Allievi Guardia di Finanza, tatuaggio - Sentenza 9 mag 2011
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Allievi Guardia di Finanza, tatuaggio - Sentenza 9 mag 2011
Segreteria Nazionale Via Farini, 62 - 00186 Roma Tel. +39 06 48903773 - 48903734 335 7262435 - 335 7262863 Fax: +39 06 62276535 [email protected] – www.coisp.it Allievi Guardia di Finanza, tatuaggio T.A.R. PER LA REGIONE LAZIO SEZIONE SECONDA Sentenza del 9 maggio 2011 Un ragazzo, partecipava al concorso per il reclutamento di 952 Allievi Finanzieri della Guardia di Finanza. Lo stesso dopo aver effettuate le previste visite mediche, veniva giudicato non idoneo per la presenza di un tatuaggio nel braccio, giudicato deturpante. Il ricorrente, ritenendo la presente del tatuaggio non avente causa di automatica esclusione dal concorso, come precisato da precedenti Sentenze Amministrative (Tar e Consiglio di Stato) divenute ormai consolidate, si rivolgeva al Tribunale Amministrativo competente per territorio (Lazio) che con Sentenza depositata il 09 Maggio 201, veniva accolto, condannando il Ministero competente al pagamento della somma di Euro €.1000,00 (mille/00). N. 03980/2011 REG.PROV.COLL. N. 02689/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 2689 del 2011, proposto da: _____________________, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Amalfa, Maura Milioti, con domicilio eletto presso Alessandro Ricci in Roma, via Sardegna, 50; contro Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza – in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; nei confronti di_______________________; per l'annullamento o Regionale del Lazio Allievi Guardia di Finanza, tatuaggio - del provvedimento di non idoneità all'arruolamento di 952 allievi finanzieri nel Corpo della Guardia di Finanza in data 12.01.2011; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2011 il dott. Giampiero Lo Presti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Considerato in fatto: - che il ricorrente è stato escluso dal concorso per il reclutamento di 952 Allievi Finanzieri (indetta don determinazione n.174313), in quanto ritenuto inidoneo per la presenza di un tatuaggio nel braccio, giudicato “deturpante per sede”; - che con il ricorso in esame ha impugnato il predetto provvedimento di esclusione chiedendone l’annullamento per le conseguenti statuizioni reintegratorie e di condanna; Considerato e Ritenuto in diritto: - che il ricorrente lamenta violazione, per errata applicazione, dell’art.2, comma 3, del DM 17.5.2000 n.155, dell’art.19 del DM 12751/2003 ed eccesso di potere per carenza di motivazione ed illogicità, deducendo che erroneamente ed immotivatamente l’Amministrazione ha ritenuto che il tatuaggio in questione fosse deturpante o comunque indice di personalità abnorme; e che non fosse remissibile, mentre invece lo stesso è in fase di remissione (in esito ad un intervento di microchirurgia); - che l’articolata doglianza merita accoglimento in quanto il tatuaggio per cui è causa non appare indicativo di personalità abnorme e comunque è in fase di regressione in esito ad un intervento di microchirurgia; - che in precedenti analoghi tatuaggi in fase di regressione sono stati ritenuti dalla giurisprudenza amministrativa non deturpanti; - che, in particolare, le sentenze n.4929 del 27.7.2010 della IV^ Sezione del Consiglio di Stato, n.32617 del 30.9.2010, n.2394 del 9.3.2009, n.10763 del 3.11.2009, n.6334 del 30.6.2009 della I^ Sezione del TAR del Lazio, nonché la sentenza n.32617 del 30.9.2010 della II^ Sezione del TAR del Lazio, chiariscono ed affermano che la presenza di un tatuaggio non è causa di automatica esclusione dai concorsi per l’accesso alle carriere militari e che l’esclusione può avvenire, mediante determinazione motivata, esclusivamente allorquando il tatuaggio produca una alterazione della cute tale da compromettere il decoro della persona e dell’uniforme (ciò che nella fattispecie dedotta in giudizio non può verificarsi in quanto - come già rilevato - il tatuaggio, che non appare indice di personalità abnorme e poco visibile. è in fase di completa regressione; 2 o Regionale del Lazio Allievi Guardia di Finanza, tatuaggio - che ancora di recente il Consiglio di Stato ha ritenuto che la mera presenza di un tatuaggio è di per sé circostanza neutra, che acquista una sua specifica valenza solo quando le dimensioni o i contenuti dell'incisione sulla pelle siano rivelatori di una personalità abnorme, ovvero quando sia oggettivamente deturpante della figura o incompatibili con il possesso della divisa; di conseguenza è illegittimo il giudizio di inidoneità psicofisica motivato dalla commissione medica in relazione alla presenza di un tatuaggio sul corpo dell'aspirante che, per contenuti, forma, dimensioni, era del tutto inidoneo a costituire una rilevante "alterazione funzionale o fisiognomica " della pelle, essendo anche collocato al di sotto del vestiario e della divisa, ivi comprese la tenuta ginnica ed alcune particolari tenute estive (Consiglio Stato , sez. IV, 02 marzo 2011 , n. 1352); - che, in conclusione, il ricorso merita accoglimento, con conseguente annullamento del provvedimento di esclusione impugnato e che sussistono giuste ragioni per condannare l’Amministrazione soccombente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali che si liquidano in complessivi €.1000,00 (mille/00). P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite che liquida come in parte motiva. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati: Luigi Tosti, Presidente Carlo Modica de Mohac, Consigliere Giampiero Lo Presti, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 09/05/2011 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 3