Trasporto aereo

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Trasporto aereo
Trasporto aereo
Gennaio 2014
L’Accordo del 1999 sul trasporto aereo disciplina, in base alla reciprocità, l’accesso delle compagnie
aeree svizzere al mercato liberalizzato del trasporto aereo in Europa. Grazie alla concessione dei
diritti di traffico e al divieto di discriminazione, le compagnie aeree svizzere sono equiparate alle
loro concorrenti europee. In questo modo possono, per esempio, scegliere liberamente le destinazioni che hanno intenzione di collegare e determinare le tariffe che intendono praticare. Inoltre,
posso scegliere liberamente quali velivoli utilizzare per determinati voli.
L’Accordo permette alle compagnie aeree svizzere di beneficiare di condizioni concorrenziali equivalenti a quelle delle compagnie europee. Per i passeggeri questo comporta essenzialmente prezzi
meno cari e una maggiore scelta di collegamenti aerei.
Cronologia
• Firma: 21 giugno 1999 (pacchetto di Accordi bilaterali I)
• Accettazione da parte del popolo: 21 maggio 2000 (pacchetto di Accordi bilaterali I)
• Entrata in vigore: 1° giugno 2002
Informazioni contestuali
L’entrata in vigore dell’Accordo è avvenuta nel pieno
della difficile fase che ha colpito il settore europeo
del trasporto aereo in generale e di quello elvetico in
particolare: basti pensare al blocco a terra («grounding») dei velivoli Swissair del 2 ottobre 2001. Le
barriere che ostacolavano l’accesso di quest’ultima al
mercato europeo e che hanno contribuito in parte al
fallimento dell’ex compagnia di bandiera sono state
da allora progressivamente abolite. Dal 1° giugno
2004 le compagnie possono inoltre servire destinazioni tra due Stati membri dell’UE.
Contenuto
L’Accordo sul trasporto aereo estende anche alla Svizzera l’acquis comunitario relativo a questo settore dei
trasporti. Viene applicato in particolar modo il principio del divieto di discriminazione in base alla nazionalità per cui le compagnie aeree svizzere vengono
considerate alla pari delle loro consorelle europee.
La Svizzera adotta sostanzialmente le medesime norme
vigenti nell’UE, pertanto i diritti di traffico sono stati concessi a tappe alle compagnie aeree svizzere e dell’UE. Le
otto «libertà» relative al trasporto aereo (dal punto di
vista del trasportatore svizzero) sono le seguenti:
• 1a libertà: diritto di sorvolo;
• 2a libertà: possibilità di effettuare scali non commerciali (per es. per riparazioni);
• 3a libertà: voli a destinazione dell’UE (per es. Ginevra - Parigi);
• 4a libertà: voli provenienti dall’UE (per es. Parigi Ginevra);
• 5a libertà: voli a destinazione dell’UE con scalo e
possibilità d’imbarco nell’UE (per es. Zurigo - Vienna
- Roma);
• 6a libertà: collegamento tra due destinazioni nell’UE
con scalo e possibilità d’imbarco in Svizzera (per es.
Londra - Zurigo - Berlino);
• 7a libertà: collegamento tra due destinazioni nell’UE
(per es. Madrid - Atene);
• 8a/9a libertà: «cabotaggio», in altri termini, voli interni
eseguiti da una compagnia straniera (per es. Zurigo
- Parigi - Lione oppure Parigi - Lione) (nona libertà)
Tutte le libertà sono state accordate tranne l’ottava e
la nona. L’Accordo prevede l’avvio di trattative relative alla concessione di queste due libertà (trattative
avviate con l’UE nel novembre 2011).
L’Accordo sul trasporto aereo instaura tra la Svizzera
e l’UE anche la libertà di stabilirsi e di investire nel
settore del trasporto aereo. Una compagnia aerea
svizzera può pertanto liberamente assumere partecipazioni di maggioranza in una compagnia aerea
dell’UE senza che quest’ultima perda la propria specificità comunitaria e i relativi diritti.
