Ordine degli Avvocati di Torino Collegio Notarile

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Ordine degli Avvocati di Torino Collegio Notarile
Con la collaborazione di
Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Torino e Pinerolo
Ordine degli Avvocati di Torino
Ordine Dottori Commercialisti di Ivrea - Pinerolo - Torino
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
DI IVREA - PINEROLO - TORINO
Consiglio Notarile di
Alessandria, Acqui Terme e Tortona • Asti • Biella • Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo • Ivrea • Novara, Vercelli e Casale Monferrato • Verbania
Ordine degli Avvocati di
Acqui Terme • Alba • Alessandria • Aosta • Asti • Biella • Casale Monferrato • Cuneo • Ivrea • Mondovì • Novara • Tortona • Pinerolo • Saluzzo • Verbania • Vercelli
Ordine dei Dottori Commercialisti di
Alessandria • Asti • Biella • Casale Monferrato • Cuneo • Novara • Verbania • Vercelli
Indice
I. La nuova Camera Arbitrale del Piemonte
pag. 4
II. Cenni sull’arbitrato
pag. 5
III. La riforma del diritto societario e la clausola compromissoria
pag. 10
1V. Le procedure di arbitrato e conciliazione amministrate dalla Camera Arbitrale del Piemonte
pag. 11
V. Il ruolo della Segreteria, le sedi e l’organizzazione: informazioni utili
pag. 20
V1. Le clausole raccomandate
pag. 22
VI1. L’arbitrato e l’evento olimpico: il Regolamento semplificato Torino 2006
pag. 23
Modelli utili
In allegato, nella tasca al fondo della brochure, sono inseriti i modelli fac-simile per domande, risposte e dichiarazioni,
oltre alle principali informazioni organizzative sulla Camera Arbitrale.
3
I. La nuova Camera Arbitrale del Piemonte
4
La Camera Arbitrale del Piemonte,
associazione a cui aderiscono le Camere
di commercio di Torino, Asti, Alessandria,
Biella, Cuneo e Vercelli, è stata costituita
nel 1995 con l’obiettivo di diffondere tra
le piccole e medie imprese del territorio
il ricorso alle procedure di arbitrato
e di conciliazione per la soluzione
delle liti commerciali.
L’intento delle Camere aderenti è quello
di offrire alle imprese e ai consumatori
strumenti adeguati per rispondere alle loro
esigenze di giustizia, in particolare rendendo
loro accessibile il ricorso alle procedure
di arbitrato e di conciliazione, che assicurano
riservatezza e rapidità e garantiscono
la preparazione e la specializzazione
di coloro che sono chiamati a risolvere
le controversie.
Tale obiettivo viene perseguito, da un lato,
attraverso il contenimento dei costi
amministrativi (ad oggi lo scarso ricorso
a questo tipo di procedure da parte
delle imprese di piccole dimensioni è
da imputare principalmente agli alti costi
che esse normalmente scontano
in rapporto al valore economico delle liti)
e, dall’altro, attraverso l’introduzione
nel Regolamento della Camera Arbitrale
del Piemonte di procedure particolarmente
adatte alla soluzione rapida
delle controversie di valore limitato.
Recentemente la Camera Arbitrale
del Piemonte, una delle poche in Italia
ad operare su base regionale, ha raggiunto
un nuovo importante obiettivo, ponendo
in essere, con il nuovo Statuto, un’innovativa
collaborazione istituzionale con gli Ordini
professionali degli Avvocati e dei Dottori
Commercialisti e con i Collegi Notarili
del Piemonte, rappresentati negli organi
della Camera Arbitrale dai Presidenti
o da esponenti dei rispettivi Consigli.
Gli organi della Camera Arbitrale
sono stati rinnovati; nel segno della
continuità istituzionale con il passato
la Presidenza è stata affidata
a Giuseppe Pichetto.
Recenti evoluzioni legislative, in particolare
la riforma del diritto societario, hanno
riservato puntuale attenzione sia
all’arbitrato che alla conciliazione
stragiudiziale, privilegiando espressamente
il ruolo delle Camere di commercio.
Il momento è quindi particolarmente
favorevole alla diffusione degli strumenti
alternativi di risoluzione delle controversie,
e in particolare dell’arbitrato, che,
pur essendo molto praticato a livello
internazionale, in Italia non ha ancora
conosciuto il successo che merita.
In particolare, le imprese potrebbero trarre
grande vantaggio dalla conoscenza
e dall’utilizzo dell’arbitrato rapido,
strumento particolarmente adatto
(per i costi contenuti e per i tempi davvero
ridotti) per la risoluzione delle controversie
di piccolo o medio valore.
Di fronte a questo panorama nuovo,
le Camere di commercio piemontesi,
in linea con una consolidata attitudine
che vede in Piemonte, più che in altre
regioni, un’intensa cultura di collaborazione
istituzionale, hanno individuato negli Ordini
professionali i soggetti a cui chiedere
una collaborazione stabile, proprio
per fornire congiuntamente alle imprese
un servizio sempre migliore.
Un ulteriore valore aggiunto è dato
dalla struttura a rete estesa alla gran parte
del territorio regionale (sia con riferimento
alle Camere di commercio che agli Ordini
professionali coinvolti), nell’ottica
di un’assistenza mirata ed efficace
alle imprese di tutto il Piemonte, attraverso
il coinvolgimento dei professionisti
a loro più vicini.
I1.
1. Titolo
Cenni sull’arbitrato
Le regole del litigare
La domanda di giustizia dei cittadini cresce
oggi più rapidamente di quanto non
facciano le strutture preposte alla gestione
della giustizia stessa. Per le imprese il costo
attuale del contenzioso rappresenta
un peso non più sostenibile, che ne mina
la competitività e può rappresentare
un freno finanziario ad una crescita dinamica.
L’Italia non è l’unica in questo senso, ma non
si può negare che essa goda di un primato
europeo particolarmente negativo: nel 2002
l’arretrato dei procedimenti civili ammontava
a oltre 3 milioni di cause pendenti,
di cui oltre 36.000 nella nostra regione.
Questo andamento è stato riconfermato
per l’anno 2003, dal momento che i risultati
positivi dovuti al progressivo smaltimento
dell’arretrato sono stati temperati
dall’aumento delle nuove cause
(più di 1.700.000).
Il sovraccarico della giustizia ordinaria
si traduce in tempi inaccettabili
(il 42% dei processi dura più di tre anni,
il 15% si esaurisce in tre anni, il 20% in due
anni e solo il 23% in un anno)*.
Date le premesse, stabilire in un contratto
le regole del litigare non è sinonimo
di litigiosità, bensì di prudenza.
Il ruolo dei consulenti delle parti
è fondamentale durante la stipulazione
del contratto, laddove vengano previste
le modalità di risoluzione degli eventuali
* dati tratti dalla Relazione sull’amministrazione
della giustizia nell’anno 2003 e riferiti ai processi
di primo grado davanti ai Tribunali e ai Giudici di Pace.
contrasti, operando una scelta fra i diversi
sistemi disponibili. Spesso, infatti, il momento
della stipula di un contratto è vissuto con
un atteggiamento di fiducia incondizionata
nelle proprie ed altrui capacità di gestire
autonomamente eventuali situazioni
di difficoltà nella relazione commerciale,
per cui non si ritiene utile o di buon gusto
affrontare l’argomento della possibile
insorgenza di discordie; altrettanto spesso,
la clausola che prevede il sistema
di risoluzione delle liti viene riprodotta
nel contratto senza la dovuta attenzione,
per abitudine o copiandola da altri contratti:
assai raramente ci si sofferma a valutare
quale sia la scelta più adatta per il singolo
contratto. I contratti, infatti, non sono tutti
uguali: uno strumento utile in un caso può
rivelarsi poco adatto in un altro e magari
comportare inutili perdite di tempo.
