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Le verifiche nell’attività di redazione : Bilancio di previsione 2016-2017-2018 e Rendicontodi 2015 Bilancio di previsione – Rendiconto Verifiche di esigibilità in esercizio provvisorio appunti di maurizio delfino www.gruppodelfino.it 1 Bilancio di previsione 2016-2017-2018 • Modulistica nuova, equilibri triennali di competenza e annuali di cassa • Nuovi criteri di determinazione delle previsioni di entrata e di spesa secondo presunta esigibilità • Raccordo con i nuovi vincoli di finanza pubblica pareggio di bilancio • DUP – Piano OO.PP. – Piano alienazioni – Piano fabbisogno personale • Allegati nuovi: nota integrativa, dimostrazione risultato presunto, dimostrazione formazione fondo pluriennale vincolato, accantonamento in competenza fondo crediti dubbi, situazione indebitamento, entrate non ricorrenti, vincoli finanza pubblica • Aggiornamento FCDE in c/competenza e in avanzo • Equilibri di cassa 2 Rendiconto 2015 • Atti di ricognizione dei residui a cura dei responsabili • Delibera di giunta di riaccertamento ordinario dei residui • Variazione di esigibilità su bilancio 2016 / esercizio provvisorio 2016 • Determinazione risultato di amministrazione 2015, verifica FPV • Verifica assorbimento quota 1/30 disavanzo da riaccertamento • Conto del bilancio ex DPR 194/1996 • Conto del bilancio ex Dlgs 118/2011 • Conto del patrimonio (ultima volta), conto economico, conciliazione • Conto agenti contabili 3 Esercizio provvisorio • • • • Struttura contabile basata sul secondo anno triennio di riferimento Divieto di assumere impegni in conto capitale Divieto di contrarre mutui e prestiti Possibilità di effettuare variazioni di bilancio con delibera di giunta: - lavori pubblici di somma urgenza e altri casi di somma urgenza - applicazione avanzo vincolato presunto, previo verbale di chiusura - prelievo da fondo di riserva 2016 - variazioni compensative tra macroaggregati e tra capitoli - variazioni compensative per trasferimenti interni di personale - variazioni di esigibilità • Possibilità di effettuare riaccertamento parziale dei residui con delibera di giunta (determina del dirigente finanze a bilancio approvato) come da principio punto 9.1 4 Reimputazione di spesa corrente in pochi casi • 1. La reimputazione di un impegno di spesa corrente sull’anno successivo può avvenire solo se esiste una motivata modifica di contratto o di convenzione che prevede continuità della prestazione di servizi. Viceversa la differenza tra l’impegnato giuridico e l’impegnato esigibile viene eliminata definitivamente (non reimputata) e le risorse che la finanziavano confluiscono in avanzo di amministrazione. Non è possibile pensare che qualsiasi impegno corrente non utilizzato completamente sia da reimputare a prescindere dal contratto o convenzione o norma di riferimento. • Ricordiamo che l’impegno di spesa corrente deve essere annuale tranne i casi di cui art. 183 comma 6 Tuel 5 Imputazione spesa corrente • Art. 183 comma 6 Tuel: • Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente: • a) sugli esercizi successivi a quello in corso, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo; • b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'articolo 1677 del codice civile, delle spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale. Le obbligazioni che comportano impegni riguardanti le partite di giro e i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria sono assunte esclusivamente in relazione alle esigenze della gestione. 6 Reimputazione di spesa corrente in pochi casi • 2. In ogni caso, la reimputazione di spesa corrente (se ammessa e motivata giuridicamente) sarà finanziata l’anno successivo dal fondo pluriennale vincolato (quindi con le risorse accertate l’anno – o gli anni – precedente) solo se si tratta di spesa finanziata da entrate vincolate. Viceversa tale reimputazione di spesa corrente sull’anno successivo (2016) sarà finanziata, di norma da entrate correnti di competenza dell’anno successivo (2016). In tale caso, le risorse che hanno finanziato l’impegno di spesa 2015, ora cancellato e reimputato al 2016, confluiscono in avanzo di amministrazione. 