La Commissione europea e la Corte di giustizia
dell’Unione europea (CGUE) assicurano che le
imprese del proprio territorio rispettino le regole in
materia di concorrenza. Grazie all’Accordo in vigore,
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tale vigilanza si estende anche alle imprese svizzere.
Le due istituzioni non hanno invece alcuna competenza in materia di sussidi statali e di eventuali restrizioni del diritto di atterraggio in Svizzera motivate da
ragioni ecologiche.
Il comitato misto responsabile della supervisione
dell’Accordo ha inoltre adottato numerose decisioni
che riguardano la partecipazione della Svizzera all’Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) nonché
al «Cielo Unico Europeo» (SES, Single European Sky).
L’AESA effettua attività di sorveglianza e rilascio di
certificati nei relativi settori tecnici (certificazione dei
velivoli e degli organismi preposti alla manutenzione
di quest’ultimi). Le competenze dell’agenzia sono
state estese alla formazione aeronautica e all’utilizzazione dei velivoli. L’Agenzia svolgerà un ruolo primordiale in tutti i settori inerenti alla sicurezza aerea,
inclusa la definizione di standard di sicurezza negli
aeroporti oppure nei sistemi di gestione del traffico
aereo. Dal canto suo, il SES mira a riformare le strutture della navigazione aerea in Europa in modo da
garantire una gestione razionale e sicura del traffico
aereo, sempre più congestionato. Questo progetto
dell’UE s’incentra quindi su due aspetti principali:
primo, la certificazione di fornitori di servizi di navigazione aerea, e secondo, la creazione di nuovi spazi
aerei suddivisi e non ripartiti in funzione delle frontiere
nazionali, bensì in base a criteri operativi coerenti. La
Svizzera partecipa a questo progetto sostenendo la
creazione di Functional Airspace Block Europe Central
(blocco funzionale di spazio aereo per l’Europa centrale, FABEC) unitamente a Germania, Francia e Paesi
del BENELUX.
Portata dell’Accordo
L’Accordo assicura alle compagnie aeree svizzere condizioni pressoché identiche a quelle delle loro concorrenti europee. Esso riveste pertanto notevole importanza per le compagnie aeree svizzere poiché
permette loro di affermarsi e di sopravvivere in un
settore molto concorrenziale e assai ambito quale il
trasporto aereo. In base a questo Accordo, le compagnie aeree svizzere possono scegliere quali rotte commerciali collegare e decidere quale velivolo sfruttare
in funzione della sua capienza e del piano di volo. Ciò
permette di migliorare notevolmente l’impiego della
flotta aerea e quindi di diminuire le spese di gestione.
Inoltre, le compagnie sono totalmente libere di fissare
i prezzi dei biglietti poiché le autorizzazioni tariffarie
sono state abolite.
Parallelamente, l’apertura del mercato svizzero alle
compagnie estere ha stimolato la concorrenza e offre
la possibilità di sfruttare nuove rotte internazionali.
Numerosi collegamenti sono stati ripristinati da compagnie straniere che usufruiscono anch’esse dell’Accordo, in particolar modo le compagnie «low-cost»
(a prezzo ridotto) che hanno saputo cogliere la palla
al balzo ed hanno registrato un notevole aumento
delle loro quote di mercato. Questo porta tendenzialmente a una riduzione delle tariffe e permette di
migliorare le corrispondenze aeree, a tutto vantaggio
per il consumatore.
Prima della firma dell’Accordo, la Svizzera annoverava un numero considerevole di accordi inerenti al
settore del trasporto aereo, conclusi separatamente
con praticamente tutti gli Stati membri dell’UE. Questi trattati sono al giorno d’oggi coperti dall’accordo
sul trasporto aereo. Le disposizioni dei precedenti
accordi valgono ancora unicamente quando il campo
di applicazione o la portata dei diritti legati a quest’ultimi è superiore a quanto stipulato nell’Accordo bilaterale tra la Svizzera e l’Unione europea.
Maggiori informazioni
Ufficio federale dell’aviazione civile UFAC
Tel. +41 31 324 72 87, [email protected], www.bazl.admin.ch
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