Il ruolo dei professionisti è in questo senso
fondamentale: sono i primi partner
delle imprese nella redazione dei contratti,
ed è importante che conoscano e utilizzino
le alternative alla giustizia ordinaria più
innovative, in modo da poter offrire
ai loro clienti alternative rapide ed efficaci,
che rispondano al meglio alle esigenze
di un mercato che richiede rapidità e flessibilità.
Per un cliente, infatti, è sicuramente
importante vedere riconosciute le proprie
ragioni, ma altrettanto importanti sono
i tempi nei quali porre fine alla lite,
la certezza dei costi, la riservatezza,
il controllo sullo svolgimento
della procedura, la possibilità di proseguire
i rapporti commerciali tra le parti
anche durante e dopo la controversia,
l’esperienza, la competenza e l’imparzialità
del professionista a cui è affidata la decisione.
La clausola compromissoria
ed il compromesso arbitrale
È abbastanza usuale che le parti prevedano
nei contratti quale debba essere il tribunale
competente in caso di lite (clausola di scelta
del foro). Eccone un esempio:
“Il presente contratto è sottoposto
alla legge italiana.
Per qualsiasi controversia derivante
dal presente contratto o collegata
allo stesso sarà esclusivamente competente
il Foro di Torino”.
Un po’ meno frequente è la scelta
dell’arbitrato.
Tale strumento, assai praticato
nel commercio internazionale, è ancora
poco utilizzato in Italia dalle imprese piccole
o medie, che tuttavia potrebbero trarne
notevoli vantaggi. L’arbitrato consiste
sostanzialmente in un giudizio che termina
con una decisione che può assumere valore
pari a quello delle sentenze dei giudici
togati, ma che viene condotto
da un “giudice privato”, offrendo garanzie
di maggior riservatezza della procedura.
Esso ha di solito una durata di alcuni mesi,
a seconda della procedura prescelta,
e permette generalmente alle parti
di scegliersi il proprio giudice. L’arbitro non
è un giudice generico: infatti, può essere
nominato fra persone esperte o nel settore
giuridico rilevante nella controversia
(societario, contrattuale, ecc.) o nel ramo
5
6
commerciale (appalti, compravendite
immobiliari, ecc.) dell’oggetto
del contendere.
Grazie a questi vantaggi, l’arbitrato non
deve essere considerato soltanto una via
sussidiaria alla giustizia che non funziona;
ciò è in parte vero, in quanto la procedura
arbitrale consente di abbreviare i tempi
del giudizio, ma col tempo esso ha acquisito
una dignità e peculiarità grazie soprattutto
alla specializzazione degli arbitri
e alla riservatezza della procedura.
L’arbitrato rappresenta un’alternativa
al giudice naturale del rapporto: pertanto
richiede l’accordo delle parti a ricorrervi.
Tale accordo può formarsi a lite già
delineata (ed allora prende il nome
di “compromesso arbitrale”) oppure,
preferibilmente, essere previsto già
al momento della stipula del contratto
(ed allora si tratterà di una “clausola
compromissoria” inserita nel contratto
stesso). In certi rapporti commerciali
fondati su uno scambio di proposta
(attraverso condizioni generali) e
accettazione (conferma d’ordine) esso
si forma con lo scambio di tali documenti.
In tal caso è necessario che l’accettazione
faccia menzione chiara della scelta in favore
dell’arbitrato. Quando la clausola arbitrale
sia contenuta in condizioni generali
o in contratto predisposto su moduli
prestampati, inoltre, è necessaria
l’approvazione specifica ex art. 1341 c.c.
con la doppia firma del contraente aderente.
Si ricorda che l’accordo arbitrale deve
sempre essere per iscritto (può anche
risultare da uno scambio di lettere
che menzionino chiaramente la volontà
del ricorso all’arbitrato)
L’arbitrato è un sistema di giustizia
privata convenzionale regolato
dal Codice di Procedura Civile
agli artt. 806-840 e fondato sull’accordo
delle parti, le quali possono anche
scegliere le regole cui gli arbitri
dovranno attenersi nel decidere: ma sarà
più semplice se esse decideranno
di rinviare ad un regolamento proposto
da una istituzione arbitrale (arbitrato
amministrato o istituzionale).
Non è possibile ricorrere all’arbitrato
nei seguenti casi:
• rapporti individuali di lavoro
(salvo che l’arbitrato sia previsto
da contratti collettivi)
• questioni di stato e di separazione
tra coniugi
• controversie che non possano formare
oggetto di transazione in quanto
si riferiscano a diritti non disponibili
(per esempio, le controversie relative
ai diritti della personalità, o a materie
specifiche quali la proprietà intellettuale,
il fallimento, i lavori pubblici).
Clausola compromissoria per arbitrato
Qualsiasi controversia concernente
il presente contratto o comunque
connessa allo stesso - comprese quelle
relative alla sua interpretazione, validità,
esecuzione e risoluzione - sarà
sottoposta ad arbitrato rituale*, secondo
la procedura di arbitrato ordinario
o di arbitrato rapido a seconda
del valore, in conformità al Regolamento
della Camera Arbitrale del Piemonte.
In caso di procedura ordinaria,
la controversia sarà decisa da un arbitro
unico o da un collegio arbitrale
in conformità a tale Regolamento.
In caso di arbitrato rapido, l’arbitro
sarà unico e deciderà in via rituale
secondo equità.
*oppure irrituale, ove espressamente previsto dalle parti
nella clausola compromissoria.
N.B. Quando la controparte sia un consumatore ai sensi
della legge n. 52/96, è necessario allegare il Regolamento.
È inoltre necessario che la clausola compromissoria
sia negoziata e non predisposta unilateralmente.
Anche qualora le parti si trovino già in lite,
possono sempre decidere di comune
accordo di sottoscrivere un compromesso
arbitrale o di sostituirlo all’eventuale
clausola presente nel contratto.
Tipologie di arbitrato: l’arbitrato
rituale e irrituale
Compromesso arbitrale
Tra
e
(indicare cognome o denominazione sociale e residenza o sede delle parti)
premesso che tra di essi è insorta controversia avente ad oggetto
si conviene, in deroga a quanto previsto dall’art.
del contratto
di deferire tale controversia alla decisione di un arbitro, secondo la procedura di arbitrato rapido Piemonte prevista dalla parte IV
del regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte. L’arbitro unico, nominato conformemente al suddetto regolamento,
che le parti dichiarano di conoscere ed accettare, deciderà in via rituale secondo equità e senza formalità di procedura.
Data e luogo
Firma
È possibile operare una distinzione
tra diverse tipologie di arbitrato.
Il codice di procedura civile delinea
il cosiddetto arbitrato rituale (e cioè
disciplinato dalle regole della nostra
procedura civile); esso si conclude
con un provvedimento, il lodo rituale,
che può acquisire efficacia di sentenza
e che deve essere emesso, salvo diversa
pattuizione, entro 180 giorni dall’accettazione
della nomina da parte dell'arbitro.
Peraltro, è noto e frequente, nel nostro
diritto, l’arbitrato irrituale, detto anche libero,
irregolare o improprio.
L’arbitrato irrituale si conclude
con una determinazione che ha valore non
di sentenza ma di contratto. Esso incontra
quindi grosse difficoltà di attuazione laddove
sia necessaria una esecuzione forzata
della decisione: in caso di mancata spontanea
esecuzione della decisione arbitrale irrituale
si dovrà esercitare un’azione di fronte
alla magistratura ordinaria.
Si suggerisce di esprimere chiaramente,
nella necessaria forma scritta, la scelta
tra l’arbitrato rituale e quello irrituale.
Firma
Arbitrato ad hoc, arbitrato amministrato
e arbitrato istituzionale
Si distinguono ancora:
• gli arbitrati ad hoc, in cui le parti
prescindono da organismi arbitrali
specializzati e insieme agli arbitri possono,
entro determinati limiti, fissare le regole
in base alle quali l’arbitrato dovrà svolgersi
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• gli arbitrati amministrati, in cui le parti
affidano la gestione e l'organizzazione
del procedimento ad un organismo
permanente facendo riferimento
alla disciplina da questo predisposta.
