3_capitolato Noleggio AUTOCOMPATTATORI

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3_capitolato Noleggio AUTOCOMPATTATORI
CAPITOLATO D’ONERI
per il noleggio full service senza conducente di autocompattatori
occorrenti per l’espletamento del servizio di igiene urbana del Comune di Monterotondo,
suddiviso in lotti
Art. 1 - Oggetto
Oggetto del presente capitolato d’oneri è il noleggio full service senza conducente di autocompattatori
occorrenti ad A.P.M. Azienda Pluriservizi Monterotondo, di seguito A.P.M., per l’espletamento del servizio
di igiene urbana del Comune di Monterotondo, suddiviso in lotti come sotto specificato:
 Lotto n. 1, n. 1 autocompattatore carico posteriore n. 3 assi, CIG 6649276423
 Lotto n. 2, n. 1 autocompattatore carico posteriore n. 3 assi, CIG 664929322B
 Lotto n. 3, n. 1 autocompattatore carico posteriore n. 3 assi, CIG 6649316525
 Lotto n. 4, n. 1 autocompattatore carico posteriore n. 3 assi, CIG 6649334400
 Lotto n. 5, n. 1 autocompattatore carico posteriore n. 2 assi, CIG 6649345D11
 Lotto n. 6, n. 1 autocompattatore carico posteriore n. 2 assi, CIG 6649355554
Sull’autocompattatore è vietata l’apposizione di marchi, scritte, insegne (a puro titolo esemplificativo e non
esaustivo “Noleggiami”), ad eccezione del nome e della marca del produttore. Ai sensi dell’art. 23 del D.
Lgs. 285/1992 “Codice della Strada”, è comunque vietato l’utilizzo di scritte o insegne luminose.
Sull’autocompattatore dovrà essere inoltre prevista l’apposizione, a cura dell’aggiudicatario, del marchio
A.P.M. di dimensione tale da garantire sufficiente visibilità e secondo le caratteristiche fornite da A.P.M.
Art. 2 - Requisiti e specifiche tecniche minime
L’autocompattatore dovrà i seguenti requisiti e specifiche tecniche minime:
3.1 Requisiti:


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


perfetto stato di efficienza funzionale, tecnica ed estetica;
marcatura CE;
attestazione dell’avvenuta revisione periodica con esito positivo da parte della MCTC;
omologazione alla circolazione su strada come automezzi per trasporto specifico;
dispositivi di sicurezza in perfetto stato di funzionamento e conformi alla normativa vigente;
immatricolazione non antecedente al mese di gennaio 2008.
3.2 Specifiche tecniche:
LOTTO
DESCRIZIONE E SPECIFICHE
ASSI
ATTREZZATURA
N. 1
Autocarro per la raccolta e trasporto dei rifiuti
solidi urbani con attrezzatura di
compattazione dei rifiuti con caricamento
posteriore con volta cassonetti – attacco DIN,
conforme alla normativa vigente. Portata utile
minima: 10.000 kg
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Compattatore a caricamento posteriore con
cassone rifiuti da 22 mc minimo con sistema
voltacassonetti – conforme normativa vigente
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Sede Legale: Piazza A. Frammartino, 4 – Sede Operativa: Piazza R. Baden Powell, 1 - 00015 Monterotondo (RM)
Tel. 06900662 (r.a.) - Fax 0690622953 - REA 929589 - P. IVA, C.F. e Registro Imprese di Roma 05843451005
sito internet: www.apmmonterotondo.it - e-mail: [email protected]
N. 2
N. 3
N. 4
N. 5
N. 6
Autocarro per la raccolta e trasporto dei rifiuti
solidi urbani con attrezzatura di
compattazione dei rifiuti con caricamento
posteriore con volta cassonetti – attacco DIN,
conforme alla normativa vigente. Portata utile
minima: 10.000 kg
Autocarro per la raccolta e trasporto dei rifiuti
solidi urbani con attrezzatura di
compattazione dei rifiuti con caricamento
posteriore con volta cassonetti – attacco DIN,
conforme alla normativa vigente. Portata utile
minima: 10.000 kg
Autocarro per la raccolta e trasporto dei rifiuti
solidi urbani con attrezzatura di
