L`Accordo Internazionale Basilea 2

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L`Accordo Internazionale Basilea 2
BASILEA 2
IL CONTENUTO DEL NUOVO ACCORDO SULL'ADEGUATEZZA PATRIMONIALE
DELLE BANCHE
La nuova regolamentazione sull'adeguatezza patrimoniale delle banche persegue l'obiettivo di
promuovere la stabilità del sistema bancario e introduce importanti cambiamenti nelle modalità di
determinazione del capitale di vigilanza, cioè della riserva costituita dalle banche a fronte dei
rischi assunti. Ogni attività posta in essere da un'impresa finanziaria comporta, infatti, l'assunzione
di un certo grado di rischio, che deve essere quantificato e supportato da capitale.
Il Nuovo Accordo risponde alla necessità di legare più strettamente il patrimonio al rischio e, come
si vedrà in seguito, la novità fondamentale consiste nell'aver introdotto il rating nel processo di
costituzione del patrimonio di vigilanza, modificando l'attuale metodo per il calcolo delle
ponderazioni e introducendone uno del tutto nuovo, che prevede la creazione da parte delle banche
di sistemi di rating interni per la valutazione del rischio.
Questa novità rappresenta un cambiamento operativo importante per le banche e avrà riflessi
significativi anche sulle imprese, che dovranno confrontarsi con i nuovi metodi di valutazione del
rischio e, considerata l'importanza del credito per le imprese, si ritiene necessario illustrare i
contenuti dell'Accordo.
In questa circolare verrà descritto il nuovo assetto della vigilanza bancaria e verranno illustrati i
metodi per la misurazione dell'adeguatezza patrimoniale, tenendo conto anche delle ultime
indicazioni contenute nel documento di consultazione pubblicato dal Comitato di Basilea il 29
aprile scorso.
Al riguardo, si informa che le modifiche relative al trattamento delle imprese contenute nell'ultima
versione dell'Accordo erano state decise dal Comitato di Basilea nel luglio 2002 e introducono
miglioramenti nel trattamento delle Pmi. Premesso che questi aspetti vengono ripresi e
approfonditi nei paragrafi che seguono, le novità contenute nell'ultimo documento pubblicato
possono essere così sintetizzate:
nei metodi basati sui rating interni:
- introduzione di coefficienti di ponderazione ridotti (riduzione media pari al 10%, con sconti
fino al 20%) per le Pmi, definite come imprese con fatturato inferiore a 50 milioni di euro;
- individuazione di una fascia di imprese definite "small business" - con fatturato inferiore a 5
milioni di euro e con esposizione nei confronti di una singola banca non superiore a 1 milione di
euro - che ricevono lo stesso trattamento riservato al segmento "retail" (e quindi ulteriormente
semplificato anche rispetto alla classe "Pmi");
nel metodo standard:
- riduzione del coefficiente di ponderazione previsto per il segmento "retail" dal 100% al 75%
ed estensione di questo trattamento agevolato alle "small business".
Indice:
Dall'Accordo del 1988 a Basilea 2
Tempi di implementazione dell'Accordo
I tre pilastri della vigilanza
I metodi per la misurazione del rischio (Metodo standard e Metodo dei rating Interni)
Le garanzie
1. Dall'Accordo del 1988 a Basilea 2
Il primo Accordo di Basilea (1988) - modificato per la prima volta nel 1996 - ha introdotto un
sistema per la misurazione dell’adeguatezza patrimoniale, che ha sancito il ruolo del capitale delle
banche nella sua funzione fondamentale di copertura dei rischi assunti.
