circolare 135/E del 1998 - Direzione regionale Puglia
Transcript
circolare 135/E del 1998 - Direzione regionale Puglia
Ministero delle Finanze DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE DIR.CENTRALE: AFFARI GIURIDICI E CONTENZ. TRIBUTARIO Circolare del 28/05/1998 n. 135 Servizio di documentazione tributaria Oggetto: Diritto di interpello. Art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n 413. Adempimenti delle Direzioni Regionali delle Entrate. Sintesi: La richiesta di parere al Dipartimento delle Entrate da parte dei contribuenti va inviata secondo le regole previste dall'art. 21 della legge n. 413/91. In attuazione del comma 11 del citato art. 21 e' stato emanato il decreto 13 giugno 1997, n. 195 con il quale sono stati stabiliti i termini e le modalita' da osservare per l'invio delle richieste di parere. Testo: 1. Premessa. L'art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ha previsto l'istituzione del Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive con il compito di emanare pareri a richiesta dei contribuenti relativamente a talune problematiche specificamente individuate dal legislatore. Secondo quanto stabilito dal comma 10 dello stesso art. 21, la richiesta di parere al Comitato puo' essere presentata in caso di mancata risposta all'analoga richiesta di parere preventivamente inviata alla Direzione Generale del Dipartimento delle Entrate, ovvero qualora il contribuente non intenda uniformarsi alla risposta fornita dalla Direzione Generale. Con decreti del Ministro delle Finanze del 13 giugno 1997, nn. 194 e 195 (in G.U. 2 luglio 1997, n. 152) sono stati emanati, rispettivamente, il regolamento concernente l'organizzazione interna, il funzionamento e le dotazioni finanziarie del Comitato consultivo, e il regolamento concernente i termini e le modalita' da osservare per l'invio delle richieste di parere alla Direzione generale del Dipartimento e per la comunicazione dei pareri stessi al contribuente. Dopo la nomina dei componenti e del presidente, dal 16 marzo 1998 il Comitato ha avviato la propria attivita'. Considerata l'esigenza di assicurare il corretto e tempestivo espletamento della procedura di interpello, con la presente circolare si forniscono istruzioni in ordine agli adempimenti delle Direzioni Regionali. 2. Oggetto del diritto di interpello. Ai sensi del comma 2 dell'art. 21 citato, come modificato dall'art. 7, comma 4, del d.lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, la richiesta di parere deve riguardare l'applicazione ai casi concreti rappresentati dal contribuente delle disposizioni contenute negli articoli 37, terzo comma, e 37-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Sulla base della normativa attualmente in vigore l'oggetto del diritto di interpello concerne, in generale, questioni sull'applicazione delle seguenti disposizioni tributarie: . art. 37, terzo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, relativamente all'ipotesi di interposizione fittizia di persone; . art. 37-bis dello stesso D.P.R. n. 600 del 1973, relativamente al comportamento inopponibile all'amministrazione finanziaria riguardante atti, fatti e negozi, anche collegati tra loro, nell'ambito del quale siano utilizzate una o piu' delle seguenti operazioni: a) trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni volontarie e distribuzioni ai soci di somme prelevate da voci del patrimonio netto diverse da quelle formate con utili; b) conferimenti in societa', nonche' negozi aventi ad oggetto il trasferimento o il godimento di aziende o di complessi aziendali; Pagina 1 Circolare del 28/05/1998 n. 135 Servizio di documentazione tributaria c) d) e) f) cessioni di crediti; cessioni di eccedenze d'imposta; operazioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544; operazioni, da chiunque effettuate, incluse le valutazioni, aventi ad oggetto i beni e i rapporti di cui all'articolo 81, comma 1, lettere c), c-bis), c-ter), del testo unico delle imposte sui redditi; . art. 74, comma 2, del medesimo testo unico, relativamente alla qualificazione di determinate spese, sostenute dal contribuente, tra quelle di pubblicita' e di propaganda ovvero tra quelle di rappresentanza. Si fa presente che rientrano nell'ambito delle materie oggetto del diritto di interpello anche quelle contenute: . nell'art. 11, comma 13, della legge n. 413 del 1991, relativamente alla natura e al relativo trattamento tributario delle operazioni intercorse tra imprese residenti e societa' domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unione Europea, aventi un regime fiscale privilegiato, ai sensi dell'art. 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi; . nell'art. 96-bis, comma 7, dello stesso testo unico, relativamente alla partecipazione di controllo diretto o indiretto di uno o piu' soggetti non residenti in Stati dell'Unione Europea in una societa' madre italiana; . nell'art. 3, comma 3, lett. a), del D.lgs 18 dicembre 1997, n.466 (Dual income tax), relativamente all'applicazione delle disposizioni ivi previste con riferimento ai conferimenti in denaro provenienti da soggetti residenti. 