Tali enti, emanando appositi regolamenti,
fissano le regole di svolgimento
degli arbitrati e i criteri di giudizio,
assicurano un lavoro di sostegno
e di segreteria, forniscono i locali
e l’eventuale materiale occorrente
e provvedono, in caso di inerzia
delle parti, alla nomina degli arbitri,
scelti in ragione delle particolari
competenze tecniche.
Le istituzioni sovrintendono così
allo svolgimento dell'intero procedimento
e coordinano l'attività delle parti,
dei loro legali e degli arbitri.
Una categoria particolare di arbitrati
amministrati è costituita dagli arbitrati
istituzionali, tra i quali quelli gestiti da enti
pubblici, come le Camere di commercio,
che, attraverso le Camere Arbitrali
dalle stesse istituite, svolgono questa
funzione nel quadro dei propri compiti
istituzionali (sanciti dal legislatore con
la legge 580/1993), e quindi nel perseguimento
di un interesse di carattere generale: il ruolo
delle Camere è quindi riconosciuto come
garanzia di serietà e terzietà.
Vantaggi dell’arbitrato amministrato
o istituzionale
L’arbitrato amministrato o istituzionale
presenta rilevanti vantaggi.
L’istituzione che amministra l’arbitrato offre
un regolamento di procedura e garantisce
la scelta di arbitri competenti, imparziali
e indipendenti, qualora non effettuata
dalle parti e dagli arbitri da queste nominati;
interviene per superare eventuali intoppi
nel corso della procedura; offre un servizio
di segreteria, le sale per le riunioni,
il personale per la redazione dei verbali
e per i servizi di cancelleria in genere.
Fissa preventivamente i costi della procedura
che saranno liquidati secondo tariffari cui
gli arbitri si atterranno, di fatto consentendo
un monitoraggio dei costi stessi.
A questo proposito, si osserva come
gli arbitrati istituzionali gestiti da enti
pubblici implichino, di norma, costi minori
rispetto alle organizzazioni private, dato
che questi non hanno la necessità
di realizzare guadagni e possono inserire
la gestione degli arbitrati nel quadro
dei propri compiti istituzionali.
È importante inoltre sottolineare che
affidarsi ad un arbitrato amministrato
non priva le parti della libertà di decidere
personalmente alcuni aspetti del
procedimento: in particolare, esse potranno
determinare gli aspetti più delicati, quali,
di regola, la scelta degli arbitri, la sede
dell'arbitrato, la lingua.
Le norme dei regolamenti, infatti, sono
solitamente derogabili e si applicheranno
in caso di conflitto interpretativo o in
mancanza di un’espressa pattuizione delle
parti, fatte salve eventuali specifiche norme
inderogabili di legge.
Gli arbitrati con pluralità di parti
Lo schema consueto di compromesso
o clausola compromissoria, salvo il caso
dell’arbitro unico, prevede che ognuna
delle parti designi un suo arbitro, e che
costoro (o, in mancanza, il Presidente
del Tribunale o un soggetto terzo)
provvedano alla nomina del terzo arbitro,
Presidente del Collegio.
Tale tipo di arbitrato è quindi strutturato
sul modello di una controversia tra due
sole parti, un attore ed un convenuto.
In alcuni casi, però, le parti coinvolte
potrebbero anche essere
in numero superiore: in tali casi è preferibile
prevedere che l’arbitro sia uno, oppure
che tutti gli arbitri siano nominati
da un soggetto esterno: è questa la scelta
fatta dal legislatore nella recente riforma
del diritto societario, dove il decreto
n. 5 del 2003 (sul nuovo processo
in materia societaria) prevede che tutti
gli arbitri siano nominati da un soggetto
estraneo alla società.
Nel Regolamento della Camera Arbitrale
del Piemonte è espressamente previsto
(art. 10.2) che nel caso in cui le parti
litiganti siano più di due o siano
costituite da una pluralità di soggetti
e qualora manchino specifiche pattuizioni
delle parti circa il numero e le modalità
di nomina degli arbitri, o esse non siano
idonee alla costituzione dell’organo
arbitrale, la controversia sarà deferita
ad un collegio di tre arbitri, uno dei quali
con funzioni di presidente, nominati
direttamente (tutti e tre) dalla Giunta
esecutiva della Camera Arbitrale.
Con questa disposizione si è cercato
di far salva la volontà delle parti
di compromettere in arbitri le eventuali
controversie, e nel contempo
di rendere concretamente attuabile
la clausola compromissoria.
Gli arbitrati “secondo diritto”
e quelli “secondo equità”
Un’ulteriore distinzione, di particolare
interesse, dev’essere fatta tra gli arbitrati
“secondo diritto” e quelli “secondo equità”.
La base contrattuale su cui si fonda
la procedura arbitrale consente infatti
alle parti (peraltro non diversamente
da quanto è possibile nei giudizi ordinari)
di stabilire il diritto applicabile così come
l’eventuale ricorso all'equità. È opportuno
precisare che tale ultimo riferimento
(comunque lo si voglia intendere, come
giustizia del caso concreto ed in quanto tale
irripetibile, oppure come comune sentire
della società civile, oppure ancora come
sistema di regole accolto e riconosciuto
dalla comunità economico-sociale a cui
le parti appartengono) in molti casi non
introduce sostanziali differenze nella
decisione: l’equità soccorre a conseguenze
eccessive derivanti dall'applicazione rigida
delle regole di diritto e l'arbitro che faccia
riferimento all'equità dovrà comunque
motivare tanto la totale adesione alle regole
di diritto, quanto il ricorso a principi
da quest'ultimo divergenti.
In altre parole, il giudizio di equità
non consiste in una decisione ispirata
ad indeterminati principi di giustizia
superiore, bensì consente
il temperamento dell'eccessivo rigore
di una soluzione basata sulle regole
di diritto con principi riconosciuti
e condivisi dalla comunità economica
e sociale di appartenenza delle parti.
L’equità lascia maggiore libertà all'arbitro
consentendogli di superare talune previsioni
di legge (ad esempio in termini di
decadenza, prescrizione, ecc.), la cui rigida
applicazione porterebbe a risultati ingiusti.
Dovrebbe condurre ad una decisione
“su misura” della controversia perché
pone la parola fine alla vicenda, limitando
i casi di impugnazione.
L'arbitrato di equità, poi, essendo questa un
principio internazionalmente riconosciuto,
è spesso preferito nei contratti con parti
di nazionalità diversa in quanto nessuna
di esse, generalmente, accetta l'applicazione
di un diritto straniero che poco conosce.
Si suggerisce a chi desideri un arbitrato
di equità di esprimerlo chiaramente
nella necessaria forma scritta (nel silenzio
della clausola, la legge prevede che
l’arbitrato sia di diritto e non di equità).
9
III. La riforma del diritto societario e la clausola compromissoria
10
L’arbitrato in materia societaria ha sempre
trovato applicazione, sia pure con limitazioni
relativamente alle materie arbitrabili
ed ai poteri degli arbitri.
Il 1º gennaio 2004 è entrata in vigore
la riforma delle società, che ha innovato
sia la disciplina sostanziale
che la disciplina processuale.
Per quanto riguarda gli aspetti processuali
il decreto legislativo n. 5/2003 (agli artt. 34
e segg.) prevede che le società possano
inserire negli statuti una clausola arbitrale
che può estendersi anche alle controversie
fino ad oggi considerate non arbitrabili
(ad esempio quelle aventi ad oggetto
la validità delle delibere assembleari).
Le principali peculiarità del nuovo
procedimento arbitrale sono:
• la nomina di tutti gli arbitri deve essere
effettuata da un soggetto estraneo
alla società (come, ad esempio,
dalla Camera Arbitrale)
• la materia arbitrabile è ampliata rispetto
alle previsioni del c.p.c.
• è previsto l’intervento di terzi e di altri soci
• si consente espressamente la tutela
cautelare ex art. 669-quinquies c.p.c.