compattazione dei rifiuti con caricamento
posteriore con volta cassonetti – attacco DIN,
conforme alla normativa vigente. Portata utile
minima: 10.000 kg
Autocarro per raccolta e trasporto dei rifiuti
solidi urbani con attrezzatura di
compattazione dei rifiuti e caricamento
posteriore con volta cassonetti – attacco DIN e
attacco a pettine, conforme alla normativa
vigente. Portata utile minima: 6.800 kg
Autocarro per raccolta e trasporto dei rifiuti
solidi urbani con attrezzatura di
compattazione dei rifiuti e caricamento
posteriore con volta cassonetti – attacco DIN e
attacco a pettine, conforme alla normativa
vigente. Portata utile minima: 6.800 kg
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Compattatore a caricamento posteriore con
cassone rifiuti da 22 mc minimo con sistema
voltacassonetti – conforme normativa vigente
3
Compattatore a caricamento posteriore con
cassone rifiuti da 22 mc minimo con sistema
voltacassonetti – conforme normativa vigente
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Compattatore a caricamento posteriore con
cassone rifiuti da 22 mc minimo con sistema
voltacassonetti – conforme normativa vigente
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Compattatore a caricamento posteriore con
cassone rifiuti da 16 mc minimo con sistema
voltacassonetti – conforme normativa vigente
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Compattatore a caricamento posteriore con
cassone rifiuti da 16 mc minimo con sistema
voltacassonetti – conforme normativa vigente
L’autocompattatore dovrà inoltre possedere quanto sotto indicato:
- guida sinistra;
- n. 3 posti in cabina omologati;
- aria condizionata e/o climatizzatore;
- sedile di guida pneumatico;
- pedane posteriori realizzate in piena conformità formale e sostanziale alla norma UNI EN 1501-1 emanata
all’atto dell’immatricolazione del veicolo, omologate per alloggiamento operatori durante il servizio di
raccolta cassonetti, rivestite superiormente di materiale antisdrucciolo di semplice lavabilità e conformi
alle citate normative di sicurezza (ivi incluso il dispositivo di limitazione della velocità del mezzo a 30 km/h
a pedana impegnata). L’impegno della pedana da parte dell’operatore dovrà poter essere visualizzato
dall’autista in cabina a mezzo di apposita segnalazione luminosa sul quadro comandi.
L’autocompattatore dovrà inoltre rispondere a tutte le normative di sicurezza vigenti in materia di Codice
della Strada e di D. Lgs. 81/2008. In tal senso A.P.M. si riterrà sollevata da qualsiasi responsabilità riguardo
ad eventuali danni a persone o cose derivanti da non conformità del mezzo.
Art. 3 - Importo a base d’asta
L’importo a base d’asta dei singoli lotti per l’intera durata contrattuale viene stimato come sotto indicato:
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Sede Legale: Piazza A. Frammartino, 4 – Sede Operativa: Piazza R. Baden Powell, 1 - 00015 Monterotondo (RM)
Tel. 06900662 (r.a.) - Fax 0690622953 - REA 929589 - P. IVA, C.F. e Registro Imprese di Roma 05843451005
sito internet: www.apmmonterotondo.it - e-mail: [email protected]
 Lotto n. 1: € 98.400,00 (novantottomilaquattrocento/00), oltre IVA
 Lotto n. 2: € 98.400,00 (novantottomilaquattrocento/00), oltre IVA
 Lotto n. 3: € 98.400,00 (novantottomilaquattrocento/00), oltre IVA
 Lotto n. 4: € 98.400,00 (novantottomilaquattrocento/00), oltre IVA
 Lotto n. 5: € 93.600,00 (novantatremilaseicento/00), oltre IVA
 Lotto n. 6: € 93.600,00 (novantatremilaseicento/00), oltre IVA
per un importo complessivo pari ad € 580.800,00 (cinquecentomilaottocento/00) oltre IVA -€ 726.000,00
(settecentoventiseimila/00) oltre IVA in caso di proroga di 6 mesi-.
