Ordine degli Avvocati di Torino Collegio Notarile
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Ordine degli Avvocati di Torino Collegio Notarile
Con la collaborazione di Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Torino e Pinerolo Ordine degli Avvocati di Torino Ordine Dottori Commercialisti di Ivrea - Pinerolo - Torino ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI IVREA - PINEROLO - TORINO Consiglio Notarile di Alessandria, Acqui Terme e Tortona • Asti • Biella • Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo • Ivrea • Novara, Vercelli e Casale Monferrato • Verbania Ordine degli Avvocati di Acqui Terme • Alba • Alessandria • Aosta • Asti • Biella • Casale Monferrato • Cuneo • Ivrea • Mondovì • Novara • Tortona • Pinerolo • Saluzzo • Verbania • Vercelli Ordine dei Dottori Commercialisti di Alessandria • Asti • Biella • Casale Monferrato • Cuneo • Novara • Verbania • Vercelli Indice I. La nuova Camera Arbitrale del Piemonte pag. 4 II. Cenni sull’arbitrato pag. 5 III. La riforma del diritto societario e la clausola compromissoria pag. 10 1V. Le procedure di arbitrato e conciliazione amministrate dalla Camera Arbitrale del Piemonte pag. 11 V. Il ruolo della Segreteria, le sedi e l’organizzazione: informazioni utili pag. 20 V1. Le clausole raccomandate pag. 22 VI1. L’arbitrato e l’evento olimpico: il Regolamento semplificato Torino 2006 pag. 23 Modelli utili In allegato, nella tasca al fondo della brochure, sono inseriti i modelli fac-simile per domande, risposte e dichiarazioni, oltre alle principali informazioni organizzative sulla Camera Arbitrale. 3 I. La nuova Camera Arbitrale del Piemonte 4 La Camera Arbitrale del Piemonte, associazione a cui aderiscono le Camere di commercio di Torino, Asti, Alessandria, Biella, Cuneo e Vercelli, è stata costituita nel 1995 con l’obiettivo di diffondere tra le piccole e medie imprese del territorio il ricorso alle procedure di arbitrato e di conciliazione per la soluzione delle liti commerciali. L’intento delle Camere aderenti è quello di offrire alle imprese e ai consumatori strumenti adeguati per rispondere alle loro esigenze di giustizia, in particolare rendendo loro accessibile il ricorso alle procedure di arbitrato e di conciliazione, che assicurano riservatezza e rapidità e garantiscono la preparazione e la specializzazione di coloro che sono chiamati a risolvere le controversie. Tale obiettivo viene perseguito, da un lato, attraverso il contenimento dei costi amministrativi (ad oggi lo scarso ricorso a questo tipo di procedure da parte delle imprese di piccole dimensioni è da imputare principalmente agli alti costi che esse normalmente scontano in rapporto al valore economico delle liti) e, dall’altro, attraverso l’introduzione nel Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte di procedure particolarmente adatte alla soluzione rapida delle controversie di valore limitato. Recentemente la Camera Arbitrale del Piemonte, una delle poche in Italia ad operare su base regionale, ha raggiunto un nuovo importante obiettivo, ponendo in essere, con il nuovo Statuto, un’innovativa collaborazione istituzionale con gli Ordini professionali degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti e con i Collegi Notarili del Piemonte, rappresentati negli organi della Camera Arbitrale dai Presidenti o da esponenti dei rispettivi Consigli. Gli organi della Camera Arbitrale sono stati rinnovati; nel segno della continuità istituzionale con il passato la Presidenza è stata affidata a Giuseppe Pichetto. Recenti evoluzioni legislative, in particolare la riforma del diritto societario, hanno riservato puntuale attenzione sia all’arbitrato che alla conciliazione stragiudiziale, privilegiando espressamente il ruolo delle Camere di commercio. Il momento è quindi particolarmente favorevole alla diffusione degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, e in particolare dell’arbitrato, che, pur essendo molto praticato a livello internazionale, in Italia non ha ancora conosciuto il successo che merita. In particolare, le imprese potrebbero trarre grande vantaggio dalla conoscenza e dall’utilizzo dell’arbitrato rapido, strumento particolarmente adatto (per i costi contenuti e per i tempi davvero ridotti) per la risoluzione delle controversie di piccolo o medio valore. Di fronte a questo panorama nuovo, le Camere di commercio piemontesi, in linea con una consolidata attitudine che vede in Piemonte, più che in altre regioni, un’intensa cultura di collaborazione istituzionale, hanno individuato negli Ordini professionali i soggetti a cui chiedere una collaborazione stabile, proprio per fornire congiuntamente alle imprese un servizio sempre migliore. Un ulteriore valore aggiunto è dato dalla struttura a rete estesa alla gran parte del territorio regionale (sia con riferimento alle Camere di commercio che agli Ordini professionali coinvolti), nell’ottica di un’assistenza mirata ed efficace alle imprese di tutto il Piemonte, attraverso il coinvolgimento dei professionisti a loro più vicini. I1. 1. Titolo Cenni sull’arbitrato Le regole del litigare La domanda di giustizia dei cittadini cresce oggi più rapidamente di quanto non facciano le strutture preposte alla gestione della giustizia stessa. Per le imprese il costo attuale del contenzioso rappresenta un peso non più sostenibile, che ne mina la competitività e può rappresentare un freno finanziario ad una crescita dinamica. L’Italia non è l’unica in questo senso, ma non si può negare che essa goda di un primato europeo particolarmente negativo: nel 2002 l’arretrato dei procedimenti civili ammontava a oltre 3 milioni di cause pendenti, di cui oltre 36.000 nella nostra regione. Questo andamento è stato riconfermato per l’anno 2003, dal momento che i risultati positivi dovuti al progressivo smaltimento dell’arretrato sono stati temperati dall’aumento delle nuove cause (più di 1.700.000). Il sovraccarico della giustizia ordinaria si traduce in tempi inaccettabili (il 42% dei processi dura più di tre anni, il 15% si esaurisce in tre anni, il 20% in due anni e solo il 23% in un anno)*. Date le premesse, stabilire in un contratto le regole del litigare non è sinonimo di litigiosità, bensì di prudenza. Il ruolo dei consulenti delle parti è fondamentale durante la stipulazione del contratto, laddove vengano previste le modalità di risoluzione degli eventuali * dati tratti dalla Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2003 e riferiti ai processi di primo grado davanti ai Tribunali e ai Giudici di Pace. contrasti, operando una scelta fra i diversi sistemi disponibili. Spesso, infatti, il momento della stipula di un contratto è vissuto con un atteggiamento di fiducia incondizionata nelle proprie ed altrui capacità di gestire autonomamente eventuali situazioni di difficoltà nella relazione commerciale, per cui non si ritiene utile o di buon gusto affrontare l’argomento della possibile insorgenza di discordie; altrettanto spesso, la clausola che prevede il sistema di risoluzione delle liti viene riprodotta nel contratto senza la dovuta attenzione, per abitudine o copiandola da altri contratti: assai raramente ci si sofferma a valutare quale sia la scelta più adatta per il singolo contratto. I contratti, infatti, non sono tutti uguali: uno strumento utile in un caso può rivelarsi poco adatto in un altro e magari comportare inutili perdite di tempo. Il ruolo dei professionisti è in questo senso fondamentale: sono i primi partner delle imprese nella redazione dei contratti, ed è importante che conoscano e utilizzino le alternative alla giustizia ordinaria più innovative, in modo da poter offrire ai loro clienti alternative rapide ed efficaci, che rispondano al meglio alle esigenze di un mercato che richiede rapidità e flessibilità. Per un cliente, infatti, è sicuramente importante vedere riconosciute le proprie ragioni, ma altrettanto importanti sono i tempi nei quali porre fine alla lite, la certezza dei costi, la riservatezza, il controllo sullo svolgimento della procedura, la possibilità di proseguire i rapporti commerciali tra le parti anche durante e dopo la controversia, l’esperienza, la competenza e l’imparzialità del professionista a cui è affidata la decisione. La clausola compromissoria ed il compromesso arbitrale È abbastanza usuale che le parti prevedano nei contratti quale debba essere il tribunale competente in caso di lite (clausola di scelta del foro). Eccone un esempio: “Il presente contratto è sottoposto alla legge italiana. Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto o collegata allo stesso sarà esclusivamente competente il Foro di Torino”. Un po’ meno frequente è la scelta dell’arbitrato. Tale strumento, assai praticato nel commercio internazionale, è ancora poco utilizzato in Italia dalle imprese piccole o medie, che tuttavia potrebbero trarne notevoli vantaggi. L’arbitrato consiste sostanzialmente in un giudizio che termina con una decisione che può assumere valore pari a quello delle sentenze dei giudici togati, ma che viene condotto da un “giudice privato”, offrendo garanzie di maggior riservatezza della procedura. Esso ha di solito una durata di alcuni mesi, a seconda della procedura prescelta, e permette generalmente alle parti di scegliersi il proprio giudice. L’arbitro non è un giudice generico: infatti, può essere nominato fra persone esperte o nel settore giuridico rilevante nella controversia (societario, contrattuale, ecc.) o nel ramo 5 6 commerciale (appalti, compravendite immobiliari, ecc.) dell’oggetto del contendere. Grazie a questi vantaggi, l’arbitrato non deve essere considerato soltanto una via sussidiaria alla giustizia che non funziona; ciò è in parte vero, in quanto la procedura arbitrale consente di abbreviare i tempi del giudizio, ma col tempo esso ha acquisito una dignità e peculiarità grazie soprattutto alla specializzazione degli arbitri e alla riservatezza della procedura. L’arbitrato rappresenta un’alternativa al giudice naturale del rapporto: pertanto richiede l’accordo delle parti a ricorrervi. Tale accordo può formarsi a lite già delineata (ed allora prende il nome di “compromesso arbitrale”) oppure, preferibilmente, essere previsto già al momento della stipula del contratto (ed allora si tratterà di una “clausola compromissoria” inserita nel contratto stesso). In certi rapporti commerciali fondati su uno scambio di proposta (attraverso condizioni generali) e accettazione (conferma d’ordine) esso si forma con lo scambio di tali documenti. In tal caso è necessario che l’accettazione faccia menzione chiara della scelta in favore dell’arbitrato. Quando la clausola arbitrale sia contenuta in condizioni generali o in contratto predisposto su moduli prestampati, inoltre, è necessaria l’approvazione specifica ex art. 1341 c.c. con la doppia firma del contraente aderente. Si ricorda che l’accordo arbitrale deve sempre essere per iscritto (può anche risultare da uno scambio di lettere che menzionino chiaramente la volontà del ricorso all’arbitrato) L’arbitrato è un sistema di giustizia privata convenzionale regolato dal Codice di Procedura Civile agli artt. 806-840 e fondato sull’accordo delle parti, le quali possono anche scegliere le regole cui gli arbitri dovranno attenersi nel decidere: ma sarà più semplice se esse decideranno di rinviare ad un regolamento proposto da una istituzione arbitrale (arbitrato amministrato o istituzionale). Non è possibile ricorrere all’arbitrato nei seguenti casi: • rapporti individuali di lavoro (salvo che l’arbitrato sia previsto da contratti collettivi) • questioni di stato e di separazione tra coniugi • controversie che non possano formare oggetto di transazione in quanto si riferiscano a diritti non disponibili (per esempio, le controversie relative ai diritti della personalità, o a materie specifiche quali la proprietà intellettuale, il fallimento, i lavori pubblici). Clausola compromissoria per arbitrato Qualsiasi controversia concernente il presente contratto o comunque connessa allo stesso - comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione - sarà sottoposta ad arbitrato rituale*, secondo la procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido a seconda del valore, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte. In caso di procedura ordinaria, la controversia sarà decisa da un arbitro unico o da un collegio arbitrale in conformità a tale Regolamento. In caso di arbitrato rapido, l’arbitro sarà unico e deciderà in via rituale secondo equità. *oppure irrituale, ove espressamente previsto dalle parti nella clausola compromissoria. N.B. Quando la controparte sia un consumatore ai sensi della legge n. 52/96, è necessario allegare il Regolamento. È inoltre necessario che la clausola compromissoria sia negoziata e non predisposta unilateralmente. Anche qualora le parti si trovino già in lite, possono sempre decidere di comune accordo di sottoscrivere un compromesso arbitrale o di sostituirlo all’eventuale clausola presente nel contratto. Tipologie di arbitrato: l’arbitrato rituale e irrituale Compromesso arbitrale Tra e (indicare cognome o denominazione sociale e residenza o sede delle parti) premesso che tra di essi è insorta controversia avente ad oggetto si conviene, in deroga a quanto previsto dall’art. del contratto di deferire tale controversia alla decisione di un arbitro, secondo la procedura di arbitrato rapido Piemonte prevista dalla parte IV del regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte. L’arbitro unico, nominato conformemente al suddetto regolamento, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare, deciderà in via rituale secondo equità e senza formalità di procedura. Data e luogo Firma È possibile operare una distinzione tra diverse tipologie di arbitrato. Il codice di procedura civile delinea il cosiddetto arbitrato rituale (e cioè disciplinato dalle regole della nostra procedura civile); esso si conclude con un provvedimento, il lodo rituale, che può acquisire efficacia di sentenza e che deve essere emesso, salvo diversa pattuizione, entro 180 giorni dall’accettazione della nomina da parte dell'arbitro. Peraltro, è noto e frequente, nel nostro diritto, l’arbitrato irrituale, detto anche libero, irregolare o improprio. L’arbitrato irrituale si conclude con una determinazione che ha valore non di sentenza ma di contratto. Esso incontra quindi grosse difficoltà di attuazione laddove sia necessaria una esecuzione forzata della decisione: in caso di mancata spontanea esecuzione della decisione arbitrale irrituale si dovrà esercitare un’azione di fronte alla magistratura ordinaria. Si suggerisce di esprimere chiaramente, nella necessaria forma scritta, la scelta tra l’arbitrato rituale e quello irrituale. Firma Arbitrato ad hoc, arbitrato amministrato e arbitrato istituzionale Si distinguono ancora: • gli arbitrati ad hoc, in cui le parti