Metodo IRB

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Metodo IRB
DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Titolo IV – Vigilanza prudenziale
Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB
TITOLO IV
Capitolo 6
RISCHIO DI CREDITO – METODO IRB
Circolare n. 288 del 3 aprile 2015
DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Titolo IV – Vigilanza prudenziale
Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB
Sezione I – Procedimenti amministrativi
TITOLO IV- Capitolo 6
RISCHIO DI CREDITO – METODO IRB
SEZIONE I
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente capitolo:
—
autorizzazione e revoca dell’autorizzazione ad utilizzare il metodo IRB, nei casi di cui
all’art. 143 CRR (termine 6 mesi) ( 1) (2);
—
autorizzazione a riutilizzare il metodo standardizzato o a riutilizzare i valori regolamentari
di LGD e fattori di conversione, per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del
rischio di credito nei casi di cui all’art. 149, parr. 1 e 2 CRR (termine: 120 giorni);
—
autorizzazione all’utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato nei casi di cui
all’art. 150 CRR (termine: 6 mesi);
—
autorizzazione all’utilizzo del metodo standardizzato per le esposizioni in strumenti di
capitale di cui all’art. 150, par. 1, lett. g) e h), per le quali tale trattamento è stato
autorizzato in altri Stati membri nei casi di cui all’art. 150, par. 1, secondo comma CRR
(termine: 6 mesi);
—
autorizzazione a utilizzare i metodi di cui all'art. 155, parr. 3 e 4, per il calcolo degli importi
ponderati per il rischio di credito delle esposizioni appartenenti alla classe di esposizioni
"strumenti di capitale" di cui all'art. 147, par. 2, lett. e) nei casi di cui all’art. 151, par. 4
CRR (termine: 6 mesi);
—
autorizzazione a utilizzare stime interne delle LGD e dei fattori di conversione
conformemente all'art. 143 e alla sezione 6 della Parte Tre, Titolo II, Capo 3 per tutte le
esposizioni appartenenti alle classi di cui all'art. 147, par. 2, lett. da a) a c) nei casi di cui
all’art. 151, par. 9 CRR (termine: 6 mesi);
—
esenzione dal calcolo e dal riconoscimento degli importi delle esposizioni ponderati per il
rischio di diluizione di un tipo di esposizioni causato da crediti verso imprese o al dettaglio
acquistati nei casi di cui all’art. 157, par. 5 CRR (termine: 120 giorni);
—
autorizzazione a riconoscere la protezione del credito di tipo personale rettificando le stime
della PD o della LGD, subordinatamente al rispetto dei requisiti di cui all'art. 183, parr.1, 2
e 3, in relazione o ad una singola esposizione o ad un portafoglio di esposizioni nei casi di
cui all’art. 164, par. 2 CRR (termine: 6 mesi);
(1) Per gli aspetti procedurali concernenti l’autorizzazione cfr. "Autorizzazione all'utilizzo dei sistemi interni di misurazione dei
rischi", Capitolo 1, par. 5.
(2) Nell’ambito dell’autorizzazione e revoca dell’autorizzazione ad utilizzare il metodo IRB, la Banca d’Italia valuta eventuali
profili di connessione con altri procedimenti amministrativi (previsti dalla presente Sezione o in altri Capitoli della presente Circolare) ai
fini dell’emanazione del provvedimento finale. Si fa rinvio alle disposizioni del Regolamento del 25 giugno 2008, in particolare all’art.
1, co. 3.
Circolare n. 288 del 3 aprile 2015
IV.6.1
DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Titolo IV – Vigilanza prudenziale
Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB
Sezione I – Procedimenti amministrativi
—
autorizzazione per gli intermediari che utilizzano un modello interno per calcolare un
aggiustamento unilaterale della valutazione del credito (CVA) ad utilizzare la scadenza
effettiva del credito stimata dal modello interno come M nel caso di cui all’art. 162, par. 2,
lett. h) CRR (termine: 6 mesi);
—
autorizzazione agli intermediari che soddisfano i requisiti per l'uso delle stime interne dei
fattori di conversione all’utilizzo di tali stime per i vari tipi di prodotti, di cui alle lettere da
a) a d) dell’art. 166, par. 8 nei casi di cui all’art. 166, par. 8, lett. e) CRR (termine: 6 mesi);
—
autorizzazione agli intermediari che non hanno ricevuto l'autorizzazione a utilizzare le stime
interne delle LGD o dei fattori di conversione a norma dell’art. 143 ad utilizzare dati
pertinenti che coprono un periodo di due anni quando applicano il metodo IRB ai fini della
stima della PD nei casi di cui all’art. 180, par. 1, lett. h) CRR (termine 6 mesi);
—
autorizzazione ad utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando
applicano il metodo IRB ai fini della stima della PD nei casi di cui all’art. 180, par. 2. lett.
e) CRR (termine: 6 mesi);
—
autorizzazione ad utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando
applicano il metodo IRB ai fini della stima della LGD nei casi di cui all’art. 181, par. 2 CRR
(termine: 6 mesi);
—
autorizzazione ad utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando
applicano il metodo IRB ai fini della stima dei fattori di conversione nei casi di cui all’art.
182, par. 3 CRR (termine: 6 mesi).
Circolare n. 288 del 3 aprile 2015
IV.6.2
DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Titolo IV – Vigilanza prudenziale
Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB
Sezione II – Disciplina applicabile
SEZIONE II
DISCIPLINA APPLICABILE
Gli intermediari finanziari applicano le norme di seguito indicate, salvo quando
diversamente specificato nelle presenti disposizioni:
—
CRR, in particolare la Parte Tre, Titolo II “Requisiti patrimoniali per il rischio di credito”,
Capi 1 “Principi generali” e 3 “Metodo basato sui rating interni”;
—
regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione e di
attuazione per specificare:
o il calcolo delle rettifiche di valore sui crediti generiche e delle rettifiche di valore su
crediti specifiche (art. 110, par. 4 CRR);
o le condizioni per valutare la rilevanza dell’uso del sistema di rating esistente per le
altre esposizioni aggiuntive che non sono già coperte da tale sistema di rating e delle
modifiche ai sistemi di rating o ai metodi di calcolo delle esposizioni in strumenti di
capitale basati su modelli interni nel quadro del metodo IRB (art. 143, par. 5 CRR);
o la metodologia che le autorità competenti devono seguire nel valutare la conformità
di un intermediario ai requisiti relativi all'uso del metodo IRB (art. 144, par. 2 CRR);
o le condizioni in base alle quali le autorità competenti stabiliscono la natura e i tempi
adeguati per l'estensione progressiva del metodo IRB a tutte le classi di esposizioni di
cui al par. 3 dell’art. 148 (art. 148, par. 6 CRR);
o le condizioni di applicazione del par. 1, lettere a), b) e c) dell’art. 150 in materia di
utilizzo parziale permanente (art. 150, par. 3 CRR);
o le condizioni in base alle quali le autorità competenti possono consentire agli
intermediari di applicare il metodo standardizzato di cui all'art. 150, par. 1, ai sensi
del par. 2, lett. b), dell’art. 152 (art. 152, par. 5 CRR);
o il modo in cui gli intermediari tengono conto dei fattori di cui al par. 5 dell’art. 153,
secondo comma, nell'assegnare i fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni
da finanziamenti specializzati (art. 153, par. 9 CRR);
o le condizioni di cui le autorità competenti devono tener conto nel determinare valori
minimi della LGD più elevati (art. 164, par. 6 CRR);
o le metodologie delle autorità competenti intese a valutare l'integrità del processo di
assegnazione e la valutazione regolare e indipendente dei rischi (art. 173, par. 3
CRR);
o le condizioni in base alle quali l'autorità competente fissa la soglia di cui al par. 2,
lett. d) dell’art. 178 (art. 178, par. 6 CRR);
o le condizioni in base alle quali le autorità competenti possono concedere le
autorizzazioni di cui al par. 1, lett. h), e al par. 2, lett. e), dell’art. 180 nonché le
metodologie in base alle quali le autorità competenti valutano la metodologia
utilizzata da un ente per stimare la PD conformemente all'art. 143 (art. 180, par. 3
CRR);
o natura, gravità e durata della recessione economica di cui al par. 1 dell’art. 181
nonché le condizioni in base alle quali l'autorità competente può autorizzare un
intermediario a norma del par. 3 dell’art. 181 ad utilizzare dati pertinenti che coprono
un periodo di due anni quando l'ente applica il metodo IRB (art. 181, par. 3 CRR);
o natura, gravità e durata della recessione economica di cui al par. 1 dell’art. 182
nonché le condizioni in base alle quali l'autorità competente può autorizzare un
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IV.6.3
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Titolo IV – Vigilanza prudenziale
Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB
Sezione II – Disciplina applicabile
intermediario ad utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando
l'ente applica per la prima volta il metodo IRB (art. 182, par. 4 CRR);
o le condizioni in base alle quali le autorità competenti possono autorizzare il
riconoscimento delle garanzie personali condizionali (art. 183, par. 6 CRR).
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IV.6.4
DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Titolo IV – Vigilanza prudenziale
Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB
Sezione III – Disposizioni specifiche
SEZIONE III
DISPOSIZIONI SPECIFICHE
1.
Esposizioni in strumenti di capitale
Fino al 31 dicembre 2017, sono esentate dal trattamento con il metodo IRB le categorie di
esposizioni in strumenti di capitale individuate ai sensi dell'art. 495, par. 1 CRR.
2.
Organizzazione e sistema dei controlli
Gli intermediari definiscono le caratteristiche organizzative del sistema di rating che
intendono adottare prevedendo appropriate forme di verifica e riscontro a tutti i livelli in cui si
articolano le attività di controllo.
Un primo livello di controllo si colloca presso le stesse strutture operative coinvolte nel
processo di attribuzione del rating; tali controlli possono essere di tipo automatico ovvero
disciplinati da appositi protocolli operativi (ad esempio, controlli di tipo gerarchico).
Essi sono finalizzati alla verifica del corretto svolgimento delle attività propedeutiche
all’assegnazione del rating, quali ad esempio la scelta del modello appropriato per la
valutazione del cliente o dell’operazione e l’individuazione delle connessioni di natura
economica o giuridica tra i clienti. Analogamente assume rilievo il rispetto delle procedure
interne volte all’acquisizione delle informazioni necessarie per l’attribuzione e l’aggiornamento
del rating.
Nell’ambito di tali controlli rientrano altresì le verifiche sui singoli rating finali prodotti
dai modelli. Nei sistemi incentrati sulla componente automatica, tali verifiche riguardano la
completezza degli elementi valutativi presi in considerazione e si estendono alle modalità di
trattamento delle informazioni qualitative oggettivizzate. Nell’ambito dei sistemi di rating che
prevedono l’integrazione dei giudizi automatici con una componente discrezionale, sono
necessarie verifiche sulla coerenza delle motivazioni alla base delle proposte di override con i
criteri definiti dalla normativa interna.
3.
Il processo del rating nell’ambito del gruppo finanziario
Nei gruppi finanziari spetta alla capogruppo la decisione strategica di adottare un sistema
IRB. Essa ha inoltre la responsabilità ultima della realizzazione del progetto, nonché della
supervisione sul corretto funzionamento del sistema e sul suo costante adeguamento sotto il
profilo metodologico, organizzativo e procedurale.
A tale scopo la capogruppo deve esercitare le proprie prerogative di direzione e
coordinamento fra le varie società e strutture del gruppo per assicurare unitarietà alla
complessiva gestione del sistema IRB e per garantire il rispetto dei requisiti previsti dalla
normativa. La capogruppo predispone una normativa interna volta a definire con chiarezza la
ripartizione di compiti e responsabilità nell’ambito delle differenti fasi del processo del rating
(quali, ad esempio, lo sviluppo dei modelli, l’assegnazione del rating e le funzioni di controllo)
all’interno del gruppo, tenendo conto della peculiare struttura organizzativa di quest’ultimo.
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IV.6.5
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Titolo IV – Vigilanza prudenziale
Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB
Sezione III – Disposizioni specifiche
Particolare attenzione deve essere prestata ai criteri di rilevazione dei clienti nel gruppo e
in particolare dei clienti comuni tra più aziende. Il gruppo finanziario deve disporre di
un’anagrafe unica ovvero di più anagrafi, presso le diverse realtà aziendali del gruppo, purché
tra loro agevolmente raccordabili, affinché sia consentita una univoca identificazione del cliente
da parte di tutte le società del gruppo che hanno relazioni d'affari con il medesimo nonché
l'individuazione dell'esposizione complessiva del cliente stesso nei confronti del gruppo
finanziario.
