allegato a noleggio a lungo termine autoveicoli
Transcript
allegato a noleggio a lungo termine autoveicoli
ALLEGATO A NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AUTOVEICOLI INDICE Articolo 1. OGGETTO Articolo 2. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO Articolo 3. QUANTITA’ E CARATTERISTICHE DEI VEICOLI Articolo 4 DURATA CONTRATTUALE Articolo 5. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO Articolo 6. RICONSEGNA ANTICIPATA Articolo 7. RIVALUTAZIONI PER PERCORRENZE CHILOMETRICHE Articolo 8. RICALCOLO Articolo 9. RICONSEGNA AUTOVEICOLO Articolo 10. VALIDITA’ PREZZI Articolo 11. ANNULLAMENTO ORDINI Articolo 12. FATTURAZIONE E PAGAMENTI Articolo 13. PREASSEGNAZIONE Articolo 14. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA Articolo 15. CESSIONE DEL CREDITO Articolo 16. NORMATIVA DI RIFERIMENTO Articolo 1. OGGETTO Il presente Capitolato regola le condizioni per il servizio di noleggio a lungo termine (di seguito “Noleggio”) relativo agli autoveicoli che di volta in volta verranno ordinati da Sogin SpA (di seguito denominata anche “Locatario) ad ………………………………….. (“Locatore”) Articolo 2. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO Le procedure negoziate emesse dal Locatario per il Noleggio di autoveicoli (denominati anche “Ordini”) saranno disciplinati dalle condizioni e clausole di seguito riportate. Articolo 3. QUANTITA' E CARATTERISTICHE DEI VEICOLI Gli autoveicoli oggetto di possibile Ordine saranno indicati di volta in volta dal Locatario e dovranno essere nuovi di fabbrica. La durata minima per ogni singolo Noleggio non potrà in ogni caso essere inferiore a 36 mesi e la percorrenza chilometrica verrà selezionata al momento dell'Ordine. Eventuali "Optional" aggiuntivi rispetto alle Configurazioni Base del modello di autovettura noleggiata saranno oggetto di quotazione separata da parte del Locatore. Articolo 4. DURATA CONTRATTUALE Per ogni veicolo è definito un periodo di Noleggio minimo di 36 mesi, a decorrere dalla consegna del medesimo da parte del Locatore al Locatario, come risultante dal relativo verbale sottoscritto dalle Parti. Per ogni veicolo è concessa l'opzione in favore del Locatario di prorogare tale periodo fino ad un massimo di ulteriori sei mesi, alle stesse condizioni economiche. Il raggiungimento della percorrenza chilometrica, inizialmente fissata, prima della scadenza del termine di Noleggio non comporterà in ogni caso la cessazione del contratto. L’efficacia del contratto decorre dalla stipula del primo Ordine e cessa alla riconsegna dell'ultimo veicolo in flotta. Articolo 5. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO Nell’ambito dei servizi di Noleggio il Locatore dovrà provvedere a garantire, a proprio carico, l’assolvimento degli oneri e l’adempimento degli obblighi seguenti: 5.1 Garanzie assicurative e adempimenti amministrativi. Immatricolazione e messa su strada, tassa di possesso, assolvimento obblighi di Legge (tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo costi revisioni MCTC, fermo l’onere del Locatario di esecuzione delle stesse, bollino blu). Assicurazione RCA con massimale non inferiore a € 10.000.000,00 senza penalità,. Assicurazione incendio/furto per valore intero senza penalità, comprensiva di atti vandalici, sociopolitici ed eventi naturali. Assicurazione KASKO per valore intero senza penalità, comprensiva di atti vandalici e sociopolitici ed eventi naturali. Assicurazione PAI con massimale unico per sinistro non inferiore ad € 259.000,00, inclusi personale SOGIN in genere, parenti di primo grado, conviventi. Identiche coperture assicurative estese a terzi in caso di uso dell'autoveicolo da persona estranea alla Società SOGIN, purché abilitata alla guida ai sensi di legge. Rinuncia alla rivalsa; Carta verde; Assistenza legale (ad esclusione dell’assistenza legale per responsabilità penale). In ordine a quanto sopra, si precisa tuttavia che, il Locatore fornirà la copertura assicurativa RCA, Infortuni Conducente (PAI) e tutela legale, tramite primaria compagnia assicurativa, e la copertura per danni da Kasko, furto, incendio ed eventi socio-politici e naturali, nella modalità della limitazione di responsabilità, nei termini e alle condizioni di cui al documento denominato “Allegato limitazione di responsabilità” che costituirà parte integrante e sostanziale del Contratto. 