Leggi e provvedimenti - Confcommercio Milano

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Leggi e provvedimenti - Confcommercio Milano
giugno 2012
Sindacale / Welfare
Indice
LEGGI DECRETI CIRCOLARI
Rapporti di lavoro
Ammortizzatori sociali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maternità. Interdizione anticipata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Apprendistato. Termine transitorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lavoratori disabili e Cigs in deroga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Videosorveglianza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Assunzioni agevolate e procedimenti telematici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Imposte sui redditi di lavoro dipendente
Somme erogate ai dipendenti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
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GIURISPRUDENZA
Estinzione del rapporto di lavoro
Licenziamento per scarso rendimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Superamento del periodo di comporto. Licenziamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
In primo piano
RAPPORTI DI LAVORO
Ammortizzatori sociali
Pubblicato in Gazzetta ufficiale
il decreto per la concessione
della Cigs e della mobilità
per le imprese commerciali
con più di 50 dipendenti
Pubblicato, nella Gazzetta ufficiale n. 83 del 7 aprile 2012, il decreto n. 64781 del 13 marzo 2012 con il
quale il ministero del Lavoro individua i criteri per la concessione dei trattamenti di Cigs e di mobilità per le
imprese esercenti attività commerciale che occupino più di 50 dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo,
compresi gli operatori turistici con più di 50 dipendenti e per le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti
(Lavoronews 26.3.2012, n. 25).
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SINDACALE / WELFARE
Leggi decreti circolari
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Sindacale / Welfare
Leggi decreti circolari
DECRETO n. 64781 del ministero del Lavoro del 13 marzo 2012. Criteri concessivi per aziende commerciali con oltre 50
addetti, agenzie di viaggio e turismo compresi operatori turistici con più di 50 dipendenti e imprese di vigilanza con
più di 15 dipendenti.
Articolo 1
1. Ai sensi lʼarticolo 33, comma 23, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è autorizzata, relativamente allʼanno 2012, la
concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività
commerciale che occupino più di 50 dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di
cinquanta dipendenti e per le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti, nel limite di spesa complessivo di euro
45.000.000,00 (quarantacinquemilioni/00) così ripartiti:
a) euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00) per i trattamenti straordinari di integrazione salariale;
b) euro 30.000.000,00 (trentamilioni/00) per i trattamenti di mobilità.
2. Lʼonere complessivo, pari a euro 45.000.000,00 (quarantacinquemilioni/00), è posto a carico del Fondo sociale per
lʼoccupazione e formazione, di cui allʼarticolo 18, comma 1, lettera a) , del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Articolo 2
Al trattamento di mobilità si applicano le disposizioni sancite in materia dalla normativa in vigore. Hanno diritto al trattamento di mobilità previsto dallʼarticolo 1 del presente provvedimento, i lavoratori licenziati dalle aziende di cui allʼarticolo 1 entro
la data del 31 dicembre 2012. Lʼerogazione del beneficio avviene in ordine cronologico facendo riferimento alla data di licenziamento dei lavoratori interessati.
Articolo 3
Ai fini di una più puntuale quantificazione della spesa, di cui al precedente articolo 1, è fatto obbligo alle Direzioni territoriali del lavoro – Settore politiche del lavoro – di rilevare, tramite gli uffici delle Regioni competenti nelle procedure di cui agli
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il numero dei lavoratori interessati al beneficio in questione e di comunicarlo
allʼIstituto nazionale della previdenza sociale.
Articolo 4
1. Ai trattamenti straordinari di integrazione salariale si applicano le disposizioni vigenti in materia, ivi comprese quelle
relative al contratto di solidarietà.
2. Per la concessione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale il criterio di priorità viene individuato nellʼordine
cronologico di presentazione delle istanze da parte delle imprese appartenenti ai settori interessati presso la Direzione generale delle politiche attive e passive del lavoro del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
Nel caso di più istanze concernenti la stessa impresa, data la sua articolazione sul territorio, si considera la data di presentazione della prima istanza.
Articolo 5
Ai fini del rispetto della complessiva disponibilità finanziaria, pari a € 45.000.000,00, lʼInps - Istituto nazionale previdenza sociale - è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti allʼavvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
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Sindacale / Welfare
Lavoratrici in gravidanza
Precisazioni ministeriali
sul trasferimento alle Asl
delle procedure per l'interdizione
anticipata dal lavoro
in caso di gravi complicanze
Il Dl 5/2012, apportando modifiche allʼarticolo 17, lettera a), del Dlgs n. 151/2001, ha previsto che, a far data dal 1° aprile 2012, le autorizzazioni per lʼastensione anticipata dal lavoro per gravi complicanze della gestazione dovranno essere rilasciate dalle Asl (Lavoronews n. 26/2012), secondo le modalità definite con “Accordo sancito in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano”, che a tuttʼoggi non è ancora stato definito.
Pertanto, il ministero del Lavoro, con lettera circolare prot. n. 32/7247/14.01.05.01 del 29 marzo 2012, informa che,
nelle more della definizione del suddetto accordo, le citate autorizzazioni saranno ancora rilasciate dagli Uffici territoriali del
lavoro.
CIRCOLARE del ministero del Lavoro prot. n. 32/7247/14.01.05.01 del 29 marzo 2012. Articolo 15 Dl 5/2012. Interdizione
anticipata dal lavoro in caso di gravi complicanze. Rilascio autorizzazioni.
Si fa riferimento alla novella legislativa introdotta dall'articolo 15 del Dl n. 5/2 che, modificando l'art. 17 del Dlgs n.
151/2011, ha assegnato alle Asl, la competenza ad emanare i provvedimenti di interdizione anticipata dal lavoro nel caso di
“gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di
gravidanza”
La modifica legislativa, in vigore dal 1º aprile 2012, prevede che le aziende sanitarie locali, a partire da tale data, autorizzino l'astensione dal lavoro “con modalità definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano”.
Considerato che, nonostante l'approssimarsi della data individuata dal legislatore per il passaggio delle competenze tra
le Direzioni territoriali del lavoro e le Asl, la Conferenza Stato-Regioni non è ancor stata indetta, vari Uffici territoriali hanno
comunicato alle scriventi Direzioni generali, di essere pronti ad attivare, in maniera diversa, forme i collaborazione con le corrispondenti Asl, al fine di non lasciare senza tutela le lavoratrici che, successivamente al 31 marzo 201, si trovassero nella
necessità di ottenere tempestivamente il provvedimento di astensione anticipata dal lavoro per gravidanza a rischio.
Ciò posto, giusto il principio di continuità dell'azione amministrativa e al fine di assicurare l'espletamento del servizio,
che riveste fondamentale importanza in quanto volto a tutelare la salute delle donne gestanti, i ritiene opportuno rimettersi, in
via transitoria, alle iniziative collaborative maturate a livello territoriale con le aziende sanitarie locali e si sollecitano gli Uffici a
concludere tali intese, ove richiesti, nell'ambito di una leale collaborazione istituzionale, per consentire, nei tempi dovuti, l'emanazione dei provvedimenti di interdizione anticipata.
Resta fermo che, nelle more della definizione delle intese di cui sopra, non vi potrà essere una interruzione del servizio
in questione.
Quanto sopra nei limiti e in attesa della convocazione, da parte delle Regioni, della Conferenza permanente tra lo
Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in cui saranno definite, ai sensi del novellato articolo 17, comma
3, del Dlgs n. 151/2001, le modalità di rilascio dell autorizzazioni da parte delle Asl.
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SINDACALE / WELFARE
Leggi decreti circolari
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Sindacale / Welfare
Leggi decreti circolari
Apprendistato
Termine del periodo transitorio
e utilizzo della nuova modulistica
per il rilascio
del parere di conformità
Il 25 aprile 2012 è terminata la disciplina transitoria, disposta dal Testo unico sullʼapprendistato, durante la quale era
ancora possibile stipulare contratti di apprendistato ai sensi del Dlgs n. 276/2003.
L'accordo di riordino complessivo sulla disciplina dell'apprendistato sottoscritto il 24 marzo 2012 tra ConfcommercioImprese per l'Italia e le organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil diverrà quindi operativo dal 26 aprile
2012 (Lavoronews 26.3.2012, n. 24).
Conseguentemente:
• le aziende già in possesso del parere di conformità rilasciato dalla commissione Ebiter, ai sensi del Dlgs n. 276/2003, prima
del 25 aprile 2012, possono utilizzare tali autorizzazioni effettuando lʼassunzione dellʼapprendista entro tale data. Oltre il 25
aprile il parere di conformità non avrà più validità;
• aziende che intendono assumere dopo il 25 aprile 2012, devono presentare richiesta di parere di conformità utilizzando la
nuova modulistica, che, a breve, sarà resa disponibile sul sito Ebiter. Le aziende possono presentare la nuova modulistica,
in formato cartaceo, anche prima del 25 aprile ma la commissione approverà le richieste solo dopo tale data.
Si ricorda, infine, che dal 26 aprile 2012 la richiesta di parere di conformità ai sensi dellʼAccordo di riordino del 24 marzo
può essere presentata esclusivamente on-line.
Lavoratori disabili
Cigs in deroga
e sospensione
obblighi occupazionali
Lʼarticolo 3, comma 5, della legge n. 68/99 prevede la sospensione degli obblighi occupazionali dei lavoratori disabili, per determinate situazioni, mentre nulla dispone per le aziende che fruiscono, invece, di forme di integrazione salariale in
deroga.
Tali situazioni sono:
• aziende che versino in situazioni di crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione, intese queste ultime quali causali per la
concessione dei benefici di cui alla Cigs (artt. 1 e 3, L n. 223/1991);
• aziende che abbiano stipulato contratti di solidarietà difensivi ex art. 1 della L n. 863/1984;
• aziende aventi i requisiti richiesti ai fini dellʼattivazione della procedura di mobilità, (ex artt. 4 e 24 legge n. 223/1991).
A tal proposito, il ministero del Lavoro, con interpello n. 10 del 10 aprile 2012, ha precisato che, pur in assenza di
riferimenti espliciti, è possibile applicare la disciplina sulla sospensione degli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 anche negli
altri casi di ammortizzatori sociali in deroga, in particolare nei casi di Cigs in deroga, in quanto anche per tali aziende sussiste lʼimpossibilità temporanea di provvedere al corretto rispetto della copertura della quota dʼobbligo.
RISPOSTA del ministero del Lavoro a interpello n. 10/2012 del 10 aprile 2012. Art. 9, Dlgs n. 124/2004 – Estensione art. 3,
comma 5, L n. 68/1999 a imprese in Cigs in deroga.
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LʼAnce, Associazione nazionale costruttori edili, lʼAnisa e il Consiglio nazionale dellʼOrdine dei consulenti del lavoro
hanno avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla possibile estensione
della disciplina prevista dallʼart. 3 comma 5, L n. 68/1999, relativa alla sospensione degli obblighi occupazionali nei confronti dei
lavoratori disabili, oltre che in favore delle imprese in cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs) ex artt. 1 e 3 ss. L n.
223/1991, anche in favore delle imprese che fruiscono dei benefici di cui alla Cigs in deroga.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle politiche dei servizi per il lavoro, si rappresenta quanto
segue.
Preliminarmente, occorre evidenziare lʼambito applicativo della disposizione di cui allʼart. 3, comma 5, della L n.
68/1999, per enuclearne i parametri richiesti ai fini della fruibilità della sospensione degli obblighi per le assunzioni obbligatorie,
nonché sottolineare la natura e la funzione assolta dagli ammortizzatori sociali, sia quelli contemplati dalla L n. 223/1991 che
quelli concessi in deroga alla stessa legge.
La norma richiamata stabilisce una deroga allʼobbligo di assunzione sancito per tutti i datori di lavoro privati. Tale deroga consente la sospensione dagli obblighi:
- per quelle imprese che versino in situazioni di crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione, intese queste ultime quali
causali per la concessione dei benefici di cui alla Cigs (artt. 1 e 3, L n. 223/1991);
- per lʼipotesi di aziende che abbiano stipulato contratti di solidarietà difensivi ex art. 1 della L n. 863/1984;
- nonché per quelle aventi i requisiti richiesti ai fini dellʼattivazione della procedura di mobilità, di cui al combinato disposto degli
artt. 4 e 24 della medesima L n. 223/1991.
La ratio di tale previsione, evidentemente, risiede nellʼesigenza di dar modo alle imprese in questione di predisporre un
piano di risanamento che, partendo dallʼanalisi puntuale delle cause che hanno determinato la crisi o lʼesigenza di ristrutturazione della compagine societaria, individui il percorso da seguire per il mantenimento dei livelli occupazionali.
In altri termini, ai fini dellʼammissione delle imprese al beneficio della sospensione ex art. 3 comma 5, è necessario il
riscontro del presupposto indefettibile rappresentato da una delle situazioni di crisi aziendale previste dalla norma stessa, tra le
quali sono contemplate quelle che consentono lʼattivazione della Cigs.
Di qui la regola fissata al comma 5 dellʼart. 3 della L n. 68/1999 in ordine alla temporaneità della sospensione, funzionalmente legata quindi alla “durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione allʼattività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale”.
Dal tenore letterale delle disposizioni di cui sopra non si evincono riferimenti espliciti alle aziende che fruiscono, invece,
di forme di integrazione salariale in deroga.
Ciò premesso, occorre tuttavia ricordare che il trattamento di Cigs in deroga, quale misura anti crisi è stato introdotto
nel nostro ordinamento con Legge finanziaria n. 350/2003 (art. 3, comma 137) e per gli anni successivi il legislatore ha predisposto appositi fondi sempre attraverso lo strumento della Legge finanziaria.
In linea con le argomentazioni sostenute e con le disposizioni normative richiamate, si ritiene pertanto possibile – muovendo dalla ratio legis e considerando le medesime problematiche che accomunano la concessione di ammortizzatori sociali in
deroga e non – applicare la disciplina sulla sospensione degli obblighi di cui alla L n. 68/1999 anche negli altri casi di attivazione di ammortizzatori sociali in deroga e in particolare nei casi di Cigs in deroga (con esclusione invece della Cigo in deroga),
contratti di solidarietà stipulati sia ai sensi della L n. 863/1984, esplicitamente richiamati dal legislatore, ma anche ai sensi della
L n. 236/1993.
La ratio della possibile estensione della previsione in esame risiede, come sopra evidenziato, nella impossibilità temporanea, anche per le aziende ammesse alla concessione dei benefici “in deroga” di provvedere, durante il periodo necessario al
risanamento interno ai fini della salvaguardia dellʼorganico aziendale, al corretto rispetto della copertura della quota dʼobbligo.
In sostanza, le imprese in possesso del provvedimento amministrativo che riconosce la Cigs in deroga potranno beneficiare della sospensione degli obblighi afferenti al collocamento obbligatorio presentando apposita comunicazione ai sensi della
dellʼart. 4, comma 1, del Dpr 10 ottobre 2000, n. 333 mentre, in attesa dellʼemanazione del provvedimento, potranno presentare domanda ai fini della sospensione temporanea dagli obblighi per un periodo non superiore a tre mesi rinnovabile una sola
volta, ai sensi dellʼarticolo 4, comma 3, del Dpr 10 ottobre 2000, n. 333, purché nei limiti temporali connessi alla durata del
piano di risanamento aziendale, in relazione al singolo ambito provinciale interessato dalla predetta situazione, con riferimento
ai lavoratori coinvolti e per la durata del trattamento che giustifica la sospensione.
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Leggi decreti circolari
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Sindacale / Welfare
Leggi decreti circolari
Videosorveglianza
Procedura per il rilascio
delle autorizzazioni all'installazione
di impianti audiovisivi
Il ministero del Lavoro, con nota prot. 37/0007162/MA008.A002 del 16 aprile 2012, rende noto che, in seguito al
notevole aumento di richieste di autorizzazione allʼinstallazione di impianti audiovisivi, solo per determinate attività economiche a forte rischio di rapina, quali ad esempio ricevitorie, tabaccherie, oreficerie, farmacie, edicole, distributori di carburante,
ecc., non verrà più effettuato dagli ispettori lʼaccertamento tecnico preventivo dello stato dei luoghi.
La citata nota precisa anche gli elementi più ricorrenti nel provvedimento autorizzativo, e precisamente:
- lʼazienda deve informare i dipendenti dellʼattivazione dellʼimpianto audiovisivo;
- le riprese dovranno riguardare le aree maggiormente esposte ai rischi di furto e danneggiamento e lʼeventuale ripresa dei
dipendenti dovrà essere incidentale e con criteri di occasionalità;
- le immagini non potranno essere utilizzate per lʼadozione di provvedimenti disciplinari nei confronti dei lavoratori;
- i lavoratori potranno verificare periodicamente il corretto utilizzo dellʼimpianto.
NOTA del ministero del Lavoro prot. 37/0007162/MA008.A002 del 16 aprile 2012. Procedure per il rilascio delle autorizzazioni previste dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 - Statuto dei lavoratori.
Sono pervenute a questa direzione generale numerose richieste di semplificazione dei provvedimenti di rilascio delle
autorizzazioni all'uso di impianti audiovisivi o di altre apparecchiature che potrebbero rientrare tra le fattispecie previste dall'articolo 4, comma 1 e 2, della legge 20 maggio 1970, n. 300.
lo snellimento delle procedure si rende ormai indispensabile in quanto negli ultimi anni sono aumentate in maniera
quasi esponenziale le richieste di autorizzazione previste da citato articolo, sia per la grande diffusione di questi impianti sia
perché l'utilizzo di tali siustemi, compatti e poco costosi, si è diffuso in moltissimi piccoli esercizi commerciali dove non sono
presenti rappresentanze sindacali aziendali.
Da quanto risulta a questa Direzione generale, l'attività di rilascio delle autorizzazioni, in assenza di specifiche indicazioni operative, si è consolidata in una prassi operativa che prevede un sopralluogo per valutare le caratteristiche del sistema e la
rispondenza a quanto dichiarato (numero e angoli di ripresa delle videocamere), prassi che, forse comprensibile nei contesti di
grandi dimensioni, non si ritiene possa essere più attuata in quanto richiede un notevole impiego di risorse ispettive che possono efficacemente essere utilizzate nel contrasto del fenomeno del lavoro sommerso, irregolare, illegale e nel controllo del
rispetto delle norme a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Sulla base di tali premesse si ritiene opportuno fornire, d'intesa con la Direzione generale delle relazioni industriali e dei
rapporti di lavoro, le seguenti indicazioni volte a semplificare e uniformare le modalità operative degli uffici territoriali concernenti il rilascio dei provvedimenti in esame.
