Vendite Aggressive
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Vendite Aggressive
VENDITE “AGGRESSIVE” I CONTRATTI “NEGOZIATI FUORI DEI LOCALI COMMERCIALI” ED I CONTRATTI “A DISTANZA” 1.- Introduzione. 2. - I contratti negoziati fuori dei locali commerciali. 3.- La direttiva n. 85/577/CEE. 4.- Il recepimento: dal d.lgs. n. 50/1992 al d.lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo). 5. – Il campo di applicazione. 6. - Gli obblighi informativi a carco del professionista nei contratti fuori dei locali commerciali 7. – I contratti a distanza. 8. - La direttiva n. 97/7/CE, il d.lgs. n. 185/1999 ed il d.lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo). 9. - Il campo di applicazione. 10. - Gli obblighi informativi a carico del professionista nei contratti a distanza. 11. - L’esecuzione del contratto a distanza. 12. - Il pagamento mediante carta di credito. 13. – Le forniture non richieste ed i limiti all’utilizzo di talune tecniche di comunicazione a distanza. 14. - La vendita tramite mezzo televisivo e altri mezzi audiovisivi. 15. – Le disposizioni comuni: sanzioni. 16. - (segue) Il foro competente. 17. - Il diritto di recesso. 18. – Il termine per recedere. 19. - Come esercitare il recesso. 20. - Gli effetti del recesso. 21. - Il finanziamento accessorio. 22.- Cenni giurisprudenziali. 23. - La tutela del consumatore nel commercio elettronico. 1. Introduzione. Il contributo del legislatore comunitario alla realizzazione della libera circolazione di beni e servizi nel mercato interno -come è noto- è maturato, fin dalla metà degli anni Settanta, nella prospettiva di accrescere il grado di fiducia degli acquirenti di beni e servizi. Tale intervento si è diretto inizialmente verso determinate tecniche di vendita in ragione della loro particolare “aggressività”. Queste dinamiche commerciali possono essere ricondotte a due categorie di situazioni che comportano uno specifico svantaggio per il consumatore: i “contratti negoziati fuori dei locali commerciali” (vendite porta a porta, sulla pubblica via, nel corso di escursioni turistiche, su catalogo) ed i “contratti a distanza” (televendite, vendite telefoniche, via fax, tramite Internet, etc.). Fin dai suoi albori, l’iniziativa comunitaria a tutela dei consumatori si preoccupò in particolare dei contratti negoziati fuori dei locali commerciali: già il Programma preliminare della Comunità economica europea per una politica di protezione e di informazione del consumatore del 1975, al punto n. 25, evidenziava la necessità di intervenire nel settore delle vendite a domicilio1. 1 Due anni dopo, nel lontano 1977, vede la luce una Proposta di direttiva sulla base del modello francese, dove già era in vigore una legge in tema di démarchage e vendite a domicilio ispirata ad un sistema basato per lo più sull’imposizione di oneri formali a pena di nullità del contratto: la legge francese prevedeva obbligatoriamente la forma scritta ad substantiam del contratto, il suo contenuto minimo, il diritto di recesso entro 7 giorni dalla stipulazione, la nullità di qualsiasi rinuncia a tale diritto, il divieto di esigere il pagamento prima della scadenza del termine per il recesso. 16 © 2006 - Consumerlaw.it VENDITE “AGGRESSIVE” 2. I contratti negoziati fuori dei locali commerciali. Nelle vendite operate al di fuori dei locali commerciali l’asimmetria economica-informativa che già caratterizza normalmente il rapporto tra consumatore e soggetto professionale è aggravata dall’ “effetto sorpresa” dovuto alla circostanza che il venditore si presenta all’acquirente in situazioni non preordinate all’acquisto (per l’appunto presso la sua abitazione, per la strada, durante un viaggio). A ciò si aggiunge che, nella maggior parte dei casi, al consumatore è sottoposto un modulo contrattuale già unilateralmente predisposto dal professionista (senza possibilità di interferire sul contenuto dell’accordo, ma solo di accettarlo o rifiutarlo integralmente); che viene meno, rispetto alle dinamiche di acquisto tradizionali, il consueto intervallo di tempo tra la scelta del bene e l’acquisto vero e proprio (è generalmente il commerciante a prendere l’iniziativa); che manca, nella maggior parte dei casi, la possibilità di verificare concretamente le caratteristiche del bene. Sono queste le ragioni che giustificano una tutela rafforzata del contraente debole. 3. La direttiva n. 85/577/CEE. Dopo lunghi anni di gestazione (la prima proposta, come detto, risaliva al 1977), la direttiva viene approvata nel 19852 con lo scopo, enunciato nei “considerando”, di proteggere gli acquirenti di beni e servizi contro richieste di pagamento di merci non ordinate e contro i metodi aggressivi di vendita, nella duplice prospettiva di tutelare la libertà negoziale dei consumatori e di garantire lo sviluppo e la certezza delle regole di mercato, configurando, dunque, per il consumatore una sorta di “diritto alla tranquillità”. Il legislatore comunitario si era reso conto, insomma, dell’esigenza di attenuare i rischi connessi a particolari tecniche di vendita nelle quali è il venditore che prende l’iniziativa ed il consumatore resta colto di sorpresa, non avendo, per un verso, la possibilità di confrontare qualità e prezzo con altre offerte e, per altro verso, restando condizionato dalla fretta e dalla 2 Direttiva n. 85/577/CEE del 20 dicembre 1985, pubblicata in GUCE L 372 del 31 dicembre 1985. 17 © 2006 - Consumerlaw.it VENDITE “AGGRESSIVE” superficialità tipica, come si diceva, di situazioni non preordinate al consumo3. 4. Il recepimento: dal d.lgs. n. 50/1992 al d.lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo). Nonostante il termine per recepire la direttiva fosse fissato al 13 dicembre 1987, l’Italia vi provvede soltanto nel 1992, con il decreto legislativo n. 50 del 15 gennaio4. In compenso va detto che, rispetto alla direttiva, la legge italiana segna, per certi aspetti, un allargamento di tutela5. Il consumatore6 riceve protezione su tre versanti: grazie alla previsione di specifici obblighi informativi in capo al professionista; al riconoscimento di un diritto di recesso unilaterale, gratuito e incondizionato; all’individuazione di un foro inderogabilmente competente per le controversie inerenti l’applicazione di questa disciplina7. Tra questi, si noti, in particolare, l’impatto dirompente connesso all’introduzione nel nostro sistema di una facoltà “di ripensamento” finalizzata a consentire all’acquirente di valutare a posteriori la convenienza dell’affare per il quale si presume sia mancata una piena formazione del consenso. Così il consumatore potrà sciogliersi unilateralmente e gratuitamente dal vincolo assunto con l’operatore commerciale entro un determinato periodo di tempo (nella terminologia anglosassone “cool-off period”, tempo di “raffreddamento”). 3 Va ricordato che, già prima del recepimento della direttiva, l'esigenza di riconoscere al consumatore un “diritto di ripensamento” era stata oggetto di un tavolo di confronto tra le contrapposte categorie dei commercianti e dei consumatori. Nell’ottobre del 1989 veniva firmato a Roma il Protocollo d'intesa in tema di contratti negoziati fuori dei locali commerciali. Entrato in vigore dal gennaio dell’anno successivo, era stato sottoscritto dall’AVEDISCO (Associazione Nazionale Vendite Dirette Servizio Consumatori), l'AIE (Associazione Italiana Editori), dall'ANIPAV (Associazione Nazionale Imprese Promozione Acquisti Viaggi) e dalla Consulta Nazionale Consumatori e Utenti. 4 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1992, Supplemento ordinario. 5 Non soltanto si abbozza, in anticipo rispetto al legislatore comunitario, una prima regolamentazione dei contratti “a distanza”, ma si stabilisce (a differenza di quanto previsto dalla direttiva) un ambito di applicazione rigorosamente oggettivo di questo corpo di regole, non assumendo alcun rilievo l’eventuale reale ponderazione dell’acquisto nè che la contrattazione sia avvenuta per iniziativa dello stesso consumatore. 6 Per la definizione di Consumatore si rimanda alla “Parte generale” 7 La giurisprudenza ha avuto interpretazioni oscillanti riguardo alla determinazione dell’ambito di operatività di detto foro inderogabile. Di queste si dirà nei “Cenni giurisprudenziali”. 18 © 2006 - Consumerlaw.it VENDITE “AGGRESSIVE” Oggi queste norme sono rifluite nella Parte III del Codice del Consumo8 e precisamente nel Titolo III, Capo I “Particolari modalità di conclusione del contratto”9. Si noti che questo Capo si apre, inaspettatamente, con l’art. 44, dedicato ai “Contratti negoziati nei locali commerciali”, che rinvia alla disciplina delle dinamiche tradizionali di vendita che restano disciplinate dalla legge sul commercio (Legge. n. 114/ 1998). 5. Il campo di applicazione. Preliminarmente va osservato che nella legge italiana le fattispecie che delimitano l’ambito di applicazione di questo corpo di regole sono formulate in termini rigorosamente oggettivi: a differenza della direttiva, infatti, nel decreto di recepimento non rileva che la contrattazione sia avvenuta per iniziativa del consumatore piuttosto che dell’operatore commerciale10. La disciplina della negoziazione fuori dai locali commerciali (art. 45 Cod. cons.) riguarda tutti i “contratti tra un operatore commerciale e un consumatore, riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi, in qualunque forma conclusi”11 stipulati: a) “durante la visita dell’operatore commerciale al domicilio del consumatore o di un altro consumatore ovvero sul posto di lavoro del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trovi, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, di studio o di cura” (lettera a); b) “durante un’escursione organizzata dal professionista12 al di fuori dei 8 D.lgs. n. 206 del 6 settembre 2005, “Codice del consumo, a norma dell’art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229”, in G.U. 8 ottobre 2005, supplemento ordinario n. 235. Il Codice è entrato in vigore il 23 ottobre 2006, abrogando tutte le normative oggetto dell’opera di riassetto. 