SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT

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SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT
Dipartimento federale degli affari esteri DFAE
Dipartimento federale dell’economia DFE
Ufficio dell’integrazione DFAE/DFE
Settembre 2008
Trasporto aereo
L’Accordo sul trasporto aereo disciplina, in base alla reciprocità, l'accesso delle compagnie
aeree svizzere al mercato liberalizzato del trasporto aereo in Europa. Grazie alla concessione
dei diritti di traffico e al divieto di discriminazione, le compagnie aeree svizzere sono equiparate alle loro concorrenti europee. Inoltre, possono in questo modo scegliere liberamente le destinazioni che hanno intenzione di collegare, determinare le tariffe che intendono praticare
nonché i velivoli che decidono di utilizzare per determinati voli.
Cronologia
• Firma: 21 giugno 1999 (pacchetto di Accordi bilaterali I)
• Accettazione da parte del popolo: 21 maggio 2000 (pacchetto di Accordi bilaterali I)
• Entrata i vigore: 1° giugno 2002
Principali disposizioni
L’Accordo sul trasporto aereo estende anche alla Svizzera la normativa comunitaria relativa a questo
settore dei trasporti. Viene applicato in particolar modo il principio del divieto di discriminazione in base alla nazionalità per cui le compagnie aeree svizzere vengono considerate alla pari delle loro consorelle europee.
La Svizzera adotta sostanzialmente le medesime norme vigenti nell'Unione europea: pertanto i diritti di
traffico 1 verranno concessi progressivamente 2 alle compagnie aeree sia della Svizzera che dell’UE.
Concretamente, l’Accordo instaura tra la Svizzera e l’UE la libertà di stabilirsi e di investire nel settore
del trasporto aereo. Una compagnia aerea elvetica può pertanto liberamente assumere partecipazioni
di maggioranza in una compagnia aerea dell'UE senza che quest’ultima perda la propria specificità
comunitaria e i relativi diritti.
La Commissione europea e la Corte di giustizia delle Comunità europee sono incaricate di assicurare
il rispetto delle norme relative alla concorrenza sul mercato europeo del trasporto aereo nel quale sono integrate, in base all’Accordo, anche le compagnie aeree elvetiche. Le suddette istituzioni non sono tuttavia competenti per quanto concerne le sovvenzioni pubbliche e le limitazioni circa i diritti di atterraggio sulla base della normativa ambientale vigente in Svizzera.
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Le otto "libertà" relative al trasporto aereo (dal punto di vista del trasportatore svizzero): libertà n° 1: diritto di
sorvolo; libertà n° 2: possibilità di effettuare scali non commerciali; libertà n° 3: voli a destinazione dell’UE (ad
es. Ginevra - Parigi); libertà n° 4: voli provenienti dall’UE (per es. Parigi - Ginevra); libertà n° 5: voli a destinazione dell’UE con scalo e possibilità d’imbarco nell’UE (ad es. Zurigo - Vienna - Roma); libertà n° 6: collegamento tra due destinazioni nell’UE con scalo e possibilità d’imbarco in Svizzera (per es. Londra - Zurigo - Berlino); libertà n° 7: collegamento tra due destinazioni nell’UE (per es. Madrid - Atene); libertà n° 8: "cabotaggio",
in altri termini, voli interni eseguiti da una compagnia straniera (ad es. Parigi - Lione).
Le compagnie aeree di entrambe le parti usufruiscono, sin dall’entrata in vigore dell’Accordo (1° giugno 2002),
delle libertà n° 3, 4 e 6 nonché, dal 1° giugno 2004, delle libertà n° 5 e 7. L’avvio delle negoziazioni vertenti
sulla concessione della libertà n° 8 era previsto per il 1° giungo 2007, ossia cinque anni dopo dall’entrata in
vigore dell’Accordo. Il 5 dicembre 2007, il Comitato misto Svizzera - Unione europea, incaricato della verifica
dell’Accordo, ha stabilito di avviare trattative preparatorie in merito; queste sono attualmente in corso.
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Portata dell’Accordo
L’Accordo assicura alle compagnie aeree svizzere condizioni pressoché identiche a quelle delle loro
concorrenti europee. Esso riveste pertanto notevole rilevanza per le compagnie aeree elvetiche poiché permette loro di affermarsi e di sopravvivere in un settore molto concorrenziale e assai ambito
quale il trasporto aereo.
Le compagnie aeree svizzere possono, in base a questo Accordo, scegliere quali rotte commerciali
collegare e decidere quale velivolo sfruttare in funzione della sua capienza e del piano di volo. Ciò
permette di migliorare notevolmente l'impiego della flotta aerea e quindi di diminuire le spese di gestione. Analogamente le compagnie sono totalmente libere di fissare i prezzi dei biglietti poiché le autorizzazioni tariffarie sono state abolite.
Parallelamente, l’apertura del mercato svizzero alle compagnie estere ha stimolato la concorrenza e
offre inoltre la possibilità di sfruttare nuove rotte internazionali. Questo porta tendenzialmente ad una
riduzione delle tariffe e permette di migliorare le corrispondenze aeree, a tutto vantaggio per l’utente –
consumatore.
Precedentemente la Svizzera annoverava un numero considerevole di accordi inerenti al settore del
trasporto aereo, conclusi separatamente con praticamente tutti gli Stati membri dell’UE. Oggigiorno
questi trattati sono per lo più decaduti. Le disposizioni dei precedenti accordi valgono ancora unicamente quando il campo di applicazione o la portata dei diritti legati a quest’ultimi è superiore a quanto
stipulato nell’Accordo bilaterale tra la Svizzera e l’Unione europea.
Bilancio
L’entrata in vigore dell’Accodo è avvenuta in piena fase di turbolenze che hanno colpito il settore europeo del trasporto aereo in generale e, in particolar modo, quello elvetico: basti pensare al blocco a
terra (“grounding”) dei velivoli Swissair avvenuto il 2 ottobre 2001. Le barrire che ostacolavano
l’accesso di quest’ultima al mercato europeo e che hanno contribuito in parte al fallimento dell’ex
compagnia di bandiera, da allora sono state levate progressivamente. La possibilità offerta - dal
1° giugno 2004 - alle compagnie charter di sfruttare rotte tra gli Stati dell’UE si è rivelata proficua.
I collegamenti abbandonati da Swiss, segnatamente a Ginevra – Cointrin e a Basilea – Mulhouse, sono stati in parte ripristinati da compagnie straniere che usufruiscono anch’esse dell’Accordo, in particolar modo le compagnie “low-cost” (a prezzo ridotto) che hanno saputo cogliere la palla al balzo ed
hanno registrato un notevole aumento delle loro quote di mercato. Questa tendenza che possiamo
osservare su tutto il continente europeo permette ai passeggeri di viaggiare a tariffe sempre più vantaggiose.
Il comitato misto responsabile della supervisione dell’Accordo ha inoltre adottato numerose decisioni
che riguardano la partecipazione della Svizzera all’Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA)
nonché al “Cielo Unico Europeo” (SES, Single European Sky). L’AESA svolge attualmente mansioni
attinenti alla sorveglianza e al rilascio di certificati nei relativi settori tecnici (certificazione dei velivoli e
degli organismi preposti alla manutenzione di quest’ultimi). Le competenze di quest’agenzia verranno
ulteriormente estese ad altri aspetti legati alla sicurezza dell’aviazione civile, quali la formazione aeronautica e l’utilizzazione dei velivoli. Dal canto suo, il SES mira a riformare le strutture della navigazione aerea in Europa in modo da garantire una gestione razionale e sicura del traffico aereo sempre più
congestionato. Questo progetto dell’UE s’incentra su due aspetti principali: primo, la certificazione di
fornitori di servizi di navigazione aerea e, secondo, la creazione di nuovi spazi aerei suddivisi e ripartiti
indipendentemente dalle frontiere nazionali, bensì in base a criteri operativi coerenti ed efficaci.
Informazioni
Ufficio federale dell’aviazione civile UFAC
Tel. +41 31 324 72 87, [email protected], www.bazl.admin.ch
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