7 Reimputazione di spesa corrente in pochi casi • 3. Il caso di cui al punto 5.4. principio contabile, laddove è previsto che il FPV si forma a prescindere dall’entrata vincolata in sede di riaccertamento ordinario, è da considerare come eccezione e non come regola, solo se dopo l’impegno originario si è verificato un evento imprevisto (documentato), ovvero un impedimento per fatto sopravvenuto che farà ritardare la prestazione, comportando la reimputazione sull’esercizio 2016. (punto 5.4. principio contabile citato: “Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce”. 8 Reimputazione di spesa corrente in pochi casi • Tale reimputazione non può essere un automatismo; non possono i responsabili dei settori non finanziari ritenere che una volta registrato ed imputato un impegno corrente sull’esercizio (2015) sia garantita comunque la reimputazione sul 2016 per la parte impegnata giuridicamente ma non ancora diventata esigibile, in quanto in attesa di prestazione. Viceversa si passerebbe dalla non corretta abitudine di prendere impegni a fine anno (soprattutto il 31 dicembre) alla altrettanto non corretta prassi di prendere comunque impegni in misura superiore alle effettive necessità confidando nella reimputazione e nel travaso delle risorse anno precedente (2015) sull’anno successivo (2016) mediante Fondo pluriennale vincolato. 9 Reimputazione di spesa corrente in pochi casi • 4. La nuova normativa quindi impone ad ogni responsabile di settore di definire già in sede di programmazione e bilancio la quantificazione delle risorse strettamente necessarie allo svolgimento dei servizi, evitando eccessi di stanziamento e di impegno che, viceversa, oltre a rivelarsi inutili, potrebbero incidere negativamente sulla retribuzione di risultato dei responsabili stessi. In altri termini, le reimputazioni di spesa corrente sono assai rare. 10 L’avanzo di competenza corrente deve essere almeno pari al FCDE • Posto quanto previsto dall’art. 167 Tuel e dal principio contabile di competenza finanziaria potenziata All 4/2 Dlgs 118/2011 e smi al punto 3.3, l’obbligo di accantonare a Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) in competenza, a tutela del rischio di insoluto sulle entrate accertate, comporta la necessità di verificare che le entrate correnti accertate nell’anno, unitamente alle entrate di capitale straordinarie (come l’utilizzo oneri di urbanizzazione) siano sufficienti almeno a coprire gli impegni di parte corrente (spesa corrente e spesa per rimborso quote capitale mutui) e a generare un avanzo di competenza corrente almeno pari allo stesso FCDE accantonato. • In altri termini, se nel bilancio di previsione 2015 è stato previsto, per la parte di competenza corrente maturata nell’anno, 100 di entrata corrente e 100 di spesa di parte corrente, di cui 5 accantonato a FCDE, al termine del 2015 l’avanzo di parte corrente di competenza deve essere almeno pari a 5, visto che l’accantonamento a Fondo crediti dubbi non si impegna e termina nell’avanzo accantonato di amministrazione. Se invece l’avanzo di competenza coente risulta di 2, l’ente è in disavanzo di 3. 11 L’avanzo di competenza corrente deve essere almeno pari al FCDE • Stesso ragionamento deve essere fatto anche per gli accantonamenti a fondo rischi sul contenzioso e a fondo oneri futuri. • Anche l’assorbimento dell’eventuale disavanzo derivante da riaccertamento dei residui al 01.01.2015 (riga n del modello All. 5/2 Dlgs 118/2011) deve essere coperto dalle entrate correnti, per cui il risultato di competenza corrente deve essere almeno pari alla somma di FCDE, Fondo rischi, Fondo oneri, quota annuale (1/30) del disavanzo da riaccertamento dei residui. Se il disavanzo da riaccertamento non è riassorbito nella quota annua prevista, ovvero l’avanzo di competenza corrente non è realizzato come detto, l’ente non puo’ rispalmare tale mancato assorbimento nuovamente in 30 anni, ma deve riassorbirlo interamente nel 2016 o al massimo in più anni ma comunque entro il termine dell’attuale consiliatura. Se l’assorbimento garantito al termine dell’anno dall’eccedenza di parte corrente è maggiore di 1/30 previsto non si può rimodulare la quota annua né tantomeno utilizzare in termini di avanzo libero (visto che non esiste affatto). 