Art. 4 - Durata
La durata del contratto viene fissata in anni 2 (due) decorrenti dal 1 luglio 2016. Al fine della registrazione
dell’autocompattatore all’Albo Nazionale Gestori Ambientali da parte di APM, entro il 24 giugno 2016
dovranno essere state perfezionate, a cura dell’aggiudicatario, le pratiche relative all’aggiornamento della
carta di circolazione a seguito della stipula del contratto di usufrutto oneroso.
A.P.M. si riserva la facoltà di prorogare il contratto, alle stesse condizioni di aggiudicazione, per il tempo
strettamente necessario ad addivenire a nuova aggiudicazione e comunque per un periodo non superiore a
mesi 6 (sei).
Art. 5 - Corrispettivo
Il corrispettivo fissato con canone mensile posticipato deve intendersi “Full Service” comprensivo di:
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


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noleggio senza conducente;
manutenzione ordinaria e straordinaria, come dettagliata al successivo art. 7;
trasporto sul luogo di utilizzo (autoparco A.P.M., Via Marzabotto snc, 00015 Monterotondo, Roma);
ritiro al termine del periodo di validità contrattuale franco autoparco A.P.M.;
tassa di proprietà;
copertura assicurativa di responsabilità civile con formula kasko, furto e incendio, eventi atmosferici e
socio-politici (compresi atti vandalici e grandine). Per tali copertura non dovrà essere introdotta a carico
di A.P.M. alcuna franchigia;
copertura assicurativa conducente;
lavaggio e ingrassaggio periodico dell’autocompattatore ogni 15 giorni;
pronto intervento nei luoghi di raccolta e presso gli impianti di conferimento [a puro titolo
esemplificativo, ma non esaustivo, impianto Pontina Ambiente Srl presso Albano Laziale (RM)];
eventuali pratiche ACI, P.R.A., Notaio e qualsiasi altra spesa necessaria, compresa quella di registrazione
del contratto di usufrutto oneroso;
eventuale perizia tecnica (cat. 1) per iscrizione/integrazione Albo Nazionale Gestori Ambientali, ove
necessaria;
ogni altra prestazione necessaria a garantire la piena funzionalità operativa.
La movimentazione dell’autocompattatatore:
- sarà effettuata dal personale A.P.M. per attività di manutenzione ordinaria e/o straordinaria nonché di
lavaggio e/o ingrassaggio, purché l’officina sia situata a una distanza non superiore a 40 km dalla sede
operativa A.P.M. di Via Marzabotto, Monterotondo, e con obbligo dell’aggiudicatario di mettere a
disposizione del personale APM un automezzo di trasporto idoneo al rientro alla sede di Monterotondo;
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Sede Legale: Piazza A. Frammartino, 4 – Sede Operativa: Piazza R. Baden Powell, 1 - 00015 Monterotondo (RM)
Tel. 06900662 (r.a.) - Fax 0690622953 - REA 929589 - P. IVA, C.F. e Registro Imprese di Roma 05843451005
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- sarà a carico dell’aggiudicatario in caso sia necessario rimuovere l’autocompattatore con autogru o a
mezzo di soccorso stradale, fatto salvo il successivo accertamento circa le cause che hanno determinato il
fermo macchina.
Art. 6 - Corso di formazione
L’aggiudicatario dovrà provvedere, a proprie cure e spese, alla formazione del personale operativo di
A.P.M. sull’uso e la manutenzione dell’autocompattatore. Il corso, della durata minima di 4 (quattro) ore
sarà svolto al momento della consegna presso la sede A.P.M.