L’Accordo vigente prevede, infatti, la costituzione di un “patrimonio di vigilanza” a fronte dei
rischi assunti dalla banca nello svolgimento delle sue attività, fissando un coefficiente
patrimoniale – dato dal rapporto tra patrimonio di vigilanza e attività ponderate per il rischio,
inclusi i prestiti alle imprese e la sottoscrizione delle loro obbligazioni e azioni - pari all’8%:
Patrimonio di vigilanza
-------------------------------------------- >= 8%
Attività ponderate per il rischio
L'attuale sistema di ponderazione prevede diversi coefficienti a seconda della controparte:
<0%
<20%
<50%
<100%
per stati membri dell'OCSE e loro banche centrali
banche ed enti del settore pubblico dell'area OCSE,
mutui ipotecari per l'acquisto di immobili ad uso abitazione
altri soggetti (imprese non bancarie, partecipazioni azionarie, ecc.)
Esempio:
Per un prestito di 100 euro ad un'impresa non bancaria, l'8% verrà calcolato sull'importo totale del
prestito - perché la ponderazione prevista per questa categoria di controparte è 100% - e quindi
l'accantonamento sarà pari ad 8 euro, mentre per 100 euro prestati ad una banca l'8% verrà
calcolato solo sul 20% dell'ammontare prestato e quindi il patrimonio vigilato sarà pari a 1,6 euro.
E' evidente che la costituzione del patrimonio di vigilanza comporta un costo per la banca in
termini di immobilizzazione della liquidità e, quindi, minori impieghi. La decisione di innovare la
regolamentazione nasce dalla necessità di creare un sistema di vigilanza più sensibile al rischio sia
per consentire alle banche una migliore gestione del proprio capitale, sia per creare un legame più
stretto tra rischi e riserve, migliorando la loro solidità.
L’Accordo del 1988, infatti, nel tempo ha mostrato dei limiti:
<l’accantonamento dell’8% delle attività ponderate a patrimonio di vigilanza si è rivelato
insufficiente o eccessivo a seconda delle controparti;
<dal 1988 a oggi, il panorama finanziario si è arricchito di strumenti innovativi e sofisticati, che
espongono le banche ad elevati livelli di rischio non opportunamente coperto con le regole attuali.
Il nuovo Accordo, quindi, risponde a queste esigenze e, pur lasciando invariato il coefficiente
patrimoniale dell'8%, modifica i criteri di ponderazione, apportando modifiche al sistema attuale e
proponendo l’introduzione di metodi oggettivi per la misurazione del rischio.
2. Tempi di implementazione del nuovo Accordo
Secondo le scadenze attualmente previste, l'Accordo dovrà essere recepito dalle banche entro
dicembre 2006 e di fatto verrà applicato a partire dal 2007.
Il 29 aprile scorso, il Comitato di Basilea ha diffuso il terzo ed ultimo documento di consultazione
e il testo definitivo dovrebbe essere approvato entro la fine del 2003.
In Europa, i regolamenti emanati dal Comitato di Basilea vengono trasposti in direttive
comunitarie, che poi seguono il normale iter di recepimento negli ordinamenti degli Stati Membri,
assumendo quindi forza di legge.
Anche il nuovo Accordo sull'adeguatezza patrimoniale seguirà questa procedura. La Commissione
Europea ha presentato nel dicembre 2002 un documento di consultazione ed entro giungo 2003
verrà pubblicato il secondo documento di consultazione mentre la proposta di direttiva verrà
presentata all'inizio del 2004.
3. I tre Pilastri della vigilanza
Il Nuovo Accordo innova completamente la disciplina sull’adeguatezza patrimoniale delle banche,
prevedendo tre principali forme di controllo, cosiddetti “pilastri” tra loro complementari, che
dovrebbero contribuire alla sicurezza e alla solidità del sistema finanziario.
Primo pilastro: requisiti patrimoniali minimi
Le regole riferite al primo pilastro servono per la costituzione del patrimonio di vigilanza delle
banche. Le novità introdotte dall'Accordo riguardano:
- la misurazione del rischio di credito: vengono proposti due metodi, il metodo standard e il
metodo basato sui rating interni (IRB), che verranno esaminati successivamente;
- l'introduzione del rischio operativo insito nello svolgimento della normale attività bancaria
(errori informatici, difetti nei controlli interni, ecc.) tra le componenti da valutare ai fini
dell’adeguatezza patrimoniale. Questa componente di rischio, che deve essere valutata nella
definizione del patrimonio di vigilanza, si aggiunge quindi al rischio di credito (perdite per
insolvenza della controparte) e al rischio di mercato (perdite nelle posizioni commerciali quando
la congiuntura è sfavorevole).