In primo luogo va evidenziato come nel corso degli ultimi anni alcune attività economiche8quali ad esempio ricevitorie,
tabaccherie, oreficerie, farmacie, edicole, distributori di carburante etc.) sono divenute attività a forte rischio di rapina a causa
delle consistenti giacenze di denaro e pertanto l'utilizzo di impianti audiovisivi rappresenta, sempre e comunque, sia un fattore
deterrente che uno strumento per assicurare le fonti di prova nei giudizi relativi a eventuali condotte penalmente rilevanti.
Ciò premesso le esigenze legate alla sicurezza dei lavoratori sono oggettivamente obiettivate da tali circostanze e pertanto in qualche modo oggetto di una “presunzione” di ammissibilità delle domande volte all'installazione delle apparecchiature
che potranno – ed anzi dovranno – consentire la massima potenzialità di controllo dell'incolumità del personale lavorativo e dei
terzi.
Da ciò consegue che il rilascio dell'autorizzazione da parte della Dtl non necessita in tali ipotesi di un accertamento tecnico preventivo dello stato dei luoghi in quanto sostanzialmente ininfluente ai fini del rilascio dell'autorizzazione.
Codesti uffici, pertanto, potranno far riferimento esclusivamente alle specifiche dell'impianto (caratteristiche tecniche,
planimetria dei locali, numero e posizionamento delle telecamere, etc.) risultanti dalla documentazione prodotta dal datore di
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lavoro che diventa, per i profili tecnici, parte integrante del provvedimento autorizzativo.
Al di fuori della casistica sopra evidenziata, particolare attenzione dovrà invece essere posta sui diversi diversi presupposti legittimanti l'installazione e cioè l'effettiva sussistenza delle esigenze organizzative e produttive.
Per mere esigenze di completeza e di uniformità di comportamento di codesti uffici si riportano in calce gli elementi
condizionanti, maggiormente ricorrenti, da inserire nel provvedimento autorizzativo:
1) dovrà essere rispettata la disciplina dettata dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione
dei dati personali) e dai successivi provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, in particolare il provvedimento dell'8 aprile 2010 (Gu n. 99 del 29 aprile 2010);
2) dovrà essere rispettata tutta la normativa in materia di raccolta e conservazione delle immagini;
3) prima della messa in funzione dell'impianto, l'azienda dovrà dare apposita informativa scritta al personale dipendente in
merito all'attivazione dello stesso, al posizionamento delle telecamere e alle modalità di funzionamento e dovrà informare i
clienti con appositi cartelli
4) l'impianto, che registrerà solo le immagini indispensabili, sarà costituito da telecamere orientate verso le aree maggiormente esposte ai rischi di furto e danneggiamento (limitando l'angolo delle riprese ed evitando, quando non indispensabili,
immagini dettagliate) l'eventuale ripresa di dipendenti avverrà esclusivamente in via incidentale e con criteri di occasionalità;
5) all'impianto non potrà essere apportata alcuna modifica e non potrà essere aggiunta alcuna ulteriore apparecchiatura al
sistema da installare, se non in conformità al dettato dell'art. 4 della L n. 300/1970 e previa relativa comunicazione alla Dtl;
6) le immagini registrate non potranno in nessun caso essere utilizzate per eventuali accertamenti sull'obbligo di diligenza da
parte dei lavoratori né per l'adozione di provvedimenti disciplinari;
7) in occasione di ciascun accesso alle immagini (che di norma dovrebbe avvenire solo nelle ipotesi di verificazione di atti criminosi o di eventi dannosi), la ditta dovrà darne tempestiva informazione ai lavoratori occupati;
8) i lavoratori potranno verificare periodicamente il corretto utilizzo dell'impianto.
Inps
Assunzioni agevolate
e procedimenti telematici
L'Inps, con messaggio n. 7268 del 27 aprile 2012 ribadendo che le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione, in ordine a stati, qualità personali e fatti, sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati, comunica che relativamente
allʼapplicazione degli incentivi per le assunzioni agevolate dei lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi (art. 8, c. 9 della legge
n. 407/1990) e dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (artt. 8, c. 2 e 4, e 25, c. 9, legge n. 223/1991; art. 4, c. 1, decreto
legge n. 148/1993, convertito con modificazioni nella legge 236/1993, e successive modifiche e integrazioni), i lavoratori
potranno continuare a chiedere il rilascio dei suddetti certificati ai Centri per lʼimpiego e agli altri uffici pubblici competenti, al fine
di comprovare il proprio stato nei confronti dei loro potenziali datori di lavoro privati, mentre i datori di lavoro allegheranno, ai
moduli on-line “407” e “223”, le autocertificazioni sostitutive, sottoscritte dal lavoratore, anziché i suddetti certificati.
MESSAGGIO Inps n. 7268 del 27 aprile 2012. Effetti delle nuove norme in materia di certificazioni rispetto ai procedimenti telematici finalizzati allʼapplicazione e alla verifica dei benefici per le assunzioni agevolate dei lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi (art. 8, co. 9 legge 407/1990) e dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (artt. 8, co. 2 e 4, e
25, co. 9, legge 223/1991; art. 4, co. 1, decreto legge 148/1993, conv. con modd. con legge 236/1993, e succ. modd. e
integrazioni).
Il 1° gennaio 2012 è entrato in vigore lʼarticolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011 n. 183, che ha modificato il
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SINDACALE / WELFARE
Leggi decreti circolari
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Leggi decreti circolari
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, di cui al Dp 28 dicembre 2000, n. 445 (cfr. circolare n. 47 del 27 marzo 2012).
In particolare, il comma 1 dellʼarticolo 40 del predetto testo unico nella nuova formulazione dispone: “Le certificazioni
rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra
privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà
sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47”.
Per effetto delle nuove disposizioni normative, con riferimento allʼapplicazione degli incentivi per le assunzioni agevolate
dei lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi (art. 8, co. 9 della legge n. 407/1990) e dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità
(artt. 8, co. 2 e 4, e 25, co. 9, legge n. 223/1991; art. 4, co. 1, decreto legge n. 148/1993, conv. con modd. con legge 236/1993,
e succ. modd. e integrazioni), i lavoratori potranno continuare a chiedere il rilascio dei suddetti certificati ai Centri per lʼimpiego
e agli altri uffici pubblici competenti, al fine di comprovare il proprio stato nei confronti dei loro potenziali datori di lavoro privati.
Invece i datori di lavoro e i loro intermediari non potranno più allegare gli stessi certificati ai moduli online “407” e “223”, introdotti dalla circolare n. 140 del 28 ottobre del 2011 e dovranno allegare in luogo di questi ultimi le autocertificazioni sostitutive,
sottoscritte dal lavoratore, secondo le indicazioni illustrate nella medesima circolare.
IMPOSTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE
Irpef
Somme erogate ai dipendenti
per la frequenza di asili nido
e colonie climatiche
da parte dei familiari
Pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 99 del 28 aprile 2012 (Supplemento ordinario n. 85) la legge n. 44 del 26 aprile
2012 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 16 del 2 marzo 2012, recante “Disposizioni urgenti in materia di
semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento” (c.d. decreto semplificazioni
fiscali), entrata in vigore lo scorso 29 aprile.
Lʼarticolo 3 “Facilitazione per imprese e contribuenti”, comma 6-bis, ha modificato l'art. 51 del Tuir, prevedendo che non
concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente i servizi e le prestazioni, oltre che le somme, erogate dal datore di
lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei
familiari, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari.
8
giugno 2012
Sindacale / Welfare
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Licenziamento
per scarso rendimento
CASSAZIONE sez. lav. 1º dicembre 2010, n. 24361 (da Dir. & Prat. Lav. n. 22/11, pag. 1320). È legittimo il licenziamento
intimato al lavoratore per scarso rendimento qualora sia risultata provata una evidente violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente – in conseguenza dell'enorme sproporzione fra gli obiettivi fissati dai programmi di
produzione per il lavoratore e quanto effettivamente realizzato nel periodo di riferimento, avuto riguardo al confronto
dei risultanti dati globali riferiti a una media di attività tra I vari dipendenti e indipendentemente dal conseguimento di
una soglia minima di produzione.
Superamento
del periodo di comporto
Licenziamento
CASSAZIONE sez. lav. 17 gennaio 2011, n. 916 (da Dir. & Prat. Lav. n. 25/11, pag. 1505). L'avvenuto superamento del
periodo di comporto, anche di quello cd per sommatoria conseguente al verificarsi di una serie distinta di episodi
morbosi, determina il diritto del datore di lavoro di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, senza che
debba sussistere uno specifico onere di contestare le singole assenze, ben potendo il datore limitarsi a indicare il
numero complessivo di queste nel periodo di valutazione considerato utile.
9
SINDACALE / WELFARE
Giurisprudenza
giugno 2012
Amministrazione
del personale
Sindacale / Welfare
TABELLE DELLE RETRIBUZIONI
Dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi
Lavoratori qualificati
Paga base (1/4/2012)
Livello
Quadro
I
II
III
IV
V
VI
VII
Contingenza (1/1/95)
Euro
1665,73+250,76*
1500,50
1297,93
1109,37
959,46
866,83
778,23
666,28+5,16
Scatti di anzianità (1/1/90)
Euro
540,37
537,52
532,54
527,90
524,22
521,94
519,76
517,51
Euro
25,46
24,84
22,83
21,95
20,66
20,30
19,73
19,47
* Dal 1° luglio 2008 lʼindennità di funzione per i quadri è incrementata di 70 euro. Lʼimporto passa, quindi, da 180,76 euro a 250,76 euro.
APPRENDISTI
Il trattamento economico per gli apprendisti è di 2 livelli inferiori a quello dei corrispondenti lavoratori qualificati per la prima metà del
periodo di apprendistato. E di 1 livello inferiore per la seconda metà del periodo.
Terzo elemento o assegno supplementare
Provincia
Importo
Bergamo
Brescia
Como
Cremona
Lecco
Lodi
Mantova
Milano
Pavia
Sondrio
Varese
Euro
10,33
8,78
7,75
2,07
7,75
11,36
2,07
11,36
2,07
2,07
7,75
10
giugno 2012
Operatori di vendita dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi
Categoria
Paga base (1/4/2012)
Contingenza (1/1/95)
Scatti di anzianità (1/10/86)
I
II
Euro
905,70
758,78
Euro
530,04
526,11
Euro
15,49
14,46
PREMIO AZIENDALE (AZIENDE CHE OCCUPANO OLTRE 7 OPERATORI DI VENDITA)
Euro
10,52
9,54
Categoria I
Categoria II
Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina,
osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati
Categoria lusso, I e II
Livello
Paga base (1/3/2012)
Euro
Contingenza
Euro
Terzo elemento
Euro
Totale
Euro
Q.A
1.477,92
542,70
5,18
2.025,80
Q.B
I
II
III
IV
V
VI S
VI
VII
1.333,13
1.206,23
1.061,45
947,17
892,75
807,19
757,80
739,81
662,57
537,59
536,71
531,59
528,26
524,94
522,37
520,64
520,51
518,45
5,18
4,18
7,43
3,36
3,72
3,63 *
5,97
5,97
6,87
1.875,90
1.747,12
1.600,47
1.505,79
1.421,41
1.333,19
1.284,41
1.266,29
1.187,89
Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina,
osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati
Categoria III e IV
Livello
Paga base (1/3/2012)
Euro
Contingenza
Euro
Terzo elemento
Euro
Totale
Euro
Q.A
1.472,24
542,19
5,18
2.019,61
Q.B
I
II
III
IV
V
VI S
VI
VII
1.327,97
1.201,07
1.057,06
970,30
889,39
804,09
754,96
736,97
659,99
537,12
536,24
531,20
527,91
524,64
522,09
520,38
520,25
518,22
5,18
4,18
7,43
3,36
3,72
3,63 *
5,97
5,97
6,87
1.870,27
1.741,49
1.595,69
1.501,57
1.417,75
1.329,81
1.281,31
1.263,19
1.185,08
* Il terzo elemento del 5° livello è di Euro 5,41 solo per: cassiere, tablottista o marchiere, telescriventista, magazziniere comune, centralinista, allestitore
catering, operatore macchine perforatrici o verificatrici, guardia giurata, autista mezzi leggeri.
N.B. La retribuzione dei lavoratori minorenni è determinata con riferimento alla normale retribuzione (paga base e contingenza) dei lavoratori maggiorenni qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:
dal 1° luglio 2003 94% - dal 1° gennaio 2004 96% - dal 1° gennaio 2005 98% - dal 1° gennaio 2006 100%
(1) La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:
I anno 80% - II anno 85% - III anno 90% - IV anno 95%
(2) Oltre alla paga base e contingenza, la retribuzione va maggiorata delle quote aggiuntive provinciali.
11
SINDACALE / WELFARE
Amministrazione
del personale
Sindacale / Welfare
giugno 2012
Amministrazione
del personale
Sindacale / Welfare
Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi
Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 1997
Minimo contrattuale dallʼ1.1.2011
Aumento retributivo dallʼ1.1.2002
Aumento retributivo dallʼ1.7.2004
Aumento retributivo dallʼ1.1.2005
Aumento retributivo dallʼ1.1.2006
Aumento retributivo dallʼ1.1.2008
Totale
3.600
194,63
210,00
125,00
120,00
200,00
4.449.43
Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 1998
Minimo contrattuale dallʼ1.1.2011
Aumento retributivo dallʼ1.1.2002
Aumento retributivo dallʼ1.7.2004
Aumento retributivo dallʼ1.1.2005
Aumento retributivo dallʼ1.1.2006
Aumento retributivo dallʼ1.1.2008
Totale
3.600
78,43
210,00
125,00
120,00
200,00
4.333,43
Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2000
Minimo contrattuale dallʼ1.1.2011
Aumento retributivo dallʼ1.7.2004
Aumento retributivo dallʼ1.1.2005
Aumento retributivo dallʼ1.1.2006
Aumento retributivo dallʼ1.1.2008
Totale
3.600
185,14
125,00
120,00
200,00
4.230,14
Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2000
Minimo contrattuale dallʼ1.1.2011
Aumento retributivo dallʼ1.1.2005
Aumento retributivo dallʼ1.1.2006
Aumento retributivo dallʼ1.1.2008
Totale
3.600
103,56
120,00
200,00
4.023,56
Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2002
Minimo contrattuale dallʼ1.1.2011
Aumento retributivo dallʼ1.1.2008
Totale
3.600
155,00
3.755,00
Dirigente assunto o nominato dal 28 maggio 2004
Minimo contrattuale dallʼ1.1.2011
3.600
Totale
3.600,00
Dirigente assunto o nominato dal 1° aprile 2012
Minimo contrattuale dallʼ1.4.2012
3.735
3.735,00
Totale
Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2013
Minimo contrattuale dallʼ1.7.2013
3.890
Totale
3.890,00
12
giugno 2012
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2011
Tabella 1: Aziende commerciali fino a 50 dipendenti – CUAF intera
(CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01)
Agenzie di viaggio e turismo fino a 50 dipendenti
(CSC 7.04.01)
Qualifiche
Voci contributive
Operai
Impiegati
Operatori
di vendita
Dirigenti
14,85
33,00
33,00
33,00
33,00
Contr. ex
art. 24 L.
88/1989
-
1,31
1,31
1,31
1,31
Contr. ex
art. 25 L.
845/1978
-
0,30
0,30
0,30
0,30
-
0,20
0,20
0,20
0,20
Apprendisti
Fondo pensioni
Disoccupazione
Fondo garanzia TFR
(L. 297/1982)
CUAF
0,11
1
0,68
2
0,68
2
0,68
2
0,68
2
CIG straordinaria
-
-
-
-
-
MOBILITAʼ
-
-
-
-
-
Indennità economica
MALATTIA
0,53
2,44
2,44
-
-
Indennità economica
MATERNITAʼ
0,05
0,24
0,24
0,24
0,24
Inail
0,30
-
-
-
-
TOTALE
15,84
38,17
38,17
35,73
35,73
5,84
9,19
9,19
9,19
9,19
-
-
-
-
-
TOTALE a carico
del LAVORATORE
5,84
9,19
9,19
9,19
9,19
Contributo ASCOM
1,20
1,20
1,20
1,20
-
Contributo COVELCO
0,10
0,10
0,10
0,10
-
di cui a carico del lavoratore
Fondo pensioni
3
CIG straordinaria
13
SINDACALE / WELFARE
Amministrazione
del personale
Sindacale / Welfare
giugno 2012
Amministrazione
del personale
Sindacale / Welfare
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2011
Tabella 2: Aziende commerciali fino a 50 dipendenti – CUAF ridotta
(CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01)
Qualifiche
Voci contributive
Apprendisti
Fondo pensioni
14,85
Disoccupazione
1
Operai
Impiegati
Operatori
di vendita
Dirigenti
33,00
33,00
33,00
33,00
Contr. ex
art. 24 L.
88/1989
-
Contr. ex
art. 25 L.
845/1978
-
0,30
0,30
0,30
0,30
-
0,20
0,20
0,20
0,20
Fondo garanzia TFR
(L. 297/1982)
0,11
CUAF
0,18
0
2
2
0,18
0
2
2
0,18
0
2
2
0,18
0
2
2
CIG straordinaria
-
-
-
-
-
MOBILITAʼ
-
-
-
-
-
Indennità economica
MALATTIA
0,53
2,44
2,44
-
-
Indennità economica
MATERNITAʼ
0,05
0
Inail
0,30
-
-
-
-
TOTALE
15,84
36,12
36,12
33,68
33,68
5,84
9,19
9,19
9,19
9,19
-
-
-
-
-
TOTALE a carico
del LAVORATORE
5,84
9,19
9,19
9,19
9,19
Contributo ASCOM
1,20
1,20
1,20
1,20
-
Contributo COVELCO
0,10
0,10
0,10
0,10
-
2
0
2
0
2
0
2
di cui a carico del lavoratore
Fondo pensioni
3
CIG straordinaria
14
giugno 2012
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2011
Tabella 3: Aziende commerciali con più di 50 dipendenti – CUAF intera
(CSC 7.01.XX e 7.02.XX )
Agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti
(CSC 7.04.01)
Qualifiche
Voci contributive
Operai
Impiegati
Operatori
di vendita
Dirigenti
14,85
33,00
33,00
33,00
33,00
Contr. ex
art. 24 L.
88/1989
-
1,31
1,31
1,31
1,31
Contr. ex
art. 25 L.