9 Il Capo I di suddivide a sua volta in quattro sezioni: Sezione I “Contratti negoziati fuori dai locali commerciali (artt. 44 e segg.); Sezione II “Contratti a distanza” (artt. 50 e segg.); Sezione III “Diposizioni comuni” (artt. 62 e 63); Sezione IV “Diritto di recesso (artt. 64 e seg. ). Segue, poi, un capo II, contenente unicamente la norma di rinvio di “commercio elettronico”. E’ il caso di ricordare che uno dei principali meriti dell’opera di riassetto realizzata dal Codice del consumo si realizza in questo settore dove si è proceduto ad una unificazione (seppur parziale) della disciplina, come detto, nella sezione III “Disposizioni comuni” e nella quarta “Diritto di recesso”. 10 Né, dunque, è possibile che l’effettiva ponderazione della scelta da parte del consumatore possa escludere l’applicazione della normativa di protezione. 11 Art. 45, comma 1, Cod. cons.: il campo di applicazione è perciò vastissimo, rilevando non tanto la natura dei beni o servizi oggetto del contratto, bensì le modalità in cui è avvenuta la stipulazione (tali da presumere una non corretta formazione del consenso). 12 Nel d.lgs. 50/1992, in questa prescrizione così come in quella della lettera d, si usava l’espressione “operatore commerciale”. 19 © 2006 - Consumerlaw.it VENDITE “AGGRESSIVE” propri locali commerciali” (lettera b); c) “in area pubblica o aperta al pubblico, mediante la sottoscrizione di una nota d’ordine, comunque denominata” (lettera c)13; d) “per corrispondenza o, comunque, in base ad un catalogo che il consumatore ha avuto modo di consultare senza la presenza del professionista”14. Il secondo comma dell’art. 45 Cod. cons. estende l’ambito di applicazione del decreto alle “proposte contrattuali sia vincolanti che non vincolanti” formulate dal consumatore (ai sensi delle lettere a, b, c e d) “per le quali non sia ancora intervenuta l’accettazione del professionista”. Questa ultima precisazione ha suscitato qualche perplessità: il linguaggio adoperato dal legislatore speciale è visibilmente difforme da quello del codice civile, ove la proposta può essere revocabile od irrevocabile (articoli 1326, 1329 c.c.) ed il recesso si può esercitare solo in relazione ad un contratto già concluso (articolo 1373 c.c.)15. Evidentemente il riferimento alle proposte “sia vincolanti che non vincolanti” è finalizzato a rendere applicabile la disciplina a qualunque possibile articolazione della fase prenegoziale, sia che la proposta venga strutturata come vincolante (cioè, irrevocabile) che non vincolante (cioè, revocabile). 13 Si noti che tale ipotesi, non prevista nella direttiva, è peculiare alla normativa italiana: l’uso di un termine atecnico quale “nota d’ordine” serve a tutelare il consumatore, al quale può venir fatto firmare un modulo presentato come non vincolante allo scopo di indurlo in errore circa le conseguenze negoziali della sottoscrizione. 14 Anche questo caso è peculiare alla normativa italiana e va da subito osservato che tale categoria di contratti è disomogenea rispetto alle altre, mancando la contestuale presenza fisica di venditore ed acquirente: non a caso, attesa tale peculiarità, il legislatore prevede il diverso regime informativo di cui all’art. 47, comma 5. In effetti si tratta, piuttosto, di una negoziazione “a distanza” e per questo non si spiega perché il legislatore del Codice del consumo non abbia provveduto a trasferire questa fattispecie nella Sezione seguente, limitandosi, invece, ad aggiungere all’art. 45 un comma conclusivo nel quale si spiega che ai contratti per corrispondenza si applicano, se più favorevoli, le disposizioni di cui alla Sezione II. 15 Evidentemente si è voluto considerare e disciplinare una prassi contrattuale piuttosto diffusa, la c.d. contrattazione “salvo approvazione della cosa” nella quale la formazione del contratto avviene in modo che il consumatore assume la veste di proponente: il soggetto che contatta agisce per conto di un operatore commerciale facendo sottoscrivere e raccogliendo moduli prestampati in cui vi è un ordine del consumatore cui fa seguito l’accettazione dell’operatore commerciale o l’inizio di esecuzione del contratto ex articolo 1327 c.c. (nella specie, consegna del bene o prestazione del servizio. L’equiparazione contratto-proposta prospettata dal decreto è volta ad attribuire il diritto di recesso ed il relativo obbligo di informazione a carico dell’operatore commerciale anche in ordine a quelle che agli occhi del consumatore si presentano come innocue proposte, evitando così che la normativa di protezione possa essere maliziosamente aggirata fingendo che sia il consumatore ad 20 © 2006 - Consumerlaw.it VENDITE “AGGRESSIVE” Per altro verso, considerato che proposta e accettazione sono, a rigore, atti prenegoziali (non producono effetto finchè non si fondono nell’accordo delle parti), quando il legislatore parla di recesso in relazione le proposte contrattuali, in realtà, non fa che attribuire d’autorità al consumatore il diritto di revocare la proposta, anche quando questa, in base alle normali regole civilistiche, viene qualificata come irrevocabile ed anche se nel frattempo sono già state eseguite alcune prestazioni16. Dal campo di applicazione del decreto restano escluse quattro categorie di contratti (art. 46 Cod. cons.): a) i contratti per la costruzione, vendita e locazione di beni immobili17 ed i contratti relativi ad altri diritti concernenti beni immobili, con eccezione dei contratti relativi alla fornitura di merci e alla loro incorporazione in beni immobili e dei contratti relativi alla riparazione di beni immobili18; b) i contratti relativi alla fornitura di beni ad uso domestico, vale a dire somministrazioni di alimenti, bevande o altri prodotti consegnati a scadenze frequenti e regolari19; c) i contratti di assicurazione20; d) i contratti relativi a strumenti finanziari21. assumere l’iniziativa per la conclusione del contratto. 16 Tutto ciò vale fino a che non sia intervenuta l’accettazione o sia iniziata l’esecuzione: dopo tale momento, il contratto è concluso ed allora l’esercizio del recesso da parte del consumatore si avvicina maggiormente alle regole civilistiche. 17 L’esclusione si giustifica in ragione della particolare disciplina degli atti negoziali riguardanti gli immobili (si pensi all’intervento del notaio e al regime delle trascrizioni) tale da annullare l’ “effetto sorpresa” cui il consumatore è normalmente esposto nelle vendite fuori dei locali commerciali. 18 L’eccezione all’eccezione è particolarmente preziosa per innalzare il livello di tutela del consumatore: non è certo infrequente che il contratto di acquisto di impianti da incorporare (il climatizzatore, la cucina, l’armadio “a muro”) o quello con l’artigiano per un intervento di “manutenzione domestica” vengano stipulati presso l’abitazione dove si dovrà realizzare l’intervento A tali contratti resta applicabile la disciplina del recesso. 19 L’esclusione si spiega non tanto per la particolare natura dei beni, per lo più deperibili (se così fosse, tra l’altro, penalizzerebbe l’acquirente di beni caratterizzati da maggiore durabilità, come -ad esempio- il vino), quanto per la preoccupazione che, all’esito del recesso, al venditore vengano restituiti (e quindi rimessi in commercio) prodotti alterati o danneggiati a causa della non corretta conservazione nelle more del ripensamento o durante le procedure per la restituzione. Inoltre, queste dinamiche, caratterizzate dal rapporto di periodico contatto con il venditore, non giustificano un particolare livello di protezione al consumatore. 20 Questa esclusione si giustifica in virtù della revisione di una specifica normativa di settore, il d.lgs. 19 agosto 2005, n.190, che non è rifluito nel Codice del consumo perché pubblicato in Gazzetta Ufficiale dopo l’approvazione del decreto di riassetto. 21 Nell’originario testo del d.lgs. 50/1992 si faceva riferimento a “valori mobiliari”, dicitura ormai desueta. 