07 ACCERTAMENTO Redditometro e leasing
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07 ACCERTAMENTO Redditometro e leasing
INFORMATIVA N. 099 – 31 MARZO 2015 07 ACCERTAMENTO Redditometro e leasing Sentenza CTP Sondrio 2.12.2014, n. 166/1/14 Studi di settore Sentenza Corte Cassazione 18.3.2015, n. 5354 Redditometro e bene inutilizzabile Sentenza Corte Cassazione 20.3.2015, n. 5606 Dichiarazioni legale rappresentante Sentenza Corte Cassazione 25.3.2015, n. 5931 Ai fini della ricostruzione sintetica del reddito tramite il redditometro, fino al 2008 non possono essere tenuti in considerazione i canoni di leasing riferiti a beni di lusso. I canoni, infatti, sono stati inclusi tra gli elementi rilevanti ai fini del redditometro dal DL n. 78/2010, con applicazione agli accertamento effettuati dal 2009. L’accertamento basato sugli studi di settore è valido anche in assenza di gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli stimati da GERICO. Infatti, l’Ufficio può comunque utilizzarli “come valori statistici che denunciano una contabilità inaffidabile”. L’accertamento tramite redditometro è legittimo anche qualora il bene di lusso non possa essere concretamente utilizzato dal contribuente (nel caso di specie, panfilo sottoposto a sequestro conservativo). Le dichiarazioni rese, in sede di verifica, dal rappresentante legale della società, possono, da sole, essere assunte a base dell’accertamento. Dette dichiarazioni, infatti, non hanno mera natura testimoniale ma “possono essere apprezzate come una confessione stragiudiziale, e costituiscono, pertanto … prova … diretta, del maggior imponibile eventualmente accertato nei confronti della società …”. RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] IF 31.03.2015 n. 099 - pagina 2 di 5 ADEMPIMENTI Iscrizione elenco beneficiari del 5‰ IRPEF per il 2014 Circolare Agenzia Entrate 26.3.2015, n. 13/E Sono stati forniti chiarimenti relativamente ai possibili soggetti beneficiari del 5‰ IRPEF, alle modalità ed ai termini di iscrizione negli appositi elenchi 2015. In particolare le domande di iscrizione devono essere presentate, da parte delle associazioni sportive dilettantistiche ed enti di volontariato, entro il 7.5.2015. Sul sito Internet dell’Agenzia è disponibile il software “5 per mille” che consente la compilazione della domanda di iscrizione. AGEVOLAZIONI Credito d’imposta produttori opere audiovisive DM 5.2.2015 Bonus digitalizzazione turistica DM 12.2.2015 È stato pubblicato sulla G.U. 25.3.2015, n. 70 il Decreto che stabilisce le modalità di fruizione del credito d’imposta ex art. 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, Legge n. 244/2007, da parte dei produttori indipendenti di opere audiovisive, cui il beneficio è stato esteso ad opera del DL n. 91/2013. È stato pubblicato sulla G.U. 23.3.2015, n. 68 il Decreto contenente le disposizioni applicative per l’attribuzione del credito d’imposta (c.d “bonus digitalizzazione turistica”) riconosciuto dal DL n. 83/2014 a favore: − degli esercizi ricettivi; − delle agenzie di viaggio e tour operator. DICHIARAZIONI Modifiche mod. 730/2015 Provvedimento Agenzia Entrate 20.3.2015 Mod. 730/2015 precompilato Circolare Agenzia Entrate 23.3.2015, n. 11/E “Proroga” comunicazione mod. 730-4 Risoluzione Agenzia Entrate 25.3.2015, n. 33/E È stato pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate il Provvedimento che apporta alcune modifiche alle istruzioni del mod. 730/2015, al fine di: − adeguarle “ad alcune disposizioni normative intervenute dopo l’approvazione del 15 gennaio 2015”; − correggere alcuni errori materiali. Sono stati forniti chiarimenti in merito al mod. 730/2015 precompilato, con particolare riguardo: − ai soggetti interessati; − ai relativi contenuti, modalità di accesso, accettazione o modifica; − alla presentazione; − ai controlli documentali; − alle sanzioni applicabili. È stata “prorogato” dal 31.3 al 15.4.2015 il termine entro il quale i sostituti d’imposta devono comunicare all’Agenzia delle Entrate la sede telematica presso la quale intendono ricevere il flusso con i dati dei modd. 730-4/2015 dei propri dipendenti (Informativa SEAC 27.3.2015, n. 96). L’adempimento non interessa coloro che: − hanno già ricevuto negli anni precedenti i modd. 730-4 in via telematica dall’Agenzia e non devono comunicare variazioni dei dati precedentemente forniti; − hanno comunicato i dati in esame tramite il quadro CT della Certificazione Unica 2015. RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] IF 31.03.2015 n. 099 - pagina 3 di 5 IMPOSTE DIRETTE Nuove