Art. 7 - Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria
Il servizio di manutenzione, a carico dell’aggiudicatario, comprende le seguenti prestazioni:
manutenzione ordinaria: tutte le operazioni necessarie alla effettuazione di registrazioni e controlli
periodici, secondo quanto indicato dalle singole case costruttrici o comunque con frequenze tali da
garantire l'efficienza del veicolo in ogni momento. Sono inoltre ricomprese nella manutenzione ordinaria la
sostituzione di quelle parti o componenti del veicolo che sono soggette a normale usura o necessitano di
sostituzioni a seguito della percorrenza (es. candele, pasticche freni, filtri, olio e liquidi, ecc.);
manutenzione straordinaria: tutte le operazioni necessarie a sostituire parti o componenti usurati
anormalmente, difettosi o guasti e non riconducibili ad operazioni di manutenzione ordinaria e comunque
necessari per ripristinare la funzionalità del veicolo e renderlo atto all'uso (es. rifacimento della frizione,
valvole, marmitta, pompa acqua, pompa olio, batteria, ecc.); soccorso stradale; sostituzione e rabbocchi oli,
liquidi, materiali di consumo usurati compresi i liquidi dei freni e quant'altro necessario per la perfetta
tenuta in efficienza del mezzo, con la sola esclusione del carburante; riparazione e sostituzione di
pneumatici usurati in base alle percorrenze di ogni veicolo e secondo i parametri previsti dal Codice della
Strada, comprese equilibratura e convergenza; preparazione meccanica degli automezzi per invio alla
revisione annuale in ottemperanza alla normativa vigente in materia; gestione delle procedure relative alle
revisioni periodiche degli automezzi (Art. 80 “Nuovo Codice della Strada” D. Lgs. n. 285/92 e successive
modificazioni).
Per manutenzione ordinaria e straordinaria deve intendersi pertanto ogni intervento necessario al corretto
e costante funzionamento dell’autocompattatore in uso, ad eccezione esclusivamente del carburante.
Non potrà essere addebitato ad A.P.M. il costo di riparazioni senza previo contraddittorio in forma scritta
tra le parti, al termine del quale venga riconosciuta la responsabilità del danno in capo ad A.P.M.
Art. 8 - Fermo macchina
Nel caso di fermo macchina dovuto a manutenzione e/o altri eventi che rendano l’autocompattatore
inutilizzabile, i giorni feriali di non disponibilità saranno detratti dal canone mensile di noleggio in ragione di
un trentesimo del canone stesso per ciascun giorno di fermo oltre il primo.
Art. 9 - Consegna
L’aggiudicatario dovrà consegnare, con assunzione a proprio carico di tutte le spese fino al luogo indicato,
l’autocompattatore entro il giorno 30 giugno 2016.
Trascorso il termine suindicato, A.P.M. applicherà una penale di €/giorno 150,00 (centocinquanta/00) oltre
IVA fino ad un massimo di giorni 30 (trenta); oltre tale termine A.P.M. potrà procedere alla risoluzione
contrattuale.
Al momento della consegna, l’aggiudicatario dovrà consegnare il manuale d’uso e manutenzione redatto in
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italiano e copia delle polizze assicurative.
Le eventuali spese per perizie, registrazioni, iscrizioni, atti notarili e tutto quanto richiesto per rendere
operativo l’autocompattatore saranno a totale carico dell’aggiudicatario.
Art. 10 - Verifica
L’autocompattatore, che dovrà essere del tutto conforme alle prescrizioni tecniche/requisiti richiesti e in
piena efficienza, sarà sottoposto a verifica da parte del personale A.P.M. all’atto della consegna, con
redazione del relativo verbale.
Art. 11 - Riconsegna
Prima della riconsegna, verrà effettuata tra le parti in contraddittorio, la verifica di eventuali non
conformità sull’autocompattatore rispetto al verbale di consegna. Qualora si riscontrino danni alla
carrozzeria o simili, salvo il normale deperimento d’uso, A.P.M. provvederà alla riparazione senza che i
tempi necessari alla riparazione siano considerati prosecuzione del servizio di noleggio il cui termine è
tassativamente indicato al precedente articolo 4.
Art. 12 - Sinistri
In caso di sinistro R.C., Incendio e Furto, Kasko, ecc. A.P.M. provvederà ad informare tempestivamente
l’aggiudicatario e a trasmettere allo stesso un rapporto di servizio entro cinque giorni dalla data in cui è
avvenuto l’evento. Il termine non è perentorio.
