Metodo IRB
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DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI Titolo IV – Vigilanza prudenziale Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB TITOLO IV Capitolo 6 RISCHIO DI CREDITO – METODO IRB Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI Titolo IV – Vigilanza prudenziale Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB Sezione I – Procedimenti amministrativi TITOLO IV- Capitolo 6 RISCHIO DI CREDITO – METODO IRB SEZIONE I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente capitolo: — autorizzazione e revoca dell’autorizzazione ad utilizzare il metodo IRB, nei casi di cui all’art. 143 CRR (termine 6 mesi) ( 1) (2); — autorizzazione a riutilizzare il metodo standardizzato o a riutilizzare i valori regolamentari di LGD e fattori di conversione, per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito nei casi di cui all’art. 149, parr. 1 e 2 CRR (termine: 120 giorni); — autorizzazione all’utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato nei casi di cui all’art. 150 CRR (termine: 6 mesi); — autorizzazione all’utilizzo del metodo standardizzato per le esposizioni in strumenti di capitale di cui all’art. 150, par. 1, lett. g) e h), per le quali tale trattamento è stato autorizzato in altri Stati membri nei casi di cui all’art. 150, par. 1, secondo comma CRR (termine: 6 mesi); — autorizzazione a utilizzare i metodi di cui all'art. 155, parr. 3 e 4, per il calcolo degli importi ponderati per il rischio di credito delle esposizioni appartenenti alla classe di esposizioni "strumenti di capitale" di cui all'art. 147, par. 2, lett. e) nei casi di cui all’art. 151, par. 4 CRR (termine: 6 mesi); — autorizzazione a utilizzare stime interne delle LGD e dei fattori di conversione conformemente all'art. 143 e alla sezione 6 della Parte Tre, Titolo II, Capo 3 per tutte le esposizioni appartenenti alle classi di cui all'art. 147, par. 2, lett. da a) a c) nei casi di cui all’art. 151, par. 9 CRR (termine: 6 mesi); — esenzione dal calcolo e dal riconoscimento degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di diluizione di un tipo di esposizioni causato da crediti verso imprese o al dettaglio acquistati nei casi di cui all’art. 157, par. 5 CRR (termine: 120 giorni); — autorizzazione a riconoscere la protezione del credito di tipo personale rettificando le stime della PD o della LGD, subordinatamente al rispetto dei requisiti di cui all'art. 183, parr.1, 2 e 3, in relazione o ad una singola esposizione o ad un portafoglio di esposizioni nei casi di cui all’art. 164, par. 2 CRR (termine: 6 mesi); (1) Per gli aspetti procedurali concernenti l’autorizzazione cfr. "Autorizzazione all'utilizzo dei sistemi interni di misurazione dei rischi", Capitolo 1, par. 5. (2) Nell’ambito dell’autorizzazione e revoca dell’autorizzazione ad utilizzare il metodo IRB, la Banca d’Italia valuta eventuali profili di connessione con altri procedimenti amministrativi (previsti dalla presente Sezione o in altri Capitoli della presente Circolare) ai fini dell’emanazione del provvedimento finale. Si fa rinvio alle disposizioni del Regolamento del 25 giugno 2008, in particolare all’art. 1, co. 3. Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 IV.6.1 DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI Titolo IV – Vigilanza prudenziale Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB Sezione I – Procedimenti amministrativi — autorizzazione per gli intermediari che utilizzano un modello interno per calcolare un aggiustamento unilaterale della valutazione del credito (CVA) ad utilizzare la scadenza effettiva del credito stimata dal modello interno come M nel caso di cui all’art. 162, par. 2, lett. h) CRR (termine: 6 mesi); — autorizzazione agli intermediari che soddisfano i requisiti per l'uso delle stime interne dei fattori di conversione all’utilizzo di tali stime per i vari tipi di prodotti, di cui alle lettere da a) a d) dell’art. 166, par. 8 nei casi di cui all’art. 166, par. 8, lett. e) CRR (termine: 6 mesi); — autorizzazione agli intermediari che non hanno ricevuto l'autorizzazione a utilizzare le stime interne delle LGD o dei fattori di conversione a norma dell’art. 143 ad utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando applicano il metodo IRB ai fini della stima della PD nei casi di cui all’art. 180, par. 1, lett. h) CRR (termine 6 mesi); — autorizzazione ad utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando applicano il metodo IRB ai fini della stima della PD nei casi di cui all’art. 180, par. 2. lett. e) CRR (termine: 6 mesi); — autorizzazione ad utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando applicano il metodo IRB ai fini della stima della LGD nei casi di cui all’art. 181, par. 2 CRR (termine: 6 mesi); — autorizzazione ad utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando applicano il metodo IRB ai fini della stima dei fattori di conversione nei casi di cui all’art. 182, par. 3 CRR (termine: 6 mesi). Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 IV.6.2 DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI Titolo IV – Vigilanza prudenziale Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB Sezione II – Disciplina applicabile SEZIONE II DISCIPLINA APPLICABILE Gli intermediari finanziari applicano le norme di seguito indicate, salvo quando diversamente specificato nelle presenti disposizioni: — CRR, in particolare la Parte Tre, Titolo II “Requisiti patrimoniali per il rischio di credito”, Capi 1 “Principi generali” e 3 “Metodo basato sui rating interni”; — regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione per specificare: o il calcolo delle rettifiche di valore sui crediti generiche e delle rettifiche di valore su crediti specifiche (art. 110, par. 4 CRR); o le condizioni per valutare la rilevanza dell’uso del sistema di rating esistente per le altre esposizioni aggiuntive che non sono già coperte da tale sistema di rating e delle modifiche ai sistemi di rating o ai metodi di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basati su modelli interni nel quadro del metodo IRB (art. 143, par. 5 CRR); o la metodologia che le autorità competenti devono seguire nel valutare la conformità di un intermediario ai requisiti relativi all'uso del metodo IRB (art. 144, par. 2 CRR); o le condizioni in base alle quali le autorità competenti stabiliscono la natura e i tempi adeguati per l'estensione progressiva del metodo IRB a tutte le classi di esposizioni di cui al par. 3 dell’art. 148 (art. 148, par. 6 CRR); o le condizioni di applicazione del par. 1, lettere a), b) e c) dell’art. 150 in materia di utilizzo parziale permanente (art. 150, par. 3 CRR); o le condizioni in base alle quali le autorità competenti possono consentire agli intermediari di applicare il metodo standardizzato di cui all'art. 150, par. 1, ai sensi del par. 2, lett. b), dell’art. 152 (art. 152, par. 5 CRR); o il modo in cui gli intermediari tengono conto dei fattori di cui al par. 5 dell’art. 153, secondo comma, nell'assegnare i fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati (art. 153, par. 9 CRR); o le condizioni di cui le autorità competenti devono tener conto nel determinare valori minimi della LGD più elevati (art. 164, par. 6 CRR); o le metodologie delle autorità competenti intese a valutare l'integrità del processo di assegnazione e la valutazione regolare e indipendente dei rischi (art. 173, par. 3 CRR); o le condizioni in base alle quali l'autorità competente fissa la soglia di cui al par. 2, lett. d) dell’art. 178 (art. 178, par. 6 CRR); o le condizioni in base alle quali le autorità competenti possono concedere le autorizzazioni di cui al par. 1, lett. h), e al par. 2, lett. e), dell’art. 180 nonché le metodologie in base alle quali le autorità competenti valutano la metodologia utilizzata da un ente per stimare la PD conformemente all'art. 143 (art. 180, par. 3 CRR); o natura, gravità e durata della recessione economica di cui al par. 1 dell’art. 181 nonché le condizioni in base alle quali l'autorità competente può autorizzare un intermediario a norma del par. 3 dell’art. 181 ad utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando l'ente applica il metodo IRB (art. 181, par. 3 CRR); o natura, gravità e durata della recessione economica di cui al par. 1 dell’art. 182 nonché le condizioni in base alle quali l'autorità competente può autorizzare un Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 IV.6.3 DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI Titolo IV – Vigilanza prudenziale Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB Sezione II – Disciplina applicabile intermediario ad utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando l'ente applica per la prima volta il metodo IRB (art. 182, par. 4 CRR); o le condizioni in base alle quali le autorità competenti possono autorizzare il riconoscimento delle garanzie personali condizionali (art. 183, par. 6 CRR). Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 IV.6.4 DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI Titolo IV – Vigilanza prudenziale Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB Sezione III – Disposizioni specifiche SEZIONE III DISPOSIZIONI SPECIFICHE 1. Esposizioni in strumenti di capitale Fino al 31 dicembre 2017, sono esentate dal trattamento con il metodo IRB le categorie di esposizioni in strumenti di capitale individuate ai sensi dell'art. 495, par. 1 CRR. 2. Organizzazione e sistema dei controlli Gli intermediari definiscono le caratteristiche organizzative del sistema di rating che intendono adottare prevedendo appropriate forme di verifica e riscontro a tutti i livelli in cui si articolano le attività di controllo. Un primo livello di controllo si colloca presso le stesse strutture operative coinvolte nel processo di attribuzione del rating; tali controlli possono essere di tipo automatico ovvero disciplinati da appositi protocolli operativi (ad esempio, controlli di tipo gerarchico). Essi sono finalizzati alla verifica del corretto svolgimento delle attività propedeutiche all’assegnazione del rating, quali ad esempio la scelta del modello appropriato per la valutazione del cliente o dell’operazione e l’individuazione delle connessioni di natura economica o giuridica tra i clienti. Analogamente assume rilievo il rispetto delle procedure interne volte all’acquisizione delle informazioni necessarie per l’attribuzione e l’aggiornamento del rating. Nell’ambito di tali controlli rientrano altresì le verifiche sui singoli rating finali prodotti dai modelli. Nei sistemi incentrati sulla componente automatica, tali verifiche riguardano la completezza degli elementi valutativi presi in considerazione e si estendono alle modalità di trattamento delle informazioni qualitative oggettivizzate. Nell’ambito dei sistemi di rating che prevedono l’integrazione dei giudizi automatici con una componente discrezionale, sono necessarie verifiche sulla coerenza delle motivazioni alla base delle proposte di override con i criteri definiti dalla normativa interna. 3. Il processo del rating nell’ambito del gruppo finanziario Nei gruppi finanziari spetta alla capogruppo la decisione strategica di adottare un sistema IRB. Essa ha inoltre la responsabilità ultima della realizzazione del progetto, nonché della supervisione sul corretto funzionamento del sistema e sul suo costante adeguamento sotto il profilo metodologico, organizzativo e procedurale. A tale scopo la capogruppo deve esercitare le proprie prerogative di direzione e coordinamento fra le varie società e strutture del gruppo per assicurare unitarietà alla complessiva gestione del sistema IRB e per garantire il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa. La capogruppo predispone una normativa interna volta a definire con chiarezza la ripartizione di compiti e responsabilità nell’ambito delle differenti fasi del processo del rating (quali, ad esempio, lo sviluppo dei modelli, l’assegnazione del rating e le funzioni di controllo) all’interno del gruppo, tenendo conto della peculiare struttura organizzativa di quest’ultimo. Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 IV.6.5 DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI Titolo IV – Vigilanza prudenziale Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB Sezione III – Disposizioni specifiche Particolare attenzione deve essere prestata ai criteri di rilevazione dei clienti nel gruppo e in particolare dei clienti comuni tra più aziende. Il gruppo finanziario deve disporre di un’anagrafe unica ovvero di più anagrafi, presso le diverse realtà aziendali del gruppo, purché tra loro agevolmente raccordabili, affinché sia consentita una univoca identificazione del cliente da parte di tutte le società del gruppo che hanno relazioni d'affari con il medesimo nonché l'individuazione dell'esposizione complessiva del cliente stesso nei confronti del gruppo finanziario. Inoltre, la capogruppo ha la responsabilità di definire l’assetto dei controlli interni sul sistema IRB in presenza di una pluralità di strutture allocate nelle diverse società del gruppo e di individuare le responsabilità e le attività da svolgere ai differenti livelli di controllo. In ogni caso la capogruppo deve assicurare che l’articolazione delle funzioni di convalida e revisione all’interno del gruppo risponda alle esigenze di unitarietà nella gestione e nel controllo del sistema IRB. In presenza di gruppi finanziari con ampia rilevanza dell’attività transfrontaliera, sono possibili soluzioni organizzative diverse purché rispondenti a specifiche e ben motivate esigenze aziendali connesse con aspetti peculiari e vincoli dei contesti locali. 4. Condizioni per valutare i requisiti dell’esperienza precedente nell’uso dell’IRB Il requisito di esperienza precedente nell’uso dell’IRB (art. 145 CRR) si ritiene sussistente se ricorrono quanto meno le seguenti circostanze: — la normativa e le procedure interne impongono alle unità operative centrali e periferiche di utilizzare i rating nell’ambito del processo di erogazione e rinnovo dei crediti; sono, tra l’altro, predisposte specifiche linee-guida che definiscano i criteri di correlazione tra rating assegnati e delibere da assumere; — le unità operative coinvolte nel processo di erogazione e rinnovo del credito utilizzano il sistema IRB; in particolare, i rating interni costituiscono elementi essenziali e imprescindibili delle valutazioni formulate in sede di istruttoria e revisione dei fidi; l’articolazione delle deleghe è definita tenendo anche conto del profilo di rischio del cliente o della transazione così come rappresentato dal rating o dal pool; — le strutture preposte alle attività di risk management effettuano analisi periodiche della distribuzione del portafoglio per classi di rating e della relativa evoluzione dei profili di rischiosità; — i rating e i pool sono utilizzati nell’ambito sia del sistema di reporting direzionale, sia dei flussi informativi interni resi disponibili alle strutture dell’intermediario coinvolte nel processo del credito. Per gli intermediari che adottano il metodo IRB avanzato o il metodo IRB per le esposizioni al dettaglio, l’utilizzo delle stime interne di LGD e CCF deve sussistere quantomeno nel reporting direzionale e nelle analisi periodiche svolte dalla funzione di risk management. All’atto della richiesta di autorizzazione, gli intermediari dimostrano di utilizzare effettivamente un metodo IRB in linea con i requisiti minimi negli ambiti applicativi stabiliti dalla presente normativa (use test). Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 IV.6.6 DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI Titolo IV – Vigilanza prudenziale Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB Sezione III – Disposizioni specifiche E’ peraltro possibile che, in casi particolari e con riferimento a specifici comparti, le stime dei parametri di rischio per il calcolo dei requisiti patrimoniali non coincidano con quelle utilizzate a fini gestionali. Gli intermediari documentano la ragionevolezza e la necessità delle differenze anzidette, assoggettandole ad un processo di revisione interna. In ogni caso, i valori utilizzati a fini interni e quelli utilizzati per il calcolo dei requisiti patrimoniali devono essere facilmente raccordabili. Gli intermediari devono individuare adeguate procedure interne per mantenere elevata la qualità delle stime dei parametri utilizzati per il calcolo dei requisiti patrimoniali. 5. Sistemi informativi Nel rispetto della disciplina generale in materia di sistemi informativi e continuità operativa, l’intermediario dispone di basi dati e di sistemi informativi adeguati a supportare i processi di misurazione, gestione e controllo dei rischi di credito. Con riferimento alla infrastruttura tecnologica, sono disciplinati in dettaglio nell’Allegato A i seguenti profili: — presidio delle attività tecniche connesse con la raccolta dei dati, la definizione dei sistemi IRB, la calibrazione dei parametri, l’attribuzione e la revisione dei rating e il calcolo del requisito patrimoniale; — integrazione tra i sistemi e le procedure di supporto alla concessione e alla gestione del credito e i sistemi e le procedure per la misurazione dei rischi; — disponibilità dei dati necessari per il calcolo del rating, per garantire la replicabilità dei risultati, le verifiche sulla capacità previsiva del modello e le prove di stress; — gestione della qualità dei dati – in termini di accuratezza, completezza e pertinenza – e sicurezza dei dati e dei sistemi. 6. Estensione progressiva dei metodi IRB Al momento dell’inoltro della domanda di autorizzazione, l’intermediario può chiedere l’esclusione in via provvisoria dal calcolo del metodo IRB di talune classi di esposizioni (estensione progressiva, “roll-out”). L’intermediario deve dimostrare che, alla data di inoltro della domanda, i metodi dei rating interni coprono ( 1) per le singole classi (o sotto-classi) di esposizioni almeno il 75% delle esposizioni; a tali fini le esposizioni al dettaglio, possono essere distinte tra le esposizioni verso una o più persone fisiche e quelle verso PMI. Per i gruppi aventi una significativa proiezione internazionale, la Banca d’Italia, nel valutare il rispetto del suddetto criterio, tiene conto di volta in volta anche delle regole o dei vincoli di altra natura esistenti in altri paesi dove tali gruppi operano. (1) Per “copertura” si intende la percentuale – in termini di importi ponderati calcolati secondo il metodo standardizzato – delle posizioni alle quali è assegnato un rating conforme ai requisiti indicati nella presente disciplina o classificato come default. Ai fini del calcolo della predetta percentuale, non devono essere considerate (né al numeratore né al denominatore) le esposizioni ammesse all’utilizzo permanente del metodo standardizzato. Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 IV.6.7 DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI Titolo IV – Vigilanza prudenziale Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB Sezione III – Disposizioni specifiche In ogni caso, l’insieme delle attività sottoposte a convalida deve rappresentare anche una quota significativa del portafoglio complessivo. L’intermediario redige un piano di estensione, approvato dall’organo di supervisione strategica con le osservazioni dell’organo di controllo, contenente l'indicazione dei tempi e della sequenza dell’estensione progressiva. Il piano di estensione è presentato alla Banca d’Italia unitamente all'istanza di autorizzazione (cfr. Allegati C e D). Nel valutare il piano di estensione la Banca d’Italia tiene conto, tra l’altro, degli specifici presidi predisposti per la puntuale realizzazione dello stesso (strutture e risorse per la verifica dello stato di avanzamento del progetto, identificazione delle procedure da attivare in caso di scostamenti rispetto ai tempi previsti, ecc.). Per gli intermediari che intendono applicare il metodo IRB per le esposizioni al dettaglio e quello IRB di base per le altre esposizioni il completamento dell’estensione progressiva deve avvenire entro 5 anni dal momento in cui esse ottengono l’autorizzazione all’utilizzo del metodo IRB. Per gli intermediari che intendono applicare il metodo IRB avanzato il termine è fissato in 7 anni; eventuali deroghe a tali limiti potranno essere concesse nel caso di strutture di gruppo particolarmente complesse. L’estensione progressiva del metodo IRB non deve essere utilizzata selettivamente allo scopo di ridurre i requisiti patrimoniali minimi per le classi di esposizioni non ancora incluse nel metodo dei rating interni. 6.1 Attuazione del piano di estensione La Banca d’Italia verifica l’effettivo rispetto delle previsioni del piano di estensione e richiede l’adozione di idonei interventi in caso di disallineamenti significativi rispetto al piano presentato. Gli intermediari comunicano alla Banca d’Italia l’estensione di sistemi IRB già convalidati ad altre classi o sottoclassi di esposizioni così come definite ai fini del calcolo della soglia del 75%. Gli intermediari forniscono alla Banca d’Italia puntuali indicazioni in ordine alla portata delle modifiche al piano di estensione dovute a eventi aziendali di rilievo (ad esempio, fusioni, ristrutturazioni, acquisizioni di rami di azienda, modifiche dei sistemi informativi) o a fattori esterni (ad esempio, cambiamenti dei contesti normativi). Qualora un intermediario non rispetti il piano di estensione, esso dimostra che gli effetti del mancato rispetto non sono rilevanti ovvero presenta tempestivamente alla Banca d’Italia un nuovo piano. 7. Quantificazione dei parametri di rischio Ai fini della stima della PD, gli intermediari dispongono di evidenze, con una profondità temporale analoga a quella delle serie storiche dei parametri di rischio, sui tassi di rientro "in bonis" (c.d. “cure rate”) per le diverse categorie di default, al fine di valutare la rilevanza del fenomeno e di procedere a eventuali aggiustamenti alle stime. Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 IV.6.8 DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI Titolo IV – Vigilanza prudenziale Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB Sezione III – Disposizioni specifiche I “past-due tecnici” (crediti scaduti e/o sconfinanti che presentano tutte le caratteristiche per poter essere inclusi tra le “esposizioni in default” ma che non sono rappresentativi di un effettivo stato di difficoltà del debitore tale da generare perdite) devono essere esclusi dal complesso delle “esposizioni in default” ai soli fini della stima dei parametri di rischio. L’obbligo di tale esclusione si applica sia per il metodo IRB avanzato sia per il metodo IRB di base. Resta ferma l’autonoma responsabilità di ciascun intermediario nell’esatta individuazione dei crediti in questione. A tali fini, gli intermediari fanno quanto meno riferimento ai seguenti criteri: a) mancato accertamento di perdite, salvo importi minimi connessi, ad esempio, con la mancata riscossione di interessi sull’arretrato o a spese di sollecito addebitabili al cliente; b) mancata attivazione di azioni gestionali analoghe a quelle assunte per gli altri crediti per i quali viene rilevata l’inesigibilità. La Banca d’Italia si riserva di verificare la corretta applicazione dei criteri di esclusione dei “past-due tecnici”. 8. Criteri di classificazione dei finanziamenti specializzati L’Allegato B illustra alcuni criteri funzionali alla classificazione dei finanziamenti specializzati. 9. Istanza di autorizzazione all’utilizzo dell’IRB Gli Allegati C e D individuano la documentazione e la scheda modello che gli intermediari utilizzano per proporre l’istanza di autorizzazione all’utilizzo del metodo IRB. Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 IV.6.9 FORMATTAZIONE PER LE CIRCOLARI DI VIGILANZA Titolo IV – Vigilanza prudenziale Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB Allegato A Allegato A SISTEMI INFORMATIVI 1. Presidio delle attività tecniche L’intermediario raccoglie ed archivia in formato elettronico informazioni sulle caratteristiche dei debitori e delle operazioni di credito con un livello di dettaglio adeguato alle esigenze connesse con la misurazione del rischio di credito, con il calcolo del requisito patrimoniale e con la produzione delle segnalazioni di vigilanza. Le priorità e gli interventi rilevanti intesi a realizzare e mantenere affidabili nel tempo sistemi e procedure informatiche per la gestione dei dati a supporto dei modelli IRB sono approvati dall’organo con funzione di supervisione strategica. Il personale tecnico e la funzione informatica sono coinvolti, ai livelli appropriati, nella progettazione, nella realizzazione e nella gestione dei sistemi di rating. Sono previste adeguate modalità di sviluppo e manutenzione dei sistemi informativi, di documentazione e di formalizzazione dei processi ( 1) e di rendiconto periodico sullo stato di avanzamento dei lavori e sul rispetto delle pianificazioni. L’intermediario documenta l’architettura tecnica dei sistemi IRB, le fonti informative utilizzate, le procedure di stralcio, le modalità di archiviazione e di controllo dei dati, gli archivi utilizzati per lo sviluppo del modello e il calcolo del rating. L'attribuzione a soggetti terzi di attività rilevanti non esonera l’intermediario dalle responsabilità stabilite dalla presente disciplina e nella disciplina in materia di esternalizzazione. I contratti di outsourcing prevedono opportuni livelli minimi di servizio e la facoltà di accesso ai sistemi dell'outsourcer da parte dell'autorità di vigilanza. Nel caso di utilizzo di modelli sviluppati all’esterno (ad esempio, pacchetti applicativi), l’intermediario assicura che il personale interno disponga di un’adeguata conoscenza delle varie fasi elaborative e del collegamento con i dati interni dell’intermediario. 