attività agricole connesse DM 13.2.2015 TRF in busta paga DPR 20.2.2015, n. 29 Partiti beneficiari del 2‰ Risoluzione Agenzia Entrate 17.3.2015, n. 27/E Joint venture e IAS adopter Risoluzione Agenzia Entrate 18.3.2015, n. 29/E È stato pubblicato sulla G.U. 16.3.2015, n. 62 il Decreto che individua le “attività agricole connesse” le quali, rientrando nel reddito agrario, beneficiano della c.d. “tassazione catastale”. Il nuovo elenco amplia le fattispecie previste in quello precedente includendo le seguenti attività (Informativa SEAC 19.3.2015, n. 85): − produzione di paste alimentari fresche e secche; − produzione di sciroppi di frutta; − manipolazione dei prodotti derivanti dalla silvicoltura. Le novità contenute nel Decreto hanno effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 (in generale, quindi, dal 2014). È stato pubblicato sulla G.U. 19.3.2015, n. 65 il Decreto attuativo delle disposizioni, contenute nella Finanziaria 2015, in base alle quali il lavoratore può richiedere al datore di lavoro di percepire la quota di TFR maturanda quale parte integrativa della retribuzione (Informativa SEAC 26.3.2015, n. 93). Sono stati individuati i partiti politici beneficiari, per il 2015, della destinazione del 2‰ IRPEF. In particolare il contribuente, nella scheda per la scelta della destinazione dell’8‰, 5‰ e del 2‰ IRPEF indica, nella specifica sezione, il codice del partito prescelto, desunto dalla tabella allegata alla Risoluzione in esame. Non determina alcun effetto fiscale la rappresentazione degli accordi di joint venture nel bilancio delle società che ai fini della relativa redazione utilizzano i Principi contabili IAS. IMU Terreni agricoli montani DL 24.1.2015, n. 4 È stata pubblicata sul S.O. 25.3.2015, n. 15/L alla G.U. n. 70 la legge di conversione del Decreto che, tra l’altro, ha ridefinito i criteri per l’individuazione dei terreni agricoli esenti IMU. In sede di conversione (Informativa SEAC 27.3.2015, n. 95): − l’esenzione è stata estesa ai terreni situati nelle isole minori; − è stata introdotta la detrazione di € 200 a favore di coltivatori diretti / IAP con terreni ubicati in zone svantaggiate; − è prevista la possibilità di versamento dell’IMU 2014 entro il 31.3.2015 senza sanzioni e interessi o di chiedere il rimborso di quanto non dovuto. IVA Errori nel ddt e operazione intraUE Sentenza CTR Lombardia 23.12.2014, n. 7172/64/14 Non comportano il disconoscimento della natura intraUE gli errori “formali” contenuti: − nel ddt (ad esempio, mancanza della sottoscrizione del vettore e del destinatario, indicazione di quantità di merci diversa da quella risultante dalla fattura di vendita); − nella fattura (omessa indicazione del numero di ddt di riferimento, indicazione errata dalla partita IVA dell’acquirente), qualora gli elementi sostanziali risultino soddisfatti. RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] IF 31.03.2015 n. 099 - pagina 4 di 5 Nuovo mod. IVA TR Provvedimento Agenzia Entrate 20.3.2015 Depositi IVA Circolare Agenzia Entrate 24.3.2015, n. 12/E Reverse charge Circolare Agenzia Entrate 27.3.2015, n. 14/E È stato pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate il Provvedimento di approvazione del nuovo mod. IVA TR, da utilizzare per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale. Le modifiche sono state apportate “al fine di adeguare la struttura e il contenuto … alle modifiche introdotte nella disciplina Iva” (visto di conformità, split payment, ecc.). Il nuovo modello va utilizzato a decorrere dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre 2015. Sono stati forniti chiarimenti in merito ai principali aspetti attinenti i depositi IVA, con particolare riguardo: − ai soggetti abilitati alla relativa gestione; − alle operazioni “agevolate”; − alle modalità di estrazione dei beni; − alle sanzioni previste in caso di irregolare introduzione dei beni. Sono stati forniti chiarimenti in merito alle nuove fattispecie di applicazione del reverse charge, in vigore dall’1.1.2015. Dopo aver esaminato l’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione dell’inversione contabile, l’Agenzia (Informativa SEAC 31.3.2015, n. 98): − fornisce la definizione di “edificio” e i criteri utilizzabili per individuare le operazioni da assoggettare a reverse charge; − affronta i rapporti tra reverse charge e split payment / regime dell’IVA per cassa / nuovo regime forfetario; − chiarisce l’applicazione del reverse charge da parte delle società consorziate e degli enti non commerciali. REDDITO D’IMPRESA Società di nuova costituzione Sentenza