10.convenzioni internazionali riguardanti lo stato civile

Transcript

10.convenzioni internazionali riguardanti lo stato civile
COMUNE DI MONEGLIA
PROVINCIA DI GENOVA
CORSO LIBERO LONGHI 25 - C.A.P 16030
P. IVA.00167870997 - C.F.00401180104
Centralino Tel. 0185.490811 – fax 0185.491335
www.comune.moneglia.ge.it – mailto: [email protected]
CONVENZIONI INTERNAZIONALI RIGUARDANTI LO STATO CIVILE
Per atto straniero si intende l’atto redatto e compilato all’estero da autorità straniere, anche se in lingua italiana, che per
poter essere usato in Italia richiede la legalizzazione o l’apostille.
N. B.: non è “straniero” sotto questo profilo, l’atto redatto da consolati o ambasciate italiane all’estero, anche se le parti
sono straniere. Se redatto in lingua straniera, l’atto straniero deve essere accompagnato dalla “traduzione”
Più precisamente, l’obbligo di legalizzazione per l’atto straniero è attualmente previsto dall’art. 33 del T.U. 28 dicembre
2000 n. 445 (in materia di documentazione amministrativa).
In base a questa norma, in sintesi, gli atti formati all’estero:
^ da autorità straniere: sono legalizzati dalle autorità diplomatiche o consolari italiane nello stato di formazione del
documento;
^ dalle nostre rappresentanze diplomatiche o consolari: non devono essere legalizzati. I nostri consoli possono
ricevere atti: tra italiani; tra italiani e stranieri: ovvero anche solo tra stranieri, se destinati all’uso in Italia. Peraltro, se
redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo
straniero.
Gli atti formati dalla Autorità consolare straniera in Italia sono legalizzati dalla Prefettura competente per territorio.
N.B. La legalizzazione non è necessaria quando il Paese da cui proviene l’atto straniero ha aderito alla Convenzione
dell’Aja del 1961 sulle “Apostille”, o ha aderito alla Convenzione di Bruxelles del 1987 (Belgio, Danimarca, Francia,
Irlanda ed Italia).
Se l’atto è rilasciato da un’autorità estera (rappresentanza diplomatica o consolare estera) in Italia, deve essere
legalizzato dalla Prefettura (per delega del Ministero degli Affari Esteri) nella cui circoscrizione si trova l’autorità estera
stessa.
Se gli atti “stranieri” sono redatti in lingua straniera (eccettuati quelli redatti su modelli plurilingue previsti da Convenzioni
internazionali), devono essere accompagnati dalla traduzione in Italiano.
La TRADUZIONE in lingua italiana dell’atto straniero, deve essere certificata conforme al testo straniero (recare, cioè, il
timbro “per traduzione conforme”):
- dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana; ovvero
- da un traduttore ufficiale (art. 33 D.P.R. n. 445/2000), presente nell’elenco dei traduttori ufficiali, disponibile presso la
Cancelleria del Tribunale, la cui firma viene poi legalizzata dall’Ufficio consolare.
Traduttore può essere anche il notaio italiano che conosce la lingua straniera.
**ACCORDO FIRMATO A BERNA IL 16 NOVEMBRE 1966 (ITALIA, SVIZZERA)
E’ stata ratificata dall’italia con legge 18 marzo 1968 n. 474 ed è entrata in vigore il primo ottobre 1968.
L’articolo 1 prevede il rilascio degli atti elencati agli articoli 2 e 3 (certificato, estratto e copia integrale di nascita,
matrimonio e morte, certificato di residenza, cittadinanza, stato libero, assenso al matrimonio, certificato di eseguita
pubblicazione matrimoniale e nulla osta al matrimonio, certificato di stato di famiglia, copia dell’atto di riconoscimento di
figlio naturale) senza alcuna forma di legalizzazione, purchè datati e muniti di timbro dell’ufficio e della firma
dell’ufficiale di stato civile.
Per la comunicazione di nascita, matrimonio e morte debbono essere utilizzati i moduli conformi a quelli adottati dalla
Commissione Internazionale di Stato Civile (CIEC), allegati alla convenzione.
L’art. 4 obbliga i due stati a darsi comunicazione reciproca degli eventi di stato civile almeno ogni mese, con modulo