Inoltre, la capogruppo ha la responsabilità di definire l’assetto dei controlli interni sul
sistema IRB in presenza di una pluralità di strutture allocate nelle diverse società del gruppo e di
individuare le responsabilità e le attività da svolgere ai differenti livelli di controllo.
In ogni caso la capogruppo deve assicurare che l’articolazione delle funzioni di convalida
e revisione all’interno del gruppo risponda alle esigenze di unitarietà nella gestione e nel
controllo del sistema IRB.
In presenza di gruppi finanziari con ampia rilevanza dell’attività transfrontaliera, sono
possibili soluzioni organizzative diverse purché rispondenti a specifiche e ben motivate esigenze
aziendali connesse con aspetti peculiari e vincoli dei contesti locali.
4.
Condizioni per valutare i requisiti dell’esperienza precedente nell’uso dell’IRB
Il requisito di esperienza precedente nell’uso dell’IRB (art. 145 CRR) si ritiene sussistente
se ricorrono quanto meno le seguenti circostanze:
—
la normativa e le procedure interne impongono alle unità operative centrali e periferiche di
utilizzare i rating nell’ambito del processo di erogazione e rinnovo dei crediti; sono, tra
l’altro, predisposte specifiche linee-guida che definiscano i criteri di correlazione tra rating
assegnati e delibere da assumere;
—
le unità operative coinvolte nel processo di erogazione e rinnovo del credito utilizzano il
sistema IRB; in particolare, i rating interni costituiscono elementi essenziali e imprescindibili
delle valutazioni formulate in sede di istruttoria e revisione dei fidi; l’articolazione delle
deleghe è definita tenendo anche conto del profilo di rischio del cliente o della transazione
così come rappresentato dal rating o dal pool;
—
le strutture preposte alle attività di risk management effettuano analisi periodiche della
distribuzione del portafoglio per classi di rating e della relativa evoluzione dei profili di
rischiosità;
—
i rating e i pool sono utilizzati nell’ambito sia del sistema di reporting direzionale, sia dei
flussi informativi interni resi disponibili alle strutture dell’intermediario coinvolte nel
processo del credito.
Per gli intermediari che adottano il metodo IRB avanzato o il metodo IRB per le
esposizioni al dettaglio, l’utilizzo delle stime interne di LGD e CCF deve sussistere quantomeno
nel reporting direzionale e nelle analisi periodiche svolte dalla funzione di risk management.
All’atto della richiesta di autorizzazione, gli intermediari dimostrano di utilizzare
effettivamente un metodo IRB in linea con i requisiti minimi negli ambiti applicativi stabiliti
dalla presente normativa (use test).
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IV.6.6
DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Titolo IV – Vigilanza prudenziale
Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB
Sezione III – Disposizioni specifiche
E’ peraltro possibile che, in casi particolari e con riferimento a specifici comparti, le stime
dei parametri di rischio per il calcolo dei requisiti patrimoniali non coincidano con quelle
utilizzate a fini gestionali. Gli intermediari documentano la ragionevolezza e la necessità delle
differenze anzidette, assoggettandole ad un processo di revisione interna. In ogni caso, i valori
utilizzati a fini interni e quelli utilizzati per il calcolo dei requisiti patrimoniali devono essere
facilmente raccordabili.
Gli intermediari devono individuare adeguate procedure interne per mantenere elevata la
qualità delle stime dei parametri utilizzati per il calcolo dei requisiti patrimoniali.
5.
Sistemi informativi
Nel rispetto della disciplina generale in materia di sistemi informativi e continuità
operativa, l’intermediario dispone di basi dati e di sistemi informativi adeguati a supportare i
processi di misurazione, gestione e controllo dei rischi di credito.
Con riferimento alla infrastruttura tecnologica, sono disciplinati in dettaglio nell’Allegato
A i seguenti profili:
—
presidio delle attività tecniche connesse con la raccolta dei dati, la definizione dei sistemi
IRB, la calibrazione dei parametri, l’attribuzione e la revisione dei rating e il calcolo del
requisito patrimoniale;
—
integrazione tra i sistemi e le procedure di supporto alla concessione e alla gestione del
credito e i sistemi e le procedure per la misurazione dei rischi;
—
disponibilità dei dati necessari per il calcolo del rating, per garantire la replicabilità dei
risultati, le verifiche sulla capacità previsiva del modello e le prove di stress;
—
gestione della qualità dei dati – in termini di accuratezza, completezza e pertinenza – e
sicurezza dei dati e dei sistemi.
6.
Estensione progressiva dei metodi IRB
Al momento dell’inoltro della domanda di autorizzazione, l’intermediario può chiedere
l’esclusione in via provvisoria dal calcolo del metodo IRB di talune classi di esposizioni
(estensione progressiva, “roll-out”).
L’intermediario deve dimostrare che, alla data di inoltro della domanda, i metodi dei rating
interni coprono ( 1) per le singole classi (o sotto-classi) di esposizioni almeno il 75% delle
esposizioni; a tali fini le esposizioni al dettaglio, possono essere distinte tra le esposizioni verso
una o più persone fisiche e quelle verso PMI. Per i gruppi aventi una significativa proiezione
internazionale, la Banca d’Italia, nel valutare il rispetto del suddetto criterio, tiene conto di volta
in volta anche delle regole o dei vincoli di altra natura esistenti in altri paesi dove tali gruppi
operano.
(1) Per “copertura” si intende la percentuale – in termini di importi ponderati calcolati secondo il metodo standardizzato – delle
posizioni alle quali è assegnato un rating conforme ai requisiti indicati nella presente disciplina o classificato come default. Ai fini del
calcolo della predetta percentuale, non devono essere considerate (né al numeratore né al denominatore) le esposizioni ammesse
all’utilizzo permanente del metodo standardizzato.
Circolare n. 288 del 3 aprile 2015
IV.6.7
DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Titolo IV – Vigilanza prudenziale
Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB
Sezione III – Disposizioni specifiche
In ogni caso, l’insieme delle attività sottoposte a convalida deve rappresentare anche una
quota significativa del portafoglio complessivo.
L’intermediario redige un piano di estensione, approvato dall’organo di supervisione
strategica con le osservazioni dell’organo di controllo, contenente l'indicazione dei tempi e della
sequenza dell’estensione progressiva.
Il piano di estensione è presentato alla Banca d’Italia unitamente all'istanza di
autorizzazione (cfr. Allegati C e D).
Nel valutare il piano di estensione la Banca d’Italia tiene conto, tra l’altro, degli specifici
presidi predisposti per la puntuale realizzazione dello stesso (strutture e risorse per la verifica
dello stato di avanzamento del progetto, identificazione delle procedure da attivare in caso di
scostamenti rispetto ai tempi previsti, ecc.).
Per gli intermediari che intendono applicare il metodo IRB per le esposizioni al dettaglio e
quello IRB di base per le altre esposizioni il completamento dell’estensione progressiva deve
avvenire entro 5 anni dal momento in cui esse ottengono l’autorizzazione all’utilizzo del metodo
IRB. Per gli intermediari che intendono applicare il metodo IRB avanzato il termine è fissato in
7 anni; eventuali deroghe a tali limiti potranno essere concesse nel caso di strutture di gruppo
particolarmente complesse.
L’estensione progressiva del metodo IRB non deve essere utilizzata selettivamente allo
scopo di ridurre i requisiti patrimoniali minimi per le classi di esposizioni non ancora incluse nel
metodo dei rating interni.
6.1 Attuazione del piano di estensione
La Banca d’Italia verifica l’effettivo rispetto delle previsioni del piano di estensione e
richiede l’adozione di idonei interventi in caso di disallineamenti significativi rispetto al piano
presentato.
Gli intermediari comunicano alla Banca d’Italia l’estensione di sistemi IRB già convalidati
ad altre classi o sottoclassi di esposizioni così come definite ai fini del calcolo della soglia del
75%.
Gli intermediari forniscono alla Banca d’Italia puntuali indicazioni in ordine alla portata
delle modifiche al piano di estensione dovute a eventi aziendali di rilievo (ad esempio, fusioni,
ristrutturazioni, acquisizioni di rami di azienda, modifiche dei sistemi informativi) o a fattori
esterni (ad esempio, cambiamenti dei contesti normativi).
Qualora un intermediario non rispetti il piano di estensione, esso dimostra che gli effetti
del mancato rispetto non sono rilevanti ovvero presenta tempestivamente alla Banca d’Italia un
nuovo piano.
7.
Quantificazione dei parametri di rischio
Ai fini della stima della PD, gli intermediari dispongono di evidenze, con una profondità
temporale analoga a quella delle serie storiche dei parametri di rischio, sui tassi di rientro "in
bonis" (c.d. “cure rate”) per le diverse categorie di default, al fine di valutare la rilevanza del
fenomeno e di procedere a eventuali aggiustamenti alle stime.
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IV.6.8
DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Titolo IV – Vigilanza prudenziale
Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB
Sezione III – Disposizioni specifiche
I “past-due tecnici” (crediti scaduti e/o sconfinanti che presentano tutte le caratteristiche
per poter essere inclusi tra le “esposizioni in default” ma che non sono rappresentativi di un
effettivo stato di difficoltà del debitore tale da generare perdite) devono essere esclusi dal
complesso delle “esposizioni in default” ai soli fini della stima dei parametri di rischio.
L’obbligo di tale esclusione si applica sia per il metodo IRB avanzato sia per il metodo IRB di
base. Resta ferma l’autonoma responsabilità di ciascun intermediario nell’esatta individuazione
dei crediti in questione. A tali fini, gli intermediari fanno quanto meno riferimento ai seguenti
criteri: a) mancato accertamento di perdite, salvo importi minimi connessi, ad esempio, con la
mancata riscossione di interessi sull’arretrato o a spese di sollecito addebitabili al cliente; b)
mancata attivazione di azioni gestionali analoghe a quelle assunte per gli altri crediti per i quali
viene rilevata l’inesigibilità. La Banca d’Italia si riserva di verificare la corretta applicazione dei
criteri di esclusione dei “past-due tecnici”.
8.
Criteri di classificazione dei finanziamenti specializzati
L’Allegato B illustra alcuni criteri funzionali alla classificazione dei finanziamenti
specializzati.
9.
Istanza di autorizzazione all’utilizzo dell’IRB
Gli Allegati C e D individuano la documentazione e la scheda modello che gli intermediari
utilizzano per proporre l’istanza di autorizzazione all’utilizzo del metodo IRB.
Circolare n. 288 del 3 aprile 2015
IV.6.9
FORMATTAZIONE PER LE CIRCOLARI DI VIGILANZA
Titolo IV – Vigilanza prudenziale
Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB
Allegato A
Allegato A
SISTEMI INFORMATIVI
1.
Presidio delle attività tecniche
L’intermediario raccoglie ed archivia in formato elettronico informazioni sulle
caratteristiche dei debitori e delle operazioni di credito con un livello di dettaglio adeguato alle
esigenze connesse con la misurazione del rischio di credito, con il calcolo del requisito
patrimoniale e con la produzione delle segnalazioni di vigilanza.
Le priorità e gli interventi rilevanti intesi a realizzare e mantenere affidabili nel tempo
sistemi e procedure informatiche per la gestione dei dati a supporto dei modelli IRB sono
approvati dall’organo con funzione di supervisione strategica.
Il personale tecnico e la funzione informatica sono coinvolti, ai livelli appropriati, nella
progettazione, nella realizzazione e nella gestione dei sistemi di rating. Sono previste adeguate
modalità di sviluppo e manutenzione dei sistemi informativi, di documentazione e di
formalizzazione dei processi ( 1) e di rendiconto periodico sullo stato di avanzamento dei lavori e
sul rispetto delle pianificazioni.
L’intermediario documenta l’architettura tecnica dei sistemi IRB, le fonti informative
utilizzate, le procedure di stralcio, le modalità di archiviazione e di controllo dei dati, gli archivi
utilizzati per lo sviluppo del modello e il calcolo del rating.
L'attribuzione a soggetti terzi di attività rilevanti non esonera l’intermediario dalle
responsabilità stabilite dalla presente disciplina e nella disciplina in materia di esternalizzazione.
I contratti di outsourcing prevedono opportuni livelli minimi di servizio e la facoltà di accesso
ai sistemi dell'outsourcer da parte dell'autorità di vigilanza. Nel caso di utilizzo di modelli
sviluppati all’esterno (ad esempio, pacchetti applicativi), l’intermediario assicura che il
personale interno disponga di un’adeguata conoscenza delle varie fasi elaborative e del
collegamento con i dati interni dell’intermediario.