• in caso di controversie sulla validità
di delibere assembleari, l’arbitro ha il potere
di sospendere l’efficacia della delibera
• in alcune ipotesi gli arbitri devono
decidere secondo diritto anche se
la clausola compromissoria li autorizza
a decidere secondo equità o con lodo
non impugnabile (validità delle delibere
assembleari; questioni non
compromettibili conosciute per decidere).
Si è introdotto il cosiddetto arbitrato
gestionale, per risolvere i contrasti sulla
gestione di società (art. 37, d.lgs. 5/2003).
La Camera Arbitrale del Piemonte
ha predisposto una apposita clausola
da inserire nei nuovi statuti ai sensi
del decreto legislativo n. 5 del 2003.
Clausola compromissoria societaria
Qualsiasi controversia che dovesse
insorgere tra i soci, o tra i soci
e la società, avente ad oggetto
diritti disponibili relativi al rappor to
sociale, oppure nei confronti
di amministratori, sindaci e liquidatori
o tra questi o da essi promossa,
ivi comprese quelle relative
alla validità delle delibere assembleari
o aventi ad oggetto la qualità di socio,
sarà devoluta ad arbitrato secondo
il Regolamento della Camera Arbitrale
del Piemonte nel rispetto della
disciplina prevista dagli ar tt. 34, 35
e 36 del D.Lgs. 17/1/2003 n.5.
L’arbitrato si svolgerà secondo
la procedura di arbitrato ordinario
o di arbitrato rapido in conformità
con il suddetto Regolamento.
La controversia sarà devoluta
ad un arbitro unico o ad un collegio
arbitrale di tre arbitri*.
In ogni caso l’arbitro o gli arbitri saranno
nominati dalla Camera Arbitrale.
* N.B. Le parti devono optare nella redazione
della clausola o per l’arbitro unico o per il collegio
di tre arbitri; qualora si scelgano i tre arbitri,
la procedura applicata sarà quella di arbitrato ordinario
(art. 1.6 del Regolamento).
Le parti potranno optare per l’arbitrato di diritto
oppure di equità.
1V. Le procedure di arbitrato e conciliazione amministrate dalla Camera Arbitrale del Piemonte
Le Camere di commercio offrono
alle imprese e ai cittadini servizi atti
a risolvere con celerità e costi contenuti
le controversie di carattere commerciale:
la Camera Arbitrale del Piemonte,
in particolare, ha introdotto nel panorama
italiano una procedura particolarmente
snella e veloce, l’arbitrato rapido, che sta
incontrando un notevole apprezzamento
presso le imprese.
La scelta di procedere ad arbitrato
ordinario o rapido dipende,
in caso di mancata specificazione
contenuta nella clausola sottoscritta
dalle par ti, dall’ammontare
del valore della controversia.
Poiché generalmente è difficile prevedere
il valore delle controversie che potrebbero
insorgere da un contratto (non basta, infatti,
riferirsi all’ammontare dell’operazione,
in quanto potrebbero determinarsi altre
pretese, ad esempio danni conseguenti
ad una violazione, impossibili da prevedere
alla stipula del contratto), la Camera
Arbitrale del Piemonte consiglia la seguente
clausola ambivalente, in base alla quale
il tipo di procedura – rapida oppure
ordinaria – verrà determinato
automaticamente al momento
dell’instaurazione del procedimento,
in considerazione dell’ammontare
delle richieste economiche.
Clausola compromissoria per arbitrato
Qualsiasi controversia concernente
il presente contratto o comunque
connessa allo stesso - comprese quelle
relative alla sua interpretazione, validità,
esecuzione e risoluzione - sarà
sottoposta ad arbitrato rituale*, secondo
la procedura di arbitrato ordinario
o di arbitrato rapido a seconda
del valore, in conformità al Regolamento
della Camera Arbitrale del Piemonte.
In caso di procedura ordinaria,
la controversia sarà decisa da un arbitro
unico o da un collegio arbitrale
in conformità a tale Regolamento.
In caso di arbitrato rapido, l'arbitro
sarà unico e deciderà in via rituale
secondo equità.
*oppure irrituale, ove espressamente previsto dalle parti
nella clausola compromissoria
N.B. Quando la controparte sia un consumatore ai sensi
della legge n 52/96, è necessario allegare il Regolamento,
e la clausola compromissoria dev’esserre negoziata
e non predisposta unilateralmente.
Scelta delle procedure
Arbitrato ordinario
Arbitrato rapido
Arbitrato internazionale
Conciliazione
11
L’avvio della procedura
DOMANDA
RISPOSTA
30 GIORNI
Le parti versano il deposito cauzionale
ARBITRATO ORDINARIO
Nomina degli arbitri
ARBITRO UNICO
COLLEGIO ARBITRALE
PRIMA UDIENZA
La prima udienza
e l'istruttoria
CONCILIAZIONE
ISTRUTTORIA
180 GIORNI
12
Nomina degli arbitri
e deposito cauzionale
La decisione
LODO
La domanda va presentata alla segreteria
della Camera Arbitrale del Piemonte e va
accompagnata dal versamento del diritto
di registrazione stabilito dal tariffario.
Ricevuta la documentazione dalle parti
la Camera Arbitrale determina l’ammontare
del deposito cauzionale che esse sono
tenute a versare per la copertura
delle spese amministrative e degli onorari
degli arbitri.
Ciascuna delle parti nomina un arbitro
e questi di comune accordo nominano
il terzo, Presidente del Collegio.
L’arbitro unico è nominato congiuntamente
dalle parti; in mancanza di accordo
sulle nomine provvede la Giunta esecutiva
della Camera Arbitrale.
Gli arbitri possono fissare una o più udienze
per sentire le parti e i testimoni
e acquisire i mezzi di prova. Nella prima
udienza gli arbitri verificano con le parti
le possibilità di conciliazione; in caso
di mancato accordo l'istruttoria procede.
Il lodo viene depositato entro 180 giorni
dalla prima udienza presso la Segreteria,
che lo trasmette alle parti, previa verifica
del saldo delle spese.
Arbitrato ordinario
Nell’arbitrato ordinario la controversia è
risolta da un collegio di tre arbitri, o da un
arbitro unico, secondo la scelta delle parti.
Si ricorda infatti che per espressa
previsione legislativa (art. 809 1 comma
c.p.c.) gli arbitri possono essere uno
o più, ma sempre in numero dispari.
Nel caso di collegio, ciascuna parte nomina
un arbitro, e i due così nominati procedono
congiuntamente alla designazione del terzo,
avente funzioni di Presidente; se l’arbitro è
unico, la nomina è fatta congiuntamente
dalle parti; in caso di disaccordo, la scelta è
effettuata dalla Camera Arbitrale. Il collegio
arbitrale è particolarmente indicato
per le controversie di maggiore complessità.
L’arbitrato può essere rituale o irrituale,
secondo diritto o equità, secondo
le previsioni della clausola stipulata
dalle parti.
Il procedimento si conclude con il deposito
del lodo arbitrale entro 180 giorni dalla
prima udienza, salvo proroga di 180 giorni
per l’assunzione di mezzi di prova (art. 820,
2º comma, c.p.c.) o proroga del termine
concessa personalmente dalle parti.
Il costo della procedura, comprensivo
di onorario degli arbitri e spese
di segreteria, varia secondo il valore
della controversia, calcolato in base alle
tariffe pubblicate dalla Camera Arbitrale.
• Durata: 180 giorni dalla prima udienza
(salvo proroghe)
• Costo: stabilito conformemente
al tariffario, in base al valore
della controversia
• Arbitri: le parti possono prevedere
l’arbitro unico o un collegio di tre arbitri
• La decisione: il lodo può essere
rituale o irrituale e la decisione
secondo diritto o equità.
Quando è consigliato
L’arbitrato ordinario è particolarmente
indicato quando sia necessario risolvere
questioni di particolare complessità
giuridica, nel caso di liti superiori
a 150.000 euro e nel caso in cui le parti
vogliano un arbitrato irrituale.