prescindono da organismi arbitrali specializzati e insieme agli arbitri possono, entro determinati limiti, fissare le regole in base alle quali l’arbitrato dovrà svolgersi 7 8 • gli arbitrati amministrati, in cui le parti affidano la gestione e l'organizzazione del procedimento ad un organismo permanente facendo riferimento alla disciplina da questo predisposta. Tali enti, emanando appositi regolamenti, fissano le regole di svolgimento degli arbitrati e i criteri di giudizio, assicurano un lavoro di sostegno e di segreteria, forniscono i locali e l’eventuale materiale occorrente e provvedono, in caso di inerzia delle parti, alla nomina degli arbitri, scelti in ragione delle particolari competenze tecniche. Le istituzioni sovrintendono così allo svolgimento dell'intero procedimento e coordinano l'attività delle parti, dei loro legali e degli arbitri. Una categoria particolare di arbitrati amministrati è costituita dagli arbitrati istituzionali, tra i quali quelli gestiti da enti pubblici, come le Camere di commercio, che, attraverso le Camere Arbitrali dalle stesse istituite, svolgono questa funzione nel quadro dei propri compiti istituzionali (sanciti dal legislatore con la legge 580/1993), e quindi nel perseguimento di un interesse di carattere generale: il ruolo delle Camere è quindi riconosciuto come garanzia di serietà e terzietà. Vantaggi dell’arbitrato amministrato o istituzionale L’arbitrato amministrato o istituzionale presenta rilevanti vantaggi. L’istituzione che amministra l’arbitrato offre un regolamento di procedura e garantisce la scelta di arbitri competenti, imparziali e indipendenti, qualora non effettuata dalle parti e dagli arbitri da queste nominati; interviene per superare eventuali intoppi nel corso della procedura; offre un servizio di segreteria, le sale per le riunioni, il personale per la redazione dei verbali e per i servizi di cancelleria in genere. Fissa preventivamente i costi della procedura che saranno liquidati secondo tariffari cui gli arbitri si atterranno, di fatto consentendo un monitoraggio dei costi stessi. A questo proposito, si osserva come gli arbitrati istituzionali gestiti da enti pubblici implichino, di norma, costi minori rispetto alle organizzazioni private, dato che questi non hanno la necessità di realizzare guadagni e possono inserire la gestione degli arbitrati nel quadro dei propri compiti istituzionali. È importante inoltre sottolineare che affidarsi ad un arbitrato amministrato non priva le parti della libertà di decidere personalmente alcuni aspetti del procedimento: in particolare, esse potranno determinare gli aspetti più delicati, quali, di regola, la scelta degli arbitri, la sede dell'arbitrato, la lingua. Le norme dei regolamenti, infatti, sono solitamente derogabili e si applicheranno in caso di conflitto interpretativo o in mancanza di un’espressa pattuizione delle parti, fatte salve eventuali specifiche norme inderogabili di legge. Gli arbitrati con pluralità di parti Lo schema consueto di compromesso o clausola compromissoria, salvo il caso dell’arbitro unico, prevede che ognuna delle parti designi un suo arbitro, e che costoro (o, in mancanza, il Presidente del Tribunale o un soggetto terzo) provvedano alla nomina del terzo arbitro, Presidente del Collegio. Tale tipo di arbitrato è quindi strutturato sul modello di una controversia tra due sole parti, un attore ed un convenuto. In alcuni casi, però, le parti coinvolte potrebbero anche essere in numero superiore: in tali casi è preferibile prevedere che l’arbitro sia uno, oppure che tutti gli arbitri siano nominati da un soggetto esterno: è questa la scelta fatta dal legislatore nella recente riforma del diritto societario, dove il decreto n. 5 del 2003 (sul nuovo processo in materia societaria) prevede che tutti gli arbitri siano nominati da un soggetto estraneo alla società. Nel Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte è espressamente previsto (art. 10.2) che nel caso in cui le parti litiganti siano più di due o siano costituite da una pluralità di soggetti e qualora manchino specifiche pattuizioni delle parti circa il numero e le modalità di nomina degli arbitri, o esse non siano idonee alla costituzione dell’organo arbitrale, la controversia sarà deferita ad un collegio di tre arbitri, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati direttamente (tutti e tre) dalla Giunta esecutiva della Camera Arbitrale. Con questa disposizione si è cercato di far salva la volontà delle parti di compromettere in arbitri le eventuali controversie, e nel contempo di rendere concretamente attuabile la clausola compromissoria. Gli arbitrati “secondo diritto” e quelli “secondo equità” Un’ulteriore distinzione, di particolare interesse, dev’essere fatta tra gli arbitrati “secondo diritto” e quelli “secondo equità”. La base contrattuale su cui si fonda la procedura arbitrale consente infatti alle parti (peraltro non diversamente da quanto è possibile nei giudizi ordinari) di stabilire il diritto applicabile così come l’eventuale ricorso all'equità. È opportuno precisare che tale ultimo riferimento (comunque lo si voglia intendere, come giustizia del caso concreto ed in quanto tale irripetibile, oppure come comune sentire della società civile, oppure ancora come sistema di regole accolto e riconosciuto dalla comunità economico-sociale a cui le parti appartengono) in molti casi non introduce sostanziali differenze nella decisione: l’equità soccorre a conseguenze eccessive derivanti dall'applicazione rigida delle regole di diritto e l'arbitro che faccia riferimento all'equità dovrà comunque motivare tanto la totale adesione alle regole di diritto, quanto il ricorso a principi da quest'ultimo divergenti. In altre parole, il giudizio di equità non consiste in una decisione ispirata ad indeterminati principi di giustizia superiore, bensì consente il temperamento dell'eccessivo rigore di una soluzione basata sulle regole di diritto con principi riconosciuti e condivisi dalla comunità economica e sociale di appartenenza delle parti. L’equità lascia maggiore libertà all'arbitro consentendogli di superare talune previsioni di legge (ad esempio in termini di decadenza, prescrizione, ecc.), la cui rigida applicazione porterebbe a risultati ingiusti. Dovrebbe condurre ad una decisione “su misura” della controversia perché pone la parola fine alla vicenda, limitando i casi di impugnazione. L'arbitrato di equità, poi, essendo questa un principio internazionalmente riconosciuto, è spesso preferito nei contratti con parti di nazionalità diversa in quanto nessuna di esse, generalmente, accetta l'applicazione di un diritto straniero che poco conosce. Si suggerisce a chi desideri un arbitrato di equità di esprimerlo chiaramente nella necessaria forma scritta (nel silenzio della clausola, la legge prevede che l’arbitrato sia di diritto e non di equità). 