5.2 Consegna e ripresa dell'autoveicolo. La consegna degli autoveicoli dovrà essere effettuata presso il domicilio indicato dal Locatario, entro i termini, indicativamente previsti negli Ordini. AI termine del Noleggio, gli autoveicoli verranno riconsegnati presso un centro indicato dal Locatore più vicino al Locatario. Tutte le operazioni di consegna/ritiro dovranno essere sempre preventivamente concordate direttamente con l'utilizzatore. Il Locatario si riserva la facoltà di annullare l’Ordine, prima dell’immatricolazione del veicolo, senza oneri aggiuntivi qualora, trascorsi 90 (novanta) giorni dalla data di prevista consegna, dovesse perdurare il ritardo della consegna del veicolo ordinato, sempre che venga dimostrato che i suddetti ritardi siano imputabili al Locatore. 5.3 Manutenzione e riparazione. La manutenzione e la riparazione dei veicoli concessi in locazione sono a carico del Locatore, per tutta la durata contrattuale e senza limitazioni. In particolare, saranno a carico del Locatore tutti gli interventi necessari al mantenimento in efficienza degli autoveicoli, per tutti i casi di manutenzione ordinaria (tagliandi come da indicazione della Casa Costruttrice ed eventuali rabbocchi, Revisione MCTC, Bollino Blu,...) e straordinaria (compresi richiami delle Case Costruttrici) e per il ripristino per danni alla carrozzeria. Le attività saranno effettuate c/o centri di assistenza autorizzati dal Locatore, con ritiro e riconsegna degli autoveicoli da parte del Locatario. Gli interventi di manutenzione/riparazione programmabili dovranno essere effettuati entro il termine massimo di 7 (sette) giorni lavorativi dalla richiesta del Locatario. Qualora i tempi di riparazione dell'autoveicolo eccedessero i 60 gg, sarà facoltà del Locatario di recedere dall'accordo dell'Ordine relativo. Si precisa tuttavia che, la predetta facoltà di recesso non è riconosciuta in tutti i casi di impedimenti o ritardi dovuti a cause di forza maggiore, ivi compresi gli scioperi ed altre cause imputabili a terzi; nei casi di interventi di carrozzeria conseguenti a sinistri, e nei casi di riparazioni dovute ad incuria del Locatario. 5.4 Pneumatici. E' parimenti a carico del Locatore l’assistenza in ordine alla sostituzione dei pneumatici al raggiungimento dei limiti del battistrada fissati dal Codice della Strada e comunque in ogni altra necessità per rottura, scoppio, ecc., senza alcuna limitazione. Inoltre è richiesta la fornitura e la gestione dei pneumatici da neve (comprese le operazioni di montaggio, smontaggio, equilibratura, immagazzinamento). Le attività saranno effettuate c/o centri di assistenza autorizzati dal Locatore, con consegna e ritiro degli autoveicoli da parte del Locatario. Gli interventi di sostituzione pneumatici programmabili, ivi compresi quelli per pneumatici da neve, dovranno essere effettuati entro il termine massimo di 7 (sette) giorni lavorativi dalla richiesta del Locatario. 5.5 Piccole riparazioni In caso di assoluta necessità. il Locatario potrà provvedere direttamente ad eventuali piccole riparazioni, in località ove non sia possibile usufruire della rete di officine convenzionate, fino ad un ammontare di € 200,00 IVA inclusa, per ogni singola riparazione. La spesa sostenuta sarà integralmente rimborsata dal Locatore. 5.6 Autoveicolo sostitutivo. Il Locatore dovrà rendere disponibile un autoveicolo sostitutivo in tutti i casi di fermo dell'autoveicolo concesso in locazione superiore alle 8 ore (sabato, domenica e festivi compresi) quali, a titolo esemplificativo, manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, furto, ecc.. La sostituzione potrà essere effettuata con autoveicolo di norma di cilindrata non superiore a 2.000cc ovvero, in mancanza, con altro veicolo al momento disponibile. L'autoveicolo sostitutivo dovrà essere reso disponibile c/o l’officina indicata per la manutenzione, ove non fosse possibile nel luogo indicato dal Locatore. In caso di guasto tecnico o incidente, c/o il luogo più conveniente per il Locatario. Ove il veicolo sostitutivo sia fornito, per il tramite del Locatore, da soggetto terzo, le coperture assicurative saranno quelle previste nel contratto stipulato di volta in volta dal Locatore con il terzo. Il Locatore comunicherà annualmente al Locatario le coperture assicurative previste nel contratto stipulato per l’anno in corso con il fornitore esterno, con particolare riguardo alle condizioni ed ai massimali assicurati. Ogni qual volta il Locatario benefici del veicolo sostitutivo, non resterà a suo carico alcun importo a titolo di franchigia e/o penalità assicurativa. Nel caso in cui il Locatore non fosse in condizione di rendere disponibile un autoveicolo di pari classe di quello concesso in locazione, sarà facoltà del Locatario di accettare una vettura di livello inferiore o di reperire direttamente un autoveicolo di pari categoria, addebitando al Locatore i relativi costi. 