13
DOMANDA
15 GIORNI
Avvio della procedura
e deposito cauzionale
Nomina dell’arbitro
20 GIORNI
Nomina dell'arbitro unico
L'udienza
UDIENZA
2 MESI
14
ARBITRATO RAPIDO
Preferenze sui potenziali arbitri
La decisione
LODO
RISPOSTA
Le parti, contestualmente alla presentazione
della domanda e risposta, sono tenute a versare
il deposito cauzionale previsto dal tariffario
in base al valore della controversia.
Per la compilazione della domanda e risposta,
la Camera Arbitrale del Piemonte
ha prediposto appositi moduli ed offre
assistenza alle parti.
Entro 15 giorni dal ricevimento della domanda,
la segreteria, su indicazione della Giunta
esecutiva, invia alle parti una lista identica
di nomi di almeno 5 arbitri, tra i quali esse
indicano un ordine di preferenza.
Tenendo conto delle preferenze espresse,
la Giunta esecutiva della Camera Arbitrale
nomina l'arbitro, che entro 48 ore invia
la propria accettazione. In caso di arbitrato
in materia di diritto societario, ai sensi
del D. Lgs. 5/03, la nomina dell’organo arbitrale
è effettuata dalla Giunta esecutiva.
L’arbitro unico fissa l’udienza, che deve tenersi
entro 20 giorni dalla nomina.
L'udienza è orale; tutte le prove devono essere
indicate già nella domanda, risposta e replica.
Qualora lo ritenga necessario, l’arbitro può
fissare una nuova udienza, che deve tenersi
entro 20 giorni dalla prima.
L’arbitro decide secondo equità ed entro
2 mesi dalla prima udienza. In caso di arbitrato
in materia di diritto societario, ai sensi
del D. Lgs. 5/03, l’arbitro decide secondo
diritto. Deposita il lodo presso la segreteria,
che lo trasmette alle parti, previa verifica
del versamento delle somme dovute.
Arbitrato rapido
Con la procedura di arbitrato rapido,
la controversia viene decisa secondo equità
da un arbitro unico, che emette un lodo
rituale, sulla base di una procedura
prevalentemente orale, che si concentra
generalmente in un’unica udienza
e si conclude in due mesi dalla data
dell’udienza stessa.
Questa procedura è consigliata
per le controversie il cui valore non ecceda
i 150.000 euro. L’arbitrato è condotto
da un arbitro unico scelto dalle parti
in una lista di almeno cinque potenziali
arbitri, individuati dalla Giunta esecutiva
della Camera Arbitrale in base
alle loro competenze.
• Durata: due mesi dalla prima udienza
• Costo: da 500 a 1500 euro per parte,
in base al valore della controversia
• Udienza: in linea di principio,
è prevista una sola udienza orale,
condotta dall’arbitro senza formalità
di procedura
• Lodo: il lodo è rituale (può cioè
assumere valore di sentenza).
Quando è consigliato
L’arbitrato rapido costituisce una scelta
particolarmente interessante
per controversie di valore non elevato,
nelle quali non è data, diversamente,
tutela alla parte adempiente poiché
il limitato valore scoraggia tanto
il ricorso alla Magistratura Ordinaria per i suoi tempi inaccettabili - quanto
il ricorso all’arbitrato tradizionale per i suoi costi.
Procedure internazionali
I termini si intendono raddoppiati,
salvo il termine previsto per il deposito
del lodo, che è di sei mesi dalla data
della prima udienza.
Disposizioni particolari regolano
le questioni relative alla lingua,
alla sede dell'arbitrato e alle norme
applicabili al merito.
15
Arbitrato internazionale
16
Le difficoltà connesse alla gestione di un
contenzioso risultano amplificate quando
si tratti di rapporti con partner stranieri:
l’individuazione del giudice competente
e della legge applicabile, la necessità
di individuare un legale di fiducia
che conosca la legge processuale
e sostanziale applicabile al contratto,
possono scoraggiare e rendere complicati
i rapporti commerciali transnazionali.
Proprio perché svincolato da un sistema
giuridico particolare e grazie alla procedura
snella e pressoché priva di formalismi,
l’arbitrato è sempre più utilizzato
per la soluzione delle controversie a
carattere internazionale. Sono state siglate
numerose convenzioni bilaterali
e multilaterali che regolano la materia:
la più importante è la convenzione
di New York del 1958 sul riconoscimento
e l'esecuzione delle sentenze arbitrali
straniere, cui aderiscono attualmente
oltre 120 Paesi.
L’art. 832 del codice di procedura civile
definisce internazionale l'arbitrato
“qualora alla data della sottoscrizione
della clausola compromissoria o del
compromesso almeno una delle parti
risieda o abbia la propria sede all'estero
oppure qualora debba essere eseguita
all'estero una parte rilevante
delle prestazioni nascenti dal rapporto
al quale la controversia si riferisce”.
L’arbitrato internazionale si differenzia
da quello “interno” sia dal punto di vista
della disciplina processuale applicabile,
che potrà variare sensibilmente a seconda
delle circostanze del caso di specie (sede
dell’arbitrato, tipo di regolamento arbitrale
applicabile, ecc.) sia per una serie di aspetti
derivanti necessariamente dal suo carattere
internazionale: determinazione della legge
sostanziale applicabile, lingua dell'arbitrato,
ecc. (tutti aspetti che è consigliabile
specificare nella clausola).
Nell’arbitrato internazionale è inoltre
diverso il modo di gestire la procedura
arbitrale e, in particolare, le diversità
riguardano alcuni degli aspetti più delicati,
come l’audizione dei testimoni
e delle parti, il ruolo degli avvocati, l’uso
di dichiarazioni scritte, tutti aspetti
sui quali tende ad affermarsi una prassi
che si differenzia nettamente da quella
dell'arbitrato “domestico”.
Particolarmente importante sarà quindi
la scelta di un arbitro qualificato.
Anche nella risoluzione delle piccole liti
transnazionali è possibile ricorrere
all’arbitrato rapido.
Clausola compromissoria per arbitrato
internazionale
Qualsiasi controversia concernente
il presente contratto o comunque
connessa allo stesso - comprese quelle
relative alla sua interpretazione, validità,
esecuzione e risoluzione - sarà
sottoposta ad arbitrato rituale, secondo
la procedura ordinaria o di arbitrato
rapido a seconda del valore,
in conformità al Regolamento
della Camera Arbitrale del Piemonte.
L’organo arbitrale giudicherà secondo
la legge* ….. (oppure secondo equità).
La sede dell’arbitrato sarà quella
della Camera Arbitrale del Piemonte
(oppure…).
La lingua dell’arbitrato sarà…
* precisare quale legge nazionale debba applicarsi;
potrà trattarsi anche di una legge di uno Stato terzo
rispetto alla nazionalità delle parti.
Conciliazione
Accanto all’arbitrato rapido, che, per quanto
innovativo nella sua formula, costituisce pur
sempre una procedura di tipo “conflittuale”,
le Camere di commercio offrono anche
la possibilità di dirimere la lite attraverso
la composizione amichevole della stessa,
sancita con la sottoscrizione di un nuovo
accordo soddisfacente per entrambe
le parti, che regolerà il futuro svolgimento
dei loro rapporti. Si tratta di una procedura
informale, nella quale un conciliatore
indipendente e neutrale aiuta le parti
a trovare un nuovo approccio al problema
e, in caso di successo, a sottoscrivere
un accordo.
A partire dallo scorso anno, l’Unioncamere
nazionale ha promosso un nuovo
regolamento unico di conciliazione, che
è già stato adottato da oltre il 70%
delle Camere di commercio italiane e che
permette di offrire all’utenza regole e costi
uniformi su tutto il territorio nazionale.
Il sistema camerale ha optato per la
conciliazione “facilitativa”, in base alla quale
il conciliatore, applicando tecniche apprese
in appositi corsi di formazione, conduce
le parti a riaprire la discussione
ed a ridefinire i rapporti, senza imporre
lui stesso una soluzione. In caso di mancato
accordo, le parti rimangono comunque
libere di ricorrere ai tradizionali strumenti
di decisione delle liti, come l’arbitrato
e la giurisdizione ordinaria.