21 © 2006 - Consumerlaw.it VENDITE “AGGRESSIVE” A norma del comma 2 dell’art. 47, restano esclusi anche i contratti aventi ad oggetto la fornitura di beni o la prestazione di servizi per i quali il corrispettivo globale che deve essere pagato da parte del consumatore non supera l'importo di 26,00 euro22, comprensivo di oneri fiscali ed al netto di eventuali spese accessorie che risultino specificamente individuate nella nota d'ordine o nel catalogo o altro documento illustrativo, con indicazione della relativa causale. Tuttavia l’esclusione non opera nel caso di più contratti stipulati contestualmente tra le medesime parti, qualora l'entità del corrispettivo globale, indipendentemente dall'importo dei singoli contratti, superi l'importo di 26,00 euro. 6. Gli obblighi informativi a carico del professionista nei contratti fuori dei locali commerciali. La tutela informativa è uno dei capisaldi della tutela del consumatore nelle vendite aggressive. Tuttavia va osservato fin d’ora che è certamente più forte nei contratti “a distanza”, dei quali si dirà tra breve, rispetto a quelli negoziati fuori dei locali commerciali. Tale diversità si spiega per la più grave asimmetria informativa propria della contrattazione a distanza dove la mancata presenza fisica delle parti non consente al consumatore di “toccare con mano” il bene che intende acquistare. Così si spiega il diverso regime informativo previsto dal Codice del consumo nell’art. 47 per i contratti negoziati fuori dai locali commerciali (con esclusivo riguardo al diritto di recesso), rispetto agli artt. 52 e 53 Cod. cons., riguardanti le vendite a distanza (dove si disegna un più accurato obbligo informativo). Nelle vendite fuori dei locali commerciali, l’art. 47 Cod. cons. impone all’operatore commerciale di informare per iscritto il consumatore della possibilità di esercitare il recesso23 fornendo: 22 Resta difficilmente comprensibile l’esclusione dell’intera disciplina in ragione dello scarso valore dell’affare: l’osservazione della realtà dimostra, al contrario, che è di gran lunga più difficile garantire il consumatore nelle controversie di importo bagatellare nelle quali, per ragioni di antieconomicità, è sconsigliabile il ricorso agli strumenti di tutele tradizionali. 23 Il diritto all’informazione del consumatore, riconosciuto come “fondamentale” dalla legge n. 281/1998 (anch’essa rifluita nel Codice del consumo, art. 2, lett. c), tende a riequilibrare il rapporto, attenuando le asimmetrie informative esistenti tra l’operatore commerciale ed il consumatore, soggetto per definizione debole che ha scarsa dimestichezza con gli strumenti giuridici di tutela. 22 © 2006 - Consumerlaw.it VENDITE “AGGRESSIVE” a) l'indicazione dei termini, delle modalità e delle eventuali condizioni per l'esercizio del diritto di recesso24; b) l'indicazione del soggetto nei cui riguardi va esercitato il diritto di recesso ed il suo indirizzo o, se si tratti di società o altra persona giuridica, la denominazione e la sede della stessa, nonché l'indicazione del soggetto al quale deve essere restituito il prodotto eventualmente già consegnato, se diverso. Qualora il contratto preveda che l'esercizio del diritto di recesso non sia soggetto ad alcun termine o modalità, l'informazione deve comunque contenere gli elementi indicati nella lettera b). Si osservi che quando al consumatore è fatta sottoscrivere “una nota d'ordine, comunque denominata”, l'informazione deve essere riportata nella suddetta nota d'ordine, “separatamente25 dalle altre clausole contrattuali e con caratteri tipografici uguali o superiori a quelli degli altri elementi indicati nel documento” (art. 47, comma 3, Cod. cons.). La legge prevede altresì che una copia della nota d'ordine, recante l'indicazione del luogo e della data di sottoscrizione, debba essere consegnata al consumatore. Qualora, invece, non venga predisposta una nota d'ordine, “l'informazione deve essere comunque fornita al momento della stipulazione del contratto ovvero all'atto della formulazione della proposta ed il relativo documento deve contenere, in caratteri chiaramente leggibili, oltre alle altre informazioni anche l'indicazione del luogo e della data in cui viene consegnato al 24 L’esperienza concreta dimostra che assai raramente l’infrmativa predisposta dal soggetto professionale è conforme alla legge dando conto, in modo puntuale, di termini, modi e condizioni per il corretto esercizio del diritto di recesso. Di questo va tenuto conto perché un’informazione non conforme dal punto di vista contenutistico (G.d.P. Palermo, 18 dicembre 1998, in Foro.it, 1999, 2412) o grafico (G.d.P. Carrara, 4 ottobre 1995, in Foro it., 1996, 1885) implica il prolungamento del termine per recedere a norma dell’art. 65, comma 3, Cod. cons.. 25 Sul punto merita di essere citato un orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale il l’autonomia della clausola di recesso deve tradursi nella separazione della stessa dall’intero insieme delle altre clausole, non essendo ammissibile che sia inserita in un contesto di clausole di apparente pari rilevanza ed ordinate secondo una sequenza numerata (Cass., sent. 16762 del 2003). 23 © 2006 - Consumerlaw.it VENDITE “AGGRESSIVE” consumatore, nonché gli elementi necessari per identificare il contratto” (art. 47, comma 4, Cod. cons.). Si rammenti che nei contratti per corrispondenza (art. 45, comma 1, lettera d) è previsto un differenziato regime informativo: l'informazione sul diritto di recesso deve essere riportata nel catalogo (o altro documento illustrativo o nella relativa nota d'ordine) con caratteri tipografici uguali o superiori a quelli delle altre informazioni. Nella nota d'ordine, comunque, in luogo della indicazione completa degli elementi previsti per legge può essere riportato il solo riferimento al diritto di esercitare il recesso con la specificazione del termine e con rinvio alle indicazioni contenute nel catalogo o altro documento illustrativo della merce o del servizio per gli ulteriori elementi previsti nell'informazione26. Secondo l’ultimo comma dell’art. 47 Cod. cons., il professionista non potrà accettare, a titolo di corrispettivo, effetti cambiari che abbiano una scadenza inferiore a quindici giorni dalla stipulazione del contratto e non potrà presentarli allo sconto prima di tale termine. Questa previsione è volta ad evitare che l’operatore commerciale incassi il corrispettivo prima della decorrenza del termine per esercitare il diritto di recesso cosicchè il consumatore sia disincentivato a valersene, ritenendo ormai difficile recuperare la somma pagata27. L’art. 48 del Codice prevede che, per i contratti riguardanti la prestazione di servizi, il diritto di recesso non possa essere esercitato nei confronti delle prestazioni che siano state già eseguite28. 26 Le diverse modalità per l’informativa sul diritto di recesso si giustificano a fronte della minore aggressività della vendita in parola, in primo luogo dovuta alla non simultanea presenza fisica di professionista e consumatore. 27 Ma le buone intenzioni del legislatore non sembra si siano tradotte in una disciplina veramente adeguata e protettiva: infatti, come vedremo, non sempre il termine di 15 giorni copre il periodo entro il quale si può recedere (devono tenersi presenti le proroghe previste dall’art. 65, comma 3, Cod. cons.). 28 Si riproduce la regola generale di cui all’art. 1373, comma 2, c.c., che però -si osserviesclude il recesso anche per le prestazioni “in corso di esecuzione”. Da questa via passano però frequenti strumentalizzazioni ad opera del professionista che intenda eludere la normativa: concentrando prestazioni e costi nei primi giorni di esecuzione del contratto (è il caso di chi richieda, ad esempio, per lo svolgimento di un corso, una “quota di iscrizione” molto elevata rispetto al prezzo complessivo), si scoraggerà il recesso del consumatore che non potrà sperare nel rimborso di buona parte di quanto pagato. In termini di assetto complessivo, si osservi che questa norma, non è riprodotta nella Sezione II: la disciplina dei contratti a distanza prevede, però, che non si possa esercitare il diritto di recesso nel caso di 24 © 2006 - Consumerlaw.it VENDITE “AGGRESSIVE” Si osservi, in conclusione, che alle vendite fuori dai locali commerciali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1829 , 1930 e 2031 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio (art. 49 Cod. cons.). 7. I contratti a distanza. Già l’articolo 9 del d.lgs. 50/1992 si preoccupava di anticipare la disciplina della contrattazione “a distanza”, effettuata cioè attraverso i mezzi televisivi e audiovisivi o attraverso l'uso di strumenti informatici e telematici32. In questo tipo di contrattazione, si prevedeva -a norma del d.lgs. n. 50/1992che l'informazione sul diritto di recesso fosse fornita durante la presentazione del prodotto o servizio, compatibilmente con le caratteristiche e la tecnologia del mezzo, ed anche per iscritto, non oltre la consegna della merce33. Tutte queste situazioni si caratterizzano, come già anticipato, perché la transazione (nella terminologia comunitaria è sinonimo di negoziazione) avviene senza la contestuale presenza fisica dei contraenti. Ed ecco che l’aggressività di tali dinamiche è ascrivibile, per un verso, all’impossibilità di verificare il bene/servizio nella sua concretezza e, per altro, all’uso di strumenti e tecnologie non necessariamente d’uso familiare per il consumatore. 8. La direttiva n. 97/7/CE, il d.lgs. n. 185/1999 ed il d.lgs . n. 206/2005 (Codice del consumo). Il legislatore comunitario ha rivolto a queste vendite fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l’accordo del consumatore, prima della scadenza del termine per recedere (art. 55, comma 2, lett. a, Cod.cons.). 29 Riguardante la “vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione”. 30 Riguardante le “vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori”. 31 Riguardante la “propaganda a fini commerciali”. 32 Da un punto di vista normativo la tutela dell’acquirente “a distanza” era all’epoca in fase del tutto embrionale: la proposta di direttiva in materia è infatti la C/156/14 del 23 giugno 1992, cui è seguita la direttiva n. 97/7/CE del 20 maggio 1997, recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo n. 185 del 1999, che ha dettato una disciplina organica per i contratti a distanza, anch’essa rifluita nel Codice del consumo (artt. 50 e seguenti). 