La Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all

Transcript

La Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all
1
Convegno di Studi
La Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
∗
sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali
Milano, 20 giugno 2013
*******
PREMESSA
Negli ultimi dieci anni, lo “spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia” si è sviluppato assai più sul
versante della sicurezza, che non su quello della libertà.
Il notevole sviluppo della cooperazione giudiziaria in ambito penale non è stato accompagnato da
norme vincolanti in materia di diritti difensivi dell’indagato o dell’imputato.
L’incremento dei poteri investigativi e repressivi delle autorità inquirenti (per es. mandato di arresto
europeo, Eurojust, Europol, Ordine europeo di indagine, futuro PM Europeo) deve essere bilanciato
con la previsione di adeguate garanzie procedurali e individuali.
Come è stato correttamente osservato, “l’impegno a contrastare la criminalità per garantire la
sicurezza dei cittadini trova sempre il suo limite naturale nel rispetto delle garanzie difensive”
(Amodio).
****
LE GARANZIE PROCESSUALI DELL’IMPUTATO NELL’UE
La necessità di rafforzare i diritti processuali dell’indagato e dell’imputato emerge dai seguenti atti
dell’Unione europea:
- Conclusioni del Consiglio europeo di Tampere (15-16 ottobre 1999, § 37).
- Programma di misure per l’attuazione del principio del mutuo riconoscimento delle
decisioni penali (29 novembre 2000): il reciproco riconoscimento “deve consentire di
rafforzare non solo la cooperazione tra Stati membri, ma anche la protezione dei diritti delle
persone”.
- Comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo (26 luglio 2000): si individuano i campi
di più urgente intervento.
- Libro verde sulle garanzie procedurali a favore di indagati e imputati in procedimenti penali
nel territorio dell’UE (19 febbraio 2003 - COM (2003) 75 def.) che prevede:
- Accesso all’assistenza legale (nella fase preparatoria e in quella processuale)
- Accesso a un interprete e/o traduttore
- Comunicazione a indagati o imputati dei loro diritti
- Particolare protezione per indagati e imputati appartenenti a categorie “vulnerabili”
- Assistenza consolare a stranieri fermati o arrestati
- Proposta di Decisione quadro in materia di determinati diritti processuali (28 aprile 2004 COM (2004) 328 def.). Tale proposta riguardava le stesse materie selezionate nel Libro verde,
ma dopo 3 anni di trattative è stata definitivamente abbandonata per l’impossibilità di
raggiungere un consenso unanime all’interno del Consiglio.
∗
Lucio Camaldo - Ricercatore in Diritto processuale penale all’Università degli Studi di Milano e Membro del
Comitato Scientifico del CSDPE (Centro Studi di Diritto Penale Europeo).
Il presente documento riproduce, senza alcuna ambizione di completezza o di approfondimento scientifico, le
slides proiettate durante il Convegno di studi.
2
-
-
Proposta di Decisione quadro avente ad oggetto il diritto all’interpretazione e alla
traduzione (8 luglio 2009 – COM (2009) 338 def.). Si tratta di un approccio più prudente e
graduale rispetto alla precedente iniziativa. Si focalizza l’attenzione soltanto sulla garanzia
all’assistenza dell’interprete e sul diritto alla traduzione che costituisce “un diritto primario,
quasi pregiudiziale a tutti gli altri” (Rafaraci). Si rileva, infatti, che solo la comprensione degli
atti del processo consente di esercitare gli altri diritti. Nell’imminenza dell’entrata in vigore
del Trattato di Lisbona, il Consiglio ha, tuttavia, deciso di riproporre l’iniziativa sotto forma di
Direttiva (nuova cornice normativa) e non di decisione quadro.
Nello stesso periodo (30 novembre 2009) è stato approvato un documento contenente la
“Tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati nei
procedimenti penali” (G.U.U.E., 4 dicembre 2009, C 295/1). La Tabella di marcia
(“Roadmap”), recepita dal Programma di Stoccolma del 10 dicembre 2009 (G.U.U.E., 4
maggio 2010, C 115/1), individua 6 priorità per la protezione dei diritti dell’indagato o
imputato:
- Misura A: diritto alla traduzione e all’interpretazione
- Misura B: diritto a ricevere informazioni relative ai diritti e all'accusa
- Misura C: diritto alla consulenza legale e assistenza legale gratuita
- Misura D: diritto alla comunicazione con familiari, datori di lavoro e autorità
consolari
- Misura E: garanzie speciali per indagati o imputati vulnerabili
- Misura F: libro verde sulla detenzione preventiva
****
QUADRO ATTUALE: LE RECENTI INIZIATIVE DELL’UE
-
Direttiva 2010/64/UE del 20 ottobre 2010 sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei
procedimenti penali (G.U.U.E., 26 ottobre 2010, L 280/1) – termine per il recepimento
27/10/2013 (di seguito verrà descritto più dettagliatamente il contenuto).
