FAQ Gestione Programma Annuale A3

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FAQ Gestione Programma Annuale A3
Domande e Risposte su
GESTIONE PROGRAMMA
ANNUALE
Tutte le risposte alle domande redatte dai partecipanti sulle casistiche proposte durante gli
incontri frontali in aula e su tutti gli altri aspetti inerenti i seguenti moduli:
Attività Negoziale
Programma Annuale
Gestione del Programma Annuale
Una guida sintetica al servizio dei DS, DSGA e degli Assistenti Amministrativi e del personale
scolastico per orientarsi meglio tra le novità previste per la Scuola di ogni Ordine e Grado.
Sito:
ForMIUR
Corso:
MIUR Dirigenti
Libro:
Domande e Risposte su GESTIONE PROGRAMMA ANNUALE
Stampato da: Staff forMIUR
Data:
mercoledì, 21 gennaio 2015, 15:45
Sommario
1 Riutilizzo economie di spesa
2 Conto consuntivo e cancellazione di residui attivi
3 L’impegno di spesa
4 Contratto per attività progettuale del DSGA
5 Aggiudicazione provvisoria e contratti di prestazione di opera professionali e intellettuali
Si chiede se vige ancora la norma prevista dalla Legge 448/2001 (art.22, c.6), secondo cui
le eventuali economie su somme destinate alle supplenze possano essere riutilizzate per
pagare compensi al personale docente/Ata a seguito di realizzazione di progetti P.O.F. per
incrementare il fondo d’istituto, che per il 2012/13 sarà bassissimo. Tale legge prevede un
vincolo che è l’utilizzo di risorse interne per sostituire il personale assente. Nella scuola
media dove si presta servizio, nell’anno solare, tra le assenze di maggior rilievo temporale
risultano un docente (assente per 40 giorni), un ATA (assente per 15 giorni), senza
nominare supplenti.
Considerata la necessità di predisporre la contrattazione integrativa d’istituto, tenendo
presente l’acconto del F.I.S. ricevuto, esistono vincoli all’utilizzo di una parte dell’avanzo
non vincolato presente nel programma annuale 2013 (circa euro 20.000,00), al fine di
garantire la retribuzione delle attività necessarie all’attuazione del P.O.F. della scuola e,
in particolar modo, di quelle già avviate (corso con certificazione Trinity + progetto
musica)?
Le due domande concernono entrambe il problema dell’utilizzo delle risorse finanziarie
finalizzato ad incrementare l’ammontare complessivo per la contrattazione integrativa
d’istituto. La questione della vigenza o meno della legge 448/2001, è solo a valle, in quanto tocca, a
monte, profili che trovano il loro fondamento giuridico nelle regole fissate dalla contabilità
dello stato e delle scuole. Alcune definizioni:
1. L’economia di spesa si verifica quando la somma iscritta nel programma annuale non
viene impegnata entro il termine dell’esercizio. Quindi le economie di spesa sono
costituite dalla differenza tra l’importo stanziato in bilancio e l’importo degli impegni
definitivamente assunti: STANZIAMENTO – IMPEGNI = ECONOMIE. Naturalmente
un impegno è effettivamente stanziato quando concretamente finanziato da una entrata
corrispondente. Pertanto, qualora “l’eventuale economia” di stanziamento sulle risorse
per le supplenze sia coperta da una entrata “eventuale” cioè un accertamento in attesa di
copertura da parte del MIUR può ritenersi una “economia eventuale” da iscriversi
nell’aggregato Z del programma annuale;
2. Le economie costituiscono l’avanzo di amministrazione che può essere impegnato solo
dopo l’approvazione del conto consuntivo, vale a dire dopo il 30 aprile. In sintesi, qualora l’entrata per le supplenze sia stata effettivamente accertata/ incassata entro la
fine dell’esercizio (31.12.2012) e le spese collegate non siano state completamente
impegnate/spese, siamo in presenza di una economia che nell’esercizio successivo (2013), è
parte dell’avanzo di amministrazione, da impegnarsi non prima dell’approvazione del conto
consuntivo. Inoltre, le economie di spesa vengono generalmente utilizzate nell’esercizio
successivo per finanziare bisogni primari della PA/scuola (frontali per i discenti), più che
dedicarli a finanziare attività strumentali (compensi al personale). Infine, se tali economie sono
già iscritte nel programma annuale approvato per questo esercizio 2013 nell’aggregato
dell’Avanzo di amministrazione dell’entrata, per poterle finalizzare, in uscita, ai compensi
accessori del personale sarà comunque necessario operare una modifica al programma annuale
approvato.
È stata riscontrata un’anomalia nella gestione della chiusura contabile del Programma
Annuale 2013. L’anno scorso il conto consuntivo è stato approvato con un “difetto”,
peraltro evidenziato nel verbale dei revisori: ciò, a loro parere, non ha creato problemi di
regolarità ai sensi di una circolare della Ragioneria dello Stato. In breve, a dicembre 2013
alcuni residui attivi sono stati regolarmente radiati con provvedimento del dirigente
scolastico, ma al SIDI (gestione Bilancio) invece di effettuare la procedura di radiazione
con la conseguente eliminazione dei residui dall’allegato L, è stata effettuata una
variazione in meno dell’avanzo di amministrazione, di un importo corrispondente alla
somma dei residui radiati.
Nel 2014, i residui compaiono ancora nell’allegato L: se si volesse eliminarli, l’avanzo
verrebbe ridotto una seconda volta. I revisori, contattati sulla questione, non hanno
saputo dare una soluzione.
Sulla base di un principio di ragioneria generale, per compensare, si dovrebbe effettuare
una variazione in aumento dell’avanzo per poi eliminare i residui con l’operazione di
radiazione!! Per non incorrere in un ulteriore errore, come bisogna districarsi?
La formulazione della domanda non è chiara, ma sembra (e sorprende) che i Revisori abbiano
approvato il conto consuntivo con “un difetto”, sostenuti da una “circolare della Ragioneria
dello Stato”. In sintesi, il dirigente scolastico ha disposto la radiazione di alcuni residui, invece la scrittura
contabile operativa, effettuata, è stata la diminuzione del solo avanzo d’amministrazione.
Ovviamente ad una radiazione di residui attivi corrisponde una diminuzione dell’avanzo di
amministrazione, ma non solo.
Sembrerebbe un errore materiale. È opportuno cancellare/eliminare l’operazione scorretta (solo
diminuzione residui) e sostituirla con quella esatta (radiazione/diminuzione residui).
Sembrerebbe però imputarsi il “difetto” ad una circolare della Ragioneria. Appare opportuna
una rilettura della circolare stessa e l’invito al revisore MEF di farsi carico del problema, che
sembrerebbe scaturire dalla circolare.
Va rammentato che non esiste un principio di ragioneria generale che consenta di apportare una
falsa variazione in aumento dell’avanzo, per poi quadrare, eliminando i residui.
Si consiglia, in tutti i casi, di verificare se un importo pari ai residui attivi radiati non sia anche
iscritto alla voce Z – disponibilità da programmare, in quanto soggetto ad accantonamento.
L'Istituzione Scolastica ha segnalato la grave situazione finanziaria e l'impossibilità di
effettuare pagamenti per la mancanza di disponibilità di cassa a seguito del mancato
accreditamento da parte del MIUR di numerosi residui attivi relativi agli aa.ff. 2006­
2007­2008­2009.
Nel 2013 ha proceduto con Decreto a radiare una parte dei residui Attivi del MIUR e con
una nota ha inviato agli Uffici competenti del MIUR e del Governo una richiesta di
accreditamento delle somme relative ai residui attivi, considerata l'annunciata azione
legale da parte di alcuni docenti per il recupero delle somme spettanti per le attività svolte
negli anni 2010/11 e 2011/12, che non sono state liquidate per la mancanza di fondi. E’
stata inviata, inoltre, una diffida per conto dei docenti per il pagamento delle ore
aggiuntive del Progetto Disco degli anni 2010/12 .
E’ stata anche richiesta l'adozione della procedura conto sospeso L. n° 30/1997 a seguito
del decreto ingiuntivo di un docente, che ha portato ad una comunicazione con la quale si
indica di liquidare con il fondo cassa. L'avvocatura dello Stato comunica che non vi sarà
opposizione al decreto ingiuntivo e che bisogna liquidare il docente oltre agli interessi
legali ed oneri conto stato.
Ovviamente la mancata liquidazione delle somme ingiunte, potrebbe far correre il
fondato rischio che vengano pignorati anche fondi del bilancio destinati ad altre voci di
spesa vincolate (Fondi Europei, contributi alunni, ecc.), in tal modo innescando un
pericoloso "effetto domino", in quanto vi sarebbero nuovi creditori, i quali, in mancanza
di pagamento, potrebbero a loro volta agire giudizialmente per la tutela dei propri
diritti. Si sottolinea che la disponibilità di cassa, a cui fa riferimento l’UST di Foggia è
costituita da Fondi Vincolati dei quali è direttamente responsabile il D.S. in caso di
utilizzo diverso da quello di destinazione. Da ciò si evince l’impossibilità della scuola ad
effettuare pagamenti per assolvere al decreto ingiuntivo, al quale sicuramente si
aggiungeranno a breve altri creditori considerando tutti i residui passivi. Tale situazione
di fatto impedisce la regolare attività amministrativo contabile e didattica della scuola in
caso di pagamento di quanto richiesto.
E’ necessario fare alcune considerazioni preliminari.
1) La fase dell’accertamento è la fase giuridica in cui sorge il diritto a riscuotere certe somme;
l’accertamento avviene quando, sulla base di un documento giuridicamente perfezionato, si
appura la ragione del credito e la sussistenza dell’idoneo titolo giuridico (già dall’art. 222 del
Regio regolamento di contabilità).
A fronte degli accertamenti iscritti nel programma annuale dell’esercizio corrente l’istituto ha
titolo a realizzare i propri debiti, per i quali si hanno riscossioni in conto competenza o in conto
residui attivi nel passaggio all’esercizio finanziario successivo. Le spese “già sostenute e anticipate con il fondo di cassa disponibile” non costituiscono
presupposto giuridico per iscrivere un accertamento di entrata al programma annuale. E’ chiaro
che tali spese già sostenute essendo state impegnate e liquidate dovevano inevitabilmente
prevedere una copertura di spesa. E’ appena il caso di ricordare che le spese non precedute
dalle prescritte procedure contabili o in eccedenza rispetto agli stanziamenti, non possono
generare obbligazioni a carico dell’amministrazione e danno luogo a responsabilità
amministrativa diretta e personale dei dirigenti/funzionari. Inoltre “il riconoscimento di debito non può essere utilizzato per eludere norme cogenti, ivi
comprese quelle contabili, quali l’effettuazione delle spese oltre la disponibilità di bilancio o in
violazione dei principi di annualità e di competenza” (Corte dei Conti, sez. Contr. nn. 1340 e
1398 del 1983).
2) La circolare MIUR n. 9537 del 14.12.2009 precisa che l’”avanzo di amministrazione
determinato da residui attivi di competenza di questa Direzione Generale, va inserito
opportunamente nell’aggregato “Z ­ Disponibilità da programmare”, fino alla loro riscossione”,
operazione necessaria per evitare impegni di spesa a carico di accertamenti di dubbia
riscuotibilità.
3) Secondo il vigente CCNL Comparto Scuola le attività eccedenti da retribuire al personale
scolastico sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di
valutazione e alle aree di personale interno alla scuola, definite in sede di contrattazione
integrativa d’istituto, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. A decorrere dall’esercizio finanziario 2011, e pertanto dagli 8/12 dell’a.s. 2010/2011, tali
competenze sono liquidate con il sistema del Cedolino Unico, direttamente a carico del MEF. A tal proposito ci si chiede:
come mai “al personale della scuola competono € 24775,00 al lordo dipendente e con il fondo
stato € 32876,45 complessivi” a carico del bilancio anziché a carico del Cedolino Unico? “le attività svolte negli anni 2010/2011 e 2011/2012, che non sono state liquidate per la
mancanza di fondi derivata dal suddetto mancato accreditamento da parte del MIUR” sta a
significare che la copertura era stata posta a carico dell’avanzo di amministrazione
“determinato da residui attivi di competenza di questa Direzione Generale”?
I revisori hanno effettuato il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione
collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e rilasciato la relativa certificazione degli oneri,
secondo i principi di cui all'art. 48 del d.lgs. n.165/2001?
Tutto ciò premesso si ritiene di poter rispondere quanto segue.
Il Dirigente scolastico, responsabile della gestione finanziaria, deve valutare l'ordine di priorità
con cui utilizzare le risorse che sono o si renderanno a breve disponibili nel programma
annuale per soddisfare i debiti pendenti. Al riguardo si osserva che si deve cercare di far fronte
a tutte le obbligazioni assunte, con tutte le risorse di cui si dispone, fatti salvi gli eventuali
vincoli di destinazione posti dai soggetti finanziatori nel mettere a disposizione le risorse e non
quelli posti dal dirigente in fase di programmazione annuale delle spese. Ad esempio sono
vincolati i fondi FSE, non sono vincolati i fondi della dotazione ordinaria (ex contributo
ordinario) MIUR.
Inoltre la Circolare MIUR prot. 10773 dell’11/11/2010, relativa al Programma Annuale 2011,
precisa che lo scopo al quale è eventualmente vincolata l’entrata deve essere generalmente
realizzato entro un termine. Decorso tale termine senza che sia stato possibile impegnare la
relativa spesa, la somma potrà rimanere in bilancio priva di vincoli, salvo prescrizione imposta
da parte del soggetto assegnatario.
Qualora le risorse disponibili siano inferiori rispetto ai debiti da pagare, sarà necessario
convogliare tutte le risorse non vincolate in modo da assicurare copertura alle spese
incomprimibili. Tale principio è ribadito in numerose disposizioni normative che, seppure non
riferite in particolare alle istituzioni scolastiche, contengono indicazioni valide anche per
queste ultime, ad esempio art. 9 comma 2 legge 102/2009, circolare RGS n. 7/2008, Decreto
MEF 8/8/2010. Inoltre rispetto alle risorse è necessario stabilire dei criteri di priorità: assume
sicura rilevanza l'esigenza di evitare ulteriori spese che prevedibilmente deriverebbero dalla
mancata esecuzione del decreto ingiuntivo. Infatti qualora non si ottemperi entro 120 giorni (art.14 decreto legge n. 669/96) dalla notifica
del decreto ingiuntivo, munito di formula esecutiva, l'interessato potrà attivare la procedura
esecutiva notificando l’atto di precetto con ulteriori aggravi di spesa.
Qualora il Dirigente scolastico ritenga di non poter comunque provvedere completamente con
proprie risorse al pagamento potrà solo richiedere un finanziamento straordinario (D.M.
21/2007 art. 4) alla competente Direzione MIUR, direttamente o tramite l’USR per la Puglia.
Si chiede quale sia l’atto dirigenziale da considerarsi impegno di spesa. Il dubbio sorge
perché nell’esercizio finanziario provvisorio, non potendo impegnare, per ciascun mese,
più di un dodicesimo degli stanziamenti di spesa definitivi del programma relativo al
precedente esercizio, si chiede se una determina possa essere considerata impegno di
spesa.
Inoltre, per gli stanziamenti del programma precedente ci si riferisce ai singoli aggregati
o al totale degli stanziamenti?
Talvolta, per motivi diversi, il Consiglio d’istituto non provvede all’ approvazione del
programma annuale entro i termini previsti dal regolamento di contabilità scolastica (15
dicembre dell’anno precedente).
Nelle more dell’approvazione del Programma annuale e al fine di non bloccare la vita
amministrativa scolastica, è espressamente previsto il ricorso all’esercizio provvisorio (art. 8
DI 44/2001), nel corso del quale il dirigente scolastico provvede alla gestione provvisoria nel
limite di un dodicesimo, per ciascun mese, dei singoli stanziamenti di spesa definitivi del
Programma dell’anno precedente, per la prosecuzione dei progetti e per il funzionamento
didattico e amministrativo generale. È evidente che restano escluse da tale autorizzazione:
1. Le spese iscritte per la prima volta nel Programma, da effettuarsi solo dopo
l’approvazione del Programma stesso;
2. Le minute spese;
3. I residui passivi, che ovviamente riguardano impegni degli esercizi passati.
L’impegno delle spese è assunto dal dirigente, nei limiti degli stanziamenti di competenza
(art.11 D.I. 44/2001): l’impegno crea un debito, così come l’accertamento fa sorgere un
credito. Qualunque sia la fonte dell’impegno, la regola fondamentale nell’assumerlo è che non
può superare la previsione dell’esercizio corrente o delle modifiche allo stesso e deve essere
preventivamente dichiarata la copertura di spesa dal direttore sga.
1 L’impegno può essere assunto dal dirigente contestualmente nel dispositivo/determina di
spesa (cfr. il materiale L’attività negoziale 1.3, slide 45­46, distribuito nei corsi), anche durante
l’esercizio provvisorio; sarà iscritto nei libri contabili a cura del direttore sga.
Per la realizzazione di un PON C1, sono state predisposte le attività del POF, le variazioni
di bilancio, la predisposizione dei bandi di tutte le figure di progetto e, come da linee
guida, è stato richiesto un contratto anche per le figure apicali Ds e Dsga. Sono un Dsga di
un Istituto Superiore con circa 80 codici di progetti all’attivo. La domanda è: se non
sottoscrivo il contratto per svolgere le attività inerenti la mia figura professionale e non
accetto di effettuare ore di straordinario, ho comunque l’obbligo di svolgere le stesse
attività in orario di servizio ordinario?
