Proposta di Regolamento per la Disciplina dell

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Proposta di Regolamento per la Disciplina dell
Proposta di Regolamento per la
Disciplina dell’Autorizzazione
Temporanea di Somministrazione
Sommario
ART. 1 – Oggetto
ART. 2 – Attività temporanea di somministrazione
ART. 3 – Qualificazione di Festa Eno-Gastronomica
ART. 4 – Periodo di svolgimento attività temporanea di somministrazione
ART. 5 – Validità temporale dell’attività temporanea di somministrazione
ART. 6 – Requisiti igienico sanitari e norme da osservare
ART. 7 – Attività non consentite
ART. 8 – Calendario delle attività temporanee di somministrazione
ART. 9 – Menù – Alcolici – Servizio - Addetti
ART. 10 – Sanzioni
ART. 11 – Deroghe
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ART. 1 – Oggetto
Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle attività temporanee di somministrazione di alimenti
e bevande in occasione di Fiere, Sagre su aree pubbliche e private di cui alla Legge Regionale Ligure 1/2007
e successive modificazioni.
ART. 2 – Attività temporanea di somministrazione
Le attività temporanee di somministrazione in Genova e Provincia possono essere organizzate da:
a) enti non aventi scopo di lucro quali: istituzioni, organizzazioni politiche,sindacali, religiose,
benefiche, e associazioni, la cui finalità istituzionale è volta alla valorizzazione dei prodotti tipici e
del patrimonio ambientale, culturale, turistico, sportivo ed enogastronomico del territorio e ad
associazioni che si propongono la promozione dei valori della vita civile e di solidarietà sociale;
b) privati esclusivamente in occasione di concerti, eventi sportivi di rilievo con carattere di spettacolo.
ART. 3 – Qualificazione di Festa Eno-Gastronomica
Le attività organizzate dai soggetti indicati all’art. 2 al punto a) possono assumere la denominazione di
Festa Eno-gastronomica. La qualificazione di “Festa Eno-gastronomica”, ai fini del presente regolamento,
viene riservata alle manifestazioni che :
a) valorizzano in maniera prevalente i prodotti della tradizione Ligure, individuati tra quelli a marchio
DOP e/o IGP, secondo il principio della filiera corta legata al territorio dove insiste la
manifestazione.
b) attraverso un protocollo d’intesa con le parti sociali maggiormente rappresentative del sistema
degli esercizi di somministrazione e più in generale con le associazione del commercio del
territorio, che dia vita :
i. Alla creazione di una manifestazione che valorizza i prodotti enogastronomici della tradizione
legata al singolo Comune di appartenenza;
ii. Ad un menù al quale gli organizzatori si devono attenere, da somministrare durante la
manifestazione;
iii. Ad una fattiva collaborazione con i pubblici esercizi del luogo.
ART. 4 – Periodo di svolgimento attività temporanea di somministrazione
4.1 Le Feste/Sagre Eno - Gastronomiche possono essere organizzate in ogni mese dell’ anno. Nelle città o
Comuni della Provincia di Genova possono essere autorizzate Feste/Sagre con le seguenti modalità:
1) Nr. 1 (una) Festa/ Sagra al mese per ogni Municipio/Circoscrizione nel Capoluogo di Provincia;
2) Nr. 1 (una) Festa/Sagra al mese nei Comuni della Provincia.
La durata massima delle Feste/Sagre Eno-Gastronomiche esclusive non può essere superiore a 3 (tre)
giorni consecutivi.
4.2 La durata delle attività di manifestazione temporanee di somministrazione di alimenti e bevande
organizzate da privati e/o enti non aventi scopo di lucro, in occasione di riunioni straordinarie di
persone, è commisurata alla durata dell’evento organizzato e comunque non può superare la durata di
(dieci) giorni consecutivi.
4.3 I giorni di svolgimento delle feste eno-gastronomiche e delle somministrazioni temporanee in
occasione di riunioni straordinarie si intendono continuativi e senza interruzione.
4.4 Qualora più attività di somministrazione temporanea si svolgano all’interno della stessa area, non sarà
possibile effettuare un nuovo evento se non sono decorsi almeno (trenta) giorni dalla conclusione di
quello precedentemente organizzato.
4.5 Quanto previsto al punto 4.4 vale anche se l’ attività temporanea si somministrazione di alimenti e
bevande si svolge all’ interno di un area privata.
Art. 5 – Validità temporale dell’attività temporanea di somministrazione
5.1 Le SCIA relative alle attività temporanee sono valide soltanto per il periodo di svolgimento della
manifestazione e per i locali o per le aree a cui si riferiscono e devono essere presentate da ogni
soggetto organizzatore della manifestazione.
5.2 Le suddette SCIA devono essere presentate prima della data di inizio della manifestazione unitamente
alla SCIA in materia igienico sanitaria.
Art. 6 – Requisiti igienico sanitari
Per la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni temporanee dovranno essere
osservate tutte le disposizioni di legge sotto il profilo igienico-sanitario ed in particolare:
-
impiantistica ed attrezzatura a norma;
piano di autocontrollo igienico-sanitario (HACCP);
personale volontario adeguatamente formato in base alla legge vigente.
Art. 7 – Attività non consentite
7.1 Ai fini del presente regolamento, non è consentito lo svolgimento di attività temporanee di
somministrazione nelle quali sia presente unicamente ed esclusivamente l'attività di somministrazione
di alimenti e bevande, inoltre, questa deve essere abbinata a manifestazioni di carattere economico o
ad iniziative culturali, sportive, ricreative, espositive con accesso al pubblico dei visitatori.
7.2 Non è consentita l'attività di somministrazione temporanea, su uno spazio superiore all’(25%) dell’area
a disposizione del soggetto organizzatore.
7.3 All’interno di ogni singolo Comune Ligure, non è consentita la sovrapposizione contemporanea di più
Feste Eno-gastronomiche così come disciplinato dall’art.3.
Art. 8 – Calendario delle attività temporanee di somministrazione
8.1 L’Amministrazione Comunale, previa concertazione con le parti sociali maggiormente rappresentative
del sistema degli esercizi di somministrazione e più in generale con le associazione del commercio del
territorio interessate, redige il calendario “Programma annuale delle attività temporanee di
somministrazione”, entro il 31 dicembre di ogni anno.
Eventuali deroghe al termine del 31 Dicembre, per iniziative promosse dai CIV durante l’anno, dovranno
essere, preventivamente, sottoposte al parere delle Associazioni di categoria maggiormente
rappresentative dei Pubblici Esercizi.
8.2 I soggetti abilitati, così come disposto dall’art.2 del presente regolamento, danno comunicazione della
richiesta di inserimento del calendario, di cui al comma precedente, al sindaco del comune competente
per territorio per il rilascio dell’autorizzazione, indicando:
a) la denominazione, ragione sociale e sede del soggetto organizzatore o promotore dell’iniziativa;
b) il luogo di svolgimento della manifestazione, periodo e denominazione della stessa;
c) la tipologia di manifestazione secondo le tipologie di cui all’art. 2 del presente regolamento;
d) il programma della manifestazione comprensivo delle iniziative culturali, sportive, ricreative o
espositive e del menù, con indicazione esclusiva in caso di Feste Eno-Gastronomiche, del prodotto
tipico valorizzato.
Art.9 – Menù – Alcoolici – Servizio – Addetti
Il tema culinario della Sagra/Festa dovrà essere legato al territorio in misura non inferiore al 50%.
Durante le Sagre/Feste non possono essere somministrati alcolici superiori a 21°.
Per le attività si somministrazione è fatto obbligo di mettere a disposizione del pubblico un etilometro a
norma di legge.
Nelle Feste/Sagre devono essere usati, per il servizio, solo prodotti di plastica biodegradabili che dovranno
essere smaltiti conformemente alla legge in materia. Anche l’ olio esausto dovrà essere smaltito.
Gli addetti alla somministrazione dovranno essere tutti Volontari dell’ Associazione/ Ente organizzatore
della Sagra/Festa.
L’ attività di somministrazione di alimenti e bevande non può essere data in gestione a terzi.
Art. 10 – Sanzioni
Ai contravventori della presente disciplina si applicano le sanzioni pecuniarie di legge.
In aggiunta alla sanzione pecuniaria, l’Ente/Organizzazione contravvenuta non potrà chiedere di
partecipare/organizzare Sagre/Feste nel Comune per un periodo di anni 3 (tre).
Art. 11 – Deroghe
11.1 Nel caso di manifestazioni di consolidata tradizione, l’Amministrazione comunale può disporre, previa
consultazione delle parti sociali maggiormente rappresentative del sistema degli esercizi di
somministrazione e più in generale con le associazione del commercio del territorio, la deroga dal
limite di durata di cui all’art. 4 e comunque per un periodo di tempo non superiore ai (15) giorni
consecutivi, tramite provvedimento motivato.
11.2 Lo spostamento di luogo e di data di svolgimento di un’attività temporanea di somministrazione, potrà
essere autorizzata, su istanza motivata del soggetto organizzatore, solo per motivi gravi ed eccezionali,
che comportino una comprovata impossibilità di svolgimento della manifestazione e, comunque, nel
rispetto delle condizioni di cui all’art. 7 comma 2 e 3.
11.3 L’Amministrazione comunale può disporre, previa consultazione delle parti sociali maggiormente
rappresentative del sistema degli esercizi di somministrazione e più in generale con le associazione del
commercio del territorio, eventuali deroghe all’art. 7 comma 2 solo ed esclusivamente per le Feste
Eno-Gastronomiche, così come disciplinato dall’art. 3 del presente regolamento.
11.4 I comuni potranno aumentare la durata della Sagra/Festa fino ad un massimo di giorni 15 per le
manifestazioni che:
-
chiudono entro le ore 19;
non effettuano servizio di somministrazione di alimenti e bevande al venerdì sera e al sabato sera.