-
Proposta di direttiva del 8 giugno 2011 relativa al diritto di accesso a un difensore nel
procedimento penale e il diritto di comunicare al momento dell’arresto - (COM (2011) 326
def.). Tale proposta al momento è stata approvata, con modificazioni, soltanto dal Consiglio
UE nel giugno 2012.
-
Libro verde del 14 giugno 2011 sull'applicazione della normativa dell'UE sulla giustizia penale
nel settore della detenzione (COM (2011) 327 def.).
-
Direttiva 2012/13/UE del 22 maggio 2012 sul diritto all’informazione nei procedimenti penali
(G.U.U.E., 1° giugno 2012, L 142/1) – termine per il recepimento 2/06/2014.
-
Direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti,
assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro
2001/220/GAI (G.U.U.E., 14 novembre 2012, L 315/57) – termine per il recepimento
16/11/2015.
3
LA DIRETTIVA 64/2010/UE SUL DIRITTO ALL’INTERPRETAZIONE E ALLA TRADUZIONE NEI
PROCEDIMENTI PENALI
- presentata da 13 Stati membri dell’Unione europea (tra cui anche l’Italia) il 9 marzo 2010 e
approvata, dopo soltanto 7 mesi, il 7 ottobre 2010
- primo atto normativo dell’UE dedicato alla tutela dei diritti procedurali dopo il Trattato di
Lisbona, adottato con la procedura di co-decisione del Consiglio e del Parlamento europeo
- prima tappa della Tabella di marcia del 2009 (“Misura A”)
- Sarah Ludford, Relatrice della Commissione Libertà civili, Giustizia e Affari interni, ha così
presentato la Direttiva: «it is historic, being the first criminal justice measure negotiated
under codecision and the first EU fair trial law».
La Direttiva pone norme minime comuni (secondo quanto previsto dall’art. 82, § 2, lett. b del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che fa espresso riferimento ai “diritti della persona
nella procedura penale”) da applicare con riguardo all’interpretazione e alla traduzione nei
procedimenti penali al fine di rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri (considerando n. 12)
e per facilitare l’applicazione di tale diritto “nella pratica” (considerando n. 14)
L’ambito di applicazione della Direttiva è molto ampio e riguarda: il diritto all’assistenza linguistica
che va riconosciuto “alle persone che siano messe a conoscenza dalle autorità competenti di uno
Stato membro, mediante notifica ufficiale o in altro modo, di essere indagate o imputate per un
reato, fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce
se abbiano commesso il reato, inclusi, se del caso, l’irrogazione della pena e l’esaurimento delle
istanze in corso” (art. 1 § 2).
Pertanto il diritto all’assistenza linguistica:
• copre tutto il procedimento penale fino alla conclusione, vale a dire fino alla decisione
definitiva
• si estende alla fase pre-processuale
A tal riguardo, v. Corte EDU 5/01/2010 Diallo c. Svezia: il diritto all’assistenza di un interprete deve
essere garantito sin dall’inizio della fase investigativa, a meno che non sia dimostrato alla luce delle
particolari circostanze del caso che sussistono motivi di urgenza tali da rendere necessaria la
limitazione di tale diritto.
E’ esclusa l’applicazione della Direttiva ai procedimenti per “reati minori” che si svolgono davanti ad
autorità diverse dall’autorità giurisdizionale competente in materia penale (qualora sia prevista
l’impugnazione della decisione davanti all’autorità giurisdizionale penale, la Direttiva troverà
applicazione soltanto in questa fase - v. art. 1 § 3).
La Direttiva si applica anche ai procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo: la
decisione quadro 2002/584/GAI sul MAE non contemplava specifiche garanzie, in quanto si limitava a
rinviare al diritto interno dello Stato membro di esecuzione (art. 11, § 2).
4
La Direttiva prevede 2 diritti distinti:
1) il diritto all’interpretazione (rectius il diritto all’interprete) – v. art. 2 della Direttiva
2) il diritto alla traduzione di documenti fondamentali – v. art. 3 della Direttiva
1. il diritto all’interprete: deve essere garantito sotto due profili:
a) nei rapporti tra l’indagato/imputato e l’autorità procedente
b) nelle relazioni tra l’indagato/imputato e il suo difensore
a) nei rapporti tra l’indagato o l’imputato e l’autorità procedente:
• deve essere garantito che gli indagati o gli imputati che non parlano o non comprendono la
lingua del procedimento penale siano assistiti, senza indugio, da un interprete negli atti
compiuti davanti agli organi inquirenti – compresi gli interrogatori di polizia – e dinanzi
all’autorità giudiziaria, in tutte le udienze, comprese le necessarie udienze preliminari (art. 2
§ 1).