33 Il legislatore, ancora una volta impreciso, aveva dimenticato di menzionare le prestazioni di servizi; la cosa ha creato non poche difficoltà interpretative, ora risolte dalla normativa specifica. 25 © 2006 - Consumerlaw.it VENDITE “AGGRESSIVE” una disciplina specifica con la direttiva n. 97/7/CE34 che riprende le linee tracciate nel piano di azione triennale della Commissione per una politica del consumo del 1990. Essa disciplina i casi in cui le transazioni avvengono senza la presenza fisica simultanea dei contraenti ed è dunque più difficile identificare la controparte e l’oggetto stesso del contratto35. Per questo si applica a qualsiasi contratto stipulato a distanza tra un consumatore un soggetto professionale, senza che gli interlocutori si incontrino fisicamente: è affermato in maniera esplicita che la direttiva si applica esclusivamente quando, per la conclusione del contratto, siano adottate “una o più tecniche di comunicazione a distanza36 nell’ambito di un sistema di vendita o prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore”. Il legislatore italiano ha recepito la direttiva emanando, in data 22 maggio 1999, il d.lgs. n. 18537. Anche questo provvedimento è rifluito nel Codice del Consumo, nella parte III, Titolo III, Sezione II (artt. 50 e seguenti). 9. Campo di applicazione. L’art. 50 Cod. cons. definisce il contratto a distanza come quello “avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un professionista ed un consumatore nell’ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal professionista che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto comprendente la conclusione del contratto stesso.” L’ambito di applicazione della normativa in esame è delimitato dal riferimento all’impiego esclusivo di una o più tecniche di comunicazione a distanza, il che comporta che esulano dall'ambito di tutela, sia le vendite a distanza occasionali, sia i contratti rientranti in sistemi non caratterizzati dalla 34 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 febbraio 1997 concernente la tutela dei consumatori in materia dei contratti a distanza, pubblicata in GUCE L 144 del 4 giugno 1997. 35 Considerando n. 24 della direttiva. 36 Per “tecniche di comunicazione a distanza “ l’articolo 2 della direttiva intende: “qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra dette parti”. 37 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 1999 (Rettifica G.U. n. 230 del 30 settembre 1999). 26 © 2006 - Consumerlaw.it VENDITE “AGGRESSIVE” esclusività38. È da rilevare che il decreto non si applica a tutti i contratti a distanza: ne restano esclusi infatti, secondo l’indicazione dell’art. 51, i contratti: a) relativi ai servizi finanziari39, un elenco indicativo dei quali è nell'alleg. I40; b) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati41; c) conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici42; d) relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti relativi a beni immobili,43 con esclusione della locazione44; e) conclusi in occasione di una vendita all'asta.45 Ulteriori limitazioni all’operatività della disciplina sono poste dall’art. 55 Cod. cons. che esclude il diritto di recesso ed alcuni obblighi informativi per: a) i contratti di fornitura di generi alimentari, di bevande o di altri beni per uso domestico di consumo corrente forniti al domicilio del 38 In particolare, si osservi che il sistema di vendita a distanza deve essere “organizzato dal professionista”, il quale deve avvalersi in via esclusiva e “fino alla conclusione del contratto” di una o più tecniche di comunicazione a distanza: pertanto, non potrebbero esservi ricompresi gli accordi che, seppur frutto di trattative condotte a distanza, siano successivamente ratificati e/o materialmente sottoscritti tra presenti (si pensi, ad esempio, all’occasionale contatto telefonico o via e-mail a seguito del quale interviene l’incontro fisico delle parti). 39 Perché già disciplinati dalle specifiche norme previste dal D.lgs. 19 agosto 2005, n.190. 40 Servizi d'investimento; operazioni di assicurazione e di riassicurazione; servizi bancari; operazioni riguardanti fondi di pensione; servizi riguardanti operazioni a termine o di opzione. 41 Perché, generalmente, è possibile per l’acquirente “vedere” il bene che sta per acquistare e soprattutto perché è agevole l’identificazione del soggetto venditore. 42 L’esclusione riguarda verosimilmente i servizi telefonici a pagamento (come il c.d. elenco abbonati) che per la loro natura istantanea, l’esiguo costo ed il carattere d’imparzialità che li regola non si prestano ad essere soggetti alla disciplina in parola. 43 Sull’argomento si veda quanto già detto in relazione alla analoga esclusione di cui all’art. 46, comma 1, lettera “a”, in materia di contratti negoziati fuori dai locali commerciali. 44 A differenza di quanto previsto per i contratti stipulati fuori dai locali commerciali (art. 46, comma 1, lettera “a”), le locazioni restano, quindi, ricomprese nel campo di applicazione della normativa, con il rischio di evidenti difficoltà applicative. Tra queste, di non poco conto, il coordinamento con il successivo art. 55, comma 1, lettera “b”, che esclude il diritto di ripensamento per i “contratti di fornitura di sevizi relativi all’alloggio”. 45 Già disciplinate dal d.lgs 114/98 e dalla Circolare n. 3457 del 17 giugno 2002 del Ministero delle Attività Produttive. 27 © 2006 - Consumerlaw.it VENDITE “AGGRESSIVE” consumatore, al suo luogo di residenza o al suo luogo di lavoro, da distributori che effettuano giri frequenti e regolari;46 b) i contratti di fornitura di servizi relativi all'alloggio, ai trasporti47, alla ristorazione, al tempo libero, quando all'atto della conclusione del contratto il professionista si impegna a fornire tali prestazioni ad una data determinata o in un periodo prestabilito48. Si prevede inoltre, che, salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non possa esercitare il diritto di recesso nei casi: a) di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l'accordo del consumatore, prima della scadenza del termine previsto dall’articolo 64, comma 1;49 b) di fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario che il professionista non è in grado di controllare; c) di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati50 o che, per loro natura, non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente; 46 Come si è già detto, questa esclusione si fonda sulla preoccupazione che, all’esito del recesso, al venditore vengano restituiti (e quindi rimessi in commercio) prodotti alterati o danneggiati a causa della non corretta conservazione nelle more del ripensamento o durante le procedure per la restituzione. Si aggiunga, inoltre, che si tratta di dinamiche che, visto il rapporto di periodico contatto con il venditore, non sembrano caratterizzate da particolare aggressivià. 47 La Corte di Giustizia delle Comunità Europee (sentenza del 10-03-2005, nel procedimento C-336/03), relativamente all’interpretazione dell’art 3, n. 2 della direttiva 97/7CE in materia di contratti a distanza, ha ricompreso nella nozione di servizi relativi ai trasporti anche i servizi di autonoleggio. Secondo la Corte la nozione di trasporto indicherebbe non soltanto l’azione di spostare persone o beni ma anche quella di mettere a disposizione del consumatore un mezzo di trasporto. Conseguentemente, il consumatore non potrà esercitare il diritto di ripensamento nei contratti a distanza che abbiano ad oggetto la fornitura di servizi di autonoleggio. 48 Di fatto con l’intento di proteggere i fornitori di determinati servizi dagli inconvenienti connessi all’ “annullamento” dell’ordine di servizi che presuppongono una prenotazione e, generalmente, una onerosa attività preparatoria. 49 Escludere il ripensamento in simili circostanze non garantisce sufficiente tutela al consumatore (nella prassi gli vengono frequentemente sottoposti accordi che prevedono l’inizio dell’esecuzione prima del termine per il ripensamento): sarebbe stato preferibile riprodurre la regola prevista dall’art. 48 in materia di contratti negoziati fuori dai locali commerciali (“per i contratti riguardanti la prestazione di servizi, il diritto di recesso non può essere esercitato nei confronti delle prestazioni che siano state già eseguite”). 28 © 2006 - Consumerlaw.it VENDITE “AGGRESSIVE” d) di fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici sigillati, aperti dal consumatore;51 e) di fornitura di giornali, periodici e riviste;52 f) di servizi di scommesse e lotterie. 10. L’obbligo di informazione. Come detto, rispetto alle vendite fuori dei locali commerciali, il panorama degli obblighi informativi gravanti sul professionista che contratta “a distanza” è decisamente più consistente. Ben articolato è il sistema di informazioni precontrattuali che il fornitore è tenuto a mettere a disposizione: l’originario art. 3 del d.lgs. 185/199 (attualmente art. 52 Cod. cons.) già ampliava, rispetto alla formulazione dell’articolo 4 della direttiva, il novero delle informazioni che il fornitore è chiamato a trasmettere al consumatore in tempo utile, "prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza”. Le informazioni, il cui scopo commerciale deve essere inequivocabile53, devono essere fornite “in modo chiaro e comprensibile”54, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata55, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori particolarmente vulnerabili. Le informazioni obbligatorie sono relative all'identità del fornitore, al suo 50 Uno dei più ricorrenti escamotage per privare il consumatore della facoltà di ripensamento consiste nel fargli omaggio di una personalizzazione: nel caso delle televendite di preziosi e gioielli, ad esempio, è frequentissima l’offerta di una incisione a ricordo di una data o di una circostanza particolare. 