20 maggio 2004 Videopoker: entro la fine di maggio vanno rimossi

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20 maggio 2004 Videopoker: entro la fine di maggio vanno rimossi
20 maggio 2004
Videopoker: entro la fine di maggio vanno rimossi dai locali pena
pesanti sanzioni
Entro il 31 maggio dovranno essere rimossi dai pubblici esercizi tutti gli apparecchi cosiddetti
“videopoker” ( cioè gli apparecchi di cui alla lettera b) del settimo comma dell’articolo 110 del
TULPS che già dal primo maggio dovevano essere spenti.
Il Ministero dell’Interno e L’Amministrazione Autonoma dei monopoli di stato con le allegate
circolari hanno fornito dettagliatissime istruzioni sugli adempimenti connessi alla imminente
scadenza.
Si rinvia alla circolare del Ministero dell’Interno per la dettagliata
analisi delle procedure la
sospensione delle licenza previste dai commi 10 e 11 dell’articolo 110 delò TULPS in presenza
di infrazioni alla disciplina del gioco con detti apparecchi.
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Roma, 6 MAGGIO 2004
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
__________
DIREZIONE GENERALE
Prot. N. 2004/25283/COA/ADI Allegati uno
Agli Ispettorati compartimentali
dei monopoli di Stato
Loro Sedi
Al Comando Generale della
Guardia di Finanza
Viale XXI Aprile 51
00162 Roma
Circolare n. 2/COA/DG/2004
Al Ministero dell’Interno
Dipartimento di Pubblica Sicurezza
Via A. Depretis
00184 Roma
All’Ufficio del coordinamento
legislativo –Finanze
Via XX Settembre, 97
00187 Roma
Oggetto:
Chiarimenti applicativi relativi agli apparecchi da intrattenimento di
cui all’art. 110, comma 7, lettere a) e c) del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.)
L’art. 39, commi da 5 a 13, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 ed integrato
dall’art. 4, comma 195, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ha riordinato la
normativa sul “gioco lecito” con l’obiettivo della piena razionalizzazione del
comparto relativo agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento.
Con la norma di cui sopra, il legislatore ha disposto che gli apparecchi di
cui all’art. 110, comma 7, lett. b), del T.U.L.P.S. (cosiddetti videopoker), entro il
31 maggio c.a. siano rimossi per essere demoliti o ceduti all’estero ovvero, se
tecnicamente possibile, convertiti in apparecchi di cui all’art. 110, comma 6 o
comma 7, lettere a) e c), del Testo Unico medesimo.
Pertanto, dal 1° maggio 2004, non è più consentito mantenere in funzione
presso esercizi pubblici, circoli privati o punti di raccolta di altri giochi
autorizzati, gli apparecchi di cui al citato art. 110, comma 7, lett. b); in ogni caso,
dalla predetta data, gli apparecchi di gioco ammessi dall’art. 110 del T.U.L.P.S.
sono esclusivamente quelli previsti dal comma 6 e dal comma 7, lettere a) e c),
del medesimo articolo.
Tanto premesso, nel richiamare le convergenti direttive impartite, per gli
aspetti di competenza, dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica
Sicurezza con l’allegata circolare n. 557/PAS.6880.12001 (1) del 6 maggio c.a., si
ritiene necessario ed urgente fornire opportuni chiarimenti al fine, da un lato, di
porre in grado gli operatori del settore d’improntare la propria attività a principi
di correttezza e trasparenza, per la tutela dei loro interessi e per prevenire forme
sempre più insidiose di concorrenza sleale e, dall’altro, di orientare, nell’ambito
delle proprie competenze, l’attività di tutti gli organi istituzionalmente deputati
alla prevenzione, repressione e controllo dei fenomeni d’illiceità legati al settore
in questione.
Risulta, infatti, il progressivo diffondersi sul mercato di apparecchi che,
dichiarati come appartenenti alle categorie di cui al comma 7, lettere a) e c), del
predetto art. 110 del T.U.L.P.S., in realtà non rispondono alle caratteristiche
proprie di tali tipologie (che, nel prosieguo, vengono ampiamente illustrate)
superando oggettivamente i confini di liceità dettati dal legislatore.