12 Le riduzioni di impegni finanziati da FPV non riducono la quota in entrata • Come è noto dalla disposizione dei principi contabili di competenza finanziaria potenziata All. 4/2 Dlgs 118/2011 e smi, il fondo pluriennale vincolato (FPV) è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata. • E’ importante evidenziare il legame stretto, indissolubile, tra FPV e impegno di spesa imputato o reimputato sulle annualità successive. FPV in altri termini non è certo una fonte di finanziamento di competenza, a differenza dell’avanzo che (oltre ad essere tutt’altra cosa rispetto a FPV, ma accomunato dal fatto di costituire risorse non ancora utilizzata, pur, a differenza di FPV, non ancora assegnata) una volta applicato al bilancio finanzia nuova spesa (nel rispetto della specificità della 4 quote che lo compongono, ovvero avanzo vincolato, destinato, accantonato, libero). 13 Le riduzioni di impegni finanziati da FPV non riducono la quota in entrata (FAQ 13 Arconet) • In questi giorni di preconsuntivo 2015 emerge (fisiologicamente) in molti casi che la spesa reimputata sul 2015 e finanziata da FPV (ovvero da risorse accertate gli anni precedenti ed esigibili) non è completamente esigibile (ovvero non è diventata interamente debito), essenzialmente per due motivi: a) la prestazione si è conclusa per un importo inferiore; b) la prestazione è ancora in corso, ma si concluderà gli anni successivi e deve essere (in tutto in parte) reimputata. • Ipotizzando di avere reimputato sul 2015 spesa per 100 finanziata da FPV per 100, i casi di cui sopra, portano alla seguente situazione: 14 Le riduzioni di impegni finanziati da FPV non riducono la quota in entrata • caso a) impegno reimputato sul 2015 per 100 con prestazione conclusa nel 2015 a 90. L’impegno giuridico di 10 si elimina definitivamente a fine 2015 e le risorse che lo finanziano (derivanti da FPV applicato all’entrata 2015) terminano in avanzo di amministrazione • caso b) impegno reimputato sul 2015 per 100 con prestazione in corso esigibile nel 2015 per 70. L’impegno giuridico di 30 si cancella dal 2015 e si reimputa sul 2016, accantonando le risorse che lo finanziano (derivanti da FPV applicato all’entrata 2015) in FPV spesa a fine 2015, per poi applicarle all’entrata 2016 come FPV • In entrambi i casi l’utilizzo delle risorse applicate all’entrata 2015 con FPV si riduce, nel primo caso per finire in avanzo 2015, nel secondo caso per essere “trasportato” sul 2016. In ogni caso FPV applicato all’entrata 2015 viene consuntivato nell’ammontare iniziale 100, non viene ridotto per l’ammontare non utilizzato. 15 FPV finanziato va tenuto distinto FPV solo stanziato • Particolarmente importante risulta distinguere, in particolare quando si trovano sotto lo stesso programma della stessa missione, la quota di fondo pluriennale vincolato accantonato in spesa e già finanziato, ovvero alimentato da accertamenti di entrata effettivamente esigibili, rispetto alla quota di fondo pluriennale vincolato accantonato in spesa ma solo stanziato, ovvero alimentato da un’entrata che non è ancora stata accertata giuridicamente e soprattutto non è stata ancora imputata contabilmente. 16 FPV finanziato va tenuto distinto FPV solo stanziato • Il principio contabile evidenzia bene questo concetto, ma ha il difetto di non rappresentarlo in modo trasparente nelle stampe di bilancio, con il rischio di disperdere l’informazione e di creare pericolose quote inesistenti di FPV applicato all’entrata dell’anno successivo. Il principio di competenza finanziaria rileva a tale proposito: • In fase di previsione il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte: • 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi; • 2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell’esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi. 17 I residui passivi al 31.12.2015 vanno dimostrati e poi non smentiti • il principio di competenza finanziaria potenziata all. 4/2 al Dlgs 118/2011 e smi evidenzia al punto 6.1. in materia di liquidazione di spesa: In ogni caso, possono essere considerate esigibili, e quindi liquidabili ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del Dlgs 118/2011, le spese impegnate nell’esercizio precedente, relative a prestazioni o forniture rese nel corso dell’esercizio precedente, le cui fatture pervengono nei due mesi successivi alla chiusura dell’esercizio o per le quali il responsabile della spesa dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa o la fornitura è stata effettuata nell’anno di riferimento • Ne consegue che il responsabile di spesa non puo’ mantenere impegni “di comodo” a residuo, pena la propria responsabilità, che scatta, in caso di erronea o mendace attestazione, immediatamente nella redazione del riaccertamento per il rendiconto 2015 oppure l’anno prossimo in sede di rendiconto 2016 qualora tale impegno ora confermato a residuo passivo 2015 venisse poi eliminato in sede di riaccertamento ordinario 2016. 