9 III. La riforma del diritto societario e la clausola compromissoria 10 L’arbitrato in materia societaria ha sempre trovato applicazione, sia pure con limitazioni relativamente alle materie arbitrabili ed ai poteri degli arbitri. Il 1º gennaio 2004 è entrata in vigore la riforma delle società, che ha innovato sia la disciplina sostanziale che la disciplina processuale. Per quanto riguarda gli aspetti processuali il decreto legislativo n. 5/2003 (agli artt. 34 e segg.) prevede che le società possano inserire negli statuti una clausola arbitrale che può estendersi anche alle controversie fino ad oggi considerate non arbitrabili (ad esempio quelle aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari). Le principali peculiarità del nuovo procedimento arbitrale sono: • la nomina di tutti gli arbitri deve essere effettuata da un soggetto estraneo alla società (come, ad esempio, dalla Camera Arbitrale) • la materia arbitrabile è ampliata rispetto alle previsioni del c.p.c. • è previsto l’intervento di terzi e di altri soci • si consente espressamente la tutela cautelare ex art. 669-quinquies c.p.c. • in caso di controversie sulla validità di delibere assembleari, l’arbitro ha il potere di sospendere l’efficacia della delibera • in alcune ipotesi gli arbitri devono decidere secondo diritto anche se la clausola compromissoria li autorizza a decidere secondo equità o con lodo non impugnabile (validità delle delibere assembleari; questioni non compromettibili conosciute per decidere). Si è introdotto il cosiddetto arbitrato gestionale, per risolvere i contrasti sulla gestione di società (art. 37, d.lgs. 5/2003). La Camera Arbitrale del Piemonte ha predisposto una apposita clausola da inserire nei nuovi statuti ai sensi del decreto legislativo n. 5 del 2003. Clausola compromissoria societaria Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rappor to sociale, oppure nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari o aventi ad oggetto la qualità di socio, sarà devoluta ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte nel rispetto della disciplina prevista dagli ar tt. 34, 35 e 36 del D.Lgs. 17/1/2003 n.5. L’arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido in conformità con il suddetto Regolamento. La controversia sarà devoluta ad un arbitro unico o ad un collegio arbitrale di tre arbitri*. In ogni caso l’arbitro o gli arbitri saranno nominati dalla Camera Arbitrale. * N.B. Le parti devono optare nella redazione della clausola o per l’arbitro unico o per il collegio di tre arbitri; qualora si scelgano i tre arbitri, la procedura applicata sarà quella di arbitrato ordinario (art. 1.6 del Regolamento). Le parti potranno optare per l’arbitrato di diritto oppure di equità. 1V. Le procedure di arbitrato e conciliazione amministrate dalla Camera Arbitrale del Piemonte Le Camere di commercio offrono alle imprese e ai cittadini servizi atti a risolvere con celerità e costi contenuti le controversie di carattere commerciale: la Camera Arbitrale del Piemonte, in particolare, ha introdotto nel panorama italiano una procedura particolarmente snella e veloce, l’arbitrato rapido, che sta incontrando un notevole apprezzamento presso le imprese. La scelta di procedere ad arbitrato ordinario o rapido dipende, in caso di mancata specificazione contenuta nella clausola sottoscritta dalle par ti, dall’ammontare del valore della controversia. Poiché generalmente è difficile prevedere il valore delle controversie che potrebbero insorgere da un contratto (non basta, infatti, riferirsi all’ammontare dell’operazione, in quanto potrebbero determinarsi altre pretese, ad esempio danni conseguenti ad una violazione, impossibili da prevedere alla stipula del contratto), la Camera Arbitrale del Piemonte consiglia la seguente clausola ambivalente, in base alla quale il tipo di procedura – rapida oppure ordinaria – verrà determinato automaticamente al momento dell’instaurazione del procedimento, in considerazione dell’ammontare delle richieste economiche. Clausola compromissoria per arbitrato Qualsiasi controversia concernente il presente contratto o comunque connessa allo stesso - comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione - sarà sottoposta ad arbitrato rituale*, secondo la procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido a seconda del valore, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte. In caso di procedura ordinaria, la controversia sarà decisa da un arbitro unico o da un collegio arbitrale in conformità a tale Regolamento. In caso di arbitrato rapido, l'arbitro sarà unico e deciderà in via rituale secondo equità. *oppure irrituale, ove espressamente previsto dalle parti nella clausola compromissoria N.B. Quando la controparte sia un consumatore ai sensi della legge n 52/96, è necessario allegare il Regolamento, e la clausola compromissoria dev’esserre negoziata e non predisposta unilateralmente. Scelta delle procedure Arbitrato ordinario Arbitrato rapido Arbitrato internazionale Conciliazione 11 L’avvio della procedura DOMANDA RISPOSTA 30 GIORNI Le parti versano il deposito cauzionale ARBITRATO ORDINARIO Nomina degli arbitri ARBITRO UNICO COLLEGIO ARBITRALE PRIMA UDIENZA La prima udienza e l'istruttoria CONCILIAZIONE ISTRUTTORIA 180 GIORNI 12 Nomina degli arbitri e deposito cauzionale La decisione LODO La domanda va presentata alla segreteria della Camera Arbitrale del Piemonte e va accompagnata dal versamento del diritto di registrazione stabilito dal tariffario. Ricevuta la documentazione dalle parti la Camera Arbitrale determina l’ammontare del deposito cauzionale che esse sono tenute a versare per la copertura delle spese amministrative e degli onorari degli arbitri. Ciascuna delle parti nomina un arbitro e questi di comune accordo nominano il terzo, Presidente del Collegio. L’arbitro unico è nominato congiuntamente dalle parti; in mancanza di accordo sulle nomine provvede la Giunta esecutiva della Camera Arbitrale. Gli arbitri possono fissare una o più udienze per sentire le parti e i testimoni e acquisire i mezzi di prova. Nella prima udienza gli arbitri verificano con le parti le possibilità di conciliazione; in caso di mancato accordo l'istruttoria procede. Il lodo viene depositato entro 180 giorni dalla prima udienza presso la Segreteria, che lo trasmette alle parti, previa verifica del saldo delle spese. Arbitrato ordinario Nell’arbitrato ordinario la controversia è risolta da un collegio di tre arbitri, o da un arbitro unico, secondo la scelta delle parti. Si ricorda infatti che per espressa previsione legislativa (art. 809 1 comma c.p.c.) gli arbitri possono essere uno o più, ma sempre in numero dispari. Nel caso di collegio, ciascuna parte nomina un arbitro, e i due così nominati procedono congiuntamente alla designazione del terzo, avente funzioni di Presidente; se l’arbitro è unico, la nomina è fatta congiuntamente dalle parti; in caso di disaccordo, la scelta è effettuata dalla Camera Arbitrale. Il collegio arbitrale è particolarmente indicato per le controversie di maggiore complessità. L’arbitrato può essere rituale o irrituale, secondo diritto o equità, secondo le previsioni della clausola stipulata dalle parti. Il procedimento si conclude con il deposito del lodo arbitrale entro 180 giorni dalla prima udienza, salvo proroga di 180 giorni per l’assunzione di mezzi di prova (art. 820, 2º comma, c.p.c.) o proroga del termine concessa personalmente dalle parti. Il costo della procedura, comprensivo di onorario degli arbitri e spese di segreteria, varia secondo il valore della controversia, calcolato in base alle tariffe pubblicate dalla Camera Arbitrale. • Durata: 180 giorni dalla prima udienza (salvo proroghe) • Costo: stabilito conformemente al tariffario, in base al valore della controversia • Arbitri: le parti possono prevedere l’arbitro unico o un collegio di tre arbitri • La decisione: il lodo può essere rituale o irrituale e la decisione secondo diritto o equità. Quando è consigliato L’arbitrato ordinario è particolarmente indicato quando sia necessario risolvere questioni di particolare complessità giuridica, nel caso di liti superiori a 150.000 euro e nel caso in cui le parti vogliano un arbitrato irrituale. 