Condizioni di attuazione per produttori
Transcript
Condizioni di attuazione per produttori
Condizioni di attuazione per produttori I. Introduzione In questo documento, il termine "Produttore" descrive il partner commerciale nella catena di fornitura di un aderente alla BSCI che fabbrica merci (alimentari o non alimentari) o produce materie prime e che a seguito dell'esame di due-diligence dell'aderente alla BSCI, oppure del partner commerciale, è stato inserito nella procedura di monitoraggio BSCI. La decisione di inserire un produttore nella procedura di monitoraggio BSCI può essere presa direttamente dall’aderente alla BSCI o indirettamente da un partner commerciale dell’aderente alla BSCI. L’aderente alla BSCI si riserva il diritto di inserire o escludere in ogni momento il produttore dalla procedura di monitoraggio sulla base della sua definizione dei rischi. Con la firma delle condizioni di attuazione, i produttori accettano i valori e i principi del Codice di condotta BSCI e si impegnano ad attuare misure adeguate per rispettare i principi del Codice di condotta BSCI. Inoltre, essi obbligano i loro partner commerciali principali ad agire in modo responsabile. II. Obblighi relativi al commercio socialmente responsabile 2.1. Conformemente agli obblighi stabiliti nel Codice di condotta BSCI, i produttori collaborano con l’aderente alla BSCI e intrattengono un dialogo aperto e costruttivo con gli stakeholder allo scopo di applicare il Codice di condotta BSCI. 2.2. I produttori comunicano attivamente all'interno della loro azienda e ai partner commerciali la loro adozione del Codice di condotta BSCI. I produttori espongono il Codice di condotta BSCI in un luogo accessibile a tutti e nella lingua locale. 2.3. I produttori confermano di aver letto e capito il Codice di condotta BSCI e le relative condizioni di attuazione e si impegnano a farlo rispettare integralmente all'interno della loro sfera di influenza. © Copyright 2014 by FTA – Foreign Trade Association, Bruxelles Terms of Implementation BSCI Business Partners - Public Document V. 1/2014 1/5 2.4. I produttori dispongono dei metodi e di sufficienti risorse per ottemperare ai loro obblighi relativi al Codice di condotta BSCI e per garantire il miglioramento costante della sua attuazione. 2.5. I produttori richiedono ai loro partner commerciali principali di promuovere il completo rispetto del Codice di condotta BSCI e, all'interno della loro sfera di influenza, di attuare misure adeguate necessarie a estendere il campo di applicazione del Codice di condotta BSCI ai loro partner commerciali. 2.6. I produttori riconoscono che la violazione dei valori e dei principi del Codice di condotta BSCI e/o qualsiasi infrazione alle presenti condizioni di attuazione rappresenta per l’aderente alla BSCI o per il partner commerciale in questione un motivo sufficiente per interrompere il suo rapporto commerciale con un produttore firmatario. In questo caso, l'onere della prova spetta agli aderenti o ai partner commerciali. III. Ancoraggio della responsabilità sociale nella cultura aziendale 3.1. I produttori devono stabilire pratiche di gestione dimostratesi valide che permettano ai lavoratori e ai loro rappresentanti di partecipare allo scambio di informazioni fondate in merito alle questioni relative ai posti di lavoro. 3.2. I produttori devono introdurre direttive e procedure per garantire il rispetto dei principi del Codice di condotta BSCI e per garantire una protezione adeguata dei lavoratori. 3.3. I produttori devono intraprendere passi specifici per sensibilizzare i lavoratori in merito ai loro diritti e doveri, in particolare nei confronti dei gruppi maggiormente sfavoriti (per es. lavoratori migranti). 3.4. I produttori devono creare sufficienti competenze tra i dirigenti e i lavoratori in modo da ancorare il Codice di condotta BSCI nella cultura della propria azienda. 3.5. Il settore Produzione, Personale e altri reparti importanti (o persone singole) devono essere formati e motivati in modo da permettere loro di contribuire all'ancoraggio nella cultura aziendale dei principi del commercio responsabile. IV. Collaborazione ed empowerment delle proprie strutture e della propria catena di fornitura 4.1. I produttori si impegnano a formare e promuovere i propri collaboratori creando così le abilità necessarie per rispettare e conservare i principi del Codice di condotta BSCI. 4.2. I produttori si impegnano a condurre un dialogo costruttivo e aperto con i loro lavoratori e con i rappresentanti dei lavoratori in merito all'obbligo di rispettare il Codice di condotta BSCI. © Copyright FTA 2014 Terms of Implementation BSCI Business Partners - Public Document V. 1/2014 2/5 4.3. I produttori si impegnano a condurre un dialogo costruttivo e aperto con i partner commerciali importanti in merito alle loro abilità nel rispettare il Codice di condotta BSCI e si impegnano ad aiutarli ad adempiere queste aspettative. V. Due-diligence nelle proprie strutture e nella propria catena di fornitura 5.1. I produttori si impegnano ad adottare la diligenza necessaria per quanto riguarda (a) la valutazione degli effetti negativi reali e potenziali della loro attività commerciale sui valori e sui principi del Codice di condotta BSCI; (b) la determinazione dei punti nelle proprie strutture e nella propria catena di fornitura in cui possono emergere i rischi maggiori di questi effetti negativi e (c) la reazione a questi rischi con l'obiettivo di evitarli o fronteggiarli conformemente al Codice di condotta BSCI. 5.2. I produttori raccolgono e valutano informazioni affidabili in merito al comportamento responsabile della loro azienda e dei partner commerciali e conservano i documenti necessari che dimostrano che hanno agito con diligenza. Essi si impegnano nell'analisi precisa delle cause vere e proprie di ogni scostamento dai principi del Codice di condotta BSCI e prendono le misure correttive necessarie. 5.3. I produttori richiedono ai loro partner commerciali la presentazione di rapporti regolari in merito ai loro progressi nell'attuazione e nel rispetto del Codice di condotta BSCI, nonché in merito all'efficacia delle loro reazioni agli effetti negativi sui valori e principi del Codice di condotta BSCI che hanno probabilmente contribuito a determinare. 5.4. Nel limite del possibile, i produttori devono realizzare un efficace meccanismo di ricorso a livello di azienda per persone singole (in particolare per i loro lavoratori) e comunità colpite dagli aspetti negativi delle loro attività. VI. Gestione dell'informazione 6.1. I produttori presentano rapporto all’aderente alla BSCI in merito al loro piano di attuazione e al miglioramento continuo della propria azienda, nonché in merito all'efficacia di tutte le misure volte alla lotta contro gli effetti negativi sui valori e principi del Codice di condotta BSCI in cui sono probabilmente coinvolti. 6.2. I produttori si impegnano per capire le richieste dei potenziali stakeholder interessati, ai quali devono eventualmente chiedere consigli, e a consultare esperti attendibili e indipendenti a livello esterno. Ciò comprende anche la verifica del processo di attuazione da parte di governi, società civile e rappresentanti dei lavoratori. 6.3. I produttori si impegnano a informare tempestivamente l’aderente alla BSCI in merito a ogni comportamento scorretto da parte loro o da parte dei loro partner commerciali di cui vengono a conoscenza e che può provocare conseguenze negative sui valori e principi del Codice di comportamento BSCI. © Copyright FTA 2014 Terms of Implementation BSCI Business Partners - Public Document V. 1/2014 3/5 VII. Monitoraggio per ottenere miglioramenti 7.1. I produttori monitorano autonomamente il loro rispetto del Codice di condotta BSCI così come il rispetto da parte dei loro partner commerciali partecipanti al processo produttivo in base a un approccio orientato allo sviluppo. 7.2. I produttori riconoscono l'importanza di rapporti improntati alla fiducia e non partecipano alla falsificazione di informazioni, in particolare di documenti giustificativi, importanti per il monitoraggio della loro prestazione sotto il profilo del rispetto del Codice di condotta BSCI. 7.3. I produttori accettano che singoli auditor che svolgono controlli BSCI su incarico di un'azienda di audit o quali rappresentanti di altro tipo possano raccogliere i documenti giustificativi necessari. Tali documenti comprendono anche fotografie dei loro stabilimenti e copie di documenti aziendali importanti per l'audit. 7.4. I produttori accettano lo svolgimento di interviste confidenziali con lavoratori e rappresentanti dei lavoratori scelti liberamente dagli auditor, senza alcun tipo di influenza da parte del produttore. 7.5. I produttori accettano che tutte le informazioni di audit vengano registrate sulla piattaforma BSCI. La piattaforma permette la consultazione comune dei rapporti di audit da parte degli aderenti alla BSCI. 7.6. I produttori accettano che le informazioni raccolte nelle loro strutture durante gli audit BSCI possano essere trasmesse a partner terzi, (i) nella misura in cui ciò avvenga nel quadro della BSCI; (ii) nella misura in cui questa trasmissione sia necessaria per lo svolgimento delle attività relative alla FTA/BSCI e (iii) nella misura in cui i terzi garantiscano che le informazioni messe a disposizione vengono trattate con il massimo riserbo ed esclusivamente per lo scopo relativo al caso. 7.7. I produttori accettano che gli auditor BSCI possano essere sottoposti a un witness audit se viene svolto un audit BSCI nella struttura dei produttori. I witness audit devono garantire la qualità del lavoro degli auditor o delle aziende di audit che svolgono gli audit BSCI. Perciò i witness audit non hanno alcun influsso sui risultati delle prestazioni o degli audit dei produttori e non provocano un costo supplementare per questi ultimi. I produttori accettano che, su richiesta, il loro audit sociale BSCI possa includere un witness audit e che gli auditor supplementari possano accedere alla struttura. 7.8. I produttori accettano che nel quadro del programma BSCI-Integrity la loro struttura e i loro stabilimenti possano essere sottoposti a misure di indagine come ad esempio witness audit, audit supplementari e raccolta di prove a campione senza preavviso (Random Unannounced Checks, RUC). Se i risultati dei RUC si scostano in modo negativo dai risultati degli audit precedenti, il produttore si fa carico di tutte le spese del RUC. Firma del/della rappresentante autorizzato/a della ditta © Copyright FTA 2014 Data della firma Terms of Implementation BSCI Business Partners - Public Document V. 1/2014 4/5 Nome della ditta Nome del/della rappresentante autorizzato/a della ditta © Copyright FTA 2014 Terms of Implementation BSCI Business Partners - Public Document V. 1/2014 5/5