COMUNE DI MONDAVIO

Transcript

COMUNE DI MONDAVIO
COMUNE DI MONDAVIO
Provincia di Pesaro e Urbino
REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DELL'AREA CAMPER
SITA IN MONDAVIO LOCALITA’ CAPPUCCINI
Articolo 1 (oggetto del regolamento)
Il presente regolamento disciplina l'utilizzo dell'area camper, l'uso degli impianti elettrico ed
igienico-sanitario, pertinente alla stessa, la raccolta dei residui organici, le acque luride e chiare
raccolte negli appositi impianti interni delle autocaravan e degli autoveicoli circolanti su strada
dotati di analoghi impianti.
Articolo 2 (normativa)
Il presente regolamento è disciplinato, in particolare modo, dai seguenti testi normativi:
Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;
Decreto del Presidente della repubblica 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni.
La modifica o l'abrogazione dei testi nazionali e l'emanazione di nuove norme in materia
comporteranno l'adeguamento di questo regolamento, ai sensi e con le modalità della normativa
vigente.
Articolo 3 (veicoli ammessi)
La sosta all'interno dell'area è permessa solo alle autocaravan definite dall'art. 54 lett. m) del
D.Lgs. n°285/1992: "veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per
essere adibiti al trasporto ed all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente" e non
sono ammesse roulotte, tende e simili. I trasgressori saranno sanzionati ai sensi del successivo
articolo 5 ed allontanati.
Articolo 4 (capienza)
L'area è attrezzata per ospitare fino ad un massimo di 8 autocaravan contemporaneamente.
Articolo 5 (tempi di permanenza)
La sosta delle autocaravan è permessa per un periodo di tempo non superiore alle 72 ore dal
momento dell'insediamento.
La violazione di quanto disposto nel comma precedente comporta l'irrogazione della sanzione
amministrativa prevista dal successivo art. 13 e l'immediato allontanamento dei trasgressori.
Articolo 6 (modalità di sosta)
La sosta delle autocaravan è consentita solo nelle apposite piazzole. I veicoli devono essere
posizionati con le ruote anteriori rivolte verso il viale interno dell'area.
E' vietato sostare lungo il viale interno o comunque in modo da ostacolare il transito degli altri
veicoli. E' altresì vietato sostare in prossimità dell'accesso all'area camper e dell'uscita della
medesima, in modo tale da rendere difficoltosa la manovra di ingresso o di uscita.
Articolo 7 (uso dell’acqua)
E' permesso applicare, all'apposita presa dell'acqua presente all'interno dell'area, tubazioni idonee a
captare l'acqua ed a convogliarla negli appositi serbatoi delle autocaravan purché le suddette
tubazioni vengano applicate per il solo tempo strettamente necessario al riempimento della cisterna.
C:\Users\Segreteria3\Desktop\PAOLA\REGOLAMENTI IN VIGORE\Regolamento Area di Sosta Camper. Delibera di C.C. n. 5 del
29.02.2016.docx
1
L'uso delle tubazioni non deve comunque ostacolare la circolazione di persone e mezzi né
minacciarne l'incolumità e la sicurezza. E' permessa l'utilizzazione dell'acqua solo per scopi
igienico-sanitari ed alimentari.
Il rubinetto della presa idrica deve rimanere aperto solo per il tempo strettamente necessario alle
operazioni di approvvigionamento idrico.
Articolo 8 (divieti)
E' assolutamente vietato all'interno dell'area, da parte di personale non autorizzato, lo scavo di
buche, anche di piccole dimensioni, l'accensione di fuochi al di fuori delle aree appositamente
attrezzate; lo sradicamento dell'erba; lo spoglio e l'abbattimento degli alberi, l'arrampicamento
sugli stessi; l'asportazione ed il danneggiamento di materiali ed oggetti di proprietà comunale; il
gioco con palloni od oggetti da lancio.