2. Integrazione con il sistema informativo aziendale I sistemi e le procedure di supporto alla gestione del credito (2) provvedono alla raccolta e all'aggiornamento delle informazioni necessarie per l’attribuzione del rating alla clientela. (1) Nel caso in cui lo sviluppo dei sistemi di rating e la loro integrazione con i sistemi aziendali avvengono utilizzando un approccio prototipale, con il progressivo rilascio di moduli rivisti e perfezionati nel corso del tempo, si può riscontrare un livello di formalizzazione inferiore rispetto alle modalità di sviluppo tradizionali. E’ comunque necessario tenere traccia delle esigenze espresse dagli utenti nel corso dello sviluppo, delle funzionalità introdotte nei vari prototipi, della approvazione finale e del rilascio in produzione dei moduli ritenuti soddisfacenti. (2) Si fa riferimento, tra l’altro, alle procedure: anagrafe della clientela, mappa dei gruppi economici, procedura elettronica di fido, prezzi e condizioni, fidi e garanzie, gestione e controllo rischi, allocazione del capitale economico, back-office. Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 IV.6.10 FORMATTAZIONE PER LE CIRCOLARI DI VIGILANZA Titolo IV – Vigilanza prudenziale Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB Allegato A Le procedure per la concessione e il rinnovo, con cadenza almeno annuale, dei crediti ( 3) sono integrate con il modulo di calcolo del rating in modo da consentire un’adeguata gestione del processo di attribuzione, approvazione e revisione del punteggio dei singoli debitori o dei pool. I sistemi e le procedure informatiche del modello IRB sono pienamente integrate con i sistemi informativi direzionali e gestionali. Le componenti informatiche degli intermediari, nei tempi indicati dal piano di estensione del sistema IRB al gruppo finanziario, sono integrate tra loro e con i sistemi di riepilogo della capogruppo in modo da consentire una visione unitaria del profilo di rischio del gruppo. La piena coerenza o un adeguato raccordo tra i sistemi garantiscono l’omogeneità dei dati a livello di gruppo sia con riferimento agli elementi anagrafici ( 4), sia per quanto riguarda gli aspetti quantitativi; viene assicurata la coerenza dei concetti statistici, del trattamento delle informazioni e dei controlli di qualità dei dati. 3. Sistema per il calcolo del rating L’intermediario è in grado di rilevare e conservare serie storiche sufficientemente estese, relative ai dati di input, ai risultati intermedi e finali del modello (PD, LGD, EAD, rating con relativa data di assegnazione, metodologia impiegata e soggetto responsabile dell’assegnazione, passaggio a default, attribuzione delle esposizioni retail ai pool, etc). L'ambiente di definizione dei sistemi interni è presidiato con adeguati strumenti di gestione del ciclo di vita del software ( 5), presidi sulla sicurezza dei dati e verifiche sul livello di qualità e sulla rappresentatività delle informazioni gestite, in particolare in occasione di rilevanti modifiche nei sistemi informativi aziendali per la gestione del credito o di utilizzo di nuove fonti informative; il passaggio di un modello dall’ambiente di sviluppo a quello di produzione è formalizzato. Gli archivi e le procedure utilizzati per la stima dei modelli e per il calcolo del rating consentono la replicabilità dei risultati ottenuti in passato, la classificazione a posteriori degli affidati e delle operazioni, le verifiche tra dati stimati ed effettivi. Non è necessario che tutti i dati, anche per periodi remoti, siano sempre disponibili on-line; tuttavia le informazioni necessarie sono correttamente archiviate e facilmente recuperabili. Viene assicurata la disponibilità degli archivi e delle procedure e facilitato l’accesso ai dati per l’analisi, per la convalida dei modelli e per il reporting agli organi aziendali e all’esterno dell’intermediario. I dati per condurre le prove di stress sono accurati, completi, appropriati e rappresentativi; vengono gestiti in ambienti separati rispetto a quelli di stima dei modelli e di produzione; le prove sono condotte avvalendosi di risorse tecnologiche proporzionate alla complessità delle metodologie prescelte e alla dimensione degli archivi. (3) In particolare, le procedure aziendali devono utilizzare tempestivamente le nuove informazioni potenzialmente in grado di modificare il rating corrente, proponendo la eventuale revisione del merito di credito. (4) Si fa riferimento, tra l'altro, alla identificazione dei clienti condivisi e alla definizione di criteri omogenei per l'individuazione di connessioni giuridiche o economiche tra clienti delle varie componenti del gruppo. (5) In particolare, va garantita un’appropriata gestione del versioning, del change management e del collaudo delle applicazioni. Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 IV.6.11 FORMATTAZIONE PER LE CIRCOLARI DI VIGILANZA Titolo IV – Vigilanza prudenziale Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB Allegato A 4. Qualità dei dati e sicurezza informatica Le procedure di raccolta, archiviazione ed elaborazione dei dati garantiscono il rispetto di elevati standard di qualità; sono individuate tutte le informazioni rilevanti (completezza) e utili al calcolo dei rating (pertinenza), senza distorsioni sistematiche nei risultati indotte dai dati di input o dai processi di raccolta e integrazione (accuratezza). E’ definito uno standard aziendale di data policy comprensivo dei controlli previsti e delle misure per trattare i dati mancanti o non soddisfacenti. Periodicamente, viene condotta una valutazione sul soddisfacimento di tale standard; nel tempo vengono fissati obiettivi sempre più stringenti in tema di qualità dei dati. L’intermediario individua le funzioni coinvolte nella raccolta dei dati e nella produzione delle informazioni; sono attribuiti ruoli e responsabilità per garantire una ordinata gestione dei dati, dei concetti statistici e del dizionario dati (c.d. “modello dati”). I dati acquisiti o rivisti con immissione manuale (ad esempio, registrazione dei questionari qualitativi, rettifiche di importi, correzione di una posizione per consentire l’associazione al relativo modello di valutazione, inserimento degli override) sono documentati; vengono registrati i dati precedenti la modifica, l’utente che ha rettificato, cancellato o aggiunto informazioni, e, nei casi rilevanti, le motivazioni degli interventi codificate per gruppi omogenei. Gli interventi manuali sono costantemente verificati, anche con appositi controlli nelle procedure di acquisizione, e, ove possibile, progressivamente sostituiti da procedure automatiche. Viene tenuta traccia dei controlli effettuati e degli esiti, dei dati scartati o introdotti nelle varie fasi, delle informazioni mancanti, non plausibili, outlier o con forti discontinuità tra due periodi, delle posizioni escluse o non correttamente associate a modelli di rating, dei risultati delle riconciliazioni con le procedure contabili e delle verifiche con archivi esterni. E’ attuata una politica di sicurezza atta a prevenire l’accesso ai dati da parte di soggetti non autorizzati e a garantire la loro integrità e disponibilità. Il piano di continuità operativa assicura, in caso di incidente, il recupero dei sistemi e degli archivi utilizzati per la misurazione del rischio di credito in tempi compatibili con le esigenze operative. Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 IV.6.12 DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI Titolo IV – Vigilanza prudenziale Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB Allegato B – Criteri per la classificazione dei finanziamenti specializzati Allegato B CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI Tabella 1 Project finance: classi di rating Forte Buona Soddisfacente Debole Grado di solidità finanziaria Condizioni di mercato Pochi fornitori concorrenti ovvero vantaggi sostanziali e durevoli in termini di ubicazione, costi o tecnologia. Domanda sostenuta e in crescita Pochi fornitori concorrenti ovvero vantaggi superiori alla media in termini di ubicazione, costi o tecnologia, ma tale situazione è instabile Domanda sostenuta e stabile Progetto senza vantaggi in termini di ubicazione, costi o tecnologia. Domanda adeguata e stabile Progetto con vantaggi inferiori alla media in termini di ubicazione, costi o tecnologia. Domanda debole e in calo Indicatori finanziari (ad esempio, debt service coverage ratio - DSCR, loan life coverage ratio - LLCR, project life coverage ratio PLCR e debt-to-equity ratio) Solidi, considerato il livello di rischio del progetto; ipotesi di natura economica molto robuste Da solidi ad accettabili, considerato il livello di rischio del progetto; ipotesi di natura economica del progetto robuste Nella media, considerato il livello di rischio del progetto Fragili, considerato il livello di rischio del progetto Il progetto può far fronte alle sue obbligazioni finanziarie in condizioni economiche o settoriali di normale stress. Il progetto può fallire solo in caso di gravi condizioni economiche Il progetto è vulnerabile agli stress tipici di un ciclo economico, e può fallire in caso di normale fase recessiva Analisi di stress Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 Il progetto può far fronte alle sue obbligazioni finanziarie in condizioni economiche o settoriali di stress severo e sostenuto Il progetto è destinato a fallire, a meno di un tempestivo miglioramento delle condizioni IV.6.13 DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI Titolo IV – Vigilanza prudenziale Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB Allegato B – Criteri per la classificazione dei finanziamenti specializzati Forte Buona Soddisfacente Debole Struttura finanziaria Raffronto tra durata del credito e durata del progetto La vita utile del progetto supera significativamente il termine del prestito La durata utile del progetto supera il termine del prestito La durata utile del progetto supera il termine del prestito La durata utile del progetto potrebbe non superare il termine del prestito Piano di ammortamento Rimborso ammortizzato Rimborso ammortizzato Rimborso parzialmente ammortizzato con quota limitata di rimborso a scadenza Rimborso a scadenza o parzialmente ammortizzato con elevata quota di rimborso a scadenza Rischio politico, compreso rischio di trasferimento valutario, considerato il tipo di progetto e gli strumenti di attenuazione del rischio Esposizione molto bassa; ampia disponibilità di strumenti di attenuazione del rischio, ove necessari Esposizione bassa; soddisfacente disponibilità di strumenti di attenuazione del rischio, ove necessari Esposizione moderata; sufficiente disponibilità di strumenti di attenuazione del rischio Esposizione alta; strumenti di attenuazione del rischio insufficienti o non disponibili Rischio di forza maggiore (guerra, tensioni civili, ecc.) Esposizione bassa Esposizione accettabile Protezione standard Rischi significativi, non pienamente attenuati Sostegno governativo e rilevanza del progetto per il paese nel lungo periodo Progetto di importanza strategica per il paese (preferibilmente orientato all’export). Forte sostegno governativo Progetto ritenuto importante per il paese. Buon livello di sostegno governativo Progetto forse non strategico ma di indiscutibile beneficio per il paese. Il sostegno governativo potrebbe non essere esplicito Progetto non cruciale per il paese. Sostegno governativo assente o debole Stabilità del contesto giuridico e regolamentare (rischio di modifiche normative) Contesto regolamentare favorevole e stabile nel lungo periodo Contesto regolamentare favorevole e stabile nel medio periodo Modifiche normative prevedibili con ragionevole certezza Problemi normativi attuali o futuri potrebbero influire sul progetto Contesto politico-giuridico Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 IV.6.14 DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI Titolo IV – Vigilanza prudenziale Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB Allegato B – Criteri per la classificazione dei finanziamenti specializzati Acquisizione delle necessarie autorizzazioni a fronte di deroghe previste, ad esempio, da leggi a rilevanza locale Forte Soddisfacente Sufficiente Debole Opponibilità a terzi di contratti, garanzie reali e personali Contratti e garanzie opponibili a terzi Contratti e garanzie opponibili a terzi Contratti e garanzie considerati opponibili a terzi, anche se potrebbero sussistere problemi non rilevanti Questioni cruciali irrisolte circa