07 ACCERTAMENTO Redditometro e leasing

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07 ACCERTAMENTO Redditometro e leasing
INFORMATIVA N. 099 – 31 MARZO 2015
07
ACCERTAMENTO
Redditometro e leasing
Sentenza CTP Sondrio
2.12.2014, n. 166/1/14
Studi di settore
Sentenza Corte Cassazione
18.3.2015, n. 5354
Redditometro e bene
inutilizzabile
Sentenza Corte Cassazione
20.3.2015, n. 5606
Dichiarazioni legale
rappresentante
Sentenza Corte Cassazione
25.3.2015, n. 5931
Ai fini della ricostruzione sintetica del reddito tramite il
redditometro, fino al 2008 non possono essere tenuti in
considerazione i canoni di leasing riferiti a beni di lusso.
I canoni, infatti, sono stati inclusi tra gli elementi rilevanti ai fini
del redditometro dal DL n. 78/2010, con applicazione agli
accertamento effettuati dal 2009.
L’accertamento basato sugli studi di settore è valido anche in
assenza di gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli
stimati da GERICO. Infatti, l’Ufficio può comunque utilizzarli
“come valori statistici che denunciano una contabilità
inaffidabile”.
L’accertamento tramite redditometro è legittimo anche qualora
il bene di lusso non possa essere concretamente utilizzato dal
contribuente (nel caso di specie, panfilo sottoposto a sequestro
conservativo).
Le dichiarazioni rese, in sede di verifica, dal rappresentante
legale della società, possono, da sole, essere assunte a base
dell’accertamento. Dette dichiarazioni, infatti, non hanno mera
natura testimoniale ma “possono essere apprezzate come una
confessione stragiudiziale, e costituiscono, pertanto … prova
… diretta, del maggior imponibile eventualmente accertato nei
confronti della società …”.
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ADEMPIMENTI
Iscrizione elenco beneficiari
del 5‰ IRPEF per il 2014
Circolare Agenzia Entrate
26.3.2015, n. 13/E
Sono stati forniti chiarimenti relativamente ai possibili soggetti
beneficiari del 5‰ IRPEF, alle modalità ed ai termini di
iscrizione negli appositi elenchi 2015.
In particolare le domande di iscrizione devono essere
presentate, da parte delle associazioni sportive dilettantistiche
ed enti di volontariato, entro il 7.5.2015.
Sul sito Internet dell’Agenzia è disponibile il software “5 per
mille” che consente la compilazione della domanda di
iscrizione.
AGEVOLAZIONI
Credito d’imposta produttori
opere audiovisive
DM 5.2.2015
Bonus digitalizzazione
turistica
DM 12.2.2015
È stato pubblicato sulla G.U. 25.3.2015, n. 70 il Decreto che
stabilisce le modalità di fruizione del credito d’imposta ex art. 1,
commi da 325 a 328 e da 330 a 337, Legge n. 244/2007, da
parte dei produttori indipendenti di opere audiovisive, cui il
beneficio è stato esteso ad opera del DL n. 91/2013.
È stato pubblicato sulla G.U. 23.3.2015, n. 68 il Decreto
contenente le disposizioni applicative per l’attribuzione del
credito d’imposta (c.d “bonus digitalizzazione turistica”)
riconosciuto dal DL n. 83/2014 a favore:
− degli esercizi ricettivi;
− delle agenzie di viaggio e tour operator.
DICHIARAZIONI
Modifiche mod. 730/2015
Provvedimento Agenzia
Entrate 20.3.2015
Mod. 730/2015 precompilato
Circolare Agenzia Entrate
23.3.2015, n. 11/E
“Proroga” comunicazione
mod. 730-4
Risoluzione Agenzia Entrate
25.3.2015, n. 33/E
È stato pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate il
Provvedimento che apporta alcune modifiche alle istruzioni del
mod. 730/2015, al fine di:
− adeguarle “ad alcune disposizioni normative intervenute
dopo l’approvazione del 15 gennaio 2015”;
− correggere alcuni errori materiali.
Sono stati forniti chiarimenti in merito al mod. 730/2015
precompilato, con particolare riguardo:
− ai soggetti interessati;
− ai relativi contenuti, modalità di accesso, accettazione o
modifica;
− alla presentazione;
− ai controlli documentali;
− alle sanzioni applicabili.
È stata “prorogato” dal 31.3 al 15.4.2015 il termine entro il
quale i sostituti d’imposta devono comunicare all’Agenzia delle
Entrate la sede telematica presso la quale intendono ricevere il
flusso con i dati dei modd. 730-4/2015 dei propri dipendenti
(Informativa SEAC 27.3.2015, n. 96).
L’adempimento non interessa coloro che:
− hanno già ricevuto negli anni precedenti i modd. 730-4 in via
telematica dall’Agenzia e non devono comunicare variazioni
dei dati precedentemente forniti;
− hanno comunicato i dati in esame tramite il quadro CT della
Certificazione Unica 2015.