Il PON C1, così come anche confermato nella presentazione del quesito, è stato deliberato dai
competenti OO.CC., inserito nel POF dell’Istituto, iscritto nel Programma Annuale di questo
esercizio finanziario, a seguito delle modifiche apportate. E’ chiaro che a tutti gli effetti questo
è un’attività progettuale della scuola e come tale rientra tra i compiti istituzionali del personale
dirigente ed ATA; diverso è per i docenti. Il dirigente, assunta formalmente per iscritto la funzione di direzione e coordinamento delle
attività del progetto PON C1, la deve incaricare a svolgere le attività proprie della figura
professionale (DSGA) relativamente al progetto PON C1:
a) svolgere la necessaria attività istruttoria all’attività negoziale (comma3, art.33 DI
44/2001)
b) aggiornare le schede di progetto del PON C1 (modello B) (comma 2, art. 7 DI
44/2001)
c) tenere la contabilità, le necessarie registrazioni e gli adempimenti fiscali (comma 5,
art. 29 DI 44/2001)
d) coordinare, promuovere le attività e verificare i risultati conseguiti dal personale ATA,
posto alle sue dirette dipendenze, eventualmente impegnato nel progetto PON C1.
Se non desidera prestare ore di straordinario, può svolgere le attività richieste dall’attività
istituzionale PON C1 in orario ordinario e rinunciare al compenso, ma anche ai relativi
contributi previdenziali collegati. Nella veste di responsabile dell’attività contabile avrà cura di
collaborare con il dirigente in tale attività.
Si richiede un riscontro rispetto alla bozza di un avviso ad evidenza pubblica da
pubblicare sul sito che è stata predisposta per la selezione di esperti esterni per attività
del piano dell'offerta formativa deliberate nelle sedi collegiali. Si fa presente che nel
nostro Istituto non disponiamo delle professionalità richieste.
Inoltre, con la presente si pone il seguente quesito: per quanto concerne i contratti di
prestazione di opera intellettuale o professionale è obbligatorio seguire la strada
dell'avviso di selezione ad evidenza pubblica anche quando il compenso risulti inferiore al
limite di spesa di cui all’art. 34 del D.I. n. 44/2001?
In relazione al processo amministrativo fissato dal comma 2, art. 40 del regolamento contabile
nel concreto la scuola deve interpellare più di un esperto e richiedere un dettagliato curriculum
vitae, che possa evidenziare la competenza e professionalità di ognuno. L’art. 7, comma 6 del d.lgs. 165/2001 prevede che per esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio (dipendenti della stessa scuola o dipendenti di altri scuole, seconda le
prestazioni plurime di cui all’artt. 35 e 57 CCNL 29.11.2007), le pubbliche amministrazioni e
le scuole possono conferire incarichi individuali, con contratti di prestazione d'opera ad esperti
di provata competenza.
Sono richiesti i seguenti requisiti di legittimità:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite
all'ordinamento alla scuola e ad obiettivi/progetti specifici del POF. b) la scuola deve aver preliminarmente accertato, in maniera concreta e dimostrabile
(es. dichiarazione interessati), l'impossibilità oggettiva di utilizzare i docenti/ata
disponibili; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata, con esperti
di particolare e comprovata specializzazione universitaria; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della
collaborazione; e) le scuole disciplinano e rendono pubbliche procedure comparative per il
conferimento di detti incarichi. Con riguardo ai requisiti di legittimità di cui alle lettere dalla b) alla d) dalla lettura dell’avviso
non se ne evince il rispetto.
L’ avviso pubblico, con cui la scuola invita tale pluralità di persone a presentare il proprio
curriculum, deve già contenere la definizione dei requisiti d’ ammissione, i criteri per la
selezione ed i relativi punteggi. In particolare:
a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento
espresso ai piani e programmi; b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della
prestazione (tipo di laurea, di specializzazione, di pregressa esperienza professionale,
ecc); c) durata dell'incarico; d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di
coordinazione); e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate
quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da
applicare, eventuali sospensioni della prestazione.
I curricula devono essere attentamente vagliati, per individuare una scala di "valori".
Relativamente alla dichiarazione di cui all’Allegato 2 (__l__ sottoscritt__, ricevuta
l’informativa di cui all’art.13 del D.Lgs. 196/03, esprime il proprio consenso affinché i dati
personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs per gli
adempimenti connessi alla presente procedura.) si ricorda che le istituzioni scolastiche non
devono richiedere alcuna autorizzazione al trattamento dati personali ad alcun esperto
nell’ambito delle proprie finalità istituzionali.