3. Procedimento per l'invio delle richieste di parere alla Direzione generale del Dipartimento delle Entrate. Secondo quanto stabilito dal comma 9 del piu' volte citato art. 21, il contribuente, anche prima della conclusione di un contratto o di un atto che possa dar luogo all'applicazione delle disposizioni oggetto di interpello, puo' richiedere il preventivo parere alla Direzione generale del Dipartimento delle Entrate. Considerata la natura preventiva dell'istituto, il procedimento di interpello e' precluso ove sia gia' intervenuto l'accertamento o, comunque, sia stata avviata l'attivita' di controllo, con l'effettuazione di atti istruttori aventi rilevanza esterna (verifiche, questionari, ecc.). Secondo quanto previsto dall'art. 1 del regolamento n.195 del 1997, la richiesta di parere, rivolta alla Direzione generale del Dipartimento, deve essere spedita in plico raccomandato con avviso di ricevimento alla Direzione Regionale delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del richiedente. La richiesta di parere deve contenere: a) i dati identificativi del contribuente o del suo legale rappresentante e delle altre parti interessate; b) l'indicazione dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni; c) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante. In mancanza dei dati identificativi di cui alla lettera a) e della sottoscrizione la Direzione Regionale comunichera' al contribuente l'inammissibilita' della richiesta. La richiesta di parere deve contenere, inoltre, l'esposizione dettagliata del caso concreto, nonche' la soluzione interpretativa prospettata. Alla richiesta deve essere allegata copia della documentazione, con relativo elenco, rilevante ai fini della individuazione e qualificazione della fattispecie prospettata. Qualora la documentazione allegata non consenta la compiuta individuazione e qualificazione della fattispecie oggetto dell'interpello, la Direzione Regionale ne richiedera' formalmente la pronta integrazione al contribuente. Ai sensi del comma 7 dell'art. 1 del citato regolamento n. 195, la Direzione Regionale deve trasmettere alla Direzione Generale del Dipartimento delle Entrate la richiesta di parere entro 15 giorni dalla sua ricezione. Al fine di consentire una piu' completa valutazione della problematica da parte degli uffici centrali, le Direzioni Regionali uniranno alla documentazione presentata dal contribuente le proprie articolate considerazioni sul merito della questione prospettata. Tenuto conto della ristrettezza dei termini a disposizione per l'emanazione del parere, la richiesta del contribuente e le considerazioni Pagina 2 Servizio di documentazione tributaria Circolare del 28/05/1998 n. 135 della Direzione Regionale saranno spedite mediante il servizio di posta celere al "Ministero delle Finanze Dipartimento delle Entrate - Ufficio del Direttore Generale, Torre B, piano IX, viale Europa 242, 00144 Roma" evidenziando nella lettera di trasmissione che trattasi di richiesta di parere ai sensi dell'art. 21, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n.413. Per fattispecie di particolare complessita' o in caso di integrazioni istruttorie il termine per la trasmissione della richiesta di parere alla Direzione generale del Dipartimento puo' essere aumentato fino ad un massimo di complessivi 30 giorni. In tal caso la Direzione Regionale ne dara' notizia al contribuente interessato. In conformita' a quanto stabilito dall'art. 1, commi 4 e 7, del decreto n.195, la competente Direzione Centrale del Dipartimento delle Entrate deve comunicare il parere al contribuente entro 60 giorni dalla richiesta, mediante plico postale raccomandato con avviso di ricevimento. A cura della stessa Direzione Centrale, il parere sara' contestualmente comunicato al Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive e alla Direzione Regionale delle Entrate. 4. Procedimento per l'invio delle richieste di parere al Comitato consultivo. Qualora il contribuente non intenda uniformarsi alla risposta fornita dal Dipartimento delle Entrate o in mancanza di tempestiva risposta, il contribuente medesimo puo' richiedere il parere sulla stessa fattispecie al Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive. Nel caso in cui il parere emesso dal Dipartimento delle Entrate sia conforme alla soluzione interpretativa prospettata dal contribuente, il procedimento relativo all'interpello si conclude necessariamente, non essendo in questo caso procedibile, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del predetto decreto n. 195, una eventuale successiva richiesta di parere al Comitato consultivo. Si ricorda che, come previsto dall'art. 21, comma 10, della legge n. 413 del 1991, la mancata risposta da parte del Comitato consultivo entro 60 giorni dalla richiesta del contribuente e dopo ulteriori 60 giorni dalla formale diffida ad adempiere da parte del contribuente stesso, equivale a silenzio-assenso. Secondo quanto stabilito dall'art. 5 del regolamento n. 194 del 1997, la richiesta di parere deve essere rivolta al Ministero delle Finanze Segretariato Generale - Segreteria del Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive presso l'Ufficio per l'Informazione del Contribuente. Anche in questo caso la richiesta deve essere indirizzata alla Direzione Regionale delle Entrate competente in relazione al domicilio fiscale del richiedente e deve essere spedita a mezzo del servizio postale in plico raccomandato con avviso di ricevimento. Una volta ricevuta la richiesta la Direzione Regionale delle Entrate ne curera' il tempestivo inoltro alla Segreteria del Comitato consultivo, mediante plico raccomandato indirizzato a "Ministero delle Finanze Segretariato Generale Ufficio per l'Informazione del Contribuente Segreteria del Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive - viale Europa n.242, 00144 Roma". Nella lettera di trasmissione della Direzione Regionale saranno evidenziate: . eventuali cause di inammissibilita' della richiesta previste dall'art. 5, comma 2, del decreto n.194 del 1997; . eventuali attivita' di accertamento gia' effettuate o in corso riguardanti la fattispecie oggetto dell'interpello; . gli estremi di protocollo relativi alla trasmissione della preventiva richiesta di parere rivolta dal contribuente alla Direzione Generale del Dipartimento. I pareri espressi dal Comitato saranno comunicati al contribuente direttamente a cura della segreteria, mediante spedizione in plico raccomandato con avviso di ricevimento. Il parere medesimo sara', altresi', comunicato a cura della stessa segreteria, alla competente Direzione Regionale. In relazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 10, del regolamento n. 194/97, con decreto del Ministro delle Finanze saranno stabilite le modalita' di pubblicazione dei pareri del Comitato. Pagina 3