guida alla concessione della cassa integrazione

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guida alla concessione della cassa integrazione
GUIDA ALLA CONCESSIONE DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA
Possono richiedere il trattamento di integrazione salariale in deroga unicamente le imprese di cui all’articolo
2082 del codice civile e i piccoli imprenditori di cui al successivo articolo 2083 (coltivatori diretti del fondo,
artigiani e piccoli commercianti) comprese le cooperative sociali, purché abbiano sede in Regione Liguria,
che non possano accedere agli ammortizzatori sociali ordinari (cigo e cigs) o in condizione di esaurimento
delle tutele previste dalle norme vigenti, pena la revoca del trattamento eventualmente autorizzato.
Le imprese devono inoltre avere previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la
fruizione delle ferie.
In caso di unità produttive ubicate in più regioni la concessione è rilasciata esclusivamente dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali.
Possono beneficiare dell’ indennità di cassa integrazione guadagni in deroga tutte le tipologie di lavoratori
subordinati assunti a tempo indeterminato o determinato compresi gli apprendisti e i lavoratori
somministrati, nonché i soci lavoratori che abbiano instaurato con le cooperative un rapporto di lavoro
subordinato, aventi residenza o domicilio sul territorio regionale, con esclusione dei lavoratori domestici e
quelli eventualmente esclusi dalle normative nazionali.
Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, o somministrato il trattamento può essere
concesso fino alla data di scadenza contrattuale.
Possono accedere al trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga i dipendenti dei datori di lavoro
sopra indicati, con qualifica di operaio, impiegato e quadro, i quali abbiano conseguito, presso l’Azienda,
un’anzianità lavorativa di almeno dodici mesi (ovvero 365 giorni) o presso l’agenzia di somministrazione in
quanto suo datore di lavoro, nel caso di lavoratori in somministrazione o qualora si verifichi una successione
nell’appalto, alla data di inizio del periodo di intervento dell’ammortizzatore.
Il trattamento può essere concesso ai lavoratori che sono sospesi dal lavoro o effettuano prestazioni di
lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell’attività produttiva per le seguenti causali:
• situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori;
• situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato;
• crisi aziendali;
• ristrutturazione o riorganizzazione.
Il trattamento di integrazione salariale in deroga non può essere concesso in caso di cessazione dell’attività
dell’impresa o di parte della stessa.
In relazione a ciascuna unità produttiva il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga può essere
concesso per un periodo non superiore a cinque mesi (ovvero 152 giorni) nell’arco dell’anno 2015.
Nel computo dei periodi di cui al punto precedente, si considerano tutti i periodi di concessione di
integrazione salariale in deroga, anche afferenti a diversi provvedimenti di concessione o proroga, in
relazione a ciascuna unità produttiva.
Per le imprese soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria e alla
disciplina dei fondi di cui all’art. 3, commi da 4 a 41, della legge 28 giugno 2012, n. 92 il superamento dei
limiti temporali disposti dall’art. 6 della legge 20 maggio 1975 n. 164 e dall’art. 1 della legge 23 luglio 1991
n. 223 può essere disposto, qualora tali fondi siano effettivamente costituiti ed erogatori delle prestazioni,
unicamente in caso di eccezionalità della situazione, legata alla necessità di salvaguardare i livelli
occupazionali ed in presenza di concrete prospettive di ripresa dell’attività produttiva e comunque nei limiti
delle causali di cui sopra.
L’INPS assicura la verifica preventiva delle compatibilità finanziarie entro i termini di cui all’articolo 2, comma
6 del D.I. 83473/2014, fermo restando che provvederà in ogni caso ad erogare i benefici solo ed
esclusivamente entro i limiti delle disponibilità finanziarie.
PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA
1. Il trattamento può essere concesso sino al 31 dicembre 2015 e comunque per non più di cinque mesi
ovvero (152 giorni) nell’anno 2015.
2. La procedura per la concessione o la proroga del trattamento di integrazione salariale in deroga ha inizio
con la presentazione alla Regione Liguria - Settore Politiche del Lavoro e delle Migrazioni – Unità Operativa
Politiche per le Imprese, Via Fieschi 17 - 16121 Genova, di apposita istanza in bollo predisposta
esclusivamente per via telematica attraverso il sistema informatico delle Comunicazioni Obbligatorie della
Regione Liguria all’indirizzo http://www.regione.liguria.it/co, corredata anche del verbale di accordo
sindacale in formato pdf, che dovrà essere stampata e inviata in originale unicamente a mezzo
raccomandata A.R. entro 20 giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di
lavoro.