Esse possono tentare la conciliazione anche
durante una procedura contenziosa:
la conciliazione non ha infatti
controindicazioni, né materie in cui non
possa essere praticata, né vincoli temporali.
Il vantaggio principale della conciliazione
risiede nella sua totale riservatezza
e volontarietà, caratteristiche garantite
durante tutto lo svolgimento
della procedura, sia in caso di successo
(raggiungimento di un accordo) che
di fallimento del tentativo di conciliazione.
Sia nell’esperienza italiana che in quella
internazionale, nel 70-80 % dei casi giunti
alla fase conciliativa le parti raggiungono
un accordo: la conciliazione è pertanto
consigliata ogni qualvolta sia auspicabile
per le parti la prosecuzione del rapporto,
magari su nuove basi, attraverso
una soluzione che metta fine in modo
non traumatico alla lite.
Con il D. Lgs. 5 del 17 gennaio 2003,
di riforma del diritto societario, è stata
per la prima volta introdotta una disciplina
legislativa del procedimento di conciliazione,
che si applica ogniqualvolta la controversia
riguardi una delle materie elencate all’art. 1
del decreto: in materia societaria,
di trasferimento di partecipazioni sociali,
di patti parasociali, di intermediazione
mobiliare, di rapporti tra banche
e associazioni di consumatori, e di credito
per le opere pubbliche. La novella prevede
che l’avvio del procedimento
di conciliazione determini l’interruzione
della prescrizione e la sospensione
della decadenza e che il verbale
di conciliazione, entro il limite di valore
di 25.000,00 euro, sia esentato
dall’imposta di registro, e conferisce
al verbale di conciliazione il valore
di titolo esecutivo (previa omologa
con decreto del presidente del Tribunale,
su istanza di parte).
Anche l’Unione europea è particolarmente
attiva nel settore della conciliazione:
lo scorso anno è stato istituito un gruppo
di lavoro per la redazione di un codice
di condotta europeo per mediatori,
presentato il 2 luglio 2004 a Bruxelles
e alla cui stesura ha partecipato
anche la Camera Arbitrale
del Piemonte, in rappresentanza
del sistema camerale italiano.
Lo scorso 22 ottobre la Commissione
ha pubblicato la proposta di una direttiva
sulla conciliazione.
17
15 GIORNI
DOMANDA
L’avvio della procedura
Esiste un accordo
per la conciliazione
Non esiste un accordo
La Segreteria contatta la controparte
e la invita ad aderire alla procedura
La controparte non aderisce
Nomina del conciliatore
La conciliazione non può avere luogo
45 GIORNI
18
CONCILIAZIONE
RISPOSTA
NOMINA DEL CONCILIATORE
L’incontro
La conclusione
INCONTRO DI CONCILIAZIONE
ACCORDO
NESSUN ACCORDO
La Camera Arbitrale del Piemonte offre
assistenza alle parti per la compilazione
della domanda e della risposta.
La Segreteria, qualora non esista
un preventivo accordo di conciliazione,
contatta la controparte illustrandole
la procedura ed invitandola ad aderire
al tentativo di conciliazione.
• Durata: 45 giorni dalla presentazione
della domanda
• Costo: il costo varia a seconda
del valore della lite ed è sostenuto
da entrambe le parti
• Incontri di conciliazione: in linea di
principio è sufficiente un solo incontro,
il conciliatore può fissarne un secondo.
La controparte invia la risposta
entro 15 giorni.
Quando è consigliata
Dopo aver ricevuto la risposta, la Segreteria
individua il conciliatore.
Le parti possono anche indicare di comune
accordo un altro nominativo.
A seguito della nomina, il conciliatore fissa
l’incontro, che in linea di principio si
conclude in un solo giorno. Le parti
possono essere assistite da loro consulenti.
Il conciliatore conduce l'incontro senza
formalità di procedura e può sentire
le parti anche separatamente per favorire
la ricerca di una soluzione. Le parti
rimangono sempre libere di ritirarsi.
In caso di successo, la conciliazione
si conclude entro 45 giorni con un accordo
avente valore di contratto, altrimenti le parti
sono libere di avviare un procedimento
arbitrale o giudiziale
Data la mancanza di controindicazioni
e la totale assenza di formalismo,
suggeriamo in tutti i casi di provare
ad offrire alla controparte un tentativo
di conciliazione di fronte a mediatori
esperti. Al massimo si saranno persi
alcuni giorni, ma senza aver precluso
nessuna via e con il vantaggio
di dare un segnale di buona fede
e di volontà di collaborazione
che predispone ad un miglioramento
dei rapporti.
Clausola di conciliazione
Qualsiasi controversia concernente
il presente contratto o comunque
connessa allo stesso sarà sottoposta
a conciliazione secondo le previsioni
del Regolamento della Camera Arbitrale
del Piemonte, qui richiamato
integralmente. Le parti si impegnano
a ricorrere alla conciliazione
della Camera Arbitrale del Piemonte
prima di iniziare qualsiasi procedimento
giudiziale o arbitrale.
N.B. Il D.Lgs. n. 5 del 17 gennaio 2003 ha previsto
la possibilità di inserire la clausola di conciliazione
nel contratto o nello statuto di società (artt.38 e segg.).
19
V. Il ruolo della Segreteria, le sedi e l’organizzazione: informazioni utili
a) Il ruolo della Segreteria
20
La segreteria svolge le funzioni di
amministrazione del procedimento indicate
dal Regolamento.
In particolare:
• riceve la domanda di arbitrato, verificando
la conformità dei requisiti
• riceve gli atti del procedimento
verificandone la regolarità e li trasmette
garantendo la piena applicazione
del principio del contraddittorio
• assiste l'arbitro nell'organizzazione
logistica del procedimento
• richiede alle parti il versamento del
deposito cauzionale (calcolato secondo
le tariffe in vigore) e degli oneri
amministrativi, se previsti
• fornisce consulenza e assistenza
sulle clausole compromissorie
e sui compromessi arbitrali.
b) Sede dei procedimenti
La sede dei procedimenti è fissata
dal Regolamento (art.6) presso la
Segreteria centrale della Camera Arbitrale
di Torino, in via San Francesco da Paola 24.
Tuttavia, la struttura a rete della Camera
Arbitrale del Piemonte permette il deposito
delle domande di arbitrato anche presso
le sedi delle altre Camere di commercio
aderenti (artt. 11 e 27 del Regolamento):
Alessandria, Asti, Biella, Cuneo e Vercelli.
Un vantaggio in termini di comodità per
i professionisti e le aziende, che potranno
ricevere in loco anche un servizio di prima
assistenza da parte dei funzionari addetti.
Per ciò che riguarda le udienze, l’art.6
del Regolamento prevede che “gli arbitri
possono fissare il luogo dell’udienza
in luogo diverso” (da quello ove ha sede
la Segreteria centrale): anche in questo
caso, cioè, grazie alle strutture ed alle
attrezzature messe a disposizione dalle
Camere di commercio aderenti alla Camera
Arbitrale del Piemonte, sarà possibile dare
la precedenza alle esigenze delle parti
e dei professionisti che le assistono, fissando
l’udienza nel luogo più vicino a loro.
Informazioni pratiche sull'arbitrato
Dove si deposita la domanda? Presso la
Segreteria di Torino o gli uffici decentrati.
In quante copie? Si devono depositare
tanti originali quante sono le parti
convenute, più uno per la Segreteria,
e tante copie quanti sono gli arbitri:
sia gli originali sia le copie devono essere
completi dei documenti.
Ad esempio, in un arbitrato rapido
con due parti gli esemplari sono tre:
due originali e una copia.
Sono necessarie le marche da bollo?
