legalizzazione atti - Comune di Moneglia
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legalizzazione atti - Comune di Moneglia
COMUNE DI MONEGLIA PROVINCIA DI GENOVA CORSO LIBERO LONGHI 25 - C.A.P 16030 P. IVA.00167870997 - C.F.00401180104 Centralino Tel. 0185.490811 – fax 0185.491335 www.comune.moneglia.ge.it – mailto: [email protected] LEGALIZZAZIONE DI ATTI IN LINGUA STRANIERA Per un atto straniero si intende l’atto redatto e compilato all’estero da Autorità straniere, anche se in lingua italiana, che per essere usato in Italia richiede la legalizzazione o l’apostille. Non è straniero, sotto questo profilo, l’atto redatto da consolati o ambasciate italiane all’estero, anche se le parti sono straniere. Se redatto in lingua straniera, l’atto straniero deve essere anche accompagnato dalla sua traduzione. Traduzione e legalizzazione di documenti Per poter essere fatti valere in Italia, gli atti e i documenti rilasciati da autorità straniere devono essere legalizzati dalle rappresentanze diplomatico-consolari italiane all’estero. Tali atti e documenti, eccetto quelli redatti su modelli plurilingue previsti da Convenzioni internazionali, devono inoltre essere tradotti in italiano. ^ Legalizzazione Per legalizzazione si intende l’attestazione ufficiale della qualità di legale rappresentante di chi ha firmato il documento e della autenticità della firma apposta. Chi la effettua Per i documenti rilasciati all’estero la firma va legalizzata presso l’autorità diplomatico-consolare italiana all’estero. Per i documenti rilasciati in Italia dall’Autorità consolare straniera, la firma va legalizzata presso la Prefettura competente per territorio. Per procedere alla legalizzazione il richiedente dovrà presentarsi, previo appuntamento, presso l’Ufficio consolare munito dell’atto (in originale) da legalizzare. ^ Traduzione Tali atti e documenti, eccetto quelli redatti su modelli plurilingue previsti dalle Convenzioni internazionali, devono essere tradotti in italiano. Le traduzioni devono recare il timbro “per traduzione conforme”. Nei paesi dove esiste la figura giudirica del traduttore ufficiale, la conformità può essere attestata dal traduttore stesso, la cui firma viene poi legalizzata dall’Ufficio consolare. Nei paesi nei quali tale figura non è prevista dall’ordinamento locale, occorrerà necessariamente fare ricorso alla certificazione di conformità apposta dall’Ufficio consolare. Al fine di ottenere il certificato di conformità della traduzione il richiedente dovrà presentarsi, previo appuntamento, presso l’Ufficio consolare munito del documento originale in lingua straniera e della traduzione. ^ Apostille Nei paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 05/10/1961 relativa all’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, la necessità di legalizzare gli atti e i documenti rilasciati da autorità straniere è sostituita da un’altra formalità: l’apposizione della “postilla” (o apostille) . Pertanto, una persona proveniente da un paese che ha aderito a questa convenzione non ha bisogno di recarsi presso la rappresentanza consolare e chedere la legalizzazione, ma può recarsi presso la competente Autorità interna designata da ciascuno Stato – e indicata per ciascun paese nell’atto di adesione alla Convenzione stessa (normalmente si tratta del Ministero degli Esteri) – per ottenere l’apposizione dell’apostille sul documento. Così perfezionato, il documento viene riconosciuto in Italia. Sono esenti da legalizzazione a condizione che rechino l'"APOSTILLE" gli atti e i documenti rilasciati dagli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961: COMUNE DI MONEGLIA PROVINCIA DI GENOVA CORSO LIBERO LONGHI 25 - C.A.P 16030 P. IVA.00167870997 - C.F.00401180104 Centralino Tel. 0185.490811 – fax 0185.491335 www.comune.moneglia.ge.it – mailto: [email protected] Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Barbados, Bielorussia, Belgio, Belize, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Brunei-Darussalam, Bulgaria, Capo Verde, Cina (Hong Kong), Cina (Macao), Cipro, Colombia, Costa Rica, Croazia, Corea del Sud, Danimarca, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estonia, Federazione Russa, Fiji, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Grenada, Honduras, India, Irlanda, Islanda, Isole Cook, Isole Marshall, Israele, Italia, Kazakhstan, Kirghizistan, Lesotho, Lettonia, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malawi, Malta, Mauritius, Messico, Moldova, Monaco, Mongolia, Montenegro, Namibia, Nuova Zelanda, Niue, Norvegia, Oman, Panama, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Domenicana, Romania, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, San Marino, Sao Tome e Principe, Serbia, Seychelles, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sud Africa, Suriname, Svezia, Svizzera, Swaziland, Tonga, Trinidad e Tobago, Turchia, Ucraine, Ungheria, USA, Vanuatu, Venezuela TRASCRIZIONE ATTO DI NASCITA I figli di cittadini italiani, anche se nati all’estero ed eventualmente in possesso di un’altra cittadinanza, sono cittadini italiani. La loro nascita deve, pertanto, essere trascritta in Italia. Per richiedere la trascrizione di una nascita, il connazionale può rivolgersi alla Rappresentanza diplomatica o consolare competente per il luogo dove si è verificato l’evento, munito dei seguenti documenti: atto di nascita (in originale o copia conforme all’originale) emesso dall’Ufficio di Stato Civile del Paese estero, debitamente legalizzato e tradotto dichiarazione sostitutiva comprovante la cittadinanza italiana di almeno uno dei genitori (se non iscritto nello schedario consolare). In alternativa il connazionale potrà presentare l’atto, debitamente legalizzato e tradotto, direttamente al Comune italiano di appartenenza (vedi art. 12, comma 11, DPR 396/2000). Gli atti rilasciati dai Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Vienna dell’8 settembre 1976, che prevede il rilascio di un modulo plurilingue, sono esenti da legalizzazione e da traduzione. Tali Paesi sono: Austria, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Italia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Moldova, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera e Turchia. A chi rivolgersi Ufficio Stato civile del Comune di Moneglia, Corso Libero Longhi n. 25 - 16030 – Moneglia (GE) Tel. 0185/490856 Fax: 0185/490842 Email: [email protected] COMUNE DI MONEGLIA PROVINCIA DI GENOVA CORSO LIBERO LONGHI 25 - C.A.P 16030 P. IVA.00167870997 - C.F.00401180104 Centralino Tel. 0185.490811 – fax 0185.491335 www.comune.moneglia.ge.it – mailto: [email protected] Norme di riferimento Convenzione dell’Aja del 05/10/1961 ratificata con Legge 20/12/1966 n. 1253 Convenzione di Vienna dell’8/09/1976 Convenzione di Bruxelles del 25/05/1987 relaiva alla soppressione della legalizzazione di atti negli Stati membri delle Comunità Europee, ratificata con Legge 24/04/1990 n. 106 D.P.R. n. 396/2000