l’opponibilità effettiva di contratti e garanzie Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 IV.6.15 DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI Titolo IV – Vigilanza prudenziale Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB Allegato B – Criteri per la classificazione dei finanziamenti specializzati Forte Buono Soddisfacente Debole Caratteristiche della transazione Rischio tecnologico e di progettazione Tecnologia e progettazione pienamente comprovate Tecnologia e progettazione pienamente comprovate Tecnologia e progettazione comprovate; problemi di “start-up” attenuati da una rigorosa definizione del progetto Tecnologia e progettazione non comprovate. Permangono problemi tecnologici e/o complessità nella progettazione Permessi e ubicazione Tutti i permessi sono stati ottenuti Alcuni permessi devono ancora essere ottenuti ma il loro rilascio è considerato molto probabile Alcuni permessi devono ancora essere ottenuti, ma il processo di autorizzazione è ben avviato e ritenuto di routine I permessi chiave devono ancora essere ottenuti e non sono considerati di routine. Possibile applicazione di condizioni rilevanti Tipologia del contratto di costruzione Contratto aggiudicato di appalto/tecnico “chiavi in mano” a prezzo fisso e data certa Contratto aggiudicato di appalto/tecnico “chiavi in mano” a prezzo fisso e data certa Contratto di appalto/tecnico “chiavi in mano” a prezzo fisso e data certa da aggiudicare (bassa concorrenza) Assenza di contratto “chiavi in mano” a prezzo fisso o contratto parziale; problemi di aggiudicazione, alta concorrenza Garanzie di completamento Alta e solida copertura contro danni e/o ampie garanzie di completamento da sponsor altamente affidabili sotto il profilo finanziario Alta copertura contro danni e/o garanzie di completamento da sponsor affidabili sotto il profilo Adeguata copertura contro danni e/o garanzie di completamento da sponsor finanziariamente solidi Inadeguata o inconsistente copertura contro danni, ovvero basse garanzie di completamento Esperienza pregressa e solidità finanziaria dell’appaltatore nella costruzione di progetti simili Forte Buona Soddisfacente Debole Rischio di costruzione Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 IV.6.16 DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI Titolo IV – Vigilanza prudenziale Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB Allegato B – Criteri per la classificazione dei finanziamenti specializzati Rischio operativo Entità e natura dei contratti di messa in operatività e manutenzione (O&M) Contratti a lungo termine sicuri, preferibilmente con incentivi legati ai risultati, e/o appositi conti di riserva Contratti a lungo termine, e/o appositi conti di riserva Contratti o appositi conti di riserva limitati Assenza di contratti; rischio di ingenti sconfinamenti nei costi operativi indipendentemente dalle garanzie Professionalità, esperienza pregressa e solidità finanziaria dell’operatore Ottimi, ovvero impegno degli sponsor a fornire assistenza tecnica Forte Accettabile Limitati/deboli ovvero dipendenza dell’operatore locale dalle autorità locali a) in presenza di contratto “take-or-pay” o a prezzo fisso: Eccellente affidabilità creditizia dell’acquirente; rigorose clausole di estinzione; la durata del contratto copre ampiamente quella del debito Buona affidabilità creditizia dell’acquirente; rigorose clausole di estinzione; la durata del contratto copre quella del debito Accettabile merito di credito dell’acquirente; clausole di estinzione nella norma; la durata del contratto coincide in genere con quella del debito Basso merito di credito dell’acquirente; clausole di estinzione al disotto della norma; la durata del contratto non copre quella del debito b) in assenza di contratto “take-or-pay” o a prezzo fisso: Progetto destinato alla produzione di servizi essenziali o di merci diffusamente vendute su un mercato mondiali; la produzione può essere prontamente assorbita ai prezzi stabiliti, anche a tassi di crescita del mercato inferiori alla media Progetto destinato alla produzione di servizi essenziali o di merci diffusamente vendute su un mercato regionale che, a tassi di crescita nella norma, è in grado di assorbire la produzione ai prezzi stabiliti La merce è venduta su un mercato circoscritto, in grado di assorbire la produzione solo a prezzi inferiori a quelli stabiliti La produzione è richiesta da un solo compratore o da un numero ristretto di acquirenti ovvero non è di solito venduta su mercati organizzati Rischio dell’acquirente di sbocco (“off-take risk”) Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 IV.6.17 DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI Titolo IV – Vigilanza prudenziale Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB Allegato B – Criteri per la classificazione dei finanziamenti specializzati Rischio di fornitura Rischio di prezzo, di volume e di trasporto degli stock di alimentazione; precedenti e solidità finanziaria del fornitore Contratto di fornitura a lungo termine; fornitore con eccellente standing finanziario Contratto di fornitura a lungo termine; fornitore con buono standing finanziario Contratto di fornitura a lungo termine; fornitore con buono standing finanziario; potrebbe permanere un certo rischio di prezzo Contratto di fornitura a breve o a lungo termine con fornitore di basso standing finanziario; permane un certo rischio di prezzo Rischi di riserva (per es., sviluppo delle risorse naturali) Riserve comprovate, sviluppate e soggette a controllo indipendente, che coprono ampiamente i fabbisogni per tutta la durata del progetto Riserve comprovate, sviluppate e soggette a controllo indipendente, che coprono i fabbisogni per tutta la durata del progetto Riserve comprovate, che possono adeguatamente coprire il progetto fino alla scadenza del debito Il progetto si basa in parte su riserve potenziali o non sviluppate Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 IV.6.18 DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI Titolo IV – Vigilanza prudenziale Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB Allegato B – Criteri per la classificazione dei finanziamenti specializzati Forte Buona Soddisfacente Debole Solidità dello sponsor Esperienza pregressa , solidità finanziaria ed esperienza dello sponsor nel paese/settore Sponsor solido con ottima esperienza pregressa ed elevato standing finanziario Sponsor di buon livello con soddisfacente esperienza pregressa e buono standing finanziario Sponsor adeguato con adeguata esperienza pregressa e buono standing finanziario Sponsor di basso livello senza esperienza pregressa o con esperienza discutibile e/o finanziariamente debole Sostegno dello sponsor, come da partecipazioni, clausole di proprietà e incentivi a iniettare liquidità addizionale se necessario Forte. Il progetto è altamente strategico per lo sponsor (attività principale; strategia di lungo termine) Buono. Il progetto è strategico per lo sponsor (attività principale; strategia di lungo termine) Accettabile. Il progetto è ritenuto importante per lo sponsor (attività principale) Limitato. Il progetto non è cruciale per l’attività principale e la strategia di lungo termine dello sponsor Assegnazione di contratti e fondi Pienamente esauriente Esauriente Accettabile Debole Costituzione delle garanzie, tenuto conto della qualità, del valore e del grado di liquidità degli attivi Garanzia totale e incondizionata per tutte le attività, i contratti, i permessi e i fondi necessari alla gestione del progetto Garanzia totale per tutte le attività, i contratti, i permessi e i fondi necessari alla gestione del progetto Garanzia adeguata per tutte le attività, i contratti, i permessi e i fondi necessari alla gestione del progetto Scarse garanzie a favore del prestatore; inadeguata clausola negativa di garanzia Controllo del prestatore sul cash flow (per es., “cash sweep”, conti indipendenti di deposito presso terzi) Forte Soddisfacente Sufficiente Debole Pacchetto di garanzie Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 IV.6.19 DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI Titolo IV – Vigilanza prudenziale Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB Allegato B – Criteri per la classificazione dei finanziamenti specializzati Solidità delle clausole contrattuali (rimborsi anticipati obbligatori, regolamento differito, pagamenti “a cascata”, limitazioni sui dividendi, ecc.) Alta, vista la tipologia del progetto Non è consentita l’accensione di ulteriori debiti Soddisfacente, vista la tipologia del progetto È consentita in misura estremamente limitata l’accensione di ulteriori debiti Sufficiente, vista la tipologia del progetto È consentita in misura limitata l’accensione di ulteriori debiti Insufficiente, vista la tipologia del progetto È consentita in misura illimitata l’accensione di ulteriori debiti Fondi di riserva (servizio del debito, O&M, rinnovo e sostituzione, eventi imprevisti, ecc.) Periodo di copertura superiore alla media; tutti i fondi di riserva sono interamente finanziati per cassa o con lettere di credito di banche ad alto rating Periodo di copertura nella media; tutti i fondi di riserva sono interamente finanziati Periodo di copertura nella media; tutti i fondi di riserva sono interamente finanziati Periodo di copertura inferiore alla media; i fondi di riserva sono finanziati con il cash flow operativo Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 IV.6.20 DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI Titolo IV – Vigilanza prudenziale Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB Allegato B – Criteri per la classificazione dei finanziamenti specializzati Tabella 2 Finanziamenti di immobili da investimento (IPRE): classi di rating Forte Buona Soddisfacente Debole Solidità finanziaria Condizioni di mercato La domanda e l’offerta per la tipologia e l’ubicazione del progetto sono attualmente in equilibrio. Il numero di proprietà competitive in arrivo sul mercato è uguale o inferiore alla domanda prevista La domanda e l’offerta per la tipologia e l’ubicazione del progetto sono attualmente in equilibrio. Il numero di proprietà competitive in arrivo sul mercato è pressoché uguale alla domanda prevista Pressoché in equilibrio. Sul mercato sono in arrivo o si prevede che arrivino proprietà concorrenti. Il progetto potrebbe non essere aggiornato rispetto ad altri di nuova concezione in termini di progettazione e potenzialità Deboli. Sono incerti sia quando le condizioni miglioreranno sia il ritorno all’equilibrio. Ritiro dei locatari alla scadenza del contratto. Le nuove condizioni di locazione sono meno favorevoli di quelle dei contratti in scadenza Indicatori finanziari e tasso di anticipazione DSCR ritenuto ampio (non rilevante in fase di costruzione) e LTV basso per la tipologia di proprietà. Laddove esista un mercato secondario, la transazione è conclusa secondo le convenzioni di mercato DSCR (non rilevante per lo sviluppo della proprietà immobiliare) e LTV soddisfacenti. Laddove esista un mercato secondario, la transazione è conclusa secondo le convenzioni di mercato DSCR della proprietà si è deteriorato e il suo valore è sceso, innalzando LTV DSCR della proprietà deteriorato in misura significativa e LTV ben al disopra degli standard per la sottoscrizione di nuovi prestiti. Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 IV.6.21 DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI Titolo IV – Vigilanza prudenziale Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB Allegato B – Criteri per la classificazione dei finanziamenti specializzati Analisi di stress Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 La struttura della proprietà immobiliare in termini di risorse, impegni e passività le permette di far fronte alle proprie obbligazioni finanziarie in periodi di grave stress finanziario (per es., tassi di interesse, crescita economica) La proprietà immobiliare può far fronte alle proprie obbligazioni finanziarie in periodi prolungati di stress finanziario (per es., tassi di interesse, crescita economica), ma non necessariamente in caso di gravi condizioni economiche Durante un rallentamento economico la proprietà immobiliare subirebbe un calo delle entrate, che limiterebbe la sua capacità di finanziare le spese in conto capitale e aumenterebbe in misura significativa il rischio di inadempimento Le condizioni finanziarie della proprietà immobiliare sono assai tese ed è probabile un ”default”, a meno di un miglioramento nel breve termine IV.6.22 DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI Titolo IV – Vigilanza prudenziale Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB Allegato B – Criteri per la classificazione dei finanziamenti specializzati Forte Buona Soddisfacente Debole a) Proprietà ultimate e stabilizzate Contratti di locazione a lungo termine, locatari affidabili, durate scadenzate nel tempo. I locatari rinnovano tipicamente il contratto alla scadenza. Basso indice della disponibilità abitativa. Spese (manutenzioni, assicurazioni, sicurezza e imposte) prevedibili Contratti di locazione per lo più a lungo termine, locatari mediamente affidabili. Livello normale di turnover dei locatari alla scadenza dei contratti. Basso indice della disponibilità abitativa. Spese prevedibili Contratti di locazione più a medio che a lungo termine, locatari mediamente affidabili. Turnover moderato dei locatari alla scadenza dei contratti. Moderato indice della disponibilità abitativa. Spese relativamente prevedibili, ma varianti in funzione delle entrate Durata variabile dei contratti di locazione, locatari mediamente affidabili. Turnover dei locatari molto elevato alla scadenza dei contratti. Alto indice della disponibilità abitativa. Spese ingenti per rinnovo locali a fronte dell’alto turnover dei locatari b) Proprietà ultimate e non stabilizzate Attività di locazione conforme alle proiezioni. Il progetto dovrebbe stabilizzarsi nel futuro prossimo Attività di locazione conforme alle proiezioni. Il progetto dovrebbe stabilizzarsi nel futuro prossimo Attività di locazione per lo più conforme alle proiezioni. La stabilizzazione del progetto richiederà del tempo Attività di locazione inferiore alle aspettative. Nonostante il raggiungimento del tasso obiettivo di occupazione, la copertura dei flussi di cassa è inadeguata a causa di introiti deludenti c) In fase di costruzione L’intera proprietà è stata anticipatamente locata per tutta la durata del prestito o venduta a soggetti ad alta affidabilità, o l’intermediario dispone di un impegno vincolante a ottenere un finanziamento in unica soluzione da un prestatore di alta qualità La proprietà è stata anticipatamente locata o venduta a soggetti affidabili, o l’intermediario dispone di un impegno vincolante a ottenere un finanziamento rateale permanente da un prestatore affidabile L’attività di locazione è in linea con le proiezioni, ma potrebbero non esservi locazioni anticipate o finanziamenti. L’intermediario potrebbe fungere da prestatore permanente La proprietà è in deterioramento a causa di sconfinamenti nei costi, peggiori condizioni di mercato, revoche dei contratti di locazione o altri fattori. Possibili controversie con il prestatore permanente Prevedibilità dei flussi di cassa Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 IV.6.23 DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI Titolo IV – Vigilanza prudenziale Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB Allegato B – Criteri per la classificazione dei finanziamenti specializzati Forte Buona Soddisfacente Debole Caratteristiche dell’attività Ubicazione La proprietà è ubicata in un luogo altamente richiesto e rispondente alle esigenze dei locatari in termini di servizi La proprietà è ubicata in un luogo abbastanza richiesto e rispondente alle esigenze dei locatari in termini di servizi L’ubicazione della proprietà non presenta vantaggi competitivi Ubicazione, configurazione, progettazione e manutenzione della proprietà hanno contribuito alle difficoltà riscontrate Progettazione e condizioni La proprietà è favorita da progettazione, configurazione e manutenzione, ed è altamente competitiva rispetto a nuovi edifici La proprietà è adeguata in termini di progettazione, configurazione e manutenzione. Progettazione e prestazioni competitive rispetto a nuovi edifici La proprietà è adeguata in termini di configurazione, progettazione e manutenzione La proprietà è carente in termini di configurazione, progettazione e manutenzione Proprietà in fase di costruzione Budget rigoroso e limitati rischi di ordine tecnico. Appaltatori altamente qualificati Budget rigoroso e limitati rischi di ordine tecnico. Appaltatori altamente qualificati Budget adeguato e appaltatori mediamente qualificati Budget incapiente o irrealistico considerati i rischi di ordine tecnico. Discutibile qualificazione degli appaltatori Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 IV.6.24 DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI Titolo IV – Vigilanza prudenziale Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB Allegato B – Criteri per la classificazione dei finanziamenti specializzati Solidità dello sponsor o del promotore Capacità finanziaria e disponibilità a promuovere la proprietà Lo sponsor/promotore ha fornito sostanziali contributi finanziari alla costruzione o all’acquisto della proprietà. Possiede risorse consistenti e contenute passività dirette ed eventuali. Le sue proprietà sono diversificate per area geografica e tipologia Lo sponsor/promotore ha fornito rilevanti contributi finanziari alla costruzione o all’acquisto della proprietà. Le sue condizioni finanziarie gli permettono di promuoverla anche in caso di basso cash flow. Le sue proprietà sono situate in varie aree geografiche Il contributo dello sponsor/promotore potrebbe essere irrilevante o non in forma di contante. Le sue risorse finanziarie sono pari o inferiori alla media Lo sponsor/promotore manca della capacità o della volontà di promuovere la proprietà Reputazione ed esperienza pregressa con proprietà simili Management altamente capace e sponsor di elevata qualità. Solida reputazione e positiva esperienza pregressa con proprietà simili Qualità appropriata dello sponsor e del management. Uno dei due soggetti ha una positiva esperienza pregressa con proprietà simili Modesta qualità dello sponsor e del management. L’esperienza pregressa del management o dello sponsor non destano serie preoccupazioni Management inefficace e sponsor di qualità inferiore alla norma. Entrambi sono responsabili di passate difficoltà nella gestione di proprietà immobiliari Rapporti con rilevanti professionisti del settore Solide relazioni con i principali addetti al settore, quali le società di leasing Comprovate relazioni con i principali addetti al settore, quali le società di leasing Adeguate relazioni con società di leasing e altri fornitori di importanti servizi immobiliari Deboli relazioni con società di leasing e altri fornitori di importanti servizi immobiliari Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 IV.6.25 DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI Titolo IV – Vigilanza prudenziale Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB Allegato B – Criteri per la classificazione dei finanziamenti specializzati Forte Buona Soddisfacente Debole Pacchetto di garanzie Natura del privilegio Garanzia di primo grado perfezionata Garanzia di primo grado perfezionata Garanzia di primo grado perfezionata Limitata capacità di pignoramento del prestatore Assegnazione dei contratti di locazione (per progetti ceduti in leasing a lungo termine) Il prestatore ha ottenuto l’assegnazione. Archivio affittuari aggiornato (ruoli degli affitti, copie dei contratti di locazione) per facilitare le notifiche al locatario per la rimessa dei canoni direttamente al prestatore Il prestatore ha ottenuto l’assegnazione. Archivio affittuari aggiornato (ruoli degli affitti, copie dei contratti di locazione) per facilitare le notifiche al locatario per la rimessa dei canoni direttamente al prestatore Il prestatore ha ottenuto l’assegnazione. Archivio affittuari aggiornato (ruoli degli affitti, copie dei contratti di locazione) per facilitare le notifiche al locatario per la rimessa dei canoni direttamente al prestatore Il prestatore non ha ottenuto l’assegnazione del contratto o non ha tenuto un archivio con le informazioni necessarie per effettuare tempestivamente le notifiche ai locatari dell’immobile Qualità della copertura assicurativa Appropriata Appropriata Appropriata Inferiore alla norma Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 IV.6.26 DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI Titolo IV – Vigilanza prudenziale Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB Allegato B – Criteri per la classificazione dei finanziamenti specializzati Tabella 3 Finanziamento di attività materiali a destinazione specifica (“Object Finance”): classi di rating Forte Buona Soddisfacente Debole Solidità finanziaria Condizioni di mercato Domanda sostenuta e in crescita, forti barriere all’entrata, bassa sensibilità ai cambiamenti nelle tecnologie e nelle prospettive economiche Domanda sostenuta e stabile, alcune barriere all’entrata, una certa sensibilità ai cambiamenti nelle tecnologie e nelle prospettive economiche Domanda adeguata e stabile, limitate barriere all’entrata, significativa sensibilità ai cambiamenti nelle tecnologie e nelle prospettive economiche Domanda debole e in calo, vulnerabilità ai cambiamenti nelle tecnologie e nelle prospettive economiche, contesto altamente incerto Indicatori finanziari (DSCR e LVR) Solidi, considerato il tipo di attività. Ipotesi economiche molto robuste Solidi/accettabili, considerato il tipo di attività. Ipotesi economiche robuste Nella media, considerato il tipo di attività Fragili, considerato il tipo di attività Analisi di stress Stabili introiti a lungo termine, in grado di far fronte a gravi condizioni di stress durante tutto il ciclo economico Introiti a breve termine soddisfacenti. Entro un certo livello il prestito può far fronte ad avversità finanziarie. L’inadempienza è probabile solo in caso di gravi condizioni economiche Introiti a breve termine incerti. I flussi di cassa sono vulnerabili ai comuni stress di un ciclo economico e potrebbero non far fronte a una normale fase recessiva Introiti soggetti a forti incertezze; possibilità di insolvenza anche in condizioni economiche normali, a meno di un miglioramento delle condizioni Mercato di livello mondiale, attività altamente liquide Mercato di livello mondiale o regionale, attività relativamente liquide Mercato di livello regionale, con limitate prospettive nel breve periodo e, quindi, minore liquidità Mercato di livello locale e/o scarsa visibilità. Liquidità bassa o inesistente, in particolare sui mercati di nicchia Liquidità di mercato Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 IV.6.27 DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI Titolo IV – Vigilanza prudenziale Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB Allegato B – Criteri per la classificazione dei finanziamenti specializzati Forte Buona Soddisfacente Debole Molto basso; solidi strumenti di attenuazione del rischio, ove del caso Basso; soddisfacenti strumenti di attenuazione del rischio, ove del caso Moderato; sufficienti strumenti di attenuazione del rischio Alto; strumenti di attenuazione del rischio deboli o inesistenti Ordinamento favorevole alla reintegrazione nel possesso e all’esecuzione dei contratti Ordinamento favorevole alla reintegrazione nel possesso e all’esecuzione dei contratti Ordinamento generalmente favorevole all’esecuzione dei contratti e alla reintegrazione nel possesso, anche se quest’ultima potrebbe essere lunga e/o laboriosa Contesto legale e regolamentare debole o instabile. L’ordinamento potrebbe rendere lunghe o impossibili la reintegrazione nel possesso e l’esecuzione dei contratti Recupero assicurato, bassa entità dei rimborsi in unica soluzione. Non esistono periodi di tolleranza Rimborsi in unica soluzione di entità più elevata, ma ancora a livelli accettabili Ingente entità dei rimborsi in unica soluzione, possibili periodi di tolleranza Rimborsi in blocco o, se in unica soluzione, di entità elevatissima Tutti i permessi sono stati ottenuti; l’attività è conforme alle attuali norme di sicurezza e a quelle di prevedibile adozione Tutti i permessi sono stati ottenuti o sono in via di ottenimento; l’attività è conforme alle attuali norme di sicurezza e a quelle di prevedibile adozione La maggioranza dei permessi è stata ottenuta o è in via di ottenimento, il rilascio dei permessi mancanti è considerato di routine, l’attività è conforme alle attuali norme di sicurezza Problemi nell’ottenimento di tutti i permessi richiesti, la configurazione e/o le operazioni pianificate potrebbero necessitare di una parziale revisione Contesto politico-giuridico Rischio politico, incluso rischio di trasferimento Rischio legale e regolamentare Caratteristiche della transazione Condizioni di finanziamento rispetto alla vita economica dell’attività Rischio operativo Permessi / concessioni Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 IV.6.28 DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI Titolo IV – Vigilanza prudenziale Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB Allegato B – Criteri per la classificazione dei finanziamenti specializzati Forte Buona Soddisfacente Debole Entità e natura dei contratti O&M Solido contratto a lungo termine, preferibilmente con incentivi legati ai