTIZIE/34 – dicembre 2007 disciplina della class action e le proprie competenze, ad esempio, prevedendo un sistema in cui l’azione collettiva risarcitoria possa essere esperita a seguito del procedimento amministrativo di competenza dell’Autorità. L’Agcm ha, inoltre, auspicato l’eliminazione del comma 11 dell’articolo 99, il quale fa discendere un effetto di nullità dei contratti dalla decisione di accertamento dell’ingannevolezza del messaggio da parte dell’Autorità garante. Questo effetto appare extra ordinem, nella misura in cui riconnette alla decisione adottata in sede amministrativa dirette conseguenze sulla validità di una serie indefinita di contratti, determinando in questo modo anche una grave incertezza nelle transazioni commerciali. Altro rilievo critico avanzato dall’Agcm al disegno di legge finanziaria 2007 ha riguardato l’art. 123, il quale prevede che, dal 1° gennaio 2008, i soggetti titolari di concessioni per l’attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde, o comunque autorizzati all’installazione e all’esercizio di nuovi stabilimenti di stoccaggio di gas naturale, corrispondano alle regioni nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio, a titolo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio, “un importo annuo pari all’1% del valore della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di gas naturale”. Secondo l’Agcm, questa previsione non sufficientemente definita, rischia di essere arbitraria e discriminatoria, specialmente ai danni delle nuove imprese che decidessero di entrare in tale settore. L’Agcm, dunque, ha auspicato che, laddove si ritenga di dover mantenere il contributo, il legislatore delimiti in modo più puntuale, certo e non discriminatorio il parametro da prendere in considerazione per calcolare la misura della contribuzione, sia in relazione al momento e alla fase di sviluppo da prendere in considerazione (il rilascio della concessione o l’autorizzazione dei potenziamenti), sia in relazione alla nozione di “valore” della capacità. Regolamentazio ne dei contratti di assicurazione per RC auto L’Agcm, con segnalazione del 29 novembre 2008, ha evidenziato come una serie di elementi caratterizzanti la vigente regolamentazione in materia di trasparenza dei contratti assicurativi possa concorrere ad impedire la piena comprensione della proposta assicurativa delle singole imprese da parte dei consumatori, determinando, da un lato, una minore capacità dell’utente di far valere i propri diritti nel rapporto contrattuale con l’impresa di assicurazione, dall’altro, una riduzione della possibilità di confronti concorrenziali tra le offerte di più imprese, con effetti negativi sulla mobilità della domanda. Da uno studio effettuato dall’Agcm sui documenti contrattuali e informativi predisposto da 50 imprese assicurative, sarebbe effettivamente emersa una forte difficoltà di comprensione e scarsa confrontabilità delle offerte contrattuali delle relative note informative. Sono state rilevate l’omissione di elementi essenziali nelle condizioni di contratto e l’assenza di informazioni puntuali nel contratto sottoscritto dall’assicurato, spesso chiamato ad una specifica sottoscrizione per clausole potenzialmente abusive, indicate solo mediante il titolo e/o il numero di condizione contrattuale. Inoltre, è emerso il non facile accesso ad elementi _______________________________________________________________ 24 ANTITRUST NOTIZIE/34 – dicembre 2007 chiave per la scelta nei periodi successivi, quali il premio praticato dall’impresa all’atto del rinnovo, le eventuali variazioni introdotte nelle condizioni di contratto, gli effetti sul premio futuro derivanti dall’applicazione del sistema bonus-malus. I contratti Per ovviare ad un tale quadro, l’Agcm ha auspicato che venga realizzato, attraverso un intervento regolamentare un significativo processo di semplificazione, che potrebbe anche comportare la standardizzazione di alcune informazioni e procedure. L’Agcm ha suggerito, in particolare, la predisposizione da parte dell’Autorità di regolazione, di un documento unico per tutte le imprese, relativo agli elementi informativi comuni al mercato, che dovrebbe accompagnare un secondo documento relativo alle informazioni della singola impresa, ma redatto con uno standard comune, in modo da consentire un confronto immediato sulle variabili rilevanti. Dovrebbero rientrare in questo secondo documento le clausole che definiscono l’estensione della