18 Le determine di impegno rispettano la cassa • I responsabili dei sevizi che trasmettono proposte di determinazioni di impegno di spesa al settore finanze, al fine del rilascio parere di regolarità contabile attestante il visto di copertura finanziaria, devono contestualmente dichiarare e sottoscrivere, sotto la propria responsabilità, che i pagamenti conseguenti l’impegno a cui si riferisce la determina siano compatibili con lo stanziamento di cassa del centro di responsabilità proponente e non pregiudichino il saldo di finanza pubblica (ex patto di stabilità) di cui art. 709 e seguenti legge 208/2015. 19 Le determine di impegno rispettano la cassa • La disposizione normativa è contenuta nell’art. 183 comma 8 del nuovo TUEL Dlgs 267720000 e smi, che recita: • “Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi”. 20 Errata formazione di FPV porta ad elusione saldo pareggio di bilancio • Il mantenimento della prenotazione di impegno relativa a lavori pubblici non completamente attivati ai sensi del punto 5.4 del principio contabile di competenza finanziaria potenziata all. 4/2 al Dlgs, ovvero non formalmente banditi, comporta il rischio di elusione ai fini del rispetto del nuovo saldo di finanza pubblica di cui art. 1 commi 709-712 Legge 208/2015. • La mancata attivazione o incompleta attivazione della procedura di gara sui lavori pubblici comporta infatti necessariamente l’eliminazione dell’impegno di spesa con la conseguente formazione di avanzo, che, una volta applicato sul bilancio 2016 inciderà in senso negativo sui vincoli di finanza pubblica, posta la non rilevanza dell’avanzo stesso. Se viceversa l’ente mantiene la prenotazione di impegno e quindi crea accantonamento e applicazione di Fondo pluriennale vincolato sul bilancio 2016, l’effetto sui saldi 2016 sarà neutro, posta la rilevanza di FPV (tranne il caso in cui il finanziamento derivo da mutuo). 21 Errata formazione di FPV porta ad elusione saldo pareggio di bilancio • Da qui emergerebbe l’immeritato vantaggio ai fini dei saldi (ex patto stabilità) con la conseguente applicazione della sanzione di cui comma 727 art. 1 Legge 208/2015: “Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto delle regole di cui ai commi da 707 a 734 è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta applicazione dei princìpi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle predette regole, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino a un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile amministrativo individuato dalla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente”. 22 Il disavanzo da riaccertamento è un dato cumulato puntuale necessariamente in riduzione • Come evidenziato nelle slides precedenti, la gestione corrente di competenza 2015 deve aver generato un avanzo almeno pari alla somma di Fondo crediti dubbia esigibilità, Fondo rischi e Fondo oneri accantonati in competenza 2015, oltre che un avanzo almeno pari all’eventuale assorbimento di 1/30 (o altra quota) di disavanzo da riaccertamento dei residui. 23 Il disavanzo da riaccertamento è un dato cumulato puntuale necessariamente in riduzione • In merito occorre riprendere l’art. 4 comma 1 del DM Mef 2 aprile 2015: “In sede di approvazione del rendiconto 2015 tutti gli enti che a seguito del riaccertamento straordinario dei residui hanno registrato un maggiore disavanzo verificano se il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 risulta migliorato rispetto al disavanzo al 1° gennaio 2015 derivante dal riaccertamento straordinario, per un importo pari o superiore rispetto all'ammontare di disavanzo applicato al bilancio di previsione 2015, aggiornato ai risultati del riaccertamento straordinario e dell'approvazione del consuntivo 2014. Se da tale confronto risulta che il disavanzo applicato all'esercizio 2015 non e' stato recuperato, la quota non recuperata nel corso del 2015, e l'eventuale maggiore disavanzo registrato rispetto al risultato al 1° gennaio 2015, e' interamente applicata al primo esercizio del bilancio di previsione 2016-2018, in aggiunta alla quota del recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario prevista per l'esercizio 2016, in attuazione dell'art. 