TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI GIOCHI CON CARTE E SENZA

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TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI GIOCHI CON CARTE E SENZA
COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA
Provincia di Verona
Settore vigilanza
Contrada Cà Montagna, 11 - 37010 SAN ZENO DI MONTAGNA (VR)
TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI
La presente tabella deve essere esposta in tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi,
compresi i circoli privati, autorizzati, ai sensi dell’art. 86 del T.U.L.P.S., a praticare il gioco o alla
installazione di apparecchi da gioco.
A tutela del pubblico interesse, sono vietati i seguenti giochi:
GIOCHI CON CARTE E SENZA
Bassetta o Taglio - Bestia - Faraone - Erbette o Mazzetto - Goffo - Macao Punto - Lanzechinetto - Piattello - Primiera - Al Nove - Sette e mezzo Undici e mezzo - Quindici - Dodici - Ventuno - Trenta - Trentuno Quaranta - Zecchinetta e Toppa - Morra - Pesca - Riffa - Roulette Tombola - Tre Noci - Tre Pipe - Tre Ditali - Tre Portafogli - Tre Carte Nove cartelle - Dieci Cartelle - Tre Campanelle - Mercante in Fiera Gilette o Duecento - Biribizzo - Dadi - Orologio - Pichet - Cavatina Del più
e del meno - Berlina - Pitocchetto - Lottino - Bianca o della Bianca - Della
Rossa - Tornello (Pirla) - Passatella - Indovinello - Albero Imperiale Testa o Croce - Bel Tre - Sfera Gigante - Carosella - Piccolo Corridore Poker - Concia o Concincina.- Asso Sbarazzino - Baccarat - Banco di
Faraone - Banco Fallito - Caratella - Chemin De Fer - Conchino - Briscola
Francese - Fante di Picche - Pariglia - Passa o Manca Dieci - Turchinetto Trentacinque e Quaranta Carosello - Gibellino (testa o croce) - Lotteria
Mercantile - Rollina - Virotto - Zurlo.
BILIARDO
Rossa e Bianca - E Pas de Mamaloch - Rossa e Nera - Battifondo - Rosso
nera - Giardinetto - Nove - Lumaca o Carrettella - Macao con il biliardo Ponte - Bricchetta - Bill ball - Parigina - Bazzica - Biglia all’Angolo delle
buche Bismark - Biliardino inglese, francese, russo o turco.
VIDEOGIOCHI
Sono vietati l’installazione e l’uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da
gioco d’azzardo che consistono in quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite
puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limite di
venti volte il costo della singola partita, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato, nei
luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.
DIVIETI E PRESCRIZIONI PER I GIOCHI LECITI
La produzione, l’importazione e la gestione degli apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento sono soggette ad
autorizzazione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,
previa verifica della conformità alle caratteristiche stabilite per la idoneità al gioco lecito degli apparecchi e dei congegni per i
quali è previsto il collegamento in rete obbligatorio entro il 31.12.2003.
Gli importatori ed i produttori dei suddetti apparecchi debbono fornire una scheda esplicativa delle caratteristiche tecniche e
debbono munirsi del nulla osta rilasciato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dopo la verifica della rispondenza delle
caratteristiche tecniche alla scheda esplicativa e della presenza dei dispositivi che impediscono la manomissione delle
macchine e che segnalano sullo schermo eventuali tentativi di manomissione, ossia mediante una targhetta contenente il codice
identificativo che lo contraddistingue in modo permanente.
Le copie del nulla osta e della scheda esplicativa debbono essere consegnate, con gli apparecchi e congegni, in occasione di
ogni ulteriore cessione.
Ai sensi dell’art. 110, comma 6° del T.U.L.P.S., sono idonei per il gioco lecito e, come tali, consentiti gli apparecchi e
congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità, in cui gli elementi di abilità o
trattenimento sono preponderanti rispetto all’elemento aleatorio, il costo della partita non supera 50 centesimi di euro, la durata
di ciascuna partita non è inferiore a dieci secondi e che distribuiscono vincite in danaro, ciascuna comunque di valore non
superiore a venti volte il costo della singola partita, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente
in monete metalliche. In tal caso le vincite, computate dall’apparecchio e dal congegno, in modo non predeterminabile, su un
ciclo complessivo di 7.000 partite, devono risultare non inferiori al 90 % delle somme giocate.
Sono vietati gli apparecchi che riproducono il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali.
L’utilizzo dei suddetti apparecchi e congegni previsti dal 6° comma è vietato ai minori di anni 18.
