20 maggio 2004 Videopoker: entro la fine di maggio vanno rimossi
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20 maggio 2004 Videopoker: entro la fine di maggio vanno rimossi
20 maggio 2004 Videopoker: entro la fine di maggio vanno rimossi dai locali pena pesanti sanzioni Entro il 31 maggio dovranno essere rimossi dai pubblici esercizi tutti gli apparecchi cosiddetti “videopoker” ( cioè gli apparecchi di cui alla lettera b) del settimo comma dell’articolo 110 del TULPS che già dal primo maggio dovevano essere spenti. Il Ministero dell’Interno e L’Amministrazione Autonoma dei monopoli di stato con le allegate circolari hanno fornito dettagliatissime istruzioni sugli adempimenti connessi alla imminente scadenza. Si rinvia alla circolare del Ministero dell’Interno per la dettagliata analisi delle procedure la sospensione delle licenza previste dai commi 10 e 11 dell’articolo 110 delò TULPS in presenza di infrazioni alla disciplina del gioco con detti apparecchi. Ministero dell’Economia e delle Finanze Roma, 6 MAGGIO 2004 Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato __________ DIREZIONE GENERALE Prot. N. 2004/25283/COA/ADI Allegati uno Agli Ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato Loro Sedi Al Comando Generale della Guardia di Finanza Viale XXI Aprile 51 00162 Roma Circolare n. 2/COA/DG/2004 Al Ministero dell’Interno Dipartimento di Pubblica Sicurezza Via A. Depretis 00184 Roma All’Ufficio del coordinamento legislativo –Finanze Via XX Settembre, 97 00187 Roma Oggetto: Chiarimenti applicativi relativi agli apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110, comma 7, lettere a) e c) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) L’art. 39, commi da 5 a 13, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 ed integrato dall’art. 4, comma 195, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ha riordinato la normativa sul “gioco lecito” con l’obiettivo della piena razionalizzazione del comparto relativo agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento. Con la norma di cui sopra, il legislatore ha disposto che gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 7, lett. b), del T.U.L.P.S. (cosiddetti videopoker), entro il 31 maggio c.a. siano rimossi per essere demoliti o ceduti all’estero ovvero, se tecnicamente possibile, convertiti in apparecchi di cui all’art. 110, comma 6 o comma 7, lettere a) e c), del Testo Unico medesimo. Pertanto, dal 1° maggio 2004, non è più consentito mantenere in funzione presso esercizi pubblici, circoli privati o punti di raccolta di altri giochi autorizzati, gli apparecchi di cui al citato art. 110, comma 7, lett. b); in ogni caso, dalla predetta data, gli apparecchi di gioco ammessi dall’art. 110 del T.U.L.P.S. sono esclusivamente quelli previsti dal comma 6 e dal comma 7, lettere a) e c), del medesimo articolo. Tanto premesso, nel richiamare le convergenti direttive impartite, per gli aspetti di competenza, dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza con l’allegata circolare n. 557/PAS.6880.12001 (1) del 6 maggio c.a., si ritiene necessario ed urgente fornire opportuni chiarimenti al fine, da un lato, di porre in grado gli operatori del settore d’improntare la propria attività a principi di correttezza e trasparenza, per la tutela dei loro interessi e per prevenire forme sempre più insidiose di concorrenza sleale e, dall’altro, di orientare, nell’ambito delle proprie competenze, l’attività di tutti gli organi istituzionalmente deputati alla prevenzione, repressione e controllo dei fenomeni d’illiceità legati al settore in questione. Risulta, infatti, il progressivo diffondersi sul mercato di apparecchi che, dichiarati come appartenenti alle categorie di cui al comma 7, lettere a) e c), del predetto art. 110 del T.U.L.P.S., in realtà non rispondono alle caratteristiche proprie di tali tipologie (che, nel prosieguo, vengono ampiamente illustrate) superando oggettivamente i confini di liceità dettati dal legislatore. Al riguardo, è bene chiarire, in via preliminare, che la volontà del legislatore esprime evidentemente una “logica del gioco” affatto diversa tra gli apparecchi con vincite in denaro e quelli di cui al comma 7, lettere a) e c). Per distinguerli, infatti, non è sufficiente la semplice previsione di un qualche elemento di diversità come, ad esempio, un premio costituito da piccola oggettistica piuttosto che da una vincita in denaro. Come descritto successivamente, trattasi di apparecchi di diversa tipologia destinati, in genere, ad un pubblico con differenti fasce di età, tanto che l’art. 110, comma 8, del T.U.L.P.S., stabilisce il divieto di utilizzo degli apparecchi con vincite in denaro ai minori di anni 18. 