allegato alla convenzione attraverso il consolato competente. L’art. 8 indica i documenti da presentare per le
pubblicazioni di matrimonio.
COMUNE DI MONEGLIA
PROVINCIA DI GENOVA
CORSO LIBERO LONGHI 25 - C.A.P 16030
P. IVA.00167870997 - C.F.00401180104
Centralino Tel. 0185.490811 – fax 0185.491335
www.comune.moneglia.ge.it – mailto: [email protected]
** CONVENZIONE FIRMATA A LONDRA IL 07/06/1968 (Italia, Austria, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Irlanda,
Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Moldavia, Norvegia, Paesi Bassi, comprese le Antille olandesi ed Aruba,
Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia).
L’Italia l’ha ratificata con la legge 28 gennaio 1971 n.222 ed è entrata in vigore il 19/01/1972.
Tale convenzione prevede la soppressione della legalizzazione della firma (da parte della Prefettura competente)
degli atti redatti dagli agenti diplomatici o consolari di uno stato contraente che si trovano sul territorio di un altro stato
contraente
** CONVENZIONE FIRMATA A VIENNA L’8 SETTEMBRE 1976 (Italia, Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Croazia,
Estonia, Francia, Germania, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia,
Portogallo, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia)
L’Italia ha aderito con la legge 21 dicembre 1978 n. 870, ed è entrata in vigore il 30 luglio 1983.
Tale convenzione prevede il rilascio di estratti di atti di stato civile in formato plurilingue (e pertanto esenti da
legalizzazione e da traduzione) secondo i moduli allegati alla convenzione stessa.
Il rilascio è permesso solo ai soggetti che hanno titolo per ottenere le copie integrali.
** CONVENZIONE FIRMATA AD ATENE IL 15 SETTEMBRE 1977 (Italia, Austria, Lussemburgo, Paesi Bassi,
Polonia, Portogallo, Spagna, Turchia).
L’Italia l’ha approvata con propria legge 5 maggio 1981 n. 386 ed è entrata in vigore il primo marzo 1982.
Tale convenzione stabilisce l’esenzione dalla legalizzazione o formalità equivalente (purchè siano datati e muniti di
firma, o timbro dell’autorità che li ha rilasciati), di tutti gli atti e documenti che riguardano lo stato civile, la capacità o la
situazione familiare delle persone fisiche, la loro nazionalità, il loro domicilio o la loro residenza (articolo 2) e tutti gli atti
e documenti necessari per la celebrazione del matrimonio o per la formazione di un atto di stato civile.
** CONVENZIONE DELL’AJA del 05/10/1961
Nei paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 05/10/1961 relativa all’abolizione della legalizzazione di
atti pubblici stranieri, la necessità di legalizzare gli atti e i documenti rilasciati da autorità straniere è sostituita da un’altra
formalità: l’apposizione della “postilla” (o apostille) . Pertanto, una persona proveniente da un paese che ha aderito a
questa convenzione non ha bisogno di recarsi presso la rappresentanza consolare e chiedere la legalizzazione, ma può
recarsi presso la competente Autorità interna designata da ciascuno Stato – e indicata per ciascun paese nell’atto di
adesione alla Convenzione stessa (normalmente si tratta del Ministero degli Esteri) – per ottenere l’apposizione
dell’apostille sul documento. Così perfezionato, il documento viene riconosciuto in Italia.
Sono esenti da legalizzazione a condizione che rechino l'"APOSTILLE" gli atti e i documenti rilasciati dagli Stati
aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961:
Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Barbados,
Bielorussia, Belgio, Belize, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Brunei-Darussalam, Bulgaria, Capo Verde, Cina (Hong Kong),
Cina (Macao), Cipro, Colombia, Costa Rica, Croazia, Corea del Sud, Danimarca, Dominica, Ecuador, El Salvador,
Estonia, Federazione Russa, Fiji, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Grenada,
Honduras, India, Irlanda, Islanda, Isole Cook, Isole Marshall, Israele, Italia, Kazakhstan, Kirghizistan, Lesotho, Lettonia,