2.
Integrazione con il sistema informativo aziendale
I sistemi e le procedure di supporto alla gestione del credito (2) provvedono alla raccolta e
all'aggiornamento delle informazioni necessarie per l’attribuzione del rating alla clientela.
(1) Nel caso in cui lo sviluppo dei sistemi di rating e la loro integrazione con i sistemi aziendali avvengono utilizzando un
approccio prototipale, con il progressivo rilascio di moduli rivisti e perfezionati nel corso del tempo, si può riscontrare un livello di
formalizzazione inferiore rispetto alle modalità di sviluppo tradizionali. E’ comunque necessario tenere traccia delle esigenze espresse
dagli utenti nel corso dello sviluppo, delle funzionalità introdotte nei vari prototipi, della approvazione finale e del rilascio in produzione
dei moduli ritenuti soddisfacenti.
(2) Si fa riferimento, tra l’altro, alle procedure: anagrafe della clientela, mappa dei gruppi economici, procedura elettronica di fido,
prezzi e condizioni, fidi e garanzie, gestione e controllo rischi, allocazione del capitale economico, back-office.
Circolare n. 288 del 3 aprile 2015
IV.6.10
FORMATTAZIONE PER LE CIRCOLARI DI VIGILANZA
Titolo IV – Vigilanza prudenziale
Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB
Allegato A
Le procedure per la concessione e il rinnovo, con cadenza almeno annuale, dei crediti ( 3)
sono integrate con il modulo di calcolo del rating in modo da consentire un’adeguata gestione
del processo di attribuzione, approvazione e revisione del punteggio dei singoli debitori o dei
pool.
I sistemi e le procedure informatiche del modello IRB sono pienamente integrate con i
sistemi informativi direzionali e gestionali.
Le componenti informatiche degli intermediari, nei tempi indicati dal piano di estensione
del sistema IRB al gruppo finanziario, sono integrate tra loro e con i sistemi di riepilogo della
capogruppo in modo da consentire una visione unitaria del profilo di rischio del gruppo. La
piena coerenza o un adeguato raccordo tra i sistemi garantiscono l’omogeneità dei dati a livello
di gruppo sia con riferimento agli elementi anagrafici ( 4), sia per quanto riguarda gli aspetti
quantitativi; viene assicurata la coerenza dei concetti statistici, del trattamento delle
informazioni e dei controlli di qualità dei dati.
3.
Sistema per il calcolo del rating
L’intermediario è in grado di rilevare e conservare serie storiche sufficientemente estese,
relative ai dati di input, ai risultati intermedi e finali del modello (PD, LGD, EAD, rating con
relativa data di assegnazione, metodologia impiegata e soggetto responsabile dell’assegnazione,
passaggio a default, attribuzione delle esposizioni retail ai pool, etc).
L'ambiente di definizione dei sistemi interni è presidiato con adeguati strumenti di gestione
del ciclo di vita del software ( 5), presidi sulla sicurezza dei dati e verifiche sul livello di qualità e
sulla rappresentatività delle informazioni gestite, in particolare in occasione di rilevanti
modifiche nei sistemi informativi aziendali per la gestione del credito o di utilizzo di nuove
fonti informative; il passaggio di un modello dall’ambiente di sviluppo a quello di produzione è
formalizzato.
Gli archivi e le procedure utilizzati per la stima dei modelli e per il calcolo del rating
consentono la replicabilità dei risultati ottenuti in passato, la classificazione a posteriori degli
affidati e delle operazioni, le verifiche tra dati stimati ed effettivi. Non è necessario che tutti i
dati, anche per periodi remoti, siano sempre disponibili on-line; tuttavia le informazioni
necessarie sono correttamente archiviate e facilmente recuperabili.
Viene assicurata la disponibilità degli archivi e delle procedure e facilitato l’accesso ai dati
per l’analisi, per la convalida dei modelli e per il reporting agli organi aziendali e all’esterno
dell’intermediario.
I dati per condurre le prove di stress sono accurati, completi, appropriati e rappresentativi;
vengono gestiti in ambienti separati rispetto a quelli di stima dei modelli e di produzione; le
prove sono condotte avvalendosi di risorse tecnologiche proporzionate alla complessità delle
metodologie prescelte e alla dimensione degli archivi.
(3) In particolare, le procedure aziendali devono utilizzare tempestivamente le nuove informazioni potenzialmente in grado di
modificare il rating corrente, proponendo la eventuale revisione del merito di credito.
(4) Si fa riferimento, tra l'altro, alla identificazione dei clienti condivisi e alla definizione di criteri omogenei per l'individuazione di
connessioni giuridiche o economiche tra clienti delle varie componenti del gruppo.
(5) In particolare, va garantita un’appropriata gestione del versioning, del change management e del collaudo delle applicazioni.
Circolare n. 288 del 3 aprile 2015
IV.6.11
FORMATTAZIONE PER LE CIRCOLARI DI VIGILANZA
Titolo IV – Vigilanza prudenziale
Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB
Allegato A
4.
Qualità dei dati e sicurezza informatica
Le procedure di raccolta, archiviazione ed elaborazione dei dati garantiscono il rispetto di
elevati standard di qualità; sono individuate tutte le informazioni rilevanti (completezza) e utili
al calcolo dei rating (pertinenza), senza distorsioni sistematiche nei risultati indotte dai dati di
input o dai processi di raccolta e integrazione (accuratezza).
E’ definito uno standard aziendale di data policy comprensivo dei controlli previsti e delle
misure per trattare i dati mancanti o non soddisfacenti. Periodicamente, viene condotta una
valutazione sul soddisfacimento di tale standard; nel tempo vengono fissati obiettivi sempre più
stringenti in tema di qualità dei dati.
L’intermediario individua le funzioni coinvolte nella raccolta dei dati e nella produzione
delle informazioni; sono attribuiti ruoli e responsabilità per garantire una ordinata gestione dei
dati, dei concetti statistici e del dizionario dati (c.d. “modello dati”).
I dati acquisiti o rivisti con immissione manuale (ad esempio, registrazione dei questionari
qualitativi, rettifiche di importi, correzione di una posizione per consentire l’associazione al
relativo modello di valutazione, inserimento degli override) sono documentati; vengono
registrati i dati precedenti la modifica, l’utente che ha rettificato, cancellato o aggiunto
informazioni, e, nei casi rilevanti, le motivazioni degli interventi codificate per gruppi
omogenei. Gli interventi manuali sono costantemente verificati, anche con appositi controlli
nelle procedure di acquisizione, e, ove possibile, progressivamente sostituiti da procedure
automatiche.
Viene tenuta traccia dei controlli effettuati e degli esiti, dei dati scartati o introdotti nelle
varie fasi, delle informazioni mancanti, non plausibili, outlier o con forti discontinuità tra due
periodi, delle posizioni escluse o non correttamente associate a modelli di rating, dei risultati
delle riconciliazioni con le procedure contabili e delle verifiche con archivi esterni.
E’ attuata una politica di sicurezza atta a prevenire l’accesso ai dati da parte di soggetti non
autorizzati e a garantire la loro integrità e disponibilità. Il piano di continuità operativa assicura,
in caso di incidente, il recupero dei sistemi e degli archivi utilizzati per la misurazione del
rischio di credito in tempi compatibili con le esigenze operative.
Circolare n. 288 del 3 aprile 2015
IV.6.12
DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Titolo IV – Vigilanza prudenziale
Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB
Allegato B – Criteri per la classificazione dei finanziamenti specializzati
Allegato B
CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI
Tabella 1
Project finance: classi di rating
Forte
Buona
Soddisfacente
Debole
Grado di solidità finanziaria
Condizioni di mercato
Pochi fornitori concorrenti
ovvero vantaggi sostanziali e
durevoli in termini di
ubicazione, costi o
tecnologia. Domanda
sostenuta e in crescita
Pochi fornitori concorrenti
ovvero vantaggi superiori alla
media in termini di
ubicazione, costi o
tecnologia, ma tale
situazione è instabile
Domanda sostenuta e stabile
Progetto senza vantaggi in
termini di ubicazione, costi o
tecnologia. Domanda
adeguata e stabile
Progetto con vantaggi
inferiori alla media in
termini di ubicazione, costi
o tecnologia. Domanda
debole e in calo
Indicatori finanziari (ad
esempio, debt service
coverage ratio - DSCR, loan
life coverage ratio - LLCR,
project life coverage ratio PLCR e debt-to-equity ratio)
Solidi, considerato il livello di
rischio del progetto; ipotesi di
natura economica molto
robuste
Da solidi ad accettabili,
considerato il livello di rischio
del progetto; ipotesi di natura
economica del progetto
robuste
Nella media, considerato il
livello di rischio del progetto
Fragili, considerato il livello
di rischio del progetto
Il progetto può far fronte alle
sue obbligazioni finanziarie in
condizioni economiche o
settoriali di normale stress. Il
progetto può fallire solo in caso
di gravi condizioni economiche
Il progetto è vulnerabile agli
stress tipici di un ciclo
economico, e può fallire in
caso di normale fase recessiva
Analisi di stress
Circolare n. 288 del 3 aprile 2015
Il progetto può far fronte alle
sue obbligazioni finanziarie in
condizioni economiche o
settoriali di stress severo e
sostenuto
Il progetto è destinato a
fallire, a meno di un
tempestivo miglioramento
delle condizioni
IV.6.13
DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Titolo IV – Vigilanza prudenziale
Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB
Allegato B – Criteri per la classificazione dei finanziamenti specializzati
Forte
Buona
Soddisfacente
Debole
Struttura finanziaria
Raffronto tra durata del
credito e durata del progetto
La vita utile del progetto
supera significativamente il
termine del prestito
La durata utile del progetto
supera il termine del prestito
La durata utile del progetto
supera il termine del prestito
La durata utile del progetto
potrebbe non superare il
termine del prestito
Piano di ammortamento
Rimborso ammortizzato
Rimborso ammortizzato
Rimborso parzialmente
ammortizzato con quota
limitata di rimborso a scadenza
Rimborso a scadenza o
parzialmente ammortizzato
con elevata quota di
rimborso a scadenza
Rischio politico, compreso
rischio di trasferimento
valutario, considerato il tipo
di progetto e gli strumenti di
attenuazione del rischio
Esposizione molto bassa;
ampia disponibilità di strumenti
di attenuazione del rischio, ove
necessari
Esposizione bassa;
soddisfacente disponibilità di
strumenti di attenuazione del
rischio, ove necessari
Esposizione moderata;
sufficiente disponibilità di
strumenti di attenuazione del
rischio
Esposizione alta; strumenti
di attenuazione del rischio
insufficienti o non disponibili
Rischio di forza maggiore
(guerra, tensioni civili, ecc.)
Esposizione bassa
Esposizione accettabile
Protezione standard
Rischi significativi, non
pienamente attenuati
Sostegno governativo e
rilevanza del progetto per il
paese nel lungo periodo
Progetto di importanza
strategica per il paese
(preferibilmente orientato
all’export). Forte sostegno
governativo
Progetto ritenuto importante
per il paese. Buon livello di
sostegno governativo
Progetto forse non strategico
ma di indiscutibile beneficio
per il paese. Il sostegno
governativo potrebbe non
essere esplicito
Progetto non cruciale per il
paese. Sostegno
governativo assente o
debole
Stabilità del contesto
giuridico e regolamentare
(rischio di modifiche
normative)
Contesto regolamentare
favorevole e stabile nel lungo
periodo
Contesto regolamentare
favorevole e stabile nel medio
periodo
Modifiche normative prevedibili
con ragionevole certezza
Problemi normativi attuali o
futuri potrebbero influire sul
progetto
Contesto politico-giuridico
Circolare n. 288 del 3 aprile 2015
IV.6.14
DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Titolo IV – Vigilanza prudenziale
Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB
Allegato B – Criteri per la classificazione dei finanziamenti specializzati
Acquisizione delle
necessarie autorizzazioni a
fronte di deroghe previste, ad
esempio, da leggi a rilevanza
locale
Forte
Soddisfacente
Sufficiente
Debole
Opponibilità a terzi di
contratti, garanzie reali e
personali
Contratti e garanzie opponibili
a terzi
Contratti e garanzie opponibili
a terzi
Contratti e garanzie considerati
opponibili a terzi, anche se
potrebbero sussistere problemi
non rilevanti
Questioni cruciali irrisolte
circa l’opponibilità effettiva
di contratti e garanzie
Circolare n. 288 del 3 aprile 2015
IV.6.15
DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Titolo IV – Vigilanza prudenziale
Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB
Allegato B – Criteri per la classificazione dei finanziamenti specializzati
Forte
Buono
Soddisfacente
Debole
Caratteristiche della
transazione
Rischio tecnologico e di
progettazione
Tecnologia e progettazione
pienamente comprovate
Tecnologia e progettazione
pienamente comprovate
Tecnologia e progettazione
comprovate; problemi di
“start-up” attenuati da una
rigorosa definizione del
progetto
Tecnologia e progettazione
non comprovate.
