Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport
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Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport VERBALE della 2^ udienza L’ARBITRO UNICO Avv. Ciro Pellegrino nominato ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (“Regolamento”), nel procedimento di Arbitrato (prot. n. 0358 del 08 marzo 2005) promosso da: A.S.D. Florence Basket, in persona del Presidente Paolo Ricci, con sede in Firenze al Lungarno Colombo n. 27 (tel. e fax 0556530003 – email [email protected]), rappresentata e difesa dall’Avv. Mauro Vaglio del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Roma, alla Via Dardanelli n. 21 (tel. 063728002 – fax 063728019 email [email protected]) - attore contro Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), in persona del suo Presidente e legale rappresentante Prof. Fausto Maifredi, con sede in Roma, alla Via Vitorchiano n. 113, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Guido Valori e Paola M.A. Vaccaro ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma al Viale delle Milizie n. 106 (tel. 0637513621 – fax 063721869 – email [email protected] [email protected]) - convenuta *** Oggi lunedì 11 aprile 2005 alle ore 17.45, presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport - Stadio Olimpico - 00194 Roma, si è tenuta la seconda riunione dell’Arbitro Unico Avv. Ciro Pellegrino, nominato per la presente controversia in forza delle disposizioni contenute nel Regolamento. Si dà atto della presenza dell’Arbitro Unico, nonché del Sig. Andrea Gruttadauria, Segretario dell’organo arbitrale, rispettivamente costituito e nominato come attestato regolarmente a verbale della precedente riunione dell’Arbitro Unico tenutasi in data 4 aprile 2005. Si dà, inoltre, atto, della presenza per le parti rispettivamente di: Avv. Mauro Vaglio, difensore della parte attrice; Prof. Avv. Guido Valori, difensore della parte convenuta, anche in sostituzione dell’Avv. Paola Vaccaro. 1 L’Arbitro Unico prende atto: ο della delega a transigere nel presente procedimento arbitrale, prodotta dalla Federazione Italiana Pallacanestro al Prof. Avv. Guido Valori; ο della transazione intervenuta tra le parti che viene allegata in copia al presente verbale. Le parti esonerano l’Arbitro Unico dall’obbligo di pronunciare il lodo, a norma dell’art. 19.2 del Regolamento. L’Arbitro Unico fissa gli onorari e le spese di procedimento a norma dell’art. 23 del Regolamento, come segue: € [...] omissis [...] complessivi, cui vanno aggiunti gli importi relativi alla Cassa di previdenza e assistenza professionale e all’ IVA. La riunione viene chiusa alle ore 18.00. Letto, confermato e sottoscritto. Roma, 11 aprile 2005 F.to Avv. Ciro Pellegrino F.to Avv. Mauro Vaglio F.to Prof. Avv. Guido Valori F.to Sig. Andrea Gruttadauria 2 Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport ARBITRO UNICO Avv. Ciro Pellegrino PROCEDIMENTO ARBITRALE TRA - FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO, con l’Avv. Prof. Guido Valori e con l’Avv. Paola M. A. Vaccaro E - A.S.D. FLORENCE BASKET, con l’Avv. Mauro Vaglio VERBALE DI CONCILIAZIONE PREMESSO - che la A.S.D. Florence instaurava procedimento arbitrale dinanzi alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del CONI chiedendo che l’Arbitro Unico nominato “Voglia, contrariis reiectis, disporre l’annullamento delle impugnate decisioni e la revoca dell’omologazione di n. 4 gare con il risultato di 0 a 20, con conseguente ripristino dei risultati ottenuti sul campo. In via subordinata, nella denegata eventualità di superamento dei tempi per la formazione dei calendari dei play-off ed esclusione della A.S.D. Florence dagli stessi, chiede che la Federazione Italiana Pallacanestro venga condannata al risarcimento di tutti i danni sofferti, indicati fin da ora nella somma di € [...] omissis [...], o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia e da liquidarsi in via equitativa”; - che si costituiva nel procedimento arbitrale la FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO, chiedendo che l’Organo Arbitrale adito “Voglia, contrariis reiectis, in via preliminare e pregiudiziale dichiarare l’istanza inammissibile/improcedibile; nel merito, e senza che ciò implichi rinuncia alla precedente eccezione, rigettare comunque l’istanza in quanto infondata in fatto e diritto; - che la fase arbitrale era stata preceduta dalla fase conciliativa conclusasi con mancata conciliazione; - che nelle more le parti sono addivenute ad un accordo conciliativo sulla questione prospettata nei termini di seguito indicati; - che pertanto con la sottoscrizione del presente atto addivengono alla conciliazione e rinunciano al prosieguo del procedimento arbitrale. Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue: 1) La Federazione Italiana Pallacanestro, in relazione alle sanzioni irrogate alla società oggetto del ricorso, al solo scopo conciliativo e senza che ciò implichi revisione del pronunciato del Giudice Sportivo, si rende disponibile a seguito della sottoscrizione del presente atto al ripristino del risultato conseguito sul campo di una gara e precisamente della gara n. 3187, disputata in data 24.10.2004 tra la Florence Basket e Free Basket W. Arezzo conclusasi con il punteggio di 71 a 67, ferme restando le sanzioni irrogate per le altre gare oggetto del ricorso. 2) La A.S.D. Florence Basket sempre a scopo conciliativo e senza che ciò implichi revisione del provvedimento del Giudice Sportivo accetta il ripristino del risultato per 3 la gara indicata al punto 1 dichiarando di essere integralmente soddisfatta per effetto della conciliazione ai termini indicati e di non avere più nulla a pretendere in relazione all’oggetto ricorso in arbitrato. 3) Le parti, per effetto della sottoscrizione del presente verbale dichiarano di essere integralmente soddisfatte e di non avere più nulla a pretendere l’una nei confronti dell’altra. 4) Le parti rinunciano alla procedura arbitrale incardinata dandosene reciprocamente atto con la sottoscrizione del presente, e la società ricorrente rinuncia altresì alla azione arbitrale dichiarando e impegnandosi a non porre in essere alcuna ulteriore iniziativa sia dinanzi alla Camera che all’A.G.O. in relazione all’oggetto del procedimento. 5) Le parti esonerano l’Arbitro dal pronunciamento del lodo rinunciando agli atti della procedura. 6) Le parti concordano che le spese di difesa e quelle di procedura sinora sostenute siano compensate e che le spese di arbitrato che l’Arbitro indicherà siano poste a carico di entrambi al 50% senza vincolo di solidarietà. L’Arbitro Unico prenderà atto della volontà delle parti, dichiarerà che la conciliazione non implica revisione del provvedimento del Giudice Sportivo, e dichiara chiusa la procedura senza necessità di ulteriore attività, indicando in € [...] omissis [...] le spese di arbitrato che vengono poste a carico di entrambe le parti al 50% ciascuna senza vincolo di solidarietà. Letto confermato e sottoscritto. Roma lì, 11 aprile 2005 A.S.D. FLORENCE BASKET Il Presidente F.to Paolo Ricci FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO Il Presidente F.to Prof. Fausto Maifredi F.to Avv. Mauro Vaglio F.to Avv. Prof. Guido Valori 4