allegato a noleggio a lungo termine autoveicoli

Transcript

allegato a noleggio a lungo termine autoveicoli
ALLEGATO A
NOLEGGIO A LUNGO TERMINE
AUTOVEICOLI
INDICE
Articolo 1.
OGGETTO
Articolo 2.
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
Articolo 3.
QUANTITA’ E CARATTERISTICHE DEI VEICOLI
Articolo 4
DURATA CONTRATTUALE
Articolo 5.
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Articolo 6.
RICONSEGNA ANTICIPATA
Articolo 7.
RIVALUTAZIONI PER PERCORRENZE CHILOMETRICHE
Articolo 8.
RICALCOLO
Articolo 9.
RICONSEGNA AUTOVEICOLO
Articolo 10. VALIDITA’ PREZZI
Articolo 11. ANNULLAMENTO ORDINI
Articolo 12. FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Articolo 13. PREASSEGNAZIONE
Articolo 14. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Articolo 15. CESSIONE DEL CREDITO
Articolo 16. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Articolo 1. OGGETTO
Il presente Capitolato regola le condizioni per il servizio di noleggio a lungo termine
(di seguito “Noleggio”) relativo agli autoveicoli che di volta in volta verranno ordinati
da
Sogin
SpA
(di
seguito
denominata
anche
“Locatario)
ad
………………………………….. (“Locatore”)
Articolo 2. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
Le procedure negoziate emesse dal Locatario per il Noleggio di autoveicoli
(denominati anche “Ordini”) saranno disciplinati dalle condizioni e clausole di
seguito riportate.
Articolo 3. QUANTITA' E CARATTERISTICHE DEI VEICOLI
Gli autoveicoli oggetto di possibile Ordine saranno indicati di volta in volta dal
Locatario e dovranno essere nuovi di fabbrica.
La durata minima per ogni singolo Noleggio non potrà in ogni caso essere inferiore
a 36 mesi e la percorrenza chilometrica verrà selezionata al momento dell'Ordine.
Eventuali "Optional" aggiuntivi rispetto alle Configurazioni Base del modello di
autovettura noleggiata saranno oggetto di quotazione separata da parte del
Locatore.
Articolo 4. DURATA CONTRATTUALE
Per ogni veicolo è definito un periodo di Noleggio minimo di 36 mesi, a decorrere
dalla consegna del medesimo da parte del Locatore al Locatario, come risultante
dal relativo verbale sottoscritto dalle Parti. Per ogni veicolo è concessa l'opzione in
favore del Locatario di prorogare tale periodo fino ad un massimo di ulteriori sei
mesi, alle stesse condizioni economiche.
Il raggiungimento della percorrenza chilometrica, inizialmente fissata, prima della
scadenza del termine di Noleggio non comporterà in ogni caso la cessazione del
contratto.
L’efficacia del contratto decorre dalla stipula del primo Ordine e cessa alla
riconsegna dell'ultimo veicolo in flotta.
Articolo 5. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Nell’ambito dei servizi di Noleggio il Locatore dovrà provvedere a garantire, a
proprio carico, l’assolvimento degli oneri e l’adempimento degli obblighi seguenti:
5.1
Garanzie assicurative e adempimenti amministrativi.
 Immatricolazione e messa su strada, tassa di possesso, assolvimento
obblighi di Legge (tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo costi
revisioni MCTC, fermo l’onere del Locatario di esecuzione delle stesse,
bollino blu).
 Assicurazione RCA con massimale non inferiore a € 10.000.000,00 senza
penalità,.
 Assicurazione incendio/furto per valore intero senza penalità, comprensiva
di atti vandalici, sociopolitici ed eventi naturali.
 Assicurazione KASKO per valore intero senza penalità, comprensiva di
atti vandalici e sociopolitici ed eventi naturali.
 Assicurazione PAI con massimale unico per sinistro non inferiore ad €
259.000,00, inclusi personale SOGIN in genere, parenti di primo grado,
conviventi.
 Identiche coperture assicurative estese a terzi in caso di uso
dell'autoveicolo da persona estranea alla Società SOGIN, purché abilitata
alla guida ai sensi di legge.
 Rinuncia alla rivalsa;
 Carta verde;
 Assistenza legale (ad esclusione dell’assistenza legale per responsabilità
penale).
In ordine a quanto sopra, si precisa tuttavia che, il Locatore fornirà la
copertura assicurativa RCA, Infortuni Conducente (PAI) e tutela legale,
tramite primaria compagnia assicurativa, e la copertura per danni da Kasko,
furto, incendio ed eventi socio-politici e naturali, nella modalità della
limitazione di responsabilità, nei termini e alle condizioni di cui al documento
denominato “Allegato limitazione di responsabilità” che costituirà parte
integrante e sostanziale del Contratto.