Secondo pilastro: controllo prudenziale dell’adeguatezza patrimoniale
Il secondo pilastro riguarda l'attività di supervisione da parte delle autorità nazionali di vigilanza.
Al fine di assicurare che il patrimonio di una banca sia compatibile con il profilo di rischio
complessivo, le autorità di vigilanza dovrebbero verificare che ogni banca disponga di valide
procedure interne per la valutazione della propria adeguatezza patrimoniale in rapporto ai rischi
cui sono esposte. I processi interni devono essere quindi sottoposti a revisione da parte
dell’autorità di vigilanza.
Terzo pilastro: disciplina di mercato
L'ultimo pilastro della vigilanza si basa sulla convinzione che i meccanismi del mercato possano
spingere le banche a detenere un livello di capitale congruo. In quest'ottica, è previsto che le
banche forniscano un insieme di informazioni sulle procedure di valutazione del rischio adottate
per consentire agli operatori del mercato di comprendere la relazione tra profili di rischio e la
dotazione di capitale di una banca e valutarne la sua solidità finanziaria.
4. I nuovi metodi per la misurazione del rischio di credito
La parte dell'Accordo che si intende esaminare è il primo pilastro, che, come già detto, indica le
modalità per la misurazione del rischio di credito.
Il primo pilastro prevede due metodi per la valutazione del rischio: a. il metodo standard e b. il
metodo dei rating interni (IRB). L'elemento principale che distingue i due approcci è il soggetto
da cui provengono le valutazioni di rischio: nel metodo standard queste saranno fornite dalle
agenzie di rating esterne, mentre nel metodo dei rating interni i giudizi proverranno dalle banche
stesse.
a. Metodo standard
Questo metodo rappresenta un'evoluzione di quello attuale.
Rimangono invariate le categorie di controparti (stati OCSE, banche, mutui ipotecari, imprese non
bancarie e altre attività).
La novità consiste nell'introduzione di diversi livelli di ponderazione nell’ambito della stessa
categoria di soggetti mentre nel sistema vigente è previsto un solo coefficiente di ponderazione per
ogni categoria.
Le diverse ponderazioni previste dal Comitato all'interno di ogni categoria corrispondo ai diversi
livelli di rischio di credito espresso in termini di rating, secondo la prassi seguita dalle agenzie
specializzate.
Le banche che adottano questo metodo, quindi, in presenza di un soggetto dotato di rating esterno
potranno immediatamente individuare il coefficiente di ponderazione corrispondente ad un
determinato livello di rischio.
Nella tabella che segue sono riportate le ponderazioni stabilite per la categoria “imprese”. Si
sottolinea come dal coefficiente unico di ponderazione pari al 100% previsto attualmente per le
imprese, si passa a cinque coefficienti e che la ponderazione per le esposizioni particolarmente
rischiose è stata fissata nella misura del 150%.
E' da notare, inoltre, che è stata individuata una classe di piccole imprese con fatturato < 5 milioni
di euro ed esposizione verso una singola banca <1 milione di euro, che verrà ricompresa nel
segmento retail, per il quale il coefficiente di ponderazione è pari al 75% (informazioni più
dettagliate su questo aspetto sono contenute nel paragrafo successivo).
Valutazione
Metodo standard: esposizioni verso le imprese
Da AAA a AADa A+ a ADa BBB+ a BB- Inferiore a BB-
Senza rating
definizioni
Standard Poor's
Valutazione
definizioni Moody's
Ponderazioni
Da Aaa a Aa3
Da A1 a A3
Da Baa1 a B3
Inferiore a B3
Senza rating
20%
50%
100%
150%
100%
b. Metodi basati sui rating interni (IRB)
Ogni banca può dotarsi di sistemi di rating interni, costruiti in funzione delle caratteristiche del
mercato in cui opera, tenendo conto dei “requisiti minimi di idoneità” indicati dal Comitato di
Basilea per assicurare l’integrità e affidabilità di tali sistemi.