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e di eventuali quote di recupero di disavanzo previste da piani di rientro in corso di attuazione. Il recupero dell'eventuale maggiore disavanzo registrato rispetto al risultato al 1° gennaio 2015 puo' essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro di tale quota del disavanzo, secondo le modalita' previste dall'art. 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per le regioni e gli enti regionali e dall'art. 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per gli enti locali”. 24 Per il pareggio di finanza pubblica il FCDE non può nascondere avanzo • Applicare (dopo aver approvato il rendiconto) avanzo di amministrazione libero, derivante da svincolo di quota di avanzo accantonata a fondo crediti dubbia esigibilità, per alimentare quota di fondo crediti dubbia esigibilità in competenza 2016 è manovra consentita dal principio contabile di competenza finanziaria potenziata all. 4/2 dlgs 118/2011 e smi. In particolare il punto 9.2. del principio dispone: “Resta salva la possibilità di impiegare l’eventuale quota del risultato di amministrazione “svincolata”, sulla base della determinazione dell’ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce”. • Tuttavia questa manovra risulta elusiva ai fini del rispetto dei nuovi saldi di finanza pubblica, visto che il FCDE è considerata spesa non rilevante, come disposto dal comma 712 art. 1 Legge 208/2015. Applicare avanzo, entrata non rilevante, per finanziare FCDE in competenza, spesa non rilevante, comporterebbe un indebito vantaggio per l’ente. 25 Per il pareggio di finanza pubblica il FCDE non può nascondere avanzo • Per questo motivo, nella certificazione del rispetto del saldo di finanzia pubblica di cui comma 709 e seguenti art. 1 Legge 208/2015, il fondo crediti dubbia esigibilità da portare in detrazione deve esser indicato al netto dell’eventuale quota di avanzo applicata, dopo aver approvato il rendiconto, a copertura dello stesso FCDE. • Nella fase previsionale, il fondo di riserva invece deve essere conteggiato interamente come spesa rilevante, in quanto è comunque spesa utilizzabile durante l’anno mediante prelievo. Qualora il fondo di riserva non venga prelevato interamente, nel certificato finale dovrà essere indicata la sola parte prelevata, che avrà quindi concorso alla formazione di spesa impegnata 26 I residui iniziali 2015 sono quelli finali 2014. Riaccertamento straordinario al lordo • Nel rendiconto 2015 e nel prospetto di bilancio relativo al risultato di amministrazione presunto (allegato a) i residui attivi e passivi al 01.01.2015 sono quelli del 31.12.2014. Non si registra l’importo al netto del riaccertamento straordinario. Nel corso dell’anno 2015 si verificano due tipi di variazioni: riaccertamento straordinario dei residui al 01.01.2015 di cui art. 3 comma 7 Dlgs 118/2011 e smi e riaccertamento ordinario al 31.12.2015, che si registrano nel campo variazioni del modello di rendiconto finanziario di cui Dpr 194/1996 (che si utilizza per l’ultima volta con il rendiconto 2015). 27 I residui iniziali 2015 sono quelli finali 2014. Riaccertamento straordinario al lordo • Questo è confermato dal principio contabile che al punto 9.3. rileva: “I residui iniziali devono corrispondere all’importo dei residui risultante dal rendiconto 2014 (riclassificati secondo la classificazione armonizzata). Nel rendiconto “armonizzato” del 2015, nel conto del bilancio: il totale della voce RS, concernente i residui attivi (o passivi) al 1 gennaio 2015 corrisponde al totale dei residui attivi (o passivi) al 31 dicembre 2014 del rendiconto 2014; nelle voci R del rendiconto, concernenti “Riaccertamento dei residui” sono indicate sia le variazioni apportate in occasione del riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015, che quelle apportate in occasione del riaccertamento ordinario 2015, riferito alla data del 31 dicembre 2015” 28 Verifica dell’equilibrio di parte corrente 2015 • La verifica dell’equilibrio di parte corrente comporta il confronto tra le somme effettivamente accertate e impegnate, rispetto alle somme solo applicate (FPV entrata e Avanzo), solo riportate (disavanzo da riaccertamento straordinario), solo accantonate (FCDE, fondo rischi, fondo oneri). • Sussiste equilibrio se la somma delle entrate sotto riportate è > 0 rispetto alla somma delle spese sotto riportate. 