REGOLAMENTO area camper modificato da SEG

Transcript

REGOLAMENTO area camper modificato da SEG
COMUNE DI MAGIONE
REGOLAMENTO AREA SOSTA AUTOCARAVAN E
AUTOBUS DI S.FELICIANO
Articolo 1 - OGGETTO
Articolo 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI
Articolo 3 – VEICOLI AMMESSI
Articolo 4 – OBBLIGHI E DIVIETI
Articolo 5 – ATTIVITA’ PERMESSE
Articolo 6 – DIVIETI
Articolo 7 – TARIFFE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Articolo 8 – DANNI
Articolo 9 – RIMOZIONE DEI VEICOLI
Articolo 10 – SANZIONI
Articolo 11 – ENTRATA IN VIGORE
Articolo 1 - OGGETTO
Il presente Regolamento disciplina l’utilizzazione dell’area attrezzata sosta autocaravan e autobus, in seguito
indicata come “area camper” sita in Magione, fraz. S. Feliciano via Lungolago Alicata.
Il Regolamento disciplina altresì l’uso dell’impianto igienico-sanitario, pertinente alla stessa area camper, atto
ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni delle
autocaravan.
Articolo 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI
Il presente Regolamento è disciplinato, in particolar modo, dai seguenti testi normativi:
- Legge Regionale 1 luglio 2013 n.13 – Testo unico in Materia di turismo;
- Decreto Legislativo 30.04.1992, n° 285 - Nuovo Codice della Strada - e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n° 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione
del Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Testo Unico Delle Leggi Sull'ordinamento Degli Enti Locali;
- Legge 24 novembre 1981, n. 689 - depenalizzazione
Articolo 3 – VEICOLI AMMESSI
L’area è attrezzata per ospitare fino ad un massimo di n.22 autocaravan contemporaneamente e n.3 autobus.
L’impianto di smaltimento igienico sanitario, di cui all’art. 378 del D.P.R. 495/1992, costituisce pertinenza
dell’area camper.
La sosta all’interno dell’area camper è permessa solo:
- alle autocaravan definite dall’art. 54 lettera m) del D.Lgs 285/92 cioè: veicoli aventi una speciale carrozzeria
ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo,
compreso il conducente;
- autobus non di linea;
L’area di sosta viene istituita con ordinanza sindacale, previa deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi
dell’art. 7, comma 1 lettera H) del D.Lgs 285/1992.
Articolo 4 – OBBLIGHI e DIVIETI
1. La sosta delle autocaravan e degli autobus è consentita solo nelle apposite piazzole allo scopo
distintamente individuate;
2. La sosta delle autocaravan è consentita per un periodo di tempo non superiore alle 24 ore dal
momento dell’insediamento ore come previsto dall’art.37 della Legge Regionale 12 luglio 2013,
n.13. La violazione del presente disposto comporta l’irrogazione della sanzione disposta dal
successivo art. 9 e l’allontanamento dall’area camper.
3. I veicoli devono essere posizionati con le ruote anteriori rivolte verso il viale interno dell’area;
4. E’ vietata qualsiasi forma di campeggio, così come definito dall’art.185 del D.Lgs 30/04/1992,
n.285, o deposito di materiali all’esterno del camper.
5. È vietato lo scarico dei rifiuti organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di
fuori degli appositi impianti di smaltimento igienico sanitario ,ai sensi dell’art. 185 commi 4 e 5 del
D.Lgs 285/1992.
6. E’ vietato occupare lo spazio oltre la delimitazione dell’area di sosta assegnata, anche mediante
apertura di tende parasole o altro;
7. E’ vietato sostare lungo il viale interno o comunque in modo da ostacolare il transito degli altri
veicoli. E’ altresì vietato sostare in prossimità dell’area, in modo tale da rendere difficoltosa la
manovra di ingresso o uscita.
8. È assolutamente vietato all’interno dell’area:
• lo scavo di buche, anche di piccole dimensioni;
• l’asportazione ed il danneggiamento di materiali ed oggetti di proprietà comunale;
• il gioco con palloni, od oggetti da lancio;
• la circolazione di cani privi di guinzaglio e museruola ed è fatto obbligo ai proprietari di
raccoglierne le deiezioni;
• il lavaggio e lo stendimento di panni fuori dai veicoli;
• il lavaggio di verdure e stoviglie;
• accendere generatori di corrente;
• sradicare erba o danneggiare alberi;
• il transito e la sosta dei veicoli a motore diversi da quelli indicati all’art.2 del presente
regolamento;
• la sosta prolungata delle vetture con motore acceso;
• l’utilizzo di fuochi, barbecue o simili all’interno dell’area.