Permangono problemi
tecnologici e/o complessità
nella progettazione
Permessi e ubicazione
Tutti i permessi sono stati
ottenuti
Alcuni permessi devono ancora
essere ottenuti ma il loro
rilascio è considerato molto
probabile
Alcuni permessi devono ancora
essere ottenuti, ma il processo
di autorizzazione è ben avviato
e ritenuto di routine
I permessi chiave devono
ancora essere ottenuti e non
sono considerati di routine.
Possibile applicazione di
condizioni rilevanti
Tipologia del contratto di
costruzione
Contratto aggiudicato di
appalto/tecnico “chiavi in
mano” a prezzo fisso e data
certa
Contratto aggiudicato di
appalto/tecnico “chiavi in
mano” a prezzo fisso e data
certa
Contratto di appalto/tecnico
“chiavi in mano” a prezzo fisso
e data certa da aggiudicare
(bassa concorrenza)
Assenza di contratto “chiavi
in mano” a prezzo fisso o
contratto parziale; problemi
di aggiudicazione, alta
concorrenza
Garanzie di completamento
Alta e solida copertura contro
danni e/o ampie garanzie di
completamento da sponsor
altamente affidabili sotto il
profilo finanziario
Alta copertura contro danni e/o
garanzie di completamento da
sponsor affidabili sotto il profilo
Adeguata copertura contro
danni e/o garanzie di
completamento da sponsor
finanziariamente solidi
Inadeguata o inconsistente
copertura contro danni,
ovvero basse garanzie di
completamento
Esperienza pregressa e
solidità finanziaria
dell’appaltatore nella
costruzione di progetti simili
Forte
Buona
Soddisfacente
Debole
Rischio di costruzione
Circolare n. 288 del 3 aprile 2015
IV.6.16
DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Titolo IV – Vigilanza prudenziale
Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB
Allegato B – Criteri per la classificazione dei finanziamenti specializzati
Rischio operativo
Entità e natura dei contratti
di messa in operatività e
manutenzione (O&M)
Contratti a lungo termine sicuri,
preferibilmente con incentivi
legati ai risultati, e/o appositi
conti di riserva
Contratti a lungo termine, e/o
appositi conti di riserva
Contratti o appositi conti di
riserva limitati
Assenza di contratti; rischio
di ingenti sconfinamenti nei
costi operativi
indipendentemente dalle
garanzie
Professionalità, esperienza
pregressa e solidità
finanziaria dell’operatore
Ottimi, ovvero impegno degli
sponsor a fornire assistenza
tecnica
Forte
Accettabile
Limitati/deboli ovvero
dipendenza dell’operatore
locale dalle autorità locali
a) in presenza di contratto
“take-or-pay” o a prezzo
fisso:
Eccellente affidabilità creditizia
dell’acquirente; rigorose
clausole di estinzione; la durata
del contratto copre
ampiamente quella del debito
Buona affidabilità creditizia
dell’acquirente; rigorose
clausole di estinzione; la durata
del contratto copre quella del
debito
Accettabile merito di credito
dell’acquirente; clausole di
estinzione nella norma; la
durata del contratto coincide in
genere con quella del debito
Basso merito di credito
dell’acquirente; clausole di
estinzione al disotto della
norma; la durata del
contratto non copre quella
del debito
b) in assenza di contratto
“take-or-pay” o a prezzo
fisso:
Progetto destinato alla
produzione di servizi essenziali
o di merci diffusamente
vendute su un mercato
mondiali; la produzione può
essere prontamente assorbita
ai prezzi stabiliti, anche a tassi
di crescita del mercato inferiori
alla media
Progetto destinato alla
produzione di servizi essenziali
o di merci diffusamente
vendute su un mercato
regionale che, a tassi di
crescita nella norma, è in grado
di assorbire la produzione ai
prezzi stabiliti
La merce è venduta su un
mercato circoscritto, in grado di
assorbire la produzione solo a
prezzi inferiori a quelli stabiliti
La produzione è richiesta da
un solo compratore o da un
numero ristretto di acquirenti
ovvero non è di solito
venduta su mercati
organizzati
Rischio dell’acquirente di
sbocco (“off-take risk”)
Circolare n. 288 del 3 aprile 2015
IV.6.17
DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Titolo IV – Vigilanza prudenziale
Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB
Allegato B – Criteri per la classificazione dei finanziamenti specializzati
Rischio di fornitura
Rischio di prezzo, di volume
e di trasporto degli stock di
alimentazione; precedenti e
solidità finanziaria del
fornitore
Contratto di fornitura a lungo
termine; fornitore con
eccellente standing finanziario
Contratto di fornitura a lungo
termine; fornitore con buono
standing finanziario
Contratto di fornitura a lungo
termine; fornitore con buono
standing finanziario; potrebbe
permanere un certo rischio di
prezzo
Contratto di fornitura a
breve o a lungo termine con
fornitore di basso standing
finanziario; permane un
certo rischio di prezzo
Rischi di riserva (per es.,
sviluppo delle risorse
naturali)
Riserve comprovate, sviluppate
e soggette a controllo
indipendente, che coprono
ampiamente i fabbisogni per
tutta la durata del progetto
Riserve comprovate, sviluppate
e soggette a controllo
indipendente, che coprono i
fabbisogni per tutta la durata
del progetto
Riserve comprovate, che
possono adeguatamente
coprire il progetto fino alla
scadenza del debito
Il progetto si basa in parte
su riserve potenziali o non
sviluppate
Circolare n. 288 del 3 aprile 2015
IV.6.18
DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Titolo IV – Vigilanza prudenziale
Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB
Allegato B – Criteri per la classificazione dei finanziamenti specializzati
Forte
Buona
Soddisfacente
Debole
Solidità dello sponsor
Esperienza pregressa ,
solidità finanziaria ed
esperienza dello sponsor
nel paese/settore
Sponsor solido con ottima
esperienza pregressa ed
elevato standing finanziario
Sponsor di buon livello con
soddisfacente esperienza
pregressa e buono standing
finanziario
Sponsor adeguato con
adeguata esperienza
pregressa e buono standing
finanziario
Sponsor di basso livello
senza esperienza pregressa
o con esperienza discutibile
e/o finanziariamente debole
Sostegno dello sponsor,
come da partecipazioni,
clausole di proprietà e
incentivi a iniettare liquidità
addizionale se necessario
Forte. Il progetto è altamente
strategico per lo sponsor
(attività principale; strategia di
lungo termine)
Buono. Il progetto è strategico
per lo sponsor (attività
principale; strategia di lungo
termine)
Accettabile. Il progetto è
ritenuto importante per lo
sponsor (attività principale)
Limitato. Il progetto non è
cruciale per l’attività
principale e la strategia di
lungo termine dello sponsor
Assegnazione di contratti e
fondi
Pienamente esauriente
Esauriente
Accettabile
Debole
Costituzione delle garanzie,
tenuto conto della qualità,
del valore e del grado di
liquidità degli attivi
Garanzia totale e
incondizionata per tutte le
attività, i contratti, i permessi e i
fondi necessari alla gestione
del progetto
Garanzia totale per tutte le
attività, i contratti, i permessi e i
fondi necessari alla gestione
del progetto
Garanzia adeguata per tutte le
attività, i contratti, i permessi e i
fondi necessari alla gestione
del progetto
Scarse garanzie a favore
del prestatore; inadeguata
clausola negativa di
garanzia
Controllo del prestatore sul
cash flow (per es., “cash
sweep”, conti indipendenti
di deposito presso terzi)
Forte
Soddisfacente
Sufficiente
Debole
Pacchetto di garanzie
Circolare n. 288 del 3 aprile 2015
IV.6.19
DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Titolo IV – Vigilanza prudenziale
Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB
Allegato B – Criteri per la classificazione dei finanziamenti specializzati
Solidità delle clausole
contrattuali (rimborsi
anticipati obbligatori,
regolamento differito,
pagamenti “a cascata”,
limitazioni sui dividendi,
ecc.)
Alta, vista la tipologia del
progetto
Non è consentita l’accensione
di ulteriori debiti
Soddisfacente, vista la
tipologia del progetto
È consentita in misura
estremamente limitata
l’accensione di ulteriori debiti
Sufficiente, vista la tipologia del
progetto
È consentita in misura limitata
l’accensione di ulteriori debiti
Insufficiente, vista la
tipologia del progetto
È consentita in misura
illimitata l’accensione di
ulteriori debiti
Fondi di riserva (servizio del
debito, O&M, rinnovo e
sostituzione, eventi
imprevisti, ecc.)
Periodo di copertura superiore
alla media; tutti i fondi di
riserva sono interamente
finanziati per cassa o con
lettere di credito di banche ad
alto rating
Periodo di copertura nella
media; tutti i fondi di riserva
sono interamente finanziati
Periodo di copertura nella
media; tutti i fondi di riserva
sono interamente finanziati
Periodo di copertura
inferiore alla media; i fondi
di riserva sono finanziati con
il cash flow operativo
Circolare n. 288 del 3 aprile 2015
IV.6.20
DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Titolo IV – Vigilanza prudenziale
Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB
Allegato B – Criteri per la classificazione dei finanziamenti specializzati
Tabella 2
Finanziamenti di immobili da investimento (IPRE): classi di rating
Forte
Buona
Soddisfacente
Debole
Solidità finanziaria
Condizioni di mercato
La domanda e l’offerta per la
tipologia e l’ubicazione del
progetto sono attualmente in
equilibrio. Il numero di
proprietà competitive in arrivo
sul mercato è uguale o
inferiore alla domanda prevista
La domanda e l’offerta per la
tipologia e l’ubicazione del
progetto sono attualmente in
equilibrio. Il numero di
proprietà competitive in arrivo
sul mercato è pressoché
uguale alla domanda prevista
Pressoché in equilibrio. Sul
mercato sono in arrivo o si
prevede che arrivino proprietà
concorrenti. Il progetto
potrebbe non essere
aggiornato rispetto ad altri di
nuova concezione in termini di
progettazione e potenzialità
Deboli. Sono incerti sia
quando le condizioni
miglioreranno sia il ritorno
all’equilibrio. Ritiro dei
locatari alla scadenza del
contratto. Le nuove
condizioni di locazione sono
meno favorevoli di quelle
dei contratti in scadenza
Indicatori finanziari e tasso di
anticipazione
DSCR ritenuto ampio (non
rilevante in fase di costruzione)
e LTV basso per la tipologia di
proprietà. Laddove esista un
mercato secondario, la
transazione è conclusa
secondo le convenzioni di
mercato
DSCR (non rilevante per lo
sviluppo della proprietà
immobiliare) e LTV
soddisfacenti. Laddove esista
un mercato secondario, la
transazione è conclusa
secondo le convenzioni di
mercato
DSCR della proprietà si è
deteriorato e il suo valore è
sceso, innalzando LTV
DSCR della proprietà
deteriorato in misura
significativa e LTV ben al
disopra degli standard per
la sottoscrizione di nuovi
prestiti.
Circolare n. 288 del 3 aprile 2015
IV.6.21
DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Titolo IV – Vigilanza prudenziale
Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB
Allegato B – Criteri per la classificazione dei finanziamenti specializzati
Analisi di stress
Circolare n. 288 del 3 aprile 2015
La struttura della proprietà
immobiliare in termini di
risorse, impegni e passività le
permette di far fronte alle
proprie obbligazioni finanziarie
in periodi di grave stress
finanziario (per es., tassi di
interesse, crescita economica)
La proprietà immobiliare può
far fronte alle proprie
obbligazioni finanziarie in
periodi prolungati di stress
finanziario (per es., tassi di
interesse, crescita economica),
ma non necessariamente in
caso di gravi condizioni
economiche
Durante un rallentamento
economico la proprietà
immobiliare subirebbe un calo
delle entrate, che limiterebbe la
sua capacità di finanziare le
spese in conto capitale e
aumenterebbe in misura
significativa il rischio di
inadempimento
Le condizioni finanziarie
della proprietà immobiliare
sono assai tese ed è
probabile un ”default”, a
meno di un miglioramento
nel breve termine
IV.6.22
DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Titolo IV – Vigilanza prudenziale
Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB
Allegato B – Criteri per la classificazione dei finanziamenti specializzati
Forte
Buona
Soddisfacente
Debole
a) Proprietà ultimate e
stabilizzate
Contratti di locazione a lungo
termine, locatari affidabili,
durate scadenzate nel tempo. I
locatari rinnovano tipicamente
il contratto alla scadenza.