845/1978
-
0,30
0,30
0,30
0,30
-
0,20
0,20
0,20
0,20
Apprendisti
Fondo pensioni
Disoccupazione
Fondo garanzia TFR
(L. 297/1982)
0,11
CUAF
1
0,68
2
0,68
2
0,68
2
0,68
2
CIG straordinaria
-
0,90
0,90
0,90
-
MOBILITAʼ
-
0,30
0,30
0,30
0,30
Indennità economica
MALATTIA
0,53
2,44
2,44
-
-
Indennità economica
MATERNITAʼ
0,05
0,24
0,24
0,24
0,24
Inail
0,30
-
-
-
-
TOTALE
15,84
39,37
39,37
36,93
36,03
5,84
9,19
9,19
9,19
9,19
-
0,30
0,30
0,30
-
TOTALE a carico
del LAVORATORE
6,14
9,49
9,49
9,49
9,19
Contributo ASCOM
1,20
1,20
1,20
1,20
-
Contributo COVELCO
0,10
0,10
0,10
0,10
-
di cui a carico del lavoratore
Fondo pensioni
3
CIG straordinaria
15
SINDACALE / WELFARE
Amministrazione
del personale
Sindacale / Welfare
giugno 2012
Amministrazione
del personale
Sindacale / Welfare
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2011
Tabella 4: Aziende commerciali con più di 50 dipendenti – CUAF ridotta 4
(CSC 7.01.XX e 7.02.XX )
Qualifiche
Voci contributive
Apprendisti
Fondo pensioni
14,85
1
Operai
Impiegati
Operatori
di vendita
Dirigenti
33,00
33,00
33,00
33,00
Contr. ex
art. 24 L.
88/1989
-
Contr. ex
art. 25 L.
845/1978
-
0,30
0,30
0,30
0,30
-
0,20
0,20
0,20
0,20
0,11
02
02
CIG straordinaria
-
0,90
0,90
0,90
-
MOBILITAʼ
-
0,30
0,30
0,30
0,30
Indennità economica
MALATTIA
0,53
2,44
2,44
-
-
Indennità economica
MATERNITAʼ
0,05
02
02
02
02
Inail
0,30
-
-
-
-
TOTALE
15,84
37,32
37,32
34,88
33,98
5,84
9,19
9,19
9,19
9,19
-
0,30
0,30
0,30
-
TOTALE a carico
del LAVORATORE
6,14
9,49
9,49
9,49
9,19
Contributo ASCOM
1,20
1,20
1,20
1,20
-
Contributo COVELCO
0,10
0,10
0,10
0,10
-
Disoccupazione
Fondo garanzia TFR
(L. 297/1982)
CUAF
0,18
2
0,18
2
0,18
0
2
2
0,18
2
02
di cui a carico del lavoratore
Fondo pensioni
3
CIG straordinaria
16
giugno 2012
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2011
Tabella 5: Pubblici esercizi – CUAF intera
(CSC 7.05.01 e 7.05.02 )
Qualifiche
Voci contributive
Operai
Impiegati
Operatori
di vendita
Dirigenti
14,85
33,00
33,00
33,00
33,00
Contr. ex
art. 24 L.
88/1989
-
1,31
1,31
1,31
1,31
Contr. ex
art. 25 L.
845/1978
-
0,30
0,30
0,30
0,30
-
0,20
0,20
0,20
0,20
Apprendisti
Fondo pensioni
Disoccupazione
Fondo garanzia TFR
(L. 297/1982)
0,11
CUAF
1
0,68
2
0,68
2
0,68
2
0,68
2
CIG straordinaria
-
-
-
-
-
MOBILITAʼ
-
-
-
-
-
Indennità economica
MALATTIA
0,53
3,21
3,21
-
-
Indennità economica
MATERNITAʼ
0,05
0,24
0,24
0,24
0,24
Inail
0,30
-
-
-
-
TOTALE
15,84
38,94
38,94
35,73
35,73
5,84
9,19
9,19
9,19
9,19
-
-
-
-
-
TOTALE a carico
del LAVORATORE
5,84
9,19
9,19
9,19
9,19
Contributo ASCOM
1,20
1,20
1,20
1,20
-
Contributo COVELCO
0,10
0,10
0,10
0,10
-
di cui a carico del lavoratore
Fondo pensioni
3
CIG straordinaria
17
SINDACALE / WELFARE
Amministrazione
del personale
Sindacale / Welfare
giugno 2012
Amministrazione
del personale
Sindacale / Welfare
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2011
Tabella 6: Pubblici esercizi – CUAF ridotta 4
(CSC 7.05.01 e 7.05.02 )
Qualifiche
Voci contributive
Apprendisti
Fondo pensioni
14,85
Disoccupazione
1
Operai
Impiegati
Operatori
di vendita
Dirigenti
33,00
33,00
33,00
33,00
Contr. ex
art. 24 L.
88/1989
-
Contr. ex
art. 25 L.
845/1978
-
0,30
0,30
0,30
0,30
-
0,20
0,20
0,20
0,20
Fondo garanzia TFR
(L. 297/1982)
0,11
CUAF
0,18
0
2
2
0,18
2
02
0,18
0
2
2
0,18
2
02
CIG straordinaria
-
-
-
-
-
MOBILITAʼ
-
-
-
-
-
Indennità economica
MALATTIA
0,53
3,21
3,21
-
-
Indennità economica
MATERNITAʼ
0,05
0
Inail
0,30
-
-
-
-
TOTALE
15,84
36,89
36,89
33,68
33,68
5,84
9,19
9,19
9,19
9,19
-
-
-
-
-
TOTALE a carico
del LAVORATORE
5,84
9,19
9,19
9,19
9,19
Contributo ASCOM
1,20
1,20
1,20
1,20
-
Contributo COVELCO
0,10
0,10
0,10
0,10
-
2
0
2
0
2
0
2
di cui a carico del lavoratore
Fondo pensioni
3
CIG straordinaria
18
giugno 2012
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2011 (note)
1) Per i datori di lavoro che hanno un numero di addetti pari o inferiore a 9, lʼaliquota del 10% a loro carico è ridotta di 8,5 punti nel primo anno e
di 7 punti nel secondo anno di apprendistato.
2) A decorrere dal 1.2.2001 lʼesonero dallʼaliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare dovuta dai datori di lavoro è pari a 0,80 punti percentuali. (Art. 120 comma 1, legge n. 388/2000). Ai datori di lavoro con contributo CUAF inferiore a 0,80% spetta un ulteriore esonero, fino ad
un massimo di 0,40 punti percentuali, a valere sui contributi dovuti per le prestazioni temporanee, prioritariamente considerando i contributi per
maternità e per disoccupazione. (Art. 120, comma 2 legge n. 388/2000). Lʼesonero complessivo non può comunque essere superiore a 0,8 punti
percentuali.
A decorrere dal 1.1.2006 lʼesonero dal versamento dei contributi dovuti dai datori di lavoro alla gestione di cui allʼart. 24 della legge n. 88/1989
è aumentata nella misura di un punto percentuale. (Art. 1, commi n. 361 e 362 della legge n. 266/2005).
CUAF intera 2,48 – 1,80 = 0,68
CUAF ridotta
MATERNITAʼ
DISOCCUPAZIONE
0,43 – 0,43 = 0
0,24 – 0,24 = 0
1,31 – 1,13 = 0,18
1,80
3) A decorrere dal 1.1.1993 è dovuta unʼaliquota aggiuntiva a carico del lavoratore nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzioni
eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile – che per lʼanno 2011 è pari a € 43.042,00 – in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedono aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%. Ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve essere
osservato il criterio della mensilizzazione, il cui limite è pari a € 3.587,00. (Art. 3-ter della legge n. 438/1992).
4) Hanno diritto alla riduzione del contributo CUAF le imprese commerciali individuali e quelle costituite in forma societaria (comprese le s.r.l.) a
condizione che il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi nominativi della gestione speciale commercianti. (Art. 1, primo
comma, punto 1 legge n. 114/1974).
TABELLE CONTRIBUTI
Minimali Inail - Anno 2011
Impiegati/operai
Dirigente
(retribuzione convenzionale)
Tempo pieno
Tempo parziale
€ 44,49 giornaliero
€ 1.156,74 mensile
€ 6,67 orario
Fino al 30 giugno
Dal 1° luglio
Fino al 30 giugno
Dal 1° luglio
€ 89,49 giornaliera
€ 2.237,30 mensile
€ 90,88 giornaliera
€ 2.272,08 mensile
€ 11,19
€ 11,36
Minimali Inps - Anno 2012
Impiegati/operai
Dirigenti
1
Circolare Inail n. 21 del 24 marzo 2011
1,2
2
3
Tempo pieno
Tempo parziale
€ 45,70 giornaliero
€ 1.188,20 mensile
€ 6,86 orario
€ 126,41 giornaliero
€ 3.286,66 mensile
€ 18,96 orario
Circolare Inail n. 49 del 22 settembre 2011
3
Circolare Inps n. 21 del 9° febbraio 2012
Cassa integrazione Guadagni Straordinaria - Indennità di mobilità - Indennità di disoccupazione ordinaria
Retribuzione di riferimento (1/1/2012)
Limite massimo (1/1/2012)
Riduzione contributiva
Fino a € 2014,77 mensili
(compreso ratei mensilità aggiuntive
€ 931,28
mensili
5,84%
Oltre € 2014,77 mensili
(compreso ratei mensilità aggiuntive)
€ 1119,32
mensili
5,84%
La riduzione contributiva, da applicarsi solo alle somme da corrispondersi a titolo di integrazione salariale, è prevista, con la stessa misura delle aliquote in vigore per gli apprendisti, dallʼarticolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
Sullʼindennità di mobilità la riduzione contributiva si applica sino al dodicesimo mese; dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, non vi è più
alcuna riduzione. La misura dellʼindennità di mobilità è pari al 100% dellʼimporto stabilito per la Cassa integrazione guadagni straordinaria per i primi
dodici mesi, dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, lʼindennità è ridotta allʼ80% della misura iniziale.
19
SINDACALE / WELFARE
Amministrazione
del personale
Sindacale / Welfare
giugno 2012
Amministrazione
del personale
Sindacale / Welfare
Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative (1° parte)
DENOMINAZIONE CONTRIBUTO
PERCENTUALI
Ditta
FONDO PREVID. M. NEGRI
Dirigenti
Ord. 10,14%
Agg. 1,48%
1%
Ord. 10,14%
Agg. 1,50%
1%
Ord. 10,14%
Agg. 1,52%
1%
Ord. 10,14%
Agg. 1,54%
1%
Ord. 10,60%
Agg. 1,74%
1%
Ord. 11,15%
Agg. 1,76%
1%
Ord. 11,35%
Agg. 1,78%
1%
Ord. 11,65%
Agg. 1,80%
1%
Ord. 11,65%
Agg. 1,84%
1%
Ord. 11,65%
Agg. 1,87%
1%
FONDO PREVID. M. NEGRI
(Prima nomina)
Ord. 2,84%
Agg. 1,54%
1%
FONDO PREVID. M. NEGRI
(Prima nomina)
Ord. 3,00%
Agg. 1,74%
1%
FONDO PREVID. M. NEGRI
(Prima nomina)
Ord. 3,30%
Agg. 1,76%
1%
FONDO PREVID. M. NEGRI
FONDO PREVID. M. NEGRI
FONDO PREVID. M. NEGRI
FONDO PREVID. M. NEGRI
FONDO PREVID. M. NEGRI
FONDO PREVID. M. NEGRI
FONDO PREVID. M. NEGRI
FONDO PREVID. M. NEGRI
FONDO PREVID. M. NEGRI
RETRIBUZIONE
CONVENZIONALE
DECORRENZA
IMPORTI
Totale
Azienda
12,62%
12,64%
12,66%
12,68%
13,34%
13,91%
14,13%
14,45%
14,49%
14,52%
5,38%
5,74%
6,06%
20
Dirig.
Totale
59.224,54
annui
1.1.2003
a.
t.
m.
6.881,89
1.720,47
573,49
592,25
148,06
49,35
7.474,14
1.868,53
622,84
59.224,54
annui
1.1.2004
a.
t.
m.
6.893,74
1.723,43
574,48
592,25
148,06
49,35
7.485,99
1.871,49
623,83
59.224,54
annui
1.1.2005
a.
t.
m.
6.905,58
1.726,40
575,47
592,25
148,06
49,35
7.497,83
1.874,46
624,82
59.224,54
annui
1.1.2006
a.
t.
m.
6.917,43
1.729,36
576,45
592,25
148,06
49,35
7.509,68
1.877,42
625,80
59.224,54
annui
1.1.2007
a.
t.
m.
7.308,31
1.827,07
609,02
592,25
148,06
49,35
7.900,56
1.975,13
658,37
59.224,54
annui
1.1.2008
a.
t.
m.
7.645,89
1.911,47
637,15
592,25
148,06
49,35
8.238,14
2.059,53
686,50
59.224,54
annui
1.1.2009
a.
t.
m.
7.965,60
1.944,04
648,01
592,25
148,06
49,35
8.368,43
2.092,10
697,36
59.224,54
annui
1.1.2010
a.
t.
m.
7.965,60
1.991,42
663,80
592,25
148,06
49,35
8.557,85
2.139,46
713,15
59.224,54
annui
1.1.2011
a.
t.
m.
7.989,36
1.997,34
665,78
592,20
148,05
49,35
8.581,56
2.145,39
715,13
59.224,54
annui
1.1.2012
a.
t.
m.
8.007,12
2.001,78
667,26
592,25
148,06
49,35
8.599,37
2.149,84
716,61
59.224,54
annui
1.1.2006
a.
t.
m.
2.594,03
648,51
216,17
592,25
148,06
49,35
3.186,28
796,57
265,52
59.224,54
annui
1.1.2007
a.
t.
m.
2.807,24
701,81
233,94
592,25
148,06
49,35
3.399,49
849,87
283,29
59.224,54
annui
1.1.2008
a.
t.
m.
2.996,76
749,19
249,73
592,25
148,06
49,35
3.589,01
897,25
299,08
giugno 2012
Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative (2° parte)
DENOMINAZIONE CONTRIBUTO
PERCENTUALI
Ditta
Dirigenti
FONDO PREVID. M. NEGRI
(Prima nomina)
Ord. 3,60%
Agg. 1,78%
1%
FONDO PREVID. M. NEGRI
(Prima nomina)
Ord. 3,90%
Agg. 1,80%
1%
FONDO PREVID. M. NEGRI
(Prima nomina)
Ord. 3,90%
Agg. 1,84%
1%
FONDO PREVID. M. NEGRI
(Prima nomina)
Ord. 3,90%
Agg. 1,87%
1%
5,70%
1,95%
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO
5,70%
1,87%
RETRIBUZIONE
CONVENZIONALE
DECORRENZA
IMPORTI
Totale
Azienda
6,38%
6,70%
6,74%
6,77%
7,65%
7,57%
Dirig.
Totale
59.224,54
annui
1.1.2009
a.
t.
m.
3.186,28
796,57
265,52
592,25
148,06
49,35
3.778,53
944,63
314,87
59.224,54
annui
1.1.2010
a.
t.
m.
3.375,79
843,94
281,31
592,25
148,06
49,35
3.968,04
992,01
330,67
59.224,54
annui
1.1.2011
a.
t.
m.
3.399,48
849,87
283,29
592,20
148,05
49,35
3.991,68
997,92
332,64
59.224,54
annui
1.1.2012
a.
t.
m.
3.417,24
854,31
284,77
592,25
148,06
49,35
4.009,49
1.002,37
334,12
44.194,25
annui
1.1.1996
a.
t.
m.
2.519,07
629,77
209,92
861,79
215,45
71,82
3.380,86
845,22
281,74
45.940,00
annui
1.1.2004
a.
t.
m.
2.618,58
654,65
218,22
859,08
214,77
71,59
3.477,66
869,42
289,81
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO
Ord. 5,50%
Agg. 1,10%
1,87%
8,47%
45.940,00
annui
1.1.2007
a.
t.
m.
3.032,04
758,01
252,67
859,08
214,77
71,59
3.891,12
972,78
324,26
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO
Ord. 5,50%
Agg. 2,41%
1,87%
9,78%
45.940,00
annui
1.10.2011
a.
t.
m.
3.633,84
908,46
302,82
859,08
214,77
71,59
4.492,92
1.123,23
374,41
10%
10%
20%
ASS. ANTONIO PASTORE
ASS. ANTONIO PASTORE
FORMAZIONE
10%
–
10%
–
20%
38.734,27 annui-azienda
13.944,34 annui-dirig
1.7.2000
a.
t.
m.
3.873,43
968,36
322,79
1.394,43
348,61
116,20
5.267,86
1.316,97
438,98
48.030,50 annui-azienda
4.648,10 annui-dirig
1.7.2004
a.
t.
m.
4.803,05
1.200,76
400,25
464,81
116,20
38,73
5.267,86
1.316,97
438,98
1.7.1992
a.
t.
m.
129,11
32,28
10,76
129,11
32,28
10,76
258,22
64,56
21,52
–
–
Versamento trimestrale contributi: Fondo previdenza Mario Negri (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio mod. FN001) - Via Palestro, 32 - 00185 Roma - Tel. 06/448731 - Fax
06/4441484; Fondo assistenza sanitaria Mario Besusso (scadenza: v. Fondo Negri; mod. C/O) - via E. Duse, 14/16 - 00197 Roma - Tel. 06/8091021 r.a. -- Fax 06/80910237; Associazione
Antonio Pastore (scadenza: v. Fondo Negri; mod. AP 400A/97) - via Stoppani, 6 - 20129 Milano - Tel. 02/29530446 - 29530447 - Fax 02/29530448.
Il contributo per la formazione, pari a € 129,11 annui a carico dellʼazienda e a e 129,11 annui a carico del dirigente, va versato presso il Fondo di previdenza Mario Negri (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio) con mod. FN001.
21
SINDACALE / WELFARE
Amministrazione
del personale
Sindacale / Welfare
giugno 2012
Amministrazione
del personale
Sindacale / Welfare
Quadri - Assistenza sanitaria integrativa - Formazione
DENOMINAZIONE
CONTRIBUTO
Qu.A.S.
Quadrifor
DECORRENZA
Azienda (A*)
IMPORTI
Quadro (B)
Totale (A+B)
1.1.1989
247,90
–
247,90
1.1.1995
247,90
36,15
284,05
1.1.2005
302,00
42,00
344,00
1.1.2009
340
50
390
1.6.2011
350
56
406
1.1.1995
25,82
15,49
41,31
1.1.2004
45,00
20,00
65,00
1.1.2005
50,00
25,00
75,00
Versamento annuale contributi: Qu.A.S. Cassa assistenza sanitaria quadri (scadenza 31 gennaio) Centro operativo - Lungo Tevere Raffaello Sanzio n. 15 00153 Roma - Tel. 06/58521920/30 - Fax 06/58521970/1/2 - sito internet: www.quas.it - Codice IBAN IT43W0832703399 000000018000 presso Banca di Credito
Cooperativo di Roma, Agenzia n. 3. *Per il Quadro assicurato per la prima volta presso il Qu.A.S. deve essere corrisposta dalle aziende, oltre al contributo annuale, la quota costitutiva di e 302,00. Quadrifor - Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri del terziario - Via Cristoforo Colombo, 137 - 00147 Roma
- Tel. 06/5744304 - 305 - Fax 06/5744314 - Codice IBAN IT33B05696 03202000004106X13 presso Banca Popolare di Sondrio di Roma, Agenzia n. 2.
