Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

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Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport
Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport
VERBALE
della 2^ udienza
L’ARBITRO UNICO
Avv. Ciro Pellegrino
nominato ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo
Sport (“Regolamento”), nel procedimento di Arbitrato (prot. n. 0358 del 08 marzo 2005)
promosso da:
A.S.D. Florence Basket, in persona del Presidente Paolo Ricci, con sede in Firenze al
Lungarno Colombo n. 27 (tel. e fax 0556530003 – email [email protected]),
rappresentata e difesa dall’Avv. Mauro Vaglio del Foro di Roma ed elettivamente
domiciliato presso il suo Studio in Roma, alla Via Dardanelli n. 21 (tel. 063728002 –
fax 063728019 email [email protected])
- attore contro
Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), in persona del suo Presidente e legale
rappresentante Prof. Fausto Maifredi, con sede in Roma, alla Via Vitorchiano n. 113,
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Guido Valori e Paola M.A. Vaccaro ed
elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma al Viale delle Milizie n. 106 (tel.
0637513621
–
fax
063721869
–
email
[email protected]
[email protected])
- convenuta ***
Oggi lunedì 11 aprile 2005 alle ore 17.45, presso la Camera di Conciliazione e
Arbitrato per lo Sport - Stadio Olimpico - 00194 Roma, si è tenuta la seconda
riunione dell’Arbitro Unico Avv. Ciro Pellegrino, nominato per la presente controversia
in forza delle disposizioni contenute nel Regolamento.
Si dà atto della presenza dell’Arbitro Unico, nonché del Sig. Andrea Gruttadauria,
Segretario dell’organo arbitrale, rispettivamente costituito e nominato come attestato
regolarmente a verbale della precedente riunione dell’Arbitro Unico tenutasi in data 4
aprile 2005.
Si dà, inoltre, atto, della presenza per le parti rispettivamente di:
Avv. Mauro Vaglio, difensore della parte attrice;
Prof. Avv. Guido Valori, difensore della parte convenuta, anche in sostituzione dell’Avv.
Paola Vaccaro.
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L’Arbitro Unico prende atto:
ο della delega a transigere nel presente procedimento arbitrale, prodotta dalla
Federazione Italiana Pallacanestro al Prof. Avv. Guido Valori;
ο della transazione intervenuta tra le parti che viene allegata in copia al presente
verbale.
Le parti esonerano l’Arbitro Unico dall’obbligo di pronunciare il lodo, a norma dell’art.
19.2 del Regolamento.
L’Arbitro Unico fissa gli onorari e le spese di procedimento a norma dell’art. 23 del
Regolamento, come segue:
€ [...] omissis [...] complessivi, cui vanno aggiunti gli importi relativi alla Cassa di
previdenza e assistenza professionale e all’ IVA.
La riunione viene chiusa alle ore 18.00.
Letto, confermato e sottoscritto.