3. All’istanza stampata, debitamente sottoscritta, dovrà essere allegato:
a. la ricevuta della comunicazione on line contenente l’elenco nominativo dei lavoratori per i quali il datore di
lavoro richiede il trattamento di integrazione salariale in deroga, da stampare per il tramite del sistema
informatico; tale ricevuta deve essere sottoscritta in ogni sua parte;
b. l’originale del verbale di accordo sindacale redatto sulla base del modello predisposto dalla Regione Liguria
- reperibile sul sito Internet istituzionale della Regione Liguria www.regione.liguria.it al seguente percorso:
”scuola formazione lavoro”>“lavoro” >”ammortizzatori sociali in deroga” – e stipulato con le rappresentanze
dei lavoratori, con le organizzazioni sindacali di categoria o provinciali, con le eventuali associazioni datoriali
ed eventualmente con gli enti bilaterali per i settori in cui questi sono operativi;
c. fotocopia fronte-retro del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell’articolo
38 del D.P.R. 445/2000;
4. Qualora la documentazione fornita fosse presentata incompleta o non conforme, la Regione Liguria
provvederà a richiedere le necessarie integrazioni esclusivamente tramite l’indirizzo di posta elettronica
indicato sull’istanza dal datore di lavoro, che dovrà pertanto essere costantemente letta e aggiornata.
5. La Regione Liguria può non concedere l’autorizzazione per mancanza dei requisiti richiesti.
6. La Regione Liguria predispone il relativo decreto di ammissibilità alla fruizione del trattamento di
integrazione salariale in deroga che sarà pubblicato sul sistema informatico delle Comunicazioni Obbligatorie
della Regione Liguria all’indirizzo http://www.regione.liguria.it/co.
7. Il successivo decreto di autorizzazione al pagamento delle indennità, predisposto mese per mese, sarà
inviato all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che provvederà ad erogare i trattamenti direttamente al
lavoratore, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili.
8. Sarà data al datore di lavoro richiedente comunicazione dell’esito del procedimento tramite informazione
all’indirizzo di posta elettronica indicato sull’istanza.
9. Il datore di lavoro provvede, entro il termine del venticinquesimo giorno del mese successivo, tramite i
sistemi informatici dell’INPS, alle attestazioni telematiche del numero di ore di sospensione fruite (modello
SR41) per ogni lavoratore e per ogni mese.
10. Il datore di lavoro provvede altresì ad indicare le ore di GIGD usufruite per ogni mese autorizzato,
utilizzando le funzionalità “Rendicontazione Mensile delle CIG in deroga” disponibile nella pagina “indice”
della funzionalità “Comunicazioni On Line” attivabile dalla sezione “Servizi” della pagina
www.regione.liguria.it/co o dalla pagina www.iolavoroliguria.it/co, con l’avvertenza che in carenza non
sarà possibile procedere alla liquidazione delle spettanze ai lavoratori.
11. Il datore di lavoro dovrà far sottoscrivere a ciascun lavoratore interessato dalle procedure di CIG in
Deroga l’“Informativa al Lavoratore in Cassa Integrazione in Deroga” riguardante, in particolare per i
lavoratori sospesi da più di sei mesi, la possibilità di usufruire dei servizi di politica attiva del lavoro
attraverso lo “Sportello Deroga” del Centro per l'Impiego territorialmente competente reperibile sul sito
www.regione.liguria.it al percorso: "scuola formazione lavoro">"lavoro">"ammortizzatori sociali in
deroga".
La dichiarazione di cui sopra è sottoscritta e mantenuta in duplice originale, una presso il lavoratore e l’altra
presso il datore di lavoro.
12. L’INPS - Direzione Regionale della Liguria può negare o revocare l’autorizzazione a seguito di
documentati motivi ostativi.
13. Il datore di lavoro dovrà altresì provvedere a comunicare tramite apposito modulo a Italia Lavoro Unità
Territoriale Liguria - indirizzo di posta elettronica: [email protected] - i dati relativi ai lavoratori
interessati dal trattamento.
14. Le medesime procedure devono essere adottate anche nel caso di richiesta di proroga del trattamento di
integrazione salariale in deroga.