29 Verifica dell’equilibrio di parte corrente 2015 Equilibrio di parte corrente • • • • • • • • • • Avanzo su spesa corrente FPV corrente applicato accertato Tit. I accertato Tit. II accertato Tit. III reimputato Tit. I reimputato Tit. II reimputato Tit. III OO.UU. appl. corr. Contrib. capitale su mutui impegnato Tit. I reimpegnato Tit. I impegnato quota mutui Fondo crediti dubbia esig. Fondo rischi Fondo oneri Quota 1/30 disav. riacc. FPV corrente accantonato Margine corrente applicato 30 Il FPV non si accerta, mentre la spesa finanziata si impegna • Di conseguenza, posto quanto rilevato nella slide precedente, nel definire il prospetto relativo all’avanzo di competenza 2015 l’ente locale registra un “sorprendente” (solo a prima vista) disavanzo di competenza causato dal fatto che il fondo pluriennale vincolato applicato all’entrata non puo’ essere accertato, mentre la spesa coperta da quella quota di FPV è impegnata secondo esigibilità. • In realtà la motivazione di tale disavanzo, che dovrà essere dettagliato nella relazione al rendiconto, è alquanto logica, posto che il FPV deriva da risorse già accertate in anni precedenti, strettamente agganciati a impegni che seppur sorti giuridicamente in anni precedenti devono essere imputati contabilmente (e quindi impegnati) sugli anni successivi secondo esigibilità. • In altri termini, il Fondo pluriennale vincolato è applicato all’entrata, non è accertato, proprio perché esprime risorse che già sono state accertate gli anni precedenti. Di conseguenza l’ente spiegherà nella relazione al rendiconto 2015 che il disavanzo non deriva da azione contabilmente scorretta (non si è provveduto ad impegnare la spesa senza disporre della copertura in entrata) bensì da FPV e da avanzo di amministrazione che applicati all’entrata 2015 hanno generato impegni di spesa 2015. 31 Nell’avanzo si vedono le entrate ma non la spesa reimputata (art. 186 c. 1 Tuel) • Occorre verificare l’effetto delle reimputazioni della spesa nel caso in cui la relativa entrata è già esigibile. • Se la reimputazione riguarda sia l’impegno giuridico perfezionato (ma non esigibile) sia l’accertamento giuridico perfezionato (ma non esigibile), come ad es. nel caso di variazione di cronoprogramma di lavori finanziati da trasferimento a rendicontazione, non si verifica alcun effetto particolare sul risultato di amministrazione. • Se invece la reimputazione riguarda l’impegno giuridico perfezionato (ma non esigibile) ma non l’accertamento giuridico perfezionato, (in quanto già esigibile), come ad es. nel caso di variazione di cronoprogramma di lavori finanziati da avanzo applicato, si verifica un effetto particolare sul risultato di amministrazione, posto che nella classica formula del metodo 1 di determinazione dell’avanzo / disavanzo: 32 Nell’avanzo si vedono le entrate ma non la spesa reimputata • • • • (+) Fondo cassa finale (+) Residui attivi da competenza e da residui (-) Residui passivi da competenza e da residui La fonte di finanziamento è presente come cassa e/o come residuo attivo, mentre la spesa non compare in quanto reimputata. In altre parole la spesa c’è ma non si vede nel dato puntuale al 31 dicembre. L’importante è non fare emergere un avanzo che non esiste, prestando attenzione alla verifica dell’importo esatto del Fondo pluriennale vincolato. • Assume a tale fine rilievo l’art. 186 del Tuel, che in merito alla formazione del risultato di amministrazione dispone: • 1. Il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio. • 1-bis. In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione è determinato l'importo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce. 33 La variazione di esigibilità conseguente il riaccertamento è disposta prima del rendiconto • La reimputazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa dal 2015 al 2016 e seguenti, come pure la reimputazione degli impegni di spesa dal 2015 al 2016 con copertura data dalle risorse 2015 “trasportate” sul 2016 tramite Fondo Pluriennale Vincolato è disposta dalla Giunta con il riaccertamento ordinario. • Occorre però distinguere il riaccertamento ordinario (che trova evidenza nel rendiconto) rispetto alla variazione di bilancio per esigibilità conseguente la delibera di riaccertamento (atto gestionale). Anche se il riaccertamento ordinario trova evidenza nella delibera di rendiconto (entro il 30 aprile 2016), la variazione di bilancio conseguente il riaccertamento per imputare sul 2016 e seguenti gli impegni giuridicamente già sorti, con le correlate coperture, è disposta prima della delibera di rendiconto stesso. Non occorre attendere la formale approvazione del rendiconto per effettuare la variazione di esigibilità con adeguamento del FPV sul bilancio 2016 o sull’esercizio provvisorio 2016 (a seconda che il bilancio sia stato approvato o meno all’epoca del rendiconto). La variazione di esigibilità si effettua anche nei giorni precedenti l’approvazione del rendiconto; l’importante è che la delibera di riaccertamento ordinario sia una sola. Non sono ammesse più delibere di riaccertamento ordinario, a parte di casi di riaccertamento parziale a cura del responsabile del servizio finanziario (o giunta se è presa in esercizio provvisorio). 34 La variazione di esigibilità conseguente il riaccertamento è disposta prima del rendiconto • Come mai lo scorso anno la giunta ha approvato il riaccertamento straordinario (art. 3 comma 7 Dlgs 118/2011) solo dopo che il Consiglio comunale ha approvato formalmente il rendiconto? Perché lo scorso anno era fondamentale che il Consiglio approvasse prima il rendiconto al 31.12.2014 secondo il precedente sistema contabile; poi che la Giunta deliberasse il riaccertamento straordinario dei residui al 01.01.2015 secondo il nuovo ordinamento contabile. Quest’anno invece il riaccertamento ordinario dei residui di cui art. 3 comma 4 Dlgs 118/2011 è effettuato alla data del 31.12.2015; non alla data del 01.01.2016. 35 Equilibri di cassa sotto osservazione • Il bilancio di previsione deve essere deliberato in equilibrio di cassa, attestando che il fondo finale di cassa presunto è non negativo • Stessa attestazione deve essere fatta in occasione delle variazioni di bilancio, compreso le variazioni di FPV, e nel rendiconto • Nel 2016 lo stanziamento di cassa è presente unicamente nel bilancio e nel Peg. Dal 2017 è probabile l’inserimento nei vincoli di finanza pubblica, ovvero nel pareggio di bilancio • Conseguenza dell’estensione della cassa nei vincoli di finanza pubblica sarà l’impossibilità di conteggiare tra le entrate rilevanti il fondo cassa iniziale. 36 Equilibri di cassa sotto osservazione • Nel 2016, quindi l’ente dovrà tenere sotto controllo il margine tra: • (+) Fondo cassa iniziale • (+) Incassi in conto competenza • (+) Incassi in conto residui • (-) pagamenti in conto competenza • (-) pagamenti in conto residui • (-) fondo di riserva di cassa • (=) fondo di cassa finale presunto > = 0 37 Fondo crediti dubbi verifica • Il FCDE deve essere verificato sia durante l’anno, in base agli accertamenti delle entrate di competenza e in base alla dinamica delle riscossioni (rispetto al tasso di insoluto previsto), sia a fine anno in avanzo. • Il FCDE al 31.12.2015 è dato da: • (+) Quota FCDE accantonata sui residui attivi al 01.01.2015 • (+) Quota FCDE accantonata su accertamenti in competenza 2015 • (-) Residui attivi utilizzati (utilizzo del FCDE) 38 Fondo crediti dubbia esigibilità verifica • La quota di FCDE al 31.12.2015 va tuttavia controllata applicando la nuova percentuale di insoluto effettiva sulla base degli incassi sulla nuova massa di residui attivi da residuo al 31.12.2015 (ridotti rispetto alla massa al 01.01.2015 in quanto in parte incassati e in parte eliminati) e sulla massa di accertamenti di competenza 2015 portati a residuo. • Se la quota da accantonare risulta maggiore rispetto al FCDE al 31.12.2015, occorre spostare quota libera di avanzo nella quota accantonata. Se avanzo libero non esiste o esiste in misura inferiore, l’ente deve ripianare l’anno successivo o comunque entro la fine della consiliatura. • Se la quota da accantonare risulta minore rispetto al FCDE al 31.12.2015, è possibile svincolare quota parte, ma è prudente mantenerla accantonata. 39 Fondo crediti dubbia esigibilità verifica: il principio contabile consente avvio graduale • Il principio rileva: «Tuttavia in considerazione delle difficoltà di applicazione dei nuovi principi riguardanti la gestione dei residui attivi e del fondo crediti di dubbia esigibilità che hanno determinato l’esigenza di rendere graduale l’accantonamento nel bilancio di previsione, in sede di rendiconto relativo all’esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018, la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinata per un importo non inferiore al seguente: • (+) Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce • (-) gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti • (+) l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce». 