le novità del mod. unico 2016 pf (fascicoli 2 e 3)
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le novità del mod. unico 2016 pf (fascicoli 2 e 3)
INFORMATIVA N. 099 – 30 MARZO 2016 DICHIARAZIONI LE NOVITÀ DEL MOD. UNICO 2016 PF (FASCICOLI 2 E 3) • Provvedimento Agenzia Entrate 29.1.2016 • Istruzioni mod. UNICO 2016 PF • Informativa SEAC 21.3.2016, n. 89 Con la presente Informativa si prosegue l’analisi del mod. UNICO 2016 PF con la disamina delle principali novità contenute nei Fascicoli 2 e 3, tra le quali si evidenziano: − la nuova struttura del quadro LM, utilizzabile ora anche dai contribuenti forfetari, i quali devono compilare inoltre la nuova Sezione del quadro RS riservata agli “obblighi informativi”; − la maggior deducibilità (40%), c.d. “maxi ammortamento”, per i beni acquistati / acquisiti in leasing dal 15.10.2015; − le nuove modalità di esposizione degli “Altri componenti positivi” e “Altri componenti negativi” nel quadro RG (con l’utilizzo di specifici codici); − la rivalutazione di terreni e partecipazioni detenuti all’1.1.2015 da esporre, rispettivamente, nel quadro RM ed RT; − la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni da esporre nel quadro RQ; − il diverso trattamento degli utili e delle plusvalenze derivanti da partecipazioni in soggetti residenti in Stati black list, che impattano sulla compilazione di molteplici righi; − l’eliminazione dell’obbligo di presentare il modello INE e il modello studi di settore in caso di cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta o di liquidazione ordinaria. RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] IF 30.03.2016 n. 099 - pagina 2 di 10 Dopo aver illustrato le principali novità del Fascicolo 1 del mod. UNICO 2016 PF (Informativa SEAC 21.3.2016, n. 89), si prosegue con l’esame dei Fascicoli 2 e 3, le cui principali novità sono di seguito illustrate. FASCICOLO 2 QUADRO RH – REDDITI DI PARTECIPAZIONE Nel quadro RH si segnala l’introduzione del nuovo rigo RH25 “Imposte delle controllate estere” riservato all’indicazione delle imposte assolte dalle società partecipate residenti in Stati black list, sugli utili maturati durante il periodo di possesso delle partecipazioni, in proporzione agli utili conseguiti o alle partecipazioni cedute. L’importo va indicato per consentire la fruizione del credito d’imposta di cui all’art. 167, comma 5, TUIR (modificato dall’art. 3, D.Lgs. n. 147/2015, Decreto Internazionalizzazione), relativamente agli utili conseguiti o plusvalenze realizzate in esercizi anteriori all’inizio dell’opzione per la trasparenza. QUADRO RL – ALTRI REDDITI A seguito delle modifiche apportate dal citato D.Lgs. n. 147/2015 (Informativa SEAC 11.11.2015, n. 313), per la compilazione di rigo RL1 riservato all’indicazione degli “Utili e altri proventi equiparati” sono stati istituiti 2 nuovi codici (“7” e “8”) che rappresentano una “sottospecie” del codice “2” come di seguito evidenziato. Codice 2 7 8 Tipologia utili Utili e proventi equiparati di natura qualificata, provenienti da imprese residenti / domiciliate in Stati con regime fiscale privilegiato Utili e proventi, formatisi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31.12.2007, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 87, comma 1, lett. c), TUIR ma non abbia ancora presentato l’apposita istanza ovvero, avendola presentata, non abbia ancora ricevuto risposta (concorrenza al reddito nella misura del 40%) Utili e proventi, formatisi con utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 87, comma 1, lett. c), TUIR ma non abbia ancora presentato l’apposita istanza ovvero, avendola presentata, non abbia ancora ricevuto risposta (concorrenza al reddito nella misura del 49,72%) QUADRO RM – REDDITI SOGGETTI AD IMPOSTA SOSTITUTIVA Nella Sezione X del quadro RM vanno riportati i dati relativi alla rivalutazione dei terreni posseduti all’1.1.2015, “riproposta” dalla Finanziaria 2015, per la quale è stata redatta la perizia giurata di stima e versata l’imposta sostitutiva dell’8% (unica soluzione o prima rata) entro il 30.6.2015 (Informativa SEAC 9.1.2015, n. 6). QUADRO RT – PLUSVALENZE