5.2
Consegna e ripresa dell'autoveicolo.
La consegna degli autoveicoli dovrà essere effettuata presso il domicilio
indicato dal Locatario, entro i termini, indicativamente previsti negli Ordini.
AI termine del Noleggio, gli autoveicoli verranno riconsegnati presso un
centro indicato dal Locatore più vicino al Locatario.
Tutte
le
operazioni
di
consegna/ritiro
dovranno
essere
sempre
preventivamente concordate direttamente con l'utilizzatore.
Il
Locatario
si
riserva
la
facoltà
di
annullare
l’Ordine,
prima
dell’immatricolazione del veicolo, senza oneri aggiuntivi qualora, trascorsi 90
(novanta) giorni dalla data di prevista consegna, dovesse perdurare il ritardo
della consegna del veicolo ordinato, sempre che venga dimostrato che i
suddetti ritardi siano imputabili al Locatore.
5.3
Manutenzione e riparazione.
La manutenzione e la riparazione dei veicoli concessi in locazione sono a
carico del Locatore, per tutta la durata contrattuale e senza limitazioni. In
particolare, saranno a carico del Locatore tutti gli interventi necessari al
mantenimento in efficienza degli autoveicoli, per tutti i casi di manutenzione
ordinaria (tagliandi come da indicazione della Casa Costruttrice ed eventuali
rabbocchi, Revisione MCTC, Bollino Blu,...) e straordinaria (compresi richiami
delle Case Costruttrici) e per il ripristino per danni alla carrozzeria.
Le attività saranno effettuate c/o centri di assistenza autorizzati dal Locatore,
con ritiro e riconsegna degli autoveicoli da parte del Locatario. Gli interventi
di manutenzione/riparazione programmabili dovranno essere effettuati entro
il termine massimo di 7 (sette) giorni lavorativi dalla richiesta del Locatario.
Qualora i tempi di riparazione dell'autoveicolo eccedessero i 60 gg, sarà
facoltà del Locatario di recedere dall'accordo dell'Ordine relativo. Si precisa
tuttavia che, la predetta facoltà di recesso non è riconosciuta in tutti i casi di
impedimenti o ritardi dovuti a cause di forza maggiore, ivi compresi gli
scioperi ed altre cause imputabili a terzi; nei casi di interventi di carrozzeria
conseguenti a sinistri, e nei casi di riparazioni dovute ad incuria del Locatario.
5.4
Pneumatici.
E' parimenti a carico del Locatore l’assistenza in ordine alla sostituzione dei
pneumatici al raggiungimento dei limiti del battistrada fissati dal Codice della
Strada e comunque in ogni altra necessità per rottura, scoppio, ecc., senza
alcuna limitazione.
Inoltre è richiesta la fornitura e la gestione dei pneumatici da neve (comprese
le operazioni di montaggio, smontaggio, equilibratura, immagazzinamento).
Le attività saranno effettuate c/o centri di assistenza autorizzati dal Locatore,
con consegna e ritiro degli autoveicoli da parte del Locatario. Gli interventi di
sostituzione pneumatici programmabili, ivi compresi quelli per pneumatici da
neve, dovranno essere effettuati entro il termine massimo di 7 (sette) giorni
lavorativi dalla richiesta del Locatario.
5.5
Piccole riparazioni
In caso di assoluta necessità. il Locatario potrà provvedere direttamente ad
eventuali piccole riparazioni, in località ove non sia possibile usufruire della
rete di officine convenzionate, fino ad un ammontare di € 200,00 IVA inclusa,
per ogni singola riparazione. La spesa sostenuta sarà integralmente
rimborsata dal Locatore.
5.6
Autoveicolo sostitutivo.
Il Locatore dovrà rendere disponibile un autoveicolo sostitutivo in tutti i casi di
fermo dell'autoveicolo concesso in locazione superiore alle 8 ore (sabato,
domenica e festivi compresi) quali, a titolo esemplificativo, manutenzione
ordinaria e straordinaria, guasti, furto, ecc..
La sostituzione potrà essere effettuata con autoveicolo di norma di cilindrata
non superiore a 2.000cc ovvero, in mancanza, con altro veicolo al momento
disponibile.
L'autoveicolo sostitutivo dovrà essere reso disponibile c/o l’officina indicata
per la manutenzione, ove non fosse possibile nel luogo indicato dal Locatore.
In caso di guasto tecnico o incidente, c/o il luogo più conveniente per il
Locatario.
Ove il veicolo sostitutivo sia fornito, per il tramite del Locatore, da soggetto
terzo, le coperture assicurative saranno quelle previste nel contratto stipulato
di volta in volta dal Locatore con il terzo. Il Locatore comunicherà
annualmente al Locatario le coperture assicurative previste nel contratto
stipulato per l’anno in corso con il fornitore esterno, con particolare riguardo
alle condizioni ed ai massimali assicurati. Ogni qual volta il Locatario benefici
del veicolo sostitutivo, non resterà a suo carico alcun importo a titolo di
franchigia e/o penalità assicurativa.
Nel caso in cui il Locatore non fosse in condizione di rendere disponibile un
autoveicolo di pari classe di quello concesso in locazione, sarà facoltà del
Locatario di accettare una vettura di livello inferiore o di reperire direttamente
un autoveicolo di pari categoria, addebitando al Locatore i relativi costi.
5.7
Soccorso stradale.
In caso di guasto e/o incidente che comporti il fermo dell'autoveicolo, il
Locatore garantirà il soccorso stradale (24 ore su 24, 7 giorni su 7),
assicurando il traino dell'autoveicolo al più vicino punto di assistenza
convenzionato.
In caso di necessità, le spese sostenute per raggiungere il luogo di consegna
del veicolo sostitutivo, anticipate direttamente dal Locatario, saranno a
questo rimborsate dal Locatore fino ad un ammontare massimo di € 80 per
evento.
5.8
Impossibilità di riparazione del veicolo.
Qualora, a causa di incidente o guasto tecnico, l'autoveicolo fosse ritenuto
dal Locatore non riparabile, il medesimo metterà a disposizione del Locatario
un'auto sostitutiva per un periodo temporaneo massimo di 30 giorni alle
stesse condizioni previste per il veicolo originario .
Trascorso tale periodo, l’efficacia dell'ordine relativo all'autoveicolo sarà
considerata cessata a tutti gli effetti, senza alcun altro onere per il Locatario.
5.9
Furto.
In caso di furto del veicolo locato, è onere del Locatario darne tempestiva
comunicazione al Locatore, il quale provvederà conseguentemente a mettere
a disposizione del Locatario stesso un'auto sostitutiva di pari classe di quella
originaria per un periodo massimo di 60 giorni alle stesse condizioni.
Trascorso tale periodo, l’efficacia del contratto relativo all'autoveicolo sarà
considerata cessata a tutti gli effetti.
5.10 Gestione multe.
E' richiesta la rinotifica al Locatario delle multe ricevute; in nessun caso il
Locatore dovrà effettuare pagamenti per conto del Locatario, salvi i casi in
cui gli stessi siano richiesti dalla legge. Per tale servizio il Locatario
riconoscerà al Locatore un importo forfettario di euro 12,00 per evento.
Articolo 6. RICONSEGNA ANTICIPATA
In caso di restituzione di un'autovettura prima della scadenza prevista, da
comunicare per iscritto a mezzo raccomandata A/R con 30 giorni di
preavviso, il Locatario sarà tenuto a pagare al Locatore a titolo di indennizzo
onnicomprensivo, un importo pari a:
5 mesi di canone, se la restituzione avviene nel secondo anno di Noleggio; 2
mesi di canone, se la restituzione avviene nel terzo anno di Noleggio.
Articolo 7. RIVALUTAZIONI PER PERCORRENZE CHILOMETRICHE
Alla restituzione dell'autoveicolo saranno verificati i chilometri effettivamente
percorsi. L'eventuale differenza in difetto o in eccesso rispetto ai chilometri
previsti contrattualmente, o rispetto alla loro riparametrazione in funzione
dell'effettivo periodo di utilizzo rispetto a quello inizialmente stabilito, darà
luogo per il Locatario ad un addebito/accredito in funzione dei valori/km
concordati al momento dell'ordine.
Non sono previste franchigie in aumento o in diminuzione in caso di
differenze in difetto o in eccesso dei km percorsi rispetto a quelli preventivati
al momento dell’emissione dell’Ordine.
Articolo 8. RICALCOLO
Le Parti potranno eventualmente concordare, nell'ambito della durata
contrattuale, possibili modalità di ricalcolo del canone in funzione di
previsione di percorrenze chilometriche difformi da quelle inizialmente
pattuite.
Articolo 9 RICONSEGNA AUTOVEICOLO
Alla scadenza prevista nell’Ordine l'autoveicolo dovrà essere riconsegnato
dal Locatario presso l’officina indicata dal Locatore in condizioni adeguate al
normale stato di usura in relazione alla durata ed alle percorrenze effettuate.
AI momento della riconsegna sarà effettuata una verifica congiunta circa lo
stato dell'autoveicolo. La riconsegna sarà opportunamente corredata da
verbale sottoscritto dalle Parti. Nel caso di mancanza di accordo, sarà
nominato concordemente un perito i cui costi saranno ripartiti tra le Parti in
egual misura il cui giudizio sarà ritenuto definitivo e vincolante.
Esclusivamente al termine naturale della locazione, ovvero, in caso di
cessazione anticipata del rapporto di lavoro (senza penale nell’arco della
validità contrattuale), il Locatario o l’assegnatario del veicolo potrà proporre
al Locatore l’acquisto del veicolo locato alla quotazione riportata al momento
dell’acquisto su “Eurotax giallo” ridotta del 5 %. Restano tuttavia a carico
dell’acquirente i costi inerenti alla vendita del veicolo e il passaggio di
proprietà dello stesso”.
Articolo 10. VALIDITA' PREZZI
I canoni si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto fatto
salvo quanto previsto all’art. 8.
Articolo 11. ANNULLAMENTO ORDINI
Il Locatario potrà annullare l'Ordine, mediante comunicazione scritta a mezzo
raccomandata A/R da inviare al Locatore. In caso di annullamento potranno
essere applicate le seguenti penali: nessuna penale fino al 10° giorno
dall'emissione dell'Ordine; 2 canoni fino ad immatricolazione dell'autovettura;
4 canoni successivamente all'immatricolazione.
Articolo 12. FATTURAZIONE E PAGAMENTI
I
canoni
potranno
essere
fatturati
nel
mese
di
competenza
o,
anticipatamente, il mese precedente.
La prima fattura comprenderà anche il canone pro-rata relativo al periodo tra
la data di consegna dell'autovettura ed il giorno 1 del mese successivo.
Le fatture dovranno fare sempre riferimento al relativo Ordine, indicare il
mese di competenza e riportare distintamente la quota parte di canone
relativa alla locazione e quella relativa ai servizi.
Eventuali importi dovuti per servizi non ricompresi nei canoni mensili
dovranno essere concordati preventivamente e fatturati separatamente.
I pagamenti relativi ai canoni saranno effettuati entro la fine del secondo
mese successivo a quello di competenza (a titolo di esempio i canoni di
gennaio saranno pagati entro fine marzo).
Le fatture relative ad importi extra- canoni, saranno pagate a 60 gg fine mese
dalla fattura. Tutti i pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario.
Non sarà corrisposta alcuna forma di anticipazione e/o deposito cauzionale.
I corrispettivi relativi al presente accordo saranno assoggettati al regime IVA
ad essi applicabile in base a quanto disposto da DPR n. 633/1972 e
successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 13. PREASSEGNAZIONE
Nel periodo che intercorre tra l'emissione dell'Ordine e la consegna
dell'autoveicolo, a seguito di espressa richiesta scritta del Locatario, il
Locatore provvederà a mettere a disposizione del Locatario medesimo un
autoveicolo di norma di cilindrata massima pari a 2.000cc, anche non di
nuova immatricolazione alle stesse condizioni
In caso di indisponibilità è ammesso un veicolo.di classe inferiore che dovrà
essere comunque sostituito entro 10 gg lavorativi
Ove il veicolo in preassegnazione sia fornito, per il tramite del Locatore, da
soggetto terzo, le coperture assicurative saranno quelle previste nel contratto
stipulato di volta in volta dal Locatore con il terzo. Il Locatore comunicherà
annualmente al Locatario le coperture assicurative previste nel contratto
stipulato per l’anno in corso con il fornitore esterno, con particolare riguardo
alle condizioni ed ai massimali assicurati. Ogni qual volta il Locatario benefici
del veicolo in preassegnazione, non resterà a suo carico alcun importo a
titolo di franchigia e/o penalità assicurativa.
Articolo 14. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
In caso di inadempimento totale o parziale, da parte del Locatore, agli
obblighi di cui al precedente art. 5 del presente Capitolato, il Locatario avrà
facoltà di richiedere, a mezzo di Raccomandata A/R da inviare allo stesso
Locatore, la risoluzione automatica degli Ordini ai sensi dell'art. 1456 C.C.
senza necessità di preventiva messa in mora, e/o di ottenere da terzi la
prestazione, addebitando, in tale ultimo caso, al Locatore i maggiori costi
sostenuti, salvo, in ogni caso, il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.
Articolo 15. CESSIONE DEL CREDITO
Si conviene che, ai sensi dell'art. 1260 C.C., ultimo comma, i crediti derivanti
dall'esecuzione del contratto non potranno essere oggetto di cessione a terzi
o di mandato all'incasso o di delegazione sotto qualsiasi forma.
Articolo 16. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Per quanto non previsto o non richiamato nel presente Capitolato si fa
espresso riferimento alle norme contenute al Contratto Quadro di locazione
in quanto compatibili.