Al riguardo, è bene chiarire, in via preliminare, che la volontà del
legislatore esprime evidentemente una “logica del gioco” affatto diversa tra gli
apparecchi con vincite in denaro e quelli di cui al comma 7, lettere a) e c). Per
distinguerli, infatti, non è sufficiente la semplice previsione di un qualche
elemento di diversità come, ad esempio, un premio costituito da piccola
oggettistica piuttosto che da una vincita in denaro. Come descritto
successivamente, trattasi di apparecchi di diversa tipologia destinati, in genere, ad
un pubblico con differenti fasce di età, tanto che l’art. 110, comma 8, del
T.U.L.P.S., stabilisce il divieto di utilizzo degli apparecchi con vincite in denaro ai
minori di anni 18.
1. Apparecchi di cui all’art. 110, comma 7, lett. a) del T.U.L.P.S.
Le caratteristiche che, sulla base delle norme vigenti, definiscono la liceità
degli apparecchi in questione, le quali devono essere contestualmente presenti
al fine di garantirne la conformità alla previsione normativa, sono:
a) il funzionamento elettromeccanico;
b) l’assenza di monitor;
c) l’interazione con il giocatore, al fine di consentirgli di esprimere la
propria abilità fisica, mentale o strategica;
2
d) l’erogazione del premio, direttamente da parte dell’apparecchio,
immediatamente dopo la conclusione della partita, con esclusione della
possibilità di conversione del premio stesso in denaro ovvero in altri
premi di qualunque specie;
e) l’attivazione dell’apparecchio unicamente con l’introduzione di monete
metalliche aventi corso legale in tutti i paesi europei che adottano la
moneta unica, di valore complessivo non superiore, per ciascuna
partita, ad euro uno.
In relazione al punto a), pur ammettendo l’impiego di circuiti e
componenti elettronici offerti dalla moderna tecnologia, in ogni caso tali
apparecchi devono essere caratterizzati dalla presenza di dispositivi meccanici
attraverso i quali si possa specificamente esercitare l’abilità del giocatore. Ne
consegue che apparecchi privi di dispositivi meccanici, aventi la funzione
appena descritta e nei quali, quindi, il gioco avviene esclusivamente
mediante dispositivi elettronici, non possono essere inseriti nella tipologia
in commento.
In relazione al punto b), è proprio l’esclusione di dispositivi video a
rendere del tutto evidente la volontà del legislatore di prevedere la partecipazione
al gioco esclusivamente mediante gli elementi meccanici menzionati nella
precedente lettera a), senza l’ausilio di alcun strumento di proposizione
virtuale delle immagini relative al gioco.
Con riguardo al punto c), il legislatore ha inteso garantire la massima
espressione dell’abilità fisica, mentale o strategica del giocatore. D’altra parte,
proprio la presenza di alcuni elementi di casualità permette al giocatore
stesso di esprimere meglio le proprie abilità. Per tale categoria di apparecchi,
pertanto, non si vede come possano adottarsi soluzioni tecnicoinformatiche tali da introdurre elementi di gioco basati specificamente su
un’alea programmata (anche attraverso algoritmi residenti in schede
elettroniche), in quanto tali soluzioni determinerebbero combinazioni e
percentuali di vincita dei premi che, da un lato, non permetterebbero
un’effettiva interazione del giocatore con l’apparecchio e, dall’altro,
impedirebbero al giocatore stesso di prevalere con la propria abilità sugli
elementi di casualità, proprio in quanto questi ultimi sono stati
programmati.
Infatti, la casualità intrinseca presente in alcune fasi del gioco (ad esempio,
la caduta accidentale della pallina in un sito non desiderato dal giocatore,
l’inclinazione del piano nella pesca d’abilità, ecc.) deve poter essere influenzata
dall’abilità del giocatore nel senso che, anche se non completamente eliminabile
(cosa che renderebbe, probabilmente, tedioso un gioco prevalentemente
espletato mediante strumenti meccanici), deve, comunque, poter essere governata
dalla bravura e dall’esperienza del giocatore.
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In relazione al punto d), in quanto trattasi di apparecchi di gioco fruibili
prevalentemente da un pubblico non adulto, la norma ha stabilito premi di valore
non superiore a venti volte il costo della partita (massimo 20 euro). Il legislatore
ha stabilito, inoltre, che tali premi, oltre a non essere convertibili in denaro o con
premi di qualunque altra specie, devono essere necessariamente costituiti da
piccola oggettistica (ad es., pupazzi, piccoli orologi, portachiavi, ecc.) ed erogati
direttamente dall’apparecchio alla fine della partita. Per quanto detto, non sono
assolutamente consentiti premi rappresentati, ad esempio, da schede telefoniche,
buoni benzina, card di valore predeterminato od altri prodotti, comunque non
ascrivibili alla comune accezione di “piccola oggettistica”.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, tra le tipologie di
apparecchi appartenenti alla categoria sopra definita, le più diffuse sono le gru o
pesche verticali di abilità, le gru o pesche orizzontali di abilità, la pesca degli orologi, ecc.
2. Apparecchi di cui all’art. 110, comma 7 lett. c) del T.U.L.P.S.
Le caratteristiche che definiscono la liceità degli apparecchi in questione, le
quali devono essere contestualmente presenti al fine di garantirne la conformità
alla previsione normativa, sono:
a) l’assenza di qualsiasi vincita;
b) la variabilità della durata della partita, in funzione del livello di
abilità espresso dal giocatore durante la partita; abilità da
considerare quale frutto, da un lato, delle attitudini personali e,
dall’altro, dell’esperienza progressivamente acquisita con la pratica
di gioco;
c) l’interazione con il giocatore al fine di consentirgli di esprimere la
sola abilità fisica, mentale o strategica;
d) il costo della singola partita, che può essere superiore a 50 centesimi
di euro.
In generale, tale categoria di apparecchi adotta uno schermo elettronico
(monitor) quale strumento di visualizzazione interattiva del gioco; il giocatore, a
sua volta, mediante l’applicazione di un’elettronica sempre più sofisticata,
interviene nelle varie fasi tramite opportune periferiche o consolle di controllo.
In relazione ai punti b) e c), gli apparecchi in commento non devono
permettere, in nessuna fase del gioco, la presenza di qualsiasi componente
aleatoria; il giocatore, infatti, deve poter esprimere la sola abilità fisica,
mentale o strategica in funzione della quale può condizionare la durata del
gioco stesso.
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In relazione al punto d), il costo della singola partita non è determinato
dal legislatore se non nella previsione che la stessa può essere superiore a 50
centesimi di euro.
3. Sanzioni
Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale per il gioco
d’azzardo nonché le valutazioni che, nell’ambito del giudizio penale, la legge
riserva all’Autorità giurisdizionale, si richiama quanto già illustrato nell’allegata
circolare del Ministero dell’Interno in relazione ai comportamenti illeciti rilevanti
sul piano penale ed amministrativo.
Per quanto concerne le sanzioni amministrative in capo al gestore, si
richiama il disposto dall’art. 39, comma 7, lett. c), del predetto decreto legge n.
269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003, ai sensi del quale non
potranno essere rilasciati, per un periodo pari a cinque anni, “nulla osta per la messa
in esercizio” di apparecchi da divertimento ed intrattenimento nei confronti di un
soggetto che non abbia proceduto alla demolizione, cessione all’estero ovvero
conversione, ove tecnicamente possibile, degli apparecchi di cui all’art. 110,
comma 7, lett. b), del T.U.L.P.S. (videopoker) entro la data del 31 maggio p.v.
Nei confronti (i) del gestore degli apparecchi sottoposti al “regime
autorizzatorio” di cui all’art. 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni ed integrazioni, (ii) dell’esercente del locale ove tali apparecchi
sono installati ovvero (iii) di chiunque procede alla distribuzione, effettua
l’installazione o consente l’uso degli apparecchi in assenza del relativo
nulla osta, è disposta la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a
5.000 euro e può, inoltre, essere disposta la confisca degli apparecchi
medesimi.
Per quanto concerne, invece, le sanzioni di carattere penale in capo al
gestore, all’esercente ovvero nei confronti di chiunque installi o consenta
l’uso in luoghi pubblici, aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di
qualunque specie, di apparecchi per il gioco d’azzardo o non rispondenti alle
caratteristiche e prescrizioni indicate ai commi 6 e 7 del citato art. 110 del
T.U.L.P.S., si applicano le disposizioni di cui all’art. 110, comma 9, del medesimo
Testo unico. Tale comma prevede l’irrogazione al trasgressore dell’ammenda da
4.000 a 40.000 euro nonché la confisca obbligatoria degli apparecchi che devono
essere distrutti; in caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.
Il successivo comma 10 del predetto articolo 110 dispone, in tema di
sanzioni amministrative a carico dell’esercente, che qualora gli illeciti in
questione siano commessi da un soggetto titolare di licenza per pubblico
esercizio, la licenza stessa è sospesa per un periodo da uno a sei mesi e può
essere, altresì, revocata dal sindaco con ordinanza motivata, in caso di recidiva.
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In conclusione, si rammenta il potere “cautelare e preventivo” introdotto
dall’art. 110, comma 11, del citato Testo unico secondo cui il Questore, quando
sono riscontrate violazioni alle disposizioni concernenti gli apparecchi disciplinati
dal medesimo articolo, ha facoltà di sospendere la licenza dell’autore degli illeciti
per un periodo non superiore a tre mesi.
Tutto ciò premesso, si sottolinea che rientrano tra i comportamenti illeciti,
sotto il profilo penale, tutti quelli che riguardano l’uso di qualsiasi dispositivo
esterno all’apparecchio (telecomandi ed altri dispositivi similari) in grado
d’influire sulle normali modalità di funzionamento dell’apparecchio stesso.
Possono, altresì, essere penalmente rilevanti i comportamenti derivanti da
accordi intervenuti tra i vari soggetti coinvolti, diretti ad eludere le previsioni
normative che stabiliscono i parametri di liceità, anche in termini di erogazione
dei premi.
**********
I capi degli Ispettorati compartimentali avranno cura di assicurare il
puntuale adempimento di quanto disposto nella presente circolare.
Il Comando Generale della Guardia di Finanza è pregato di fornire le
presenti istruzioni ai propri Comandi territoriali.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Giorgio TINO
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UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale
N.557/PAS.6880.12001(1)
Roma, 6 maggio 2004
OGGETTO: Apparecchi da intrattenimento di cui all’art.110, comma 7, lettere
a) e c) del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza.
Modalità applicative.
AI SIGNORI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI
AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REG. DELLA VALLE D’AOSTA
AI QUESTORI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI
TRENTO
BOLZANO
AOSTA
LORO SEDI
e, per conoscenza:
AL COMMISSARIO DELLO STATO NELLA REGIONE SICILIA
AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO NELLA REG. SARDEGNA
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE
FRIULI VENEZIA GIULIA
AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE REGIONI A
STATUTO ORDINARIO
AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO
NELLA VALLE D’AOSTA
PALERMO
CAGLIARI
TRIESTE
LORO SEDI
AOSTA
ALL’AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
ROMA
AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
ROMA
ROMA
Si fa seguito a circolare n. 557/B.2334.12001(1) del 3 marzo 2003,
per sottolineare che, a decorrere dal 1° maggio u.s., non è più consentito tenere in
funzione nei pubblici esercizi, circoli privati o punti di raccolta di giochi
autorizzati gli apparecchi da gioco (cosiddetti “videopoker”) indicati nel comma
7, lettera b), dell’art. 110 del Testo Unico delle leggi di P.S., come modificato
dall’art. 39 del decreto legge 30.9.2003, n. 269, convertito con modificazioni
dalla legge 24.11.2003, n. 326 ed integrato dall’art. 4, comma 195, della legge
24.12.2003, n. 350 (legge finanziaria 2004).
UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale
Si ricorda, inoltre, che per tali apparecchi il legislatore ha disposto
la loro rimozione dai luoghi indicati entro il 31 maggio p.v., nonché la loro
demolizione ovvero, ove tecnicamente possibile, la loro conversione in
apparecchi di cui all’art.110, comma 6 o comma 7, lett. a) e c) del predetto testo
unico, secondo le modalità di cui al decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 20 gennaio
2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 41 del 19 febbraio
2004.
In ogni caso, a far data dal 1° maggio u.s., gli apparecchi da gioco
ammessi dall’art.110 del T.U.L.P.S. sono unicamente quelli previsti dal comma 6
e dal comma 7, lett. a ) e c) del medesimo articolo.
Nel richiamare le convergenti direttive impartite, per gli aspetti di
interesse, dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato con l’allegata
circolare n. 2004/25283/COA/ADI del 6 maggio 2004, si ritiene opportuno
diramare le ulteriori indicazioni di specifica competenza, volte ad assicurare
omogenee modalità applicative nell’attuazione dei controlli di pubblica sicurezza
e nell’attivazione delle misure sanzionatorie previste dall’attuale disciplina.
In particolare, in relazione alla segnalata dilagante presenza sul
mercato di apparecchi che, asseritamente dichiarati come appartenenti alle
tipologie di cui al comma 7, lett. a) e lett. c) dell’art.110 del T.U.L.P.S., risultano,
invece, non conformi ai requisiti di liceità dettati dal legislatore, si rendono
necessarie alcune precisazioni.
a) apparecchi elettromeccanici indicati dal comma 7, lettera a).
Preme innanzi tutto chiarire che rientrano in tale categoria di
apparecchi da gioco quelli a funzionamento elettromeccanico “attraverso i quali
il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica”, aventi la specifica
caratteristica di distribuire, come premio, un prodotto di piccola oggettistica
“direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita”. La legge
precisa che tali apparecchi devono essere privi di monitor e devono essere attivati
unicamente con l’introduzione di monete metalliche, di valore complessivo, per
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Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale
ciascuna partita, non superiore ad un euro e che i premi di piccola oggettistica
non possono avere, ciascuno, un valore superiore a venti volte il costo della
partita (massimo 20 euro) e non possono essere convertibili in denaro o
scambiabili con premi di diversa specie.
Conseguentemente, tali apparecchi:
•
non possono essere attivati con modalità diverse da quelle indicate come,
ad esempio, mediante gettoni o dispositivi elettronici, né con monete che
non abbiano corso legale nel territorio dello Stato;
•
non possono distribuire premi diversi dalla “piccola oggettistica”, quali,
ad esempio, schede telefoniche, buoni benzina, carte
di valore
predeterminato, buoni di scambio o cose comunque non rientranti nella
comune accezione di “piccola oggettistica”;
•
non possono presentare modalità di gioco diverse da quelle finalizzate
all’espressione dell’abilità fisica, mentale o strategica del giocatore,
sicché eventuali elementi di casualità presenti in alcune fasi del gioco (ad
esempio, la caduta dell’oggetto dal meccanismo di apprensione attivato
dal giocatore) devono poter essere governati dall’abilità del giocatore,
anche acquisita attraverso la progressiva esperienza nel gioco;
•
devono funzionare con modalità elettromeccaniche ed essere privi di
monitor. Ciò implica che, pur tenendo conto del crescente impiego di
componenti elettroniche, il funzionamento del gioco, attraverso cui si
manifesta l’abilità del giocatore, deve essere assicurato da dispostivi
meccanici o elettromeccanici, senza l’ausilio di strumenti di proposizione
virtuale delle immagini (monitor) relative al gioco.
Considerato che il legislatore ha sottolineato i caratteri di sicurezza
del gioco, consentendone l’impiego, senza limitazioni, ai minorenni, si richiama
l’attenzione delle SS.LL. sulla necessità di improntare i controlli a criteri di
equilibrata severità, a tutela dei minori.
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UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale
b)
apparecchi di abilità di cui al comma 7, lettera c).
Rientrano in tale categoria gli apparecchi specificamente ed
esclusivamente finalizzati all’esercizio della “sola abilità fisica, mentale o
strategica” del giocatore, privi di elementi premiali, “per i quali la durata della
partita può variare in relazione all’abilità del giocatore”.
Per tali caratteristiche, che esaltano le funzioni di trattenimento del
gioco, il legislatore ha ritenuto di non limitarne la fruibilità ai minori e di non
predeterminare il costo di fruizione del gioco.
Conseguentemente, tali apparecchi:
•
non possono consentire alcun contenuto aleatorio, per cui le difficoltà del
gioco, anche attraverso l’inserimento di componenti di casualità, devono
poter essere superate esclusivamente dall’abilità soggettiva dell’utente,
acquisita anche attraverso la progressiva esperienza nello specifico gioco;
•
non possono consentire vincite di qualsiasi natura, indipendentemente dalle
modalità di erogazione dei premi;
•
deve ritenersi assolutamente vietato l’uso di dispositivi interni od esterni
(telecomandi ed altro), capaci di influire sul funzionamento del gioco
introducendo elementi aleatori o di vincita.
Attese le specifiche caratteristiche dei giochi in argomento,
anch’essi fruibili da un pubblico minorenne, ed in considerazione del fatto che in
tale categoria possono rientrare anche, sia pure con le necessarie modificazioni, i
giochi precedentemente rientranti nella descrizione di cui alla lettera b) del
comma 7 dell’art.110 del T.U.L.P.S., nei quali pure era ammesso il
prolungamento della partita, i controlli saranno specificamente mirati ad evitare
la sopravvivenza di non consentiti elementi di aleatorietà e di non consentiti
elementi premiali, quali la ripetizione della partita.
Si richiama l’attenzione sugli altri elementi descrittivi dei giochi in
argomento indicati nell’art.38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come
novellato dall’art.22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria
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UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale
2003), relativamente ai requisiti di immodificabilità e di blocco dei giochi ed ai
sistemi di controllo ivi previsti, nonché sullo specifico divieto (comma 7-bis
dell’art. 110 T.U.L.P.S. novellato) di riproduzione del gioco del poker o anche
solo di parte delle sue regole fondamentali.
Si conferma, nella circostanza, l’esigenza di integrare le prescrizioni
amministrative in materia con il divieto di immagini o altri contenuti osceni o
violenti, secondo le modalità già indicate con la circolare n. 557/A/223.420.1 del
5.12.2003.
***
Qualora, pertanto, nel corso dell’attività di accertamento dovessero
riscontrarsi apparecchi o congegni che presentino requisiti difformi rispetto alle
caratteristiche sopra illustrate, dovranno essere attivate le procedure
sanzionatorie previste, facendo presente che la novella legislativa non ha
apportato modifiche alle disposizioni sanzionatorie ed al regime dei controlli, già
oggetto di interventi innovativi introdotti con la citata legge n. 289 del 2002.
Nel fare, pertanto, integrale rinvio alle direttive impartite al
riguardo con la circolare n.557/B.2334.12001(1) del 3.3.2003, si ritiene
opportuno fornire ulteriori indicazioni in ordine ai presupposti ed alle finalità dei
provvedimenti sanzionatori e cautelari previsti, sì da omogeneizzarne ed
uniformarne la portata applicativa, ferme restando le valutazioni che nell’ambito
del giudizio penale la legge riserva all’Autorità Giudiziaria, anche al fine di
aggiornare le presenti indicazioni con gli orientamenti interpretativi della
giurisprudenza.
Si richiama, in particolare, l’attenzione sulla previsione di cui al
comma 10 dell’art.110 del T.U.L.P.S. il quale stabilisce che, qualora l’autore
degli illeciti di cui al comma 9 sia titolare di licenza per pubblico esercizio, la
stessa sia sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva o di
reiterazione delle violazioni ai sensi dell’art.8-bis della legge 24.11.1981 n. 689,
venga revocata dal Sindaco competente con ordinanza motivata e con le modalità
previste dall’art.19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
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Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale
Si tratta, in tal caso, di una sanzione amministrativa accessoria che
deve conseguire necessariamente alla condanna emessa dall’Autorità Giudiziaria
per la contravvenzione prevista e punita dal nono comma del medesimo articolo
110; il provvedimento sospensivo, pertanto, non potrà essere adottato dal
Sindaco sulla base della mera denuncia del fatto-reato ai competenti organi della
magistratura.
Il Sindaco disporrà, altresì, la revoca della licenza esclusivamente
in caso di recidiva nell’illecito penale o di reiterazione dell’illecito
amministrativo.
Si ritiene, infine, opportuno precisare che il Sindaco potrà
autonomamente procedere alle misure sanzionatorie di competenza allorché
venga irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 9
dell’art.110 del T.U.L.P.S., nel rispetto delle modalità procedurali previste
dall’art.19 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Va, peraltro, rilevato che la sospensione della licenza disposta ai
sensi dell’art.110, comma 10, fa riferimento, con tutta evidenza, all’attività
concernente il pubblico esercizio.
Diversa natura e finalità presenta la sospensione della licenza da
parte del Questore prevista dal comma 11 del citato art.110 del T.U.L.P.S. .
Trattasi, in tal caso, di un provvedimento amministrativo di
esclusiva competenza dell’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza che si
caratterizza per avere natura cautelare e preventiva, in quanto strumentalmente e
teleologicamente teso a impedire il perpetrarsi di comportamenti illeciti e ad
evitare che le violazioni poste in essere vengano portate ad ulteriori conseguenze.
Deve, peraltro, precisarsi che, come affermato dalla giurisprudenza
amministrativa, “l’esercizio del potere cautelare attribuito al Questore è
espressamente subordinato al fatto che siano riscontrate violazioni alle
disposizioni concernenti gli apparecchi” e “che il Questore possa attivarsi in
presenza di specifici riscontri quali un’efficace sequestro di carattere penale,
ovvero uno specifico parere tecnico di un ausiliario. Ed invero, per
giurisprudenza consolidata, il potere attribuito al Questore dall’art.100 del T.U.
incontra un limite all’esercizio nell’effettiva sussistenza di situazioni di fatto di
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particolare gravità e allarme concretamente idonee a mettere a repentaglio
l’ordine e la sicurezza pubblica, in quanto solo in presenza di siffatti presupposti
può giustificarsi la compressione di una libertà costituzionalmente tutelata quale
è quella di iniziativa economica privata. Conseguentemente, e per le medesime
ragioni, anche la sospensione della licenza di cui all’art.110 u.c., potrà essere
legittimamente comminata solo in presenza di concreti, precisi e concordanti
indizi della sussistenza delle violazioni. In conclusione, deve perciò affermarsi
che il concreto esercizio del potere sospensivo di cui all’art.110 non possa
prescindere dall’esatta descrizione, nella motivazione posta a corredo del
provvedimento
interdittivo,
del “riscontrato” profilo di trasgressività.”
(T.A.R. per l’Emilia Romagna – Bologna – Sez.I – Sent. n.120 del 15.10.2002).
Adeguato supporto motivazionale dovrà, a maggior ragione, essere
fornito allorché la sospensione della licenza si estenda anche alla chiusura
dell’esercizio.
Va, da ultimo, soggiunto che, anche per il procedimento in
questione ricorrono, salvo situazioni di urgenza che vanno, comunque,
adeguatamente esposte nel provvedimento, gli obblighi inerenti all’avvio del
procedimento di cui all’articolo 7 della legge nr. 241/1990.
I Sigg.ri Prefetti sono pregati di estendere quanto sopra ai Sigg.ri
Sindaci per i profili di loro competenza.
Si resta in attesa di cortese assicurazione.
p.il Ministro
Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
(De Gennaro)
PAN
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