DI NATURA FINANZIARIA Anche nel quadro RT sono presenti modifiche derivanti dalle novità introdotte dal citato D.Lgs. n. 147/2015. In particolare si segnala l’introduzione dei nuovi righi RT11, RT30 e RT69 per l’indicazione delle plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-bis), TUIR, realizzate a seguito RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] IF 30.03.2016 n. 099 - pagina 3 di 10 della cessione di partecipazioni al capitale / patrimonio, titoli e strumenti finanziari emessi / stipulati da società residenti in Stati black list. In particolare detti righi vanno compilati nel caso in cui il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 87, comma 1, lett. c), TUIR per l’esclusione dall’imponibilità integrale e non abbia ancora presentato l’istanza di interpello ex art. 167, comma 5, lett. b), TUIR oppure, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole. Nella Sezione VII (righi RT105 e RT106) vanno riportati i dati relativi alla rivalutazione delle partecipazioni possedute all’1.1.2015, “riproposta” dalla Finanziaria 2015, per la quale è stata redatta la perizia giurata di stima e versata l’imposta sostitutiva dell’8% - 4% (unica soluzione o prima rata) entro il 30.6.2015 (Informativa SEAC 9.1.2015, n. 6). QUADRO RR– CONTRIBUTI PREVIDENZIALI Nella Sezione I “Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti (INPS)” si segnala: • l’introduzione del nuovo codice “3” da indicare a rigo RR1 nella casella “Attività particolari” riservato ai contribuenti forfetari che hanno aderito al regime contributivo agevolato (Informativa SEAC 13.2.2015, n. 45); • l’inserimento, a rigo RR2 delle nuove colonne 33 “Credito ante 2014” e 34 “Credito ante 2014 compensato in F24”, al fine di tenere separato il credito sorto nel 2014 da quello sorto negli anni precedenti, considerato che quest’ultimo (risultante dalla differenza degli importi di dette colonne ed esposto a colonna 35) può solo essere chiesto a rimborso o utilizzato in autoconguaglio. Analoga implementazione è presente nella Sezione II “Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata …. (INPS)”, nella quale sono presenti le nuove colonne 5 “Credito ante 2014” e 6 “Credito ante 2014 compensato in F24”. Per la compilazione della Sezione III “Contributi previdenziali soggetti iscritti alla Cassa Italiana Geometri (CIPAG)” si rammenta che per la determinazione del: • contributo soggettivo è prevista la nuova aliquota del 14% per i redditi fino a € 152.650, ferma restando quella del 3,5% per i redditi oltre detta soglia; • contributo integrativo, è prevista un’aliquota diversa a seconda del committente (5% del volume d’affari IVA depurato del 5% per le prestazioni effettuate nei confronti di “committenti privati” ovvero 4% del volume d’affari IVA depurato del 4% per le prestazioni effettuate nei confronti di Amministrazioni pubbliche). A seguito di tale modifica a rigo RR15 sono presenti nuovi campi per evidenziare gli importi relativi all’una o all’altra “categoria”. FASCICOLO 3 Nei quadri RE, RF ed RG si evidenzia l’eliminazione della casella “Esclusione compilazione INE” a seguito del Comunicato stampa 29.1.2016 con il quale l’Agenzia delle Entrate ha annunciato l’eliminazione dell’obbligo di presentare il modello INE (Indicatori di normalità economica) e il modello studi di settore per i contribuenti che hanno cessato l’attività nel corso del 2015 o che si trovano in liquidazione ordinaria. RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] IF 30.03.2016 n. 099 - pagina 4 di 10 QUADRO RE – REDDITO DI LAVORO AUTONOMO Nel quadro RE “Reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni” si evidenzia che: • a rigo RE2 “Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica” non devono essere ricomprese le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente in quanto detti importi, a decorrere dal 2015, non costituiscono più compenso in natura per il professionista a seguito delle modifiche apportate all’art. 54, comma 5, TUIR ad opera del D.Lgs. n. 175/2014 (Informativa SEAC 2.12.2014, n. 305). Detti importi, non costituendo più un costo deducibile