legalizzazione atti - Comune di Moneglia

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legalizzazione atti - Comune di Moneglia
COMUNE DI MONEGLIA
PROVINCIA DI GENOVA
CORSO LIBERO LONGHI 25 - C.A.P 16030
P. IVA.00167870997 - C.F.00401180104
Centralino Tel. 0185.490811 – fax 0185.491335
www.comune.moneglia.ge.it – mailto: [email protected]
LEGALIZZAZIONE DI ATTI IN LINGUA STRANIERA
Per un atto straniero si intende l’atto redatto e compilato all’estero da Autorità straniere, anche se in lingua italiana, che
per essere usato in Italia richiede la legalizzazione o l’apostille. Non è straniero, sotto questo profilo, l’atto redatto da
consolati o ambasciate italiane all’estero, anche se le parti sono straniere. Se redatto in lingua straniera, l’atto straniero
deve essere anche accompagnato dalla sua traduzione.
Traduzione e legalizzazione di documenti
Per poter essere fatti valere in Italia, gli atti e i documenti rilasciati da autorità straniere devono essere legalizzati dalle
rappresentanze diplomatico-consolari italiane all’estero.
Tali atti e documenti, eccetto quelli redatti su modelli plurilingue previsti da Convenzioni internazionali, devono inoltre
essere tradotti in italiano.
^ Legalizzazione
Per legalizzazione si intende l’attestazione ufficiale della qualità di legale rappresentante di chi ha firmato il documento e
della autenticità della firma apposta.
Chi la effettua
Per i documenti rilasciati all’estero la firma va legalizzata presso l’autorità diplomatico-consolare italiana all’estero.
Per i documenti rilasciati in Italia dall’Autorità consolare straniera, la firma va legalizzata presso la Prefettura
competente per territorio.
Per procedere alla legalizzazione il richiedente dovrà presentarsi, previo appuntamento, presso l’Ufficio consolare
munito dell’atto (in originale) da legalizzare.
^ Traduzione
Tali atti e documenti, eccetto quelli redatti su modelli plurilingue previsti dalle Convenzioni internazionali, devono essere
tradotti in italiano. Le traduzioni devono recare il timbro “per traduzione conforme”. Nei paesi dove esiste la figura
giudirica del traduttore ufficiale, la conformità può essere attestata dal traduttore stesso, la cui firma viene poi legalizzata
dall’Ufficio consolare. Nei paesi nei quali tale figura non è prevista dall’ordinamento locale, occorrerà necessariamente
fare ricorso alla certificazione di conformità apposta dall’Ufficio consolare.
Al fine di ottenere il certificato di conformità della traduzione il richiedente dovrà presentarsi, previo appuntamento,
presso l’Ufficio consolare munito del documento originale in lingua straniera e della traduzione.
^ Apostille
Nei paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 05/10/1961 relativa all’abolizione della legalizzazione di atti
pubblici stranieri, la necessità di legalizzare gli atti e i documenti rilasciati da autorità straniere è sostituita da un’altra
formalità: l’apposizione della “postilla” (o apostille) . Pertanto, una persona proveniente da un paese che ha aderito a
questa convenzione non ha bisogno di recarsi presso la rappresentanza consolare e chedere la legalizzazione, ma può
recarsi presso la competente Autorità interna designata da ciascuno Stato – e indicata per ciascun paese nell’atto di
adesione alla Convenzione stessa (normalmente si tratta del Ministero degli Esteri) – per ottenere l’apposizione
dell’apostille sul documento. Così perfezionato, il documento viene riconosciuto in Italia.
Sono esenti da legalizzazione a condizione che rechino l'"APOSTILLE" gli atti e i documenti rilasciati dagli Stati
aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961:
COMUNE DI MONEGLIA
PROVINCIA DI GENOVA
CORSO LIBERO LONGHI 25 - C.A.P 16030
P. IVA.00167870997 - C.F.00401180104
Centralino Tel. 0185.490811 – fax 0185.491335
www.comune.moneglia.ge.it – mailto: [email protected]
Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Barbados,
Bielorussia, Belgio, Belize, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Brunei-Darussalam, Bulgaria, Capo Verde, Cina (Hong Kong),
Cina (Macao), Cipro, Colombia, Costa Rica, Croazia, Corea del Sud, Danimarca, Dominica, Ecuador, El Salvador,
Estonia, Federazione Russa, Fiji, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Grenada,
Honduras, India, Irlanda, Islanda, Isole Cook, Isole Marshall, Israele, Italia, Kazakhstan, Kirghizistan, Lesotho, Lettonia,
Liberia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malawi, Malta, Mauritius, Messico, Moldova, Monaco,
Mongolia, Montenegro, Namibia, Nuova Zelanda, Niue, Norvegia, Oman, Panama, Paesi Bassi, Perù, Polonia,
Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Domenicana, Romania, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and
the Grenadines, Samoa, San Marino, Sao Tome e Principe, Serbia, Seychelles, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sud
Africa, Suriname, Svezia, Svizzera, Swaziland, Tonga, Trinidad e Tobago, Turchia, Ucraine, Ungheria, USA, Vanuatu,
Venezuela
TRASCRIZIONE ATTO DI NASCITA
I figli di cittadini italiani, anche se nati all’estero ed eventualmente in possesso di un’altra cittadinanza, sono cittadini
italiani.
La loro nascita deve, pertanto, essere trascritta in Italia.
Per richiedere la trascrizione di una nascita, il connazionale può rivolgersi alla Rappresentanza diplomatica o consolare
competente per il luogo dove si è verificato l’evento, munito dei seguenti documenti:

atto di nascita (in originale o copia conforme all’originale) emesso dall’Ufficio di Stato Civile del Paese estero,
debitamente legalizzato e tradotto

dichiarazione sostitutiva comprovante la cittadinanza italiana di almeno uno dei genitori (se non iscritto nello
schedario consolare).
In alternativa il connazionale potrà presentare l’atto, debitamente legalizzato e tradotto, direttamente al Comune italiano
di appartenenza (vedi art. 12, comma 11, DPR 396/2000).
Gli atti rilasciati dai Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Vienna dell’8 settembre 1976, che prevede il rilascio di
un modulo plurilingue, sono esenti da legalizzazione e da traduzione. Tali Paesi sono: Austria, Belgio, Bosnia e
Erzegovina, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Italia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Moldova, Montenegro,
Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera e Turchia.
A chi rivolgersi
Ufficio Stato civile del Comune di Moneglia, Corso Libero Longhi n. 25 - 16030 – Moneglia (GE)
Tel. 0185/490856 Fax: 0185/490842
Email: [email protected]
COMUNE DI MONEGLIA
PROVINCIA DI GENOVA
CORSO LIBERO LONGHI 25 - C.A.P 16030
P. IVA.00167870997 - C.F.00401180104
Centralino Tel. 0185.490811 – fax 0185.491335
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Norme di riferimento
Convenzione dell’Aja del 05/10/1961 ratificata con Legge 20/12/1966 n. 1253
Convenzione di Vienna dell’8/09/1976
Convenzione di Bruxelles del 25/05/1987 relaiva alla soppressione della legalizzazione di atti negli Stati membri delle
Comunità Europee, ratificata con Legge 24/04/1990 n. 106
D.P.R. n. 396/2000