51 Per l’ovvia ragione che, una volta sconfezionato, non sarebbe difficile duplicarne il contenuto, prima di esercitare il diritto di recesso. Attenzione, però, al venditore “solerte” che offre al consumatore di provvedere all’istallazione del software al solo scopo di rimuovere la confezione dai supporti, così realizzando la preclusione posta da questa norma. 52 Che il consumatore potrebbe consultare o duplicare, prima di esercitare il diritto di recesso. 53 Inciso di grande rilievo in considerazione del fatto che, invece, la prassi commerciale dà conto di modalità di contatto la cui aggressività principale consiste proprio nel dissimulare lo scopo della telefonata e di altra comunicazione a distanza (per le comunicazioni telefoniche, si considerino poi i dettagliati obblighi di cui al comma 3). 54 Sono i requisiti della “trasparenza” già più volte richiamati dal Codice (art. 5, comma 3, in materia di obblighi generali di informazione e l’art. 35, comma 1, in materia contrattuale). 55 Per le comunicazioni telefoniche, si dovrà far riferimento al regime posto dall’art. 52, comma 3, mentre per televendite e contratti conclusi a mezzo di strumenti informatici o 29 © 2006 - Consumerlaw.it VENDITE “AGGRESSIVE” indirizzo, alle caratteristiche essenziali del bene o del servizio, al suo prezzo (comprese tasse o imposte nonché spese di consegna), alle modalità del pagamento, della consegna o della esecuzione del contratto, all’esistenza del diritto di recesso e alle modalità per restituire i beni, al costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, alla durata della validità dell'offerta o del prezzo e alla durata minima in caso di contratti per la fornitura di prodotti o prestazioni di servizi di esecuzione continuata o periodica. In caso di comunicazioni telefoniche, l'identità del professionista e lo scopo commerciale della telefonata devono essere dichiarati in modo inequivocabile all'inizio della conversazione con il consumatore, a pena di nullità del contratto56. In caso di utilizzo della posta elettronica si applica la disciplina prevista dall'art. 9 del d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70, in materia di commercio elettronico. In ogni caso, si stabilisce (art. 53 Cod. cons.) che deve comunque essere fornita un'informazione scritta sulle condizioni e modalità dell'esercizio del recesso, sull'indirizzo geografico della sede della controparte cui inoltrare i reclami, sull'esistenza di servizi di assistenza e di garanzie commerciali, sulle condizioni di recesso del contratto in caso di durata indeterminata o superiore ad un anno. Si noti che tra gli obblighi informativi è ricompreso quello di indicare, nel contratto a distanza, il riferimento alle disposizioni del Codice del Consumo (art. 60). In conseguenza del mancato assolvimento degli obblighi informativi sono previste sanzioni amministrative a carico del professionista. (art. 62 Cod. cons.) ed una proroga legale del termine per recedere (art. 65, comma 3, Cod. cons.). Mentre da un punto di vista contrattuale c’è da ritenere che, in caso di notizie inesatte, incomplete o oscure, il consumatore potrà esperire gli ordinari rimedi civilistici a tutela della libertà del consenso (facendo riferimento ai c.d. vizi della volontà). telematici, il legislatore ha, invece, previsto le particolari modalità di informativa sul diritto di recesso di cui all’art. 59. 56 Colpisce la gravità della sanzione se raffrontata alle difficoltà che il consumatore incontrerà sul piano probatorio. 30 © 2006 - Consumerlaw.it VENDITE “AGGRESSIVE” 11. L’esecuzione del contratto a distanza. L’art. 54 del Codice prevede che, salvo diverso accordo tra le parti, il professionista dovrà eseguire l'ordinazione entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso l'ordinazione al professionista. In caso di mancata esecuzione dovuta alla indisponibilità, anche temporanea, del bene o del servizio richiesto, il professionista sarà tenuto nel medesimo termine, ad informare il consumatore e a rimborsare le somme eventualmente già corrisposte per il pagamento della fornitura. Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento della conclusione del contratto, il professionista non potrà adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualità equivalenti o superiori57. Va ricordato, infine, che a norma dell’art. 61 Cod. cons., ai contratti a distanza si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 18 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 11458, recante la disciplina generale del commercio. 12. Il pagamento mediante carta di credito. Ove sia previsto, il consumatore potrà effettuare il pagamento tramite carta di credito ed il Codice prevede (art. 56) in caso di pagamento non dovuto59, il diritto del consumatore al riaccredito ad opera dell'istituto di emissione della carta. Questo potrà poi addebitare al fornitore, tutte le somme riaccreditate al consumatore. Si tratta di una previsione molto garantista che ha per effetto quello di far ricadere sul venditore, al quale possono essere addebitate le somme riaccreditate al consumatore, la responsabilità dell’uso fraudolento della carta di credito, ancorché realizzato da un soggetto terzo e, pertanto, estraneo al 57 L’ultima parte della norma richiama il disposto dell’art. 1197 c.c., che prevede, salvo il consenso del creditore, l’impossibilità per il debitore di liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella pattuita, anche se di valore uguale o maggiore. Si ricordi, inoltre, che nell’ambito dei contratti del consumatore, l’art. 33, comma 3, lettera “m”, prevede che si presuma vessatoria la clausola “che ha per oggetto o per effetto di consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso”. 58 Riguardante la “vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione”. 31 © 2006 - Consumerlaw.it VENDITE “AGGRESSIVE” rapporto di consumo. 13. Forniture non richieste e limiti all’utilizzo di talune tecniche di comunicazione a distanza. Il Codice del consumo, come già faceva il d.lgs. 185/1999, si occupa di proteggere il consumatore dalle c.d. forniture non richieste: si tratta di quelle operazioni commerciali tendenti ad “imporre” l’acquisto di beni o servizi senza che l’acquirente abbia manifestato una volontà negoziale in tal senso60. La legge prevede (art. 57 Cod. cons.), nel caso in cui la fornitura comporti una richiesta di pagamento, un espresso divieto della stessa in mancanza di previa ordinazione: in questi casi, il consumatore non sarà tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva e -si precisa- in ogni caso la mancata risposta non significa consenso.61 Si noti, inoltre, che l’art. 58 Cod cons. prevede che il professionista che voglia far uso del telefono, della posta elettronica, di sistemi automatizzati di chiamata o di fax debba richiedere il consenso preventivo del consumatore, mentre altre tecniche di comunicazione a distanza, qualora consentano una comunicazione individuale, possono essere impiegate dal professionista solo a condizione che il consumatore non si dichiari esplicitamente contrario. 14. Vendita tramite il mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi. L’art. 59 del Codice riprende riprende l’art. 9 del d.lgs. 15 gennaio 1992, n. 50 che come si ricorderà- nel disciplinare i contratti negoziati fuori dai locali commerciali, non mancava di tratteggiare la disciplina di alcune “particolari modalità contrattuali”. Si prevede che l’informativa sul diritto di recesso sia fornita secondo particolari modalità: nel corso della presentazione del prodotto o del servizio 59 E quindi per i pagamenti dei quali il consumatore dimostri l'eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero l'effettuazione mediante l'uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del professionista o di un terzo. 60 Particolarmente odiose, in tempi recenti, le operazioni di telemarketing realizzate da alcuni gestori di servizi di telefonia per l’attivazione di nuovi abbonamenti o di servizi aggiuntivi, senza che il consumatore manifesti alcun consenso in proposito. 61 Non sarà dunque necessario per il consumatore neppure esercitare il diritto di recesso. 32 © 2006 - Consumerlaw.it VENDITE “AGGRESSIVE” oggetto del contratto, compatibilmente con le particolari esigenze poste dalle caratteristiche dello strumento impiegato e dalle relative evoluzioni tecnologiche; per le televendite, invece, l'informazione dovrà comparire all'inizio e nel corso della trasmissione. In ogni caso l'informazione sul diritto di recesso deve essere fornita per iscritto non oltre il momento in cui viene effettuata la consegna della merce. Da questo momento decorre il termine per l'invio della comunicazione di recesso (art. 59, ultima parte). 15. Disposizioni comuni: sanzioni. Il codice accorpa nella Sezione III, intitolata “Disposizioni comuni”, il regime sanzionatorio62 e le disposizioni d’ordine processuale riguardanti il foro competente63. Quanto alle sanzioni, salvo che il fatto costituisca reato, il professionista che contravviene alle descritte norme (non fornisce le previste informazioni al consumatore, ostacola l'esercizio del diritto di recesso, non rimborsa le somme pagate, presenta all'incasso o allo sconto gli effetti cambiari) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 5165,00. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, detti importi sono raddoppiati. La recidiva si verifica quando stessa violazione è stata commessa due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. 16. (segue) Il giudice competente. Com’è noto, accanto al riconoscimento del diritto di recesso, l’altra grande garanzia per il consumatore, tendente a riequilibrare la sua posizione di debolezza, è la norma processuale sulla competenza giudiziale. L’art. 63 Cod. cons. prevede “per le controversie civili inerenti all'applicazione del presente capo la competenza territoriale inderogabile del giudice del 62 Originariamente previsto all’art. 11 del d. lgs. 15 gennaio 1992, n. 50, e all’art. 12 del d. lgs. 22 maggio 1999, n. 185) 63 Originariamente nell’art. art. 12 del d. lgs. 15 gennaio 1992, n. 50, e nell’art.14 del d.lgs. 22 maggio 1999, n. 185 33 © 2006 - Consumerlaw.it VENDITE “AGGRESSIVE” luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.” Secondo alcuni la norma tenderebbe ad individuare un “giudice naturale” per il consumatore nel settore delle vendite aggressive. Tuttavia detta interpretazione è stata oggetto di approfondimenti per chiarire il significato dell'espressione “inerenti l'applicazione del presente decreto”: ci si chiede, cioè, se il legislatore si sia voluto riferire solo alle controversie riguardanti l'esercizio del diritto di recesso oppure se rientrino in tale competenza funzionale anche le controversie riguardanti, ad esempio, la validità, l'efficacia o l'adempimento del contratto. La questione è stata affrontata più volte dalla giurisprudenza che sembra preferire l'interpretazione estensiva della norma64, del resto coerente con la ratio di tutela del consumatore quale parte debole del rapporto65. Vale da ultimo osservare che la questione ha, tuttavia, ormai perso di rilevanza alla luce dei principi posti dalla Sezioni Unite della Cassazione66 che hanno riconosciuto natura di norma processuale speciale all’art. 1469 bis, comma terzo, n. 19 c.c., attualmente art. 33, comma 2, lettera “u”, Cod. cons.. 64 Tra i provvedimenti che la ritengono invocabile anche nel caso in cui si verta in materia di inadempimento o invalidità, G.d.P. Perugia, 4 dicembre 1998, in Rass. Giur. Umbra, 1999, 128. 65 A tal proposito è utile ricordare il Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, “concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale” che sostituendosi alla Convenzione di Bruxelles del 1968, stabilisce all’articolo 16 che “l'azione dell'altra parte del contratto contro il consumatore può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore”. 66 Cass. S.U., 1 ottobre 2003, n. 14669, in Guida al Diritto n. 42, 2003, 20. 34 © 2006 - Consumerlaw.it VENDITE “AGGRESSIVE” 17. Il diritto di recesso. Come si è detto l’aspetto qualificante della tutela riconosciuta al consumatore nelle vendite aggressive consiste nella previsione in favore dell’acquirente di un ulteriore “tempo di riflessione” rispetto alle dinamiche tradizionali tende a riequilibrare l’asimmetria che si realizza nella contrattazione svolta con metodi aggressivi o tecniche di comunicazione a distanza. In sostanza il legislatore attribuisce al consumatore la facoltà di sciogliersi unilateralmente dal vincolo contrattuale senza oneri o condizioni, subordinando l’esercizio di tale facoltà soltanto ad un limite temporale67. La forza dirompente di tale istituto (ben diverso, infatti, è il recesso disciplinato dal Codice civile, solitamente a titolo oneroso e comunque necessariamente convenzionale) è manifesta in un ordinamento che eleva l’incontro delle volontà contrattuali a “forza di legge” tra le parti (art. 1372 c.c.)68. Resta il fatto che l’istituto, soggetto com’è al solo vincolo temporale, avrebbe forse meritato una diversa denominazione (diritto di “ripensamento”?) che ne connotasse la funzione ed anche il sapore vagamente sanzionatorio ricollegabile all’uso, da parte del professionista, di tecniche di vendita qualificabili come “aggressive” (anche perché, come detto, esso può indicare sia uno scioglimento volontario dal contratto che una revoca della proposta). A norma dell’art. 64 Cod. cons. il recesso è gratuito (non comportando il pagamento di alcun corrispettivo, penale o spesa accessoria) ed è altresì incondizionato non essendo necessario per il consumatore di “specificare il motivo”. 18. Il termine per recedere. Nell’illustrazione dei termini per l’esercizio del diritto di recesso, l’articolo 64 Cod. cons. distingue le ipotesi in cui sia stata 67 Antesignano di questo “ripensamento” può considerarsi il termine previsto dalla Legge n. 77 del 1983 sulla vendita a domicilio di valori mobiliari (il contratto rimaneva sospeso nella sua efficacia per cinque giorni a decorrere dalla sottoscrizione, in modo da permettere all’acquirente di meglio valutare l’affare concluso). 68 La dottrina si è ingegnata per individuarne l’inquadramento giuridico (tentando di ricondurlo a figure già conosciute dall’ordinamento, come il patto d’opzione, la condizione sospensiva o risolutiva, la vendita con riserva di gradimento). Ma, a ben vedere, si può affermare che la questione resta di scarso rilievo pratico: è, infatti, lo stesso legislatore a prevedere le condizioni di esercizio e gli effetti del recesso in capo alle parti (artt. 66 e 67 Cod. cons.). 35 © 2006 - Consumerlaw.it VENDITE “AGGRESSIVE” regolarmente fornita la relativa informazione da quelle in cui ciò non sia avvenuto, così da non consentire il corretto esercizio del diritto. In presenza di una corretta informativa, il diritto di recesso può essere esercitato (sia per i contratti negoziati fuori dai locali commerciali che per quelli a distanza) entro il termine di dieci giorni lavorativi69. Nel caso in cui, invece, il professionista non abbia soddisfatto gli obblighi di informazione, il termine è prorogato automaticamente (art. 65, comma 3, Cod. cons.) a sessanta giorni, per i contratti fuori dei locali commerciali, e a novanta, per quelli “a distanza”70. Stessa regola vale allorché il professionista fornisca una informazione incompleta o errata che non ne consenta il corretto esercizio (comma 4). Si noti che, mentre la mancata informazione determina automaticamente ed oggettivamente il prolungamento del termine per il recesso, in caso di informazione incompleta o errata occorrerà, invece, prima stabilire se ciò abbia impedito il corretto esercizio del diritto: il prolungamento del termine non sarà quindi un effetto automatico, ma andrà valutato caso per caso. Importante è il regime della decorrenza del termine per recedere (c.d. dies a quo) che si atteggia differentemente per le due tipologie contrattuali. Stabilisce, infatti, l’art. 65 Cod. cons. che per i contratti o le proposte contrattuali negoziati fuori dei locali commerciali, il termine per l’esercizio del diritto di recesso decorre: a) dalla data di sottoscrizione della nota d'ordine contenente l'informazione sul diritto di recesso ovvero, nel caso in cui non sia predisposta una nota d'ordine, dalla data di ricezione dell'informazione stessa, per i contratti riguardanti la prestazione di servizi ovvero per i contratti 69 L’aver uniformato il termine al più lungo periodo previsto dal D.lgs 185 del 1999 per i contratti a distanza (per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali tale termine era, ex art.6, D.lgs 50 del 1992, di sette giorni “secchi”) è uno dei più appariscenti segni di innovazione della tutela riconosciuta dal Codice del consumo. 70 Resta qualche perplessità sull’efficacia di tale rimedio: se l’informativa sul diritto di recesso sia del tutto omessa o sia talmente imprecisa da impedire l’esercizio del recesso, l’allungamento del termine non consentirà comunque di valersi del “ripensamento”. Ed allora, forse si sarebbe dovuta prevedere una sanzione più incisiva, magari la nullità relativa del contratto, ma sull’argomento si è detta contraria la giurisprudenza comunitaria (CGCE, 13 dicembre 2001, C-481/99). 36 © 2006 - Consumerlaw.it VENDITE “AGGRESSIVE” riguardanti la fornitura di beni, qualora al consumatore sia stato preventivamente mostrato o illustrato dal professionista il prodotto oggetto del contratto; b) dalla data di ricevimento della merce se successiva, per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora l'acquisto sia stato effettuato senza la presenza del professionista ovvero sia stato mostrato o illustrato un prodotto di tipo diverso da quello oggetto del contratto. Per i contratti a distanza, invece, il termine per l’esercizio del diritto di recesso decorre: a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione o dal giorno in cui questi ultimi siano stati soddisfatti, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa; b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa. Naturalmente resta nella facoltà delle parti di convenire garanzie più ampie in favore del consumatore (art. 65, ult. comma, Cod. cons.). 19. Come esercitare il recesso. Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro il termine di dieci giorni lavorativi, di una comunicazione scritta alla sede del professionista71 (anzi, al soggetto indicato nella nota informativa). Sarà necessario osservare la formalità della lettera raccomandata con avviso di ricevimento.72 Questa si intende spedita in tempo utile se consegnata 71 A differenza del recesso civilistico, che quale atto unilaterale recettizio produce i suoi effetti quando la controparte ne riceve notizia, il recesso in commento è operativo non appena giunto al domicilio del professionista, essendo indifferente che l’atto sia o meno entrato nella sfera di conoscibilità dell’impenditore. 72 La forma scritta non è prescritta per la validità dell’atto (cioè ad substantiam), ma rappresenta, secondo la legge, il mezzo tipico per assicurare la conoscenza dell’atto in capo al destinatario. Così l’assenza della raccomandata non eslude il prodursi degli effetti del recesso se la prova può essere raggiunta in altro modo (Trib. Milano, 27 gennaio 1997, in Contr., 1998, 48). Ugualmente efficace si ritiene la comunicazione inviata dal rappresentante 37 © 2006 - Consumerlaw.it VENDITE “AGGRESSIVE” all'ufficio postale accettante entro i termini previsti dalla legge, o dal contratto se diversi. L'avviso di ricevimento non è, comunque, condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso.73 La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica74 e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive.75 Solo se espressamente previsto nell'offerta o nell'informazione concernente il diritto di recesso, in luogo di una specifica comunicazione è sufficiente la restituzione, entro il termine, della merce ricevuta (art. 64, ult. comma, Cod. cons.) 20. Gli effetti del recesso. Per effetto del recesso, con la ricezione da parte del professionista della relativa comunicazione, “le parti sono sciolte dalle rispettive obbligazioni derivanti dal contratto o dalla proposta contrattuale” (art. 66 Cod. cons), fatte salve, nell'ipotesi in cui le obbligazioni stesse siano state nel frattempo in tutto o in parte eseguite, gli obblighi restitutori dettagliati nell’art. 67 Cod. cons. Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore è tenuto a restituirlo o a metterlo a disposizione del professionista o della persona da questi designata, secondo le modalità ed i tempi previsti dal contratto. Il termine per la restituzione del bene non può comunque essere inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data del ricevimento del bene (ai fini senza poteri (si pensi alla comunicazione inviata dal genitore per conto del figlio o da un conoscente o da altro consumatore intenzionato, egli stesso, a recedere) e solo in un secondo momento ratificata dal consumatore (G.d.P. Monza, 31 ottobre 1996, in Giudice di Pace, 1997, 17). Neppure il difetto assoluto di sottoscrizione della raccomandata sarebbe idoneo a pregiudicare il corretto esercizio del diritto di recesso (Pret. Trento, 28 aprile 1995, in Foro it., 1996, 1885). 73 Questa disposizione è conseguenza della già citata recettizietà particolare prevista dalla legge: il recesso produce i suoi effetti appena giunge al domicilio del professionista, senza necessitare di particolari formalità. La prova dell’invio della raccomandata può, quindi, essere fornita in virtù di altri elementi (frequentemente il professionista replica per iscritto alla comunicazione di recesso, così ammettendo di averla ricevuta). 74 La possibilità di esercitare il diritto di recesso per mezzo di posta elettronica è una novità opportunamente introdotta dal Codice. 75 Viene da chiedersi perché il legislatore abbia individuato il termine in “ore” (invece di dire più semplicemente “due giorni”), sembrando difficile calcolare con esattezza il decorso del temine visto che sulla raccomandata non risulta l’orario di spedizione. 38 © 2006 - Consumerlaw.it VENDITE “AGGRESSIVE” della scadenza del termine la merce si intende restituita nel momento in cui viene consegnata all'ufficio postale accettante o allo spedizioniere). Si tenga presente che la sostanziale integrità della merce da restituire è condizione essenziale per l'esercizio del diritto di recesso76. Ma il Codice aggiunge (art. 67, comma 2, ultima parte) che è comunque sufficiente che il bene sia restituito in “normale stato di conservazione”, in quanto sia stato custodito ed eventualmente adoperato con l'uso della normale diligenza. 77 Naturalmente il recesso è gratuito, quindi le sole spese che resteranno a carico del consumatore sono quelle necessarie alla restituzione del bene al mittente, ove espressamente previste dal contratto. Da parte sua, a seguito del recesso, il professionista sarà tenuto al rimborso del prezzo versato dal consumatore, ivi comprese le somme versate a titolo di caparra. Il rimborso deve avvenire gratuitamente, nel minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni dalla data in cui il professionista è venuto a conoscenza dell'esercizio del diritto di recesso. Il Codice espressamente prevede la nullità di qualsiasi clausola che preveda limitazioni al rimborso nei confronti del consumatore delle somme versate in conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso (art. 67, comma 5, ult. parte, Cod. cons.). Per quanto riguarda le prestazioni di servizi, si ricordi che l’operatore commerciale sarà tenuto a restituire solo il corrispettivo ricevuto per le prestazioni non ancora eseguite. 21. Il finanziamento accessorio. Spesso la conclusione del contratto di consumo è accompagnata da un contratto di finanziamento (c.d. credito al consumo) che lo stesso operatore commerciale, o un diverso soggetto per 76 Ed ecco che sarà comunque consigliabile rifiutare l’offerta di collaborazione del venditore che voglia collaudare il bene dopo averlo consegnato presso l’abitazione del consumatore, per evitare di essere privati (ad esempio) degli imballi originali, necessari alla corretta restituzione e quindi di sentirsi rifiutare il diritto di recedere dal contratto. 77 Interessante notare che, nel regime precedente all’entrata in vigore del Codice del consumo, se l’informazione era data correttamente, gravava sul consumatore l’onere di preservare la merce “sostanzialmente integra”. Se invece l’informazione era mancante, parziale o inesatta, era sufficiente che la merce fosse riconsegnata “in normale stato di 39 © 2006 - Consumerlaw.it VENDITE “AGGRESSIVE” suo conto, concedono al consumatore realizzando uno schema trilaterale: l'operatore commerciale fornisce il bene o il servizio al consumatore, ricevendo il corrispettivo direttamente dal finanziatore, al quale il consumatore restituisce ratealmente il prezzo, comprensivo di interessi ed oneri accessori. Già il decreto n. 185/99 prevedeva, all’atto del recesso, l’automatico scioglimento del contratto di finanziamento; adesso questa previsione è estesa anche ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali. Così, a norma dell’attuale art. 67, comma 6, Cod. cons., qualora il prezzo di un bene o di un servizio, oggetto di un contratto a distanza, sia interamente o parzialmente coperto da un credito (concesso dal fornitore ovvero da terzi in base ad un accordo tra questi e il fornitore) il contratto di credito si intende risolto di diritto, senza alcuna penalità, nel caso in cui il consumatore eserciti correttamente il diritto di recesso78. 22. Cenni giurisprudenziali. La prima questione in ordine di tempo si è posta prima ancora del recepimento della direttiva e riguardava la possibilità di applicare direttamente la normativa comunitaria anche in assenza di una disciplina interna di riferimento. In senso affermativo si erano pronunciati alcuni giudici di merito79. La Corte di Giustizia CE ha però stabilito che, pur ricorrendo i presupposti per la diretta applicazione della normativa comunitaria non ancora recepita (statuizioni sufficientemente precise e vincolanti, scadenza del termine per l'attuazione), le disposizioni della direttiva non possono incidere nei rapporti interprivati (efficacia c.d. orizzontale), ma solo in quelli tra lo Stato destinatario della direttiva ed i suoi cittadini (efficacia c.d. verticale). Tuttavia il giudice nazionale deve conservazione”: in sostanza, la normale usura del bene andava a configurarsi come un rischio gravante sull’operatore commerciale per la violazione dell’obbligo informativo. 78 È fatto, altresì, obbligo al fornitore di comunicare l'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore al terzo concedente il credito. Le somme eventualmente versate dal terzo che ha concesso il credito fino al momento in cui ha conoscenza dell’avvenuto recesso sono rimborsate al terzo dal fornitore, senza alcuna penalità, fatta salva la corresponsione degli interessi legali maturati. 79 Conc., Roma, 22.8.1991, in Arch. civ., 1991, 1165; Pret. Milano, 14.11.1991, in Foro it., 1992, 1, 1599; Trib. Bologna, 16.3.1994, in Giur. merito, 1995, 438; Trib. Casale Monferrato, 13.1.1995, in Giur. merito, 1996, 288. 40 © 2006 - Consumerlaw.it VENDITE “AGGRESSIVE” interpretare le disposizioni vigenti nel modo più aderente possibile alla lettera ed allo scopo della normativa comunitaria80. La Cassazione ha aderito a quanto statuito dalla Corte di Giustizia81, ma ciò non ha tuttavia impedito alla giurisprudenza di trovare soluzioni interpretative ispirate alla normativa comunitaria per tutelare il consumatore, sostenendo infatti che, una volta scaduto il termine per il recepimento, una direttiva che contiene disposizioni sufficientemente precise, costituisce fonte del diritto per l'ordinamento italiano e quindi, anche se inidonea a disciplinare i rapporti interprivati, può essere tenuta in conto come principio regolatore della materia, ponendola a fondamento di un giudizio di equità82. Quanto all'oggetto del contratto negoziato fuori dai locali commerciali, ci si chiede se il decreto riguardi tutti i contratti o solo alcuni: la Corte di Giustizia CE ha stabilito che la direttiva n. 85/577/CEE si applica a qualunque tipo di contratto, purché concluso secondo le particolari modalità in essa previste83. La giurisprudenza si è anche espressa sull’informazione riguardante il diritto di recesso: l'art. 47, comma 3, Cod. cons., impone che essa sia adeguatamente evidenziata "separatamente dalle altre clausole contrattuali" e "con caratteri tipografici uguali o superiori” o "chiaramente leggibili"; conseguentemente, ove questa sia collocata tra le condizioni generali di contratto senza alcun elemento, anche grafico, di differenziazione dalle altre clausole, non può dirsi idonea a garantire il corretto esercizio del recesso84 e determina perciò la dilatazione a 60 giorni del termine per recedere; lo stesso accade quando la sua formulazione sia imprecisa85, non corretta86 o 80 Corte Giust. CE, 14.7.1994, n. 91, in Rass. Avv. Stato, 1994, l, 435. Cass., 27.2.1995, n. 2275, in Giust. civ., 1995,1, 1474; Cass., 15.5.1995, n. 5289, in Giur. it., 1996, l, l, 1132. 82 La Suprema Corte ha così confermato una decisione del conciliatore, che aveva ritenuto conforme ad equità applicare i principi della direttiva n. 85/577/CEE prima del suo recepimento: Cass., 20.3.1996, n. 2369, in Foro it., 1996, I, 1665; Cass., 26.9.1996, n. 8504, in Nuova giur. civ., 1997, I, 733. 83 Non è infatti necessario che si tratti di un contratto a prestazioni corrispettive (nella specie si trattava, infatti, di una fideiussione), né che abbia ad oggetto beni o servizi di una certa natura, ma è sufficiente che sia stipulato in luoghi non istituzionalmente deputati alla contrattazione e che il bene o il servizio sia destinato al consumo privato (enunciato questo principio di diritto, la Corte ha poi nel merito affermato l'inapplicabilità della direttiva, poiché il terzo aveva beneficiato della fideiussione per scopi professionali: Corte Giust. CE, 17.3.1998, C-45/96, in Banca, borsa, 1999, II,129). 84 Giud. Pace Carrara, 4.10.1995, in Foro it., 1996, I, 1885. 85 Giud. Pace Palermo, 18.12.1998, in Foro it., 1999, 1, 2412. 86 Giud Pace Mandamento di Cascina, 13.5.1998. 81 41 © 2006 - Consumerlaw.it VENDITE “AGGRESSIVE” addirittura assente87. Quanto alla forma della comunicazione, si è detto che il requisito della raccomandata sottoscritta personalmente dalla parte recedente non è imposto per la validità dell’atto, ma costituisce mezzo idoneo per assicurare la conoscenza dell'atto da parte del destinatario secondo i principi generali in tema di atti unilaterali recettizi e pertanto l'assenza della raccomandata o la mancanza di sottoscrizione da parte del consumatore non impediscono l'efficacia del recesso88. Come detto, l’esercizio del recesso fa sì che l'operatore commerciale debba restituire quanto ha ricevuto dal consumatore89; mentre la clausola che limita il rimborso delle somme versate a titolo di acconto è senz'altro nulla90. La competenza per le controversie civili relative al decreto in esame è inderogabile e spetta al giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore secondo il disposto dell’attuale art. 63 Cod. cons.91, tuttavia tale norma non si applica ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del decreto, benché dedotti in giudizio in epoca successiva92. Come accennato, resta infine da precisare il significato dell’espressione "controversie civili inerenti all’applicazione del presente decreto", contenuta nel citato art. 63: se voglia intendere solo quelle riguardanti il diritto di informazione e di recesso o qualunque controversia relativa al contratto. Quest’ultima tesi, più favorevole al consumatore, che può evitare in linea generale pericolose e per lui onerose scelte del foro da parte dell'operatore 87 A tal proposito si veda la sentenza Corte Giustizia del 13 dicembre 2001 che (interrogata rispetto alla legittimità del termine di un anno per esercitare il recesso in caso di mancata informativa, ha ritenuto che “la direttiva n. 85/577/CE osta a che il legislatore applichi un termine di un anno dalla stipulazione del contratto per l’esercizio del diritto di recesso (…), qualora il consumatore non abbia beneficiato dell’informazione di cui all’articolo 4 della suddetta direttiva”. 88 Sull’assenza della raccomandata, Trib, Milano, 27.1.1997, in Contratti, 1998, 48; sul difetto di sottoscrizione, Pret. Trento, 28.4.1995, in Foro it., 1996, l, 1885. 89 La già citata sentenza del Giudice di pace di Palermo del 18 dicembre 1998 ha affrontato l'interessante questione del pagamento a mezzo di effetti cambiari: il giudice non ha escluso la combinazione di un contratto negoziato fuori del locali commerciali con un'operazione di finanziamento, con le relative discipline applicabili contemporaneamente a maggior tutela del consumatore. 90 Giud. Pace Piacenza, 6.12.1996, in Arch. civ., 1997, 189. 91 Pret. Bologna, 28.2.1995, cit.; Giud. pace Milano, 27.4.1996, in Dir. consumi, 1997, 164. 92 Cass., 25.9.1996, n. 8465, in Giust. civ., 1997, L 709. 42 © 2006 - Consumerlaw.it VENDITE “AGGRESSIVE” commerciale93. 23. La tutela del consumatore nel commercio elettronico. A norma dell’art. 68 Cod. cons., alle offerte di servizi della società dell’informazione effettuate ai consumatori per via elettronica, si applicano, per gli aspetti non disciplinati dal Codice, le disposizioni di cui al d.lgs. 9 aprile 2003, n. 7094. Questa norma ha recepito la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 200095, relativa a “taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno”. Non c’è dubbio che l'avvento di Internet rappresenti per il commercio un nuovo canale di sviluppo, denso di potenzialità, ma anche di rilevanti criticità: non è un caso dunque che l’Unione Europea abbia deciso di occuparsene per favorire la libera circolazione di beni e servizi, consapevole del fatto che lo sviluppo del commercio elettronico costituisce un’occasione per realizzare in pieno il mercato comune a condizione di elevare il grado di fiducia degli “operatori del settore” e, tra questi, soprattutto, dei consumatori. La direttiva n. 2000/31/CE è intervenuta all’esito di lunghe ed accese consultazioni che videro confrontarsi le rappresentanze dei consumatori e delle aziende della new economy: quel che interessa chiarire è che non si tratta di un provvedimento che mira, almeno espressamente, ad ampliare le garanzie del consumatore, inteso come acquirente di beni on-line o comunque di fruitore di “servizi dell’informazione”: nell’articolo 1 del decreto di recepimento, infatti, si dichiara l’unico scopo di “promuovere la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione, fra i quali il commercio elettronico”. L’attenzione per gli interessi dei consumatori emerge soltanto in via incidentale: ad esempio rendendo inderogabili alcuni obblighi informativi 93 Un giudice di merito, a distanza di pochi mesi l'una dall’altra, ha dapprima accolto la tesi estensiva, revocando un decreto ingiuntivo emesso da un giudice di un luogo diverso da quello di residenza del consumatore, poi la tesi restrittiva: Giud. Pace Perugia, 5.3.1998, in Foro it., 1999, I, 1081, allegato e 4.12.1998, in Rass. giur. umbra, 1999, 128; contra C. Cass. Sez. III, 14.4.2000, Foro it., 2000, 3196. 94 In G.U. 14 aprile 2003, serie generale – n. 87. 95 Direttiva dell’8 giugno 2000 pubblicata in GUCE L 178 del 17 luglio 2000, successiva rettifica in GUCE L 285 del 23 ottobre 2002. 43 © 2006 - Consumerlaw.it VENDITE “AGGRESSIVE” (articoli 7 e 8 del d.lgs. 70/2003)96 ed indicando le informazioni dirette alla conclusione del contratto, cui è dedicato l’articolo 12, che richiama espressamente il decreto n. 185/99. L’unica norma inerente, in qualche modo, alla conclusione del contratto97, è quella contenuta nell’articolo 13 che impone al prestatore, dopo l’inoltro dell’ordine, di far pervenire al consumatore un’attestazione di ricevuta dell’ordine “contenente un riepilogo delle condizioni generali e particolari applicabili al contratto, le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del bene o del servizio e l’indicazione dettagliata del prezzo, dei mezzi di pagamento, del recesso, dei costi di consegna e dei tributi applicabili”98. 96 Alcune associazioni di consumatori avevano proposto, infatti, di imporre come obbligatorie anche le informazioni circa i tempi di fornitura del bene o del servizio; quelle riguardanti l’assistenza e le garanzie post-vendita; quelle relative ai dati identificativi del produttore per il caso di fornitura di beni mobili; quelle riguardanti la durata e le procedure per il rinnovo della fornitura, con esclusione del suo tacito rinnovo, in caso di fornitura di servizi. 97 Fin qui il decreto trascura le problematiche connesse alla conclusione del contratto online. L’articolo 13 si limita a precisare l’applicabilità generale delle “norme sulla conclusione dei contratti”, tuttavia senza far cenno alle disposizioni sulla firma elettronica (decreto legislativo n. 10/2002 e successive modifiche ed integrazioni). 98 L’ordine e la ricevuta si considerano pervenuti quando le parti alle quali sono indirizzate “hanno la possibilità di accedervi”: ciò significa che il messaggio si considera ricevuto nel momento in cui è disponibile sul server del ricevente. 44 © 2006 - Consumerlaw.it