circolare 135/E del 1998 - Direzione regionale Puglia

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circolare 135/E del 1998 - Direzione regionale Puglia
Ministero delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
DIR.CENTRALE: AFFARI GIURIDICI E CONTENZ. TRIBUTARIO
Circolare del 28/05/1998 n. 135
Servizio di documentazione tributaria
Oggetto:
Diritto di
interpello.
Art.
21
della legge 30 dicembre 1991, n
413.
Adempimenti delle Direzioni Regionali delle Entrate.
Sintesi:
La richiesta di parere al Dipartimento delle Entrate da parte dei contribuenti
va inviata
secondo le regole previste dall'art. 21 della legge n. 413/91. In
attuazione del
comma
11 del citato art. 21 e' stato emanato il decreto 13
giugno 1997, n. 195 con il quale sono stati stabiliti i termini e le modalita'
da osservare per l'invio delle richieste di parere.
Testo:
1. Premessa.
L'art. 21
della
legge
30
dicembre 1991, n. 413, ha previsto
l'istituzione del
Comitato
consultivo
per l'applicazione delle norme
antielusive con
il
compito di emanare pareri a richiesta dei contribuenti
relativamente a
talune
problematiche
specificamente individuate dal
legislatore.
Secondo quanto
stabilito
dal
comma
10 dello stesso art. 21, la
richiesta di
parere
al Comitato puo' essere presentata in caso di mancata
risposta all'analoga
richiesta
di
parere preventivamente inviata alla
Direzione Generale
del
Dipartimento
delle Entrate, ovvero qualora il
contribuente non
intenda
uniformarsi alla risposta fornita dalla Direzione
Generale.
Con decreti
del Ministro delle Finanze del 13 giugno 1997, nn. 194 e
195 (in
G.U. 2 luglio 1997, n. 152) sono stati emanati, rispettivamente, il
regolamento concernente
l'organizzazione
interna, il funzionamento e le
dotazioni finanziarie del Comitato consultivo, e il regolamento concernente i
termini e le modalita' da osservare per l'invio delle richieste di parere alla
Direzione generale
del Dipartimento e per la comunicazione dei pareri stessi
al contribuente.
Dopo la
nomina dei componenti e del presidente, dal 16 marzo 1998 il
Comitato ha avviato la propria attivita'.
Considerata l'esigenza
di
assicurare
il corretto e tempestivo
espletamento della
procedura
di
interpello, con la presente circolare si
forniscono istruzioni in ordine agli adempimenti delle Direzioni Regionali.
2. Oggetto del diritto di interpello.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 21 citato, come modificato dall'art. 7,
comma 4,
del
d.lgs.
8 ottobre 1997, n. 358, la richiesta di parere deve
riguardare l'applicazione
ai
casi concreti rappresentati dal contribuente
delle disposizioni
contenute
negli articoli 37, terzo comma, e 37-bis del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Sulla base della normativa attualmente in vigore l'oggetto del diritto
di interpello
concerne,
in
generale, questioni sull'applicazione delle
seguenti disposizioni tributarie:
. art. 37, terzo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, relativamente all'ipotesi
di interposizione fittizia di persone;
. art.
37-bis
dello
stesso
D.P.R. n. 600 del 1973, relativamente al
comportamento inopponibile all'amministrazione finanziaria riguardante atti,
fatti e
negozi,
anche
collegati tra loro, nell'ambito del quale siano
utilizzate una o piu' delle seguenti operazioni:
a) trasformazioni,
fusioni,
scissioni,
liquidazioni volontarie e
distribuzioni ai
soci
di somme prelevate da voci del patrimonio netto
diverse da quelle formate con utili;
b) conferimenti
in
societa',
nonche'
negozi aventi ad oggetto il
trasferimento o il godimento di aziende o di complessi aziendali;
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c)
d)
e)
f)
cessioni di crediti;
cessioni di eccedenze d'imposta;
operazioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544;
operazioni,
da
chiunque effettuate, incluse le valutazioni, aventi ad
oggetto i beni e i rapporti di cui all'articolo 81, comma 1, lettere c),
c-bis), c-ter), del testo unico delle imposte sui redditi;
. art.
74,
comma
2,
del
medesimo testo unico, relativamente alla
qualificazione di determinate spese, sostenute dal contribuente, tra quelle
di pubblicita' e di propaganda ovvero tra quelle di rappresentanza.
Si fa
presente
che rientrano nell'ambito delle materie oggetto del
diritto di interpello anche quelle contenute:
. nell'art.
11,
comma 13, della legge n. 413 del 1991, relativamente alla
natura e al relativo trattamento tributario delle operazioni intercorse tra
imprese residenti
e societa' domiciliate fiscalmente in Stati o territori
non appartenenti all'Unione Europea, aventi un regime fiscale privilegiato,
ai sensi
dell'art.
76,
comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui
redditi;
. nell'art.
96-bis,
comma 7, dello stesso testo unico, relativamente alla
partecipazione di
controllo diretto o indiretto di uno o piu' soggetti non
residenti in Stati dell'Unione Europea in una societa' madre italiana;
. nell'art.
3,
comma 3, lett. a), del D.lgs 18 dicembre 1997, n.466 (Dual
income tax), relativamente all'applicazione delle disposizioni ivi previste
con riferimento ai conferimenti in denaro provenienti da soggetti residenti.
3. Procedimento per l'invio delle richieste di parere alla Direzione generale
del Dipartimento delle Entrate.
Secondo quanto stabilito dal comma 9 del piu' volte citato art. 21, il
contribuente, anche
prima della conclusione di un contratto o di un atto che
possa dar
luogo
all'applicazione delle disposizioni oggetto di interpello,
puo' richiedere il preventivo parere alla Direzione generale del Dipartimento
delle Entrate.
Considerata la
natura
preventiva dell'istituto, il procedimento di
interpello e'
precluso ove sia gia' intervenuto l'accertamento o, comunque,
sia stata
avviata
l'attivita'
di controllo, con l'effettuazione di atti
istruttori aventi rilevanza esterna (verifiche, questionari, ecc.).
Secondo quanto previsto dall'art. 1 del regolamento n.195 del 1997, la
richiesta di
parere, rivolta alla Direzione generale del Dipartimento, deve
essere spedita in plico raccomandato con avviso di ricevimento alla Direzione
Regionale delle
Entrate
competente
in ragione del domicilio fiscale del
richiedente.
La richiesta di parere deve contenere:
a) i
dati identificativi del contribuente o del suo legale rappresentante e
delle altre parti interessate;
b) l'indicazione
dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere
effettuate le comunicazioni;
c) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.
In mancanza
dei
dati identificativi di cui alla lettera a) e della
sottoscrizione la
Direzione
Regionale
comunichera' al contribuente
l'inammissibilita' della richiesta.
La richiesta
di
parere
deve contenere, inoltre, l'esposizione
dettagliata del
caso
concreto,
nonche'
la soluzione interpretativa
prospettata. Alla
richiesta deve essere allegata copia della documentazione,
con relativo
elenco, rilevante ai fini della individuazione e qualificazione
della fattispecie prospettata.
Qualora la
documentazione
allegata
non
consenta la compiuta
individuazione e qualificazione della fattispecie oggetto dell'interpello, la
Direzione Regionale
ne
richiedera'
formalmente la pronta integrazione al
contribuente.
Ai sensi
del
comma 7 dell'art. 1 del citato regolamento n. 195, la
Direzione Regionale deve trasmettere alla Direzione Generale del Dipartimento
delle Entrate la richiesta di parere entro 15 giorni dalla sua ricezione.
Al fine di consentire una piu' completa valutazione della problematica
da parte
degli
uffici
centrali, le Direzioni Regionali uniranno alla
documentazione presentata
dal
contribuente
le
proprie articolate
considerazioni sul merito della questione prospettata.
Tenuto conto
della
ristrettezza
dei termini a disposizione per
l'emanazione del
parere,
la richiesta del contribuente e le considerazioni
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della Direzione Regionale saranno spedite mediante il servizio di posta celere
al "Ministero
delle
Finanze
Dipartimento delle Entrate - Ufficio del
Direttore Generale,
Torre
B,
piano IX, viale Europa 242, 00144 Roma"
evidenziando nella lettera di trasmissione che trattasi di richiesta di parere
ai sensi dell'art. 21, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n.413.
Per fattispecie di particolare complessita' o in caso di integrazioni
istruttorie il
termine
per la trasmissione della richiesta di parere alla
Direzione generale
del Dipartimento puo' essere aumentato fino ad un massimo
di complessivi 30 giorni. In tal caso la Direzione Regionale ne dara' notizia
al contribuente interessato.
In conformita'
a
quanto
stabilito dall'art. 1, commi 4 e 7, del
decreto n.195, la competente Direzione Centrale del Dipartimento delle Entrate
deve comunicare
il
parere al contribuente entro 60 giorni dalla richiesta,
mediante plico postale raccomandato con avviso di ricevimento.
A cura
della
stessa
Direzione
Centrale, il parere sara'
contestualmente comunicato
al
Comitato consultivo per l'applicazione delle
norme antielusive e alla Direzione Regionale delle Entrate.
4. Procedimento per l'invio delle richieste di parere al Comitato consultivo.
Qualora il contribuente non intenda uniformarsi alla risposta fornita
dal Dipartimento
delle
Entrate
o in mancanza di tempestiva risposta, il
contribuente medesimo
puo' richiedere il parere sulla stessa fattispecie al
Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive.
Nel caso
in cui il parere emesso dal Dipartimento delle Entrate sia
conforme alla
soluzione
interpretativa prospettata dal contribuente, il
procedimento relativo all'interpello si conclude necessariamente, non essendo
in questo
caso
procedibile,
ai sensi dell'art. 1, comma 6, del predetto
decreto n.
195,
una
eventuale successiva richiesta di parere al Comitato
consultivo.
Si ricorda
che,
come previsto dall'art. 21, comma 10, della legge
n. 413 del 1991, la mancata risposta da parte del Comitato consultivo entro 60
giorni dalla
richiesta
del
contribuente e dopo ulteriori 60 giorni dalla
formale diffida
ad
adempiere da parte del contribuente stesso, equivale a
silenzio-assenso.
Secondo quanto stabilito dall'art. 5 del regolamento n. 194 del 1997,
la richiesta
di
parere
deve essere rivolta al Ministero delle Finanze Segretariato Generale - Segreteria del Comitato consultivo per l'applicazione
delle norme antielusive presso l'Ufficio per l'Informazione del Contribuente.
Anche in
questo
caso
la
richiesta deve essere indirizzata alla
Direzione Regionale delle Entrate competente in relazione al domicilio fiscale
del richiedente
e deve essere spedita a mezzo del servizio postale in plico
raccomandato con avviso di ricevimento.
Una volta
ricevuta la richiesta la Direzione Regionale delle Entrate
ne curera'
il
tempestivo inoltro alla Segreteria del Comitato consultivo,
mediante plico
raccomandato
indirizzato
a "Ministero delle Finanze Segretariato Generale
Ufficio
per l'Informazione del Contribuente Segreteria del Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive
- viale Europa n.242, 00144 Roma".
Nella lettera
di
trasmissione della Direzione Regionale saranno
evidenziate:
. eventuali
cause di inammissibilita' della richiesta previste dall'art. 5,
comma 2, del decreto n.194 del 1997;
. eventuali
attivita' di accertamento gia' effettuate o in corso riguardanti
la fattispecie oggetto dell'interpello;
. gli
estremi
di
protocollo relativi alla trasmissione della preventiva
richiesta di
parere
rivolta dal contribuente alla Direzione Generale del
Dipartimento.
I pareri
espressi
dal Comitato saranno comunicati al contribuente
direttamente a
cura
della
segreteria,
mediante spedizione in plico
raccomandato con avviso di ricevimento.
Il parere
medesimo
sara', altresi', comunicato a cura della stessa
segreteria, alla competente Direzione Regionale.
In relazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 10, del regolamento
n. 194/97,
con
decreto
del
Ministro delle Finanze saranno stabilite le
modalita' di pubblicazione dei pareri del Comitato.
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