Basso indice della disponibilità
abitativa. Spese
(manutenzioni, assicurazioni,
sicurezza e imposte)
prevedibili
Contratti di locazione per lo più
a lungo termine, locatari
mediamente affidabili. Livello
normale di turnover dei locatari
alla scadenza dei contratti.
Basso indice della disponibilità
abitativa. Spese prevedibili
Contratti di locazione più a
medio che a lungo termine,
locatari mediamente affidabili.
Turnover moderato dei locatari
alla scadenza dei contratti.
Moderato indice della
disponibilità abitativa. Spese
relativamente prevedibili, ma
varianti in funzione delle
entrate
Durata variabile dei contratti
di locazione, locatari
mediamente affidabili.
Turnover dei locatari molto
elevato alla scadenza dei
contratti. Alto indice della
disponibilità abitativa.
Spese ingenti per rinnovo
locali a fronte dell’alto
turnover dei locatari
b) Proprietà ultimate e
non stabilizzate
Attività di locazione conforme
alle proiezioni. Il progetto
dovrebbe stabilizzarsi nel
futuro prossimo
Attività di locazione conforme
alle proiezioni. Il progetto
dovrebbe stabilizzarsi nel
futuro prossimo
Attività di locazione per lo più
conforme alle proiezioni. La
stabilizzazione del progetto
richiederà del tempo
Attività di locazione inferiore
alle aspettative. Nonostante
il raggiungimento del tasso
obiettivo di occupazione, la
copertura dei flussi di cassa
è inadeguata a causa di
introiti deludenti
c) In fase di costruzione
L’intera proprietà è stata
anticipatamente locata per
tutta la durata del prestito o
venduta a soggetti ad alta
affidabilità, o l’intermediario
dispone di un impegno
vincolante a ottenere un
finanziamento in unica
soluzione da un prestatore di
alta qualità
La proprietà è stata
anticipatamente locata o
venduta a soggetti affidabili, o
l’intermediario dispone di un
impegno vincolante a ottenere
un finanziamento rateale
permanente da un prestatore
affidabile
L’attività di locazione è in linea
con le proiezioni, ma
potrebbero non esservi
locazioni anticipate o
finanziamenti. L’intermediario
potrebbe fungere da prestatore
permanente
La proprietà è in
deterioramento a causa di
sconfinamenti nei costi,
peggiori condizioni di
mercato, revoche dei
contratti di locazione o altri
fattori. Possibili controversie
con il prestatore
permanente
Prevedibilità dei flussi di
cassa
Circolare n. 288 del 3 aprile 2015
IV.6.23
DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Titolo IV – Vigilanza prudenziale
Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB
Allegato B – Criteri per la classificazione dei finanziamenti specializzati
Forte
Buona
Soddisfacente
Debole
Caratteristiche dell’attività
Ubicazione
La proprietà è ubicata in un
luogo altamente richiesto e
rispondente alle esigenze dei
locatari in termini di servizi
La proprietà è ubicata in un
luogo abbastanza richiesto e
rispondente alle esigenze dei
locatari in termini di servizi
L’ubicazione della proprietà
non presenta vantaggi
competitivi
Ubicazione, configurazione,
progettazione e
manutenzione della
proprietà hanno contribuito
alle difficoltà riscontrate
Progettazione e condizioni
La proprietà è favorita da
progettazione, configurazione
e manutenzione, ed è
altamente competitiva rispetto
a nuovi edifici
La proprietà è adeguata in
termini di progettazione, configurazione e manutenzione.
Progettazione e prestazioni
competitive rispetto a nuovi
edifici
La proprietà è adeguata in
termini di configurazione,
progettazione e manutenzione
La proprietà è carente in
termini di configurazione,
progettazione e
manutenzione
Proprietà in fase di
costruzione
Budget rigoroso e limitati rischi
di ordine tecnico. Appaltatori
altamente qualificati
Budget rigoroso e limitati rischi
di ordine tecnico. Appaltatori
altamente qualificati
Budget adeguato e appaltatori
mediamente qualificati
Budget incapiente o
irrealistico considerati i
rischi di ordine tecnico.
Discutibile qualificazione
degli appaltatori
Circolare n. 288 del 3 aprile 2015
IV.6.24
DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Titolo IV – Vigilanza prudenziale
Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB
Allegato B – Criteri per la classificazione dei finanziamenti specializzati
Solidità dello sponsor o del
promotore
Capacità finanziaria e
disponibilità a promuovere la
proprietà
Lo sponsor/promotore ha
fornito sostanziali contributi
finanziari alla costruzione o
all’acquisto della proprietà.
Possiede risorse consistenti e
contenute passività dirette ed
eventuali. Le sue proprietà
sono diversificate per area
geografica e tipologia
Lo sponsor/promotore ha
fornito rilevanti contributi
finanziari alla costruzione o
all’acquisto della proprietà. Le
sue condizioni finanziarie gli
permettono di promuoverla
anche in caso di basso cash
flow. Le sue proprietà sono
situate in varie aree
geografiche
Il contributo dello
sponsor/promotore potrebbe
essere irrilevante o non in
forma di contante. Le sue
risorse finanziarie sono pari o
inferiori alla media
Lo sponsor/promotore
manca della capacità o
della volontà di promuovere
la proprietà
Reputazione ed esperienza
pregressa con proprietà
simili
Management altamente
capace e sponsor di elevata
qualità. Solida reputazione e
positiva esperienza pregressa
con proprietà simili
Qualità appropriata dello
sponsor e del management.
Uno dei due soggetti ha una
positiva esperienza pregressa
con proprietà simili
Modesta qualità dello sponsor
e del management.
L’esperienza pregressa del
management o dello sponsor
non destano serie
preoccupazioni
Management inefficace e
sponsor di qualità inferiore
alla norma. Entrambi sono
responsabili di passate
difficoltà nella gestione di
proprietà immobiliari
Rapporti con rilevanti
professionisti del settore
Solide relazioni con i principali
addetti al settore, quali le
società di leasing
Comprovate relazioni con i
principali addetti al settore,
quali le società di leasing
Adeguate relazioni con società
di leasing e altri fornitori di
importanti servizi immobiliari
Deboli relazioni con società
di leasing e altri fornitori di
importanti servizi immobiliari
Circolare n. 288 del 3 aprile 2015
IV.6.25
DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Titolo IV – Vigilanza prudenziale
Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB
Allegato B – Criteri per la classificazione dei finanziamenti specializzati
Forte
Buona
Soddisfacente
Debole
Pacchetto di garanzie
Natura del privilegio
Garanzia di primo grado
perfezionata
Garanzia di primo grado
perfezionata
Garanzia di primo grado
perfezionata
Limitata capacità di
pignoramento del prestatore
Assegnazione dei contratti di
locazione (per progetti ceduti
in leasing a lungo termine)
Il prestatore ha ottenuto
l’assegnazione. Archivio
affittuari aggiornato (ruoli degli
affitti, copie dei contratti di
locazione) per facilitare le
notifiche al locatario per la
rimessa dei canoni
direttamente al prestatore
Il prestatore ha ottenuto
l’assegnazione. Archivio
affittuari aggiornato (ruoli degli
affitti, copie dei contratti di
locazione) per facilitare le
notifiche al locatario per la
rimessa dei canoni
direttamente al prestatore
Il prestatore ha ottenuto
l’assegnazione. Archivio
affittuari aggiornato (ruoli degli
affitti, copie dei contratti di
locazione) per facilitare le
notifiche al locatario per la
rimessa dei canoni
direttamente al prestatore
Il prestatore non ha ottenuto
l’assegnazione del contratto
o non ha tenuto un archivio
con le informazioni
necessarie per effettuare
tempestivamente le
notifiche ai locatari
dell’immobile
Qualità della copertura
assicurativa
Appropriata
Appropriata
Appropriata
Inferiore alla norma
Circolare n. 288 del 3 aprile 2015
IV.6.26
DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Titolo IV – Vigilanza prudenziale
Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB
Allegato B – Criteri per la classificazione dei finanziamenti specializzati
Tabella 3
Finanziamento di attività materiali a destinazione specifica (“Object Finance”): classi di rating
Forte
Buona
Soddisfacente
Debole
Solidità finanziaria
Condizioni di mercato
Domanda sostenuta e in
crescita, forti barriere
all’entrata, bassa sensibilità
ai cambiamenti nelle
tecnologie e nelle prospettive
economiche
Domanda sostenuta e
stabile, alcune barriere
all’entrata, una certa
sensibilità ai cambiamenti
nelle tecnologie e nelle
prospettive economiche
Domanda adeguata e
stabile, limitate barriere
all’entrata, significativa
sensibilità ai cambiamenti
nelle tecnologie e nelle
prospettive economiche
Domanda debole e in calo,
vulnerabilità ai
cambiamenti nelle
tecnologie e nelle
prospettive economiche,
contesto altamente incerto
Indicatori finanziari (DSCR e
LVR)
Solidi, considerato il tipo di
attività. Ipotesi economiche
molto robuste
Solidi/accettabili, considerato
il tipo di attività. Ipotesi
economiche robuste
Nella media, considerato il
tipo di attività
Fragili, considerato il tipo
di attività
Analisi di stress
Stabili introiti a lungo
termine, in grado di far fronte
a gravi condizioni di stress
durante tutto il ciclo
economico
Introiti a breve termine
soddisfacenti. Entro un certo
livello il prestito può far fronte
ad avversità finanziarie.
L’inadempienza è probabile
solo in caso di gravi
condizioni economiche
Introiti a breve termine
incerti. I flussi di cassa sono
vulnerabili ai comuni stress
di un ciclo economico e
potrebbero non far fronte a
una normale fase recessiva
Introiti soggetti a forti
incertezze; possibilità di
insolvenza anche in
condizioni economiche
normali, a meno di un
miglioramento delle
condizioni
Mercato di livello mondiale,
attività altamente liquide
Mercato di livello mondiale o
regionale, attività
relativamente liquide
Mercato di livello regionale,
con limitate prospettive nel
breve periodo e, quindi,
minore liquidità
Mercato di livello locale e/o
scarsa visibilità. Liquidità
bassa o inesistente, in
particolare sui mercati di
nicchia
Liquidità di mercato
Circolare n. 288 del 3 aprile 2015
IV.6.27
DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Titolo IV – Vigilanza prudenziale
Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB
Allegato B – Criteri per la classificazione dei finanziamenti specializzati
Forte
Buona
Soddisfacente
Debole
Molto basso; solidi strumenti
di attenuazione del rischio,
ove del caso
Basso; soddisfacenti
strumenti di attenuazione del
rischio, ove del caso
Moderato; sufficienti
strumenti di attenuazione del
rischio
Alto; strumenti di
attenuazione del rischio
deboli o inesistenti
Ordinamento favorevole alla
reintegrazione nel possesso
e all’esecuzione dei contratti
Ordinamento favorevole alla
reintegrazione nel possesso
e all’esecuzione dei contratti
Ordinamento generalmente
favorevole all’esecuzione dei
contratti e alla reintegrazione
nel possesso, anche se
quest’ultima potrebbe essere
lunga e/o laboriosa
Contesto legale e
regolamentare debole o
instabile. L’ordinamento
potrebbe rendere lunghe o
impossibili la reintegrazione
nel possesso e l’esecuzione
dei contratti
Recupero assicurato, bassa
entità dei rimborsi in unica
soluzione. Non esistono
periodi di tolleranza
Rimborsi in unica soluzione
di entità più elevata, ma
ancora a livelli accettabili
Ingente entità dei rimborsi in
unica soluzione, possibili
periodi di tolleranza
Rimborsi in blocco o, se in
unica soluzione, di entità
elevatissima
Tutti i permessi sono stati
ottenuti; l’attività è conforme
alle attuali norme di
sicurezza e a quelle di
prevedibile adozione
Tutti i permessi sono stati
ottenuti o sono in via di
ottenimento; l’attività è
conforme alle attuali norme
di sicurezza e a quelle di
prevedibile adozione
La maggioranza dei
permessi è stata ottenuta o è
in via di ottenimento, il
rilascio dei permessi
mancanti è considerato di
routine, l’attività è conforme
alle attuali norme di
sicurezza
Problemi nell’ottenimento di
tutti i permessi richiesti, la
configurazione e/o le
operazioni pianificate
potrebbero necessitare di
una parziale revisione
Contesto politico-giuridico
Rischio politico, incluso
rischio di trasferimento
Rischio legale e
regolamentare
Caratteristiche della
transazione
Condizioni di finanziamento
rispetto alla vita economica
dell’attività
Rischio operativo
Permessi / concessioni
Circolare n. 288 del 3 aprile 2015
IV.6.28
DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Titolo IV – Vigilanza prudenziale
Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB
Allegato B – Criteri per la classificazione dei finanziamenti specializzati
Forte
Buona
Soddisfacente
Debole
Entità e natura dei contratti
O&M
Solido contratto a lungo
termine, preferibilmente con
incentivi legati ai risultati, e/o
appositi conti di riserva (ove
del caso)
Contratto a lungo termine,
e/o appositi conti di riserva
(ove del caso)
Contratto a tempo o appositi
conti di riserva (ove del caso)
Assenza di contratto;
rischio di ingenti aumento
dei costi operativi oltre
l’entità delle garanzie
Solidità finanziaria
dell’operatore, esperienza
pregressa nella gestione di
attività simili e capacità di
ricollocare l’attività sul
mercato alla scadenza del
contratto
Esperienza pregressa e
capacità di “re-marketing”
eccellenti
Esperienza pregressa e
capacità di “re-marketing”
soddisfacenti
Esperienza pregressa
mediocre o di breve durata e
incerta capacità di
“re-marketing”
Esperienza pregressa
inesistente o sconosciuta e
assoluta incapacità di
“re-marketing”
Configurazione, dimensioni,
progettazione e
manutenzione (per es., età e
dimensioni di un aeromobile)
rispetto ad altri beni sullo
stesso mercato
Forte vantaggio in termini di
progettazione e
manutenzione.