5.7 Soccorso stradale. In caso di guasto e/o incidente che comporti il fermo dell'autoveicolo, il Locatore garantirà il soccorso stradale (24 ore su 24, 7 giorni su 7), assicurando il traino dell'autoveicolo al più vicino punto di assistenza convenzionato. In caso di necessità, le spese sostenute per raggiungere il luogo di consegna del veicolo sostitutivo, anticipate direttamente dal Locatario, saranno a questo rimborsate dal Locatore fino ad un ammontare massimo di € 80 per evento. 5.8 Impossibilità di riparazione del veicolo. Qualora, a causa di incidente o guasto tecnico, l'autoveicolo fosse ritenuto dal Locatore non riparabile, il medesimo metterà a disposizione del Locatario un'auto sostitutiva per un periodo temporaneo massimo di 30 giorni alle stesse condizioni previste per il veicolo originario . Trascorso tale periodo, l’efficacia dell'ordine relativo all'autoveicolo sarà considerata cessata a tutti gli effetti, senza alcun altro onere per il Locatario. 5.9 Furto. In caso di furto del veicolo locato, è onere del Locatario darne tempestiva comunicazione al Locatore, il quale provvederà conseguentemente a mettere a disposizione del Locatario stesso un'auto sostitutiva di pari classe di quella originaria per un periodo massimo di 60 giorni alle stesse condizioni. Trascorso tale periodo, l’efficacia del contratto relativo all'autoveicolo sarà considerata cessata a tutti gli effetti. 5.10 Gestione multe. E' richiesta la rinotifica al Locatario delle multe ricevute; in nessun caso il Locatore dovrà effettuare pagamenti per conto del Locatario, salvi i casi in cui gli stessi siano richiesti dalla legge. Per tale servizio il Locatario riconoscerà al Locatore un importo forfettario di euro 12,00 per evento. Articolo 6. RICONSEGNA ANTICIPATA In caso di restituzione di un'autovettura prima della scadenza prevista, da comunicare per iscritto a mezzo raccomandata A/R con 30 giorni di preavviso, il Locatario sarà tenuto a pagare al Locatore a titolo di indennizzo onnicomprensivo, un importo pari a: 5 mesi di canone, se la restituzione avviene nel secondo anno di Noleggio; 2 mesi di canone, se la restituzione avviene nel terzo anno di Noleggio. Articolo 7. RIVALUTAZIONI PER PERCORRENZE CHILOMETRICHE Alla restituzione dell'autoveicolo saranno verificati i chilometri effettivamente percorsi. L'eventuale differenza in difetto o in eccesso rispetto ai chilometri previsti contrattualmente, o rispetto alla loro riparametrazione in funzione dell'effettivo periodo di utilizzo rispetto a quello inizialmente stabilito, darà luogo per il Locatario ad un addebito/accredito in funzione dei valori/km concordati al momento dell'ordine. Non sono previste franchigie in aumento o in diminuzione in caso di differenze in difetto o in eccesso dei km percorsi rispetto a quelli preventivati al momento dell’emissione dell’Ordine. Articolo 8. RICALCOLO Le Parti potranno eventualmente concordare, nell'ambito della durata contrattuale, possibili modalità di ricalcolo del canone in funzione di previsione di percorrenze chilometriche difformi da quelle inizialmente pattuite. Articolo 9 RICONSEGNA AUTOVEICOLO Alla scadenza prevista nell’Ordine l'autoveicolo dovrà essere riconsegnato dal Locatario presso l’officina indicata dal Locatore in condizioni adeguate al normale stato di usura in relazione alla durata ed alle percorrenze effettuate. AI momento della riconsegna sarà effettuata una verifica congiunta circa lo stato dell'autoveicolo. La riconsegna sarà opportunamente corredata da verbale sottoscritto dalle Parti. Nel caso di mancanza di accordo, sarà nominato concordemente un perito i cui costi saranno ripartiti tra le Parti in egual misura il cui giudizio sarà ritenuto definitivo e vincolante. Esclusivamente al termine naturale della