EST - Assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti del Commercio, del Turismo, dei Servizi
e dei Settori Affini
Tipologia lavoratori
Quota di iscrizione (una tantum)
Contributo mensile
Datore di lavoro
Lavoratore 1
A tempo indeterminato full-time (CCNL Terziario)
€ 30,00
€ 10,00
€ 2,00
Apprendisti full-time (CCNL Terziario)
€ 30,00
€ 10,00
€ 2,00
A tempo indeterminato part-time (CCNL Terziario)
€ 30,00
€ 7,00
€ 2,00
Apprendisti part-time (CCNL Terziario)
€ 30,00
€ 7,00
€ 2,00
A tempo indeterminato full-time (CCNL Turismo)
€ 15,00
€ 10,00
----
Apprendisti full-time (CCNL Turismo)
€ 15,00
€ 10,00
----
A tempo indeterminato part-time (CCNL Turismo)
€ 8,00
€ 10,00
----
Apprendisti part-time (CCNL Turismo)
€ 8,00
€ 10,00
----
1 Dal 1° gennaio 2012
* Il versamento dei contributi deve avvenire di norma entro il giorno 16 del mese successivo al periodo contributivo dichiarato (è ammesso anche il
pagamento annuale anticipato con scadenza il 28 febbraio di ogni anno) attraverso:
q Bonifico bancario (Banca popolare di Milano);
q F24 codice EST 1 (solo per i contributi correnti).
Quadri - Impiegati - Operai - Fon.Te
Contributo 1
Quota Tfr
Lavoratore 2
Datore di lavoro 3
Decorrenza e periodicità
Lavoratori occupati dopo il 28.4.1993
100%
0,55%
1,55%
I contributi sono versati
con periodicità
Apprendisti
100%
0,55%
1,05%
trimestrale 4
Lavoratori già occupati al 28.4.1993
50% 5
0,55%
1,55%
(1) In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del Tfr.
(2) Misura minima per aver diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore.
(3) Il datore di lavoro può fissare liberamente una misura maggiore.
(4) Istruzioni al sito www.fondofonte.it
(5) Il lavoratore può scegliere liberamente una misura maggiore.
22
giugno 2012
Ebiter Milano - Ente Bilaterale per lo sviluppo del settore Terziario della Provincia di Milano
Versamenti trimestrali dellʼimporto complessivo (0,10% a carico azienda + 0,05% a carico lavoratore calcolati su paga base e contingenza) per 14 mensilità - a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 000005253175 intestato a EBITER MILANO (Ente bilaterale per lo sviluppo dellʼoccupazione, della professionalità e della tutela sociale nel settore del Terziario) - Intesa-San Paolo Spa - Agenzia 52 - ABI 03069 - CAB 01798 - CIN M Codice IBAN IT85M
0306901798000005253175 oppure sul c/c 000020170380 intestato a Ebiter Milano - Unicredit Banca - ag. Milano Meda - ABI 02008 - CAB 01760 - Cin E
Codice IBAN IT24 E0200801760000020170380 oppure tramite modello F24, codice EBCM.
Livelli
Livelli
Contributo complessivo mensile in euro
da aprile 2012
Quadri
1
2
3
4
5
6
7
3,31
3,06
2,75
2,46
2,23
2,08
1,95
1,78
Apprendisti 1a metà
2
3
4
5
6
2,23
2,08
1,95
1,78
1,78
Contributo complessivo mensile in euro
da aprile 2012
Apprendisti 2a metà
2
3
4
5
6
2,46
2,23
2,08
1,95
1,95
Operatori di vendita
1a categoria
2a categoria
2,15
1,93
Si rammenta che qualora lʼazienda non versi la contribuzione allʼEnte bilaterale, oltre a non poter usufruire dei servizi prestati, è tenuta a corrispondere ai lavoratori un elemento distinto dalla retribuzione pari allo 0,10% di paga base e contingenza per 14 mensilità assoggettato alla normale imposizione previdenziale e fiscale.
Agenti e rappresentanti di case mandanti commerciali - Fondo Indennità Risoluzione Rapporto
Classi di importo annuo delle provvigioni computabili
Tabella
Periodi
A
dal 1°/1/1959
al 31/12/1968
B
dal 1°/1/1969
al 31/12/1976
C
dal 1°/1/1977
al 31/12/1980
D
dal 1°/1/1981
al 31/12/1988
Agenti e rappresentanti
senza esclusiva
E
dal 1°/1/1989
F
dal 1°/1/2002
sino a L.
da 2.000.001 a
oltre
sino a L.
da 2.500.001 a
oltre
sino a L.
da 4.500.001 a
oltre
sino a L.
da 6.000.001 a
oltre
sino a L.
da 12.000.001 a
oltre
sino a €
da 6.200,01 a
oltre
Indennità base
più indennità
integrativa %
Agenti e rappresentanti
in esclusiva
2.000.000
3.000.000
3.000.000
2.500.000
4.000.000
4.000.000
4.500.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
9.000.000
9.000.000
12.000.000
18.000.000
18.000.000
6.200,00
9.300,00
9.300,00
23
sino a L.
da 2.500.001 a
oltre
sino a L.
da 3.000.001 a
oltre
sino a L.
da 6.000.001 a
oltre
sino a L.
da 12.000.001 a
oltre
sino a L.
da 24.000.001 a
oltre
sino a €
da 12.400,01 a
oltre
2.500.000
3.500.000
3.500.000
3.000.000
4.500.000
4.500.000
6.000.000
8.000.000
8.000.000
12.000.000
18.000.000
18.000.000
24.000.000
36.000.000
36.000.000
12.400,00
18.600,00
18.600,00
4%
2%
1%
4%
2%
1%
4%
2%
1%
4%
2%
1%
4%
2%
1%
4%
2%
1%
SINDACALE / WELFARE
Amministrazione
del personale
Sindacale / Welfare
giugno 2012
Amministrazione
del personale
Sindacale / Welfare
Contributi previdenziali Enasarco
AGENTI E RAPPRESENTANTI
MONOMANDATARI
AGENTI E RAPPRESENTANTI
PLURIMANDATARI
Aliquota contributiva
Massimale annuo
delle provvigioni
Minimale annuo
dei contributi
Massimale annuo
delle provvigioni
Minimale annuo
dei contributi
(preponente + agente)
Dal 1°/1/1973
L. 2/2/1973, n. 12 art. 6
(G.U. 23/2/1973, n. 50)
9.000.000
60.000
7.500.000
36.000
3% + 3%
Dal 1°/10/1978
D.P.R. 24/6/1978, n. 460
(G.U. 19/8/1978, n. 231)
12.000.000
240.000
7.500.000
120.000
4% + 4%
Dal 1°/7/1983
D.P.R. 31/3/1983, n. 277
(G.U. 9/6/1983, n. 157)
24.000.000
240.000
10.000.000
120.000
5% + 5%
Dal 1°/1/1988
D.P.R. 11/12/1987
(G.U. 1/4/1988, n. 77)
30.000.000
240.000
16.000.000
120.000
5% + 5%
Dal 1°/1/1989
D.P.R. 11/12/1987
(G.U. 1/4/1988, n. 77)
34.000.000
240.000
20.000.000
120.000
5% + 5%
Dal 1°/7/1998
42.000.000
480.000
24.000.000
240.000
5,75%+5,75%
4° Trimestre 2001
e 21.691,00
e 247,90
e 12.395,00
e 123,95
5,75%+5,75%
Dal 1°/1/2004*
e 24.548,00
e 248,00
e 14.027,00
e 124,00
6,25%+6,25%
Dal 1°/1/2005
e 24.548,00
e 700,00
e 14.027,00
e 350,00
6,50%+6,50%
Dal 1°/1/2006
e 25.481,00
e 727,00
e 14.561,00
e 364,00
6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2008
e 26.603,00
e 759,00
e 15.202,00
e 381,00
6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2010
e 27.667,00
e 789,00
e 15.810,00
e 396,00
6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2012
30.000,00
800,00
20.000,00
400,00
6,75%+6,75%
Contributi per agenti operanti in forma di società di capitali
Provvigioni annue
Aliquota contributiva dal 1.1.2012
Fino a euro 13.000.000,00
2,40 %
Da euro 13.000.000,01 a euro 20.000.000,00
1,20%
Da euro 20.000.000,01 a euro 26.000.000,00
0.60%
Oltre euro 26.000.000,00
0,15%
I termini di versamento sono gli stessi validi per i versamenti al Fondo Previdenza e cioè: 1° trimestre 20 maggio, 2° trimestre 20 agosto, 3° trimestre
20 novembre, 4° trimestre 20 febbraio dellʼanno successivo. Si rammenta che dal 2005 è entrato in funzione il nuovo sistema per il versamento on-line
dei contributi.
24
giugno 2012
TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito ed aliquote percentuali dʼimposta (1/1/2007)
LIMITE SCAGLIONE ANNUO
SCAGLIONE
ANNUO
ALIQUOTA
IMPOSTA SULLO
SCAGLIONE
IMPOSTA
TOTALE
ADD. PROVINCIALE
E COMUNALE (
1)
Fino a euro 15.000,00
15.000,00
23%
3.450,00
3.450,00
–
Oltre euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00
13.000,00
27%
3.510,00
6.960,00
–
Oltre euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00
27.000,00
38%
10.260,00
17.220,00
–
Oltre euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00
20.000,00
41%
8.200,00
25.420,00
–
–
43%
–
–
1.250,007
23%
287,50
287,50
–
Oltre euro 1.250,00 fino a euro 2.333,33
1.083,33
27%
292,50
580,00
–
Oltre euro 2.333,33 fino a euro 4.583,33
2.250,00
38%
855,00
1.435,00
–
Oltre euro 4.583,33 fino a euro 6.250,00
1.666,67
41%
683,33
2.118,33
–
–
43%
–
–
–
Oltre euro 75.000,00
Limite scaglione mensile
Fino a euro 1.250,00
Oltre euro 6.250,00
(1) Lʼaddizionale comunale e provinciale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso dʼanno in caso di risoluzione del rapporto di
lavoro.
TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito
Tabella Addizionale Regione Lombardia 2011
ANNO 2011
Scaglioni
Aliquota
Fino a euro 10.329,14
1,23%
Da euro 10.329,14 fino a euro 15.493,71
1,23%
Da euro 15.493,71 fino a euro 30.987,41
1,63%
Da euro 30.987,41 fino a euro 69.721,68
1,73%
Oltre euro 69.721.68
1,73%
Tabella Addizionale Regione Lombardia 2012
ANNO 2012
Scaglioni
Aliquota
Fino a euro 15.000,00
1,23%
Da euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00
1,58%
Da euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00
1,73%
Da euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00
1,73%
Oltre euro 75.000,00
1,73%
(1) Legge regionale 28.12.2011, n. 23
25
SINDACALE / WELFARE
Amministrazione
del personale
Sindacale / Welfare
giugno 2012
Amministrazione
del personale
Sindacale / Welfare
TABELLE FISCALI - Detrazioni per familiari a carico
A) Lavoro dipendente e assimilato
reddito complessivo fino a 8.000 €
1.840 e con le seguenti particolarità:
a) la detrazione effettivamente spettante non può mai essere inferiore a 690 e
b) se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, la detrazione effettiva spettante non può essere inferiore a 1.380 €
reddito complessivo compreso tra 8.001 e 15.000 € 1.338 € + lʼimporto derivante dal seguente calcolo:
502 € X 15.000 - reddito complessivo
7.000
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 55.000 € 1.338 € X il coefficiente derivante dal seguente calcolo:
55.000 - reddito complessivo
40. 000
Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali
Le detrazioni devono essere rapportate al periodo di lavoro nellʼanno.
Quando il reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non supera i 28.000 euro, la detrazione per lavoro dipendente è aumentata dei seguenti importi:
reddito complessivo
maggiorazione
reddito complessivo
maggiorazione
compreso tra 23.001 e 24.000 euro
10 euro
compreso tra 26.001 e 27.700 euro
40 euro
compreso tra 24.001 e 25.000 euro
20 euro
compreso tra 27.701 e 28.000 euro
25 euro
compreso tra 25.001 e 26.000 euro
30 euro
B) Familiari a carico (le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni)
Coniuge
reddito complessivo fino a 15.000 €
800 € - lʼimporto derivante dal seguente calcolo: 110 X (reddito complessivo : 15.000)
se il risultato del rapporto è uguale a 1 la detrazione spettante è pari a 690 €
se uguale a zero la detrazione non spetta
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 40.000 €
690 € (detrazione fissa)
reddito complessivo compreso tra 40.001 e 80.000 €
690 € (detrazione base) X il coefficiente derivante dal seguente calcolo:
80.000 - reddito complessivo
40.000
Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali.
Se il risultato del rapporto è uguale a zero la detrazione non spetta
A seconda del reddito complessivo, la detrazioni per coniuge a carico è aumentata dei seguenti importi:
reddito complessivo
maggiorazione
reddito complessivo
compreso tra 29.001 e 29.200 euro
10 euro
compreso tra 35.001 e 35.100 euro
compreso tra 29.201 e 34.700 euro
20 euro
compreso tra 35.101 e 35.200 euro
compreso tra 34.701 e 35.000 euro
30 euro
maggiorazione
20 euro
10 euro
Figli a carico
figlio di età inferiore a 3 anni
900 €
figlio di età superiore a 3 anni
800 €
figlio portatore di handicap inferiore a 3 anni (900+220)
1.120 €
superiore a 3 anni (800+220)
1.020 €
con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 € per ciascun figlio a partire dal primo
Le detrazioni sopra indicate sono importi solo teorici, poiché lʼammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito. Per determinare la detrazione effettiva è necessario eseguire un calcolo, utilizzando la seguente formula:
95.000 - reddito complessivo
95.000
In sostanza, per determinare lʼimporto spettante occorre moltiplicare le detrazioni base per il coefficiente ottenuto dal rapporto (assunto nelle prime quattro cifre decimali).
Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, le detrazioni non spettano.
In presenza di più figli, lʼimporto di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.
Quindi, lʼimporto aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.
In presenza di almeno 4 figli ai genitori è riconosciuta una ulteriore detrazione di 1.200 euro, ripartita al 50% fra i genitori. In caso di genitori separati o divorziati la detrazione spetta in
proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. In caso di coniuge fiscalmente a carico dellʼaltro la detrazione compete a questʼultimo per lʼimporto totale. In caso di incapienza è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza.
Altri familiari a carico
La detrazione base per gli altri familiari a carico è pari a 750 euro.
Per calcolare la detrazione effettivamente spettante occorre moltiplicare la detrazione base per il coefficiente che si ottiene utilizzando la seguente formula (considerando le prime quattro
cifre decimali):
80.000 - reddito complessivo
80.000
Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, la detrazione non spetta.
26
giugno 2012
SINDACALE / WELFARE
Amministrazione
del personale
Sindacale / Welfare
UNIEMENS (Denuncia individuale)
Assegno per il nucleo familiare
Codice Uniemens
F101
F110
Codice Uniemens
H017
H301
L036
Causale restituzione
Restituz. assegni nucleo famil. (lav. assist. per Tbc)
Restituz. assegni nucleo famil. indebiti
Causale recupero
Recupero assegni familiari arretrati
Assegni nucleo familiare ai lav. assistiti per Tbc
Recupero assegni nucleo familiare arretrati
Malattia
Codice Uniemens
E705
E775
E790
E791
Codice Uniemens
E778
S110
S111
S112
S113
Causale restituzione
Restituzione indennità malattia (da considerare Tbc)
Restituzione indennità malattia indebita
Restituzione indennità donatori midollo osseo
Restituzione indennità donatori di sangue
Causale recupero
Differenze indennità malattia
Indennità donatori di sangue
Conguaglio differenze per donatori di sangue
Indennità donatori midollo osseo L. 6 marzo 2001 n. 52
Differenza indennità donatori midollo osseo
Maternità
Codice Uniemens
E776
E780
M070
Codice Uniemens
D900
E779
L053
L054
L055
L056
L057
L058
L070
Causale restituzione
Restituzione indennità maternità indebita
Restituzione indennità maternità (art. 78 Dlgs 151/01)
Rec. indennità erogata ex art. 80 L. 388/2000
Causale recupero
Indennità riposi per allattamento arretrati
Differenze indennità maternità già liquidata
Indennità maternità facolt. (famil. di handicap.)