Configurazione standard,
esistenza di un mercato
liquido
Progettazione e
manutenzione superiori alla
media. Configurazione
standard, al massimo con
limitate eccezioni, esistenza
di un mercato liquido
Progettazione e
manutenzione nella norma.
Configurazione in certa
misura specifica, che
potrebbe perciò restringere il
mercato
Progettazione e
manutenzione inferiori alla
media. La vita economica
dell’attività è prossima alla
fine. Configurazione assai
specifica, mercato molto
ristretto
Valore di rivendita
Sensibilità del valore e della
liquidità dell’attività al ciclo
economico
Valore corrente ben al
disopra del valore del debito
Relativamente insensibili
Moderatamente superiore al
valore del debito
Sensibili
Leggermente superiore al
valore del debito
Piuttosto sensibili
Inferiore al valore del
debito
Altamente sensibili
Caratteristiche dell’attività
Circolare n. 288 del 3 aprile 2015
IV.6.29
DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Titolo IV – Vigilanza prudenziale
Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB
Allegato B – Criteri per la classificazione dei finanziamenti specializzati
Forte
Buona
Soddisfacente
Debole
Solidità dello sponsor
Solidità finanziaria
dell’operatore, esperienza
pregressa nella gestione di
attività simili e capacità di
ricollocare l’attività sul
mercato alla scadenza del
contratto
Esperienza pregressa e
capacità di “re-marketing”
eccellenti
Esperienza pregressa e
capacità di “re-marketing”
soddisfacenti
Esperienza pregressa
mediocre o di breve durata e
incerta capacità di
“re-marketing”
Esperienza pregressa
inesistente o sconosciuta e
assoluta incapacità di
“re-marketing”
Precedenti e solidità
finanziaria dello sponsor
Precedenti e standing
finanziario eccellenti
Precedenti e standing
finanziario di buon livello
Precedenti adeguati e
standing finanziario di buon
livello
Precedenti inesistenti o
discutibili e/o standing
finanziario carente
Controllo dell’attività
La documentazione legale
conferisce al prestatore un
controllo effettivo (ad es.,
garanzia di primo grado, o
una struttura di leasing che
prevede tale garanzia)
sull’attività, o sulla società
che la possiede
La documentazione legale
conferisce al prestatore un
controllo effettivo (ad es.,
garanzia di primo grado, o
una struttura di leasing che
prevede tale garanzia)
sull’attività, o sulla società
che la possiede
La documentazione legale
conferisce al prestatore un
controllo effettivo (ad es.,
garanzia di primo grado, o
una struttura di leasing che
prevede tale garanzia)
sull’attività, o sulla società
che la possiede
Il contratto fornisce una
scarsa garanzia al
prestatore, con
conseguenti possibili rischi
di perdere il controllo
sull’attività
Diritti e mezzi a disposizione
del prestatore per monitorare
l’ubicazione e le condizioni
dell’attività
Il prestatore è in grado di
monitorare l’ubicazione e le
condizioni dell’attività in ogni
momento e in ogni luogo
(rapporti regolari, possibilità
di condurre ispezioni)
Il prestatore è in grado di
monitorare l’ubicazione e le
condizioni dell’attività
pressoché in ogni momento
e in ogni luogo
Il prestatore è in grado di
monitorare l’ubicazione e le
condizioni dell’attività
pressoché in ogni momento
e in ogni luogo
Il prestatore è in grado di
monitorare l’ubicazione e
le condizioni dell’attività
solo entro certi limiti
Pacchetto di garanzie
Circolare n. 288 del 3 aprile 2015
IV.6.30
DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Titolo IV – Vigilanza prudenziale
Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB
Allegato B – Criteri per la classificazione dei finanziamenti specializzati
Assicurazione contro i danni
Circolare n. 288 del 3 aprile 2015
Forte
Buona
Soddisfacente
Solida copertura
assicurativa, comprendente i
danni accessori, presso le
migliori compagnie di
assicurazione
Soddisfacente copertura
assicurativa (non
comprendente i danni
accessori) presso compagnie
di assicurazione di buona
qualità
Sufficiente copertura
assicurativa (non
comprendente i danni
accessori) presso compagnie
di assicurazione di qualità
accettabile
Debole
Debole copertura
assicurativa (non
comprendente i danni
accessori) presso
compagnie di
assicurazione di bassa
qualità
IV.6.31
DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Titolo IV – Vigilanza prudenziale
Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB
Allegato B – Criteri per la classificazione dei finanziamenti specializzati
Tabella 4
Finanziamenti su merci (“Commodities Finance”): classi di rating
Forte
Buona
Soddisfacente
Debole
Solidità finanziaria
Grado di sovracopertura con
garanzia (“overcollateralization”)
dell’operazione
Forte
Buona
Soddisfacente
Debole
Rischio paese
Rischio assente
Esposizione limitata al rischio
(in particolare, collocazione
delle riserve sull’estero in un
paese emergente)
Esposizione al rischio (in
particolare, collocazione delle
riserve sull’estero in un paese
emergente)
Forte esposizione al rischio
(in particolare, collocazione
delle riserve sull’interno in
un paese emergente)
Attenuazione del rischio
paese
Attenuazione molto forte:
solidi meccanismi offshore,
merce strategica, acquirente di
prima classe
Attenuazione forte:
presenza di meccanismi
offshore, merce strategica,
buon acquirente
Attenuazione accettabile:
presenza di meccanismi
offshore, merce meno
strategica, acquirente
accettabile
Attenuazione solo parziale:
assenza di meccanismi
offshore, merce non
strategica, acquirente
debole
Contesto politico-giuridico
Circolare n. 288 del 3 aprile 2015
IV.6.32
DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Titolo IV – Vigilanza prudenziale
Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB
Allegato B – Criteri per la classificazione dei finanziamenti specializzati
Forte
Buona
Soddisfacente
Debole
Caratteristiche dell’attività
Liquidità e vulnerabilità ad
avarie
La merce è quotata e può
essere coperta tramite future o
strumenti OTC. Merce non
avariabile
La merce è quotata e può
essere coperta tramite
strumenti OTC. Merce non
avariabile
Merce non quotata ma liquida.
Sussistono incertezze riguardo
alle possibilità di copertura.
Merce non avariabile
Merce non quotata. Liquidità
limitata, alla luce della
dimensione e dello spessore
del mercato. Mancanza di
appropriati strumenti di
copertura. Merce avariabile
Solidità finanziaria del
commerciante
Molto forte, con riferimento sia
all’approccio (“trading
philosophy”) sia ai rischi
Forte
Adeguata
Debole
Esperienza pregressa,
inclusa la capacità di gestire
il processo logistico
Vasta esperienza nel tipo di
transazione in questione.
Ottimi risultati in termini
operativi e di efficienza dei
costi
Sufficiente esperienza nel tipo
di transazione in questione.
Risultati in termini operativi e
di efficienza dei costi superiori
alla media
Esperienza limitata nel tipo di
transazione in questione.
Risultati in termini operativi e
di efficienza dei costi nella
media
Esperienza generalmente
limitata o incerta. Costi e
profitti volatili
Controlli commerciali e
strategie di copertura
Rigorosi criteri per la selezione
delle controparti, la copertura e
il monitoraggio
Adeguati criteri per la
selezione delle controparti, la
copertura e il monitoraggio
Problemi trascurabili o assenti
in passato
Il dettagliante ha subito
perdite significative in
passato
Qualità dell’informazione
finanziaria
Eccellente
Buona
Soddisfacente
Insufficiente o carente in
taluni ambiti
Solidità dello sponsor
Circolare n. 288 del 3 aprile 2015
IV.6.33
DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Titolo IV – Vigilanza prudenziale
Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB
Allegato B – Criteri per la classificazione dei finanziamenti specializzati
Forte
Buona
Soddisfacente
Debole
Controllo dell’attività
Garanzie di primo grado, che
conferiscono al prestatore il
controllo legale delle attività in
ogni momento, se del caso
Garanzie di primo grado, che
conferiscono al prestatore il
controllo legale delle attività in
ogni momento, se del caso
Discontinuità del controllo sulle
attività da parte del prestatore,
attenuata dalla conoscenza del
processo commerciale o
dall’inter-vento di una terza
parte, se del caso
Permangono taluni rischi di
perdere il controllo sulle
attività; recupero non
assicurato
Assicurazione contro i danni
Solida copertura assicurativa,
comprendente i danni
accessori, presso le migliori
compagnie di assicurazione
Soddisfacente copertura
assicurativa (non
comprendente i danni
accessori) presso compagnie
di assicurazione di buona
qualità
Sufficiente copertura
assicurativa (non
comprendente i danni
accessori) presso compagnie
di assicurazione di qualità
accettabile
Debole copertura
assicurativa (non
comprendente i danni
accessori) o presso
compagnie di assicurazione
di bassa qualità
Pacchetto di garanzie
Circolare n. 288 del 3 aprile 2015
IV.6.34
DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Titolo IV – Vigilanza prudenziale
Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB
Allegato C – Documentazione per i metodi IRB
Allegato C
DOCUMENTAZIONE PER I METODI IRB
1.
Governo del progetto
1.1. Delibera quadro dell’organo di supervisione strategica e, se esistenti, verbali degli altri
organi collegiali di governo del progetto;
1.2. Descrizione del progetto e dei ruoli e delle responsabilità coinvolte;
1.3. Elenco della normativa interna emanata per l’attuazione del progetto.
2.
Attuazione del progetto
2.1. Piano di estensione progressiva (“roll-out”): tempi e modalità di estensione dei metodi
IRB al perimetro del gruppo finanziario, fatta eccezione per le aree soggette ad
esenzione permanente;
2.2. Informazioni sulle quote di attivo coperte dai sistemi di rating al momento della
richiesta; informazioni sulla distribuzione per classi di rating/probabilità di default
delle esposizioni e del numero di controparti;
2.3. Analisi impatto costi-benefici (economici, gestionali, regolamentari).
3.
Aspetti di natura organizzativa
3.1. Delibere di approvazione e/o revisione dei processi e dei criteri relativi ai sistemi di
rating;
3.2. Descrizione degli aspetti organizzativi del processo di assegnazione del rating:
strutture, compiti e responsabilità, sistemi di incentivi, strumenti di controllo;
3.3. Descrizione degli utilizzi dei sistemi di rating nell’ambito dei processi gestionali
previsti dalla normativa;
3.4. Processo e strumenti per la convalida e la revisione interna.
4.
Aspetti di natura quantitativa
4.1. Schema riassuntivo dei diversi sistemi in utilizzo, attuale e prospettico (“mappa dei
modelli”) nonché dei portafogli/soggetti giuridici coperti;
4.2. Informazioni specifiche sui singoli sistemi IRB. Con riferimento a tali informazioni, in
allegato si riporta una “scheda modello” (cfr. Allegato D); in alternativa alla
Circolare n. 288 del 3 aprile 2015
IV.6.37
DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Titolo IV – Vigilanza prudenziale
Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB
Allegato C – Documentazione per i metodi IRB
compilazione della suddetta scheda (o di parti di essa), l’intermediario può rinviare
alla eventuale documentazione predisposta internamente;
4.3. Risultati del “calcolo parallelo”.
5.