Liberia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malawi, Malta, Mauritius, Messico, Moldova, Monaco,
Mongolia, Montenegro, Namibia, Nuova Zelanda, Niue, Norvegia, Oman, Panama, Paesi Bassi, Perù, Polonia,
COMUNE DI MONEGLIA
PROVINCIA DI GENOVA
CORSO LIBERO LONGHI 25 - C.A.P 16030
P. IVA.00167870997 - C.F.00401180104
Centralino Tel. 0185.490811 – fax 0185.491335
www.comune.moneglia.ge.it – mailto: [email protected]
Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Domenicana, Romania, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and
the Grenadines, Samoa, San Marino, Sao Tome e Principe, Serbia, Seychelles, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sud
Africa, Suriname, Svezia, Svizzera, Swaziland, Tonga, Trinidad e Tobago, Turchia, Ucraine, Ungheria, USA, Vanuatu,
Venezuela
L’ “apostille” si applica solo ai documenti prodotti all’estero nei paesi aderenti alla suddetta Convenzione, mentre per i
documenti eventualmente rilasciati in Italia dall’autorità consolare degli stessi Paesi è necessario procedere alla
legalizzazione presso la Prefettura.
**CONVENZIONE DI BRUXELLES del 25/05/1987
Ai sensi della Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, ratificata dall'Italia con Legge n.106 del 24 aprile 1990, è
stata soppressa (fra Belgio Danimarca, Francia, Irlanda, Italia) ogni forma di legalizzazione o qualsiasi altra formalità
equivalente o analoga, anche nel caso in cui gli atti debbano essere esibiti alla rappresentanze consolari di Belgio,
Danimarca, Francia, Irlanda e Italia operanti sul territorio di uno Stato che non ha ratificato la predetta Convenzione.
Per gli altri Stati comunitari, pur aderenti alla Convenzione di Bruxelles, resta fermo il regime di legalizzazione,
consolare o per Apostille, qualora aderiscano alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.
** CONVENZIONE DI MONACO 05/09/1980
Ai sensi della Convenzione di Monaco del 05/09/1980 ratificata dall’Italia, al fine della celebrazione del matrimonio in
Italia di persone straniere (o di persone italiane all’estero) è necessario acquisire (in sostituzione del cd. “nulla osta” ex
art. 116 c.c.) il “certificato di capacità matrimoniale”.
I Paesi aderenti alla Convenzione di Monaco sono i seguenti: Austria, Belgio, Italia, Germania, Grecia, Lussemburgo,
Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia.
I certificati rilasciati in base a tale Convenzione sono esenti da legalizzazione o da qualsiasi formalità equivalente nel
territorio di ciascuno Stato parte.
Il certificato viene rilasciato dall’Ufficio di Stato civile del Comune di residenza dei nubendi. Nel caso di residenza
all’estero il certificato è rilasciato dal Consolato competente (per gli Stato non aderenti alla Convenzione è necessario il
rilascio del cd. “Nulla osta”).
Normativa di riferimento
- Convenzioni sopra richiamate
- Artt. 30 – 31- 33 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
- Art. 116 c.c.

Documenti analoghi

GLI ATTI E DOCUMENTI STRANIERI Procedure per la

GLI ATTI E DOCUMENTI STRANIERI Procedure per la 3. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente ...

Dettagli

Modulo istanza riconoscimento cittadinanza jure sanguinis

Modulo istanza riconoscimento cittadinanza jure sanguinis atto di nascita (cognome/nome) _____________________________________________ atto di nascita (cognome/nome) _____________________________________________ atto di nascita (cognome/nome) ____________...

Dettagli

dichiarazione di valore step by step

dichiarazione di valore step by step •costo della pratica: 44 Sterline •Tempi di emissione: 20/ 30 giorni •Sito internet: www.conslondra.esteri.it

Dettagli

modulo cittadinanza italiana jure sanguinis.rtf

modulo cittadinanza italiana jure sanguinis.rtf 2) nel caso di cittadini statunitensi si richiede il certificato di naturalizzazione americana oppure il “certificate of nonexistence of records” rilasciato dal “US Department of Homeland Security”...

Dettagli