Nei metodi IRB, i coefficienti di ponderazione non sono rigidamente definiti come nel metodo
standard ma vengono calcolati attraverso specifiche funzioni di ponderazione. Si tratta di
complesse formule matematiche, che comprendono le seguenti componenti di rischio:
probabilità di insolvenza (PD, Probability of Default), calcolata attraverso il rating;
perdita attesa (LGD, Loss Given Default) nel caso di insolvenza della controparte, che
dipende da quanto la banca prevede di recuperare per unità di esposizione e dall'entità
dell'esposizione a rischio, che è la terza componente di rischio;
esposizione a rischio al momento dell’insolvenza (EAD, Exposure At Default);
scadenza residua al momento dell'insolvenza (M, Maturity).
Per ogni combinazione di queste variabili (alle quali vengono attribuiti particolari “pesi” a seconda
delle controparti e dell’attività) ci sarà un differente coefficiente di ponderazione e non è quindi
possibile riportare una tabella sintetica.
Nell’ambito dei metodi IRB è stata prevista un’ulteriore distinzione tra metodi di base
(foundation) e metodi avanzati (advanced). La principale differenza tra approccio di base e
avanzato è che quest'ultimo è più sofisticato e consente alla banca di definire autonomamente
alcune variabili nonché di avere minori restrizioni nell'utilizzo delle garanzie. In particolare, nel
metodo di base le banche devono stimare internamente solo la probablità di insolvenza (PD),
mentre i parametri relativi alle altre variabili vengono forniti dall'Autorità di Vigilanza (Banca
d'Italia); nel metodo avanzato invece la stima di tutte le variabili di rischio è lasciata alla banca a
condizione che vengano rispettati specifici requisiti imposti dall'Autorità di Vigilanza.
Per tener conto delle diverse caratteristiche delle controparti e della tipologia di attività, il
Comitato di Basilea ha predisposto specifiche formule di ponderazione in relazione alle seguenti
categorie:
- banche
- mutuatari sovrani
- imprese
- retail
- partecipazioni azionarie.
Per ciò che riguarda le imprese, sono state previste diverse funzioni di ponderazione in relazione
alle dimensioni, che prevedono requisiti di capitale meno stringenti in corrispondenza delle fasce
dimensionali più piccole: sono state distinte dalle grandi imprese le Pmi e le small business. Per
queste ultime, come già anticipato nell'introduzione, è previsto lo stesso trattamento riservato al
segmento retail.
Le imprese vengono classificate sulla base del fatturato, secondo lo schema seguente:
grandi imprese
fatturato >= 50 mln di euro
pmi
fatturato < 50 mln e >= 5 mln di euro
small business comprese nel segmento retail
fatturato < 5 mln euro ed esposizione <1
mln di euro
Si ricorda che la distinzione tra grandi imprese, Pmi e piccolissime imprese, definite come small
business, è una delle modifiche introdotte nell'ultima versione dell'Accordo pubblicata.
Infatti, da più parti era stato sollevato il problema del trattamento delle piccole imprese, che
secondo la versione iniziale dell’Accordo risultava fortemente penalizzante, in quando veniva
riservato lo stesso trattamento a tutte le imprese indipendentemente dalla loro dimensione, creando
le condizioni per lo sviluppo di fenomeni di razionamento del credito a scapito di quelle di
dimensioni minori.
5. Le garanzie
La disciplina delle garanzie è una parte molto importante del Nuovo Accordo. La loro funzione è
quella di mitigare il rischio, riducendo la probabilità di insolvenza (PD) oppure la perdita in caso
di insolvenza (LGD). Sono riconosciute tre categorie di strumenti in grado di ridurre il rischio di
credito:
a) garanzie reali (financial e physical collateral),
b) garanzie individuali (cioè garanzie rilasciate da persone fisiche e giuridiche) e
c) derivati di credito.
