Codice di condotta per i fornitori di Selcom Group

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Codice di condotta per i fornitori di Selcom Group I presenti requisiti concernenti la responsabilità sociale delle imprese devono essere applicati dai Fornitori di tutte le società controllate da o collegate a Selcom Elettronica Spa, di seguito denominate “Selcom Group“. Leggi e regolamenti Il fornitore si obbliga a rispettare le leggi applicabili ed i regolamenti degli Stati in cui svolgono gli affari. Corruzione Ogni forma di corruzione è vietata, questa regola è valida sia per la corruzione attiva che passiva. Lavoro forzato Il lavoro forzato è proibito in ogni sua forma. Ciò include prigionia, schiavitù o altre forme assimilate. Lavoro minorile Il lavoro minorile è proibito. A meno che una legge locale non stabilisca un limite di età maggiore, nessuna persona più giovane dell’età di completamento dell’istruzione obbligatoria o più giovane di 15 anni può essere ammessa al lavoro (eccetto quanto previsto nella Convenzione ILO N° 138). I lavoratori di età inferiore ai 18 anni non possono svolgere lavori pericolosi e può essere loro ridotto l’orario del lavoro notturno considerando le esigenze formative e scolastiche. Molestie La dignità personale, la privacy ed i diritti personali di ogni individuo devono essere rispettati. I dipendenti non possono essere soggetti a punizioni corporali o subire molestie e abusi di tipo fisico, sessuale, psicologico e verbale. Retribuzione Nelle aziende fornitrici le retribuzioni, inclusi gli straordinari ed i benefit, devono essere pari o superiori ai livelli stabiliti dalle leggi e regolamenti nazionali. Orario di lavoro A meno che le leggi dello Stato del fornitore non richiedano un numero massimo di ore di lavoro inferiore e fatta eccezione per circostanze straordinarie di gestione del business, ai dipendenti del fornitore non può essere richiesto con regolarità di lavorare oltre 48 ore per ogni settimana lavorativa standard od un totale di ore lavorative settimanali codice di condotta per i fornitori di selcom group rel. 6_0_it.doc
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Sede legale Via Grandi 5 – 40013 Castel Maggiore (BO) Italy – Tel. +39 051 6387111 +39 051 715758 Fax +39 051 714898
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superiore a 60 ore (inclusi gli straordinari). Ai lavoratori dovrà essere consentito almeno un giorno di riposo ogni sette giorni di lavoro, eccetto circostanze straordinarie. Divieto di discriminazione Tutti i dipendenti devono essere rigorosamente trattati secondo le loro abilità e qualifiche professionali in ogni decisione di lavoro che li riguarda, inclusi, ma non soltanto, l’assunzione, gli avanzamenti di carriera, le retribuzioni, i benefit, il training, la cassa integrazione e la cessazione del rapporto di lavoro, senza tener conto del colore della pelle, della razza, della nazionalità, dell’estrazione sociale, di possibili disabilità, dell’orientamento sessuale, delle convinzioni politiche e religiose così come anche del loro sesso e dell’età. Salute e sicurezza La società fornitrice dovrà assicurare procedure appropriate e la disponibilità di apparecchiature attinenti: ‐Gestione e prevenzione della salute e della sicurezza ‐Primo aiuto ‐Sicurezza antincendio ‐Evacuazione degli edifici ‐Attrezzature personali di protezione ‐Protezione degli impianti e macchinari ‐Presenza di sostanze pericolose ‐Igiene ‐Ventilazione, temperature, umidità e rumori ‐Pulizia Libertà di associazione e contrattazione collettiva Il fornitore deve riconoscere e rispettare il diritto dei dipendenti alla libertà di associazione e di contrattazione collettiva. Ambiente Il fornitore dovrà rispettare le norme e gli standard in materia ambientale applicabili alle loro attività e dovrà osservare tali procedure in tutte le sedi in cui opera. L’inquinamento ambientale dovrà essere ridotto al minimo e la protezione ambientale dovrà essere migliorata con continuità. Dovrà essere implementato un sistema di gestione per la protezione dell’ambiente in accordo con la norma ISO 14001 od ogni altro sistema similare. Filiera produttiva Il fornitore ha ricevuto e preso nella dovuta considerazione il presente codice di condotta, ne comunicherà i principi ai suoi fornitori ed incoraggerà i medesimi ad aderirvi. La società codice di condotta per i fornitori di selcom group rel. 6_0_it.doc
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fornitrice dovrà inoltre consigliare ai suoi fornitori di trasmettere i principi del codice di condotta all’intera filiera di approvvigionamento. Castel Maggiore ‐ Italia: 12 febbraio 2012 codice di condotta per i fornitori di selcom group rel. 6_0_it.doc
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