versamento - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti

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versamento - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
IMPOSTE PATRIMONIALI SU
ATTIVITÀ DETENUTE ALL’ESTERO
I.V.I.E. E I.V.A.F.E.
STUDIO ASSOCIATO TRIBUTARIO E SOCIETARIO
BELLINI
SECCHI SAVIOTTI FLORITA
20121 MILANO - PIAZZA CASTELLO, 26
E.MAIL [email protected]
CONTENUTI:
• Quadro normativo e prassi
• Ambito soggettivo
• I.V.I.E.
• Ambito oggettivo
• Determinazione dell’imposta
• Versamento e adempimenti dichiarativi
• I.V.A.F.E.
• Ambito oggettivo
• Determinazione dell’imposta
• Versamento e adempimenti dichiarativi e versamento
QUADRO NORMATIVO E PRASSI
NORMATIVA
Art. 19 commi da 13 a 17 D.L. 201/2011 → Introduzione a
decorrere dal 2011 dell’imposta pari allo 0,76% sul valore degli
immobili situati all’estero di proprietà di persone fisiche
residenti nel territorio dello Stato (cd. I.V.I.E.).
Art. 19 commi da 18 a 22 D.L. 201/2011 → Introduzione a
decorrere dal 2011 dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche residenti nel
territorio dello Stato (cd. I.V.A.F.E.).
PRASSI
Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 72442 del 5 giugno
2012
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28/E del 2 luglio 2012
AMBITO SOGGETTIVO
SOGGETTI PASSIVI: persone fisiche residenti ai fini fiscali in Italia proprietarie di un
immobile estero / di attività finanziarie estere, ovvero titolare
di altro diritto reale sullo stesso immobile / sulla stessa attività.
Sono quindi esclusi
 Società commerciali ed enti equiparati;
 Società semplici ed enti equiparati;
 Trust;
 Enti non commerciali.
I.V.I.E.
AMBITO OGGETTIVO
L’imposta è dovuta per tutti gli immobili detenuti a titolo di proprietà o di altro
diritto reale.
È soggetto passivo anche il locatario nel caso di immobili concessi in locazione
finanziaria.
Sono soggetti all’imposta anche gli immobili che sono stati oggetto di operazioni
di emersione durante la procedura di regolarizzazione nonché mediante quella del
rimpatrio giuridico per effetto del c.d. «scudo fiscale»
I.V.I.E.
DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA
ALIQUOTA: 0,76%
BASE IMPONIBILE:
• Costo risultante dall’atto di acquisto. Nel caso in cui l’immobile si stato costruito si fa riferimento
al costo di costruzione sostenuto dal proprietario e risultante dalla relativa documentazione
o, in mancanza,
Valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile
• Immobili situati in Paesi appartenenti all’U.E. o aderenti allo S.E.E. → valore catastale, come
determinato nel paese in cui l’immobile è situato ai fini dell’assolvimento di imposte di natura
patrimoniale, reddituale o di altre imposte determinate sulla base del valore degli immobili. Al
fine di individuare l’imposta presa a riferimento a tal fine si veda la prima colonna della Tabella 1
allegata alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28/E/2012.
L’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso dell’immobile e ai mesi dell’anno nei
quali si è protratto il possesso.
Il versamento non è dovuto se il suo ammontare non supera complessivamente Euro 200, al lordo
del credito di cui sotto.
DETRAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA: dall’imposta calcolata si detrae, fino a concorrenza
del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale
versata nello Stato in cui è situato l’immobile. Al fine di individuare l’imposta presa a riferimento a
tal fine si veda la seconda colonna della Tabella 1 allegata alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n.
28/E/2012.
I.V.I.E.
VERSAMENTO E ADEMPIMENTI DICHIARATIVI
VERSAMENTO:
 entro il termine del versamento a saldo delle imposta sui redditi relative all’anno di
riferimento;
 non sono dovuti acconti;
 è consentito rateizzare l’imposta dovuta ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 241/1997;
 codice tributo 4041 per i versamenti effettuati dalle persone fisiche e 4041 per i
versamenti effettuati dalle società fiduciarie.
COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO
la quota di possesso
dell'immobile deve essere
espressa in centesimi
il periodo di possesso
dell’immobile
deve
essere espresso in mesi
l’importo del credito non
può superare l’ammontare
dell’imposta stessa
I.V.A.F.E.
AMBITO OGGETTIVO
L'imposta patrimoniale in argomento si applica sulle seguenti attività finanziarie se detenute
all'estero:
 partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti o non residenti, obbligazioni
italiane o estere e titoli similari, titoli pubblici italiani e titoli equiparati emessi in Italia o
all'estero, titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa, valute estere, depositi e
conti correnti costituiti all'estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione;
 contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui finanziamenti,
riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla vita e di
capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere;
 contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato;
 metalli preziosi allo stato grezzo o monetato;
 diritti all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o strumenti finanziari assimilati;
 ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi di natura
finanziaria di fonte estera.
NO stock options qualora non siano cedibili.
NO attività finanziarie rimpatriate (sia fisicamente sia giuridicamente).
I.V.I.E.
DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA
ALIQUOTA: 0,10% per il 2011 e il 2012;
0,15% a decorrere dal 2013
BASE IMPONIBILE:
Valore di mercato rilevato al termine di ciascun anno solare.
o, in mancanza,
Valore nominale o di rimborso
L’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso dell’attività e ai giorni di detenzione.
CONTI CORRENTI E DEPOSITI DI RISPARMIO
Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi dell'U.E. o in altri Paesi aderenti allo
S.E.E. la persona fisica titolare deve liquidare all'interno del modello UNICO un importo fisso pari a
34,20 Euro. Tale imposta è rapportata ai giorni di detenzione ed è ripartita in base alla percentuale di
possesso in caso di conti correnti o libretti di risparmio cointestati. Il versamento non è dovuto
quando il valore medio di giacenza risultante dagli estratti conto e dai libretti non sia
complessivamente superiore a Euro 5.000.
DETRAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA: dall’imposta calcolata si detrae, fino a concorrenza
del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale
versata nello Stato in cui sono detenute le attività finanziarie
I.V.A.F.E.
VERSAMENTO E ADEMPIMENTI DICHIARATIVI
VERSAMENTO:
 entro il termine del versamento a saldo delle imposta sui redditi relative all’anno di
riferimento;
 non sono dovuti acconti;
 è consentito rateizzare l’imposta dovuta ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 241/1997;
 codice tributo 4043.
COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO
la quota di possesso
dell‘attività
finanziaria
deve essere espressa in
centesimi
il periodo di possesso
dell’attività deve essere
espresso in giorni
l’importo del credito non
può superare l’ammontare
dell’imposta stessa