40 Rendiconto 2015: le due versioni del conto del bilancio devono essere conciliate • Il rendiconto 2015, come noto, deve essere presentato in Consiglio comunale secondo modulistica sia nelle versione ufficiale ex DPR 194/1996 sia nella versione conoscitiva ex Dlgs 118/2011.Tra le due stampe non devono esserci differenze o, laddove necessariamente esistono, occorre aiutare il lettore (in primis Giunta e Consiglio) a comprendere le differenze. • La più importante differenza su cui occorre intervenire riguarda il prospetto che riporta il risultato di amministrazione : la stampa ex Dpr 194/1996 fa emergere un risultato di amministrazione maggiore di quello effettivo, perché non considera quanto riportato nell’art. 186 comma 1 secondo periodo Tuel: • Il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio. • Come già evidenziato in precedenti nostre news, il risultato di amministrazione necessariamente non “fotografa” gli impegni reimpuati (o direttamente imputati) agli anni successivi mentre evidenzia gli accertamenti esigibili (alcuni dei quali già diventati cassa) che hanno finanziato quegli impegni Quindi, per non illudere il lettore del rendiconto deve essere evidenziato che una parte dell’eccedenza tra (+) fondo cassa finale (+) residui attivi (–) residui passivi non è avanzo, bensì è fondo pluriennale vincolato. • Ne consegue la necessità intervenire nella stampa dell’avanzo ex Dpr 194/1996 e riportare in fondo al prospetto, prima della suddivisione dell’avanzo tra fondi accantonati – vincolati – destinati – liberi, l’ammontare del fondo pluriennale vincolato corrente e del fondo pluriennale vincolato di parte capitale accantonato al 31.12.2015, che costituirà copertura degli impegni reimputati (o direttamente imputati) al 2016 e seguenti. 41 Rendiconto 2015, nell’allegato b) FPV occorre riportare ulteriore colonna • in numerosi Comuni che le stampe della procedura non sempre coincidono con la stampa ufficiale del rendiconto di cui Dlgs 118/2011 e smi. • Ad esempio nell’allegato b sul Fondo pluriennale vincolato, in molte procedure non viene stampata la colonna relativa a: • Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio N (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a N • Inoltre non deve più essere riportato il dettaglio per voci analitiche di 4 livello entrate e spese (ex allegato i) 42 Non tutte le reimputazioni possono essere finanziate da FPV • Le reimputazioni riguardano solo spese che per loro natura non sono annuali (vedasi in particolare per la spesa corrente art. 183 comma 6 Tuel che evidenzia: “Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente sugli esercizi successivi a quello in corso, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo”); 43 Non tutte le reimputazioni possono essere finanziate da FPV • Qualora sia ammessa la possibilità di reimputare la spesa, non sempre è possibile finanziare la reimputazione di spesa sull’anno successivo con FPV in entrata, in quanto tale possibilità è ammessa solo per spese correnti coperte da entrate vincolate (es. trasferimenti vincolati e quote vincolate sanzioni) già accertate giuridicamente ed esigibili e per spese di investimento coperte da entrate vincolate e destinate, se accertate giuridicamente e già esigibili. Da ciò conseguono due effetti molto importanti: • Nei rarissimi casi in cui è ammesso reimputare una spesa corrente coperta da entrate non vincolate (es. Imu – tasi – Addizionale Irpef – Fondo solidarietà – Canoni - Altri tributi e tariffe) il finanziamento di tale reimputazione non puo’ essere costituito da FPV ma da risorse nuove di competenza 2016. Parziale deroga a quanto affermato si individua nel caso di impossibilità a svolgere la prestazione nel 2015 per fatto sopravvenuto; • Se la spesa reimputata è finanziata da entrate che non sono diventate esigibili in quanto la loro esigibilità è correlata all’esigibilità della spesa stessa, la reimputazione della spesa non è coperta da FPV ma dalla reimputazione dell’entrata di pari importo. 44