licenza per sala giochi

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licenza per sala giochi
LICENZA PER SALA GIOCHI
L’autorizzazione comunale per l’apertura di una sala giochi è prevista dall’art. 86 del R.D. 18
giugno 1931 (T.U.L.P.S.). Non è necessaria l’autorizzazione per sala giochi per la collocazione fino
ad un massimo di n. 5 giochi presso un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.
L’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande consente
infatti, nel rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore (ed in particolare da quelle in
materia di sicurezza, igiene e inquinamento acustico), le seguenti ulteriori attività: installazione di
apparecchi radiotelevisivi e mangianastri, installazione di juke-box e installazione di flipper, calcetti,
videogiochi e simili fino ad un massimo di 5 apparecchi complessivi.
L’installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco di cui
all’art. 110, comma 6 e 7 del T.U.L.P.S., è comunque subordinata al nulla osta
dell’amministrazione finanziaria (Monopoli di Stato) previsto dall’art. 86 comma 3 del T.U.L.P.S.,
introdotto dall’art. 37 comma 2 della L. 23.12.2000 n. 388, nonché al nulla osta per la “messa in
esercizio” e a quello di “distribuzione”.
REQUISITI PER L’ACCESSO ALL’ATTIVITA’:
Insussistenza nei propri confronti di “cause di divieto, di decadenza e di sospensione di cui
all’art. 10 della L. 31.05.1965 n. 575” (antimafia);
Possesso dei requisiti previsti dagli artt. 11, 12 e 92 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773
(T.U.L.P.S.);
Il locale in cui si intende svolgere l’attività deve essere conforme alla destinazione d’uso di
pubblico esercizio ed alle norme in materia di prevenzione incendi (se l’afflusso è superiore
alle 100 persone) e di sorvegliabilità;
Gli apparecchi installati devono essere conformi alle caratteristiche prescritte dall’art. 110
T.U.L.P.S..
ALLEGATI ALLA DOMANDA:
Planimetria dei locali con specificata la superficie complessiva, le entrate rispetto
alla pubblica via e la separazione rispetto ad altri locali contigui destinati ad altre
attività o abitazioni private;
Estratto mappa P.R.G. con evidenziata l’ubicazione dell’esercizio;
Dichiarazione sostitutiva di certificazione degli eventuali soci riguardante il possesso
dei requisiti morali;
Copia del documento di identità di tutte le persone che sottoscrivono il modello
(qualora la domanda non venga firmata in presenza del funzionario addetto a
riceverla).
TERMINE DEL PROCEDIMENTO:
30 giorni (qualora il locale sia già dotato di agibilità).
COSTI:
Nr. 2 marche da bollo da € 16,00.- (una per la richiesta e una per l’autorizzazione).
ULTERIORI ADEMPIMENTI:
All’interno della sala giochi devono essere esposti in modo visibile la tabella dei giochi proibiti e, se
è presente il biliardo, anche la tabella dei prezzi, come previsto dall’art. 195 del regolamento di
esecuzione del T.U.L.P.S.
Il titolare ha l’obbligo di apporre direttamente sugli apparecchi, in originale, sia il nulla osta “per la
messa in esercizio”, sia quello “di distribuzione” (rilasciato dall’Amministrazione Autonoma dei
Monopoli di Stato in copia conforme).
Gli apparecchi e congegni installati non devono essere classificabili come gioco d’azzardo, cioè gli
elementi di abilità o trattenimento devono essere preponderanti rispetto all’elemento aleatorio. Dal
1° maggio 2004 non è più consentito mantenere in funzione presso esercizi pubblici, circoli privati
o punti di raccolta di altri giochi autorizzati, gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 7, lett. b)
(cosidetti videopoker). Dalla predetta data, gli apparecchi di gioco ammessi dall’art. 110 del
T.U.L.P.S. sono esclusivamente quelli previsti dal comma 6 e dal comma 7, lettere a) e c), del
medesimo articolo.
La “slot-machine” rientra tra i giochi d’azzardo, perché in essa l’alea è assoluta, essendo le
combinazioni immesse totalmente al caso e, cioè, al codice di funzionamento dell’apparecchio,
ignoto al giocatore (vd. Cass. Pen., Sez. III, 14 marzo 1997, n. 769).