1. Apparecchi di cui all’art. 110, comma 7, lett. a) del T.U.L.P.S. Le caratteristiche che, sulla base delle norme vigenti, definiscono la liceità degli apparecchi in questione, le quali devono essere contestualmente presenti al fine di garantirne la conformità alla previsione normativa, sono: a) il funzionamento elettromeccanico; b) l’assenza di monitor; c) l’interazione con il giocatore, al fine di consentirgli di esprimere la propria abilità fisica, mentale o strategica; 2 d) l’erogazione del premio, direttamente da parte dell’apparecchio, immediatamente dopo la conclusione della partita, con esclusione della possibilità di conversione del premio stesso in denaro ovvero in altri premi di qualunque specie; e) l’attivazione dell’apparecchio unicamente con l’introduzione di monete metalliche aventi corso legale in tutti i paesi europei che adottano la moneta unica, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, ad euro uno. In relazione al punto a), pur ammettendo l’impiego di circuiti e componenti elettronici offerti dalla moderna tecnologia, in ogni caso tali apparecchi devono essere caratterizzati dalla presenza di dispositivi meccanici attraverso i quali si possa specificamente esercitare l’abilità del giocatore. Ne consegue che apparecchi privi di dispositivi meccanici, aventi la funzione appena descritta e nei quali, quindi, il gioco avviene esclusivamente mediante dispositivi elettronici, non possono essere inseriti nella tipologia in commento. In relazione al punto b), è proprio l’esclusione di dispositivi video a rendere del tutto evidente la volontà del legislatore di prevedere la partecipazione al gioco esclusivamente mediante gli elementi meccanici menzionati nella precedente lettera a), senza l’ausilio di alcun strumento di proposizione virtuale delle immagini relative al gioco. Con riguardo al punto c), il legislatore ha inteso garantire la massima espressione dell’abilità fisica, mentale o strategica del giocatore. D’altra parte, proprio la presenza di alcuni elementi di casualità permette al giocatore stesso di esprimere meglio le proprie abilità. Per tale categoria di apparecchi, pertanto, non si vede come possano adottarsi soluzioni tecnicoinformatiche tali da introdurre elementi di gioco basati specificamente su un’alea programmata (anche attraverso algoritmi residenti in schede elettroniche), in quanto tali soluzioni determinerebbero combinazioni e percentuali di vincita dei premi che, da un lato, non permetterebbero un’effettiva interazione del giocatore con l’apparecchio e, dall’altro, impedirebbero al giocatore stesso di prevalere con la propria abilità sugli elementi di casualità, proprio in quanto questi ultimi sono stati programmati. Infatti, la casualità intrinseca presente in alcune fasi del gioco (ad esempio, la caduta accidentale della pallina in un sito non desiderato dal giocatore, l’inclinazione del piano nella pesca d’abilità, ecc.) deve poter essere influenzata dall’abilità del giocatore nel senso che, anche se non completamente eliminabile (cosa che renderebbe, probabilmente, tedioso un gioco prevalentemente espletato mediante strumenti meccanici), deve, comunque, poter essere governata dalla bravura e dall’esperienza del giocatore. 3 In relazione al punto d), in quanto trattasi di apparecchi di gioco fruibili prevalentemente da un pubblico non adulto, la norma ha stabilito premi di valore non superiore a venti volte il costo della partita (massimo 20 euro). Il legislatore ha stabilito, inoltre, che tali premi, oltre a non essere convertibili in denaro o con premi di qualunque altra specie, devono essere necessariamente costituiti da piccola oggettistica (ad es., pupazzi, piccoli orologi, portachiavi, ecc.) ed erogati direttamente dall’apparecchio alla fine della partita. Per quanto detto, non sono assolutamente consentiti premi rappresentati, ad esempio, da schede telefoniche, buoni benzina, card di valore predeterminato od altri prodotti, comunque non ascrivibili alla comune accezione di “piccola oggettistica”. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, tra le tipologie di apparecchi appartenenti alla categoria sopra definita, le più diffuse sono le gru o pesche verticali di abilità, le gru o pesche orizzontali di abilità, la pesca degli orologi, ecc. 2. Apparecchi di cui all’art. 110, comma 7 lett. c) del T.U.L.P.S. Le caratteristiche che definiscono la liceità degli apparecchi in questione, le quali devono essere contestualmente presenti al fine di garantirne la conformità alla previsione normativa, sono: a) l’assenza di qualsiasi vincita; b) la variabilità della durata della partita, in funzione del livello di abilità espresso dal giocatore durante la partita; abilità da considerare quale frutto, da un lato, delle attitudini personali e, dall’altro, dell’esperienza progressivamente acquisita con la pratica di gioco; c) l’interazione con il giocatore al fine di consentirgli di esprimere la sola abilità fisica, mentale o strategica; d) il costo della singola partita, che può essere superiore a 50 centesimi di euro. In generale, tale categoria di apparecchi adotta uno schermo elettronico (monitor) quale strumento di visualizzazione interattiva del gioco; il giocatore, a sua volta, mediante l’applicazione di un’elettronica sempre più sofisticata, interviene nelle varie fasi tramite opportune periferiche o consolle di controllo. In relazione ai punti b) e c), gli apparecchi in commento non devono permettere, in nessuna fase del gioco, la presenza di qualsiasi componente aleatoria; il giocatore, infatti, deve poter esprimere la sola abilità fisica, mentale o strategica in funzione della quale può condizionare la durata del gioco stesso. 4 In relazione al punto d), il costo della singola partita non è determinato dal legislatore se non nella previsione che la stessa può essere superiore a 50 centesimi di euro. 3. Sanzioni Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d’azzardo nonché le valutazioni che, nell’ambito del giudizio penale, la legge riserva all’Autorità giurisdizionale, si richiama quanto già illustrato nell’allegata circolare del Ministero dell’Interno in relazione ai comportamenti illeciti rilevanti sul piano penale ed amministrativo. Per quanto concerne le sanzioni amministrative in capo al gestore, si richiama il disposto dall’art. 39, comma 7, lett. c), del predetto decreto legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003, ai sensi del quale non potranno essere rilasciati, per un periodo pari a cinque anni, “nulla osta per la messa in esercizio” di apparecchi da divertimento ed intrattenimento nei confronti di un soggetto che non abbia proceduto alla demolizione, cessione all’estero ovvero conversione, ove tecnicamente possibile, degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 7, lett. b), del T.U.L.P.S. (videopoker) entro la data del 31 maggio p.v. Nei confronti (i) del gestore degli apparecchi sottoposti al “regime autorizzatorio” di cui all’art. 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni, (ii) dell’esercente del locale ove tali apparecchi sono installati ovvero (iii) di chiunque procede alla distribuzione, effettua l’installazione o consente l’uso degli apparecchi in assenza del relativo nulla osta, è disposta la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro e può, inoltre, essere disposta la confisca degli apparecchi medesimi. Per quanto concerne, invece, le sanzioni di carattere penale in capo al gestore, all’esercente ovvero nei confronti di chiunque installi o consenta l’uso in luoghi pubblici, aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie, di apparecchi per il gioco d’azzardo o non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni indicate ai commi 6 e 7 del citato art. 110 del T.U.L.P.S., si applicano le disposizioni di cui all’art. 110, comma 9, del medesimo Testo unico. Tale comma prevede l’irrogazione al trasgressore dell’ammenda da 4.000 a 40.000 euro nonché la confisca obbligatoria degli apparecchi che devono essere distrutti; in caso di recidiva la sanzione è raddoppiata. Il successivo comma 10 del predetto articolo 110 dispone, in tema di sanzioni amministrative a carico dell’esercente, che qualora gli illeciti in questione siano commessi da un soggetto titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza stessa è sospesa per un periodo da uno a sei mesi e può essere, altresì, revocata dal sindaco con ordinanza motivata, in caso di recidiva. 5 In conclusione, si rammenta il potere “cautelare e preventivo” introdotto dall’art. 110, comma 11, del citato Testo unico secondo cui il Questore, quando sono riscontrate violazioni alle disposizioni concernenti gli apparecchi disciplinati dal medesimo articolo, ha facoltà di sospendere la licenza dell’autore degli illeciti per un periodo non superiore a tre mesi. Tutto ciò premesso, si sottolinea che rientrano tra i comportamenti illeciti, sotto il profilo penale, tutti quelli che riguardano l’uso di qualsiasi dispositivo esterno all’apparecchio (telecomandi ed altri dispositivi similari) in grado d’influire sulle normali modalità di funzionamento dell’apparecchio stesso. Possono, altresì, essere penalmente rilevanti i comportamenti derivanti da accordi intervenuti tra i vari soggetti coinvolti, diretti ad eludere le previsioni normative che stabiliscono i parametri di liceità, anche in termini di erogazione dei premi. ********** I capi degli Ispettorati compartimentali avranno cura di assicurare il puntuale adempimento di quanto disposto nella presente circolare. Il Comando Generale della Guardia di Finanza è pregato di fornire le presenti istruzioni ai propri Comandi territoriali. IL DIRETTORE GENERALE f.to Giorgio TINO 6 UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale N.557/PAS.6880.12001(1) Roma, 6 maggio 2004 OGGETTO: Apparecchi da intrattenimento di cui all’art.110, comma 7, lettere a) e c) del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza. Modalità applicative. AI SIGNORI PREFETTI DELLA REPUBBLICA AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REG. DELLA VALLE D’AOSTA AI QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI TRENTO BOLZANO AOSTA LORO SEDI e, per conoscenza: AL COMMISSARIO DELLO STATO NELLA REGIONE SICILIA AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO NELLA REG. SARDEGNA AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO NELLA VALLE D’AOSTA PALERMO CAGLIARI TRIESTE LORO SEDI AOSTA ALL’AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO ROMA AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA ROMA Si fa seguito a circolare n. 557/B.2334.12001(1) del 3 marzo 2003, per sottolineare che, a decorrere dal 1° maggio u.s., non è più consentito tenere in funzione nei pubblici esercizi, circoli privati o punti di raccolta di giochi autorizzati gli apparecchi da gioco (cosiddetti “videopoker”) indicati nel comma 7, lettera b), dell’art. 110 del Testo Unico delle leggi di P.S., come modificato dall’art. 39 del decreto legge 30.9.2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24.11.2003, n. 326 ed integrato dall’art. 4, comma 195, della legge 24.12.2003, n. 350 (legge finanziaria 2004). UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale Si ricorda, inoltre, che per tali apparecchi il legislatore ha disposto la loro rimozione dai luoghi indicati entro il 31 maggio p.v., nonché la loro demolizione ovvero, ove tecnicamente possibile, la loro conversione in apparecchi di cui all’art.110, comma 6 o comma 7, lett. a) e c) del predetto testo unico, secondo le modalità di cui al decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 20 gennaio 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 41 del 19 febbraio 2004. In ogni caso, a far data dal 1° maggio u.s., gli apparecchi da gioco ammessi dall’art.110 del T.U.L.P.S. sono unicamente quelli previsti dal comma 6 e dal comma 7, lett. a ) e c) del medesimo articolo. Nel richiamare le convergenti direttive impartite, per gli aspetti di interesse, dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato con l’allegata circolare n. 2004/25283/COA/ADI del 6 maggio 2004, si ritiene opportuno diramare le ulteriori indicazioni di specifica competenza, volte ad assicurare omogenee modalità applicative nell’attuazione dei controlli di pubblica sicurezza e nell’attivazione delle misure sanzionatorie previste dall’attuale disciplina. In particolare, in relazione alla segnalata dilagante presenza sul mercato di apparecchi che, asseritamente dichiarati come appartenenti alle tipologie di cui al comma 7, lett. a) e lett. c) dell’art.110 del T.U.L.P.S., risultano, invece, non conformi ai requisiti di liceità dettati dal legislatore, si rendono necessarie alcune precisazioni. a) apparecchi elettromeccanici indicati dal comma 7, lettera a). Preme innanzi tutto chiarire che rientrano in tale categoria di apparecchi da gioco quelli a funzionamento elettromeccanico “attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica”, aventi la specifica caratteristica di distribuire, come premio, un prodotto di piccola oggettistica “direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita”. La legge precisa che tali apparecchi devono essere privi di monitor e devono essere attivati unicamente con l’introduzione di monete metalliche, di valore complessivo, per 2 UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale ciascuna partita, non superiore ad un euro e che i premi di piccola oggettistica non possono avere, ciascuno, un valore superiore a venti volte il costo della partita (massimo 20 euro) e non possono essere convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. Conseguentemente, tali apparecchi: • non possono essere attivati con modalità diverse da quelle indicate come, ad esempio, mediante gettoni o dispositivi elettronici, né con monete che non abbiano corso legale nel territorio dello Stato; • non possono distribuire premi diversi dalla “piccola oggettistica”, quali, ad esempio, schede telefoniche, buoni benzina, carte di valore