Sistemi informativi
5.1. Architettura del sottosistema informativo dedicato;
5.2. Quadro delle principali procedure elettroniche di supporto all’attività creditizia;
5.3. Utilizzo di risorse esterne (es. outsourcing, pacchetti applicativi);
5.4. Qualità dei dati: standard aziendali, controlli;
5.5. Raccordo dei dati a livello di gruppo finanziario, anagrafi di gruppo, trattamento dei
soggetti condivisi;
5.6. Gestione della sicurezza informatica: integrità, riservatezza e disponibilità dei dati e
dei sistemi; continuità operativa.
6.
Verifiche interne
6.1. Relazione conclusiva del processo di convalida interna in cui si attesti, in modo
dettagliato, il posizionamento rispetto a ciascuno dei requisiti organizzativi e
quantitativi;
6.2. Relazione della funzione di revisione interna sugli accertamenti condotti in merito ai
sistema IRB, al loro utilizzo gestionale, al processo di convalida interna;
6.3. Altre verifiche condotte dalla funzione di revisione interna rilevanti per l’esame
dell’istanza.
Circolare n. 288 del 3 aprile 2015
IV.6.38
DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Titolo IV – Vigilanza prudenziale
Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB
Allegato D – Scheda modello
Allegato D
SCHEDA MODELLO
Gruppo
Modello
Versione documento
a.
Data documento
La finalità della scheda è descrivere il modello di rating interno utilizzato dal gruppo in
riferimento a uno specifico portafoglio.
Gli intermediari che utilizzano processi di assegnazione dei rating di tipo judgemental non
compilano il par. 8; gli intermediari che utilizzano modelli statistici non compilano il par. 7; gli
intermediari che utilizzano processi misti compilano i parr. 7 ed 8 per le parti che rilevano.
La struttura della scheda va – ove possibile – rispettata. Se le caratteristiche del modello
richiedono, ai fini di una maggiore chiarezza della descrizione, che la compilazione della
scheda venga effettuata modificando la struttura qui proposta, devono essere indicate in
premessa le variazioni apportate. Vanno in generale riportate tutte le eventuali informazioni
ritenute utili a una migliore lettura della scheda che non trovano appropriata sistemazione
nelle sezioni previste ma che vengono considerate necessarie per apprezzare la natura e le
performance del modello.
Se ritenuto opportuno, alla scheda vanno allegati i manuali interni che documentano le
caratteristiche, il funzionamento e le modalità di utilizzo del modello e, in generale, tutta la
documentazione ritenuta utile alla comprensione di tali aspetti.
Circolare n. 288 del 3 aprile 2015
IV.6.39
DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Titolo IV – Vigilanza prudenziale
Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB
Allegato D – Scheda modello
1.
Descrizione del modello
Il presente paragrafo contiene la descrizione del modello di rating interni nei suoi aspetti
principali. In particolare, essa è finalizzata, fra le altre cose, a indicare:
—
la/le funzione/i responsabili dello sviluppo del modello;
—
se il modello è proprietario o acquistato (interamente o parzialmente) all’esterno;
—
se per la messa a punto del modello sono stati utilizzati apporti consulenziali, specificando i
soggetti incaricati e le caratteristiche e la portata della consulenza;
—
le motivazioni che hanno portato a scegliere il modello;
—
una descrizione sintetica del procedimento di produzione dei rating interni e di calcolo delle
PD associate a ciascuna classe di rating (1), evidenziando tra l'altro:
1. l'eventuale struttura modulare (ad es. modulo economico-finanziario, modulo
andamentale, modulo qualitativo, ecc.);
2. la metodologia di stima e di implementazione del modello;
3. l’output delle diverse fasi di stima (score, PD o rating interno).
2.
Descrizione del portafoglio
Deve essere descritto, con riferimento alla più recente data disponibile, il portafoglio a cui
si applica il modello; va utilizzato lo schema sottostante, modificandolo o integrandolo - se
necessario - con altre colonne relative agli eventuali ulteriori criteri di segmentazione adottati
(Tav. 1). I dati vanno riportati con riferimento alle diverse entità del gruppo.
Tav. 1 – Composizione del portafoglio
Portafoglio
Portafoglio 1
Limiti di
fatturato
<> € mln
Limiti di
accordato
<> € mln
Percentuale in
termini di
prenditori sul
totale del gruppo
Percentuale in
termini di erogato
sul totale del
gruppo
X%
Y%
entità A
….
….
(data di riferimento: gg-mm-aa)
(1) Le informazioni fornite in questa sede prescindono dalle specifiche tecnico-statistiche del modello, oggetto di specifico
approfondimento nei paragrafi successivi.
Circolare n. 288 del 3 aprile 2015
IV.6.40
DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Titolo IV – Vigilanza prudenziale
Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB
Allegato D – Scheda modello
3.
Definizione di default
Nel presente paragrafo, vengono riportate:
—
le definizioni di default adottate in fase di stima del modello statistico e in fase di calcolo
della PD associata alle classi di rating (Tav. 2);
—
la descrizione delle classificazioni interne di crediti problematici/anomali incluse nella
definizione di default;
—
il grado di corrispondenza fra le classificazioni interne e quelle previste dalle presenti
disposizioni.
—
In caso di utilizzo di definizioni di default non armonizzate, vanno precisati:
—
modalità e tempi previsti per l’armonizzazione nella fase di stima del modello;
—
le modalità con cui, in via temporanea, il processo di calibrazione tiene conto dell'utilizzo di
una definizione di default non armonizzata.
—
Deve essere chiarito il trattamento delle esposizioni:
—
verso singole entità in default appartenenti a gruppi considerati in bonis;
—
verso singole entità considerate in bonis appartenenti a gruppi in default.
Tav. 2 – Definizione di default
Fase di
stima
Campione di sviluppo
Campione di convalida
Modulo …
Modulo …
Modulo …
Modulo …
Fase di
calcolo della
PD associata
alla classe di
rating
4.
Caratteristiche del campione di stima
In questo paragrafo, devono essere indicate le modalità di costruzione e le caratteristiche
dei campioni (composizione e periodo di osservazione) separatamente per ciascuna fase
(sviluppo e convalida). Si deve precisare se si è tenuto conto e con quali criteri della presenza
nel campione di imprese appartenenti a gruppi.
Composizione dei campioni
Circolare n. 288 del 3 aprile 2015
IV.6.41
DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Titolo IV – Vigilanza prudenziale
Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB
Allegato D – Scheda modello
Va indicata, se del caso separatamente per ciascun modulo di cui si compone il modello, la
composizione dei campioni di sviluppo e convalida, specificando fra l’altro:
—
se si tratta di osservazioni interne o esterne; nel caso di osservazioni interne, dovrebbe essere
riportata anche la rappresentatività del campione sulla popolazione (grado di bilanciamento);
—
eventuali stratificazioni (ad es. dimensione, settore economico, forma giuridica, area
geografica, ecc.) e le motivazioni che hanno portato a sceglierle;
—
i metodi di estrazione campionaria;
—
le varie fasi che conducono alla individuazione del campione di stima a partire dall’insieme
di osservazioni inizialmente considerate.
Circolare n. 288 del 3 aprile 2015
IV.6.42
DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Titolo IV – Vigilanza prudenziale
Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB
Allegato D – Scheda modello
Tav. 3 – Composizione dei campioni
Modulo
Campione di sviluppo
Sane
Campione di convalida
Anomale
Totale
Sane
Anomale
Totale
Modulo …
in %
campione
in %
popolazione
b.
c.
d.
Modulo …
e.
f.
g.
in %
campione
in %
popolazione
Modulo …
in %
campione
in %
popolazione
Descrizione delle stratificazioni utilizzate. Ad esempio:
Circolare n. 288 del 3 aprile 2015
IV.6.43
DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Titolo IV – Vigilanza prudenziale
Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB
Allegato D – Scheda modello
Tav. 4 – Composizione dei campioni per settore di attività economica
Modulo …
Campione di sviluppo
Sane
Campione di convalida
Anomale
Totale
Sane
Anomale
Totale
Agricoltura
in % campione
in %
popolazione
Industria
in % campione
in %
popolazione
…
h.
i.
j.
in % campione
in %
popolazione
Circolare n. 288 del 3 aprile 2015
IV.6.44
DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Titolo IV – Vigilanza prudenziale
Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB
Allegato D – Scheda modello
Tav. 5 – Composizione dei campioni per localizzazione geografica
Modulo …
Campione di sviluppo
Sane
Anomale
Campione di convalida
Totale
Sane
Anomale
Totale
Nord
in % campione
in %
popolazione
Centro
in % campione
in %
popolazione
…
k.
l.
m.
in % campione
in %
popolazione
Circolare n. 288 del 3 aprile 2015
IV.6.45
DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Titolo IV – Vigilanza prudenziale
Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB
Allegato D – Scheda modello
Tav. 6 – Composizione dei campioni per forma giuridica
Modulo …
Campione di sviluppo
Campione di convalida
Sane
Anomale
Totale
n.
o.
p.
Sane
Anomale
Totale
SpA
in % campione
in %
popolazione
Srl
in % campione
in %
popolazione
….
in % campione
in %
popolazione
Circolare n. 288 del 3 aprile 2015
IV.6.46
DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Titolo IV – Vigilanza prudenziale
Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB
Allegato D – Scheda modello
Periodo di osservazione
Nella tabella sottostante vanno riportate, se del caso, separatamente per ciascun modulo, le
caratteristiche temporali dei campioni di stima e convalida.
Tav. 7 – Periodo di osservazione dei campioni
Campione di sviluppo
Date di
osservazione del
default
Date di
osservazione
degli indicatori
Campione di convalida
Date di
osservazione del
default
Date di
osservazione
degli indicatori
Modulo …
Modulo …
Modulo …
Specificare le motivazioni che hanno condotto alla scelta delle finestre temporali indicate.
5.
Dati di input
Nella tabella sottostante vanno riportati i dati sulla base dei quali vengono costruiti gli
indicatori presi in considerazione – se del caso, ripartiti per modulo - e le relative fonti,
specificando se si tratta di archivi esterni o interni. Precisare se si utilizzano dati integrativi a
livello consolidato.
Riguardo alle informazioni qualitative, vanno descritte modalità e criteri di acquisizione
(ad es. questionari, da descrivere nelle principali caratteristiche).
Esempio di elencazione dei dati di input e delle relative fonti:
Circolare n. 288 del 3 aprile 2015
IV.6.47
DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Titolo IV – Vigilanza prudenziale
Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB
Allegato D – Scheda modello
Tav. 8 – Fonti dei dati utilizzati
Modulo
Dati
Fonti
Modulo
…
Finanziari: bilanci
…
….
Andamentali: utilizzato a
livello di sistema
…
Utilizzo dati
consolidati
Andamentali: utilizzato a
livello aziendale
Score
Settoriali
…
Relativamente agli archivi esterni, vanno fornite indicazioni sulle modalità di accesso e sui
controlli previsti, indicando fra l'altro:
—
la definizione di default adottata;
—
la frequenza di aggiornamento;
—
il grado di integrazione con altri archivi (campi chiave);
—
i criteri di verifica della qualità e coerenza dei dati;
—
la rappresentatività rispetto al portafoglio per il quale vengono utilizzati (e i metodi statistici
di verifica della rappresentatività eventualmente utilizzati).
Relativamente agli archivi interni, vanno dettagliatamente descritti:
—
l’architettura;
—
i controlli previsti su coerenza, affidabilità e integrità dei dati;
—
le unità addette alla gestione e manutenzione degli archivi;
—
la rappresentatività rispetto al portafoglio per il quale vengono utilizzati (e i metodi statistici
di verifica della rappresentatività eventualmente utilizzati).
Circolare n. 288 del 3 aprile 2015
IV.6.48
DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Titolo IV – Vigilanza prudenziale
Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB
Allegato D – Scheda modello
6.
Processo di selezione degli indicatori
Il presente paragrafo descrive - se del caso, separatamente per ciascun modulo di cui si
compone il modello - il procedimento utilizzato per definire le long list di indicatori e per
passare da queste alle short list di variabili prese in considerazione per il calcolo del rating
attraverso la stima del modello ovvero l'attribuzione dei pesi da parte degli esperti.
La descrizione è accompagnata dall'indicazione dei criteri in base ai quali sono state
definite le long list di indicatori (ad es. letteratura, giudizio degli esperti, disponibilità delle
informazioni, soglie di rilevanza, ecc.) e di quelli per la revisione delle liste.