Indennità permessi giornalieri (famil. di handicap. comma 2)
Differenza indennità maternità facoltativa
Indennità permessi (famil. di handicap. comma 3)
Indennità permessi (lav. con handicap, comma 6)
Indennità permessi giornalieri (lav. con handicap., comma 6)
Indennità per congedi ex L. 388/2000 art. 80)
Tabelle codici “Tipi di contribuzione” di uso più frequente per argomento:
Apprendistato - aziende fino a 9 dipendenti
Tipologia di apprendistato
Codice Uniemens
Apprendistato per lʼespletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione
Dal 1° al 12° mese di vigenza del contratto (aliquota 1,5%)
Dal 13° al 24° mese di vigenza del contratto (aliquota 3%)
Oltre il 24° mese di vigenza del contratto (aliquota 10%)
Apprendistato professionalizzante
Dal 1° al 12° mese di vigenza del contratto (aliquota 1,5%)
Dal 13° al 24° mese di vigenza del contratto (aliquota 3%)
Oltre il 24° mese di vigenza del contratto (aliquota 10%)
Apprendistato per lʼacquisizione di un diploma o per corsi di alta formazione
Dal 1° al 12° mese di vigenza del contratto (aliquota 1,5%)
Dal 13° al 24° mese di vigenza del contratto (aliquota 3%)
Oltre il 24° mese di vigenza del contratto (aliquota 10%)
Apprendistato assunti in base alla normativa della legge n. 196/1997
Dal 1° al 12° mese di vigenza del contratto (aliquota 1,5%)
Dal 13° al 24° mese di vigenza del contratto (aliquota 3%)
Oltre il 24° mese di vigenza del contratto (aliquota 10%)
A1
A2
A0
B1
B2
B0
C1
C2
C0
D1
D2
D0
27
giugno 2012
Amministrazione
del personale
Sindacale / Welfare
UNIEMENS (Denuncia individuale)
Apprendistato - aziende oltre i 9 dipendenti
Tipologia di apprendistato
Apprendistato per lʼespletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione
Apprendistato professionalizzante
Apprendistato per lʼacquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione
Apprendistato assunti in base alla normativa della legge n. 196/1997
I codici sono da utilizzare per i contratti di qualsiasi durata. Il contributo è sempre pari al 10%
Codice Uniemens
A0
B0
C0
D0
Contratti di inserimento ex Dlgs n. 276/2003
Tipologia
Lavoratori di età compresa fra i 18 e i 29 anni, assunti con contratto di inserimento
economici
Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti con contratto di inserimento
Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro, assunti con contratto di inserimento
Lavoratori che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni,
assunti con contratto di inserimento
Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore
almeno del 20% a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile,
assunte con contratto di inserimento
Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico
assunti con contratto di inserimento
Codice Uniemens
A0
B1
B2
B3
B4
C1
C2
C3
C4
D1
D2
D3
D4
E1
E2
E3
E4
F1
F2
F3
F4
Misura agevolazione
Lavoratori esclusi dagli incentivi
Riduzione del 25%
Riduzione del 40%
Riduzione del 50%
Riduzione del 100%
Riduzione del 25%
Riduzione del 40%
Riduzione del 50%
Riduzione del 100%
Riduzione del 25%
Riduzione del 40%
Riduzione del 50%
Riduzione del 100%
Riduzione del 25%
Riduzione del 40%
Riduzione del 50%
Riduzione del 100%
Riduzione del 25%
Riduzione del 40%
Riduzione del 50%
Riduzione del 100%
Agevolazioni per lʼassunzione di disoccupati o sospesi in Cigs da più di 24 mesi
Tipologia
Lavoratori assunti da datori di lavoro non artigiani del Centro-Nord e datori di lavoro del Mezzogiorno non aventi natura di impresa, aventi titolo
alla riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro
Lavoratori in cassa integrazione guadagni assunti da imprese del Centro-Nord ai sensi dellʼart. 13, comma 2, della legge n. 80/2005
per i quali spetta lʼagevolazione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro
Codice Uniemens
58
M8
Assunzione lavoratori dalle liste di mobilità
Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro,
nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9)
Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro,
nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)
Lavoratori assunti a termine ai sensi dellʼart. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio
del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4)
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico
del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9)
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico
del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti assunti a termine ai sensi dellʼart. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo
indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista
per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4)
Lavoratori in mobilità assunti a tempo indeterminato ai sensi dellʼart. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 per i quali spett a il beneficio
del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi
Lavoratori in mobilità assunti a tempo determinato ai sensi dellʼart. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 per i quali spett a il beneficio
del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)
Lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi dellʼart. 13, comma 2, della legge n. 80/2005, con contratto trasformato a tempo indeterminato,
per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti
per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4)
28
75
76
77
S5
S6
S7
M5
M6
M7
giugno 2012
UNIEMENS (Denuncia individuale)
Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità licenziati da aziende non rientranti nella Cigs
Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro,
nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9)
Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro,
nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)
Lavoratori assunti a termine ai sensi dellʼart. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio
del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4)
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico
del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9)
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico
del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti assunti a termine ai sensi dellʼart. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo
indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista
per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4)
Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro,
nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi
Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro,
nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)
Lavoratori assunti a termine, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento
dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4)
P5
P6
P7
S1
S2
S3
F5
F6
F7
Assunzione lavoratori in Cigs da almeno 3 mesi di aziende in Cigs da almeno 6 mesi
Lavoratori per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti
per un periodo di 12 mesi
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro,
nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi
Lavoratori assunti ai sensi dellʼart. 13, comma 2, della legge n. 80/2005, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi
a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi
86
S4
M4
Assunzione agevolate in sostituzione di lavoratori in maternità
Lavoratori assunti in sostituzione per maternità per i quali spetta la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro
Lavoratori temporanei forniti in sostituzione per maternità per i quali spetta la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro
82
68
Incentivo al reimpiego dei dirigenti
Dirigenti privi di occupazione per i quali spetta al datore di lavoro la riduzione del 50% dei contributi
92
Altri codici di uso comune
00
01
04
05
06
07
08
09
10
11
13
14
35
36
41
42
51
52
Nessuna particolarità contributiva
Versamento del contributo Ivs per i lavoratori inviati in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
Versamento del contributo per lʼassicurazione contro la disoccupazione (Ds), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza
sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
Versamento del contributo Mobilità per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
Versamento del contributo per il Fondo di garanzia (Tfr), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n.
87/1994)
Versamento del contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale
(Circ. Inps n. 87/1994)
Versamento del contributo per lʼindennità economica di Malattia per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ.
Inps n. 87/1994)
Versamento del contributo per lʼindennità economica di Maternità per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ.
Inps n. 87/1994)
Lavoratori non soggetti al contributo per lʼassicurazione contro la Disoccupazione (Ds)
Lavoratori non soggetti al contributo per la Cassa integrazione guadagni (Cig)
Lavoratori per i quali non è dovuto congiuntamente il contributo per lʼassicurazione contro la Disoccupazione (Ds) e quello per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
Lavoratori per i quali non è dovuto congiuntamente il contributo per la Cassa integrazione guadagni (Cig) e quello per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
Lavoratori dipendenti per i quali è dovuta la contribuzione sul salario effettivo, non soggetti al contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
Lavoratori dipendenti per i quali è dovuta la contribuzione sul salario effettivo, esclusi dal contributo per lʼassicurazione contro la Disoccupazione (Ds) e dal contributo per la
Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
Lavoratori addetti ai pubblici esercizi per i quali è dovuto il contributo aggiuntivo di Malattia dello 0,77% e non soggetti al contributo per lʼassicurazione contro la
Disoccupazione (Ds)
Lavoratori addetti ai pubblici esercizi per i quali è dovuto il contributo aggiuntivo di Malattia dello 0,77% e non soggetti al contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
Cittadini Usa con opzione per Ivs nel paese di origine
Lavoratori assunti con contratto di solidarietà stipulato ai sensi dellʼart. 2, comma 2, della Legge n. 863/84
29
SINDACALE / WELFARE
Amministrazione
del personale
Sindacale / Welfare
giugno 2012
Amministrazione
del personale
Sindacale / Welfare
UNIEMENS (Denuncia individuale)
59
66
67
G0
H0
Lavoratori assunti ai sensi dellʼart. 8, comma 9, della Legge 29/12/90, n. 407, aventi titolo alla esenzione totale dei contributi a carico del datore di lavoro (disoccupati o cassintegrati assunti da aziende del Mezzogiorno) (circ. Inps n. 25/91)
Lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione totale (art. 13, c. 1, lett. A legge 68/1999). Lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa al 79% (circ.
Inps n. 203/2001)
Lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione al 50% (art. 13, c. 1, lett. B legge 68/1999). Lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa
tra il 67% e il 79% (circ. Inps n. 203/2001)
Lavoratore per contratto di lavoro intermittente a tempo pieno e indeterminato (Circ. n. 17 del 8/3/2006). Decorrenza 10/2005
Lavoratore con contratto di lavoro intermittente a tempo pieno e determinato (Circ. n. 17 del 8/3/2006). Decorrenza 10/2005
UNIEMENS (Denuncia aziendale)
Fondo Interprofessionale - Adesione
FITE
FODI
FOR.TE
FON.DIR
Fondo Interprofessionale - Revoca
REDI
REVO
Revoca ai fondi paritetici interprofessionali per dirigenti
Revoca aia fondi paritetici interprofessionali
Contribuzione assistenza contrattuale
W020
W030
Contrib. Assist. Contratt. Ascom -- capoluoghi provinciali
Contrib. Assist. Contratt. Covelco - capoluoghi provinciali
Trattamento fine rapporto
CF11
CF30
PA10
PA20
PF10
PF20
PE30
RF01
Importo della maggiorazione dovuta per i periodi pregressi
Restituzione importo imposta sostitutiva Tfr al Fondo di tesoreria
Rec. anticip. Tfr su contr. Fondo di tesoreria
Rec. anticip. Tfr su contr. Previd. e assist.
Rec. prest. Tfr su contrib. Fondi di tesoreria
Rec. prest. Tfr su contrib. Previd. e assist.
Rec. importo imposta sostit. Tfr Fondo di tesoreria
Recupero contributo versato in eccedenza al Fondo tesoreria
Altri
A700
A800
D100
M000
M001
M110
M119
M217
M900
M980
S060
Q900
Q920
A810
G800
L401
L402
L405
L407
L424
L508
L601
L613
L615
N954
Multe disciplinari
Sanzioni L. 146/90 per scioperi illegittimi
Interessi differimento
Versamento rata per lavoratori messi in mobilità
Versamento saldo per lavoratori messi in mobilità
Restituzione incentivo previsto dal programma Pari
Restituzione incentivo programma Pari 2007
Recupero riduzione proroga Cigs L. 266/2005
Contr. Solidarietà 10% art. 16 Dlgs n. 252/2005 (Fon.te, M. Negri)
Contr. Solidarietà 10% ex art. 9bis L. 166/91 (M. Besusso, Quas, Est)
Versamento contrib. sostitutiva in forma rateale
Oneri accessori al tasso legale
Sanzioni civili
Rest. sanzioni ex L. 146/90
Recupero ai sensi art. 4 c. 10 L. 223/91
Conguaglio contributo art. 8, c. 4 L. 223/91 (arretrato) - a credito
Conguaglio incentivo programma Pari - a credito
Arretrati beneficio 50% Legge n. 166/2008
Arretrati beneficio Legge 291/2004
Conguaglio incentivo programma Pari 2007
Rid. contr. periodi pregressi art. 6, c. 4, L. 608/96
Conguaglio beneficio art. 4 c. 3, L. 236/93 (arretrato)
Res. art. beneficio 50% indennità mobilità
Arret. conguaglio beneficio 50% Cigs
Sospensione contributi terremoto Abruzzo 2009
30
giugno 2012
TABELLE VARIE
Indice di rivalutazione T.F.R.
ANNO 1999
ANNO 2000
ANNO 2001
ANNO 2002
ANNO 2003
ANNO 2004
ANNO 2005
ANNO 2006
ANNO 2007
ANNO 2008
ANNO 2009
ANNO 2010
ANNO 2011
ANNO 2012
INDICE ISTAT
COSTO VITA
% DI INCREMENTO
PERCENTUALE
DA APPLICARE (*)
110,4
113,4
116,0
119,1
121,8
123,9
126,3
128,4
131,8
134,5
135,8
138,4
104,0
104,4
104,8
105,2
2,128
2,717
2,293
2,672
2,267
1,724
1,937
1,662
2,648
2,048
0,966
1,914
3,173
0,384
0,769
1,153
3,096
3,538
3,220
3,504
3,200
2,793
2,953
2,747
3,485
3,036
2,224
2,936
3,880
0,413
0,826
1,240
Dicembre
Dicembre
Dicembre
Dicembre
Dicembre
Dicembre
Dicembre
Dicembre
Dicembre
Dicembre
Dicembre
Dicembre
Dicembre
Gennaio
Febbraio
Marzo
(*) - 75% dellʼincremento del costo della vita più i ratei della percentuale fissa, pari allʼ1,5% annuo, stabilita dalla legge 297/1982.
Regime fiscale e contributivo dei rimborsi spese, trasferte e indennità chilometriche (1/1/98)
Casistica
Contributi Inps/Inail
Italia (fuori dal territorio comunale)
IRPEF
Estero
Italia (fuori dal territorio comunale)
Estero
Indennità di trasferta forfetaria e/o diaria
(escluse le spese di viaggio)
Esente fino a € 46,48 giornaliere
Esente fino a € 77,47 giornaliere
Esente fino a € 46,48 giornaliere
Esente fino a € 77,47 giornaliere
Indennità di trasferta con rimborso analitico delle
spese o di vitto o di alloggio
Esente fino a € 30,99 giornaliere
Esente fino a € 51,65 giornaliere
Esente fino a € 30,99 giornaliere
Esente fino a € 51,65 giornaliere
Indennità di trasferta con rimborso analitico sia
delle spese di vitto che di alloggio
Esente fino a € 15,49 giornaliere
Esente fino a € 25,82 giornaliere
Esente fino a € 15,49 giornaliere
Esente fino a € 25,82 giornaliere
Rimborso altre spese anche non documentabili
Esente fino a € 15,49 giornaliere
Esente fino a € 25,82 giornaliere
Esente fino a € 15,49 giornaliere
Esente fino a € 25,82 giornaliere
Spese di vitto e alloggio
Esente
Esente
Esente
Esente
Indennità chilometrica e di trasporto
(limiti tabelle Aci)
Esente
Esente
Esente
Esente
Ogni altra spesa
Imponibile al 100%
Imponibile al 100%
Imponibile al 100%
Imponibile al 100%
31
SINDACALE / WELFARE
Amministrazione
del personale
Sindacale / Welfare
Per informazioni: 02.7750362
[email protected] - www.unionemilano.it
giugno 2012
Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche
Indice
AMBIENTE
Sistri - Pagamento contributo differito al 30 novembre 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Compilazione Mud con scheda Sistri. Disponibili on line i moduli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Legge 4 aprile 2012, n. 35 di conversione del “decreto semplificazioni” Dl 9/2/2012, n. 5.
Conversione con modifiche. Le principali disposizioni in materia ambientale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Consorzio nazionale imballaggi (Conai). Imballaggi riutilizzabili impiegati in particolari circuiti . . . . . . . . . . .
Pag.
Pag.
33
34
Pag.
Pag.
34
38
SICUREZZA SUL LAVORO
Sistema di gestione della sicurezza e modello 231. Le caratteristiche richieste dallʼart. 30 Dlgs 81/2008 . . . Pag.
Attrezzature di lavoro. Accordi nella Conferenza Stato-Regioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Finanziamento Regione Lombardia di nove milioni di euro per la dote formazione in materia di salute
e sicurezza sul lavoro.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
38
40
41
PREVENZIONE INCENDI
Dm 16 marzo 2012. Piano straordinario biennale per lʼadeguamento alle norme antincendio
delle strutture ricettive turistico–alberghiere. Termine di adeguamento 31/12/2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
42
POLITICHE ENERGETICHE
Fonti rinnovabili: ripartizione regionale degli obblighi nazionali - Dm 15 marzo 2012 Burden Sharing. . . . . . . Pag.
44
In primo piano
Sistri - Pagamento contributo
differito al 30 novembre 2012
Il ministero dell’Ambiente, con comunicato del 20 aprile 2012, pubblicato sul sito istituzionale
www.minambiente.it, ha confermato la volontà di procedere ad una revisione del sistema Sistri in modo
da semplificare e rendere più efficienti le procedure.
Nell’ambito di questa iniziativa è stato deciso il differimento al 30 novembre 2012 del termine per il
pagamento dei contributi per l’anno in corso, previsto per il 30 aprile.
6
La fonte del comunicato, benché autorevole, non appare tuttavia giuridicamente adeguata ad operare correttamente
una modifica della disposizione prevista dallʼart. 7, comma 3, del Dm 18 febbraio 2011, n. 52 (che prevede che il contributo
annuale debba essere riferito all'anno solare di competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio, e
versato entro il 30 aprile dell'anno al quale i contributi si riferiscono), essendo allʼuopo necessario un provvedimento normativo
di pari rango.
Tuttavia, pur in mancanza di una formale legittimazione normativa, il differimento annunciato può considerarsi effettivo,
viste anche le rassicurazioni da parte del ministro circa la volontà di trasferire in tempi rapidi il contenuto del comunicato all'interno di una specifica disposizione normativa.
33
AMBIENTE - SICUREZZA - POLITICHE ENERGETICHE
Ambiente
giugno 2012
Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche
Ambiente
Compilazione Mud con scheda Sistri
I moduli
disponibili on line
Sono stati pubblicati sul sito www.sistri.it i moduli per la compilazione con scheda Sistri della dichiarazione Mud 2011
(art. 28, Dm 52/2011), in alternativa allʼutilizzo dei tradizionali moduli cartacei.
La dichiarazione doveva essere effettuata entro il 30 aprile 2012 ma per i ritardatari sono previste, nel periodo 1
maggio / 30 giugno 2012, sanzioni ridotte:
- accedendo unicamente con il dispositivo Usb assegnato ai delegati di sede;
- compilando le schede per ciascuna unità locale iscritta al Sistri (lʼapplicazione per la compilazione è disponibile nellʼarea
riservata Sistri);
- inserendo le informazioni come meglio descritte nella Guida per l'utilizzo dell'applicazione per la compilazione della dichiarazione Mud 2011 (allegato I).
Si ricorda altresì che:
A) La dichiarazione deve essere presentata, con riferimento al periodo 1 gennaio 2011 – 31 dicembre 2011, ai sensi dellʼart.
12, Dm 17/12/2009 (come modificato dal Dm 22/12/2010), da:
- produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- produttori di rifiuti non pericolosi di cui allʼart. 184, comma 3, lettere c) (lavorazioni industriali), d) (lavorazioni artigianali) e
g) (attività di recupero e smaltimento rifiuti) del Dlgs 152/2006, con più di 10 dipendenti;
- imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che già erano tenuti alla presentazione
del modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70.
B) I soggetti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti e i commercianti e gli intermediari di
rifiuti senza detenzione, non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione Sistri per le attività di trasporto ed intermediazione. I medesimi soggetti saranno tenuti a presentare la dichiarazione Sistri se effettuano operazioni di recupero o
smaltimento o sono produttori di rifiuti per i quali vige lʼobbligo di presentazione.
Si fa infine notare che nel modulo DR (destinatario dei rifiuti), deve essere indicato lʼimpianto di destinazione e non il
trasportatore. Si evidenzia al riguardo che, essendo il trasportatore esentato dalla dichiarazione, lʼinformazione relativa al destinatario non potrà essere desunta da altra fonte.
Legge n. 35 del 4 aprile 2012
Conversione con modifiche
del “decreto semplificazioni”
Dl n. 5 del 9 febbraio 2012
Le principali disposizioni
in materia ambientale
È entrata in vigore il 7 aprile 2012 la legge 4 aprile 2012, n. 35, di conversione del Dl 5/2012, cd “decreto semplificazioni”.
La legge, che ha convertito il decreto legge con modifiche, è pubblicata nel Supplemento ordinario n. 69 alla Gu n. 82
del 6 aprile scorso.
Di seguito, le principali disposizioni in materia ambientale.
34
giugno 2012
Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche
RIFIUTI
Rifiuti, Aria, Acqua - art. 23 - Autorizzazione unica ambientale per le Pmi
La norma prevede la delega al Governo per approvare entro il 10 agosto 2012 la disciplina della nuova Autorizzazione
unica ambientale per le piccole e medie imprese, che riunirà in un unico atto tutte le comunicazioni, notifiche e autorizzazioni
ambientali e sarà rilasciata da un unico ente.
Con la legge di conversione tale semplificazione viene estesa anche agli impianti non soggetti ad Aia (Autorizzazione
integrata ambientale).