risultati, e/o appositi conti di riserva (ove del caso) Contratto a lungo termine, e/o appositi conti di riserva (ove del caso) Contratto a tempo o appositi conti di riserva (ove del caso) Assenza di contratto; rischio di ingenti aumento dei costi operativi oltre l’entità delle garanzie Solidità finanziaria dell’operatore, esperienza pregressa nella gestione di attività simili e capacità di ricollocare l’attività sul mercato alla scadenza del contratto Esperienza pregressa e capacità di “re-marketing” eccellenti Esperienza pregressa e capacità di “re-marketing” soddisfacenti Esperienza pregressa mediocre o di breve durata e incerta capacità di “re-marketing” Esperienza pregressa inesistente o sconosciuta e assoluta incapacità di “re-marketing” Configurazione, dimensioni, progettazione e manutenzione (per es., età e dimensioni di un aeromobile) rispetto ad altri beni sullo stesso mercato Forte vantaggio in termini di progettazione e manutenzione. Configurazione standard, esistenza di un mercato liquido Progettazione e manutenzione superiori alla media. Configurazione standard, al massimo con limitate eccezioni, esistenza di un mercato liquido Progettazione e manutenzione nella norma. Configurazione in certa misura specifica, che potrebbe perciò restringere il mercato Progettazione e manutenzione inferiori alla media. La vita economica dell’attività è prossima alla fine. Configurazione assai specifica, mercato molto ristretto Valore di rivendita Sensibilità del valore e della liquidità dell’attività al ciclo economico Valore corrente ben al disopra del valore del debito Relativamente insensibili Moderatamente superiore al valore del debito Sensibili Leggermente superiore al valore del debito Piuttosto sensibili Inferiore al valore del debito Altamente sensibili Caratteristiche dell’attività Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 IV.6.29 DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI Titolo IV – Vigilanza prudenziale Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB Allegato B – Criteri per la classificazione dei finanziamenti specializzati Forte Buona Soddisfacente Debole Solidità dello sponsor Solidità finanziaria dell’operatore, esperienza pregressa nella gestione di attività simili e capacità di ricollocare l’attività sul mercato alla scadenza del contratto Esperienza pregressa e capacità di “re-marketing” eccellenti Esperienza pregressa e capacità di “re-marketing” soddisfacenti Esperienza pregressa mediocre o di breve durata e incerta capacità di “re-marketing” Esperienza pregressa inesistente o sconosciuta e assoluta incapacità di “re-marketing” Precedenti e solidità finanziaria dello sponsor Precedenti e standing finanziario eccellenti Precedenti e standing finanziario di buon livello Precedenti adeguati e standing finanziario di buon livello Precedenti inesistenti o discutibili e/o standing finanziario carente Controllo dell’attività La documentazione legale conferisce al prestatore un controllo effettivo (ad es., garanzia di primo grado, o una struttura di leasing che prevede tale garanzia) sull’attività, o sulla società che la possiede La documentazione legale conferisce al prestatore un controllo effettivo (ad es., garanzia di primo grado, o una struttura di leasing che prevede tale garanzia) sull’attività, o sulla società che la possiede La documentazione legale conferisce al prestatore un controllo effettivo (ad es., garanzia di primo grado, o una struttura di leasing che prevede tale garanzia) sull’attività, o sulla società che la possiede Il contratto fornisce una scarsa garanzia al prestatore, con conseguenti possibili rischi di perdere il controllo sull’attività Diritti e mezzi a disposizione del prestatore per monitorare l’ubicazione e le condizioni dell’attività Il prestatore è in grado di monitorare l’ubicazione e le condizioni dell’attività in ogni momento e in ogni luogo (rapporti regolari, possibilità di condurre ispezioni) Il prestatore è in grado di monitorare l’ubicazione e le condizioni dell’attività pressoché in ogni momento e in ogni luogo Il prestatore è in grado di monitorare l’ubicazione e le condizioni dell’attività pressoché in ogni momento e in ogni luogo Il prestatore è in grado di monitorare l’ubicazione e le condizioni dell’attività solo entro certi limiti Pacchetto di garanzie Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 IV.6.30 DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI Titolo IV – Vigilanza prudenziale Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB Allegato B – Criteri per la classificazione dei finanziamenti specializzati Assicurazione contro i danni Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 Forte Buona Soddisfacente Solida copertura assicurativa, comprendente i danni accessori, presso le migliori compagnie di assicurazione Soddisfacente copertura assicurativa (non comprendente i danni accessori) presso compagnie di assicurazione di buona qualità Sufficiente copertura assicurativa (non comprendente i danni accessori) presso compagnie di assicurazione di qualità accettabile Debole Debole copertura assicurativa (non comprendente i danni accessori) presso compagnie di assicurazione di bassa qualità IV.6.31 DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI Titolo IV – Vigilanza prudenziale Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB Allegato B – Criteri per la classificazione dei finanziamenti specializzati Tabella 4 Finanziamenti su merci (“Commodities Finance”): classi di rating Forte Buona Soddisfacente Debole Solidità finanziaria Grado di sovracopertura con garanzia (“overcollateralization”) dell’operazione Forte Buona Soddisfacente Debole Rischio paese Rischio assente Esposizione limitata al rischio (in particolare, collocazione delle riserve sull’estero in un paese emergente) Esposizione al rischio (in particolare, collocazione delle riserve sull’estero in un paese emergente) Forte esposizione al rischio (in particolare, collocazione delle riserve sull’interno in un paese emergente) Attenuazione del rischio paese Attenuazione molto forte: solidi meccanismi offshore, merce strategica, acquirente di prima classe Attenuazione forte: presenza di meccanismi offshore, merce strategica, buon acquirente Attenuazione accettabile: presenza di meccanismi offshore, merce meno strategica, acquirente accettabile Attenuazione solo parziale: assenza di meccanismi offshore, merce non strategica, acquirente debole Contesto politico-giuridico Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 IV.6.32 DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI Titolo IV – Vigilanza prudenziale Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB Allegato B – Criteri per la classificazione dei finanziamenti specializzati Forte Buona Soddisfacente Debole Caratteristiche dell’attività Liquidità e vulnerabilità ad avarie La merce è quotata e può essere coperta tramite future o strumenti OTC. Merce non avariabile La merce è quotata e può essere coperta tramite strumenti OTC. Merce non avariabile Merce non quotata ma liquida. Sussistono incertezze riguardo alle possibilità di copertura. Merce non avariabile Merce non quotata. Liquidità limitata, alla luce della dimensione e dello spessore del mercato. Mancanza di appropriati strumenti di copertura. Merce avariabile Solidità finanziaria del commerciante Molto forte, con riferimento sia all’approccio (“trading philosophy”) sia ai rischi Forte Adeguata Debole Esperienza pregressa, inclusa la capacità di gestire il processo logistico Vasta esperienza nel tipo di transazione in questione. Ottimi risultati in termini operativi e di efficienza dei costi Sufficiente esperienza nel tipo di transazione in questione. Risultati in termini operativi e di efficienza dei costi superiori alla media Esperienza limitata nel tipo di transazione in questione. Risultati in termini operativi e di efficienza dei costi nella media Esperienza generalmente limitata o incerta. Costi e profitti volatili Controlli commerciali e strategie di copertura Rigorosi criteri per la selezione delle controparti, la copertura e il monitoraggio Adeguati criteri per la selezione delle controparti, la copertura e il monitoraggio Problemi trascurabili o assenti in passato Il dettagliante ha subito perdite significative in passato Qualità dell’informazione finanziaria Eccellente Buona Soddisfacente Insufficiente o carente in taluni ambiti Solidità dello sponsor Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 IV.6.33 DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI Titolo IV – Vigilanza prudenziale Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB Allegato B – Criteri per la classificazione dei finanziamenti specializzati Forte Buona Soddisfacente Debole Controllo dell’attività Garanzie di primo grado, che conferiscono al prestatore il controllo legale delle attività in ogni momento, se del caso Garanzie di primo grado, che conferiscono al prestatore il controllo legale delle attività in ogni momento, se del caso Discontinuità del controllo sulle attività da parte del prestatore, attenuata dalla conoscenza del processo commerciale o dall’inter-vento di una terza parte, se del caso Permangono taluni rischi di perdere il controllo sulle attività; recupero non assicurato Assicurazione contro i danni Solida copertura assicurativa, comprendente i danni accessori, presso le migliori compagnie di assicurazione Soddisfacente copertura assicurativa (non comprendente i danni accessori) presso compagnie di assicurazione di buona qualità Sufficiente copertura assicurativa (non comprendente i danni accessori) presso compagnie di assicurazione di qualità accettabile Debole copertura assicurativa (non comprendente i danni accessori) o presso compagnie di assicurazione di bassa qualità Pacchetto di garanzie Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 IV.6.34 DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI Titolo IV – Vigilanza prudenziale Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB Allegato C – Documentazione per i metodi IRB Allegato C DOCUMENTAZIONE PER I METODI IRB 1. Governo del progetto 1.1. Delibera quadro dell’organo di supervisione strategica e, se esistenti, verbali degli altri organi collegiali di governo del progetto; 1.2. Descrizione del progetto e dei ruoli e delle responsabilità coinvolte; 1.3. Elenco della normativa interna emanata per l’attuazione del progetto. 2. Attuazione del progetto 2.1. Piano di estensione progressiva (“roll-out”): tempi e modalità di estensione dei metodi IRB al perimetro del gruppo finanziario, fatta eccezione per le aree soggette ad esenzione permanente; 2.2. Informazioni sulle quote di attivo coperte dai sistemi di rating al momento della richiesta; informazioni sulla distribuzione per classi di rating/probabilità di default delle esposizioni e del numero di controparti; 2.3. Analisi impatto costi-benefici (economici, gestionali, regolamentari). 3. Aspetti di natura organizzativa 3.1. Delibere di approvazione e/o revisione dei processi e dei criteri relativi ai sistemi di rating; 3.2. Descrizione degli aspetti organizzativi del processo di assegnazione del rating: strutture, compiti e responsabilità, sistemi di incentivi, strumenti di controllo; 3.3. Descrizione degli utilizzi dei sistemi di rating nell’ambito dei processi gestionali previsti dalla normativa; 3.4. Processo e strumenti per la convalida e la revisione interna. 4. Aspetti di natura quantitativa 4.1. Schema riassuntivo dei diversi sistemi in utilizzo, attuale e prospettico (“mappa dei modelli”) nonché dei portafogli/soggetti giuridici coperti; 4.2. Informazioni specifiche sui singoli sistemi IRB. Con riferimento a tali informazioni, in allegato si riporta una “scheda modello” (cfr. Allegato D); in alternativa alla Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 IV.6.37 DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI Titolo IV – Vigilanza prudenziale Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB Allegato C – Documentazione per i metodi IRB compilazione della suddetta scheda (o di parti di essa), l’intermediario può rinviare alla eventuale documentazione predisposta internamente; 4.3. Risultati del “calcolo parallelo”. 5. Sistemi informativi 5.1. Architettura del sottosistema informativo dedicato; 5.2. Quadro delle principali procedure elettroniche di supporto all’attività creditizia; 5.3. Utilizzo di risorse esterne (es. outsourcing, pacchetti applicativi); 5.4. Qualità dei dati: standard aziendali, controlli; 5.5. Raccordo dei dati a livello di gruppo finanziario, anagrafi di gruppo, trattamento dei soggetti condivisi; 5.6. Gestione della sicurezza informatica: integrità, riservatezza e disponibilità dei dati e dei sistemi; continuità operativa. 6. Verifiche interne 6.1. Relazione conclusiva del processo di convalida interna in cui si attesti, in modo dettagliato, il posizionamento rispetto a ciascuno dei requisiti organizzativi e quantitativi; 6.2. Relazione della funzione di revisione interna sugli accertamenti condotti in merito ai sistema IRB, al loro utilizzo gestionale, al processo di convalida interna; 6.3. Altre verifiche condotte dalla funzione di revisione interna rilevanti per l’esame dell’istanza. Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 IV.6.38 DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI Titolo IV – Vigilanza prudenziale Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB Allegato D – Scheda modello Allegato D SCHEDA MODELLO Gruppo Modello Versione documento a. Data documento La finalità della scheda è descrivere il modello di rating interno utilizzato dal gruppo in riferimento a uno specifico portafoglio. Gli intermediari che utilizzano processi di assegnazione dei rating di tipo judgemental non compilano il par. 8; gli intermediari che utilizzano modelli statistici non compilano il par. 7; gli intermediari che utilizzano processi misti compilano i parr. 7 ed 8 per le parti che rilevano. La struttura della scheda va – ove possibile – rispettata. Se le caratteristiche del modello richiedono, ai fini di una maggiore chiarezza della descrizione, che la compilazione della scheda venga effettuata modificando la struttura qui proposta, devono essere indicate in premessa le variazioni apportate. Vanno in generale riportate tutte le eventuali informazioni ritenute utili a una migliore lettura della scheda che non trovano appropriata sistemazione nelle sezioni previste ma che vengono considerate necessarie per apprezzare la natura e le performance del modello. Se ritenuto opportuno, alla scheda vanno allegati i manuali interni che documentano le caratteristiche, il funzionamento e le modalità di utilizzo del modello e, in generale, tutta la documentazione ritenuta utile alla comprensione di tali aspetti. Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 IV.6.39 DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI Titolo IV – Vigilanza prudenziale Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB Allegato D – Scheda modello 1. Descrizione del modello Il presente paragrafo contiene la descrizione del modello di rating interni nei suoi aspetti principali. In particolare, essa è finalizzata, fra le altre cose, a indicare: — la/le funzione/i responsabili dello sviluppo del modello; — se il modello è proprietario o acquistato (interamente o parzialmente) all’esterno; — se per la messa a punto del modello sono stati utilizzati apporti consulenziali, specificando i soggetti incaricati e le caratteristiche e la portata della consulenza; — le motivazioni che hanno portato a scegliere il modello; — una descrizione sintetica del procedimento di produzione dei rating interni e di calcolo delle PD associate a ciascuna classe di rating (1), evidenziando tra l'altro: 1. l'eventuale struttura modulare (ad es. modulo economico-finanziario, modulo andamentale, modulo qualitativo, ecc.); 2. la metodologia di stima e di implementazione del modello; 3. l’output delle diverse fasi di stima (score, PD o rating interno). 2. Descrizione del portafoglio Deve essere descritto, con riferimento alla più recente data disponibile, il portafoglio a cui si applica il modello; va utilizzato lo schema sottostante, modificandolo o integrandolo - se necessario - con altre colonne relative agli eventuali ulteriori criteri di segmentazione adottati (Tav. 1). I dati vanno riportati con riferimento alle diverse entità del gruppo. Tav. 1 – Composizione del portafoglio Portafoglio Portafoglio 1 Limiti di fatturato <> € mln Limiti di accordato <> € mln Percentuale in termini di prenditori sul totale del gruppo Percentuale in termini di erogato sul totale del gruppo X% Y% entità A …. …. (data di riferimento: gg-mm-aa) (1) Le informazioni fornite in questa sede prescindono dalle specifiche tecnico-statistiche del modello, oggetto di specifico approfondimento nei paragrafi successivi. Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 IV.6.40 DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI Titolo IV – Vigilanza prudenziale Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB Allegato D – Scheda modello 3. Definizione di default Nel presente paragrafo, vengono riportate: — le definizioni di default adottate in fase di stima del modello statistico e in fase di calcolo della PD associata alle classi di rating (Tav. 2); — la descrizione delle classificazioni interne di crediti problematici/anomali incluse nella definizione di default; — il grado di corrispondenza fra le classificazioni interne e quelle previste dalle presenti disposizioni. — In caso di utilizzo di definizioni di default non armonizzate, vanno precisati: — modalità e tempi previsti per l’armonizzazione nella fase di stima del modello; — le modalità con cui, in via temporanea, il processo di calibrazione tiene conto dell'utilizzo di una definizione di default non armonizzata. — Deve essere chiarito il trattamento delle esposizioni: — verso singole entità in default appartenenti a gruppi considerati in bonis; — verso singole entità considerate in bonis appartenenti a gruppi in default. Tav. 2 – Definizione di default Fase di stima Campione di sviluppo Campione di convalida Modulo … Modulo … Modulo … Modulo … Fase di calcolo della PD associata alla classe di rating 4. Caratteristiche del campione di stima In questo paragrafo, devono essere indicate le modalità di costruzione e le caratteristiche dei campioni (composizione e periodo di osservazione) separatamente per ciascuna fase (sviluppo e convalida). Si deve precisare se si è tenuto conto e con quali criteri della presenza nel campione di imprese appartenenti a gruppi. Composizione dei campioni Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 IV.6.41 DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI Titolo IV – Vigilanza prudenziale Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB Allegato D – Scheda modello Va indicata, se del caso separatamente per ciascun modulo di cui si compone il modello, la composizione dei campioni di sviluppo e convalida, specificando fra l’altro: — se si tratta di osservazioni interne o esterne; nel caso di osservazioni interne, dovrebbe essere riportata anche la rappresentatività del campione sulla popolazione (grado di bilanciamento); — eventuali stratificazioni (ad es. dimensione, settore economico, forma giuridica, area geografica, ecc.) e le motivazioni che hanno portato a sceglierle; — i metodi di estrazione campionaria; — le varie fasi che conducono alla individuazione del campione di stima a partire dall’insieme di osservazioni inizialmente considerate. Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 IV.6.42 DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI Titolo IV – Vigilanza prudenziale Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB Allegato D – Scheda modello Tav. 3 – Composizione dei campioni Modulo Campione di sviluppo Sane Campione di convalida Anomale Totale Sane Anomale Totale Modulo … in % campione in % popolazione b. c. d. Modulo … e. f. g. in % campione in % popolazione Modulo … in % campione in % popolazione Descrizione delle stratificazioni utilizzate. Ad esempio: Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 IV.6.43 DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI Titolo IV – Vigilanza prudenziale Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB Allegato D – Scheda modello Tav. 4 – Composizione dei campioni per settore di attività economica Modulo … Campione di sviluppo Sane Campione di convalida Anomale Totale Sane Anomale Totale Agricoltura in % campione in % popolazione Industria in % campione in % popolazione … h. i. j. in % campione in % popolazione Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 IV.6.44 DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI Titolo IV – Vigilanza prudenziale Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB Allegato D – Scheda modello Tav. 5 – Composizione dei campioni per localizzazione geografica Modulo … Campione di sviluppo Sane Anomale Campione di convalida Totale Sane Anomale Totale Nord in % campione in % popolazione Centro in % campione in % popolazione … k. l. m. in % campione in % popolazione Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 IV.6.45 DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI Titolo IV – Vigilanza prudenziale Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB Allegato D – Scheda modello Tav. 6 – Composizione dei campioni per forma giuridica Modulo … Campione di sviluppo Campione di convalida Sane Anomale Totale n. o. p. Sane Anomale Totale SpA in % campione in % popolazione Srl in % campione in % popolazione …. in % campione in % popolazione Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 IV.6.46 DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI Titolo IV – Vigilanza prudenziale Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB Allegato D – Scheda modello Periodo di osservazione Nella tabella sottostante vanno riportate, se del caso, separatamente per ciascun modulo, le caratteristiche temporali dei campioni di stima e convalida. Tav. 7 – Periodo di osservazione dei campioni Campione di sviluppo Date di osservazione del default Date di osservazione degli indicatori Campione di convalida Date di osservazione del default Date di osservazione degli indicatori Modulo … Modulo … Modulo … Specificare le motivazioni che hanno condotto alla scelta delle finestre temporali indicate. 5. Dati di input Nella tabella sottostante vanno riportati i dati sulla base dei quali vengono costruiti gli indicatori presi in considerazione – se del caso, ripartiti per modulo - e le relative fonti, specificando se si tratta di archivi esterni o interni. Precisare se si utilizzano dati integrativi a livello consolidato. Riguardo alle informazioni qualitative, vanno descritte modalità e criteri di acquisizione (ad es. questionari, da descrivere nelle principali caratteristiche). Esempio di elencazione dei dati di input e delle relative fonti: Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 IV.6.47 DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI Titolo IV – Vigilanza prudenziale Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB Allegato D – Scheda modello Tav. 8 – Fonti dei dati utilizzati Modulo Dati Fonti Modulo … Finanziari: bilanci … …. Andamentali: utilizzato a livello di sistema … Utilizzo dati consolidati Andamentali: utilizzato a livello aziendale Score Settoriali … Relativamente agli archivi esterni, vanno fornite indicazioni sulle modalità di accesso e sui controlli previsti, indicando fra l'altro: — la definizione di default adottata; — la frequenza di aggiornamento; — il grado di integrazione con altri archivi (campi chiave); — i criteri di verifica della qualità e coerenza dei dati; — la rappresentatività rispetto al portafoglio per il quale vengono utilizzati (e i metodi statistici di verifica della rappresentatività eventualmente utilizzati). Relativamente agli archivi interni, vanno dettagliatamente descritti: — l’architettura; — i controlli previsti su coerenza, affidabilità e integrità dei dati; — le unità addette alla gestione e manutenzione degli archivi; — la rappresentatività rispetto al portafoglio per il quale vengono utilizzati (e i metodi statistici di verifica della rappresentatività eventualmente utilizzati). Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 IV.6.48 DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI Titolo IV – Vigilanza prudenziale Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB Allegato D – Scheda modello 6. Processo di selezione degli indicatori Il presente paragrafo descrive - se del caso, separatamente per ciascun modulo di cui si compone il modello - il procedimento utilizzato per definire le long list di indicatori e per passare da queste alle short list di variabili prese in considerazione per il calcolo del rating attraverso la stima del modello ovvero l'attribuzione dei pesi da parte degli esperti. La descrizione è accompagnata dall'indicazione dei criteri in base ai quali sono state definite le long list di indicatori (ad es. letteratura, giudizio degli esperti, disponibilità delle informazioni, soglie di rilevanza, ecc.) e di quelli per la revisione delle liste. Pre-trattamento dei dati Vanno riportati, se del caso, separatamente per ciascun modulo, i pre-trattamenti a cui sono sottoposti i dati di input. Si richiamano a titolo di esempio: — analisi esplorative sui dati grezzi; — modalità di trattamento delle variabili qualitative; — modalità di trattamento degli errori casuali (in fase di immissione dei dati), degli outlier, dei missing value, delle variabili costruite come rapporti (in particolare, della gestione delle “eccezioni” come DIV/0); — definizione dei campi di esistenza; — trasformazione e normalizzazione degli indicatori. Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 IV.6.49 DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI Titolo IV – Vigilanza prudenziale Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB Allegato D – Scheda modello Analisi univariata L’analisi univariata degli indicatori dovrebbe consentire di ordinare le variabili considerate in base al relativo potere esplicativo e quindi di guidare la definizione della short list. Vanno descritte, se del caso, separatamente per ciascun modulo, le analisi condotte su ciascun indicatore singolarmente considerato per valutarne la capacità predittiva; si richiamano a titolo di esempio: distribuzione di frequenza univariata; analisi grafica; accuracy ratio; average default frequency sui percentili; ecc.. Analisi multivariata Vanno descritte, separatamente per ciascun modulo, le tecniche di statistica multivariata utilizzate per accertare il grado di correlazione tra le variabili, ad es. al fine di valutare la “ridondanza” di informazione. 7. Assegnazione del rating con modalità di tipo judgemental La presente sezione fornisce una descrizione dettagliata della metodologia e del procedimento utilizzati per individuare il legame tra le caratteristiche dell’obbligato e la misura di rischiosità a questi associata. Vengono tra l'altro precisati, se del caso per ciascun modulo di cui si compone il modello: — i vincoli posti nel modello (ad es.: numero massimo di variabili); — il peso che ciascuna variabile assume nella determinazione del rating (cfr. Tav. 9). In allegato alla scheda, riportare la lista delle variabili relative a ciascun modulo del modello. Nel caso in cui l’intermediario utilizzi un modello "misto" (cioè, un modello che integra in un modulo finale le misure di rischiosità prodotte da moduli intermedi basati sia su tecniche statistiche sia sul giudizio degli esperti), vengono tra l'altro specificati: — il procedimento, i criteri e la metodologia utilizzati per combinare gli output derivanti dai moduli intermedi e per definire il modello integrato; — le eventuali trasformazioni a cui vengono assoggettate le variabili derivanti dai moduli intermedi; — il peso che ciascun output intermedio assume nella determinazione dell'output finale (cfr. Tav. 10) Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 IV.6.50 DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI Titolo IV – Vigilanza prudenziale Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB Allegato D – Scheda modello Tav. 9 – Sistema di ponderazione degli indicatori Modulo … Indicatore Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 Peso IV.6.51 DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI Titolo IV – Vigilanza prudenziale Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB Allegato D – Scheda modello Tav. 10 – Sistema di ponderazione dei moduli (o delle variabili individuate dai moduli intermedi) Peso Modulo … Modulo … Modulo … Riportare sinteticamente le principali modifiche apportate al modello nel corso del tempo. 8. Stima del modello statistico Il presente paragrafo descrive: il metodo di stima utilizzato per pervenire, anche attraverso modelli integrati, alle misure di rischio individuali; i test sulla capacità predittiva del modello; le principali modifiche apportate. Stima del modello Va fornita una descrizione dettagliata del metodo di stima utilizzato (ad es. analisi discriminante, funzione logistica, ecc.) per individuare il legame tra le caratteristiche dell’obbligato e la misura di rischiosità a questi associata. Deve, tra l’altro, essere precisato, se del caso per ciascun modulo di cui si compone il modello: — il procedimento e i criteri di selezione della short list di variabili dalla long list di indicatori; in proposito, andrà indicato l'eventuale uso di algoritmi automatici o semiautomatici di selezione, specificando anche il software utilizzato; — le ipotesi assunte (ad es. costo asimmetrico dell'errore); — i vincoli posti nel modello (ad es.: numero massimo di variabili); — il peso che ciascuna variabile assume nella determinazione dell'output (cfr. Tav. 11). Vanno esplicitate le ragioni e le connotazioni degli eventuali aggiustamenti manuali alle ponderazioni del modello. In allegato alla scheda, riportare la lista delle variabili relative a ciascun modulo del modello. Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 IV.6.52 DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI Titolo IV – Vigilanza prudenziale Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB Allegato D – Scheda modello Tav. 11 – Sistema di ponderazione degli indicatori Modulo … Indicatore Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 Peso IV.6.53 DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI Titolo IV – Vigilanza prudenziale Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB Allegato D – Scheda modello Modelli “integrati” Nel caso in cui l’intermediario utilizzi un modello che integra in un modulo finale le diverse misure di rischiosità prodotte da moduli intermedi, specificare tra l'altro: — il procedimento, i criteri e la metodologia statistica utilizzati per combinare gli output derivanti dai moduli intermedi e per definire il modello integrato; — le eventuali trasformazioni a cui vengono assoggettate le variabili derivanti dai moduli intermedi; — il peso che ciascun output intermedio assume nella determinazione dell'output finale. Esplicitare le ragioni e le connotazioni degli eventuali aggiustamenti manuali alle ponderazioni del modello. Tav. 12 – Sistema di ponderazione dei moduli (o delle variabili individuate dai moduli intermedi) Peso Modulo … Modulo … Modulo … Test sulla capacità predittiva del modello Devono essere riportati: — le statistiche proprie del metodo di stima (significatività dei coefficienti, bontà di accostamento, ecc.), la descrizione dei test condotti per verificare le ipotesi di base del modello e le percentuali di corretta classificazione; — i risultati delle analisi condotte sulle cause degli errori di classificazione (ad es. distinzione tra errori di previsione del modello ed effetti derivanti da situazioni particolari non contemplate dalla modellizzazione) e sulla stabilità nel tempo delle misure di rischio ottenute; — le procedure statistiche utilizzate per misurare la capacità predittiva del modello (ad es. accuracy ratio) sul campione di stima e sul campione di convalida. Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 IV.6.54 DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI Titolo IV – Vigilanza prudenziale Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB Allegato D – Scheda modello Tav. 13 – Tasso di corretta classificazione nel campione di sviluppo Cliente esistente In bonis Cliente nuovo Anomale In bonis Anomale Modulo … Modulo … Modulo… Modulo finale Tav. 14 – Tasso di corretta classificazione nel campione di convalida Cliente esistente In bonis Cliente nuovo Anomale In bonis Anomale Modulo … Modulo … Modulo… Modulo finale Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 IV.6.55 DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI Titolo IV – Vigilanza prudenziale Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB Allegato D – Scheda modello Interventi di modifica del modello Vanno riportate sinteticamente le principali modifiche apportate al modello nel corso del tempo. 9. Costruzione delle classi di rating e assegnazione dei prenditori alle classi Nel presente paragrafo vengono descritti i criteri e il procedimento in base ai quali - una volta ottenuta la misura di rischio "individuale" (score o PD) - vengono definite le classi di rating (individuazione dei punti di cut off). Se l’output del modello è uno score, viene descritta la metodologia eventualmente utilizzata per trasformare lo score in una PD individuale. La tavola sottostante riporta le classi di rating e i relativi cut off. Tav. 15 – Classi di rating Classe di rating Classificazione Interna Limiti della classe Minimo Massimo (in bonis, in osservazione, …) La tavola sottostante riporta la ripartizione del portafoglio sulla base delle classi di rating individuate. Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 IV.6.56 DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI Titolo IV – Vigilanza prudenziale Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB Allegato D – Scheda modello Tav. 16 – Portafoglio al gg-mm-aa Classe di rating Distribuzione di frequenza Esposizio ne totale per classe di rating Analisi delle PD n° % % PD osservaz esposizi osserva- medi ioni per one zioni a classe di rating PD media PD ponderata minima per esposizio ne PD massim a … … Posizioni unrated Totale 100% 100% Portafogli o 10. Calcolo della PD associata alle classi di rating (calibrazione) Il presente paragrafo descrive le metodologie utilizzate per il procedimento di calibrazione, mediante il quale viene stimata la PD relativa a ciascuna classe di rating. Vanno specificati tra l'altro: — l'algoritmo di calcolo della PD; — la lunghezza delle serie storiche delle PD; — gli aggiustamenti eventualmente effettuati per tenere conto di fattori quali le differenze esistenti tra le caratteristiche del campione e la composizione del portafoglio dell’intermediario, specificando anche le tecniche e le motivazioni; — i test statistici effettuati sulla capacità di previsione del modello (es: test binomiale, test di normalità, ecc.); — i criteri che regolano il processo di verifica almeno annuale delle stime della PD. 11. Modifiche del rating basate su valutazioni soggettive (override) Il presente paragrafo descrive le modalità con cui i rating possono essere sottoposti a override. In particolare, occorre specificare: — i criteri in base ai quali può essere consentito l’override e le eventuali limitazioni associate; Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 IV.6.57 DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI Titolo IV – Vigilanza prudenziale Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB Allegato D – Scheda modello — il livello di responsabilità del/i soggetto/i che possono effettuare e/o approvare l’override e se tali soggetti sono destinatari di deleghe creditizie; — le modalità con cui vengono registrati gli override e le procedure di controllo e di backtesting previste. Vanno inoltre specificate le eventuali modifiche consentite sugli output intermedi del modello e i criteri che le regolano. 12. Proprietà dinamiche dei rating e delle PD Vanno descritte le caratteristiche del rating in termini di grado di rispondenza alla situazione corrente del soggetto affidato e l’eventuale considerazione dell’impatto di condizioni avverse o di determinate fasi del ciclo economico sul suo merito di credito. 13. Archiviazione dei dati Il presente paragrafo descrive i criteri, le procedure e le responsabilità relative alla rilevazione e alla custodia dei dati, che devono consentire fra l'altro di riclassificare a posteriori gli affidati e le operazioni. Si richiamano, a titolo di esempio, le informazioni che dovrebbero essere rilevate e archiviate: rating assegnati, data di assegnazione, soggetto responsabile dell’assegnazione e dell’eventuale override, metodologia e parametri chiave, versione del modello, PD, ecc. Il paragrafo riporta inoltre la periodicità di aggiornamento dei dati relativi ai singoli prenditori. 14. Utilizzi dei rating e delle PD Il presente paragrafo descrive le concrete modalità con cui i rating e le stime della PD vengono utilizzati nei processi aziendali, specificando gli utilizzi di tali misure di rischio: — nelle diverse fasi del processo del credito: definizione delle politiche creditizie nell’ottica sia commerciale che di gestione del rischio, erogazione, monitoraggio; — per finalità diverse da quella della classificazione della rischiosità creditizia; si richiamano a titolo di esempio i seguenti utilizzi: determinazione del capitale regolamentare; politiche di accantonamento per perdite attese; allocazione del capitale economico (nell’ipotesi che esista un modello di portafoglio); misure di performance aggiustate per il rischio; determinazione dei prezzi; sistema premiante. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 IV.6.58 DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI Titolo IV – Vigilanza prudenziale Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB Allegato D – Scheda modello Reporting Va infine descritto l’utilizzo delle misure di rischio prodotte dal modello nella reportistica dell’intermediario. A tal fine, si richiede di allegare i report rilevanti in proposito, con indicazione dell’unità responsabile della produzione, della periodicità e della funzione e/o dei soggetti destinatari. Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 IV.6.59