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IMPOSTE DIRETTE
Nuove attività
agricole connesse
DM 13.2.2015
TRF in busta paga
DPR 20.2.2015, n. 29
Partiti beneficiari del 2‰
Risoluzione Agenzia Entrate
17.3.2015, n. 27/E
Joint venture e IAS adopter
Risoluzione Agenzia Entrate
18.3.2015, n. 29/E
È stato pubblicato sulla G.U. 16.3.2015, n. 62 il Decreto che
individua le “attività agricole connesse” le quali, rientrando nel
reddito agrario, beneficiano della c.d. “tassazione catastale”.
Il nuovo elenco amplia le fattispecie previste in quello
precedente includendo le seguenti attività (Informativa SEAC
19.3.2015, n. 85):
− produzione di paste alimentari fresche e secche;
− produzione di sciroppi di frutta;
− manipolazione dei prodotti derivanti dalla silvicoltura.
Le novità contenute nel Decreto hanno effetto dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 (in
generale, quindi, dal 2014).
È stato pubblicato sulla G.U. 19.3.2015, n. 65 il Decreto
attuativo delle disposizioni, contenute nella Finanziaria 2015, in
base alle quali il lavoratore può richiedere al datore di lavoro di
percepire la quota di TFR maturanda quale parte integrativa
della retribuzione (Informativa SEAC 26.3.2015, n. 93).
Sono stati individuati i partiti politici beneficiari, per il 2015,
della destinazione del 2‰ IRPEF.
In particolare il contribuente, nella scheda per la scelta della
destinazione dell’8‰, 5‰ e del 2‰ IRPEF indica, nella
specifica sezione, il codice del partito prescelto, desunto dalla
tabella allegata alla Risoluzione in esame.
Non determina alcun effetto fiscale la rappresentazione degli
accordi di joint venture nel bilancio delle società che ai fini della
relativa redazione utilizzano i Principi contabili IAS.
IMU
Terreni agricoli montani
DL 24.1.2015, n. 4
È stata pubblicata sul S.O. 25.3.2015, n. 15/L alla G.U. n. 70 la
legge di conversione del Decreto che, tra l’altro, ha ridefinito i
criteri per l’individuazione dei terreni agricoli esenti IMU.
In sede di conversione (Informativa SEAC 27.3.2015, n. 95):
− l’esenzione è stata estesa ai terreni situati nelle isole minori;
− è stata introdotta la detrazione di € 200 a favore di coltivatori
diretti / IAP con terreni ubicati in zone svantaggiate;
− è prevista la possibilità di versamento dell’IMU 2014 entro il
31.3.2015 senza sanzioni e interessi o di chiedere il
rimborso di quanto non dovuto.
IVA
Errori nel ddt e operazione
intraUE
Sentenza CTR Lombardia
23.12.2014, n. 7172/64/14
Non comportano il disconoscimento della natura intraUE gli
errori “formali” contenuti:
− nel ddt (ad esempio, mancanza della sottoscrizione del
vettore e del destinatario, indicazione di quantità di merci
diversa da quella risultante dalla fattura di vendita);
− nella fattura (omessa indicazione del numero di ddt di
riferimento,
indicazione
errata
dalla
partita
IVA
dell’acquirente),
qualora gli elementi sostanziali risultino soddisfatti.
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Nuovo mod. IVA TR
Provvedimento Agenzia
Entrate 20.3.2015
Depositi IVA
Circolare Agenzia Entrate
24.3.2015, n. 12/E
Reverse charge
Circolare Agenzia Entrate
27.3.2015, n. 14/E
È stato pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate il
Provvedimento di approvazione del nuovo mod. IVA TR, da
utilizzare per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in
compensazione del credito IVA trimestrale. Le modifiche sono
state apportate “al fine di adeguare la struttura e il contenuto …
alle modifiche introdotte nella disciplina Iva” (visto di
conformità, split payment, ecc.).
Il nuovo modello va utilizzato a decorrere dalle richieste di
rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo
al primo trimestre 2015.
Sono stati forniti chiarimenti in merito ai principali aspetti
attinenti i depositi IVA, con particolare riguardo:
− ai soggetti abilitati alla relativa gestione;
− alle operazioni “agevolate”;
− alle modalità di estrazione dei beni;
− alle sanzioni previste in caso di irregolare introduzione dei
beni.
Sono stati forniti chiarimenti in merito alle nuove fattispecie di
applicazione del reverse charge, in vigore dall’1.1.2015. Dopo
aver esaminato l’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione
dell’inversione contabile, l’Agenzia (Informativa SEAC
31.3.2015, n. 98):
− fornisce la definizione di “edificio” e i criteri utilizzabili per
individuare le operazioni da assoggettare a reverse charge;
− affronta i rapporti tra reverse charge e split payment / regime
dell’IVA per cassa / nuovo regime forfetario;
− chiarisce l’applicazione del reverse charge da parte delle
società consorziate e degli enti non commerciali.