per il professionista, non vanno ricompresi neppure a rigo RE15 “Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi” dove sono state eliminate le colonne 1 e 2; • a rigo RE7 “Quote di ammortamento e spese per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46” e a rigo RE8 “Canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili” è presente la nuova colonna 1 “commi 91 e 92 L. 208/2015” riservata al maxi ammortamento introdotto dall’art. 1, commi 91 e 92, Finanziaria 2016 (Informativa SEAC 14.1.2016, n. 13). In particolare in detto campo va indicata la differenza tra la quota ordinariamente deducibile e la maggiorazione connessa all'agevolazione spettante; tale importo è ricompreso nell’ammontare delle quote di ammortamento riportato a colonna 2 (col. 1 rappresenta un “di cui” di col. 2); • a rigo RE19 “Altre spese documentate” non vanno ricomprese le somme assoggettate a tassazione in precedenti periodi d’imposta che nel 2015 sono state restituite al soggetto erogatore, in quanto detti importi vanno ora esposti a rigo RP33. QUADRI RF – REDDITO D’IMPRESA IN CONTABILITÀ ORDINARIA Ai fini della compilazione del quadro RF va considerato che: • con riferimento al reddito degli immobili “patrimonio” da indicare a rigo RF10, il reddito agrario e dominicale dei terreni (già rivalutato del 70% e 80%) va ulteriormente rivalutato del 30%; • a seguito dell’aumento del limite massimo deducibile (da € 2.065 a € 30.000) delle erogazioni liberali a favore di ONLUS e iniziative umanitarie previsto dall’art. 1 comma 137, Finanziaria 2015, a rigo RF17 “Oneri di utilità sociale” dette erogazioni devono essere indicate (non sono deducibili) se di importo superiore a € 30.000 o al 2% del reddito d’impresa dichiarato; • a seguito della deducibilità, introdotta dall’art. 1, comma 987, Finanziaria 2016, delle somme corrisposte, anche su base volontaria, al fondo istituito con mandato senza rappresentanza presso uno dei consorzi a cui le imprese aderiscono per legge, detti importi non devono essere più ricompresi tra gli “Oneri di utilità sociale” indeducibili di rigo RF17. Tale disposizione è applicabile già nel mod. UNICO 2016 PF in quanto la stessa decorre dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2015; • al fine di individuare le somme indeducibili da indicare a rigo RF19 “Svalutazioni, minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili”, è necessario tener conto che, dal 2015, a seguito delle modifiche apportate all’art. 101, comma 5, TUIR ad opera dell’art. 13, D.Lgs. n. 147/2015, le perdite riferite a crediti: − di modesto importo (non superiori a € 2.500), scaduti da oltre 6 mesi; − nei confronti di soggetti interessati da procedure concorsuali (che comprendono anche i piani attestati di risanamento e le procedure estere equivalenti); sono deducibili nel periodo di imputazione a bilancio, ancorché successivo a quello in cui si manifestano le condizioni di deducibilità (Informativa SEAC 14.10.2015, n. 283); RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] IF 30.03.2016 n. 099 - pagina 5 di 10 • a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 147/2015, Decreto Internazionalizzazione, al trattamento dei costi black list, dalla precedente presunzione di indeducibilità si è passati alla: − deducibilità “automatica” di detti costi per l’ammontare pari al valore normale; − deducibilità dell’eventuale costo superiore al valore normale subordinata alla prova della circostanza esimente (Informativa SEAC 7.10.2015, n. 277). Nel quadro RF è richiesta la separata indicazione di detti costi, sia per la parte “automaticamente” deducibile (pari al valore normale) sia per la parte eccedente. In particolare: − a rigo RF29 “Spese ed altri componenti negativi da Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati” va indicato l’intero costo sostenuto (variazione in aumento); − a rigo RF52 “Spese ed altri componenti negativi da stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati” va indicato il costo deducibile (variazione in diminuzione), evidenziando a colonna 1 “Spese eccedenti il valore normale” l’eventuale costo deducibile solo al