garanzia e quelle relative alle regole evolutive del sistema bonus-malus. Il consumatore dovrebbe inoltre essere messo in condizione di conoscere i fattori utilizzati dall’impresa per il calcolo del premio, sia per sfruttare eventuali opportunità di risparmio sia per poter comunicare a tempo debito ogni eventuale variazione del rischio. Prima del rinnovo del contratto, inoltre, le imprese dovrebbero informare per iscritto l’assicurato circa l’entità, almeno percentuale, di aumento e riduzione del premio in caso di presenza o assenza di sinistri nel corso del periodo di vigenza dello stesso. In tal modo l’assicurato sarebbe posto in condizione di conoscere, in caso di sinistro, quando può risultare conveniente rimborsare il danno causato e quindi se denunciare lo stesso alla propria impresa di assicurazione. Ancora l’Agcm ha suggerito oltre all’abolizione dell’istituto del rinnovo tacito, l’eliminazione delle informazioni non necessarie, (attraverso la predisposizione, ad esempio, documenti specifici per ogni tipologia di veicoli) e dei rinvii a norme di legge o regolamentari non riportate chiaramente nel contratto stesso. Assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti L’Agcm, con segnalazione del 29 novembre 2008, ha evidenziato il permanere di restrizioni della concorrenza determinate dall’attuale disciplina delle attività di assistenza fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti ed assimilati. Sulla base dell’attuale normativa, l’esercizio di determinate attività di consulenza ed assistenza in materia tributaria in favore dei contribuenti percettori di redditi di lavoro dipendente, di pensione o assimilati, che adempiano ai propri obblighi tributari mediante la dichiarazione semplificata modello 730, è riservato ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF), ai consulenti del lavoro ed ai dottori commercialisti ed esperti contabili. Secondo l’Agcm, al fine di aumentare le opportunità di scelta del lavoratore dipendente, sarebbe, invece, opportuno estendere l’attività di presentazione e liquidazione dei modelli 730 a tutti coloro che svolgono in modo abituale attività di consulenza fiscale, _______________________________________________________________ 25 ANTITRUST NOTIZIE/34 – dicembre 2007 anche in assenza di iscrizione ad albi professionali. Normativa in materia di realizzazione di postazioni per le radiocomunicazi oni L’Agcm, con segnalazione del 29 novembre 2007, ha formulato alcune osservazioni critiche rispetto agli artt. 8 e 9 della legge 25/2005, recante “Disciplina per l’installazione, la localizzazione e l’esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni” (di seguito Legge Regionale). Questi articoli introducono la possibilità per il Comune di Aosta e gli altri Comuni della Val d’Aosta, in forma associata attraverso le Comunità montane, di acquisire siti attrezzati e le postazioni per le radiocomunicazioni mediante esproprio o, in alternativa, di disciplinare l’accesso da parte dei singoli operatori ai siti attrezzati e alle postazioni di proprietà di privati, determinando a tal fine, i criteri, compresi quelli relativi alla determinazione dei corrispettivi da corrispondere, con i quali i proprietari privati dei siti e delle postazioni ne consentono l’uso ai diversi operatori, al fine di razionalizzare la localizzazione delle stazioni radioelettriche. L’Agcm, pur condividendo le finalità della legge di procedere al censimento e alla razionalizzazione dei siti attrezzati per ospitare gli impianti di radiocomunicazione nel territorio della Valle d’Aosta, ha sottolineato l’esigenza di bilanciare gli interessi pubblici di protezione del territorio e della salute delle persone con l’interesse pubblico di tutela della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato. In particolare, l’Agcm ha sostenuto che l’intervento normativo considerato non risulti coerente con il quadro normativo comunitario vigente nel settore delle comunicazioni elettroniche, (così come recepito nel Codice delle Comunicazioni Elettroniche), e sia da ritenersi altresì ostativo dello sviluppo concorrenziale nel settore interessato. Infatti, le norme vigenti in materia prevedono che l’esproprio dei siti attrezzati e delle postazioni trasmissive realizzate da soggetti privati sia praticabile solo nel caso in cui tali infrastrutture siano dichiarate di pubblica utilità con decreto del Ministro delle Comunicazioni, ove concorrano motivi di pubblico interesse (articolo 