Determinazione n° 1807 del 02.07.2012

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Determinazione n° 1807 del 02.07.2012
Servizio Sanitario - REGIONE SARDEGNA
SERVIZIO PROVVEDITORATO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N° 1807
DEL 02/07/2012
PDTD-2012-2058
Adottata ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs n°165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed
integrazioni e del regolamento aziendale per l’adozione delle determinazioni
dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n° 186 del 9.10.2008.
OGGETTO: Adeguamento prezzi ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n°
163/2006. Ossigeno liquido e gas tecnici.
Ditta AIR Liquide Sanità S.p.A.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
VISTO l’atto deliberativo del D.G. n° 186 del 09/10/2008 con il quale
vengono attribuite ai Dirigenti dell’ASL n° 5 di Oristano le funzioni
previste dall’art. 4 del D.Lgs n° 165/2001 e s.m.i.
VISTO l’atto deliberativo del Commissario n°737 del 29/07/2010 con il
quale la D.ssa Maria Gesuina Demurtas è stata nominata Direttore del
Servizio Provveditorato;
PREMESSO
- che la fornitura di gas terapeutici e tecnici necessari per le attività
sanitarie, in particolare l’ossigeno nella forma liquida ed in quella
gassosa, il protossido d’azoto e l’aria medicinale è attualmente
assicurata per i Presidi Ospedalieri e territoriali di Oristano e Ghilarza
dalla AIR Liquide Sanità S.p.A. di Milano;
- che è in fase di predisposizione la nuova gara d’appalto per la
fornitura di gas medicinali occorrenti ai presidi Ospedalieri e per il
Servizio di Emergenza-Urgenza 118, mentre è stata già espletata una
procedura di gara relativa alla fornitura annuale di ossigeno
compresso per i punti di continuità assistenziale ed autorizzato
l’affidamento alla medesima Ditta AIR Liquide Sanità della fornitura
annuale di ossigeno compresso (bombole “Takeo”) per il P.O. San
Martino;
CONSIDERATO
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- che, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n° 219/2006 e
ss.mm.ii. di attuazione di alcune direttive comunitarie concernenti il
medicinale ad uso umano, anche l’ossigeno terapeutico, il protossido
d’azoto e l’aria medicinale sono diventati a tutti gli effetti un farmaco;
- il nuovo inquadramento dei gas terapeutici quale farmaci ha
determinato per tutte le ditte produttrici di gas terapeutici la
necessità di implementare gli standard qualitativi e di sicurezza
finalizzati all’ottenimento dell’AIC (autorizzazione all’immissione in
commercio) da parte dell’AIFA Agenzia Italiana del Farmaco;
- che con Determinazioni AIFA n°2858/2009, n° 1387/2010 e
n°2405/2011 la Ditta AIR Liquide Sanità ha ottenuto l’AIC
rispettivamente del farmaco “ossigeno AIR Liquide Sanità” nelle
diverse forme e confezioni dettagliatamente elencate nella predetta
Determinazione, del farmaco “azoto protossido AIR Liquide Sanità” e
del farmaco “aria AIR Liquide Sanità”;
PRESO ATTO
- che con Deliberazione C.S. n° 1100 del 09.12.2010 è stato
riconosciuto l’adeguamento dei prezzi del farmaco ossigeno AIR
Liquide Sanità a far data dal 01.05.2010, data di decorrenza di
efficacia della Determinazione AIFA n° 2858/2010;
- che con Deliberazione D.G. n° 916 del 30.12.2011 è stato
riconosciuto l’adeguamento dei prezzi dei farmaci azoto protossido e
aria medicinale a far data dal 01.05.2011, data di decorrenza di
efficacia delle Determinazioni AIFA n° 1387/2010 e n° 2405/2011;
VISTA la nota prot. n° 81-2012 del 13.02.2012, acquisita a prot. ASL
19933 del 20.03.2012 ed unita sotto 1) al presente atto, con la quale la
Ditta AIR Liquide Sanità richiede l’adeguamento dei prezzi in contratto
in base all’indice ISTAT, indice che porta come incremento per l’anno
2011 il +2,7% (FOI- variazioni annue), con decorrenza dalla data del
01.02.2012;
DATO ATTO
- che con nota del 02.04.2012, agli atti del procedimento, sono stati
richiesti chiarimenti sulla nota succitata in particolare la
specificazione delle componenti di fornitura interessate dalla richiesta
di adeguamento prezzi, in quanto con le Deliberazioni prima
richiamate è stato già riconosciuto per l’ossigeno compresso
l’adeguamento prezzi nella misura massima del prezzo negoziato
AIFA e per le confezioni in fascia C (bombole ossigeno classe C e
protossido d’azoto) l’AIFA ha comunque disposto una particolare
disciplina degli aumenti del prezzo dei farmaci;
- che con nota prot. n° 220/2012 del 03.04.2012, unita sotto 2) al
presente atto la Ditta AIR Liquide ha dettagliato l’elenco dei prodotti
interessati dalla richiesta di adeguamento prezzi e cioè l’ossigeno
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liquido AIC e i diversi gas tecnici utilizzati nei laboratori aziendali
(non AIC);
- che il prezzo dell’ossigeno liquido AIR Liquide Sanità, anche a
seguito dell’adeguamento, è comunque al di sotto della misura
massima del prezzo ex factory ( € 4,20 mc iva esclusa) come stabilito
dall’AIFA con Determinazione n° 2858/2009;
- che la stima dell’incremento di spesa per il periodo
01.02.2012/31.12.2012, calcolato sulla base dei consumi aziendali
medi del primo semestre 2012, derivante dal suddetto adeguamento
si attesta su importo di € 10.000,00 circa;
VISTO l’art. 115 del D.Lgs. n° 163 il quale stabilisce con disposizione
imperativa che “tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa
relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione
periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una
istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e
servizi sulla base dei dati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c) e
comma 5” del medesimo decreto legislativo;
ATTESO che, stante l’assenza di concreta attuazione delle previsioni di
cui all’art. 7 comma 4 lett. c) e comma 5 (Osservatorio dei contratti
pubblici e determinazione dei costi standardizzati),la revisione prezzi
deve essere operata sulla base del solo indice FOI (indice nazionale dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei
tabacchi), come previsto dalla costante giurisprudenza amministrativa;
RITENUTO pertanto, sulla base della istruttoria condotta ex art. 115
del D.Lgs n° 163/2006, di riconoscere alla Ditta AIR Liquide Sanità
l’adeguamento dei prezzi ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n° 163/2006
per l’ossigeno liquido (criogenico) AIC e i gas tecnici indicati nel
dettaglio dell’allegato 2) al presente atto, secondo l’incremento
dell’indice ISTAT FOI (variazione annua) per l’anno 2011, pari a +2,7%;
Viste le Leggi Regionali n° 10/97 e n° 10/2006;
DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa:
di riconoscere alla Ditta Air Liquide Sanità Service S.p.A.,
nell’ambito della fornitura di ossigeno medicinale e gas tecnici per i
PP.OO. di Oristano e Ghilarza attualmente in essere, l’adeguamento dei
prezzi ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n° 163/2006 per l’ossigeno liquido
(criogenico) AIC e i gas tecnici indicati nel dettaglio dell’allegato 2) al
presente atto, secondo l’incremento dell’indice ISTAT FOI (variazione
annua) per l’anno 2011, pari a +2,7%;
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di dare atto che il suddetto adeguamento viene riconosciuto a far
data dal 01.02.2012, come da richiesta prot. 81-2012 della Ditta AIR
Liquide citata in premessa;
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di dare atto che l’incremento di spesa derivante dal suddetto
adeguamento prezzi dal 01.02.2012, viene stimato nell’ordine di €
10.000,00 + iva 4%, da imputarsi sul codice di conto economico
0501010301 “acquisti di ossigeno” del bilancio 2012;
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di dare atto infine che si procederà con successivo atto alla
liquidazione dell’adeguamento prezzi relativo alla fornitura di ossigeno
liquido e gas tecnici nel periodo considerato, sulla base dei consumi
effettivi del periodo e a fronte di regolari fatture;
5 di trasmettere copia della presente Determinazione alla Direzione
Generale, al Collegio Sindacale, al Servizio Affari Generali, al
Direttore Farmacia Ospedaliera e al Servizio Bilancio per quanto di
rispettiva competenza;
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Oristano
li
Il Direttore del Servizio Provveditorato
Dr. ssa Maria Gesuina Demurtas
Il Funzionario Istruente
Dr.ssa M. Gavina Daga
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica
che la presente determinazione verrà pubblicata nell’Albo Pretorio di
questa Azienda dal 10/07/2012 al 19/07/2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr.ssa Antonina Daga
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