sussistere dell’esimente; • a seguito delle disposizioni introdotte dal citato Decreto Internazionalizzazione riguardanti gli utili e le plusvalenze derivanti da partecipazioni in soggetti residenti in Stati black list: − a rigo RF46 “Plusvalenze relative a partecipazioni esenti” è presente la nuova colonna 1 “Plusvalenze da cessione da Stati o territori a fiscalità privilegiata”; − a rigo RF47 “Quota esclusa degli utili distribuiti” è presente la nuova colonna 1 “Utili da Stati o territori a fiscalità privilegiata”; che devono essere compilate nel caso in cui il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 87, comma 1, lett. c), TUIR ma non abbia ancora presentato l’istanza di interpello ex art. 167, comma 5, lett. b), TUIR oppure, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole; • a rigo RF50 “Reddito detassato” è presente la nuova colonna 1 “Patent box” nella quale va riportata la quota di reddito detassata (non concorrenza alla formazione del reddito complessivo) derivante dall’utilizzo dei beni immateriali (ad esempio, marchi, brevetti, knowhow, disegni, modelli, processi e formule) ai sensi dell’art. 1, commi da 37 a 45, Finanziaria 2015 (detta colonna rappresenta un “di cui” di colonna 2); In caso di cessione dei citati beni immateriali, al fine di beneficiare della detassazione della plusvalenza conseguita, va invece compilato il rigo RF55 “Altre variazioni in diminuzione” con il nuovo codice “40”; • al citato rigo RF55 si evidenzia inoltre l’istituzione di altri nuovi codici riservati: − alla deduzione forfetaria delle spese non documentate a favore delle imprese di autotrasporto di cose per conto terzi, in contabilità ordinaria, di seguito riportati: 43 44 45 per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore nel Comune in cui ha sede l’impresa per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa, ma nella Regione o nelle Regioni confinanti per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre la Regione o le Regioni confinanti RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] IF 30.03.2016 n. 099 - pagina 6 di 10 − alla maggior quota deducibile derivante dall’applicazione del “maxi ammortamento” introdotto dall’art. 1, comma 91, Finanziaria 2016 (Informativa SEAC 14.1.2016, n. 13). 50 Maggior valore delle quote ammortamento e dei canoni di leasing relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati dal 15.10 al 31.12.2015, il cui costo di acquisizione è maggiorato del 40% (maxi ammortamento ex art. 1, comma 91, Finanziaria 2016) In merito si evidenzia che ai righi RF18 “Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell’art. 164 del TUIR”, RF21 “Ammortamenti non deducibili” ed RF31 “Altre variazioni in aumento” va indicata la quota indeducibile come di consueto (senza considerare il maxi ammortamento); • a rigo RF102 è stata introdotta la nuova colonna 9 “Imposte delle controllate estere” per poter fruire del credito d’imposta ex art. 167, comma 5, TUIR (modificato dall’art. 3, D.Lgs. n. 147/2015, Decreto Internazionalizzazione). QUADRO RG – REDDITO D’IMPRESA IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA Il rigo RG10 “Altri componenti positivi” è stato completamente ristrutturato ed ora, per ogni tipologia di componente positiva non indicata nei precedenti righi va riportato lo specifico codice previsto come di seguito riportato. Dividendi diversi da quelli indicati con il codice 8 e interessi attivi di cui all’art. 89, TUIR Immobili dell’impresa che non costituiscono beni strumentali, né beni alla cui 2 produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa medesima 60% del reddito derivante dalla locazione di alloggi sociali (ex art. 6, comma 1, DL n. 3 47/2014) 4 Canoni di locazione immobili strumentali per natura Proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall’esercizio dell’attività d’impresa e le indennità ottenute a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita di redditi d’impresa (ad esempio, indennità per invalidità temporanea). 