locazione, ovvero, in caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro (senza penale nell’arco della validità contrattuale), il Locatario o l’assegnatario del veicolo potrà proporre al Locatore l’acquisto del veicolo locato alla quotazione riportata al momento dell’acquisto su “Eurotax giallo” ridotta del 5 %. Restano tuttavia a carico dell’acquirente i costi inerenti alla vendita del veicolo e il passaggio di proprietà dello stesso”. Articolo 10. VALIDITA' PREZZI I canoni si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto fatto salvo quanto previsto all’art. 8. Articolo 11. ANNULLAMENTO ORDINI Il Locatario potrà annullare l'Ordine, mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R da inviare al Locatore. In caso di annullamento potranno essere applicate le seguenti penali: nessuna penale fino al 10° giorno dall'emissione dell'Ordine; 2 canoni fino ad immatricolazione dell'autovettura; 4 canoni successivamente all'immatricolazione. Articolo 12. FATTURAZIONE E PAGAMENTI I canoni potranno essere fatturati nel mese di competenza o, anticipatamente, il mese precedente. La prima fattura comprenderà anche il canone pro-rata relativo al periodo tra la data di consegna dell'autovettura ed il giorno 1 del mese successivo. Le fatture dovranno fare sempre riferimento al relativo Ordine, indicare il mese di competenza e riportare distintamente la quota parte di canone relativa alla locazione e quella relativa ai servizi. Eventuali importi dovuti per servizi non ricompresi nei canoni mensili dovranno essere concordati preventivamente e fatturati separatamente. I pagamenti relativi ai canoni saranno effettuati entro la fine del secondo mese successivo a quello di competenza (a titolo di esempio i canoni di gennaio saranno pagati entro fine marzo). Le fatture relative ad importi extra- canoni, saranno pagate a 60 gg fine mese dalla fattura. Tutti i pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario. Non sarà corrisposta alcuna forma di anticipazione e/o deposito cauzionale. I corrispettivi relativi al presente accordo saranno assoggettati al regime IVA ad essi applicabile in base a quanto disposto da DPR n. 633/1972 e successive modifiche ed integrazioni. Articolo 13. PREASSEGNAZIONE Nel periodo che intercorre tra l'emissione dell'Ordine e la consegna dell'autoveicolo, a seguito di espressa richiesta scritta del Locatario, il Locatore provvederà a mettere a disposizione del Locatario medesimo un autoveicolo di norma di cilindrata massima pari a 2.000cc, anche non di nuova immatricolazione alle stesse condizioni In caso di indisponibilità è ammesso un veicolo.di classe inferiore che dovrà essere comunque sostituito entro 10 gg lavorativi Ove il veicolo in preassegnazione sia fornito, per il tramite del Locatore, da soggetto terzo, le coperture assicurative saranno quelle previste nel contratto stipulato di volta in volta dal Locatore con il terzo. Il Locatore comunicherà annualmente al Locatario le coperture assicurative previste nel contratto stipulato per l’anno in corso con il fornitore esterno, con particolare riguardo alle condizioni ed ai massimali assicurati. Ogni qual volta il Locatario benefici del veicolo in preassegnazione, non resterà a suo carico alcun importo a titolo di franchigia e/o penalità assicurativa. Articolo 14. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA In caso di inadempimento totale o parziale, da parte del Locatore, agli obblighi di cui al precedente art. 5 del presente Capitolato, il Locatario avrà facoltà di richiedere, a mezzo di Raccomandata A/R da inviare allo stesso Locatore, la risoluzione automatica degli Ordini ai sensi dell'art. 1456 C.C. senza necessità di preventiva messa in mora, e/o di ottenere da terzi la prestazione, addebitando, in tale ultimo caso, al Locatore i maggiori costi sostenuti, salvo, in ogni caso, il risarcimento dell'eventuale maggiore danno. Articolo 15. CESSIONE DEL CREDITO Si conviene che, ai sensi dell'art. 1260 C.C., ultimo comma, i crediti derivanti dall'esecuzione del contratto non potranno essere oggetto di cessione a terzi o di mandato all'incasso o di delegazione sotto qualsiasi forma. Articolo 16. NORMATIVA DI RIFERIMENTO Per quanto non previsto o non richiamato nel presente Capitolato si fa espresso riferimento alle norme contenute al Contratto Quadro di locazione in quanto compatibili.