• Gli Stati membri devono prevedere specifiche procedure o meccanismi per accertare se gli
indagati o imputati parlano e comprendono la lingua del procedimento e se hanno bisogno di
un interprete (art. 2 § 4).
• A tal riguardo, v. Corte EDU 19/12/1989, Brozicek c. Italia, “è onere dell’autorità procedente
dimostrare che l'imputato parla e comprende la lingua usata dal giudice, e non dell’imputato
dimostrare che non la parla”.
b) nelle relazioni tra l’indagato e il suo difensore:
• Il diritto all’interprete deve essere garantito per le comunicazioni tra imputato e suo
difensore «direttamente correlate a qualsiasi interrogatorio o audizione durante il
procedimento o alla presentazione di un ricorso o di altra richiesta procedurale» (art. 2 § 2).
• Il diritto è riconosciuto nel limite in cui l’interpretazione risulti necessaria per «tutelare
l’equità del procedimento».
A garanzia dell’imputato, si prevede (art. 2 § 5):
il diritto di impugnare la decisione che dichiara superflua l’interpretazione
nel caso in cui l’interpretazione sia stata fornita, il diritto di contestare la qualità
dell’interpretazione in quanto insufficiente a tutelare l’equità del procedimento
Utilizzo di nuove tecnologie:
è possibile utilizzare la videoconferenza, il telefono o internet, a meno che la presenza fisica
dell’interprete non sia necessaria al fine di tutelare l’equità del procedimento (art. 2 § 6).
2. Il diritto alla traduzione scritta
• gli Stati membri assicurano che gli indagati o imputati che non comprendono la lingua del
procedimento ricevano, entro un periodo di tempo ragionevole, una traduzione scritta di
«tutti i documenti che risultano fondamentali per garantire l’esercizio dei diritti della difesa e
per tutelare l’equità del procedimento» (art. 3)
• Tra i documenti fondamentali almeno tre atti dovranno essere sempre tradotti (“perimetro
minimo" degli atti fondamentali – v. art. 3 § 2):
5
•
•
•
1) le decisioni che privano una persona della propria libertà personale
2) gli atti contenenti i capi d’imputazione
3) le sentenze
A questi atti si aggiunge il mandato di arresto europeo che va sempre tradotto da parte dello
Stato membro di esecuzione qualora sia stato redatto o tradotto dallo Stato membro
emittente in una lingua non comprensibile all’interessato (art. 3 § 6).
Altri atti possono essere individuati dalle autorità nazionali – eventualmente sollecitate in tal
senso dall’imputato o dal suo difensore – in relazione al caso di specie.
In caso di diniego del diritto alla traduzione o nel caso di traduzione di qualità non adeguata,
dovrà comunque essere prevista la facoltà di impugnazione dell’interessato.
Sono, tuttavia, previsti due temperamenti con riferimento al diritto alla traduzione:
a) non è indispensabile garantire la traduzione “integrale” dei documenti fondamentali: si
possono omettere quei passaggi che «non siano rilevanti allo scopo di consentire agli
indagati o agli imputati di conoscere le accuse a loro carico» (art. 3 § 4);
b) vi è la facoltà di sostituire la traduzione scritta dei documenti fondamentali (anche il
MAE) con una traduzione orale o con un riassunto, con il solo limite che ciò non
pregiudichi l’equità del procedimento (art. 3 § 7) e a condizione che se ne dia atto a
verbale (art. 7).
Rinuncia del diritto alla traduzione (non è prevista, invece, la rinuncia del diritto all’interpretazione):
a) l’imputato ha potuto beneficiare di una previa consulenza legale o ha avuto altrimenti
conoscenza delle conseguenze della rinuncia;
b) la rinuncia deve essere inequivocabile e volontaria;
c) la rinuncia deve essere verbalizzata.
****
Caratteristiche comuni ai 2 diritti (diritto all’interprete; diritto alla traduzione):
a) la natura gratuita
• i costi dell’interpretazione e della traduzione sono a carico degli Stati membri a prescindere
dall’esito del procedimento (art. 4).