REDDITO D’IMPRESA
Società di nuova costituzione
Sentenza Corte Cassazione
25.3.2015, n. 5936
Sono deducibili i costi sostenuti da una società di nuova
costituzione prima dell’iscrizione della stessa nel Registro delle
Imprese, ancorché risulti quindi giuridicamente inesistente.
TRIBUTI LOCALI
Dichiarazione TASI
Risoluzione MEF
25.3.2015, n. 3/DF
Il modello da utilizzare per la dichiarazione ai fini TASI è quello
approvato dal MEF con l’apposito Decreto e non quello
eventualmente predisposto dal Comune.
Ai Comuni, infatti, “è demandato esclusivamente l’onere di
mettere a disposizione il modello ma non anche di predisporlo”.
VARIE
Attività di bed & breakfast
in condominio
Sentenza Corte Cassazione
20.11.2014, n. 24707
Ai fini dell’esercizio dell’attività di bed & breakfast /
affittacamere in un appartamento situato all’interno di un
condominio, non è necessario richiedere l’esplicita
approvazione da parte della relativa assemblea.
Detta attività, infatti, non comportando una modifica della
destinazione d’uso dell’appartamento, utilizzato come civile
abitazione, non determina conseguenze dannose nei confronti
degli altri condomini.
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VERSAMENTI
Codici tributo
regolarizzazione scommesse
Risoluzione Agenzia Entrate
18.3.2015, n. 28/E
Credito d’imposta
sisma 2012
Provvedimento Agenzia
Entrate 20.3.2015
Codice tributo
credito d’imposta sisma 2012
Risoluzione Agenzia Entrate
20.3.2015, n. 30/E
Codice tributo RCAD
Risoluzione Agenzia Entrate
23.3.2015, n. 31/E
Codice tributo
sanzioni imposta di bollo
documenti informatici
Risoluzione Agenzia Entrate
23.3.2015, n. 32/E
Mod. F24 e avvisi di
accertamento in materia
catastale
Provvedimento Agenzia
Entrate 23.3.2015
„
Sono stati istituiti i codici tributo (da 5382 a 5388) per il
versamento, con il mod. F24 Accise, delle somme dovute per
la regolarizzazione prevista dall’art. 1, commi da 643 a 650,
Finanziaria 2015, per i soggetti, attivi al 30.10.2014, che
offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto
proprio o di terzi, senza essere collegati al totalizzatore
nazionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
È stato pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate il
Provvedimento che individua la misura del credito d’imposta
spettante, richiesto nel 2014 dai soggetti danneggiati dal sisma
del 20 e 29.5.2012. In particolare detta misura è pari:
− al 100% del credito d’imposta richiesto per i costi agevolabili
sostenuti nel 2012;
− del 65,0934% del credito d’imposta richiesto per i costi
agevolabili sostenuti nel 2013.
Per compensare il credito d’imposta in esame il mod. F24 va
presentato esclusivamente tramite Entratel / Fisconline.
È stato istituito il seguente codice tributo per l’utilizzo in
compensazione, nel mod. F24, del credito d’imposta richiesto
nel 2014 dai soggetti danneggiati dal sisma del 20 e 29.5.2012:
− “6843 - “Credito d’imposta a favore dei soggetti danneggiati
dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 - art. 67-octies del D.L.
22 giugno 2012, n. 83 - Istanze presentate nel 2014”.
Con riguardo al codice tributo RCAD, da utilizzare per il
versamento delle somme dovute all’INPS per il recupero del
contributo addizionale CIG (Cassa integrazione guadagni), nel
mod. F24 va indicato:
− nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS presso la
quale è aperta la posizione contributiva aziendale;
− nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, il
codice identificativo dei contributi oggetto di recupero (14
caratteri), come da comunicazione inviata dall’INPS;
− nel campo “periodo di riferimento”, l’inizio e la fine del
periodo cui si riferiscono i contributi oggetto di recupero,
come da comunicazione inviata dall’INPS.
Sono stati istituiti i seguenti codice tributo per il versamento,
con il mod. F24, delle sanzioni relative all’imposta di bollo su
libri, registri ed altri documenti informatici e per la relativa
riproduzione su diversi tipi di supporto (codice tributo 2501):
− “2502 - Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti
rilevanti ai fini tributari – art. 6, decreto 17 giugno 2014 –
SANZIONI”;
− “2503 - Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti
rilevanti ai fini tributari – … – INTERESSI”.
È stato pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate il
Provvedimento che estende, dall’1.6.2015, l’utilizzo del mod.
F24 per il versamento delle somme dovute a seguito della
notifica di avvisi di accertamento per inosservanza della
normativa catastale (tributi speciali catastali e relativi interessi,
imposta di bollo correlata ad adempimenti per accertamenti
catastali, recupero spese per volture, ecc.).
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