L’aggiudicatario provvederà ad effettuare o far effettuare, a regola d’arte, a proprie spese, tutte le
riparazioni necessarie del veicolo sinistrato e ad espletare tutti gli adempimenti conseguenti.
Art. 13 - Oneri a carico di A.P.M.
A.P.M. si impegna:
a) a far osservare ai propri dipendenti tutte le norme di circolazione ed in particolare quelle sulla
abilitazione alla guida, validità ed aggiornamento della patente;
b) a non affidare a terzi l’autocompattatore, fatta eccezione per i propri dipendenti e/o persone non
dipendenti purché autorizzati da A.P.M.;
c) ad usare l’autocompattatore in conformità alla normale destinazione, adibendolo agli usi consentiti;
d) ad effettuare tutte le denunce con la dovuta tempestività (furto, incendio, incidente, ecc.);
d) a segnalare all’aggiudicatario eventuali difetti o malfunzionamenti e, se necessario, a fermare
immediatamente l’autocompattatore;
e) a non alienare, dare pegno od altrimenti distrarre l’autocompattatore locato, e comunque impedire che
altri costituiscano sullo stesso diritti di ritenzione, privilegio, vincolo, ecc…
E’ inoltre a carico di A.P.M. il pagamento di eventuali contravvenzioni per responsabilità del conducente in
violazione a norme del Codice della Strada. L’aggiudicatario si impegna ad inoltrare ad A.P.M., entro 48 ore
a mezzo fax, tutte le notifiche di sanzioni pervenute alla stessa.
Art. 14 - Applicazione delle penalità
Le penalità saranno contestate, mezzo fax, all’aggiudicatario, al quale è concesso un termine di 15 giorni
per le controdeduzioni, trascorso il quale, o dove le giustificazioni addotte non siano riconosciute valide,
A.P.M. provvederà all’applicazione della penalità.
I relativi importi saranno trattenuti dall’ammontare del documento fiscale; l’aggiudicatario dovrà
provvedere all’emissione della nota di credito a parziale/totale storno del debito fatturato.
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Art. 15 - DUVRI
Effettuata la verifica agli obblighi di cui all’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, in considerazione della natura del
servizio oggetto della presente gara, non sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI e
di indicare la relativa stima dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, di cui al combinato
disposto degli artt. 86, comma 3-bis e comma 3-ter del D. Lgs. 163/2006 e dall’art. 26 del D. Lgs. 81/2008.
Resta inteso che l’aggiudicatario rimane pienamente e integralmente responsabile per i rischi connessi agli
oneri della sicurezza relativi alla propria attività.
Art. 16 - Modalità di fatturazione e pagamento
Il pagamento del canone mensile avrà efficacia a partire dalla data di inizio servizio di cui al precedente art.
4 o successiva data di effettiva attivazione, in caso di consegna ritardata, comprovata da una copia della
relativa bolla o altra attestazione, debitamente compilata e controfirmata da un incaricato A.P.M.
Le fatture relative al canone dovranno avere data fine mese, cadenza mensile e decorrenza dal 1° di ogni
mese (ad eccezione eventualmente della prima fattura che decorrerà dalla data di effettiva attivazione).
Ciascuna fattura emessa dall’aggiudicatario dovrà contenere il riferimento del contratto che verrà stipulato
con A.P.M. nonché il riferimento al CIG assegnato. A.P.M. effettuerà i pagamenti tramite bonifico bancario,
previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva, a 30 giorni data fattura, con
scadenza fine mese; dai pagamenti saranno detratti gli eventuali addebiti (penali). I giorni del fermo
macchina dell’autocompattatore (attestati dal documento di consegna/ritiro del mezzo all’officina)
verranno detratti dal corrispettivo mensile in ragione di 1/30 per ciascun giorno di fermo oltre il primo.
A.P.M., entro 10 giorni dal ricevimento della fattura, si riserva il diritto di verificare la regolarità dei dati
contenuti nella stessa. In caso di contestazione, viene assegnato all’aggiudicatario un termine di 10 giorni
per eventuali controdeduzioni; trascorso tale termine, si intenderà accettato quanto rilevato da A.P.M.