9. In caso di danneggiamento di beni di proprietà comunale l’autore del danno dovrà provvedere alla
riparazione a proprie spese.
10. I rifiuti devono essere raccolti in appositi sacchi ben chiusi e deposti negli appositi contenitori
ubicati nell’area.
11. Il Comune non risponde dei danni e dei furti all’interno dell’area. Non risponde, altresì, per
l’incendio e il furto del mezzo nell’area camper.
12. Negli orari 13.00/16.00 e 23.00/8.00 è proibito qualsiasi rumore che possa disturbare il riposo degli
ospiti, compreso il tono di voce alto.
13. il gestore ha diritto di espellere senza preavviso chiunque non rispetti il presente regolamento o si
comporti in modo da creare danno o disturbo.
Articolo 5 – ATTIVITA’ PERMESSE
1. Le autocaravan possono procedere all’approvvigionamento dell’acqua e allo scarico delle acque
reflue nell’apposito impianto secondo le modalità e gli orari individuati dal gestore.
2. E permesso applicare l’apposita presa dell’acqua presente all’interno dell’area tubazioni idonee a
captare l’acqua ed a convogliarla negli appositi serbatoi delle autocaravan purché le suddette
tubazioni vengano applicate solo per il tempo strettamente necessario al riempimento della cisterna.
L’uso delle tubazioni non deve comunque ostacolare la circolazione di mezzi e persone ne
minacciarne l’incolumità e la sicurezza.
3. È permessa l’utilizzazione dell’acqua solo per scopi igienico-sanitari ed alimentari; Il rubinetto della
presa idrica deve rimanere aperto solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di
approvvigionamento idrico.
4. I conducenti delle autocaravan provvedono alla pulizia esterna dell’area dell’impianto igienico sanitario subito dopo l’uso.
5. Lo scarico dei rifiuti deve avvenire negli appositi contenitori e nel rispetto della normativa vigente in
materia
6. Non è previsto il pagamento di ulteriori tariffe per l’uso dell’acqua e degli scarichi.
Articolo 7 – TARIFFE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
La sosta delle autocaravan e degli autobus all’area camper è a pagamento, in base alle tariffe stabilite dalla
delibera della Giunta Comunale ed esposte all’esterno dell’area camper.
L’accesso e le uscite dell’area camper sono regolamentate da sbarre automatiche:
-
per l’accesso l’utente deve ritirare il ticket/biglietto presso l’apposito distributore;
per l’uscita l’utente deve provvedere al pagamento della tariffa presso la cassa automatica o nelle
mani dell’addetto e provvedere all’uscita entro 15 minuti dall’ora dell’avvenuto pagamento.
In caso di smarrimento del ticket/biglietto, o di uscita del veicolo oltre i termini indicati dal precedente punto,
l’utente dovrà chiamare il servizio assistenza del parcheggio e corrispondere la cifra corrispondente all’intera
giornata, maggiorata del 25%.
L’utente è tenuto ad esporre in modo visibile sul cruscotto del proprio mezzo la ricevuta attestante l’avvenuto
inizio della sosta.
Articolo 8 - DANNI
In caso di danni dovuti ad urti, collisioni, incidenti, investimenti provocati dagli utenti all’interno del
parcheggio, il diritto al risarcimento del danno sarà esercitato dal danneggiato nei diretti confronti dell’utente
che lo ha causato, restando esclusa ogni responsabilità a carico dell’Amministrazione Comunale e/o del
gestore del parcheggio.
L’Ente e/o il gestore del parcheggio non risponde del veicolo parcheggiato, né di quanto in esso contenuto,
né per incendio o furto della stesso.
Articolo 9 – Rimozione dei veicoli
1.
2.
Il Comune, ovvero il Gestore per mezzo delle forze di polizia, in caso di violazione di norme del presente
regolamento che comportino situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione e/o normale uso
dell’area camper può procedere alla rimozione forzata dei veicoli secondo la vigente normativa.
Tale rimozione avverrà con spese e rischio a carico dell'utente.
Articolo 10 - SANZIONI
Per le violazioni di cui al presente regolamento, salvo quanto previsto dalle norme del codice della strada ed
ogni altra disciplina specifica per materia, comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00 ai sensi della legge
689/81 e pagabili in contanti presso l’Ufficio di Polizia Municipale o tramite Conto Corrente Postale intestato
al Comune Magione.
La violazione del presente regolamento, oltre a quanto previsto dal precedente comma, può comportare
l’immediato allontanamento dall’area di sosta.
Articolo 11 – ENTRATA IN VIGORE
L’esecutività del presente regolamento è subordinata all’osservanza delle norme disposte in materia di
pubblicazione degli atti regolamentari del Comune.