Quando l’arbitrato è rituale (sempre,
nel caso dell’arbitrato rapido) la domanda
sconta l’imposta di bollo nella misura
ordinaria (11,00 euro ogni 4 pagine):
il bollo va apposto sugli originali.
Inoltre, sull’originale per la Segreteria è
necessario l’ulteriore bollo per la
procura. Le stesse norme valgono
per il deposito della risposta
e della domanda riconvenzionale,
…ed in particolare sull'arbitrato rapido
Come si svolge l’udienza nell’arbitrato
nonché delle successive memorie.
Cosa succede se l’altra parte non si
presenta? Se la risposta del convenuto
non perviene alla Segreteria entro
il termine prescritto, la Camera Arbitrale,
previa verifica della regolarità
della comunicazione della domanda,
adotta i provvedimenti necessari
per la prosecuzione del procedimento
(art. 28.4 del Regolamento).
In caso di assenza del convenuto, verrà
comunque assicurato il rispetto
del principio del contraddittorio:
in particolare, il convenuto sarà comunque
inserito tra i destinatari della
convocazione inviata dall’arbitro alle parti.
Nell’arbitrato rapido, qual è il termine
ultimo entro cui le parti devono
indicare i mezzi di prova di cui
intendono avvalersi?
L’attore ed il convenuto devono,
a pena di decadenza, indicare i mezzi
di prova di cui intendono avvalersi
rispettivamente al momento
della presentazione della domanda
e della risposta.
L’art. 30.5 del Regolamento prevede che
l’arbitro, in via eccezionale, possa
ammettere ulteriori mezzi di prova a sua
discrezione, tenendo sempre presente
l’esigenza di concentrare la procedura
nel massimo di due udienze
e di rispettare il termine per il deposito
del lodo (due mesi dalla prima udienza).
rapido? Le caratteristiche principali
Quando va versato il deposito
cauzionale? Unitamente alla domanda,
la parte attrice versa i depositi cauzionali
indicati nel tariffario in vigore
al momento della presentazione
della domanda. Il convenuto verserà
la sua parte del deposito cauzionale
insieme alla risposta.
Come deve essere effettuato
il pagamento? Il pagamento potrà
avvenire tramite assegno circolare o
mediante bonifico (copia del bollettino
dovrà pervenire alla Segreteria).
Cosa succede se una parte non
effettua il versamento del deposito
cauzionale? La somma potrà essere
anticipata dall'altra parte; nel caso in cui
anche quest’ultima non provveda,
ex art. 7.6 del Regolamento la Camera
Arbitrale dichiara la sospensione
del procedimento: in tal caso i termini
riprenderanno a decorrere non appena
venga effettuato il pagamento mancante.
Qualora il pagamento non venga
effettuato entro sei mesi dalla richiesta
della Segreteria, la Camera Arbitrale
dichiara non procedibile l’arbitrato,
con restituzione di quanto eventualmente
depositato al netto delle spese.
dell’udienza, nell’arbitrato rapido, sono
l'oralità e la concentrazione.
Tendenzialmente l’udienza si esaurisce
in un giorno: solo ove sia assolutamente
necessario l'arbitro dispone che l'udienza
prosegua nel giorno successivo, ovvero
ne fissa una nuova, che deve comunque
tenersi entro 20 giorni dalla prima.
Le parti devono comparire
personalmente con i testimoni
e/o gli esperti (è onere delle parti
assicurarne la presenza).
L'arbitro procede al tentativo
di conciliazione e sente liberamente
le parti, i testimoni e gli esperti.
Ha inoltre il potere di ordinare
una perizia o accertamento tecnico,
nonché di chiedere l’assunzione di nuovi
mezzi di prova e di compiere tutti gli atti
necessari o utili per l'accertamento
dei fatti in causa.
Per quanto riguarda la verbalizzazione,
le udienze di arbitrato rapido, viste
le necessità di massima concentrazione
dei tempi, vengono registrate su
audiocassette, poi duplicate per l’arbitro
e, su richiesta, per le parti.
Viene inoltre redatto un verbale sintetico
dell’udienza per l’arbitro e per le parti.
21
V1. Le clausole raccomandate
22
Clausola compromissoria per arbitrato
Clausola compromissoria societaria
Qualsiasi controversia concernente
il presente contratto o comunque
connessa allo stesso - comprese quelle
relative alla sua interpretazione, validità,
esecuzione e risoluzione - sarà
sottoposta ad arbitrato rituale* secondo
la procedura di arbitrato ordinario
o di arbitrato rapido a seconda del
valore, in conformità al Regolamento
della Camera Arbitrale del Piemonte.
In caso di procedura ordinaria,
la controversia sarà decisa da un arbitro
unico o da un collegio arbitrale,
in conformità a tale Regolamento.
In caso di arbitrato rapido, l’arbitro
sarà unico e deciderà in via rituale
secondo equità.
Qualsiasi controversia che dovesse
insorgere tra i soci, o tra i soci
e la società, avente ad oggetto diritti
disponibili relativi al rapporto sociale,
oppure nei confronti di amministratori,
sindaci e liquidatori o tra questi
o da essi promossa, ivi comprese quelle
relative alla validità delle delibere
assembleari o aventi ad oggetto
la qualità di socio, sarà devoluta
ad arbitrato secondo il Regolamento
della Camera Arbitrale del Piemonte
nel rispetto della disciplina prevista
dagli artt. 34, 35 e 36
del D.Lgs. 17/1/2003 n.5.
L’arbitrato si svolgerà secondo
la procedura di arbitrato ordinario
o di arbitrato rapido in conformità
con il suddetto Regolamento.
La controversia sarà devoluta
ad un arbitro unico/un collegio arbitrale
di tre arbitri*.
In ogni caso, l’arbitro o gli arbitri saranno
nominati dalla Camera Arbitrale.
*oppure irrituale, ove espressamente previsto dalle parti
nella clausola compromissoria.
N.B. Quando la controparte sia un consumatore ai sensi
della legge n 52/96, è necessario allegare il regolamento,
e la clausola compromissoria dev’essere negoziata e non
predisposta unilateralmente.
Clausola di conciliazione
Qualsiasi controversia concernente
il presente contratto o comunque
connessa allo stesso sarà sottoposta
a conciliazione secondo le previsioni
del Regolamento della Camera Arbitrale
del Piemonte, qui richiamato integralmente.
Le parti si impegnano a ricorrere
alla conciliazione della Camera Arbitrale
del Piemonte prima di iniziare qualsiasi
procedimento giudiziale o arbitrale.
N.B. Il D.Lgs. n. 5 del 17 gennaio 2003 ha previsto
la possibilità di inserire la clausola di conciliazione
nel contratto o nello statuto di società (artt.38 e segg.).
* N.B. Le parti devono optare, nella redazione
della clausola, o per l’arbitro unico o per il collegio
di tre arbitri; qualora si scelgano i tre arbitri,
la procedura applicata sarà quella di arbitrato ordinario
(art. 1.6 del Regolamento).
Clausola compromissoria per arbitrato
internazionale
Qualsiasi controversia concernente
il presente contratto o comunque
connessa allo stesso - comprese quelle
relative alla sua interpretazione, validità,
esecuzione e risoluzione - sarà
sottoposta ad arbitrato rituale, secondo
la procedura ordinaria o di arbitrato
rapido a seconda del valore,
in conformità al Regolamento
della Camera Arbitrale del Piemonte.
L’organo arbitrale giudicherà secondo
la legge * ….. (oppure secondo equità).
La sede dell’arbitrato sarà quella
della Camera Arbitrale del Piemonte
(oppure…).
La lingua dell’arbitrato sarà…
* precisare quale legge nazionale debba applicarsi;
potrà trattarsi anche di legge di uno stato terzo rispetto
alla nazionalità delle parti.
Clausola compromissoria
Arbitrato semplificato Torino 2006
Tutte le controversie derivanti dal presente
contratto o collegate allo stesso, anche
relative ad obblighi extracontrattuali,
saranno risolte in via definitiva mediante
arbitrato rituale secondo la procedura
di arbitrato semplificato Torino 2006,
in conformità al Regolamento della Camera
Arbitrale del Piemonte Torino 2006.