Ai sensi dell’art. 4 comma 3 del D.P.R. 207/2010 sull’importo netto progressivo delle prestazioni sarà
operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Tali ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione
finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità,
previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
A.P.M., in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48bis D.P.R. n. 602/73, con le modalità di cui al
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di
importo superiore ad euro 10.000,00, provvederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di
versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari
almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a
carico del beneficiario A.P.M. applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità si procederà secondo quanto indicato
nell’art. 324 del DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii. In tale occasione la stazione appaltante provvederà, previa
acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva, alla liquidazione delle ritenute a
garanzia dello 0,50% trattenute ai sensi dell’art. 4, comma 3 del DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii., nonché allo
svincolo della cauzione definitiva.
Art. 17 - Aggiudicazione
L’appalto sarà aggiudicato, per singolo lotto, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.
Lgs.163/2006.
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In presenza di offerte uguali si procederà ad una rinegoziazione con le società interessate e, in caso di esito
negativo, al sorteggio.
Non saranno ammesse offerte economiche superiori all’importo posto a base di gara.
Art. 18 - Stipula del contratto
L’aggiudicatario sarà invitata a presentare, entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione
di aggiudicazione:
1.
2.
3.
4.
comunicazione ai sensi della L. 136/2010;
in originale, cauzione definitiva costituita ai sensi dell’art. 26;
copia di eventuali certificazioni di qualità, ai fini della riduzione della cauzione definitiva;
copia della carta di circolazione attestante:
- avvenuta revisione periodica con esito positivo;
- omologazione alla circolazione su strada come automezzo per trasporto specifico;
- anno di immatricolazione.
Art. 19 - Contratto
Per ogni singolo lotto, sarà redatto un contratto in forma di scrittura privata e registrato solo in caso d’uso,
con spese a carico di chi ha richiesto la registrazione.
Per ogni singolo lotto, sarà inoltre stipulato e registrato un contratto di usufrutto oneroso di beni mobili in
forma pubblica notarile, come da schema allegato, registrato con spese a carico dell’aggiudicatario. Una
copia originale del contratto dovrà essere consegnata ad A.P.M.
A tale scopo l’aggiudicatario dovrà rendersi disponibile alla stipula del contratto stesso nella data indicata
da A.P.M. Conseguentemente l’aggiudicatario dovrà provvedere, entro il termine indicato al precedente
art. 4, presso gli uffici amministrativi di competenza, all’aggiornamento dei requisiti tecnici della carta di
circolazione dell’autocompattatore per l’iscrizione dello stesso all’Albo Nazionale Gestori Ambientali da
parte di A.P.M.
Gli oneri accessori, relativi e consequenziali sono a totale carico dell’aggiudicatario, così come gli oneri
relativi, accessori e consequenziali dell’eventuale perizia tecnica dell’autocompattatore.
Art. 20 - Referente dell’aggiudicatario
L’aggiudicatario dovrà indicare un proprio referente al quale saranno inviate tutte le comunicazioni da
parte di A.P.M. Di tale referente dovrà essere fornito: recapito telefonico fisso e mobile, numero di fax e
indirizzo e-mail.
Art. 21 - Divieto di cessione del contratto
All'aggiudicatario è fatto espresso divieto di cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto medesimo, in
deroga a quanto disposto dall'art. 1406 del Codice Civile, sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione
del contratto e della perdita delle eventuali somme da versare a titolo di risarcimento dei danni.
Art. 22 - Risoluzione contrattuale
Oltre a quanto previsto nella documentazione di gara e dai disposti di cui all’art. 1453 del C.C. per i casi di
inadempimento degli obblighi contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto le seguenti
ipotesi:
1. l’apertura di procedura concorsuale a carico dell’aggiudicatario o la messa in liquidazione del
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2.
3.
4.
5.