Gli animali devono essere custoditi in modo da evitare molestie, disturbi o danni alle cose e/o alle
persone; quanti li accompagnano devono tenere al guinzaglio i cani e raccoglierne le deiezioni.
E' altresì assolutamente vietato, all'interno dell'area di sosta, lavare e stendere i panni fuori dalle
vetture; il transito e la sosta di veicoli a motore diversi dalle autocaravan e di veicoli a trazione
animale; la sosta prolungata delle vetture con il motore acceso.
In caso di danneggiamento di beni di proprietà comunale, l'autore del danno dovrà provvedere alla
riparazione a proprie spese.
Lo scarico dei rifiuti deve avvenire nelle apposite bocche di scarico e nel rispetto della normativa
vigente in materia.
Devono essere osservate le disposizioni vigenti nel territorio del Comune di Mondavio in materia di
raccolta differenziata dei rifiuti. E' vietato depositare rifiuti solidi al di fuori degli appositi
cassonetti. I menzionati divieti sono da intendersi contemperati con le specifiche competenze
sindacali, nel rispetto dello Statuto e della normativa vigente.
Articolo 9 (accesso area)
L'accesso delle autocaravan all'area camper è gratuito.
Articolo 10 (scarichi)
Ai sensi dell'art. 185, commi 4 e 5 , del D. Lgs. 285/1992, è vietato lo scarico dei rifiuti organici e
delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori degli appositi impianti di
smaltimento igienico-sanitari.
La violazione di quanto disposto nel comma precedente comporta l'irrogazione della sanzione
amministrativa prevista dall'art. 185, comma 6, del D. Lgs. 285/1992.
Articolo 11 (pulizia esterna)
L'impianto di smaltimento igienico-sanitario, di cui all'art. 378 del D.P.R. 495/1992, costituisce
pertinenza dell'area camper.
I conducenti delle autocaravan provvedono alla pulizia esterna dell'area dell'impianto igienicosanitario subito dopo l'uso.
E' severamente vietato lo scarico di qualsiasi altro materiale, liquido o solido, che non sia quello
indicato dall'art. 10, comma 1, del presente regolamento.
Durante la marcia (nell' Area, nelle adiacenze, nella località) gli scarichi devono rimanere chiusi.
Non devono verificarsi perdite di liquami.
Articolo 12 (uso energia elettrica)
Le colonnine per la distribuzione elettrica sono predisposte per l'erogazione massima di 1KW; è
vietato allacciarsi a due prese, anche se la seconda dovesse risultare libera.
E' vietato qualsiasi tipo di manomissione alle prese ed ai quadri per l’energia elettrica.
C:\Users\Segreteria3\Desktop\PAOLA\REGOLAMENTI IN VIGORE\Regolamento Area di Sosta Camper. Delibera di C.C. n. 5 del
29.02.2016.docx
2
Articolo 13 (sanzioni)
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le leggi ed i regolamenti
disciplinanti la materia.
Fatte salve le competenze del Sindaco, l'applicazione delle leggi penali, civili ed amministrative e la
previsione di specifiche sanzioni negli articoli precedenti, ogni infrazione alle norme questo
regolamento comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa da un minimo di €. 25,00 ad un
massimo di €. 500,00.
Articolo 14 (esecutività)
L'esecutività del presente regolamento è subordinata all'osservanza delle norme vigenti in materia di
pubblicazione degli atti regolamentari del Comune.
Numeri utili:
Ufficio Pro Loco …………
Polizia Locale ……………
Stazione Carabinieri …….
Ospedale Civile Fano ……
I.A.T. Fano ………..……..
0721 97102
0721 977479
0721 97258
0721 8821
0721 803534
C:\Users\Segreteria3\Desktop\PAOLA\REGOLAMENTI IN VIGORE\Regolamento Area di Sosta Camper. Delibera di C.C. n. 5 del
29.02.2016.docx
3