Condizioni di attuazione per partner commerciali

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Condizioni di attuazione per partner commerciali
Condizioni di attuazione per
partner commerciali
I. Introduzione
In questo documento il termine "Partner commerciale" descrive l'unità economica, per
esempio commercianti, importatori o agenti, con cui l'aderente alla BSCI, intrattiene un
rapporto commerciale e tramite la quale intende diffondere i principi del Codice BSCI a
possibili produttori da monitorare.
Con la firma delle presenti condizioni di attuazione, i partner commerciali accettano i valori
e i principi del Codice di condotta BSCI o di un codice equivalente e si impegnano ad
adottare all'interno della propria sfera di influenza tutte le misure adeguate che possono
essere ragionevolmente pretese per il loro rispetto.
Il rinvio di questo documento al Codice di condotta BSCI include tutti i codici di condotta
paragonabili e il relativo sistema.
Il termine partner terzo citato in questo documento indica partner commerciali della persona
che firma le presenti condizioni di attuazione
Partner commerciali che hanno firmato le presenti condizioni di attuazione non sono
soggetti al processo di monitoraggio BSCI. L’aderente alla BSCI si riserva tuttavia il diritto
di includerli se ciò viene considerato importante a seguito della procedura di due-diligence
dell’aderente alla BSCI; in questo caso il partner commerciale deve firmare le condizioni di
attuazione per produttori.
II. Obblighi relativi al commercio socialmente
responsabile
2.1.
Conformemente agli obblighi stabiliti nel Codice di condotta BSCI, i partner
commerciali collaborano con l’aderente alla BSCI e con i loro partner terzi e intrattengono un
dialogo aperto e costruttivo con gli stakeholder allo scopo di applicare il Codice di condotta
BSCI.
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2.2.
I partner commerciali comunicano attivamente all'interno della loro azienda e ai
partner terzi la loro adozione del Codice di condotta BSCI.
2.3.
I partner commerciali richiedono ai loro partner terzi di promuovere il completo
rispetto del Codice di condotta BSCI.
2.4.
I partner commerciali dispongono dei metodi e di sufficienti risorse per
ottemperare ai loro obblighi relativi al Codice di condotta BSCI.
2.5.
I partner commerciali richiedono ai loro partner terzi di promuovere il completo
rispetto del Codice di condotta BSCI e, all'interno della loro sfera di influenza, di attuare
misure adeguate necessarie a estendere il campo di applicazione del Codice di condotta
BSCI ai loro partner terzi.
2.6.
I partner commerciali riconoscono che la violazione dei valori e dei principi del
Codice di condotta BSCI e/o qualsiasi infrazione alle presenti condizioni di attuazione
rappresenta per l’aderente alla BSCI un motivo sufficiente per interrompere il suo rapporto
commerciale con i partner commerciali firmatari. In questo caso, l'onere della prova spetta
all’aderente alla BSCI o ai partner terzi.
III. Ancoraggio della responsabilità sociale
nella cultura aziendale
3.1.
I partner commerciali non devono mettere i loro partner terzi in una condizione (per
es. a seguito della prassi di approvvigionamento come prezzo e/o termini di fornitura) che
impedisca loro di rispettare il Codice di condotta BSCI.
3.2.
Il settore Acquisti e altri reparti importanti (o persone singole) devono essere formati
e motivati in modo da permettere loro di contribuire all'ancoraggio nella cultura aziendale dei
principi del commercio responsabile.
IV. Collaborazione ed empowerment nella
catena di fornitura
4.1.
I partner commerciali si impegnano a formare e promuovere i propri collaboratori
creando così le abilità necessarie per rispettare e conservare i principi del Codice di condotta
BSCI.
4.2.
I partner commerciali si impegnano a condurre un dialogo costruttivo e aperto
con i relativi partner terzi sulle loro abilità nel rispettare il Codice di condotta BSCI e si
impegnano ad aiutarli ad adempiere queste aspettative.
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4.3.
I partner commerciali promuovono la collaborazione attiva tra la direzione
aziendale e i lavoratori o i loro rappresentanti nell'ambito dello sviluppo e dell'attuazione di
sistemi e procedure che portano al successo dell'attuazione del Codice di condotta BSCI.
V. Due diligence nella catena di fornitura
5.1.
I partner commerciali si impegnano ad adottare la diligenza necessaria per quanto
riguarda (a) la valutazione degli effetti negativi reali e potenziali della loro attività commerciale
sui valori e sui principi del Codice di condotta BSCI; (b) la determinazione dei punti nella
catena di fornitura in cui possono emergere i rischi maggiori di questi effetti negativi e (c) la
reazione a questi rischi con l'obiettivo di evitarli o fronteggiarli conformemente al Codice di
condotta BSCI.
5.2.
I partner commerciali raccolgono e valutano informazioni affidabili in merito al
comportamento responsabile della loro azienda e dei partner terzi e tengono a
disposizione i documenti necessari a dimostrare che hanno agito con diligenza.
5.3.
I partner commerciali richiedono ai loro partner terzi la presentazione di rapporti
regolari in merito ai loro progressi nell'attuazione e nel rispetto del Codice di condotta BSCI,
nonché in merito all'efficacia della loro reazione agli effetti negativi sui valori e principi del
Codice di condotta BSCI che hanno probabilmente contribuito a determinare.
5.4.
Nel limite del possibile, i partner commerciali devono realizzare un efficace
meccanismo di ricorso a livello di azienda per persone singole e comunità colpite dagli
aspetti negativi delle loro attività.
VI. Gestione dell'informazione
6.1.
I partner commerciali presentano rapporto all’aderente alla BSCI, su richiesta, in
merito al loro piano di attuazione e al miglioramento continuo dei propri partner terzi,
nonché in merito all'efficacia di tutte le misure volte alla lotta contro gli effetti negativi sui
valori e principi del Codice di condotta BSCI in cui sono probabilmente coinvolti.
6.2.
I partner commerciali si impegnano a capire le richieste dei potenziali
stakeholder interessati, ai quali devono eventualmente chiedere consigli, e a consultare
esperti attendibili e indipendenti a livello esterno. Ciò comprende anche la verifica del
processo di attuazione da parte di governi, società civile e rappresentanti dei lavoratori.
6.3.
I partner commerciali si impegnano a informare tempestivamente l’aderente alla
BSCI in merito a ogni comportamento scorretto dei loro partner terzi di cui vengono a
conoscenza e che può provocare conseguenze negative sui valori e principi del Codice di
comportamento BSCI.
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Firma del/della rappresentante autorizzato/a della ditta
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Nome della ditta
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