6.
medesimo;
la cessione a terzi di tutti o di parte degli obblighi contrattuali;
l’accertamento di frode nell’ambito dello svolgimento del servizio;
sopravvenute cause di esclusione e/o cause ostative legate alla legislazione in generale e a quella
antimafia in particolare;
sopravvenuta condanna definitiva del rappresentante legale dell’aggiudicatario per reati contro la
Pubblica Amministrazione;
inosservanza della Legge n. 136/2010.
Art. 23 - Codice Etico
Trova applicazione nel servizio in questione quanto contenuto nel Codice Etico di A.P.M. approvato dal
Consiglio di Amministrazione aziendale nella seduta del 17.02.2010 e pubblicato sul sito
www.apmmonterotondo.it.
Art. 24 - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
Trova applicazione nel servizio in questione quanto contenuto nel Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione 2016-2018 di A.P.M., comprese le allegate “Linee guida di appalti, forniture e servizi”,
approvato dal Consiglio di Amministrazione aziendale nella seduta del 29.01.2016 e pubblicato sul sito
www.apmmonterotondo.it.
Art. 25 - Osservanza legge 136/2010
L’aggiudicatario sarà tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e
ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto e, in particolare, ad
utilizzare uno o più conti correnti accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA dedicato al
presente appalto, effettuando tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto su detti conti correnti
mediante bonifico bancario o postale riportante il codice identificativo gara (CIG), fatto salvo quanto
previsto all’art. 3, comma 3, della citata legge.
L’aggiudicatario sarà tenuto a comunicare ad A.P.M. gli estremi identificativi dei suddetti conti correnti
entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima
utilizzazione per il presente appalto nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di essi e, successivamente, ogni modifica relativa ai dati comunicati.
Qualora l’aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. per
la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolve di diritto, ai sensi del comma 8
del medesimo art. 3.
Art. 26 - Deposito cauzionale definitivo
L’aggiudicatario, così come stabilito dall’art. 113 del D. Lgs. 163/2006, dovrà costituire un deposito
cauzionale definitivo pari al 10% dell’importo di aggiudicazione.
L’ammontare della cauzione sarà ridotta del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione
di qualità ai sensi della norma UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme UNI
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, ai sensi dell’art. 75, comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006.
La cauzione provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al
corso del giorno del deposito;
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Sede Legale: Piazza A. Frammartino, 4 – Sede Operativa: Piazza R. Baden Powell, 1 - 00015 Monterotondo (RM)
Tel. 06900662 (r.a.) - Fax 0690622953 - REA 929589 - P. IVA, C.F. e Registro Imprese di Roma 05843451005
sito internet: www.apmmonterotondo.it - e-mail: [email protected]
- bonifico bancario con versamento presso la Tesoreria Aziendale Nuova Banca Marche SpA, Filiale di
Monterotondo, codice iban IT38D0605539240000000001427;
- da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del
d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e
che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto
dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
La cauzione dovrà prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.
La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la decadenza dell’affidamento e
l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’art. 75 da parte di A.P.M.
Il deposito cauzionale rimarrà vincolato sino all’estinzione degli obblighi assunti con l’esecuzione del
servizio.
La cauzione garantisce l’esatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento del servizio in
questione, l’eventuale risarcimento di danni nonché il rimborso delle somme che A.P.M. dovesse
eventualmente corrispondere per fatto dell’aggiudicatario e per le inadempienze derivanti
dall’inosservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
Il deposito avrà validità oltre la durata contrattuale, ossia fino a restituzione dell’originale da parte di
A.P.M. e verrà svincolato al termine del contratto, quando le obbligazioni siano state regolarmente
eseguite.
Art. 27 - Carattere del servizio
Il servizio oggetto del presente appalto nelle sue diverse articolazioni deve intendersi ad ogni effetto
attività di pubblico interesse, ai sensi della vigente legislazione.
L’arbitraria sospensione, mancato inizio e/o abbandono del servizio legittimerà A.P.M. a sostituirsi
all’aggiudicatario per l’esecuzione d’ufficio con diritto di rivalsa per gli oneri conseguenti e per il
risarcimento dei danni, fatte salve in ogni caso le eventuali ulteriori responsabilità.
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