Roma, 11 aprile 2005
F.to Avv. Ciro Pellegrino
F.to Avv. Mauro Vaglio
F.to Prof. Avv. Guido Valori
F.to Sig. Andrea Gruttadauria
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Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport
ARBITRO UNICO
Avv. Ciro Pellegrino
PROCEDIMENTO ARBITRALE TRA
- FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO, con l’Avv. Prof. Guido Valori e con
l’Avv. Paola M. A. Vaccaro
E
- A.S.D. FLORENCE BASKET, con l’Avv. Mauro Vaglio
VERBALE DI CONCILIAZIONE
PREMESSO
- che la A.S.D. Florence instaurava procedimento arbitrale dinanzi alla Camera di
Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del CONI chiedendo che l’Arbitro Unico nominato
“Voglia, contrariis reiectis, disporre l’annullamento delle impugnate decisioni e la
revoca dell’omologazione di n. 4 gare con il risultato di 0 a 20, con conseguente
ripristino dei risultati ottenuti sul campo. In via subordinata, nella denegata
eventualità di superamento dei tempi per la formazione dei calendari dei play-off ed
esclusione della A.S.D. Florence dagli stessi, chiede che la Federazione Italiana
Pallacanestro venga condannata al risarcimento di tutti i danni sofferti, indicati fin da
ora nella somma di € [...] omissis [...], o in quella maggiore o minore ritenuta di
giustizia e da liquidarsi in via equitativa”;
- che si costituiva nel procedimento arbitrale la FEDERAZIONE ITALIANA
PALLACANESTRO, chiedendo che l’Organo Arbitrale adito “Voglia, contrariis reiectis,
in via preliminare e pregiudiziale dichiarare l’istanza inammissibile/improcedibile; nel
merito, e senza che ciò implichi rinuncia alla precedente eccezione, rigettare
comunque l’istanza in quanto infondata in fatto e diritto;
- che la fase arbitrale era stata preceduta dalla fase conciliativa conclusasi con
mancata conciliazione;
- che nelle more le parti sono addivenute ad un accordo conciliativo sulla questione
prospettata nei termini di seguito indicati;
- che pertanto con la sottoscrizione del presente atto addivengono alla conciliazione e
rinunciano al prosieguo del procedimento arbitrale.
Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:
1) La Federazione Italiana Pallacanestro, in relazione alle sanzioni irrogate alla società
oggetto del ricorso, al solo scopo conciliativo e senza che ciò implichi revisione del
pronunciato del Giudice Sportivo, si rende disponibile a seguito della sottoscrizione del
presente atto al ripristino del risultato conseguito sul campo di una gara e
precisamente della gara n. 3187, disputata in data 24.10.2004 tra la Florence Basket
e Free Basket W. Arezzo conclusasi con il punteggio di 71 a 67, ferme restando le
sanzioni irrogate per le altre gare oggetto del ricorso.
2) La A.S.D. Florence Basket sempre a scopo conciliativo e senza che ciò implichi
revisione del provvedimento del Giudice Sportivo accetta il ripristino del risultato per
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la gara indicata al punto 1 dichiarando di essere integralmente soddisfatta per effetto
della conciliazione ai termini indicati e di non avere più nulla a pretendere in relazione
all’oggetto ricorso in arbitrato.
3) Le parti, per effetto della sottoscrizione del presente verbale dichiarano di essere
integralmente soddisfatte e di non avere più nulla a pretendere l’una nei confronti
dell’altra.
4) Le parti rinunciano alla procedura arbitrale incardinata dandosene reciprocamente
atto con la sottoscrizione del presente, e la società ricorrente rinuncia altresì alla
azione arbitrale dichiarando e impegnandosi a non porre in essere alcuna ulteriore
iniziativa sia dinanzi alla Camera che all’A.G.O. in relazione all’oggetto del
procedimento.
5) Le parti esonerano l’Arbitro dal pronunciamento del lodo rinunciando agli atti della
procedura.
6) Le parti concordano che le spese di difesa e quelle di procedura sinora sostenute
siano compensate e che le spese di arbitrato che l’Arbitro indicherà siano poste a
carico di entrambi al 50% senza vincolo di solidarietà.
L’Arbitro Unico prenderà atto della volontà delle parti, dichiarerà che la conciliazione
non implica revisione del provvedimento del Giudice Sportivo, e dichiara chiusa la
procedura senza necessità di ulteriore attività, indicando in € [...] omissis [...] le spese
di arbitrato che vengono poste a carico di entrambe le parti al 50% ciascuna senza
vincolo di solidarietà.
Letto confermato e sottoscritto.
Roma lì, 11 aprile 2005
A.S.D. FLORENCE BASKET
Il Presidente
F.to Paolo Ricci
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
Il Presidente
F.to Prof. Fausto Maifredi
F.to Avv. Mauro Vaglio
F.to Avv. Prof. Guido Valori
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