Pre-trattamento dei dati
Vanno riportati, se del caso, separatamente per ciascun modulo, i pre-trattamenti a cui sono
sottoposti i dati di input. Si richiamano a titolo di esempio:
—
analisi esplorative sui dati grezzi;
—
modalità di trattamento delle variabili qualitative;
—
modalità di trattamento degli errori casuali (in fase di immissione dei dati), degli outlier, dei
missing value, delle variabili costruite come rapporti (in particolare, della gestione delle
“eccezioni” come DIV/0);
—
definizione dei campi di esistenza;
—
trasformazione e normalizzazione degli indicatori.
Circolare n. 288 del 3 aprile 2015
IV.6.49
DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Titolo IV – Vigilanza prudenziale
Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB
Allegato D – Scheda modello
Analisi univariata
L’analisi univariata degli indicatori dovrebbe consentire di ordinare le variabili considerate
in base al relativo potere esplicativo e quindi di guidare la definizione della short list.
Vanno descritte, se del caso, separatamente per ciascun modulo, le analisi condotte su
ciascun indicatore singolarmente considerato per valutarne la capacità predittiva; si richiamano
a titolo di esempio: distribuzione di frequenza univariata; analisi grafica; accuracy ratio;
average default frequency sui percentili; ecc..
Analisi multivariata
Vanno descritte, separatamente per ciascun modulo, le tecniche di statistica multivariata
utilizzate per accertare il grado di correlazione tra le variabili, ad es. al fine di valutare la
“ridondanza” di informazione.
7.
Assegnazione del rating con modalità di tipo judgemental
La presente sezione fornisce una descrizione dettagliata della metodologia e del
procedimento utilizzati per individuare il legame tra le caratteristiche dell’obbligato e la misura
di rischiosità a questi associata. Vengono tra l'altro precisati, se del caso per ciascun modulo di
cui si compone il modello:
—
i vincoli posti nel modello (ad es.: numero massimo di variabili);
—
il peso che ciascuna variabile assume nella determinazione del rating (cfr. Tav. 9).
In allegato alla scheda, riportare la lista delle variabili relative a ciascun modulo del
modello.
Nel caso in cui l’intermediario utilizzi un modello "misto" (cioè, un modello che integra in
un modulo finale le misure di rischiosità prodotte da moduli intermedi basati sia su tecniche
statistiche sia sul giudizio degli esperti), vengono tra l'altro specificati:
—
il procedimento, i criteri e la metodologia utilizzati per combinare gli output derivanti dai
moduli intermedi e per definire il modello integrato;
—
le eventuali trasformazioni a cui vengono assoggettate le variabili derivanti dai moduli
intermedi;
—
il peso che ciascun output intermedio assume nella determinazione dell'output finale (cfr.
Tav. 10)
Circolare n. 288 del 3 aprile 2015
IV.6.50
DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Titolo IV – Vigilanza prudenziale
Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB
Allegato D – Scheda modello
Tav. 9 – Sistema di ponderazione degli indicatori
Modulo …
Indicatore
Circolare n. 288 del 3 aprile 2015
Peso
IV.6.51
DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Titolo IV – Vigilanza prudenziale
Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB
Allegato D – Scheda modello
Tav. 10 – Sistema di ponderazione dei
moduli (o delle variabili individuate dai
moduli intermedi)
Peso
Modulo …
Modulo …
Modulo …
Riportare sinteticamente le principali modifiche apportate al modello nel corso del tempo.
8.
Stima del modello statistico
Il presente paragrafo descrive: il metodo di stima utilizzato per pervenire, anche attraverso
modelli integrati, alle misure di rischio individuali; i test sulla capacità predittiva del modello; le
principali modifiche apportate.
Stima del modello
Va fornita una descrizione dettagliata del metodo di stima utilizzato (ad es. analisi
discriminante, funzione logistica, ecc.) per individuare il legame tra le caratteristiche
dell’obbligato e la misura di rischiosità a questi associata.
Deve, tra l’altro, essere precisato, se del caso per ciascun modulo di cui si compone il
modello:
—
il procedimento e i criteri di selezione della short list di variabili dalla long list di indicatori;
in proposito, andrà indicato l'eventuale uso di algoritmi automatici o semiautomatici di
selezione, specificando anche il software utilizzato;
—
le ipotesi assunte (ad es. costo asimmetrico dell'errore);
—
i vincoli posti nel modello (ad es.: numero massimo di variabili);
—
il peso che ciascuna variabile assume nella determinazione dell'output (cfr. Tav. 11).
Vanno esplicitate le ragioni e le connotazioni degli eventuali aggiustamenti manuali alle
ponderazioni del modello.
In allegato alla scheda, riportare la lista delle variabili relative a ciascun modulo del
modello.
Circolare n. 288 del 3 aprile 2015
IV.6.52
DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Titolo IV – Vigilanza prudenziale
Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB
Allegato D – Scheda modello
Tav. 11 – Sistema di ponderazione degli indicatori
Modulo …
Indicatore
Circolare n. 288 del 3 aprile 2015
Peso
IV.6.53
DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Titolo IV – Vigilanza prudenziale
Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB
Allegato D – Scheda modello
Modelli “integrati”
Nel caso in cui l’intermediario utilizzi un modello che integra in un modulo finale le
diverse misure di rischiosità prodotte da moduli intermedi, specificare tra l'altro:
—
il procedimento, i criteri e la metodologia statistica utilizzati per combinare gli output
derivanti dai moduli intermedi e per definire il modello integrato;
—
le eventuali trasformazioni a cui vengono assoggettate le variabili derivanti dai moduli
intermedi;
—
il peso che ciascun output intermedio assume nella determinazione dell'output finale.
Esplicitare le ragioni e le connotazioni degli eventuali aggiustamenti manuali alle
ponderazioni del modello.
Tav. 12 – Sistema di ponderazione dei moduli
(o delle variabili individuate dai moduli
intermedi)
Peso
Modulo …
Modulo …
Modulo …
Test sulla capacità predittiva del modello
Devono essere riportati:
—
le statistiche proprie del metodo di stima (significatività dei coefficienti, bontà di
accostamento, ecc.), la descrizione dei test condotti per verificare le ipotesi di base del
modello e le percentuali di corretta classificazione;
—
i risultati delle analisi condotte sulle cause degli errori di classificazione (ad es. distinzione
tra errori di previsione del modello ed effetti derivanti da situazioni particolari non
contemplate dalla modellizzazione) e sulla stabilità nel tempo delle misure di rischio
ottenute;
—
le procedure statistiche utilizzate per misurare la capacità predittiva del modello (ad es.
accuracy ratio) sul campione di stima e sul campione di convalida.
Circolare n. 288 del 3 aprile 2015
IV.6.54
DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Titolo IV – Vigilanza prudenziale
Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB
Allegato D – Scheda modello
Tav. 13 – Tasso di corretta classificazione nel campione di sviluppo
Cliente esistente
In bonis
Cliente nuovo
Anomale
In bonis
Anomale
Modulo …
Modulo …
Modulo…
Modulo finale
Tav. 14 – Tasso di corretta classificazione nel campione di convalida
Cliente esistente
In bonis
Cliente nuovo
Anomale
In bonis
Anomale
Modulo …
Modulo …
Modulo…
Modulo finale
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IV.6.55
DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Titolo IV – Vigilanza prudenziale
Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB
Allegato D – Scheda modello
Interventi di modifica del modello
Vanno riportate sinteticamente le principali modifiche apportate al modello nel corso del
tempo.
9.
Costruzione delle classi di rating e assegnazione dei prenditori alle classi
Nel presente paragrafo vengono descritti i criteri e il procedimento in base ai quali - una
volta ottenuta la misura di rischio "individuale" (score o PD) - vengono definite le classi di
rating (individuazione dei punti di cut off).
Se l’output del modello è uno score, viene descritta la metodologia eventualmente
utilizzata per trasformare lo score in una PD individuale. La tavola sottostante riporta le classi di
rating e i relativi cut off.
Tav. 15 – Classi di rating
Classe di rating
Classificazione
Interna
Limiti della classe
Minimo
Massimo
(in bonis, in
osservazione, …)
La tavola sottostante riporta la ripartizione del portafoglio sulla base delle classi di rating
individuate.
Circolare n. 288 del 3 aprile 2015
IV.6.56
DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Titolo IV – Vigilanza prudenziale
Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB
Allegato D – Scheda modello
Tav. 16 – Portafoglio al gg-mm-aa
Classe di
rating
Distribuzione di frequenza
Esposizio
ne totale
per
classe di
rating
Analisi delle PD
n°
%
%
PD
osservaz esposizi osserva- medi
ioni per one
zioni
a
classe di
rating
PD media PD
ponderata minima
per
esposizio
ne
PD
massim
a
…
…
Posizioni
unrated
Totale
100%
100%
Portafogli
o
10. Calcolo della PD associata alle classi di rating (calibrazione)
Il presente paragrafo descrive le metodologie utilizzate per il procedimento di calibrazione,
mediante il quale viene stimata la PD relativa a ciascuna classe di rating.
Vanno specificati tra l'altro:
—
l'algoritmo di calcolo della PD;
—
la lunghezza delle serie storiche delle PD;
—
gli aggiustamenti eventualmente effettuati per tenere conto di fattori quali le differenze
esistenti tra le caratteristiche del campione e la composizione del portafoglio
dell’intermediario, specificando anche le tecniche e le motivazioni;
—
i test statistici effettuati sulla capacità di previsione del modello (es: test binomiale, test di
normalità, ecc.);
—
i criteri che regolano il processo di verifica almeno annuale delle stime della PD.
11. Modifiche del rating basate su valutazioni soggettive (override)
Il presente paragrafo descrive le modalità con cui i rating possono essere sottoposti a
override. In particolare, occorre specificare:
—
i criteri in base ai quali può essere consentito l’override e le eventuali limitazioni associate;
Circolare n. 288 del 3 aprile 2015
IV.6.57
DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Titolo IV – Vigilanza prudenziale
Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB
Allegato D – Scheda modello
—
il livello di responsabilità del/i soggetto/i che possono effettuare e/o approvare l’override e se
tali soggetti sono destinatari di deleghe creditizie;
—
le modalità con cui vengono registrati gli override e le procedure di controllo e di backtesting
previste.
Vanno inoltre specificate le eventuali modifiche consentite sugli output intermedi del
modello e i criteri che le regolano.
12. Proprietà dinamiche dei rating e delle PD
Vanno descritte le caratteristiche del rating in termini di grado di rispondenza alla
situazione corrente del soggetto affidato e l’eventuale considerazione dell’impatto di condizioni
avverse o di determinate fasi del ciclo economico sul suo merito di credito.
13. Archiviazione dei dati
Il presente paragrafo descrive i criteri, le procedure e le responsabilità relative alla
rilevazione e alla custodia dei dati, che devono consentire fra l'altro di riclassificare a posteriori
gli affidati e le operazioni.
Si richiamano, a titolo di esempio, le informazioni che dovrebbero essere rilevate e
archiviate: rating assegnati, data di assegnazione, soggetto responsabile dell’assegnazione e
dell’eventuale override, metodologia e parametri chiave, versione del modello, PD, ecc.
Il paragrafo riporta inoltre la periodicità di aggiornamento dei dati relativi ai singoli
prenditori.
14. Utilizzi dei rating e delle PD
Il presente paragrafo descrive le concrete modalità con cui i rating e le stime della PD
vengono utilizzati nei processi aziendali, specificando gli utilizzi di tali misure di rischio:
—
nelle diverse fasi del processo del credito: definizione delle politiche creditizie nell’ottica sia
commerciale che di gestione del rischio, erogazione, monitoraggio;
—
per finalità diverse da quella della classificazione della rischiosità creditizia; si richiamano a
titolo di esempio i seguenti utilizzi:
determinazione del capitale regolamentare;
politiche di accantonamento per perdite attese;
allocazione del capitale economico (nell’ipotesi che esista un modello di portafoglio);
misure di performance aggiustate per il rischio;
determinazione dei prezzi;
sistema premiante.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Circolare n. 288 del 3 aprile 2015
IV.6.58
DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Titolo IV – Vigilanza prudenziale
Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB
Allegato D – Scheda modello
Reporting
Va infine descritto l’utilizzo delle misure di rischio prodotte dal modello nella reportistica
dell’intermediario. A tal fine, si richiede di allegare i report rilevanti in proposito, con
indicazione dell’unità responsabile della produzione, della periodicità e della funzione e/o dei
soggetti destinatari.
Circolare n. 288 del 3 aprile 2015
IV.6.59