Trasporti transfrontalieri - art. 24, comma 1, lett.d-bis)
La legge di conversione, con lʼaggiunta della lett. d-bis) al comma 1 dellʼart. 24 del decreto legge, integra la disposizione dellʼart. 194, comma 3, Dlgs 152/2006 (Codice ambientale) prevedendo che le imprese che effettuano trasporto trasfrontaliero di rifiuti, anche di imballaggio, alleghino ad ogni spedizione una dichiarazione dell'autorità del Paese di destinazione dalla
quale risulti che la legislazione ambientale di tale Paese non è meno rigorosa di quella prevista dal diritto dellʼUnione europea
(ivi incluso un sistema di controllo delle emissioni di gas serra), e che l'operazione di recupero nel Paese di destinazione sia
effettuata con modalità equivalenti, dal punto di vista ambientale, a quelle previste dalla legislazione in materia di rifiuti del
Paese di provenienza.
Rigenerazione oli usati - art. 24, comma 1, lett. e)
Lʼarticolo, che resta identico nella Legge di conversione, prevede che, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale sulla gestione degli oli usati (previsto ai sensi dell'art. 216-bis, Dlgs 152/2006), le autorità competenti possono autorizzare,
nel rispetto delle norme Ue, le operazioni di rigenerazione degli oli usati anche in deroga all'allegato A, tabella 3, Dm 392/1996,
fermi restando i limiti della tabella relativi al parametro Pcb/Pct (policlorobifenili e policlorotrifenili).
Pneumatici fuori uso - art. 24, comma 1, lett. f)
Lʼarticolo resta identico alla versione originaria del decreto legge e prevede (con modifica dellʼart. 228, Dlgs 152/2006)
che produttori o importatori di pneumatici, o loro forme associate, determinino annualmente il rispettivo contributo necessario
per l'adempimento dell'obbligo di gestione dei pneumatici fuori uso e lo comunichino al ministero dell'Ambiente entro il 31 ottobre di ogni anno.
Movimentazione tra fondi - art. 28
Resta la previsione originaria del decreto legge, la quale stabilisce che non è considerata "trasporto di rifiuti" la movimentazione dei rifiuti agricoli finalizzata al deposito temporaneo ed effettuata sia da una azienda agricola tra i suoi fondi (anche
percorrendo la via pubblica), purché tra di loro distanti al massimo 10 km, sia da un imprenditore agricolo dai propri fondi al sito
della cooperativa agricola di cui è socio.
ACQUE
Attività di immersione di materiale derivante da attività di escavo - art. 24, comma 1, lett.d)
Resta stabilito che, salvo che si tratti di aree protette, è di competenza della Regione l'autorizzazione ex art. 109, Dlgs
152/2006 all'immersione in mare dei materiali da attività di escavo (materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni
litoranei emersi; inerti, materiali geologici inorganici e manufatti, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l'innocuità ambientale;
materiale organico e inorganico di origine marina o salmastra, prodotto durante l'attività di pesca effettuata in mare o laguna o
stagni salmastri).
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AMBIENTE - SICUREZZA - POLITICHE ENERGETICHE
Ambiente
giugno 2012
Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche
Ambiente
ARIA
Modifiche a norme tecniche di tutela dellʼaria - art. 24, comma 1, lett. h)
Nel testo definitivo modificato dalla legge di conversione, la norma va a sostituire il comma 5 dell'art. 281 Dlgs
152/2006 (relativo alle modalità di modifica degli allegati in materia di tutela dellʼaria e riduzione delle emissioni – Parte V del
Dlgs 152/2006).
Il testo definitivo stabilisce che integrazioni e modifiche agli allegati di cui sopra siano adottate con decreto dei ministri
dellʼAmbiente, dello Sviluppo economico e, per quanto di competenza, dei Trasporti, sentita la Conferenza unificata StatoRegioni.
Emissioni delle piattaforme off-shore - art. 24, comma 1, lett. g)
Con la legge di conversione viene eliminata la modifica allʼart. 268, comma 1, lett. o) del Dlgs 152/2006, con cui si attribuiva alla Regione la competenza per lʼautorizzazione delle emissioni in atmosfera delle piattaforme offshore; la competenza
torna allo Stato.
Bollino blu - art. 11, comma 8
Viene cancellato l'obbligo annuale di effettuare il bollino blu. Il certificato che attesta il rispetto dei limiti delle emissioni
inquinanti sarà prodotto, dal 2012, esclusivamente al momento della revisione periodica obbligatoria del mezzo.
Con la legge di conversione, viene modificata lʼespressione “emissioni inquinanti” in “emissioni di gas di scarico”.
ENERGIA
Dichiarazione di conformità degli impianti termici - art. 9
La norma stabilisce che un decreto ministeriale adotterà il “modello di Dichiarazione unica” di conformità degli impianti
termici che andrà a sostituire:
i modelli previsti dal Dm 22 gennaio 2008, n. 37, e, con riferimento agli impianti termici civili (a servizio degli edifici), la
dichiarazione di cui all'art. 284, Dlgs 152/2006.
Terminali di rigassificazione - art. 24, comma 1, lett. i)
I terminali di rigassificazione e le altre piattaforme offshore sono sottoposti ad Autorizzazione integrata ambientale - Aia
(Allegato VIII alla parte seconda del Dlgs 152/2006).
Modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e riduzione dei consumi negli edifici scolastici - art. 53
Lʼarticolo prevede lʼapprovazione da parte del Cipe, sulla base delle indicazioni fornite da Regioni, province e comuni, di
un piano nazionale di edilizia scolastica finalizzato a mettere in sicurezza, ammodernare e razionalizzare il patrimonio immobiliare scolastico, nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti.
Al fine, poi, di adeguare la normativa tecnica vigente agli standard europei e alle più moderne concezioni di realizzazione e impiego degli edifici scolastici, viene stabilito che con decreto ministeriale, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, saranno adottate le norme tecniche-quadro, contenenti gli indici minimi e massimi di
funzionalità urbanistica, edilizia (anche con riferimento alle tecnologie in materia di efficienza e risparmio energetico e produzione da fonti energetiche rinnovabili), e didattica, indispensabili a garantire indirizzi progettuali di riferimento adeguati e omogenei
sul territorio nazionale.
È altresì previsto che gli enti proprietari di edifici scolastici, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore (9 febbraio
2012) del decreto legge, debbano adottare misure gestionali e di manutenzione degli edifici finalizzate al contenimento dei consumi di energia, anche avvalendosi di “contratti di servizio energia” tramite Esco, ed anche in deroga al generale divieto per le
pubbliche amministrazioni di appaltare esternamente lavori di manutenzione.
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Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche
Procedure accelerate per infrastrutture strategiche - art. 57
Lʼart. 57, dopo aver individuato le infrastrutture e gli insediamenti petroliferi aventi natura strategica per il Paese, prevede per essi unʼautorizzazione “accelerata” il cui rilascio avviene entro il termine di 180 giorni, ad opera del ministero dello
Sviluppo economico, di concerto con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dʼintesa con le Regioni interessate.
Il procedimento di Via è coordinato con i tempi massimi di chiusura del procedimento di rilascio della predetta autorizzazione.
Infrastrutture ed insediamenti petroliferi individuati per la loro natura strategica sono i seguenti:
stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali; depositi costieri di oli minerali come definiti dall'art. 52 del
Codice della navigazione; depositi di carburante per aviazione, siti all'interno del sedime aeroportuale; depositi di stoccaggio di
prodotti petroliferi, ad esclusione del Gpl, di capacità autorizzata non inferiore a metri cubi 10.000; depositi di stoccaggio di Gpl
di capacità autorizzata non inferiore a tonnellate 200; oleodotti di cui all'art. 1, comma 8, lettera c), punto 6, della legge
239/2004.
Con la legge di conversione, le disposizioni dellʼart. 57 del decreto legge vengono estese alla lavorazione e allo stoccaggio di oli vegetali destinati ad uso energetico.
Infrastrutture energetiche strategiche nei settori elettricità e gas naturale - art. 57-bis
Questo articolo, aggiunto dalla legge di conversione, prevede che, con un futuro Dpcm (decreto del presidente del
Consiglio dei ministri), da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della Legge di conversione medesima, dovrà individuare gli impianti e le infrastrutture energetiche prioritarie, sia sul territorio nazionale sia interconnesse con altre all'estero.
L'individuazione di tali impianti dovrà essere aggiornata con periodicità almeno biennale.
IPPC (PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELLʼINQUINAMENTO)
Aia: Autorizzazione integrata ambientale - art. 24, comma 1, lett. c)
Con riguardo allʼautorizzazione necessaria per tutte le attività industriali e agricole che presentano un notevole potenziale inquinante, nel caso di impianto localizzato in mare, sarà lʼIspra, coordinandosi con il ministero dello Sviluppo economico,
a procedere ai controlli sul rispetto dellʼautorizzazione da parte del gestore.
QUALITÀ
Riduzione dei controlli per le imprese - art. 14
La norma pone lʼobiettivo della razionalizzazione dei controlli sulle imprese, che dovranno essere ispirati ai principi della
semplicità e della proporzionalità dei controlli stessi e dei relativi adempimenti burocratici alla effettiva tutela del rischio. I target
di razionalizzazione e semplificazione potranno essere perseguiti mediante regolamenti adottati dal Governo.
I regolamenti saranno destinati, fra lʼaltro, a sopprimere o ridurre i controlli sulle imprese in possesso della certificazione
del sistema di gestione per la qualità Iso (non più solo Uni En Iso 9001), o altra appropriata certificazione, emessa, a fronte di
norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del regolamento 2008/765/Ce, o firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento (Iaf Mla).
Le disposizioni di cui allʼart. 14 non si applicano ai controlli in materia fiscale (come già stabilito dal decreto legge) e
nemmeno a quelle in materia finanziaria e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia, sarà la Pa ad acquisire d'ufficio il documento sulla regolarità contributiva (Durc).
TRASPORTI
Colonnine di ricarica per le auto elettriche - art. 23, comma 2-bis
La realizzazione delle infrastrutture di ricarica (“colonnine”) dei veicoli elettrici è sottoposta a semplice Scia (segnalazione certificata di inizio attività).
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AMBIENTE - SICUREZZA - POLITICHE ENERGETICHE
Ambiente
giugno 2012
Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche
Ambiente
Consorzio nazionale
imballaggi (Conai)
Imballaggi riutilizzabili
impiegati in particolari circuiti
Il consiglio di amministrazione del Conai, con delibera del 21 marzo 2012, ha introdotto alcune innovazioni sulle condizioni di assoggettabilità al contributo ambientale, prevedendo formule agevolate riservate agli imballaggi riutilizzabili e impiegati
nellʼambito di particolari circuiti.
In particolare:
1. Imballaggi riutilizzabili impiegati nellʼambito di un ciclo produttivo o rete commerciale.
Viene confermata lʼesclusione dallʼapplicazione del contributo ambientale per quegli imballaggi che servono a movimentare prodotti internamente alle aziende e non a contenere beni destinati alla vendita. Si tratta di imballaggi strutturalmente
concepiti per un uso generalmente pluriennale (casse di varie dimensioni in plastica e pallets in legno o plastica) adibiti alla
movimentazione di merci allʼinterno di un “ciclo produttivo” o “circuito commerciale” chiuso e controllato, ferma restando la loro
natura di imballaggio.
Il Cda ha precisato che per utilizzo in un ciclo produttivo o circuito commerciale si intende lʼimpiego di un imballaggio
riutilizzabile:
a) sia nellʼambito di uno stesso stabilimento industriale o di un polo logistico (appartenenti allo stesso soggetto giuridico);
b) sia tra più unità locali (siti produttivi, poli logistici, punti di vendita) appartenenti ad uno stesso soggetto giuridico o a un
medesimo gruppo/rete industriale o commerciale.
2. Imballaggi riutilizzabili impiegati nellʼambito di circuiti particolarmente virtuosi dal punto di vista ambientale.
Per gli imballaggi riutilizzabili e impiegati in sistemi di restituzione che possono essere controllati o certificati o verificabili
(es. noleggio o analoghe forme commerciali), il Cda ha deliberato che a decorrere dal 1° aprile 2012 il contributo ambientale
viene applicato nel momento in cui lʼimballaggio termina effettivamente il suo riutilizzo o risulta comunque disperso o fuori dal
circuito.
Da ciò discende che il proprietario dellʼimballaggio riutilizzabile non deve versare il contributo ambientale al Conai al
momento dellʼimmissione al consumo o al fornitore che effettua la prima cessione, ma si impegna a dichiararlo e a versarlo in
seguito, direttamente al Conai.
Per evitare fenomeni di evasione o di elusione del contributo ambientale, con il rischio di generare forme di sleale concorrenza tra operatori dello stesso settore, il consiglio ha ravvisato lʼopportunità di concedere tali formule agevolative solo a
quei soggetti che siano effettivamente in grado di tracciare nel dettaglio gli imballaggi facenti parte del parco circolante.
Sistema di gestione
della sicurezza e modello 231
Le caratteristiche richieste
dallʼart. 30 Dlgs 81/2008
Introduzione
Data lʼestensione, in virtù del recente Dlgs 121/2011, ad una serie di reati ambientali, della responsabilità “amministrativa” dellʼente sancita dal Dlgs 231/2001, e data la grande attualità del tema (trasversale allʼambiente e alla sicurezza sul lavoro)
inerente i modelli di organizzazione aziendale, è buona lʼoccasione per fare il punto sulle caratteristiche del modello di organizzazione e gestione - cosiddetto “Modello 231” - in generale.
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giugno 2012
Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche
Premessa
Il Dlgs 231/2001 stabilisce la responsabilità degli enti (società, associazioni, cooperative, etc.) per fatti di reato, correlata e conseguente alla commissione di determinati reati (cosiddetti “reati presupposto”) da parte delle persone fisiche operanti al loro
interno, qualora sia provato che queste hanno agito nellʼinteresse o a vantaggio dellʼente (ad es. per realizzare un profitto, che
può consistere anche in un risparmio di costi) e in difetto di unʼorganizzazione idonea ad impedirlo (la disciplina colpisce, pertanto, la “colpa di organizzazione”).
Lʼaccertamento, in sede di giudizio penale, della commissione del reato da parte della persona fisica è dunque il presupposto
per la comminazione a carico dellʼente di pesanti sanzioni, interdittive e pecuniarie.
In particolare:
- le sanzioni interdittive consistono in: interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o
concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni e finanziamenti ed eventuale revoca di quelli concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- le sanzioni pecuniarie vengono applicate per quote (del patrimonio dellʼente o del fondo comune), in un numero non inferiore
a cento né superiore a mille; poiché l'importo di una quota va da un minimo di 258,23 € ad un massimo di 1.549,37 € avremo sanzioni da un minimo di 25.800,00 € ad un massimo 1.549.000 €
Estensione del Dlgs 231/2001 alla sicurezza sul lavoro e allʼambiente
La disciplina del Dlgs 231/2001 sulla responsabilità da reato a carico dellʼente (originariamente introdotta nel nostro ordinamento per sancire la responsabilità dellʼente in relazione alla commissione di reati di natura dolosa, cioè volontari, intenzionali - in
particolare: reati societari, reati di corruzione e concussione), è stata poi estesa:
- con legge 123/2007, ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime verificatisi in violazione delle norme
antinfortunistiche (v. sul punto, in particolare, la circolare del Servizio n. 33 del 2008);
- col citato Dlgs 121/2011, ad una serie di reati ambientali.
Lʼesenzione da responsabilità è prevista, ed esige che lʼente dimostri “di aver adottato ed efficacemente attuato - per dirla con
le parole dellʼart. 30, Dlgs 81/2008 - un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della medesima specie di
quello in concreto verificatosi” (circolare del Servizio n. 33 citata).
Con lʼinclusione, allora, fra i “reati presupposto”, di reati ambientali e di reati inerenti la sicurezza sul lavoro (lʼomicidio colposo e
le lesioni colpose di cui sopra), sembra evidente lʼopportunità per le imprese (con certe caratteristiche dimensionali e di rischio),
di dotarsi del modello di organizzazione, cosiddetto “Modello 231”, ancorché esso sia volontario.
I requisiti del Modello 231
Ecco di seguito le caratteristiche del Modello 231, che deve poter assicurare, ai sensi dellʼart. 30 Dlgs 81/2008, lʼadempimento
di tutti gli obblighi giuridici relativi:
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e
biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza,
consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dellʼapplicazione e dellʼefficacia delle procedure adottate.
Il modello deve altresì prevedere:
- idonei sistemi di registrazione dellʼavvenuta effettuazione delle attività di cui sopra;
- per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dellʼorganizzazione e dal tipo di attività svolta, unʼarticolazione di funzioni che
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AMBIENTE - SICUREZZA - POLITICHE ENERGETICHE
Sicurezza sul Lavoro
giugno 2012
Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche
Sicurezza sul Lavoro
assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto (da parte del lavoratore, del preposto o di qualunque altro
soggetto dellʼazienda) delle misure indicate nel modello;
- un idoneo sistema di controllo sullʼattuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate (organismo di vigilanza).
Considerazioni finali
La precedente elencazione riporta in grassetto il requisito che fa riferimento allʼadozione di un “idoneo sistema disciplinare”, per
richiamare lʼattenzione su quella che è lʼunica parte “non corrispondente” TRA le Linee Guida UNI INAIL e le BS (British
Standards) OHSAS 18001:2007 E quanto richiesto dallʼart. 30 D. Lgs. 81/2008.
Occorrerà dunque integrare il Modello 231, eventualmente adottato, secondo le Linee Guida UNI INAIL o le BS OHSAS
18001:2007 con la previsione specifica del sistema disciplinare, requisito essenziale per ottenere un Modello di organizzazione
e gestione completo ai sensi dellʼart. 30 D.Lgs. 81/2008 (approvato dalla Commissione consultiva permanente di cui allʼart. 6,
D.Lgs. 81/2008) e idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità dellʼente.
Per tutto il resto, le Linee Guida UNI INAIL e le BS OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui allʼart. 30 (è
quanto stabilisce lo stesso art. 30 in commento).
Il sistema disciplinare: dovrà essere definito e formalizzato dallʼAlta Direzione aziendale e quindi diffuso a tutti i soggetti interessati, quali ad esempio: datore di lavoro, dirigenti o altri soggetti in posizione apicale, preposti, lavoratori, etc..
Attrezzature di lavoro
Accordi
nella Conferenza Stato-Regioni
La Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio scorso ha approvato un accordo, che entrerà in vigore 12 mesi dopo la
data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale, che individua le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di questa abilitazione. Lʼaccordo definisce inoltre i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione da erogare a questi lavoratori. Si tratta di formazione specifica che non esime gli stessi operatori dal seguire iter e programmi formativi obbligatori. La durata ed i contenuti della formazione sono da considerarsi minimi.
