Proposta del Servizio Commercio

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Proposta del Servizio Commercio
REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE SAGRE E LE FESTE ENO-GASTRONOMICHE
ART. 1 – Oggetto
Il regolamento disciplina lo svolgimento delle sagre e delle feste eno-gastronomiche nel Comune di Manciano,
organizzate dalle associazioni, da enti, istituzioni e organizzazioni politiche, non aventi scopo di lucro e la cui finalità
istituzionale è volta alla:
1.
valorizzazione dei prodotti tipici e del patrimonio ambientale, culturale, turistico ed eno-gastronomico del
territorio;
2.
promozione dei valori della vita civile e di solidarietà sociale.
ART. 2 – Finalità
Salvaguardando la libertà di organizzazione e la peculiarità di ogni singola iniziativa, d’intesa con le associazioni, enti,
istituzioni e organizzazioni politiche, si persegue l’obiettivo di migliorare la qualità dell’offerta turistica complessiva
mediante una programmazione che consenta di privilegiare le sagre tradizionali ed evitare, comunque, la
contemporaneità di manifestazioni eno-gastronomiche, assicurando così a ciascuna di esse la migliore fruizione.
ART. 3 – Definizioni
La qualificazione di “Sagra”, ai fini del presente regolamento, viene riservata alle manifestazioni che valorizzano i
prodotti tipici locali, quali: fragola, agnello, formaggio, lumache, trippa e zafferano di maremma, e a quelli che hanno
radici nella tradizione culinaria esclusiva e/o particolare della maremma.
La qualificazione di festa eno-gastronomica va riconosciuta agli eventi in cui la somministrazione di prodotti, comunque
legati alla tradizione culinaria locale, è complementare al perseguimento delle finalità statutarie.
Il diritto di organizzazione delle feste eno-gastronomiche è riconosciuto a soggetti le cui attività contemplate nei propri
statuti vengono svolte in modo continuativo nel corso di tutto l’anno solare.
ART. 4 – Calendario annuale
Le Sagre, con riferimento alla tradizione, dovranno essere effettuate entro i periodi sotto indicati:
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Sagra dell’Agnello -
marzo – aprile;
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Sagra della Fragola -
15 maggio – 30 giugno;
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Sagra del Formaggio -
1° maggio – 15 giugno;
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Sagra della Lumaca -
15 maggio – 30 giugno;
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Sagra della Trippa -
1° luglio – 08 agosto;
-
Sagra dello Zafferano
di Maremma
1 – 31 agosto;
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I soggetti interessati dovranno presentare al Comune, entro il 30 Novembre dell’anno precedente a quello di svolgimento,
richiesta scritta con indicazione di:
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denominazione della sagra o della festa;
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luogo in cui la medesima si svolgerà;
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data di svolgimento;
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manifestazioni culturali, sportive e ricreative, svolte in concomitanza con la sagra o festa.
Entro il 15 Dicembre, previa concertazione con le parti sociali interessate, il Servizio Commercio – Turismo redigerà il
calendario-programma annuale delle manifestazioni ricorrenti, caratterizzate da attività temporanee di
somministrazione.
Il calendario ufficiale verrà quindi definitivamente approvato entro il 31 Dicembre, con determinazione del Responsabile
del Servizio.
Eventuali variazioni di date o altro al calendario vigente, presentate con richiesta scritta motivata e comprovata del
soggetto organizzatore con anticipo, di norma, non inferiore a 30 giorni dal loro eventuale svolgimento, dovranno essere
comunque assentite dall’Assessore al Commercio e Turismo ed approvate definitivamente con determinazione del
Responsabile del Servizio.
Non verranno prese in considerazione nuove richieste di effettuazione di sagre o feste pervenute durante l’anno di
riferimento, salvo che la Giunta Comunale non ne ravvisi la necessità e la pubblica utilità.
ART. 5 – Disciplina generale
In ogni caso, al fine di evitare la concomitanza di due e/o più eventi, verranno adottati i seguenti criteri di priorità:
•
sagra, purchè effettuata nel periodo di cui al comma precedente;
•
manifestazione che vanti più lunga tradizione.
Nel corso di ogni anno solare, sono consentite sagre e/o manifestazioni eno-gastronomiche:
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in Manciano capoluogo, in numero di cinque;
•
nelle Frazioni, in numero di due per ciascuna frazione, fatta eccezione per la frazione di Marsiliana ove sono
consentite in numero di tre”.
Non si considerano contemporanee le sagre o le manifestazioni eno-gastronomiche il cui svolgimento è effettuato in
luoghi distanti tra loro almeno 15 Km.
La durata di ogni evento non potrà prolungarsi oltre due week-end consecutivi, di norma coincidenti con il venerdì per la
giornata di inaugurazione e con la domenica non immediatamente successiva per la chiusura.
Art. 6 – Attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande
1. In occasione di riunioni straordinarie di persone, l’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande è
soggetta a Dichiarazione di Inizio di Attività, ai sensi della normativa vigente, e può essere effettuata dalla data di
ricevimento della dichiarazione stessa al Protocollo del Comune.
2. L’attività temporanea di somministrazione:
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può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione ed ai locali o aree cui si riferisce e solo se il
richiedente risulta in possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui agli artt.13 e 14 della L.R. 28/05 e succ.
mod., o se designa un responsabile in possesso dei medesimi requisiti, incaricato di gestire l’attività di
somministrazione,
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non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d’uso dei locali, delle aree e degli edifici,
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per lo svolgimento dell’attività nell’ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico e di quelle
organizzate dai soggetti di cui al decreto legislativo 04.12.1997, n.460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti
non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), è richiesto esclusivamente il possesso dei
requisiti di onorabilità, nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di quelle in materia di sicurezza,
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l’esercizio dell’attività di somministrazione di bevande alcoliche in occasione di Sagre, Feste o Festival, dovrà essere
limitato a quelle non superiori ai 21° di gradazione.
3. L’attività temporanea di somministrazione, ai fini igienico-sanitari:
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è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal D.P.G.R. n. 40/R dell’1.8.2006, come modificato dal D.P.G.R. 30
luglio 2008, n.41/R,
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per lo svolgimento dell’attività, deve essere presentata Dichiarazione di Inizio di Attività e l’attività stessa può essere
avviata dalla data di ricevimento della dichiarazione al Protocollo del Comune,
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i titolari già in possesso di autorizzazione sanitaria permanente rilasciata ex Legge n.283/62, sono tenuti solamente
alla presentazione della D.I.A. di cui al primo comma del presente articolo,
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i soggetti che svolgono attività registrate, comunicano al comune la variazione dei dati identificativi, la cessione o la
cessazione dell'attività, nonché ogni variazione significativa dell'attività, delle strutture o del ciclo produttivo.
ART. 7 – Feste di tradizione popolare
A semplice titolo ricognitivo, il Comune riconosce la qualifica di feste di tradizione popolare ai seguenti eventi:
•
Festa di San Giorgio in Montemerano ( ultima decade del mese di aprile )
•
Festa della Madonna Addolorata in San Martino Sul Fiora ( ultima domenica di agosto )
•
Festeggiamenti Popolari in Poderi di Montemerano ( primo week – end di settembre )
•
Festa delle Cantine in Manciano ( secondo week – end di settembre ).
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