In particolare:
- le garanzie reali hanno la funzione di ridurre la perdita in caso di insolvenza (LGD)
- le garanzie individuali e i derivati di credito possono essere utilizzati dalla banca per sostituire
nella funzione di ponderazione il grado di rischio (PD) del garantito con quello del garante (è
evidente che il garante dovrà avere un rating superiore a quello del garantito) o, come per le
garanzie reali, per la riduzione della LGD.
La capacità delle garanzie di mitigare il rischio è legata al rispetto di determinati requisiti e varia
in relazione ai metodi di valutazione del rischio adottati dalla banca. In particolare:
- metodo IRB Avanzato: le banche hanno discrezionalità nell'utilizzo delle garanzie; devono solo
dimostrare all'Autorità di Vigilanza la capacità delle garanzie acquisite di attuare un'effettiva
mitigazione del rischio di credito, indicando il grado di copertura, gli obblighi e la tempistica del
rimborso. E' inoltre necessario che la garanzia sia espressa per iscritto, incondizionatamente in
vigore fino al rimborso e irrevocabile ed è comunque necessario, nel caso di garanzie individuali,
che il rating del soggetto che rilascia la garanzia sia superiore a quello del soggetto garantito;
- metodo IRB Base e metodo Standard: i rquisiti previsti sono più restrittivi e sono indicati nella
tabella che segue, distinguendo tra garanzie reali finanziarie (bonds e oro e sono quindi esclusi i
beni, c.d. "physical") e garanzie individuali:
Garanzie reali
"financial"
<Certezza legale: il meccanismo giuridico
sottostante deve essere solido e deve
garantire i diritti del finanziatore; le banche
devono periodicamente richiedere pareri
legali sulla validità degli accordi di
garanzia;
<Tempestiva liquidabilità: nei casi di
inadempienza, insolvenza, fallimento e altri
casi previsti nel contratto, la garanzia deve
essere immediatamente liquidabile
<Segregabilità: ci deve essere
un’adeguata separazione tra le garanzie
depositate e il patrimonio del garante
<Bassa correlazione con l’esposizione
sottostante: indipendenza del soggetto
garante dal soggetto debitore
Strumenti ammissibili
denaro; oro; obbligazioni con rating pari
almeno a BB- emessi da Stati ed enti
pubblici; obbligazioni di imprese, banche,
enti di intermediazione mobiliare con rating
pari ad almeno BBB -; azioni quotate
Garanzie individuali
Requisiti soggettivi
Saranno ritenute ammissibili le garanzie rilasciate da:
<
Stati*
<
Enti pubblici*
<
Banche*
<
Imprese: con rating almeno pari ad A- o PD
equivalente ad A* con rating superiore a quello del debitore
Requisiti oggettivi
<
Copertura diretta: la garanzia deve rappresentare
un impegno diretto del garante
<
Copertura esplicita: la copertura deve essere legata
ad una specifica esposizione in modo che la sua portata sia
chiara e incontrovertibile
<
Copertura irrevocabile: la garanzia non può essere
revocata unilateralmente dal garante
<
Copertura incondizionata: non ci devono essere
clausole che consentano al garante di non pagare
tempestivamente quanto dovuto
Requisiti operativi
<
Escussione a prima richiesta: in caso di insolvenza
il finanziatore può rivalersi immediatamente sul garante
<
Obbligo documentato: la garanzia è un obbligo
documentato in modo esplicito
<
Validità in tutti gli ordinamenti: la garanzia deve
essere giuridicamente accettata negli ordinamenti interessati
A firma di:
Il Direttore
Firma
Antonio Colombo
Per informazioni (massimo
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Per eventuali informazioni rivolgersi a:
ASI - Fisco, Finanza e Diritto d'impresa
Nominativo:
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Tel.:
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