6 Non devono essere indicati: − il risarcimento danni dipendente da invalidità permanente o morte; − le indennità relative a redditi prodotti in più anni, assoggettate a tassazione separata • Revoca dell’incentivo fiscale derivante dalla c.d. Tremonti-ter, ex art. 5, comma 3 bis, DL n. 78/2009 7 • recupero della maggiore agevolazione fruita a seguito di contributi in conto impianti percepiti in un esercizio successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento agevolato Utili provenienti da un soggetto estero residente in uno Stato con regime fiscale 8 privilegiato, non assoggettati a tassazione separata (quadro RM) 9 Redditi imputati da Trust trasparenti o misti di cui l’impresa risulta beneficiaria Utili che sono stati oggetto di agevolazione per le imprese che hanno sottoscritto o aderito ad un contratto di rete, se nel 2015: 10 − l’apposita riserva è stata utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite; − è venuta meno l’adesione al contratto di rete (art. 42, comma 2-quater, DL n. 78/2010) Plusvalenza determinata unitariamente in base al valore normale dei componenti dell’azienda o del complesso aziendale, a seguito di trasferimento all’estero che 11 comporta la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi (ex art. 166, TUIR). Non va considerata la plusvalenza assoggettata a tassazione separata 1 RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] IF 30.03.2016 n. 099 - pagina 7 di 10 12 13 14 15 17 99 Redditi imputati per trasparenza dai fondi immobiliari ex art. 13, D.Lgs. n. 44/2014, diversi a quelli di cui all’art. 32, comma 3, DL n. 78/2010 e dalle società di investimento a capitale fisso (SICAF) che investono in beni immobili ex art. 9, D.Lgs. n. 44/2014, qualora la quota di partecipazione sia superiore al 5% del patrimonio del fondo o della società Quota dei contributi destinati all’acquisto di beni ammortizzabili, nell’ipotesi in cui il costo dei beni sia annotato al lordo dei contributi ricevuti Interessi e altri proventi derivanti dal possesso di obbligazioni e titoli similari. Nel caso in cui tali interessi e proventi siano stati assoggettati ad imposta sostitutiva, gli stessi concorrono a formare il reddito d’impresa e l’imposta sostitutiva si intende a titolo d’acconto Quota imponibile degli utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti in Stati black list, qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 87, comma 1, lett. c), TUIR ma non abbia presentato l’apposita istanza ovvero avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole I contribuenti che dal 2016 hanno aderito al regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 75, Finanziaria 2015 devono indicare l’ammontare delle quote residue dei componenti positivi di reddito relativi ad esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il nuovo regime, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR (ad esempio, rateizzazione plusvalenze) Altri componenti positivi non espressamente elencati Quest’anno i componenti positivi contraddistinti dai codici 1, 2, 4, 6, 12, 13 e 14 possono essere indicati con il codice 99. In caso di fruizione del maxi ammortamento di cui all’art. 1, commi da 91 a 94, Finanziaria 2016 (Informativa SEAC 14.1.2016, n. 13), la maggiorazione va indicata a rigo RG22 con il nuovo codice “27”. I righi RG18 “Quote di ammortamento”, RG19 “Spese per l’acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a € 516,46” ed RG20 “Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali” vanno compilati come di consueto (senza considerare il maxi ammortamento). A seguito delle citate modifiche apportate al trattamento dei costi black list, in base alle quali dalla precedente presunzione di generale indeducibilità si è passati alla: − deducibilità “automatica” di detti costi per l’ammontare pari al valore normale; − deducibilità del costo superiore al valore normale subordinata alla prova della circostanza esimente (Informativa SEAC 7.10.2015, n. 277); a rigo RG21 “Spese ed altri componenti negativi da stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati” è stata introdotta la nuova colonna 1 “Spese eccedenti il valore normale” nella quale va evidenziato l’eventuale costo deducibile solo al sussistere dell’esimente (che rappresenta un “di cui” di colonna 2). Analogamente a quanto sopra esposto con riferimento agli “Altri componenti positivi” di rigo RG10, il rigo RG22 “Altri componenti negativi” è stato completamente ristrutturato ed ora, per ogni tipologia di componente negativa non indicata nei precedenti righi va riportato lo specifico codice previsto (da 2 a 29, oltre al “residuale” codice “99” che quest’anno può essere utilizzato anche per i componenti contraddistinti dai codici 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 22 e 28). Con riferimento alle spese di rigo RG22 si evidenzia inoltre che: • ai sensi dell’art. 1, comma 987, Finanziaria 2016, sono deducibili anche le somme corrisposte, anche su base volontaria, al fondo istituito con mandato senza rappresentanza presso uno dei consorzi a cui le imprese aderiscono per legge. Detti importi vanno quindi ricompresi tra le erogazioni liberali da indicare a rigo RG22 con il codice “12”. Tale disposizione è applicabile già nel mod. UNICO 2016 PF in quanto la citata disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2015; RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] IF 30.03.2016 n. 099 - pagina 8 di 10 • la deduzione forfetaria dei costi non documentati prevista per gli autotrasportatori di cose per conto terzi ex art. 66, comma 5, TUIR, va esposta a rigo RG22 con i seguenti codici: − “16”, per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa; − “17”, per i trasporti oltre il Comune ma nell’ambito della Regione o delle Regioni confinanti in cui ha sede l’impresa; − “18”, per i trasporti oltre l’ambito della Regione o delle Regioni confinanti. A rigo RG23 “Reddito detassato” è presente la nuova colonna 1 “Patent box” nella quale va riportata la quota di reddito detassata (non concorrenza al reddito complessivo) derivante dall’utilizzo di beni immateriali (ad esempio, marchi, brevetti, know-how, disegni, modelli, processi e formule) ex art. 1, commi da 37 a 45, Finanziaria 2015 (tale colonna rappresenta un “di cui” di colonna 2). Per la compilazione di rigo RG29 “Erogazioni liberali” si rammenta che l’art. 1 comma 137, Finanziaria 2015 ha aumentato (da € 2.065 a € 30.000) l’importo massimo deducibile delle erogazioni liberali a favore di ONLUS e iniziative umanitarie, fermo restando il limite del 2% del reddito d’impresa dichiarato. A rigo RG37 “Dati da riportare nel quadro RN” è presente la nuova colonna 9 “Imposte delle controllate estere” per poter fruire del credito d’imposta introdotto ex art. 167, comma 5, TUIR (modificato dall’art. 3, D.Lgs. n. 147/2015, Decreto Internazionalizzazione). QUADRO LM – REGIME DEI MINIMI E REGIME FORFETARIO Il quadro LM del mod. UNICO 2016 è stato rivisto al fine di poter essere utilizzato sia per i contribuenti minimi che per coloro che hanno aderito al regime forfetario (Informative SEAC 24.2.2015, n. 58; 28.7.2015, n. 219 e 29.10.2014, n. 272). In particolare: • la Sezione I “Regime di vantaggio Determinazione del reddito” è riservata ai contribuenti minimi; • la Sezione II “Regime forfetario Determinazione del reddito” è riservata ai contribuenti forfetari; • la Sezione III “Determinazione dell’imposta dovuta” e la Sezione IV “Perdite non compensate” sono comuni ai 2 regimi e vanno utilizzate, rispettivamente, per determinare l’ammontare dell’imposta sostitutiva dovuta e per esporre le perdite che non sono state utilizzate. Con riferimento alle perdite si evidenzia che le stesse vanno esposte in modo diverso a seconda del regime applicato (dei minimi o forfetario). Si evidenzia inoltre che i soggetti forfetari sono altresì tenuti a compilare la nuova Sezione “Obblighi informativi” del quadro RS (righi da RS371 a RS381). QUADRO RS – PROSPETTI COMUNI Nel quadro RS si evidenzia: • il nuovo rigo RS38 “Elementi conoscitivi” connesso alla fruizione dell’agevolazione ACE, al fine di dimostrare che le operazioni effettuate non comportano duplicazioni della stessa, nei casi in cui l’istanza di interpello non sia stata presentata ovvero sia stata presentata, ma non sia stata ricevuta risposta positiva dall’Agenzia delle Entrate; RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] IF 30.03.2016 n. 099 - pagina 9 di 10 • l’inclusione, tra i soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni previste per le “Zone franche urbane” e che quindi devono compilare il relativo prospetto (righi da RS280 a RS347), delle micro imprese dell’Emilia Romagna di cui all’art. 12, comma 1, DL n. 78/2015; • la nuova Sezione “Regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni – Obblighi informativi”, costituita dai righi da RS371 a RS381, nella quale devono essere fornite alcune informazioni aggiuntive in merito: − alla mancata effettuazione delle ritenute alla fonte, ex art. 1, comma 69, Finanziaria 2015; − a specifici elementi relativi all’attività ex art. 1, comma 73, Finanziaria 2015. QUADRO RQ – IMPOSTE SOSTITUTIVE E ADDIZIONALI IRPEF Nel quadro RQ si evidenzia: • l’eliminazione della Sezione XXII (presente nel mod. UNICO 2015) riservata ai soggetti che, a seguito della “tardiva” reintroduzione ad opera dell’art. 10, DL n. 192/2014 della possibilità di aderire al regime dei minimi ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011 per il 2015, dovevano indicare l’ammontare complessivo della rettifica dell’IVA già detratta; • l’introduzione delle nuove Sezioni XXIII-A “Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni”, XXIIIB “Riconoscimento dei maggiori valori dei beni e delle partecipazioni” e XXIII-C “Affrancamento”, a seguito della riproposizione, ad opera dell’art. 1, commi da 889 a 897, Finanziaria 2016, della possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni, nonché di affrancare il saldo attivo della rivalutazione (Informativa SEAC 4.1.2016, n. 1). QUADRO RU – CREDITI D’IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE Nel quadro RU si segnala l’introduzione dei nuovi crediti d’imposta spettanti: • alle imprese e lavoratori autonomi per la ricostruzione, ripristino o sostituzione dei beni danneggiati dal sisma del 20 e 29.5.2012, ex art. 67-octies, DL n. 83/2012; RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] IF 30.03.2016 n. 099 - pagina 10 di 10 • • • • • • • • • • • per la promozione del sistema musicale italiano, ex art. 7, DL n. 91/2013; per il restauro delle sale cinematografiche, ex art. 6, DL n. 83/2014; per la digitalizzazione turistica, ex art. 9, DL n. 83/2014 (Informativa SEAC 9.2.2016, n. 45); per la riqualificazione delle strutture turistico-alberghiere, ex art. 10, DL n. 83/2014 (Informativa SEAC 22.1.2016, n. 22); alle imprese del settore agricolo per potenziare il commercio elettronico, ex art. 3, comma 1, DL n. 91/2014; alle imprese del settore agricolo per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, ex art. 3, comma 3, DL n. 91/2014; agli autotrasportatori per l’acquisizione di beni capitali, ex art. 32-bis, DL n. 133/2014; agli autotrasportatori per la formazione del personale, ex art. 32-bis, DL n. 133/2014; ai produttori indipendenti di opere televisive e web, ex art. 8, comma 2, DL n. 91/2013; per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, ex art. 3, DL n. 145/2013, modificato dall’art. 1, comma 35, Finanziaria 2015 (Informativa SEAC 6.8.2015, n. 230); per i procedimenti di negoziazione assistita e di arbitrato, ex art. 21-bis, DL n. 83/2015. QUADRO CE – CREDITI D’IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO Ai fini della compilazione del quadro CE è necessario tener conto delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 147/2015, Decreto Internazionalizzazione, nonché dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 5.3.2015, n. 9/E (Informative SEAC 5.5.2015, n. 132 e 16.10.2015, n. 287). In particolare si evidenzia che tale quadro: • riguarda anche i soggetti che hanno prodotto redditi diversi da quelli d’impresa (nel quadro CR non è infatti più possibile esporre i dati per fruire del credito per le imposte pagate all’estero dalle persone fisiche); • va compilato anche per fruire del nuovo “credito internazionalizzazione” ex art. 167, comma 5, TUIR (modificato dall’art. 3, D.Lgs. n. 147/2015, Decreto Internazionalizzazione). RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected]