2 – INDENNITÀ DI MOBILITÀ IN DEROGA La
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2 – INDENNITÀ DI MOBILITÀ IN DEROGA La
2 – INDENNITÀ DI MOBILITÀ IN DEROGA La presente guida riguarda gli interventi in attuazione dell’Accordo Quadro tra le Parti Istituzionali e Sociali per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga concordato in data 8 aprile 2013. Ulteriori informazioni e documentazione è disponibile sul sito internet ufficiale della Regione Liguria www.regione.liguria.it nella Voce “Ammortizzatori sociali in deroga” della Sezione “Lavoro” dell’Area “Scuola Formazione e Lavoro”. La responsabilità degli interventi di mobilità in deroga è affidata all’Unità Operativa “Servizi al Lavoro” in seno al Settore Politiche del Lavoro e delle Migrazioni – Regione Liguria – Via D’Annunzio, 64 – 16121 Genova e l’indirizzo di posta elettronica dedicato è [email protected]. Possono accedere al trattamento dell’indennità di mobilità in deroga i lavoratori che abbiano subito, da parte dei datori di lavoro di tutti i settori produttivi, tranne il lavoro domestico e quelli eventualmente esclusi dalle normative nazionali, un licenziamento collettivo, plurimo o individuale per giustificato motivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività e comunque nei casi previsti all’articolo 5 dell’Accordo Quadro sopra citato. Possono fruire del diritto i lavoratori con qualifica di apprendista, operaio, impiegato e quadro, i quali abbiano conseguito, presso l’Azienda, un’anzianità lavorativa di almeno dodici mesi di cui sei di effettivo lavoro – compresi i periodi di ferie ed infortuni. 1. La procedura per il riconoscimento dell’ indennità di mobilità in deroga ha inizio con la presentazione alla Regione Liguria all’indirizzo di cui sopra, di apposita domanda predisposta ed ottenuta esclusivamente per via telematica attraverso il sistema informatico delle Comunicazioni Obbligatorie della Regione Liguria all’indirizzo http://www.regione.liguria.it/co. 2. La domanda - che dovrà contenere le stesse informazioni contenute nel verbale di accordo sindacale redatto sulla base del modello reperibile sul sito internet della Regione Liguria, sarà inviata via web alla Regione Liguria tramite il sistema informatico di cui al punto precedente. 3. La domanda – debitamente stampata e sottoscritta - dovrà quindi essere inviata anche in forma cartacea a mezzo raccomandata A.R. o tramite posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected] entro 68 giorni dalla data di licenziamento del primo lavoratore indicato nella medesima istanza unitamente a: a. l’originale del verbale di accordo sindacale - redatto sulla base del modello reperibile sul sito Internet della Regione Liguria - tra l’azienda interessata, le rappresentanze sindacali dei lavoratori, l’eventuale associazione di rappresentanza datoriale e l’eventuale rappresentante del competente Centro per l’Impiego della Provincia; b. fotocopia fronte-retro del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 445/2000; c. la ricevuta della comunicazione on line contenente l’elenco nominativo dei lavoratori per i quali il datore di lavoro richiede il riconoscimento dell’indennità di mobilità in deroga, da stampare per il tramite del sistema informatico e da sottoscrivere in ogni sua parte; d. l’indirizzo di posta elettronica (possibilmente certificata) ed il numero del cellulare del referente dell’azienda o del suo delegato al quale saranno indirizzate le comunicazioni formali in merito allo stato di avanzamento della domanda. 5. La domanda potrà essere inoltrata oltre il termine di 68 giorni, stesso termine entro il quale il lavoratore interessato dalla procedura dovrà far domanda telematica (avvalendosi degli uffici di patronato, del sito INPS accessibile con il proprio PIN o degli altri uffici abilitati) all’INPS pena il mancato riconoscimento dell’indennità stessa 6. Nel caso in cui l’impresa non eserciti più l’attività oppure non sia stato possibile raggiungere l’accordo sindacale sopracitato, sia nell’ipotesi di prima istanza che di proroga, il trattamento di cui al comma 1 può essere autorizzato sulla base delle richieste avanzate dai lavoratori interessati in forma congiunta, avvalendosi dell’ausilio delle Organizzazioni Sindacali, presentate compilando l’apposito modello reperibile sul sito www.regione.liguria.it di cui sopra al Centro per l’Impiego territorialmente competente, che verifica e trasmette telematicamente e per posta elettronica certificata le istanze pervenute alla Regione con cadenza periodica ed in modo cumulativo. 7. Qualora la documentazione risultasse incompleta, la Regione Liguria provvederà a richiedere le necessarie integrazioni tramite comunicazione per posta elettronica all’indirizzo di cui alla lettera d) del precedente punto 3. o direttamente al lavoratore nei casi cui al punto 6. anche per il tramite delle organizzazioni sindacali e/o del Centro per l’Impiego. Le integrazioni richieste devono essere presentate entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. I termini per concludere il procedimento si interrompono e iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione di quanto richiesto. (Articolo 14 della L.R. 25 novembre 2009 n. 56). 8. Entro 30 giorni dalla data di perfezionamento della domanda, la Regione Liguria predispone il relativo decreto di autorizzazione alla concessione dell’indennità di mobilità in deroga. Il termine decorre dalla data di assunzione della domanda al Protocollo informatico delle struttura (articolo 7, comma 4 della L.R. 25 novembre 2009 n. 56). 9. Copia del decreto di autorizzazione - contenente data e numero dello stesso - sarà inviata all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e al competente Centro per l’Impiego che provvederà, previa istruttoria e approvazione da parte della Commissione Tripartita Provinciale, ad iscrivere i lavoratori nelle liste di mobilità qualora ne ricorrano le condizioni. 10. Altresì verrà contestualmente inviata comunicazione per posta elettronica tramite la suddetta casella dedicata - contenente data e numero del decreto di autorizzazione - all’azienda richiedente affinché ne consegni copia ai lavoratori interessati al licenziamento o direttamente al lavoratore nei casi di cui al punto 6, anche per il tramite delle organizzazioni sindacali. 11. Il lavoratore dovrà sottoscrivere (su indicazione del datore di lavoro o in sua assenza del Centro per l’Impiego), l’”informativa al lavoratore in mobilità in deroga”, reperibile sul sito www.regione.liguria.it di cui sopra e riguardante il trattamento dei dati personali e la possibilità di prendere contatto con il Centro per l'Impiego territorialmente competente. Tale informativa deve essere sottoscritta e mantenuta in duplice originale, una dal lavoratore e l’altra dal datore di lavoro. 12. Il datore di lavoro dovrà provvedere a comunicare, tramite apposito “Modulo Elenco Lavoratori per Italia Lavoro” reperibile sul sito della Regione Liguria http://www.regione.liguria.it/argomenti/scuolaformazione- elavoro/lavoro/ammortizzatori-sociali-in-deroga.html, a Italia Lavoro Unità Territoriale Liguria - indirizzo di posta elettronica [email protected] lavoro.it - i dati relativi ai lavoratori interessati dal trattamento 13. Il lavoratore, entro 68 giorni dalla data del licenziamento, al fine di ottenere l’erogazione dell’indennità di mobilità in deroga, dovrà presentare apposita istanza telematica (avvalendosi degli uffici di patronato, del sito INPS accessibile con il proprio PIN o degli uffici abilitati) all’ INPS competente che, verificata la correttezza della domanda e i requisiti individuali, provvederà ad erogare il beneficio, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili che sulla base dell’Accordo Quadro dell’8 aprile 2013 saranno liquidate mese per mese. 14. Il lavoratore, che sia residente o abbia eletto domicilio in uno dei comuni della Regione Liguria, ha altresì diritto ad usufruire dei servizi di politica attiva del lavoro (quali interventi di riqualificazione professionale, opportunità di formazione ed eventuali offerte di un lavoro congruo) messi a disposizione dalla Provincia territorialmente competente secondo le modalità di accesso definite dalla stessa Provincia. ll lavoratore potrà prenderne visione rivolgendosi allo Sportello Deroga del Centro per l’Impiego territorialmente competente. 15. Qualora ne ricorrano le condizioni, l’inserimento del lavoratore nella lista di mobilità viene disposto d’ufficio dagli uffici provinciali. Al momento dell’inserimento nella lista, lo Sportello Deroga del Centro per l’Impiego territorialmente competente provvede a contattare il lavoratore ai fini dell’avvio agli interventi di politica attiva previsti dalle disposizioni vigenti. Il lavoratore ha pertanto l’obbligo di recarsi presso lo Sportello Deroga del Centro per l’Impiego territorialmente competente secondo le modalità dallo stesso Sportello indicati. 16. La durata del trattamento di mobilità in deroga – per l’anno 2013 - è stabilita in mesi 6 (sei) e comunque non oltre il 31 dicembre 2013 e potrà essere usufruita solo qualora il lavoratore sia escluso dal diritto all’indennità di mobilità ai sensi della normativa vigente, dal trattamento di disoccupazione ordinaria o speciale, dall’ASpI o miniASpI .