I gestori dei suddetti apparecchi e congegni prodotti o importati dopo il 1° gennaio 2003, debbono richiedere il nulla osta,
precisando il numero progressivo di ogni congegno, nonchè gli estremi del nulla osta del produttore o dell’importatore ad esso
relativo.
Ai sensi dell’art. 110, comma 7°, del T.U.L.P.S., si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:
-a) quelli elettromeccanici, privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica,
attivabili unicamente con l’introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un
euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di
piccola oggettistica, non convertibili in danaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di
ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita.
-b) Quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità, che si attivano solo con
l’introduzione di moneta metallica, di valore non superiore, per ciascuna partita, a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi
di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all’elemento aleatorio, che possono consentire, per ciascuna partita,
subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte.
Dal 1° gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla presente lettera b) possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi
dell’art.14-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni, e se per essi sono state assolte le relative imposte.
Dal 1° gennaio 2004, tali apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia
possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi sono rimossi.
-c) Quelli basati sulla sola abilità fisica, mentale e strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita
può variare in relazione all’abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.
Ai sensi dell’art. 14-bis del D.P.R. 26.10.1972, n. 640, modificato dall’art. 22 Legge 27.12.2002, n.289, entro il 21 marzo
2003, i gestori debbono denunciare gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito, di
cui alle lettere a), b) e c), installati prima del 1° gennaio 2003, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il rilascio
dell’apposito nulla osta e per l’assolvimento delle imposte.
E’ vietato, ai sensi dell’art.9 del T.U.L.P.S. e nel pubblico interesse, l’esercizio dei giochi leciti nonché degli apparecchi e
congegni elettronici ai minori di anni 16 se non accompagnati dai genitori e nel periodo scolastico dalle ore 08.00 alle ore
14.00.
E’ sempre vietato organizzare e gestire scommesse fuori dei casi previsti dalla legge.
E’ fatto obbligo, nelle sale da biliardo, di esporre e tenere costantemente a disposizione dei giocatori, oltre alla presente
tabella, anche le relative tariffe.
Resta ferma la disciplina dello spettacolo viaggiante in relazione alle attrazioni “gioco del gettone azionato a mano”, “gioco al
gettone azionato a ruspe” e “pesca verticale di abilità” inseriti nell’elenco istituito ai sensi dell’art. 4 Legge 18 marzo 1968,
n.337 che risultano già installati al 31dicembre 2002 nelle attività dello spettacolo viaggiante.
Tra gli apparecchi meccanici od elettromeccanici di cui all’art.14-bis/5 del D.P.R. 640/72, sostituito dall’art.22/4 L.289/2002,
sono ricompresi i seguenti tipi: i bigliardi e apparecchi similari; gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici attivabili a
moneta o gettone qualora non consentano alcuna vincita di premio, bensì il prolungamento dell’intrattenimento (flipper,
bigliardini, gioco al gettone da ruspe, gioco elettromeccanico dei dardi, calciobalilla e apparecchi similari); attrazioni per
bambini con congegno a vibrazione tipo Kiddie ride, attivabili a moneta o gettone.
Dal punto di vista della collocazione tipologica prevista dalla Legge n. 289 del 2002, evidentemente gli apparecchi meccanici
od elletromeccanici, così come evidenziati, non rientrano nelle fattispecie di cui ai commi 6 e 7 dell’art.110 del T.U.L.P.S. e,
pertanto, non sono soggetti al regime autorizzatorio previsto per i medesimi (nulla osta).
SANZIONI
1. Il gioco d’azzardo è punito ai sensi degli artt. 718 e seguenti del codice penale.
2. L’inosservanza della presente tabella è punita ai sensi degli artt. 9, 17, 17 bis e 110 del T.U.L.P.S.
3. Sono previste la confisca e la distruzione degli apparecchi e congegni.
4. E’ prevista la revoca o la sospensione della licenza di esercizio da parte del Sindaco, per chiunque procede alla installazione o comunque
consente l’uso degli apparecchi e congegni per il gioco d’azzardo.
5. E’ prevista la sospensione della licenza, da parte del Questore, relativa all’esercizio, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o
che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità e
il buon costume o per la sicurezza dei cittadini, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S.
6. E’ prevista la sospensione della licenza, da parte del Questore, qualora l’esercente violi le disposizioni, concernenti gli apparecchi e i
congegni da gioco dettate dall’art. 110 del T.U.L.P.S.
Oltre alle pene previste dal Codice Penale per il gioco d’azzardo, i trasgressore alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento
saranno soggetti alla sanzione amministrativa da Euro 516,46 a Euro 3098,74. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.
San Zeno di Montagna, lì______________
IL RESPONSABILEM DEL SERVIZIO