Corte Cassazione 25.3.2015, n. 5936 Sono deducibili i costi sostenuti da una società di nuova costituzione prima dell’iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese, ancorché risulti quindi giuridicamente inesistente. TRIBUTI LOCALI Dichiarazione TASI Risoluzione MEF 25.3.2015, n. 3/DF Il modello da utilizzare per la dichiarazione ai fini TASI è quello approvato dal MEF con l’apposito Decreto e non quello eventualmente predisposto dal Comune. Ai Comuni, infatti, “è demandato esclusivamente l’onere di mettere a disposizione il modello ma non anche di predisporlo”. VARIE Attività di bed & breakfast in condominio Sentenza Corte Cassazione 20.11.2014, n. 24707 Ai fini dell’esercizio dell’attività di bed & breakfast / affittacamere in un appartamento situato all’interno di un condominio, non è necessario richiedere l’esplicita approvazione da parte della relativa assemblea. Detta attività, infatti, non comportando una modifica della destinazione d’uso dell’appartamento, utilizzato come civile abitazione, non determina conseguenze dannose nei confronti degli altri condomini. RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] IF 31.03.2015 n. 099 - pagina 5 di 5 VERSAMENTI Codici tributo regolarizzazione scommesse Risoluzione Agenzia Entrate 18.3.2015, n. 28/E Credito d’imposta sisma 2012 Provvedimento Agenzia Entrate 20.3.2015 Codice tributo credito d’imposta sisma 2012 Risoluzione Agenzia Entrate 20.3.2015, n. 30/E Codice tributo RCAD Risoluzione Agenzia Entrate 23.3.2015, n. 31/E Codice tributo sanzioni imposta di bollo documenti informatici Risoluzione Agenzia Entrate 23.3.2015, n. 32/E Mod. F24 e avvisi di accertamento in materia catastale Provvedimento Agenzia Entrate 23.3.2015 Sono stati istituiti i codici tributo (da 5382 a 5388) per il versamento, con il mod. F24 Accise, delle somme dovute per la regolarizzazione prevista dall’art. 1, commi da 643 a 650, Finanziaria 2015, per i soggetti, attivi al 30.10.2014, che offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio o di terzi, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. È stato pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate il Provvedimento che individua la misura del credito d’imposta spettante, richiesto nel 2014 dai soggetti danneggiati dal sisma del 20 e 29.5.2012. In particolare detta misura è pari: − al 100% del credito d’imposta richiesto per i costi agevolabili sostenuti nel 2012; − del 65,0934% del credito d’imposta richiesto per i costi agevolabili sostenuti nel 2013. Per compensare il credito d’imposta in esame il mod. F24 va presentato esclusivamente tramite Entratel / Fisconline. È stato istituito il seguente codice tributo per l’utilizzo in compensazione, nel mod. F24, del credito d’imposta richiesto nel 2014 dai soggetti danneggiati dal sisma del 20 e 29.5.2012: − “6843 - “Credito d’imposta a favore dei soggetti danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 - art. 67-octies del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 - Istanze presentate nel 2014”. Con riguardo al codice tributo RCAD, da utilizzare per il versamento delle somme dovute all’INPS per il recupero del contributo addizionale CIG (Cassa integrazione guadagni), nel mod. F24 va indicato: − nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale; − nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, il codice identificativo dei contributi oggetto di recupero (14 caratteri), come da comunicazione inviata dall’INPS; − nel campo “periodo di riferimento”, l’inizio e la fine del periodo cui si riferiscono i contributi oggetto di recupero, come da comunicazione inviata dall’INPS. Sono stati istituiti i seguenti codice tributo per il versamento, con il mod. F24, delle sanzioni relative all’imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti informatici e per la relativa riproduzione su diversi tipi di supporto (codice tributo 2501): − “2502 - Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – art. 6, decreto 17 giugno 2014 – SANZIONI”; − “2503 - Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – … – INTERESSI”. È stato pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate il Provvedimento che estende, dall’1.6.2015, l’utilizzo del mod. F24 per il versamento delle somme dovute a seguito della notifica di avvisi di accertamento per inosservanza della normativa catastale (tributi speciali catastali e relativi interessi, imposta di bollo correlata ad adempimenti per accertamenti catastali, recupero spese per volture, ecc.). RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected]