Presentazione standard di PowerPoint

Transcript

Presentazione standard di PowerPoint
Le
verifiche
nell’attività
di redazione
:
Bilancio
di previsione
2016-2017-2018
e Rendicontodi
2015
Bilancio di previsione – Rendiconto
Verifiche di
esigibilità
in esercizio
provvisorio
appunti di maurizio delfino
www.gruppodelfino.it
1
Bilancio di previsione 2016-2017-2018
• Modulistica nuova, equilibri triennali di competenza e annuali di cassa
• Nuovi criteri di determinazione delle previsioni di entrata e di spesa
secondo presunta esigibilità
• Raccordo con i nuovi vincoli di finanza pubblica pareggio di bilancio
• DUP – Piano OO.PP. – Piano alienazioni – Piano fabbisogno personale
• Allegati nuovi: nota integrativa, dimostrazione risultato presunto,
dimostrazione formazione fondo pluriennale vincolato, accantonamento in
competenza fondo crediti dubbi, situazione indebitamento, entrate non
ricorrenti, vincoli finanza pubblica
• Aggiornamento FCDE in c/competenza e in avanzo
• Equilibri di cassa
2
Rendiconto 2015
• Atti di ricognizione dei residui a cura dei responsabili
• Delibera di giunta di riaccertamento ordinario dei residui
• Variazione di esigibilità su bilancio 2016 / esercizio provvisorio 2016
• Determinazione risultato di amministrazione 2015, verifica FPV
• Verifica assorbimento quota 1/30 disavanzo da riaccertamento
• Conto del bilancio ex DPR 194/1996
• Conto del bilancio ex Dlgs 118/2011
• Conto del patrimonio (ultima volta), conto economico, conciliazione
• Conto agenti contabili
3
Esercizio provvisorio
•
•
•
•
Struttura contabile basata sul secondo anno triennio di riferimento
Divieto di assumere impegni in conto capitale
Divieto di contrarre mutui e prestiti
Possibilità di effettuare variazioni di bilancio con delibera di giunta:
- lavori pubblici di somma urgenza e altri casi di somma urgenza
- applicazione avanzo vincolato presunto, previo verbale di chiusura
- prelievo da fondo di riserva 2016
- variazioni compensative tra macroaggregati e tra capitoli
- variazioni compensative per trasferimenti interni di personale
- variazioni di esigibilità
• Possibilità di effettuare riaccertamento parziale dei residui con delibera di giunta
(determina del dirigente finanze a bilancio approvato) come da principio punto 9.1
4
Reimputazione di spesa corrente in pochi casi
• 1. La reimputazione di un impegno di spesa corrente sull’anno
successivo può avvenire solo se esiste una motivata modifica di
contratto o di convenzione che prevede continuità della prestazione
di servizi. Viceversa la differenza tra l’impegnato giuridico e
l’impegnato esigibile viene eliminata definitivamente (non
reimputata) e le risorse che la finanziavano confluiscono in avanzo di
amministrazione. Non è possibile pensare che qualsiasi impegno
corrente non utilizzato completamente sia da reimputare a
prescindere dal contratto o convenzione o norma di riferimento.
• Ricordiamo che l’impegno di spesa corrente deve essere annuale
tranne i casi di cui art. 183 comma 6 Tuel
5
Imputazione spesa corrente
• Art. 183 comma 6 Tuel:
• Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del
bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono
esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa
corrente:
• a) sugli esercizi successivi a quello in corso, a meno che non siano connesse a contratti o
convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi
con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli
equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo;
• b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di
somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi
di cui all'articolo 1677 del codice civile, delle spese correnti correlate a finanziamenti
comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale. Le
obbligazioni che comportano impegni riguardanti le partite di giro e i rimborsi delle
anticipazioni di tesoreria sono assunte esclusivamente in relazione alle esigenze della
gestione.
6
Reimputazione di spesa corrente in pochi casi
• 2. In ogni caso, la reimputazione di spesa corrente (se ammessa e
motivata giuridicamente) sarà finanziata l’anno successivo dal fondo
pluriennale vincolato (quindi con le risorse accertate l’anno – o gli
anni – precedente) solo se si tratta di spesa finanziata da entrate
vincolate. Viceversa tale reimputazione di spesa corrente sull’anno
successivo (2016) sarà finanziata, di norma da entrate correnti di
competenza dell’anno successivo (2016). In tale caso, le risorse che
hanno finanziato l’impegno di spesa 2015, ora cancellato e
reimputato al 2016, confluiscono in avanzo di amministrazione.
7
Reimputazione di spesa corrente in pochi casi
• 3. Il caso di cui al punto 5.4. principio contabile, laddove è previsto che il FPV si forma a
prescindere dall’entrata vincolata in sede di riaccertamento ordinario, è da considerare
come eccezione e non come regola, solo se dopo l’impegno originario si è verificato un
evento imprevisto (documentato), ovvero un impedimento per fatto sopravvenuto che
farà ritardare la prestazione, comportando la reimputazione sull’esercizio 2016. (punto
5.4. principio contabile citato: “Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate
correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e
imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde
dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale
vincolato costituito in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di
consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi
successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell’esercizio cui il rendiconto
si riferisce”.
8
Reimputazione di spesa corrente in pochi casi
• Tale reimputazione non può essere un automatismo; non possono i
responsabili dei settori non finanziari ritenere che una volta registrato
ed imputato un impegno corrente sull’esercizio (2015) sia garantita
comunque la reimputazione sul 2016 per la parte impegnata
giuridicamente ma non ancora diventata esigibile, in quanto in attesa
di prestazione. Viceversa si passerebbe dalla non corretta abitudine di
prendere impegni a fine anno (soprattutto il 31 dicembre) alla
altrettanto non corretta prassi di prendere comunque impegni in
misura superiore alle effettive necessità confidando nella
reimputazione e nel travaso delle risorse anno precedente (2015)
sull’anno successivo (2016) mediante Fondo pluriennale vincolato.
9
Reimputazione di spesa corrente in pochi casi
• 4. La nuova normativa quindi impone ad ogni responsabile di settore
di definire già in sede di programmazione e bilancio la quantificazione
delle risorse strettamente necessarie allo svolgimento dei servizi,
evitando eccessi di stanziamento e di impegno che, viceversa, oltre a
rivelarsi inutili, potrebbero incidere negativamente sulla retribuzione
di risultato dei responsabili stessi. In altri termini, le reimputazioni di
spesa corrente sono assai rare.
10
L’avanzo di competenza corrente deve essere almeno pari al FCDE
• Posto quanto previsto dall’art. 167 Tuel e dal principio contabile di competenza
finanziaria potenziata All 4/2 Dlgs 118/2011 e smi al punto 3.3, l’obbligo di
accantonare a Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) in competenza, a tutela del
rischio di insoluto sulle entrate accertate, comporta la necessità di verificare che
le entrate correnti accertate nell’anno, unitamente alle entrate di capitale
straordinarie (come l’utilizzo oneri di urbanizzazione) siano sufficienti almeno a
coprire gli impegni di parte corrente (spesa corrente e spesa per rimborso quote
capitale mutui) e a generare un avanzo di competenza corrente almeno pari allo
stesso FCDE accantonato.
• In altri termini, se nel bilancio di previsione 2015 è stato previsto, per la parte di
competenza corrente maturata nell’anno, 100 di entrata corrente e 100 di spesa
di parte corrente, di cui 5 accantonato a FCDE, al termine del 2015 l’avanzo di
parte corrente di competenza deve essere almeno pari a 5, visto che
l’accantonamento a Fondo crediti dubbi non si impegna e termina nell’avanzo
accantonato di amministrazione. Se invece l’avanzo di competenza coente risulta
di 2, l’ente è in disavanzo di 3.
11
L’avanzo di competenza corrente deve essere almeno pari al FCDE
• Stesso ragionamento deve essere fatto anche per gli accantonamenti a fondo
rischi sul contenzioso e a fondo oneri futuri.
• Anche l’assorbimento dell’eventuale disavanzo derivante da riaccertamento dei
residui al 01.01.2015 (riga n del modello All. 5/2 Dlgs 118/2011) deve essere
coperto dalle entrate correnti, per cui il risultato di competenza corrente deve
essere almeno pari alla somma di FCDE, Fondo rischi, Fondo oneri, quota annuale
(1/30) del disavanzo da riaccertamento dei residui. Se il disavanzo da
riaccertamento non è riassorbito nella quota annua prevista, ovvero l’avanzo di
competenza corrente non è realizzato come detto, l’ente non puo’ rispalmare tale
mancato assorbimento nuovamente in 30 anni, ma deve riassorbirlo interamente
nel 2016 o al massimo in più anni ma comunque entro il termine dell’attuale
consiliatura. Se l’assorbimento garantito al termine dell’anno dall’eccedenza di
parte corrente è maggiore di 1/30 previsto non si può rimodulare la quota annua
né tantomeno utilizzare in termini di avanzo libero (visto che non esiste affatto).
12
Le riduzioni di impegni finanziati da FPV
non riducono la quota in entrata
• Come è noto dalla disposizione dei principi contabili di competenza
finanziaria potenziata All. 4/2 Dlgs 118/2011 e smi, il fondo pluriennale
vincolato (FPV) è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate
destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate,
ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata.
• E’ importante evidenziare il legame stretto, indissolubile, tra FPV e
impegno di spesa imputato o reimputato sulle annualità successive. FPV in
altri termini non è certo una fonte di finanziamento di competenza, a
differenza dell’avanzo che (oltre ad essere tutt’altra cosa rispetto a FPV, ma
accomunato dal fatto di costituire risorse non ancora utilizzata, pur, a
differenza di FPV, non ancora assegnata) una volta applicato al bilancio
finanzia nuova spesa (nel rispetto della specificità della 4 quote che lo
compongono, ovvero avanzo vincolato, destinato, accantonato, libero).
13
Le riduzioni di impegni finanziati da FPV
non riducono la quota in entrata (FAQ 13 Arconet)
• In questi giorni di preconsuntivo 2015 emerge (fisiologicamente) in
molti casi che la spesa reimputata sul 2015 e finanziata da FPV
(ovvero da risorse accertate gli anni precedenti ed esigibili) non è
completamente esigibile (ovvero non è diventata interamente
debito), essenzialmente per due motivi: a) la prestazione si è conclusa
per un importo inferiore; b) la prestazione è ancora in corso, ma si
concluderà gli anni successivi e deve essere (in tutto in parte)
reimputata.
• Ipotizzando di avere reimputato sul 2015 spesa per 100 finanziata da
FPV per 100, i casi di cui sopra, portano alla seguente situazione:
14
Le riduzioni di impegni finanziati da FPV
non riducono la quota in entrata
• caso a) impegno reimputato sul 2015 per 100 con prestazione conclusa nel
2015 a 90. L’impegno giuridico di 10 si elimina definitivamente a fine 2015
e le risorse che lo finanziano (derivanti da FPV applicato all’entrata 2015)
terminano in avanzo di amministrazione
• caso b) impegno reimputato sul 2015 per 100 con prestazione in corso
esigibile nel 2015 per 70. L’impegno giuridico di 30 si cancella dal 2015 e si
reimputa sul 2016, accantonando le risorse che lo finanziano (derivanti da
FPV applicato all’entrata 2015) in FPV spesa a fine 2015, per poi applicarle
all’entrata 2016 come FPV
• In entrambi i casi l’utilizzo delle risorse applicate all’entrata 2015 con FPV si
riduce, nel primo caso per finire in avanzo 2015, nel secondo caso per
essere “trasportato” sul 2016. In ogni caso FPV applicato all’entrata 2015
viene consuntivato nell’ammontare iniziale 100, non viene ridotto per
l’ammontare non utilizzato.
15
FPV finanziato va tenuto distinto FPV solo stanziato
• Particolarmente importante risulta distinguere, in particolare quando si
trovano sotto lo stesso programma della stessa missione, la quota di fondo
pluriennale vincolato accantonato in spesa e già finanziato, ovvero
alimentato da accertamenti di entrata effettivamente esigibili, rispetto alla
quota di fondo pluriennale vincolato accantonato in spesa ma solo
stanziato, ovvero alimentato da un’entrata che non è ancora stata accertata
giuridicamente e soprattutto non è stata ancora imputata contabilmente.
16
FPV finanziato va tenuto distinto FPV solo stanziato
• Il principio contabile evidenzia bene questo concetto, ma ha il difetto di non
rappresentarlo in modo trasparente nelle stampe di bilancio, con il rischio di
disperdere l’informazione e di creare pericolose quote inesistenti di FPV applicato
all’entrata dell’anno successivo. Il principio di competenza finanziaria rileva a tale
proposito:
• In fase di previsione il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è
costituito da due componenti logicamente distinte:
• 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la
copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce
il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
• 2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio, destinate a
costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso
dell’esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.
17
I residui passivi al 31.12.2015 vanno dimostrati e poi non smentiti
• il principio di competenza finanziaria potenziata all. 4/2 al Dlgs 118/2011 e smi
evidenzia al punto 6.1. in materia di liquidazione di spesa: In ogni caso, possono
essere considerate esigibili, e quindi liquidabili ai sensi dell’articolo 3, comma 4,
del Dlgs 118/2011, le spese impegnate nell’esercizio precedente, relative a
prestazioni o forniture rese nel corso dell’esercizio precedente, le cui fatture
pervengono nei due mesi successivi alla chiusura dell’esercizio o per le quali il
responsabile della spesa dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad
ogni fine di legge, che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa o
la fornitura è stata effettuata nell’anno di riferimento
• Ne consegue che il responsabile di spesa non puo’ mantenere impegni “di
comodo” a residuo, pena la propria responsabilità, che scatta, in caso di erronea
o mendace attestazione, immediatamente nella redazione del riaccertamento
per il rendiconto 2015 oppure l’anno prossimo in sede di rendiconto 2016 qualora
tale impegno ora confermato a residuo passivo 2015 venisse poi eliminato in sede
di riaccertamento ordinario 2016.
18
Le determine di impegno rispettano la cassa
• I responsabili dei sevizi che trasmettono proposte di determinazioni di
impegno di spesa al settore finanze, al fine del rilascio parere di
regolarità contabile attestante il visto di copertura finanziaria, devono
contestualmente dichiarare e sottoscrivere, sotto la propria
responsabilità, che i pagamenti conseguenti l’impegno a cui si
riferisce la determina siano compatibili con lo stanziamento di cassa
del centro di responsabilità proponente e non pregiudichino il saldo di
finanza pubblica (ex patto di stabilità) di cui art. 709 e seguenti legge
208/2015.
19
Le determine di impegno rispettano la cassa
• La disposizione normativa è contenuta nell’art. 183 comma 8 del nuovo
TUEL Dlgs 267720000 e smi, che recita:
• “Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il
responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano
impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il
programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la
violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta
responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di
cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo
contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di
tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di
debiti pregressi”.
20
Errata formazione di FPV porta ad elusione
saldo pareggio di bilancio
• Il mantenimento della prenotazione di impegno relativa a lavori pubblici
non completamente attivati ai sensi del punto 5.4 del principio contabile di
competenza finanziaria potenziata all. 4/2 al Dlgs, ovvero non formalmente
banditi, comporta il rischio di elusione ai fini del rispetto del nuovo saldo di
finanza pubblica di cui art. 1 commi 709-712 Legge 208/2015.
• La mancata attivazione o incompleta attivazione della procedura di gara sui
lavori pubblici comporta infatti necessariamente l’eliminazione
dell’impegno di spesa con la conseguente formazione di avanzo, che, una
volta applicato sul bilancio 2016 inciderà in senso negativo sui vincoli di
finanza pubblica, posta la non rilevanza dell’avanzo stesso. Se viceversa
l’ente mantiene la prenotazione di impegno e quindi crea accantonamento
e applicazione di Fondo pluriennale vincolato sul bilancio 2016, l’effetto sui
saldi 2016 sarà neutro, posta la rilevanza di FPV (tranne il caso in cui il
finanziamento derivo da mutuo).
21
Errata formazione di FPV porta ad elusione saldo
pareggio di bilancio
• Da qui emergerebbe l’immeritato vantaggio ai fini dei saldi (ex patto
stabilità) con la conseguente applicazione della sanzione di cui comma 727
art. 1 Legge 208/2015: “Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della
Corte dei conti accertino che il rispetto delle regole di cui ai commi da 707 a
734 è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta
applicazione dei princìpi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori
che hanno posto in essere atti elusivi delle predette regole, la condanna ad
una sanzione pecuniaria fino a un massimo di dieci volte l'indennità di
carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile
amministrativo individuato dalla sezione giurisdizionale regionale della
Corte dei conti, una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del
trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli
importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente”.
22
Il disavanzo da riaccertamento è un dato cumulato
puntuale necessariamente in riduzione
• Come evidenziato nelle slides precedenti, la gestione corrente di
competenza 2015 deve aver generato un avanzo almeno pari alla
somma di Fondo crediti dubbia esigibilità, Fondo rischi e Fondo oneri
accantonati in competenza 2015, oltre che un avanzo almeno pari
all’eventuale assorbimento di 1/30 (o altra quota) di disavanzo da
riaccertamento dei residui.
23
Il disavanzo da riaccertamento è un dato cumulato
puntuale necessariamente in riduzione
• In merito occorre riprendere l’art. 4 comma 1 del DM Mef 2 aprile 2015: “In sede di
approvazione del rendiconto 2015 tutti gli enti che a seguito del riaccertamento straordinario
dei residui hanno registrato un maggiore disavanzo verificano se il risultato
di
amministrazione al 31 dicembre 2015 risulta migliorato rispetto al disavanzo al 1° gennaio
2015 derivante dal riaccertamento straordinario, per un importo pari o superiore
rispetto all'ammontare di disavanzo applicato al bilancio di previsione 2015, aggiornato ai
risultati del riaccertamento straordinario e dell'approvazione del consuntivo 2014. Se da tale
confronto risulta che il disavanzo applicato all'esercizio 2015 non e' stato recuperato, la quota
non recuperata nel corso del 2015, e l'eventuale maggiore disavanzo registrato rispetto
al risultato al 1° gennaio 2015, e' interamente applicata al primo esercizio del bilancio di
previsione 2016-2018, in aggiunta alla quota del recupero del maggiore disavanzo
derivante dal riaccertamento straordinario prevista per l'esercizio 2016, in attuazione
dell'art. 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e di eventuali quote di
recupero di disavanzo previste da piani di rientro in corso di attuazione. Il recupero
dell'eventuale maggiore disavanzo registrato rispetto al risultato al 1° gennaio 2015 puo'
essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre
la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente
ad oggetto il piano di rientro di tale quota del disavanzo, secondo le modalita' previste
dall'art. 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per le regioni e
gli enti regionali e dall'art. 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per gli enti
locali”.
24
Per il pareggio di finanza pubblica il FCDE non
può nascondere avanzo
• Applicare (dopo aver approvato il rendiconto) avanzo di amministrazione libero,
derivante da svincolo di quota di avanzo accantonata a fondo crediti dubbia
esigibilità, per alimentare quota di fondo crediti dubbia esigibilità in competenza
2016 è manovra consentita dal principio contabile di competenza finanziaria
potenziata all. 4/2 dlgs 118/2011 e smi. In particolare il punto 9.2. del principio
dispone: “Resta salva la possibilità di impiegare l’eventuale quota del risultato di
amministrazione “svincolata”, sulla base della determinazione dell’ammontare
definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei
residui attivi di fine anno, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo
crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo a
quello cui il rendiconto si riferisce”.
• Tuttavia questa manovra risulta elusiva ai fini del rispetto dei nuovi saldi di
finanza pubblica, visto che il FCDE è considerata spesa non rilevante, come
disposto dal comma 712 art. 1 Legge 208/2015. Applicare avanzo, entrata non
rilevante, per finanziare FCDE in competenza, spesa non rilevante,
comporterebbe un indebito vantaggio per l’ente.
25
Per il pareggio di finanza pubblica il FCDE non può
nascondere avanzo
• Per questo motivo, nella certificazione del rispetto del saldo di
finanzia pubblica di cui comma 709 e seguenti art. 1 Legge 208/2015,
il fondo crediti dubbia esigibilità da portare in detrazione deve esser
indicato al netto dell’eventuale quota di avanzo applicata, dopo aver
approvato il rendiconto, a copertura dello stesso FCDE.
• Nella fase previsionale, il fondo di riserva invece deve essere
conteggiato interamente come spesa rilevante, in quanto è
comunque spesa utilizzabile durante l’anno mediante prelievo.
Qualora il fondo di riserva non venga prelevato interamente, nel
certificato finale dovrà essere indicata la sola parte prelevata, che
avrà quindi concorso alla formazione di spesa impegnata
26
I residui iniziali 2015 sono quelli finali 2014.
Riaccertamento straordinario al lordo
• Nel rendiconto 2015 e nel prospetto di bilancio relativo al risultato di
amministrazione presunto (allegato a) i residui attivi e passivi al
01.01.2015 sono quelli del 31.12.2014. Non si registra l’importo al
netto del riaccertamento straordinario. Nel corso dell’anno 2015 si
verificano due tipi di variazioni: riaccertamento straordinario dei
residui al 01.01.2015 di cui art. 3 comma 7 Dlgs 118/2011 e smi e
riaccertamento ordinario al 31.12.2015, che si registrano nel campo
variazioni del modello di rendiconto finanziario di cui Dpr 194/1996
(che si utilizza per l’ultima volta con il rendiconto 2015).
27
I residui iniziali 2015 sono quelli finali 2014.
Riaccertamento straordinario al lordo
• Questo è confermato dal principio contabile che al punto 9.3. rileva:
“I residui iniziali devono corrispondere all’importo dei residui
risultante dal rendiconto 2014 (riclassificati secondo la classificazione
armonizzata). Nel rendiconto “armonizzato” del 2015, nel conto del
bilancio: il totale della voce RS, concernente i residui attivi (o passivi)
al 1 gennaio 2015 corrisponde al totale dei residui attivi (o passivi) al
31 dicembre 2014 del rendiconto 2014; nelle voci R del rendiconto,
concernenti “Riaccertamento dei residui” sono indicate sia le
variazioni apportate in occasione del riaccertamento straordinario al
1° gennaio 2015, che quelle apportate in occasione del
riaccertamento ordinario 2015, riferito alla data del 31 dicembre
2015”
28
Verifica dell’equilibrio di parte corrente 2015
• La verifica dell’equilibrio di parte corrente comporta il confronto tra le
somme effettivamente accertate e impegnate, rispetto alle somme solo
applicate (FPV entrata e Avanzo), solo riportate (disavanzo da
riaccertamento straordinario), solo accantonate (FCDE, fondo rischi, fondo
oneri).
• Sussiste equilibrio se la somma delle entrate sotto riportate è > 0 rispetto
alla somma delle spese sotto riportate.
29
Verifica dell’equilibrio di parte corrente 2015
Equilibrio di parte corrente
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Avanzo su spesa corrente
FPV corrente applicato
accertato Tit. I
accertato Tit. II
accertato Tit. III
reimputato Tit. I
reimputato Tit. II
reimputato Tit. III
OO.UU. appl. corr.
Contrib. capitale su mutui
impegnato Tit. I
reimpegnato Tit. I
impegnato quota mutui
Fondo crediti dubbia esig.
Fondo rischi
Fondo oneri
Quota 1/30 disav. riacc.
FPV corrente accantonato
Margine corrente applicato
30
Il FPV non si accerta, mentre la spesa
finanziata si impegna
• Di conseguenza, posto quanto rilevato nella slide precedente, nel definire il prospetto
relativo all’avanzo di competenza 2015 l’ente locale registra un “sorprendente” (solo a
prima vista) disavanzo di competenza causato dal fatto che il fondo pluriennale vincolato
applicato all’entrata non puo’ essere accertato, mentre la spesa coperta da quella quota
di FPV è impegnata secondo esigibilità.
• In realtà la motivazione di tale disavanzo, che dovrà essere dettagliato nella relazione al
rendiconto, è alquanto logica, posto che il FPV deriva da risorse già accertate in anni
precedenti, strettamente agganciati a impegni che seppur sorti giuridicamente in anni
precedenti devono essere imputati contabilmente (e quindi impegnati) sugli anni
successivi secondo esigibilità.
• In altri termini, il Fondo pluriennale vincolato è applicato all’entrata, non è accertato,
proprio perché esprime risorse che già sono state accertate gli anni precedenti. Di
conseguenza l’ente spiegherà nella relazione al rendiconto 2015 che il disavanzo non
deriva da azione contabilmente scorretta (non si è provveduto ad impegnare la spesa
senza disporre della copertura in entrata) bensì da FPV e da avanzo di amministrazione
che applicati all’entrata 2015 hanno generato impegni di spesa 2015.
31
Nell’avanzo si vedono le entrate ma non la
spesa reimputata (art. 186 c. 1 Tuel)
• Occorre verificare l’effetto delle reimputazioni della spesa nel caso in cui la
relativa entrata è già esigibile.
• Se la reimputazione riguarda sia l’impegno giuridico perfezionato (ma non
esigibile) sia l’accertamento giuridico perfezionato (ma non esigibile), come
ad es. nel caso di variazione di cronoprogramma di lavori finanziati da
trasferimento a rendicontazione, non si verifica alcun effetto particolare sul
risultato di amministrazione.
• Se invece la reimputazione riguarda l’impegno giuridico perfezionato (ma
non esigibile) ma non l’accertamento giuridico perfezionato, (in quanto già
esigibile), come ad es. nel caso di variazione di cronoprogramma di lavori
finanziati da avanzo applicato, si verifica un effetto particolare sul risultato
di amministrazione, posto che nella classica formula del metodo 1 di
determinazione dell’avanzo / disavanzo:
32
Nell’avanzo si vedono le entrate ma non la
spesa reimputata
•
•
•
•
(+) Fondo cassa finale
(+) Residui attivi da competenza e da residui
(-) Residui passivi da competenza e da residui
La fonte di finanziamento è presente come cassa e/o come residuo attivo, mentre la spesa non
compare in quanto reimputata. In altre parole la spesa c’è ma non si vede nel dato puntuale al 31
dicembre. L’importante è non fare emergere un avanzo che non esiste, prestando attenzione alla
verifica dell’importo esatto del Fondo pluriennale vincolato.
• Assume a tale fine rilievo l’art. 186 del Tuel, che in merito alla formazione del risultato di
amministrazione dispone:
• 1. Il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto
dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei
residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese
impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato
determinato in spesa del conto del bilancio.
• 1-bis. In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione è determinato l'importo del
risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce.
33
La variazione di esigibilità conseguente il
riaccertamento è disposta prima del rendiconto
• La reimputazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa dal 2015 al 2016 e
seguenti, come pure la reimputazione degli impegni di spesa dal 2015 al 2016 con copertura
data dalle risorse 2015 “trasportate” sul 2016 tramite Fondo Pluriennale Vincolato è disposta
dalla Giunta con il riaccertamento ordinario.
• Occorre però distinguere il riaccertamento ordinario (che trova evidenza nel rendiconto)
rispetto alla variazione di bilancio per esigibilità conseguente la delibera di riaccertamento
(atto gestionale). Anche se il riaccertamento ordinario trova evidenza nella delibera di
rendiconto (entro il 30 aprile 2016), la variazione di bilancio conseguente il riaccertamento
per imputare sul 2016 e seguenti gli impegni giuridicamente già sorti, con le correlate
coperture, è disposta prima della delibera di rendiconto stesso. Non occorre attendere la
formale approvazione del rendiconto per effettuare la variazione di esigibilità con
adeguamento del FPV sul bilancio 2016 o sull’esercizio provvisorio 2016 (a seconda che il
bilancio sia stato approvato o meno all’epoca del rendiconto). La variazione di esigibilità si
effettua anche nei giorni precedenti l’approvazione del rendiconto; l’importante è che la
delibera di riaccertamento ordinario sia una sola. Non sono ammesse più delibere di
riaccertamento ordinario, a parte di casi di riaccertamento parziale a cura del responsabile
del servizio finanziario (o giunta se è presa in esercizio provvisorio).
34
La variazione di esigibilità conseguente il
riaccertamento è disposta prima del rendiconto
• Come mai lo scorso anno la giunta ha approvato il riaccertamento
straordinario (art. 3 comma 7 Dlgs 118/2011) solo dopo che il
Consiglio comunale ha approvato formalmente il rendiconto? Perché
lo scorso anno era fondamentale che il Consiglio approvasse prima il
rendiconto al 31.12.2014 secondo il precedente sistema contabile;
poi che la Giunta deliberasse il riaccertamento straordinario dei
residui al 01.01.2015 secondo il nuovo ordinamento contabile.
Quest’anno invece il riaccertamento ordinario dei residui di cui art. 3
comma 4 Dlgs 118/2011 è effettuato alla data del 31.12.2015; non
alla data del 01.01.2016.
35
Equilibri di cassa sotto osservazione
• Il bilancio di previsione deve essere deliberato in equilibrio di cassa,
attestando che il fondo finale di cassa presunto è non negativo
• Stessa attestazione deve essere fatta in occasione delle variazioni di
bilancio, compreso le variazioni di FPV, e nel rendiconto
• Nel 2016 lo stanziamento di cassa è presente unicamente nel bilancio
e nel Peg. Dal 2017 è probabile l’inserimento nei vincoli di finanza
pubblica, ovvero nel pareggio di bilancio
• Conseguenza dell’estensione della cassa nei vincoli di finanza pubblica
sarà l’impossibilità di conteggiare tra le entrate rilevanti il fondo cassa
iniziale.
36
Equilibri di cassa sotto osservazione
• Nel 2016, quindi l’ente dovrà tenere sotto controllo il margine tra:
• (+) Fondo cassa iniziale
• (+) Incassi in conto competenza
• (+) Incassi in conto residui
• (-) pagamenti in conto competenza
• (-) pagamenti in conto residui
• (-) fondo di riserva di cassa
• (=) fondo di cassa finale presunto > = 0
37
Fondo crediti dubbi verifica
• Il FCDE deve essere verificato sia durante l’anno, in base agli
accertamenti delle entrate di competenza e in base alla dinamica
delle riscossioni (rispetto al tasso di insoluto previsto), sia a fine anno
in avanzo.
• Il FCDE al 31.12.2015 è dato da:
• (+) Quota FCDE accantonata sui residui attivi al 01.01.2015
• (+) Quota FCDE accantonata su accertamenti in competenza 2015
• (-) Residui attivi utilizzati (utilizzo del FCDE)
38
Fondo crediti dubbia esigibilità verifica
• La quota di FCDE al 31.12.2015 va tuttavia controllata applicando la nuova
percentuale di insoluto effettiva sulla base degli incassi sulla nuova massa
di residui attivi da residuo al 31.12.2015 (ridotti rispetto alla massa al
01.01.2015 in quanto in parte incassati e in parte eliminati) e sulla massa di
accertamenti di competenza 2015 portati a residuo.
• Se la quota da accantonare risulta maggiore rispetto al FCDE al 31.12.2015,
occorre spostare quota libera di avanzo nella quota accantonata. Se avanzo
libero non esiste o esiste in misura inferiore, l’ente deve ripianare l’anno
successivo o comunque entro la fine della consiliatura.
• Se la quota da accantonare risulta minore rispetto al FCDE al 31.12.2015, è
possibile svincolare quota parte, ma è prudente mantenerla accantonata.
39
Fondo crediti dubbia esigibilità verifica: il
principio contabile consente avvio graduale
• Il principio rileva: «Tuttavia in considerazione delle difficoltà di applicazione dei
nuovi principi riguardanti la gestione dei residui attivi e del fondo crediti di
dubbia esigibilità che hanno determinato l’esigenza di rendere graduale
l’accantonamento nel bilancio di previsione, in sede di rendiconto relativo
all’esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018, la quota accantonata nel
risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere
determinata per un importo non inferiore al seguente:
• (+) Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1°
gennaio dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce
• (-) gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o
lo stralcio dei crediti
• (+) l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo
crediti di dubbia esigibilità, nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce».
40
Rendiconto 2015: le due versioni del conto del
bilancio devono essere conciliate
• Il rendiconto 2015, come noto, deve essere presentato in Consiglio comunale secondo modulistica sia nelle
versione ufficiale ex DPR 194/1996 sia nella versione conoscitiva ex Dlgs 118/2011.Tra le due stampe non
devono esserci differenze o, laddove necessariamente esistono, occorre aiutare il lettore (in primis Giunta e
Consiglio) a comprendere le differenze.
• La più importante differenza su cui occorre intervenire riguarda il prospetto che riporta il risultato di
amministrazione : la stampa ex Dpr 194/1996 fa emergere un risultato di amministrazione maggiore di
quello effettivo, perché non considera quanto riportato nell’art. 186 comma 1 secondo periodo Tuel:
• Il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio
chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato
non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi
successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio.
• Come già evidenziato in precedenti nostre news, il risultato di amministrazione necessariamente non
“fotografa” gli impegni reimpuati (o direttamente imputati) agli anni successivi mentre evidenzia gli
accertamenti esigibili (alcuni dei quali già diventati cassa) che hanno finanziato quegli impegni Quindi, per
non illudere il lettore del rendiconto deve essere evidenziato che una parte dell’eccedenza tra (+) fondo
cassa finale (+) residui attivi (–) residui passivi non è avanzo, bensì è fondo pluriennale vincolato.
• Ne consegue la necessità intervenire nella stampa dell’avanzo ex Dpr 194/1996 e riportare in fondo al
prospetto, prima della suddivisione dell’avanzo tra fondi accantonati – vincolati – destinati – liberi,
l’ammontare del fondo pluriennale vincolato corrente e del fondo pluriennale vincolato di parte capitale
accantonato al 31.12.2015, che costituirà copertura degli impegni reimputati (o direttamente imputati) al
2016 e seguenti.
41
Rendiconto 2015, nell’allegato b) FPV occorre
riportare ulteriore colonna
• in numerosi Comuni che le stampe della procedura non sempre coincidono
con la stampa ufficiale del rendiconto di cui Dlgs 118/2011 e smi.
• Ad esempio nell’allegato b sul Fondo pluriennale vincolato, in molte
procedure non viene stampata la colonna relativa a:
• Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso
dell'eserczio N (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali
finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a N
• Inoltre non deve più essere riportato il dettaglio per voci analitiche di 4
livello entrate e spese (ex allegato i)
42
Non tutte le reimputazioni possono essere
finanziate da FPV
• Le reimputazioni riguardano solo spese che per loro natura non
sono annuali (vedasi in particolare per la spesa corrente art. 183
comma 6 Tuel che evidenzia: “Non possono essere assunte
obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente sugli
esercizi successivi a quello in corso, a meno che non siano connesse a
contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la
continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta
salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio,
anche con riferimento agli esercizi successivi al primo”);
43
Non tutte le reimputazioni possono essere
finanziate da FPV
• Qualora sia ammessa la possibilità di reimputare la spesa, non sempre è
possibile finanziare la reimputazione di spesa sull’anno successivo con FPV in
entrata, in quanto tale possibilità è ammessa solo per spese correnti coperte da
entrate vincolate (es. trasferimenti vincolati e quote vincolate sanzioni) già
accertate giuridicamente ed esigibili e per spese di investimento coperte da
entrate vincolate e destinate, se accertate giuridicamente e già esigibili. Da ciò
conseguono due effetti molto importanti:
• Nei rarissimi casi in cui è ammesso reimputare una spesa corrente coperta da entrate non
vincolate (es. Imu – tasi – Addizionale Irpef – Fondo solidarietà – Canoni - Altri tributi e
tariffe) il finanziamento di tale reimputazione non puo’ essere costituito da FPV ma da risorse
nuove di competenza 2016. Parziale deroga a quanto affermato si individua nel caso di
impossibilità a svolgere la prestazione nel 2015 per fatto sopravvenuto;
• Se la spesa reimputata è finanziata da entrate che non sono diventate esigibili in quanto la
loro esigibilità è correlata all’esigibilità della spesa stessa, la reimputazione della spesa non è
coperta da FPV ma dalla reimputazione dell’entrata di pari importo.
44