90, comma 2, del Codice). Peraltro, l’articolo 93, comma 1, del Codice stabilisce che “le pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre, per l’impianto di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge”. Inoltre, secondo quanto espressamente rilevato, con la sentenza n. 450/06, dalla Corte Costituzionale, che si è pronunciata proprio sull’illegittimità di altri articoli della stessa Legge Regionale, l’art. 93, co 1 del Codice “costituisce espressione di un principio fondamentale, in quanto persegue la finalità di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, attraverso la previsione del divieto di porre, a carico degli stessi, oneri o canoni. In mancanza di un tale principio, infatti, ciascuna Regione potrebbe liberamente prevedere obblighi “pecuniari” a carico dei soggetti operanti sul proprio territorio, con il rischio, appunto, di un’ingiustificata discriminazione rispetto ad operatori di altre Regioni, per i quali, in ipotesi, tali obblighi potrebbero non essere imposti. È evidente che la finalità della norma è anche quella di “tutela della concorrenza”, sub- specie di garanzia di parità di trattamento e di misure volte a non ostacolare l’ingresso di nuovi soggetti nel settore” (punto 8.1 della sentenza n. 450/06). _______________________________________________________________ 26 ANTITRUST NOTIZIE/34 – dicembre 2007 Secondo l’Agcm il principio di non discriminazione degli operatori a livello interregionale ha una particolare rilevanza in un settore in cui lo sviluppo di reti con copertura nazionale risulta fondamentale per garantire un adeguato livello di concorrenza e per non ostacolare l’ingresso di nuovi soggetti. Peraltro, le preoccupazioni degli enti locali e territoriali in ordine a problemi di natura paesaggistica e/o ambientale possono essere affrontati introducendo a livello locale vincoli all’edificazione di ulteriori infrastrutture e incentivando l’uso condiviso di quelle già esistenti. Alla luce di ciò, l’Agcm ha auspicato che la Regione Val d’Aosta voglia considerare la possibilità di rivedere gli aspetti contenuti nella legge regionale n. 25/05, che riguardano la proprietà dei siti attrezzati e delle postazioni, nonché la loro razionalizzazione. Accesso all’attività di distribuzione dei carburanti L’Agcm, con provvedimento del 20 dicembre 2007, ha formulato alcune osservazioni sull’assetto generale del settore della distribuzione di carburanti in rete, e volte a incentivare un più deciso supporto all’ingresso e alla piena operatività di nuovi soggetti, nonché allo svolgimento, da parte di operatori già esistenti, diversi dalle società petrolifere verticalmente integrate, di un ruolo maggiormente indipendente da queste ultime. In particolare rispetto ad un disegno di legge presentato dal Governo sulla materia ed ad un Documento di indirizzi comuni formulato da parte della Conferenza dei Presidenti delle Regioni, l’Agcm ha invitato il legislatore a scongiurare che alcuna norma possa lasciare spazio a regolamentazioni volte reintrodurre surrettiziamente obblighi di distanze minime per l’apertura di nuovi distributori, ovvero vincoli all’orario massimo di apertura degli impianti. Altra preoccupazione è stata espressa dall’Agcm in relazione al fatto che vincoli e limitazioni possano essere rivolti esclusivamente ai nuovi entranti, come ad esempio la fissazione di superfici minime commerciali per ottenere standard qualitativi più elevati ovvero la promozione di impianti di distribuzione autosufficienti dal punto di vista energetico. L’Agcm ha sottolineato come laddove si intendesse raggiungere tali obiettivi solo attraverso imposizioni ai nuovi punti vendita e non anche a quelli preesistenti, il perseguimento del miglioramento del benessere collettivo sarebbe rallentato e si dovrebbe comunque sostenere il costo di imporre ai nuovi entranti oneri aggiuntivi rispetto a quelli sostenuti dagli incumbents. I predetti oneri integrerebbero una discriminazione che agirebbe, nella sostanza, come una barriera all’ingresso. Per promuovere e garantire l’accesso e l’indipendenza di distributori non legati verticalmente alle società petrolifere, l’Agcm ha anche aggiunto che sarebbe necessario individuare ulteriori modalità per la messa a disposizione degli operatori non verticalmente integrati del prodotto e delle capacità di transito e stoccaggio, che sono ad oggi controllati ed usufruiti esclusivamente dalle società petrolifere. _______________________________________________________________ 27 ANTITRUST NOTIZIE/34 – dicembre 2007 Divieto di pubblicità del latte artificiale di proseguimento L’Agcm, con segnalazione del 20 dicembre 2007, ha formulato alcune osservazioni in ordine agli effetti distorsivi della concorrenza che derivano dalle norme di cui agli artt. 11 e 12 del “Regolamento concernente l’attuazione della Direttiva 2006/141/CE”, in corso di approvazione. Queste norme stabiliscono un divieto assoluto di pubblicità non solo per gli alimenti per lattanti, come prescritto dalla Direttiva, ma anche per gli alimenti di proseguimento. Al riguardo, l’Agcm ritiene che il divieto della pubblicità dei latti di proseguimento comporti un’ingiustificata riduzione sia della concorrenza intrabrand che interbrand. Il divieto di pubblicità e la conseguente impossibilità di informare il consumatore finale possono, infatti, ridurre gli incentivi a distribuire il latte per l’infanzia dei canali diversi dalle farmacie e in particolare della GDO, ed indebolire la pressione concorrenziale dei prodotti a più basso prezzo caratterizzati da marchi meno cari. Contratti di sponsorizzazion e da parte di enti pubblici L’Agcm,, in data 20 dicembre, nell’esercizio del proprio potere di segnalazione, ha espresso alcune osservazioni rispetto all’adozione, da parte di enti pubblici locali, di contratti di sponsorizzazione ovvero di quei contratti, a titolo oneroso, a mezzo dei quali un’amministrazione pubblica offre a un soggetto terzo la possibilità di pubblicizzare sé medesimo e/o i propri prodotti in forme diverse entro appositi e predefiniti spazi pubblicitari, dietro liquidazione di un determinato corrispettivo e/o fornitura di determinate prestazioni o beni. A fronte dell’ampiezza applicativa a cui un simile rapporto contrattuale può andare incontro – e tenuto a mente il riferimento di cui all’art. 26 del Codice dei lavori pubblici circa la necessaria considerazione dei principi del Trattato CE, nonché della rigorosa considerazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti interessati – l’Agcm ha raccomandato, pertanto, alle competenti amministrazioni di adottare la maggior cura (i) nella rigorosa definizione di prestazioni e controprestazioni del rapporto derivante dal contratto di sponsorizzazione, (ii) nella pubblicizzazione della possibilità di fare ricorso a tale rapporto con la pubblica amministrazione, della concreta stipula di un contratto e dei suoi relativi termini operativi, (iii) nell’evitare ogni possibile distorsione della concorrenza derivante dal ricorso a tale tipologia contrattuale, che di fatto può anche determinare un’eliminazione del confronto concorrenziale con altri operatori, esclusi dalla realizzazione e/o fornitura di opere o servizi in virtù della migliore offerta (in quanto gratuita) da parte di un soggetto concorrente. _______________________________________________________________ 28 ANTITRUST NOTIZIE/34 – dicembre 2007 Lear è una società di analisi economica specializzata in materia di antitrust e regolamentazione in grado di fornire gli strumenti richiesti a complemento dell’analisi giuridica, attraverso attività di consulenza, formazione e ricerca. Lear fornisce consulenza agli studi legali, alle imprese e a tutti gli operatori coinvolti in casi di antitrust e nei processi di regolamentazione. L’analisi economica svolta da Lear è essenziale per la predisposizione delle notifiche di operazioni di concentrazione e intese, la preparazione di memorie difensive e la presentazione di denunce di comportamenti anticoncorrenziali posti in essere da concorrenti, fornitori o distributori, la partecipazione ai processi di formazione delle regole settoriali e l’adeguamento delle condotte di tutti gli operatori economici alle norme antitrust e di regolamentazione. l recapiti di Lear sono: via del Banco di Santo Spirito, 42 00186 Roma tel. +39 06 68 300 530 fax +39 06 68 68 286 www.learlab.it e-mail: [email protected] contatto: Paolo Buccirossi Per ricevere ANTITRUST NOTIZIE è sufficiente inviare un e-mail a [email protected] inserendo nell’oggetto del messaggio la frase “registrazione antitrust notizie”. Questo numero di ANTITRUST NOTIZIE è stato chiuso il 31 dicembre 2007 Disclaimer: Le notizie qui riportate, unicamente a fini informativi, sono pubblicamente disponibili, non sono il risultato di ricerche condotte da Lear e pertanto non intendono esporne il punto di vista. _______________________________________________________________ 29