13 DOMANDA 15 GIORNI Avvio della procedura e deposito cauzionale Nomina dell’arbitro 20 GIORNI Nomina dell'arbitro unico L'udienza UDIENZA 2 MESI 14 ARBITRATO RAPIDO Preferenze sui potenziali arbitri La decisione LODO RISPOSTA Le parti, contestualmente alla presentazione della domanda e risposta, sono tenute a versare il deposito cauzionale previsto dal tariffario in base al valore della controversia. Per la compilazione della domanda e risposta, la Camera Arbitrale del Piemonte ha prediposto appositi moduli ed offre assistenza alle parti. Entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, la segreteria, su indicazione della Giunta esecutiva, invia alle parti una lista identica di nomi di almeno 5 arbitri, tra i quali esse indicano un ordine di preferenza. Tenendo conto delle preferenze espresse, la Giunta esecutiva della Camera Arbitrale nomina l'arbitro, che entro 48 ore invia la propria accettazione. In caso di arbitrato in materia di diritto societario, ai sensi del D. Lgs. 5/03, la nomina dell’organo arbitrale è effettuata dalla Giunta esecutiva. L’arbitro unico fissa l’udienza, che deve tenersi entro 20 giorni dalla nomina. L'udienza è orale; tutte le prove devono essere indicate già nella domanda, risposta e replica. Qualora lo ritenga necessario, l’arbitro può fissare una nuova udienza, che deve tenersi entro 20 giorni dalla prima. L’arbitro decide secondo equità ed entro 2 mesi dalla prima udienza. In caso di arbitrato in materia di diritto societario, ai sensi del D. Lgs. 5/03, l’arbitro decide secondo diritto. Deposita il lodo presso la segreteria, che lo trasmette alle parti, previa verifica del versamento delle somme dovute. Arbitrato rapido Con la procedura di arbitrato rapido, la controversia viene decisa secondo equità da un arbitro unico, che emette un lodo rituale, sulla base di una procedura prevalentemente orale, che si concentra generalmente in un’unica udienza e si conclude in due mesi dalla data dell’udienza stessa. Questa procedura è consigliata per le controversie il cui valore non ecceda i 150.000 euro. L’arbitrato è condotto da un arbitro unico scelto dalle parti in una lista di almeno cinque potenziali arbitri, individuati dalla Giunta esecutiva della Camera Arbitrale in base alle loro competenze. • Durata: due mesi dalla prima udienza • Costo: da 500 a 1500 euro per parte, in base al valore della controversia • Udienza: in linea di principio, è prevista una sola udienza orale, condotta dall’arbitro senza formalità di procedura • Lodo: il lodo è rituale (può cioè assumere valore di sentenza). Quando è consigliato L’arbitrato rapido costituisce una scelta particolarmente interessante per controversie di valore non elevato, nelle quali non è data, diversamente, tutela alla parte adempiente poiché il limitato valore scoraggia tanto il ricorso alla Magistratura Ordinaria per i suoi tempi inaccettabili - quanto il ricorso all’arbitrato tradizionale per i suoi costi. Procedure internazionali I termini si intendono raddoppiati, salvo il termine previsto per il deposito del lodo, che è di sei mesi dalla data della prima udienza. Disposizioni particolari regolano le questioni relative alla lingua, alla sede dell'arbitrato e alle norme applicabili al merito. 15 Arbitrato internazionale 16 Le difficoltà connesse alla gestione di un contenzioso risultano amplificate quando si tratti di rapporti con partner stranieri: l’individuazione del giudice competente e della legge applicabile, la necessità di individuare un legale di fiducia che conosca la legge processuale e sostanziale applicabile al contratto, possono scoraggiare e rendere complicati i rapporti commerciali transnazionali. Proprio perché svincolato da un sistema giuridico particolare e grazie alla procedura snella e pressoché priva di formalismi, l’arbitrato è sempre più utilizzato per la soluzione delle controversie a carattere internazionale. Sono state siglate numerose convenzioni bilaterali e multilaterali che regolano la materia: la più importante è la convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, cui aderiscono attualmente oltre 120 Paesi. L’art. 832 del codice di procedura civile definisce internazionale l'arbitrato “qualora alla data della sottoscrizione della clausola compromissoria o del compromesso almeno una delle parti risieda o abbia la propria sede all'estero oppure qualora debba essere eseguita all'estero una parte rilevante delle prestazioni nascenti dal rapporto al quale la controversia si riferisce”. L’arbitrato internazionale si differenzia da quello “interno” sia dal punto di vista della disciplina processuale applicabile, che potrà variare sensibilmente a seconda delle circostanze del caso di specie (sede dell’arbitrato, tipo di regolamento arbitrale applicabile, ecc.) sia per una serie di aspetti derivanti necessariamente dal suo carattere internazionale: determinazione della legge sostanziale applicabile, lingua dell'arbitrato, ecc. (tutti aspetti che è consigliabile specificare nella clausola). Nell’arbitrato internazionale è inoltre diverso il modo di gestire la procedura arbitrale e, in particolare, le diversità riguardano alcuni degli aspetti più delicati, come l’audizione dei testimoni e delle parti, il ruolo degli avvocati, l’uso di dichiarazioni scritte, tutti aspetti sui quali tende ad affermarsi una prassi che si differenzia nettamente da quella dell'arbitrato “domestico”. Particolarmente importante sarà quindi la scelta di un arbitro qualificato. Anche nella risoluzione delle piccole liti transnazionali è possibile ricorrere all’arbitrato rapido. Clausola compromissoria per arbitrato internazionale Qualsiasi controversia concernente il presente contratto o comunque connessa allo stesso - comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione - sarà sottoposta ad arbitrato rituale, secondo la procedura ordinaria o di arbitrato rapido a seconda del valore, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte. L’organo arbitrale giudicherà secondo la legge* ….. (oppure secondo equità). La sede dell’arbitrato sarà quella della Camera Arbitrale del Piemonte (oppure…). La lingua dell’arbitrato sarà… * precisare quale legge nazionale debba applicarsi; potrà trattarsi anche di una legge di uno Stato terzo rispetto alla nazionalità delle parti. Conciliazione Accanto all’arbitrato rapido, che, per quanto innovativo nella sua formula, costituisce pur sempre una procedura di tipo “conflittuale”, le Camere di commercio offrono anche la possibilità di dirimere la lite attraverso la composizione amichevole della stessa, sancita con la sottoscrizione di un nuovo accordo soddisfacente per entrambe le parti, che regolerà il futuro svolgimento dei loro rapporti. Si tratta di una procedura informale, nella quale un conciliatore indipendente e neutrale aiuta le parti a trovare un nuovo approccio al problema e, in caso di successo, a sottoscrivere un accordo. A partire dallo scorso anno, l’Unioncamere nazionale ha promosso un nuovo regolamento unico di conciliazione, che è già stato adottato da oltre il 70% delle Camere di commercio italiane e che permette di offrire all’utenza regole e costi uniformi su tutto il territorio nazionale. Il sistema camerale ha optato per la conciliazione “facilitativa”, in base alla quale il conciliatore, applicando tecniche apprese in appositi corsi di formazione, conduce le parti a riaprire la discussione ed a ridefinire i rapporti, senza imporre lui stesso una soluzione. In caso di mancato accordo, le parti rimangono comunque libere di ricorrere ai tradizionali strumenti di decisione delle liti, come l’arbitrato e la giurisdizione ordinaria. Esse possono tentare la conciliazione anche durante una procedura contenziosa: la conciliazione non ha infatti controindicazioni, né materie in cui non possa essere praticata, né vincoli temporali. Il vantaggio principale della conciliazione risiede nella sua totale riservatezza e volontarietà, caratteristiche garantite durante tutto lo svolgimento della procedura, sia in caso di successo (raggiungimento di un accordo) che di fallimento del tentativo di conciliazione. Sia nell’esperienza italiana che in quella internazionale, nel 70-80 % dei casi giunti alla fase conciliativa le parti raggiungono un accordo: la conciliazione è pertanto consigliata ogni qualvolta sia auspicabile per le parti la prosecuzione del rapporto, magari su nuove basi, attraverso una soluzione che metta fine in modo non traumatico alla lite. Con il D. Lgs. 5 del 17 gennaio 2003, di riforma del diritto societario, è stata per la prima volta introdotta una disciplina legislativa del procedimento di conciliazione, che si applica ogniqualvolta la controversia riguardi una delle materie elencate all’art. 1 del decreto: in materia societaria, di trasferimento di partecipazioni sociali, di patti parasociali, di intermediazione mobiliare, di rapporti tra banche e associazioni di consumatori, e di credito per le opere pubbliche. La novella prevede che l’avvio del procedimento di conciliazione determini l’interruzione della prescrizione e la sospensione della decadenza e che il verbale di conciliazione, entro il limite di valore di 25.000,00 euro, sia esentato dall’imposta di registro, e conferisce al verbale di conciliazione il valore di titolo esecutivo (previa omologa con decreto del presidente del Tribunale, su istanza di parte). Anche l’Unione europea è particolarmente attiva nel settore della conciliazione: lo scorso anno è stato istituito un gruppo di lavoro per la redazione di un codice di condotta europeo per mediatori, presentato il 2 luglio 2004 a Bruxelles e alla cui stesura ha partecipato anche la Camera Arbitrale del Piemonte, in rappresentanza del sistema camerale italiano. Lo scorso 22 ottobre la Commissione ha pubblicato la proposta di una direttiva sulla conciliazione. 17 15 GIORNI DOMANDA L’avvio della procedura Esiste un accordo per la conciliazione Non esiste un accordo La Segreteria contatta la controparte e la invita ad aderire alla procedura La controparte non aderisce Nomina del conciliatore La conciliazione non può avere luogo 45 GIORNI 18 CONCILIAZIONE RISPOSTA NOMINA DEL CONCILIATORE L’incontro La conclusione INCONTRO DI CONCILIAZIONE ACCORDO NESSUN ACCORDO La Camera Arbitrale del Piemonte offre assistenza alle parti per la compilazione della domanda e della risposta. La Segreteria, qualora non esista un preventivo accordo di conciliazione, contatta la controparte illustrandole la procedura ed invitandola ad aderire al tentativo di conciliazione. • Durata: 45 giorni dalla presentazione della domanda • Costo: il costo varia a seconda del valore della lite ed è sostenuto da entrambe le parti • Incontri di conciliazione: in linea di principio è sufficiente un solo incontro, il conciliatore può fissarne un secondo. La controparte invia la risposta entro 15 giorni. Quando è consigliata Dopo aver ricevuto la risposta, la Segreteria individua il conciliatore. Le parti possono anche indicare di comune accordo un altro nominativo. A seguito della nomina, il conciliatore fissa l’incontro, che in linea di principio si conclude in un solo giorno. Le parti possono essere assistite da loro consulenti. Il conciliatore conduce l'incontro senza formalità di procedura e può sentire le parti anche separatamente per favorire la ricerca di una soluzione. Le parti rimangono sempre libere di ritirarsi. In caso di successo, la conciliazione si conclude entro 45 giorni con un accordo avente valore di contratto, altrimenti le parti sono libere di avviare un procedimento arbitrale o giudiziale Data la mancanza di controindicazioni e la totale assenza di formalismo, suggeriamo in tutti i casi di provare ad offrire alla controparte un tentativo di conciliazione di fronte a mediatori esperti. Al massimo si saranno persi alcuni giorni, ma senza aver precluso nessuna via e con il vantaggio di dare un segnale di buona fede e di volontà di collaborazione che predispone ad un miglioramento dei rapporti. Clausola di conciliazione Qualsiasi controversia concernente il presente contratto o comunque connessa allo stesso sarà sottoposta a conciliazione secondo le previsioni del Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte, qui richiamato integralmente. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione della Camera Arbitrale del Piemonte prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. N.B. Il D.Lgs. n. 5 del 17 gennaio 2003 ha previsto la possibilità di inserire la clausola di conciliazione nel contratto o nello statuto di società (artt.38 e segg.). 19 V. Il ruolo della Segreteria, le sedi e l’organizzazione: informazioni utili a) Il ruolo della Segreteria 20 La segreteria svolge le funzioni di amministrazione del procedimento indicate dal Regolamento. In particolare: • riceve la domanda di arbitrato, verificando la conformità dei requisiti • riceve gli atti del procedimento verificandone la regolarità e li trasmette garantendo la piena applicazione del principio del contraddittorio • assiste l'arbitro nell'organizzazione logistica del procedimento • richiede alle parti il versamento del deposito cauzionale (calcolato secondo le tariffe in vigore) e degli oneri amministrativi, se previsti • fornisce consulenza e assistenza sulle clausole compromissorie e sui compromessi arbitrali. b) Sede dei procedimenti La sede dei procedimenti è fissata dal Regolamento (art.6) presso la Segreteria centrale della Camera Arbitrale di Torino, in via San Francesco da Paola 24. Tuttavia, la struttura a rete della Camera Arbitrale del Piemonte permette il deposito delle domande di arbitrato anche presso le sedi delle altre Camere di commercio aderenti (artt. 11 e 27 del Regolamento): Alessandria, Asti, Biella, Cuneo e Vercelli. Un vantaggio in termini di comodità per i professionisti e le aziende, che potranno ricevere in loco anche un servizio di prima assistenza da parte dei funzionari addetti. Per ciò che riguarda le udienze, l’art.6 del Regolamento prevede che “gli arbitri possono fissare il luogo dell’udienza in luogo diverso” (da quello ove ha sede la Segreteria centrale): anche in questo caso, cioè, grazie alle strutture ed alle attrezzature messe a disposizione dalle Camere di commercio aderenti alla Camera Arbitrale del Piemonte, sarà possibile dare la precedenza alle esigenze delle parti e dei professionisti che le assistono, fissando l’udienza nel luogo più vicino a loro. Informazioni pratiche sull'arbitrato Dove si deposita la domanda? Presso la Segreteria di Torino o gli uffici decentrati. In quante copie? Si devono depositare tanti originali quante sono le parti convenute, più uno per la Segreteria, e tante copie quanti sono gli arbitri: sia gli originali sia le copie devono essere completi dei documenti. Ad esempio, in un arbitrato rapido con due parti gli esemplari sono tre: due originali e una copia. Sono necessarie le marche da bollo? Quando l’arbitrato è rituale (sempre, nel caso dell’arbitrato rapido) la domanda sconta l’imposta di bollo nella misura ordinaria (11,00 euro ogni 4 pagine): il bollo va apposto sugli originali. Inoltre, sull’originale per la Segreteria è necessario l’ulteriore bollo per la procura. Le stesse norme valgono per il deposito della risposta e della domanda riconvenzionale, …ed in particolare sull'arbitrato rapido Come si svolge l’udienza nell’arbitrato nonché delle successive memorie. Cosa succede se l’altra parte non si presenta? Se la risposta del convenuto non perviene alla Segreteria entro il termine prescritto, la Camera Arbitrale, previa verifica della regolarità della comunicazione della domanda, adotta i provvedimenti necessari per la prosecuzione del procedimento (art. 28.4 del Regolamento). In caso di assenza del convenuto, verrà comunque assicurato il rispetto del principio del contraddittorio: in particolare, il convenuto sarà comunque inserito tra i destinatari della convocazione inviata dall’arbitro alle parti. Nell’arbitrato rapido, qual è il termine ultimo entro cui le parti devono indicare i mezzi di prova di cui intendono avvalersi? L’attore ed il convenuto devono, a pena di decadenza, indicare i mezzi di prova di cui intendono avvalersi rispettivamente al momento della presentazione della domanda e della risposta. L’art. 30.5 del Regolamento prevede che l’arbitro, in via eccezionale, possa ammettere ulteriori mezzi di prova a sua discrezione, tenendo sempre presente l’esigenza di concentrare la procedura nel massimo di due udienze e di rispettare il termine per il deposito del lodo (due mesi dalla prima udienza). rapido? Le caratteristiche principali Quando va versato il deposito cauzionale? Unitamente alla domanda, la parte attrice versa i depositi cauzionali indicati nel tariffario in vigore al momento della presentazione della domanda. Il convenuto verserà la sua parte del deposito cauzionale insieme alla risposta. Come deve essere effettuato il pagamento? Il pagamento potrà avvenire tramite assegno circolare o mediante bonifico (copia del bollettino dovrà pervenire alla Segreteria). Cosa succede se una parte non effettua il versamento del deposito cauzionale? La somma potrà essere anticipata dall'altra parte; nel caso in cui anche quest’ultima non provveda, ex art. 7.6 del Regolamento la Camera Arbitrale dichiara la sospensione del procedimento: in tal caso i termini riprenderanno a decorrere non appena venga effettuato il pagamento mancante. Qualora il pagamento non venga effettuato entro sei mesi dalla richiesta della Segreteria, la Camera Arbitrale dichiara non procedibile l’arbitrato, con restituzione di quanto eventualmente depositato al netto delle spese. dell’udienza, nell’arbitrato rapido, sono l'oralità e la concentrazione. Tendenzialmente l’udienza si esaurisce in un giorno: solo ove sia assolutamente necessario l'arbitro dispone che l'udienza prosegua nel giorno successivo, ovvero ne fissa una nuova, che deve comunque tenersi entro 20 giorni dalla prima. Le parti devono comparire personalmente con i testimoni e/o gli esperti (è onere delle parti assicurarne la presenza). L'arbitro procede al tentativo di conciliazione e sente liberamente le parti, i testimoni e gli esperti. Ha inoltre il potere di ordinare una perizia o accertamento tecnico, nonché di chiedere l’assunzione di nuovi mezzi di prova e di compiere tutti gli atti necessari o utili per l'accertamento dei fatti in causa. Per quanto riguarda la verbalizzazione, le udienze di arbitrato rapido, viste le necessità di massima concentrazione dei tempi, vengono registrate su audiocassette, poi duplicate per l’arbitro e, su richiesta, per le parti. Viene inoltre redatto un verbale sintetico dell’udienza per l’arbitro e per le parti. 21 V1. Le clausole raccomandate 22 Clausola compromissoria per arbitrato Clausola compromissoria societaria Qualsiasi controversia concernente il presente contratto o comunque connessa allo stesso - comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione - sarà sottoposta ad arbitrato rituale* secondo la procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido a seconda del valore, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte. In caso di procedura ordinaria, la controversia sarà decisa da un arbitro unico o da un collegio arbitrale, in conformità a tale Regolamento. In caso di arbitrato rapido, l’arbitro sarà unico e deciderà in via rituale secondo equità. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, oppure nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari o aventi ad oggetto la qualità di socio, sarà devoluta ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte nel rispetto della disciplina prevista dagli artt. 34, 35 e 36 del D.Lgs. 17/1/2003 n.5. L’arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido in conformità con il suddetto Regolamento. La controversia sarà devoluta ad un arbitro unico/un collegio arbitrale di tre arbitri*. In ogni caso, l’arbitro o gli arbitri saranno nominati dalla Camera Arbitrale. *oppure irrituale, ove espressamente previsto dalle parti nella clausola compromissoria. N.B. Quando la controparte sia un consumatore ai sensi della legge n 52/96, è necessario allegare il regolamento, e la clausola compromissoria dev’essere negoziata e non predisposta unilateralmente. Clausola di conciliazione Qualsiasi controversia concernente il presente contratto o comunque connessa allo stesso sarà sottoposta a conciliazione secondo le previsioni del Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte, qui richiamato integralmente. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione della Camera Arbitrale del Piemonte prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. N.B. Il D.Lgs. n. 5 del 17 gennaio 2003 ha previsto la possibilità di inserire la clausola di conciliazione nel contratto o nello statuto di società (artt.38 e segg.). * N.B. Le parti devono optare, nella redazione della clausola, o per l’arbitro unico o per il collegio di tre arbitri; qualora si scelgano i tre arbitri, la procedura applicata sarà quella di arbitrato ordinario (art. 1.6 del Regolamento). Clausola compromissoria per arbitrato internazionale Qualsiasi controversia concernente il presente contratto o comunque connessa allo stesso - comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione - sarà sottoposta ad arbitrato rituale, secondo la procedura ordinaria o di arbitrato rapido a seconda del valore, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte. L’organo arbitrale giudicherà secondo la legge * ….. (oppure secondo equità). La sede dell’arbitrato sarà quella della Camera Arbitrale del Piemonte (oppure…). La lingua dell’arbitrato sarà… * precisare quale legge nazionale debba applicarsi; potrà trattarsi anche di legge di uno stato terzo rispetto alla nazionalità delle parti. Clausola compromissoria Arbitrato semplificato Torino 2006 Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o collegate allo stesso, anche relative ad obblighi extracontrattuali, saranno risolte in via definitiva mediante arbitrato rituale secondo la procedura di arbitrato semplificato Torino 2006, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte Torino 2006. Con la presente clausola le parti si impegnano altresì a sottoporsi alle procedure di intervento rapido previste del regolamento in questione. VI1. L’arbitrato e l’evento olimpico: il Regolamento semplificato Torino 2006 In considerazione dell’importanza dell’appuntamento con le Olimpiadi invernali del 2006 e della sua peculiarità per le vicende commerciali ad esso collegate, la Camera Arbitrale del Piemonte, in collaborazione con il Toroc, l’Agenzia Torino 2006 e gli Ordini degli Avvocati di Torino e dei Dottori Commercialisti di Ivrea-Pinerolo-Torino, ha messo a punto nel 2003 un nuovo Regolamento, che si aggiunge a quello generale della Camera Arbitrale, che disciplina una forma di arbitrato semplificato. L’intento è quello di offrire alle imprese coinvolte, direttamente o indirettamente, nelle attività legate alla realizzazione dei Giochi olimpici invernali 2006 e delle relative infrastrutture uno strumento particolarmente adeguato per la risoluzione di eventuali controversie in tempi brevi e a costi ragionevoli. Infatti, trattandosi di attività da portare a termine entro scadenze improrogabili che coinvolgono numerose imprese, piccole e grandi, è apparso essenziale predisporre strumenti di risoluzione di eventuali controversie che offrano agli interessati garanzie di massima rapidità e prevedibilità dei costi. A tal fine il Regolamento disciplina anzitutto l’arbitrato semplificato Torino 2006, una forma di arbitrato rapido ispirata a quella già esistente (e disciplinata dagli articoli e dal Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte come “arbitrato rapido”), che sta dando risultati molto positivi, che qui viene estesa ad un collegio di tre arbitri. I termini sono leggermente più lunghi, ma comunque molto brevi (sei mesi dall’inizio della procedura per giungere alla sentenza arbitrale), tali da realizzare un ragionevole compromesso tra le esigenze di rapidità e quelle di una discussione approfondita della controversia. Insieme all'arbitrato semplificato sono state previste alcune procedure di intervento rapido che permettono alle parti di ottenere in tempi strettissimi, prima dell'inizio della procedura arbitrale, provvedimenti intesi a risolvere situazioni per le quali sussistano motivi d'urgenza tali da giustificare un intervento immediato. Tali procedure di intervento rapido sono: • una procedura conciliativa, mirante a comporre rapidamente, attraverso l'intervento di un conciliatore specializzato, eventuali controversie insorte nel corso dell'esecuzione del contratto • una procedura per la concessione di provvedimenti provvisori e revocabili nel corso della procedura di arbitrato, da instaurarsi in tempi brevi. Ovviamente, il Regolamento in questione può essere applicato anche fuori dall'ambito specifico per cui è stato predisposto (le Olimpiadi del 2006). Requisito essenziale per poter accedere alla procedura è, come per l’arbitrato in generale, la previsione di un accordo scritto che faccia riferimento all’arbitrato Torino 2006, attraverso una clausola inserita nel contratto o mediante un compromesso firmato dalle parti a controversia già iniziata. Clausola Torino 2006 Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o collegate allo stesso, anche relative ad obblighi extracontrattuali, saranno risolte in via definitiva mediante arbitrato rituale secondo la procedura di arbitrato semplificato Torino 2006, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte Torino 2006. Con la presente clausola le parti si impegnano altresì a sottoporsi alle procedure di intervento rapido previste del Regolamento in questione. 23 I contratti in vista delle Olimpiadi: contratti di diritto pubblico e privato e applicabilità dell’arbitrato 24 L'organizzazione dei Giochi olimpici invernali Torino 2006 è regolamentata dalla legge n. 285/2000, poi integrata e modificata dalla legge n. 48/2003. La legge prevede che il Toroc svolga le funzioni di promozione e di organizzazione dell'evento olimpico e individui gli interventi necessari per la realizzazione dello stesso (impianti, villaggi e infrastrutture). Il Toroc è una fondazione di diritto privato; l’Agenzia Torino 2006, invece, ha lo specifico compito di realizzare gli interventi secondo le indicazioni fornite dal Toroc e con finanziamenti dello Stato. L’Agenzia è un organismo di diritto pubblico e, di conseguenza, nella realizzazione degli interventi è tenuta a seguire le norme nazionali e comunitarie vigenti in materia di contratti pubblici (in particolare, appalti). Tali norme, in estrema sintesi, sono: la legge n. 109/1994 (Legge Merloni) e i relativi regolamenti di attuazione, la Direttiva Cee 93/37 in materia di lavori pubblici, il d.lgs n. 157/1995 e la direttiva Cee 92/50 in materia di appalti di servizi. Sotto il profilo giurisdizionale, le norme vigenti offrono specifiche indicazioni. Per quanto riguarda i lavori pubblici, vi è la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le procedure di aggiudicazione e la giurisdizione del giudice civile per le controversie relative all’esecuzione del contratto. Quest’ultima giurisdizione è derogabile dalle parti, con possibilità, però, di ricorrere solo all’arbitrato così come disciplinato dalla stessa legge n. 109/1994 (collegio arbitrale costituito presso la Camera Arbitrale dei lavori pubblici presso l’Autorità per la Vigilanza).Va però segnalato che, in seguito alla sentenza del Consiglio di Stato n. 6335/2003, la Camera Arbitrale ha sospeso, con delibera n. 148/2003, le nomine degli arbitri. Per quanto riguarda gli appalti di servizi (essenzialmente servizi di ingegneria e architettura), vi è la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le procedure di aggiudicazione; per le controversie relative all'esecuzione del contratto l’opinione prevalente è che vi sia la giurisdizione del giudice civile, derogabile dalle parti. Alla luce di quanto detto sopra, è evidente che i contratti in cui è direttamente parte l'Agenzia non possano contenere clausole arbitrali. Ciò è possibile, invece, nei contratti connessi a quelli relativi alla realizzazione delle opere olimpiche: in altri termini, quelli stipulati dalle imprese aggiudicatarie di lavori con soggetti terzi per l’esecuzione degli stessi (ad esempio subappalti, contratti di associazione temporanea di imprese, ecc.). Qui di seguito vengono indicate alcune tipologie contrattuali cui generalmente si ricorre nell'ambito degli appalti pubblici, escluse quelle disciplinate dalle specifiche norme in materia di lavori pubblici o quelle per le cui controversie è riconosciuta la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. A titolo esemplificativo, possono contenere clausole arbitrali le seguenti tipologie di contratto: • contratti di subappalto di lavori (art. 18 legge n. 55/1990, art. 141 Dpr n. 554/1999) • contratti di fornitura e posa in opera (art. 18 legge n. 55/1990) • contratti di fornitura di materiali • contratti di noleggio (ad esempio attrezzatura di cantiere: gru, ponteggi, ecc.) • contratti per prove di laboratorio (ad esempio rumore, portanza, ecc.) • contratti di subappalto di servizi (ad esempio indagini geologiche, geotecniche, sismiche, ecc.) • contratti di associazione temporanea di imprese (contratti di mandato) • contratti assicurativi • contratti per prestazioni professionali nel settore dell'architettura e dell'ingegneria (nelle ipotesi di lavori affidati con concessione di costruzione e gestione).