• v. Corte EDU 28/11/1978, Luedicke e altri c. Germania: solo riconoscendo la gratuità
dell’interpretazione anche in caso di condanna si garantisce l’effettiva parità e si evita una
ingiusta discriminazione tra l’imputato alloglotta e l’imputato che conosce la lingua del
procedimento, il quale non ha bisogno di interprete e traduzione.
b) l’adeguatezza e la qualità
• la qualità dell’assistenza linguistica deve essere sufficiente a tutelare l’equità del
procedimento (art. 5)
• in particolare, garantendo che gli imputati o gli indagati in procedimenti penali siano a
conoscenza delle accuse a loro carico e siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa
(per il diritto all’interprete v. art. 2 § 8; per il diritto alla traduzione v. art. 3 § 9).
• a tal fine, si prescrive agli Stati membri di istituire un unico registro oppure più registri di
traduttori e interpreti “indipendenti e debitamente qualificati” da porre a disposizione degli
avvocati e delle autorità competenti (art. 5 § 2).
6
Spetta ai legislatori nazionali dare attuazione alla Direttiva entro il 27 ottobre 2013.
Dopo la scadenza del termine, in caso di mancato recepimento, oltre alla attivazione della procedura
di infrazione nei confronti dello Stato inadempiente, il giudice nazionale potrà applicare le norme
della Direttiva che siano sufficientemente precise e dettagliate.
*******
SITUAZIONE IN ITALIA
art. 109 c.p.p. – Lingua degli atti
art. 143 c.p.p. – Nomina dell’interprete
Corte cost. 12-19/01/1993 n. 10, in Cass. pen., 1993, p. 796
• carattere espansivo del diritto previsto dall’art. 143 c.p.p.
• diritto soggettivo perfetto, direttamente azionabile, espressione del diritto di difesa ex art.
24 comma 2 Cost.
• non soltanto diritto all’interprete con riferimento agli atti orali (v. Cass. 18/12/1992), ma
anche diritto alla traduzione degli atti scritti rilevanti per la difesa
• la condizione di operatività della disciplina è che la persona di nazionalità non italiana, ma
sottoposta a procedimento penale nello Stato, non sia in grado di comprendere la lingua
italiana "tanto se tale circostanza sia evidenziata dallo stesso interessato, quanto se, in
difetto di ciò, sia accertata dall'autorità procedente".
Cass. S.U. n. 12/2000, Jakani
• inesistenza nel nostro ordinamento processuale di un principio generale su cui fondare il
diritto indiscriminato dello straniero, in quanto tale, a giovarsi dell'assistenza dell'interprete,
essendo invece necessaria, ai fini dell'applicazione dell’art. 143 c.p.p., la prova dell'ignoranza
della lingua italiana;
• ne deriva che, se lo straniero ha mostrato in qualsiasi maniera di rendersi conto del
significato degli atti compiuti con il suo intervento o a lui indirizzati e non è rimasto
completamente inerte, ma al contrario ha assunto personalmente delle iniziative rivelatrici
della sua capacità di difendersi adeguatamente, non sussiste alcun obbligo di traduzione
degli atti.
Cass. S.U. n. 25932/2008, Ivanov
• ha ribadito che il diritto all’interprete non discende automaticamente, quale atto dovuto e
imprescindibile, dal mero "status" di straniero, ma richiede l'ulteriore qualificante
presupposto dell'accertata non conoscenza della lingua italiana;
• ha preso atto che, con insindacabile apprezzamento di merito, il tribunale aveva elencato
una serie di dati di fatto dimostrativi della acquisita dimestichezza dell'imputato con l'idioma
nazionale;
• in tali condizioni, l'imputato avrebbe dovuto fornire la prova contraria alla presunzione
stabilita dall’art. 143 c.p.p. e non limitarsi ad affermare puramente e semplicemente la sua
ignoranza.
7
La giurisprudenza ha affermato il diritto alla traduzione dei seguenti atti:
• Decreto di citazione a giudizio (S.U. 31/05/2000 n. 12, Jakani)
• Ordinanza applicativa della misura cautelare (S.U. 24/09/2003 n. 19, Zalagaitis, in Cass. pen.,
2004, p. 1577)
• Avviso di conclusione delle indagini preliminari (S.U. 26/09/2006 n. 39298, Cieslinsky, in Cass.
pen., 2007, p. 514)
• Ordine di esecuzione emesso da PM ai sensi dell’art. 656 c.p.p. (Sez. III 15/11/2002 n. 1715,
Suman)
ANALISI DI PROBLEMI SPECIFICI
Traduzione della sentenza o dell’estratto contumaciale di sentenza
Cass. pen., Sez. III, 7 luglio 2011 n. 26703
• ha negato il diritto dell’imputato alla traduzione nella propria lingua, diversa dall’italiano,
della sentenza poiché la Direttiva 2010/64/UE non è ancora stata attuata in Italia;
• ha richiamato i precedenti orientamenti giurisprudenziali:
- “la sentenza non è compresa tra gli atti rispetto ai quali la legge processuale assicura
all’imputato alloglotta, che non conosca la lingua italiana, il diritto alla nomina di un
interprete per la traduzione nella lingua a lui conosciuta” (Cass., Sez. I, 31.03.2010, n. 24514,
Hassan);
- “sussiste la necessità di offrire la traduzione solo per gli atti cui lo straniero, che non
comprende la lingua italiana, partecipi direttamente, e non per quelli che, essendo
preordinati a dare impulso alla fase successiva solo eventuale, sono rimessi all’iniziativa e alla
valutazione della parte interessata” (Cass., Sez. I, 2.04.2002 n. 15745, Corasciuc; Cass., Sez.
VI, 12.04.2000 n. 8722, Carvajol).
In senso contrario alla traduzione della sentenza:
Cass., Sez. I, 15.3.2012, n. 10296
Cass., Sez. III, 7.7.2011, n. 26703, in Dir. pen. proc., 2012, p. 433
Cass., Sez. VI, 21.9.2011, n. 35571, in Ced. Cass. 250877
In senso favorevole alla traduzione:
Cass., sez. VI, 23.11.2006, n. 4929, Timev, in Cass. pen. 2008, 702
***
Responsabilità degli enti (D.Lgs. 231/2001) e diritto all’interprete
• ordinanza 2/02/2010 - Tribunale di Milano - Giudice dell’udienza preliminare (Dott. Simone
Luerti)
• Un primo elementare dato di realismo suggerisce cautela nel formulare facili equiparazioni
tra l'imputato alloglotta di qualsiasi nazionalità e la grande società multinazionale, dotata di
sedi e di articolazioni in tutto il mondo con dipendenti e funzionari di svariate lingue e
nazionalità;
• il soggetto collettivo per definizione non parla e non comprende nessuna lingua, mentre
potenzialmente parla e comprende tutte le lingue conosciute dalle persone fisiche che lo
compongono o ne fanno parte;
8
•
•
•
ne consegue, molto semplicemente, che il diritto alla traduzione degli atti contenenti l'accusa
nella lingua nota all'ente sottoposto a processo penale nell'ordinamento italiano è
sottoposto alla verifica che l'ente stesso nelle sue articolazioni non sia effettivamente in
grado di comprendere la lingua italiana;
non possono essere, invece, considerati rilevanti i meri dati formali dell'esistenza di una sede
centrale all'estero, della costituzione della società in una lingua, in uno Stato e secondo un
diritto straniero, valutabili come equipollenti del mero status di imputato straniero, giudicato
insufficiente dalla giurisprudenza delle SSUU;
nel caso di specie non mancano fatti storici e fatti processuali che, indipendentemente dalla
linea interpretativa che si ritenga di seguire, dimostrano inequivocabilmente che gli enti
imputati conoscevano e conoscono la lingua italiana.
***
ALCUNI PROBLEMI PRATICI:
1) La necessità di una formazione dei magistrati e del personale giudiziario sulla specificità
della comunicazione assistita da un’interprete in modo da garantirne l’efficacia e l’efficienza
(v. art. 6 della Direttiva)
2) Elenchi di traduttori e interpreti:
• creazione di un albo degli interpreti, analogo all’albo dei periti di cui all’art. 67 disp. att. c.p.p.
• sin da ora, tuttavia, gli uffici potrebbero istituire degli appositi registri e richiedere agli
interpreti di documentare la loro indipendenza e qualificazione.
3) Problema degli onorari degli interpreti e dei traduttori, che attualmente, in base all’art. 4 l.
319/80, vengono liquidati in misura irrisoria con il sistema delle vacazioni, senza nessuna
considerazione per le peculiari difficoltà di tali incarichi, anche sotto il profilo comunicativo
con l’imputato e della specificità del linguaggio giuridico degli atti processuali.
La soluzione anche di questi problemi pratici potrà garantire la posizione davvero “centrale”
dell’interprete e del traduttore nel rapporto comunicativo tra le diverse parti processuali.
**********
Per ulteriori informazioni o approfondimenti
si consiglia di consultare, volendo,
il sito web del CSDPE (Centro Studi di Diritto Penale Europeo)
al seguente indirizzo:
www.dirittopenaleeuropeo.it