predeterminato, buoni di scambio o cose comunque non rientranti nella comune accezione di “piccola oggettistica”; • non possono presentare modalità di gioco diverse da quelle finalizzate all’espressione dell’abilità fisica, mentale o strategica del giocatore, sicché eventuali elementi di casualità presenti in alcune fasi del gioco (ad esempio, la caduta dell’oggetto dal meccanismo di apprensione attivato dal giocatore) devono poter essere governati dall’abilità del giocatore, anche acquisita attraverso la progressiva esperienza nel gioco; • devono funzionare con modalità elettromeccaniche ed essere privi di monitor. Ciò implica che, pur tenendo conto del crescente impiego di componenti elettroniche, il funzionamento del gioco, attraverso cui si manifesta l’abilità del giocatore, deve essere assicurato da dispostivi meccanici o elettromeccanici, senza l’ausilio di strumenti di proposizione virtuale delle immagini (monitor) relative al gioco. Considerato che il legislatore ha sottolineato i caratteri di sicurezza del gioco, consentendone l’impiego, senza limitazioni, ai minorenni, si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla necessità di improntare i controlli a criteri di equilibrata severità, a tutela dei minori. 3 UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale b) apparecchi di abilità di cui al comma 7, lettera c). Rientrano in tale categoria gli apparecchi specificamente ed esclusivamente finalizzati all’esercizio della “sola abilità fisica, mentale o strategica” del giocatore, privi di elementi premiali, “per i quali la durata della partita può variare in relazione all’abilità del giocatore”. Per tali caratteristiche, che esaltano le funzioni di trattenimento del gioco, il legislatore ha ritenuto di non limitarne la fruibilità ai minori e di non predeterminare il costo di fruizione del gioco. Conseguentemente, tali apparecchi: • non possono consentire alcun contenuto aleatorio, per cui le difficoltà del gioco, anche attraverso l’inserimento di componenti di casualità, devono poter essere superate esclusivamente dall’abilità soggettiva dell’utente, acquisita anche attraverso la progressiva esperienza nello specifico gioco; • non possono consentire vincite di qualsiasi natura, indipendentemente dalle modalità di erogazione dei premi; • deve ritenersi assolutamente vietato l’uso di dispositivi interni od esterni (telecomandi ed altro), capaci di influire sul funzionamento del gioco introducendo elementi aleatori o di vincita. Attese le specifiche caratteristiche dei giochi in argomento, anch’essi fruibili da un pubblico minorenne, ed in considerazione del fatto che in tale categoria possono rientrare anche, sia pure con le necessarie modificazioni, i giochi precedentemente rientranti nella descrizione di cui alla lettera b) del comma 7 dell’art.110 del T.U.L.P.S., nei quali pure era ammesso il prolungamento della partita, i controlli saranno specificamente mirati ad evitare la sopravvivenza di non consentiti elementi di aleatorietà e di non consentiti elementi premiali, quali la ripetizione della partita. Si richiama l’attenzione sugli altri elementi descrittivi dei giochi in argomento indicati nell’art.38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come novellato dall’art.22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 4 UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale 2003), relativamente ai requisiti di immodificabilità e di blocco dei giochi ed ai sistemi di controllo ivi previsti, nonché sullo specifico divieto (comma 7-bis dell’art. 110 T.U.L.P.S. novellato) di riproduzione del gioco del poker o anche solo di parte delle sue regole fondamentali. Si conferma, nella circostanza, l’esigenza di integrare le prescrizioni amministrative in materia con il divieto di immagini o altri contenuti osceni o violenti, secondo le modalità già indicate con la circolare n. 557/A/223.420.1 del 5.12.2003. *** Qualora, pertanto, nel corso dell’attività di accertamento dovessero riscontrarsi apparecchi o congegni che presentino requisiti difformi rispetto alle caratteristiche sopra illustrate, dovranno essere attivate le procedure sanzionatorie previste, facendo presente che la novella legislativa non ha apportato modifiche alle disposizioni sanzionatorie ed al regime dei controlli, già oggetto di interventi innovativi introdotti con la citata legge n. 289 del 2002. Nel fare, pertanto, integrale rinvio alle direttive impartite al riguardo con la circolare n.557/B.2334.12001(1) del 3.3.2003, si ritiene opportuno fornire ulteriori indicazioni in ordine ai presupposti ed alle finalità dei provvedimenti sanzionatori e cautelari previsti, sì da omogeneizzarne ed uniformarne la portata applicativa, ferme restando le valutazioni che nell’ambito del giudizio penale la legge riserva all’Autorità Giudiziaria, anche al fine di aggiornare le presenti indicazioni con gli orientamenti interpretativi della giurisprudenza. Si richiama, in particolare, l’attenzione sulla previsione di cui al comma 10 dell’art.110 del T.U.L.P.S. il quale stabilisce che, qualora l’autore degli illeciti di cui al comma 9 sia titolare di licenza per pubblico esercizio, la stessa sia sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva o di reiterazione delle violazioni ai sensi dell’art.8-bis della legge 24.11.1981 n. 689, venga revocata dal Sindaco competente con ordinanza motivata e con le modalità previste dall’art.19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. 5 UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale Si tratta, in tal caso, di una sanzione amministrativa accessoria che deve conseguire necessariamente alla condanna emessa dall’Autorità Giudiziaria per la contravvenzione prevista e punita dal nono comma del medesimo articolo 110; il provvedimento sospensivo, pertanto, non potrà essere adottato dal Sindaco sulla base della mera denuncia del fatto-reato ai competenti organi della magistratura. Il Sindaco disporrà, altresì, la revoca della licenza esclusivamente in caso di recidiva nell’illecito penale o di reiterazione dell’illecito amministrativo. Si ritiene, infine, opportuno precisare che il Sindaco potrà autonomamente procedere alle misure sanzionatorie di competenza allorché venga irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 9 dell’art.110 del T.U.L.P.S., nel rispetto delle modalità procedurali previste dall’art.19 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Va, peraltro, rilevato che la sospensione della licenza disposta ai sensi dell’art.110, comma 10, fa riferimento, con tutta evidenza, all’attività concernente il pubblico esercizio. Diversa natura e finalità presenta la sospensione della licenza da parte del Questore prevista dal comma 11 del citato art.110 del T.U.L.P.S. . Trattasi, in tal caso, di un provvedimento amministrativo di esclusiva competenza dell’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza che si caratterizza per avere natura cautelare e preventiva, in quanto strumentalmente e teleologicamente teso a impedire il perpetrarsi di comportamenti illeciti e ad evitare che le violazioni poste in essere vengano portate ad ulteriori conseguenze. Deve, peraltro, precisarsi che, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa, “l’esercizio del potere cautelare attribuito al Questore è espressamente subordinato al fatto che siano riscontrate violazioni alle disposizioni concernenti gli apparecchi” e “che il Questore possa attivarsi in presenza di specifici riscontri quali un’efficace sequestro di carattere penale, ovvero uno specifico parere tecnico di un ausiliario. Ed invero, per giurisprudenza consolidata, il potere attribuito al Questore dall’art.100 del T.U. incontra un limite all’esercizio nell’effettiva sussistenza di situazioni di fatto di 6 UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale particolare gravità e allarme concretamente idonee a mettere a repentaglio l’ordine e la sicurezza pubblica, in quanto solo in presenza di siffatti presupposti può giustificarsi la compressione di una libertà costituzionalmente tutelata quale è quella di iniziativa economica privata. Conseguentemente, e per le medesime ragioni, anche la sospensione della licenza di cui all’art.110 u.c., potrà essere legittimamente comminata solo in presenza di concreti, precisi e concordanti indizi della sussistenza delle violazioni. In conclusione, deve perciò affermarsi che il concreto esercizio del potere sospensivo di cui all’art.110 non possa prescindere dall’esatta descrizione, nella motivazione posta a corredo del provvedimento interdittivo, del “riscontrato” profilo di trasgressività.” (T.A.R. per l’Emilia Romagna – Bologna – Sez.I – Sent. n.120 del 15.10.2002). Adeguato supporto motivazionale dovrà, a maggior ragione, essere fornito allorché la sospensione della licenza si estenda anche alla chiusura dell’esercizio. Va, da ultimo, soggiunto che, anche per il procedimento in questione ricorrono, salvo situazioni di urgenza che vanno, comunque, adeguatamente esposte nel provvedimento, gli obblighi inerenti all’avvio del procedimento di cui all’articolo 7 della legge nr. 241/1990. I Sigg.ri Prefetti sono pregati di estendere quanto sopra ai Sigg.ri Sindaci per i profili di loro competenza. Si resta in attesa di cortese assicurazione. p.il Ministro Il Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza (De Gennaro) PAN 7