I soggetti formatori
Rispetto ai requisiti dei soggetti formatori fissati dallʼaccordo sulla formazione dei lavoratori in attuazione dellʼart. 37 del
Dlgs 81/2008, questo nuovo accordo ne prevede di più specifici. È infatti stabilito che solo alcuni soggetti formatori possono
erogare la formazione. Oltre a quelli istituzionali (il ministero del Lavoro, lʼInail, le Regioni e le province, etc.) sono previsti
anche gli organismi paritetici e gli enti bilaterali, le associazioni sindacali, gli ordini e i collegi professionali, pur con alcune limitazioni previste dal punto 1 dellʼaccordo. Sono inoltre abilitati gli enti di formazione accreditati presso i sistemi regionali con una
esperienza minima di 3 anni nel settore specifico o di 6 anni in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
Le attrezzature
Le attrezzature per lʼuso delle quali è prevista formazione specifica sono: piattaforme di lavoro mobili elevabili, gru a
torre, gru mobile, gru per autocarro, carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, trattori agricoli o forestali, macchine
movimento terra, pompa per calcestruzzo.
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Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche
Il percorso formativo
Vengono definiti i requisiti minimi dei corsi, che devono disporre di un responsabile, di un registro di presenza, di un
numero massimo di allievi per ogni corso non superiore alle 24 unità, di un rapporto istruttore allievi nella pratica in aree idonee
non superiore di 1 a 6.
Tre, generalmente, le tipologie di modulo formativo: teorico, tecnico, pratico. Gli ultimi due hanno lunghezza e consistenza molto variabile in base allʼattrezzatura oggetto della formazione.
Per il modulo giuridico e per il tecnico è consentito lʼuso di modalità formative in e-learning. Il modulo giuridico, qualora
si desideri ottenere attestato per diverse attrezzature, è sempre valido. Al termine di ogni modulo e alla conclusione dellʼintero
iter sono previste prove di valutazione. Al termine delle prove di valutazione sono rilasciati attestati di abilitazione.
Lʼabilitazione durerà 5 anni e per il rinnovo occorrerà seguire corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore.
Il percorso formativo verrà registrato nel libretto formativo del cittadino (art. 2 comma 1, lettera i) del Dlgs 276 del 10
settembre 2003). Al contempo, il soggetto formatore dovrà conservare per almeno 10 anni il “Fascicolo del corso” con i dati dei
corsi, degli allievi e degli attestati. Il percorso formativo prevede vari moduli teorici e pratici con verifiche intermedie e finali i cui
contenuti variano in riferimento alla tipologia di attrezzature.
Per alcuni moduli teorici è prevista la possibilità di erogare la formazione in modalità e-learning: modulo giuridico normativo (1 ora) e modulo tecnico (2, 3, 6 o 7 ore in funzione della tipologia di attrezzature).
La durata della validità dellʼabilitazione e lʼaggiornamento della formazione
Lʼaccordo prevede che lʼabilitazione sia rinnovata ogni 5 anni dalla data di rilascio dellʼattestazione dellʼabilitazione, a
condizione che sia svolto un corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore di cui almeno 3 ore relative agli argomenti
previsti dai moduli pratici.
Formazione pregressa
Per quanto riguarda il riconoscimento della formazione pregressa, saranno riconosciuti attestati di: corsi di formazione
della durata complessiva non inferiore a quella indicata dagli accordi; corsi dalla durata inferiore ma completati da aggiornamento entro 24 mesi dallʼentrata in vigore dellʼaccordo con verifica finale; corsi non completati da verifica finale e di qualsiasi
durata, purché entro 24 mesi siano integrati da modulo di aggiornamento e verifica finale di apprendimento.
Finanziamento
Regione Lombardia
di nove milioni di euro
per la dote formazione
in materia di salute
e sicurezza sul lavoro
È stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia (Burl) n. 15 del 12 aprile 2012, lʼavviso (Dg
Occupazione e politiche del lavoro) “Dote impresa - salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, che prevedeva uno stanziamento
di nove milioni di euro per la formazione dei lavoratori, in favore delle aziende lombarde che occupano da 0 a 49 lavoratori.
Obiettivo del finanziamento era sostenere il miglioramento e lʼinnalzamento del livello delle conoscenze e competenze
in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del Dlgs 81/2008.
Lʼiniziativa prevedeva lʼattivazione di specifici percorsi formativi rivolti al personale delle micro e piccole imprese lombarde, con particolare attenzione alle priorità settoriali individuate sulla base dei criteri di graduazione del rischio.
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AMBIENTE - SICUREZZA - POLITICHE ENERGETICHE
Sicurezza sul Lavoro
giugno 2012
Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche
Sicurezza sul Lavoro
La dote consisteva in un voucher assegnato alla micro o piccola impresa, per la formazione di soggetti con funzione in
materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il voucher ha un valore massimo di € 5.000,00 ed è riconosciuto alla singola impresa.
Lʼassegnazione del voucher avviene con procedura "a sportello", seguendo lʼordine cronologico di presentazione delle
domande nel sistema informativo Gefo.
Il voucher può essere utilizzato esclusivamente per la partecipazione dei lavoratori ai percorsi formativi ammissibili .che
dovranno concludersi entro il 31 ottobre 2012.
I corsi devono essere programmati tramite un ente formativo autorizzato.
La domanda di dote per accedere al finanziamento doveva essere presentata dallʼimpresa, a partire dal 18 aprile 2012,
mediante il sistema informativo Gefo, accessibile dal sito www.lavoro.regione.lombardia.it
Ai fini della compilazione della domanda, lʼimpresa è tenuta a verificare che il proprio profilo nel sistema informativo
Gefo sia aggiornato e, in caso contrario, è tenuto ad aggiornarlo prima di presentare la propria domanda.
La domanda di dote è sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale o altro soggetto con potere di firma dellʼimpresa, il quale:
- dichiara il possesso dei requisiti previsti dal presente avviso;
- indica il valore della dote richiesta e la tipologia di corso cui è interessato;
- allega lʼeventuale dichiarazione sugli aiuti di stato, firmata digitalmente;
- dichiara di aver apposto marca da bollo di euro 14,62 su copia della domanda conservata agli atti.
A seguito della ricezione della comunicazione di accettazione della dote, il soggetto richiedente deve attivarsi per far
frequentare ai destinatari i percorsi formativi scelti.
Il pagamento del voucher avviene a saldo e a rimborso, a fronte della presentazione della fattura quietanzata relativa al
servizio formativo fruito.
Prevenzione Incendi
Dm 16 marzo 2012
Piano straordinario biennale
per lʼadeguamento alle norme antincendio
delle strutture ricettive turistico–alberghiere
Termine di adeguamento
31 dicembre 2013
Dal 30 aprile 2012 è entrato in vigore il Dm 16 marzo 2012 del ministero dellʼInterno, contenente la disciplina del piano
straordinario biennale per lʼadeguamento alle norme antincendio delle strutture ricettive turistico - alberghiere con oltre 25 posti
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giugno 2012
Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche
letto - esistenti alla data di entrata in vigore del Dm 9 aprile1994 - che non abbiano ancora completato l'adeguamento alla
regola tecnica di prevenzione incendi.
Il suddetto piano straordinario (dʼora in poi, “piano”), deciso dal Governo con Dl 216/2011 (“Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative”) convertito nella legge 14/2012, ha prorogato al 31 dicembre 2013 il termine di adeguamento delle
strutture ricettive come sopra indicate, ammesse, a domanda, al piano medesimo.
In esso dovrà essere indicato il programma di adeguamento alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi da realizzare entro il sopraccitato temine di scadenza.
Lʼammissione al piano è consentita alle strutture ricettive che dimostrino il possesso, alla data di entrata in vigore del
decreto 16 marzo in oggetto, dei requisiti di sicurezza antincendio previsti dal Titolo II dellʼallegato al Dm 9 aprile 1994 (e successive modifiche e integrazioni), e delle misure integrative di gestione della sicurezza, come di seguito sintetizzati:
a) servizio interno di sicurezza integrativo, permanentemente presente durante l'esercizio e ricompreso nel piano di emergenza, al fine di consentire un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all'esodo;
b) impianti elettrici realizzati in conformità della L 186/68 e presenza dellʼilluminazione di sicurezza con le caratteristiche di cui
al punto 9 del Dm 9.4.1994;
c) presenza del sistema di allarme acustico in grado di avvertire gli ospiti e il personale presenti delle condizioni di pericolo in
caso di incendio (punto 10 del Dm 9.4.1994);
d) dotazione di estintori, di capacità estinguente non inferiore a 13A89BC, installati in ragione di uno ogni 200 mq di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano (p.to 11 del Dm 9.4.1994);
e) realizzazione, solo per strutture con un numero di posti letto superiore a 100, di un impianto di rilevazione incendi (punto 12
del Dm 9.4.1994);
f) presenza della segnaletica di sicurezza conforme al Dlgs 81/08 (punto 13 del Dm 9.4.1994);
g) gestione della sicurezza (punto 14 del Dm 9.4.1994) con particolare riferimento al mantenimento in efficienza dei sistemi di
vie di uscita, dei mezzi e gli impianti antincendio, degli impianti elettrici, degli impianti di ventilazione, condizionamento e
riscaldamento;
h) addestramento del personale mediante partecipazione, almeno 2 volte l'anno, a riunioni di addestramento e di allenamento
all'uso dei mezzi di soccorso, di allarme e di chiamata di soccorso, nonché a esercitazioni di evacuazione dell'immobile sulla
base di un piano di emergenza opportunamente predisposto (punto 15 del Dm 9.4.1994);
i) apposizione delle istruzioni di sicurezza relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di sinistro da esporre allʼingresso, a ciascun piano e allʼinterno di ogni camera (punto 17 Dm 9.4.1994);
j) conformità alle norme della larghezza delle vie di uscita nonché della larghezza totale delle uscite (punti 20.2, 20.3 e 20.5
Dm 9.4.1994).
Entro 30 giorni dallʼentrata in vigore del Dm 16 marzo 2012 (cioè, entro il 30 maggio 2012), gli enti e i privati titolari delle
strutture ricettive dovevano quindi presentare al comando provinciale dei Vigili del fuoco (Vvf):
- apposita domanda di ammissione al piano, corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti di sicurezza
antincendio;
- richiesta di valutazione del progetto per lʼattività 66 cat. B o C (o, se già in possesso, estremi dellʼapprovazione del progetto
di adeguamento);
- il programma di adeguamento alle vigenti norme di sicurezza.
Al termine dellʼadeguamento alle disposizioni di incendi previsti nel piano, gli enti e i privati responsabili devono presentare al comando Vvf lʼistanza per il controllo dellʼavvenuto adempimento, secondo le modalità di cui allʼart. 4, comma 1, Dpr
151/2011, corredata dalla documentazione ivi prevista.
Entro 60 giorni dal ricevimento dellʼistanza, il comando Vvf effettuerà i controlli volti ad accertare il rispetto dei requisiti di
sicurezza e si esprimerà sullʼammissione del piano.
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AMBIENTE - SICUREZZA - POLITICHE ENERGETICHE
Prevenzione Incendi
giugno 2012
Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche
Politiche Energetiche
Fonti rinnovabili
Ripartizione regionale
degli obblighi nazionali
Dm 15 marzo 2012
“Burden Sharing”
Nella Gu n. 78 del 2 aprile 2012 è stato pubblicato il Dm 15 marzo 2012 recante “Definizione e qualificazione degli
obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione della modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli
obiettivi da parte delle regioni e delle province autonome (c.d. “Burden Sharing”)”.
Il provvedimento, noto come “Burden Sharing”, è finalizzato a ripartire fra Regioni e province autonome di Trento e di
Bolzano lʼobiettivo nazionale di copertura al 2020 del 17% del consumo interno lordo tramite la produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili tenendo conto che almeno il 10% del consumo finale di energia nel settore dei trasporti deve essere prodotto con energia da fonti rinnovabili.
La tabella A riportata allʼart. 3 del provvedimento (si veda approfondimento allegato) individua gli obiettivi territoriali attesi al 2020 ed espressi in termini di percentuale di copertura dei consumi finali lordi attraverso lo sviluppo delle fonti rinnovabili.
La tabella indica anche gli obiettivi intermedi biennali da rispettare per raggiungere lʼobiettivo finale al 2020.
Si evidenzia che, in base a quanto dispone il comma 2 dellʼart. 3, gli obiettivi, intermedi e finali, per ciascuna Regione e
provincia autonoma, saranno vincolanti a partire dal 2016.
Ogni Regione/provincia autonoma dovrà rivedere – o consolidare – i criteri di utilizzo del proprio territorio, quindi la
mappatura dei siti idonei o non idonei ai vari impianti, i vincoli particolari e le eventuali modifiche in merito alle autorizzazioni.
Lʼart. 4 riporta un elenco dei principali strumenti a disposizione delle Regioni/province autonome:
• sviluppare modelli di intervento per lʼefficienza energetica e le fonti rinnovabili su scala distrettuale e territoriale;
• integrare la programmazione in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica con la programmazione di altri settori;
• concorrere al contenimento dei rispettivi consumi finali lordi mediante interventi nei trasporti pubblici locali, negli edifici e
nelle utenze delle Regioni e degli enti locali, nellʼilluminazione pubblica e nel settore idrico.
Gli enti territoriali si dovranno inoltre impegnare:
- alla diffusione degli strumenti del finanziamento tramite terzi e dei servizi energetici;
- a indirizzare gli enti locali nello svolgimento dei procedimenti di loro competenza, applicando il modello dellʼautorizzazione;
- ad incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili e allʼefficienza energetica;
- a promuovere programmi di formazione, destinati anche a gestori di utenze pubbliche, progettisti, piccole e medie imprese;
- a sostenere la realizzazione di reti di teleriscaldamento.
Il provvedimento prevede inoltre che, a decorrere dal 2013, il ministero dello Sviluppo economico (di seguito Mise)
provveda, entro il 31 dicembre di ciascuno anno, alla verifica della quota del consumo finale lordo di energia coperta da fonti
rinnovabili riferita allʼanno precedente.
Le verifiche del Mise partiranno comunque lʼanno successivo dallʼattivazione del sistema statistico nazionale in materia
di energia previsto dallʼart. 40 del Dlgs 28/2011.
Per quanto attiene ai casi di mancato raggiungimento degli obiettivi, lʼart. 6 prevede, a decorrere dal 2017, la possibilità
di un intervento governativo diretto, tramite lʼemanazione di provvedimenti, o indiretto, tramite la nomina di un apposito commissario.
Le Regioni possono inoltre ricorrere ai “trasferimenti statistici” (scambi di energia) previsti dal Dlgs 28/2011, ma le cessioni ad altri Paesi dovranno essere autorizzate dal Mise.
Il decreto prevede infine la costituzione ad opera del Mise di un osservatorio composto da rappresentanti ministeriali e
regionali che avrà fini propositivi in termini di monitoraggio dello stato di raggiungimento degli obiettivi regionali
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Tributario
Indice
VARIE
Decreto “Semplificazioni tributarie” – Conversione in legge – Legge n. 44 del 26 aprile 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . .
IMPOSTE DIRETTE
Contenzioso tributario – Giudizi concernenti atti della riscossione – Istruzioni operative – Circolare dellʼAgenzia
delle Entrate n. 12/E del 12 aprile 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mediazione tributaria – Versamento – Istituzione codici tributo – Risoluzione dellʼAgenzia delle Entrate n. 37
del 19 aprile 2012.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pag. 45
Pag. 54
Pag. 55
IMPOSTE INDIRETTE
Iva – Condizioni per il rimborso dellʼIva indebitamente assolta – Corte di cassazione, sentenza n. 4020/2012. . . .
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TRIBUTI LOCALI
Decreto “liberalizzazioni” – Conversione in legge – Legge n. 27 del 24 marzo 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Imu – Versamento – Codici tributo – Risoluzione dellʼAgenzia delle Entrate n. 35 del 12 aprile 2012 .. . . . . . . . . . .
Imposta di pubblicità sui camion-vela – Sentenza della Corte di cassazione n. 5858 del 13 aprile 2012 . . . . . . . . .
Pag. 59
Pag. 60
Pag. 61
In primo piano
Decreto
“Semplificazioni tributarie”
Conversione in legge n. 44
del 26 aprile 2012
Con il documento di seguito illustrato, il Dl n 16 del 2 marzo 2012 (il c.d. “decreto semplificazioni”)
è stato convertito in legge.
In sede di conversione in legge sono state apportate alcune importanti modifiche fiscali tra le quali si
segnalano le seguenti:
- le modifiche alla disciplina dell’imposta municipale principale (Imu) e in particolare le modalità di pagamento dell’imposta per l’anno 2012;
- il trattamento fiscale ai fini dell’Imu e delle imposte sui redditi degli immobili di interesse storico e artistico;
- l’esonero dall’emissione della fattura per l’attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri
turistici ed eventi similari, effettuata dall’agenzia di viaggi e turismo;
- l’adeguamento dei limiti di volume d’affari per la tenuta del bollettario madre e figlia;
- l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità al marchio apposto con dimensioni proporzionali
alla dimensione dei beni sulle gru mobili, sulle gru a torri adoperate nei cantieri edili e sulle macchine da
cantiere;
- l’introduzione “a regime” della proroga dei termini per gli adempimenti fiscali e i versamenti del mese di
agosto;
- l’obbligo di registrazione telematica dei contratti di locazione e d’affitto di beni immobili per i possessori
di almeno 10 unità immobiliari (non più 100), anche se non tutte locate o affittate;
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- le nuove disposizioni in materia di scudo fiscale e sull’imposta immobili all’estero.
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TRIBUTARIO
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Tributario
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Sul Supplemento ordinario n. 85/L alla Gazzetta ufficiale n. 99 del 29 aprile 2012 è stata pubblicata la legge n. 44
del 26 aprile 2012, recante: ”Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”.
Si inizia di seguito, lʼillustrazione delle disposizioni fiscali, contenute nella legge di conversione in esame.
Pagamenti da parte delle Pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 4-bis)
Si ricorda che lʼart. 48-bis del Dpr n. 602/1973 stabilisce che gli enti pubblici, prima di effettuare, a qualunque titolo, il
pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente
allʼobbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari
almeno a tale importo.
In caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza allʼagente della riscossione competente per territorio, ai fini dellʼesercizio dellʼattività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
In sede di conversione in legge è stato previsto che gli enti pubblici, in presenza della suddetta segnalazione, sono
comunque tenuti a procedere al pagamento, in favore del beneficiario, delle somme che eccedono lʼammontare del debito
per cui si è verificato lʼinadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti.