Con la presente clausola le parti
si impegnano altresì a sottoporsi
alle procedure di intervento rapido
previste del regolamento in questione.
VI1. L’arbitrato e l’evento olimpico: il Regolamento semplificato Torino 2006
In considerazione dell’importanza
dell’appuntamento con le Olimpiadi
invernali del 2006 e della sua peculiarità
per le vicende commerciali ad esso
collegate, la Camera Arbitrale del Piemonte,
in collaborazione con il Toroc, l’Agenzia
Torino 2006 e gli Ordini degli Avvocati
di Torino e dei Dottori Commercialisti
di Ivrea-Pinerolo-Torino, ha messo a punto
nel 2003 un nuovo Regolamento,
che si aggiunge a quello generale della
Camera Arbitrale, che disciplina una forma
di arbitrato semplificato. L’intento è quello
di offrire alle imprese coinvolte,
direttamente o indirettamente, nelle attività
legate alla realizzazione dei Giochi olimpici
invernali 2006 e delle relative infrastrutture
uno strumento particolarmente adeguato
per la risoluzione di eventuali controversie
in tempi brevi e a costi ragionevoli.
Infatti, trattandosi di attività da portare
a termine entro scadenze improrogabili
che coinvolgono numerose imprese,
piccole e grandi, è apparso essenziale
predisporre strumenti di risoluzione
di eventuali controversie che offrano
agli interessati garanzie di massima rapidità
e prevedibilità dei costi.
A tal fine il Regolamento disciplina anzitutto
l’arbitrato semplificato Torino 2006, una
forma di arbitrato rapido ispirata a quella
già esistente (e disciplinata dagli articoli e
dal Regolamento della Camera Arbitrale del
Piemonte come “arbitrato rapido”), che sta
dando risultati molto positivi, che qui viene
estesa ad un collegio di tre arbitri.
I termini sono leggermente più lunghi,
ma comunque molto brevi (sei mesi
dall’inizio della procedura per giungere
alla sentenza arbitrale), tali da realizzare
un ragionevole compromesso tra
le esigenze di rapidità e quelle di una
discussione approfondita della controversia.
Insieme all'arbitrato semplificato sono state
previste alcune procedure di intervento
rapido che permettono alle parti
di ottenere in tempi strettissimi, prima
dell'inizio della procedura arbitrale,
provvedimenti intesi a risolvere situazioni
per le quali sussistano motivi d'urgenza tali
da giustificare un intervento immediato.
Tali procedure di intervento rapido sono:
• una procedura conciliativa, mirante
a comporre rapidamente, attraverso
l'intervento di un conciliatore
specializzato, eventuali controversie
insorte nel corso dell'esecuzione
del contratto
• una procedura per la concessione
di provvedimenti provvisori e revocabili
nel corso della procedura di arbitrato,
da instaurarsi in tempi brevi.
Ovviamente, il Regolamento in questione
può essere applicato anche fuori dall'ambito
specifico per cui è stato predisposto
(le Olimpiadi del 2006).
Requisito essenziale per poter accedere
alla procedura è, come per l’arbitrato
in generale, la previsione di un accordo
scritto che faccia riferimento all’arbitrato
Torino 2006, attraverso una clausola inserita
nel contratto o mediante un compromesso
firmato dalle parti a controversia già iniziata.
Clausola Torino 2006
Tutte le controversie derivanti
dal presente contratto o collegate
allo stesso, anche relative ad obblighi
extracontrattuali, saranno risolte in via
definitiva mediante arbitrato rituale
secondo la procedura di arbitrato
semplificato Torino 2006, in conformità
al Regolamento della Camera Arbitrale
del Piemonte Torino 2006.
Con la presente clausola le parti
si impegnano altresì a sottoporsi
alle procedure di intervento rapido
previste del Regolamento in questione.
23
I contratti in vista delle Olimpiadi:
contratti di diritto pubblico e privato
e applicabilità dell’arbitrato
24
L'organizzazione dei Giochi olimpici
invernali Torino 2006 è regolamentata
dalla legge n. 285/2000, poi integrata
e modificata dalla legge n. 48/2003.
La legge prevede che il Toroc svolga
le funzioni di promozione e di
organizzazione dell'evento olimpico
e individui gli interventi necessari per la
realizzazione dello stesso (impianti,
villaggi e infrastrutture).
Il Toroc è una fondazione di diritto
privato; l’Agenzia Torino 2006, invece,
ha lo specifico compito di realizzare
gli interventi secondo le indicazioni fornite
dal Toroc e con finanziamenti dello Stato.
L’Agenzia è un organismo di diritto pubblico
e, di conseguenza, nella realizzazione
degli interventi è tenuta a seguire le norme
nazionali e comunitarie vigenti in materia
di contratti pubblici (in particolare, appalti).
Tali norme, in estrema sintesi, sono: la legge
n. 109/1994 (Legge Merloni) e i relativi
regolamenti di attuazione, la Direttiva
Cee 93/37 in materia di lavori pubblici,
il d.lgs n. 157/1995 e la direttiva Cee 92/50
in materia di appalti di servizi.
Sotto il profilo giurisdizionale, le norme
vigenti offrono specifiche indicazioni.
Per quanto riguarda i lavori pubblici,
vi è la giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo per le procedure
di aggiudicazione e la giurisdizione
del giudice civile per le controversie relative
all’esecuzione del contratto.
Quest’ultima giurisdizione è derogabile
dalle parti, con possibilità, però, di ricorrere
solo all’arbitrato così come disciplinato
dalla stessa legge n. 109/1994 (collegio
arbitrale costituito presso la Camera
Arbitrale dei lavori pubblici presso l’Autorità
per la Vigilanza).Va però segnalato che, in
seguito alla sentenza del Consiglio
di Stato n. 6335/2003, la Camera Arbitrale
ha sospeso, con delibera n. 148/2003,
le nomine degli arbitri.
Per quanto riguarda gli appalti di servizi
(essenzialmente servizi di ingegneria
e architettura), vi è la giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo per le procedure
di aggiudicazione; per le controversie
relative all'esecuzione del contratto
l’opinione prevalente è che vi sia
la giurisdizione del giudice civile, derogabile
dalle parti.
Alla luce di quanto detto sopra, è evidente
che i contratti in cui è direttamente
parte l'Agenzia non possano contenere
clausole arbitrali.
Ciò è possibile, invece, nei contratti
connessi a quelli relativi alla realizzazione
delle opere olimpiche: in altri termini,
quelli stipulati dalle imprese aggiudicatarie
di lavori con soggetti terzi per l’esecuzione
degli stessi (ad esempio subappalti, contratti
di associazione temporanea di imprese, ecc.).
Qui di seguito vengono indicate alcune
tipologie contrattuali cui generalmente
si ricorre nell'ambito degli appalti pubblici,
escluse quelle disciplinate dalle specifiche
norme in materia di lavori pubblici o quelle
per le cui controversie è riconosciuta
la giurisdizione esclusiva del Giudice
Amministrativo.
A titolo esemplificativo, possono contenere
clausole arbitrali le seguenti tipologie
di contratto:
• contratti di subappalto di lavori
(art. 18 legge n. 55/1990, art. 141
Dpr n. 554/1999)
• contratti di fornitura e posa in opera
(art. 18 legge n. 55/1990)
• contratti di fornitura di materiali
• contratti di noleggio (ad esempio
attrezzatura di cantiere: gru, ponteggi, ecc.)
• contratti per prove di laboratorio
(ad esempio rumore, portanza, ecc.)
• contratti di subappalto di servizi
(ad esempio indagini geologiche,
geotecniche, sismiche, ecc.)
• contratti di associazione temporanea
di imprese (contratti di mandato)
• contratti assicurativi
• contratti per prestazioni professionali
nel settore dell'architettura e dell'ingegneria
(nelle ipotesi di lavori affidati con
concessione di costruzione e gestione).