Cessione delle eccedenze Ires nellʼambito dei gruppi societari (art. 2, comma 3)
In caso di cessione delle eccedenze Ires risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato fiscale (art. 122 del
Dpr n. 917/1986), la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario e dellʼimporto ceduto non determina lʼinefficacia della cessione dal punto di vista fiscale.
Il testo originario del decreto subordinava lʼapplicazione della suddetta norma al fatto che il cessionario fosse lo stesso soggetto consolidante; in sede di conversione in legge, la citata condizione è stata soppressa.
Regime del margine per le cessioni di contratti di leasing (art. 2, comma 6-bis)
In sede di conversione in legge, nellʼart. 36 del Dl n. 41/1995, in materia di base imponibile per il regime speciale per
i rivenditori di beni usati, di oggetti dʼarte, di antiquariato o da collezione, è stato inserito il nuovo comma 10-bis, che prevede
lʼapplicabilità del regime del margine anche alle cessioni di contratti di locazione finanziaria acquistati presso privati o dai
soggetti passivi dʼimposta comunitari in regime di franchigia nel proprio Stato membro e da soggetti passivi dʼimposta, che
abbiano assoggettato lʼoperazione al regime speciale.
Fatturazione dei servizi delle agenzie di viaggio (art. 2, comma 13-ter)
In sede di conversione in legge è stato previsto che lʼemissione della fattura non è obbligatoria, per lʼattività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuata dallʼagenzia di viaggi e turismo.
Resta fermo lʼobbligo di emettere la fattura nel caso in cui il cliente la richieda non oltre il momento di effettuazione
dellʼoperazione.
Regime premiale per le attività trasparenti (art. 2, comma 13-quater)
Si ricorda che al fine di promuovere la trasparenza e l'emersione di base imponibile, a decorrere dal 1° gennaio
2013, ai soggetti che svolgono attività artistica o professionale ovvero attività di impresa sia in forma individuale sia in forma
societaria (vd. art. 5 del Tuiirr), sono riconosciuti, alle condizioni che si elencheranno di seguito, i seguenti benefici:
a) semplificazione degli adempimenti amministrativi;
b) assistenza negli adempimenti amministrativi da parte dell'amministrazione finanziaria;
c) accelerazione del rimborso o della compensazione dei crediti Iva;
d) per i contribuenti non soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, esclusione dagli accertamenti
basati sulle presunzioni semplici (vd. art. 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del Dpr n. 600/1973, e all'articolo
54, secondo comma, ultimo periodo, del Dpr n. 633/1972);
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Tributario
e) riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento (vd. art. 43, primo comma, del Dpr n.
600/1973, e art. 57, primo comma, del Dpr n. 633/1972).
I suddetti benefici sono riconosciuti a condizione che il contribuente, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:
• provveda all'invio telematico all'amministrazione finanziaria dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura;
• istituisca un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all'attività artistica, professionale o di impresa esercitata.
In sede di conversione in legge è stato stabilito che i suddetti contribuenti, oltre allʼinvio telematico allʼAgenzia delle
Entrate dei corrispettivi, delle fatture emesse e/o ricevute e delle risultanze degli acquisti e/o delle cessioni non soggetti a
fattura, dovranno effettuare, anche i seguenti adempimenti:
- predisposizione delle liquidazioni periodiche Iva, dei modelli di versamento e della dichiarazione Iva,
- predisposizione del Mod. 770 Semplificato, del Mod. Cud e dei modelli di versamento periodico delle ritenute, nonché
gestione degli esiti dellʼassistenza fiscale.
Bollettario madre e figlia (art. 3, comma 4-quater)
Sono stati innalzati i limiti di volume dʼaffari per la tenuta del bollettario madre e figlia previsti dallʼart. 32, comma 1
del Dpr n. 633/1972 (semplificazioni per i contribuenti minori relative alla fatturazione e alla registrazione).
In particolare, le imprese, aventi per oggetto prestazioni di servizi, che hanno conseguito nellʼanno precedente un
volume dʼaffari non superiore a euro 400.000, e quelle, aventi per oggetto altre attività, che hanno conseguito nellʼanno precedente un volume dʼaffari non superiore a euro 700.000, possono adempiere gli obblighi di fatturazione e registrazione
mediante la tenuta di un bollettario a madre e figlia.
Nei confronti dei contribuenti, che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi, resta applicabile il limite di euro 700.000, relativamente a tutte le attività
esercitate.
Imposta di pubblicità su gru e su macchine da cantiere (art. 3, comma 16-sexies)
In sede di conversione in legge è stata prevista lʼapplicazione dellʼimposta comunale sulla pubblicità al marchio
apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione dei beni, sulle gru mobili, sulle gru a torri adoperate nei cantieri edili e
sulle macchine da cantiere.
La suddetta norma sarà disciplinata da un apposito decreto ministeriale, che sarà emanato entro il 31 maggio 2012.
Termine per adempimenti fiscali (art. 3-quater)
In sede di conversione in legge è stata introdotta la regola generale che gli adempimenti fiscali e i versamenti delle
imposte e delle ritenute, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20
dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.
Fideiussione per immobili assoggettati a cedolare secca (art. 4, comma 1-bis)
In sede di conversione in legge è stato stabilito che sui contratti di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, qualora assoggettati alla cedolare secca, le imposte di registro e di bollo non si applicano anche alla fideiussione prestata per il conduttore.
Imposta di scopo (art. 4, comma 1-quater)
A decorrere dallʼapplicazione dellʼImu in via sperimentale (dal 1° gennaio 2012) lʼimposta di scopo si applica o continua ad applicarsi, se già istituita, con riferimento alla base imponibile e alla disciplina vigente per lʼImu.
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Tributario
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Contributo unificato nel processo tributario (art. 6, comma 5-duodecies)
Lʼart. 18 del Dpr n. 115/2002, in materia di spese di giustizia, prevede lʼesenzione dellʼimposta di bollo per gli atti e
procedimenti soggetti a contributo unificato.
Il provvedimento in esame stabilisce che la citata norma si interpreta nel senso che, fra gli atti antecedenti, necessari
o funzionali al processo, non sono comprese le trascrizioni, le annotazioni di domande giudiziali, nonché le trascrizioni, le
iscrizioni e le annotazioni di sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali, ivi compresa la trascrizione del pignoramento
immobiliare, per le quali è invariata la disciplina dellʼimposta di bollo.
Attività di pianificazione degli accertamenti (art. 8, comma 8)
Nel testo originario del decreto “semplificazioni” era stato introdotto lʼobbligo di creare liste selettive di controllo per la
mancata emissione di scontrini, ricevute e/o fatture.
In sede di conversione in legge è stato previsto che le segnalazioni non anonime di violazioni tributarie, incluse quelle relative allʼobbligo di emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale o del documento certificativi dei corrispettivi, saranno tenute in conto dalle agenzie fiscali e dalla Guardia di finanza, nellʼambito della loro attività di pianificazione degli accertamenti. Tali segnalazioni non saranno quindi più utilizzate a livello centrale ai fini dellʼelaborazione delle liste selettive come
previsto nel testo originario del decreto.
Registrazione telematica dei contratti di locazione (art. 8, comma 10-bis)
In sede di conversione in legge è stato introdotto lʼobbligo di registrazione telematica dei contratti di locazione e dʼaffitto di beni immobili per i possessori di almeno 10 unità immobiliari (non più 100), anche se non tutte locate o affittate.
Sono tenuti, altresì, ad adottare la procedura di registrazione telematica gli agenti dʼaffari in mediazione iscritti nella
sezione degli agenti immobiliari.
Imposta municipale principale (Imu) (art. 4)
Il provvedimento in esame stabilisce numerose modifiche alla disciplina Imu tra le quali:
• lʼesenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale nei comuni classificati montani o parzialmente montani;
• lʼesclusione tra le aree fabbricabili dei terreni sui quali persiste l'utilizzazione agricola;
• la ridefinizione di abitazione principale quale immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitual-
•
mente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale
e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale si
applicano per un solo immobile;
la riduzione della base imponibile del 50%:
o per i fabbricati di interesse storico o artistico (art. 10, Dlgs n. 42/2004);
o per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili;
• la facoltà data ai comuni di considerare abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
• le modalità di versamento dellʼImu per l'anno 2012;
• le modalità e i termini per la presentazione della dichiarazione Imu.
Esenzioni (comma 1-ter)
Il provvedimento in esame, novellando lʼart. 8 del decreto istitutivo del federalismo fiscale (Dlgs n. 23/2011), ha esentato dal tributo anche i fabbricati rurali ad uso strumentale riconosciuti come tali ai fini catastali (vd. articolo 9, comma 3-bis,
del Dl n. 557/1993).
Tale esenzione spetta a condizione che i predetti fabbricati siano ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani (vd. elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istat).
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Con disposizione generale è stato inoltre chiarito che gli immobili esenti dall'imposta municipale propria sono comunque assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, ove dovute.
Definizione di abitazione principale (comma 5)
Lʼarticolo 13 del Dl n. 201/2011 assoggetta allʼImu anche lʼabitazione principale (e le pertinenze) del possessore, stabilendone tuttavia una tassazione ridotta rispetto agli altri immobili.
Il provvedimento in esame stabilisce una nuova definizione di abitazione principale, considerando la situazione dellʼintero nucleo familiare.
In particolare, per abitazione principale ai fini Imu si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano
come unica immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in
immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
Assegnazione casa coniugale (comma 12- quinquies)
Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria Imu, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge,
disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.
In conseguenza di quanto sopra spetterà al soggetto assegnatario il “possesso” dellʼimmobile e, conseguentemente,
la soggettività passiva ai fini dellʼImu.
Riduzione della base imponibile e soppressione delle disposizioni agevolative per gli immobili di interesse storico artistico (comma 5)
La legge di conversione, modificando l'art. 13, c. 3, del Dl n. 201/2011, prevede le seguenti agevolazioni:
• la riduzione del 50% della base imponibile, ai fini Imu, per gli immobili di interesse storico o artistico (art. 10 Dlgs n.
42/2004). A fronte della nuova disciplina introdotta dalla legge in esame sono abrogate le favorevoli disposizioni che disciplinavano la determinazione della base imponibile, ai fini Ici, per gli immobili di interesse storico o artistico (determinazione
del valore catastale sulla base di una rendita ridotta, vd. comma 5 dell'art. 2 del Dl n. 16/1993);
• la riduzione del 50% della base imponibile, ai fini Imu, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto inutilizzati.
Lʼagevolazione spetta limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni. Inoltre l'inagibilità o l'inabilità devono essere accertati da perizia a carico del proprietario rilasciata dai tecnici comunali; in alternativa alla perizia, il
contribuente potrà rilasciare apposita dichiarazione sostitutiva.
Determinazione della base imponibile per i terreni agricoli (comma 5)
Viene incrementato il moltiplicatore, da 130 a 135, da applicare ai fini della determinazione della base imponibile Imu
per i terreni agricoli.
Tuttavia se detti terreni sono posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti
nella previdenza agricola, il moltiplicatore è ridotto a 110; la stessa agevolazione è prevista nel caso di terreni non coltivati
posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.
Versamento dellʼImu per i fabbricati rurali strumentali e per i terreni agricoli (comma 5)
Per il 2012, per i fabbricati rurali strumentali, il versamento dell'imposta deve essere effettuato in due rate pari al
30% in acconto (determinato applicando l'aliquota di base) e al 70% a saldo.
Inoltre, viene disposto che, per l'anno 2012 il versamento dell'Imu per i fabbricati rurali accatastati con la sanatoria
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recente deve essere effettuato in un'unica soluzione, entro il 16 dicembre.
I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
• del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
• del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
• del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000".
Lʼagevolazione spetta a condizione che i predetti soggetti siano iscritti nella previdenza agricola e che i terreni siano
condotti dagli stessi.
Imu per cooperative edilizie e sugli immobili comunali (comma 5)
Lʼaliquota Imu ridotta e le detrazioni per la prima casa si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (art 13, comma 10 del Dl n. 201/2011).
Con una modifica apportata in sede di conversione, viene precisato che per tali immobili non è dovuta la quota Imu
riservata allo Stato.
Viene, inoltre, stabilito che non è dovuta la quota Imu riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni nel
loro territorio.
Imu per anziani e disabili residenti in case di riposo (comma 5)
Ai comuni è data la facoltà di equiparare allʼabitazione principale (con relativa detrazione e aliquota agevolata) lʼunità
immobiliare posseduta da anziani e i disabili residenti in case di riposo per gli immobili di proprietà o in usufrutto a condizione che non siano locati.
Analoga facoltà è stata introdotta per gli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all'estero sempre che l'immobile di proprietà o in usufrutto non sia locato.
Versamento Imu mediante bollettino postale (comma 5)
Con riferimento al versamento dell'imposta, viene previsto che dal 1° dicembre 2012 sarà possibile utilizzare, oltre
che il modello F24, anche apposito bollettino postale.
Versamento Imu per il 2012 (comma 5)
La legge di conversione in esame stabilisce le modalità di versamento dell'Imu per l'anno 2012. In particolare:
• il pagamento della prima rata dell'imposta va effettuata senza applicazioni di sanzioni e interessi in misura pari al 50%
dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e le detrazioni previste dall'art. 13 del Dl n. 201/2011,
• la seconda rata va versata a saldo dell'imposta dovuta complessivamente per l'intero anno con conguaglio sulla prima
rata.
Per il 2012, lʼimposta per lʼabitazione principale e le relative pertinenze potrà essere versata, a scelta del contribuente, in 2 o 3 rate.
Nel caso di versamento in due rate, si segue la regola generale ossia:
- la prima rata deve essere versata entro il 16 giugno, in misura pari al 50% dellʼimposta calcolata applicando lʼaliquota di
base e la detrazione previste dall'art 13 del Dl n. 201/2011;
- la seconda rata, deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo dellʼimposta complessivamente dovuta per lʼintero
anno con conguaglio sulla prima rata.
Se il contribuente opta per il versamento in tre rate, le regole sono le seguenti:
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• le prime due rate devono essere versate in misura ciascuna pari ad un terzo dellʼimposta calcolata applicando lʼaliquota di
base e le detrazioni, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre;
• la terza rata è versata, entro il 16 dicembre, a saldo dellʼimposta complessivamente dovuta per lʼintero anno con conguaglio sulle precedenti rate.
I comuni dopo aver iscritto nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria sulla base delle stime
fornite dal Dipartimento delle finanze per ogni comune, avranno la facoltà di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alle detrazioni del tributo entro il 30 settembre 2012.
Entro il 10 dicembre 2012, con uno o più Dpcm, sulla base del gettito della prima rata, è data la facoltà al governo di
modificare l'aliquota e le detrazioni al fine di assicurare il gettito previsto per il 2012 per i fabbricati rurali ad uso strumentale
e i terreni.
Dichiarazione Imu (comma 5)
Con l'inserimento del comma 12-ter all'art. 13 del Dl n. 201/2011, vengono disciplinati gli obblighi dichiarativi dell'imposta.
In particolare, i soggetti passivi dovranno presentare, entro 90 giorni dall'entrata in possesso degli immobili o dalla
variazione rilevante ai fini della determinazione d'imposta, apposita dichiarazione utilizzando i modelli da approvare con
decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze; tale decreto deve disciplinare i casi in cui la dichiarazione deve essere
presentata.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, salvo modifiche che influenzano la determinazione dell'imposta. Per gli immobili per i quali lʼobbligo dichiarativo è sorto dal 1º gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata
entro il 30 settembre 2012. Restano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto
compatibili.
Efficacia delibere comunali in materia Imu (comma 5)
Dal periodo d'imposta 2013, le deliberazioni relative alle aliquote e alla detrazione Imu dovranno essere inviate
esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico del ministero dell'Economia e delle Finanze.
Lʼefficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel sito informatico: gli effetti delle deliberazioni stesse
retroagiscono al 1º gennaio dellʼanno di pubblicazione nel sito informatico a condizione che detta pubblicazione avvenga
entro il 30 aprile dellʼanno a cui la delibera si riferisce.
A tal fine, lʼinvio deve avvenire entro il termine del 23 aprile.
In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di
anno in anno.
Tassazione dei valori scudati (art. 8, commi 16, lett. c) e 17)
Lʼart. 13-bis del Dl n. 78/2009 conteneva disposizioni in materia di “rimpatrio” ovvero “regolarizzazione” delle attività
finanziarie e patrimoniali detenute allʼestero in violazione degli obblighi valutari e tributari (c.d. scudo fiscale).
Con il Dl n. 201/2011 (c.d. decreto “salva Italia”) convertito nella L n. 214/2011 è stato previsto che le attività finanziarie oggetto di emersione in base al c.d. scudo fiscale sono soggette a un'imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille.
Per gli anni 2012 e 2013 l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nella misura del 10 e del 13,5 per mille.
La suddetta imposta è determinata al netto dell'eventuale imposta di bollo prevista sugli strumenti finanziari.
In sede di conversione in legge del decreto in esame è stata disposta la proroga dal 16 febbraio al 16 luglio del termine di versamento annuale che gli intermediari finanziari devono effettuare con riferimento alle attività finanziarie oggetto di
emersione e ancora segretate al 31 dicembre dellʼanno precedente.
Nel caso in cui, nel corso del periodo dʼimposta, venga meno in tutto o in parte la segregazione, lʼimposta è dovuta
sul valore delle attività finanziarie in ragione del periodo in cui il conto o rapporto ha fruito della segregazione.
51
TRIBUTARIO
Varie
giugno 2012
Tributario
Varie
È stato inoltre stabilito che lʼimposta straordinaria sulle attività oggetto di emersione, pari al 10 per mille, per il solo
anno 2011, si applica sui prelevamenti e sulle dismissioni effettuate dal 1° gennaio 2011 al 6 dicembre 2011.
Imposta sugli immobili allʼestero (art. 8, comma 16, lett. e), f), g))
Il Dl n. 201/2011 (il c.d. decreto “salva Italia”) convertito nella L n. 214/2011 ha istituito la nuova imposta sul valore
degli immobili situati allʼestero, destinati a qualsiasi uso.
La suddetta imposta patrimoniale è stabilita nella misura dello 0,76 per cento del valore degli immobili.
Per gli immobili situati in Paesi appartenenti allʼUnione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo
che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, in sede di conversione in legge è stato predisposto che il valore è
quello catastale come determinato e rivalutato nel paese in cui lʼimmobile è situato ai fini dellʼassolvimento di imposte di
natura patrimoniale o reddituale.
In mancanza del suddetto valore, occorre fare riferimento al costo risultante dallʼatto di acquisto o dai contratti e, in
assenza, al valore di mercato del luogo in cui è situato lʼimmobile.
Per i soggetti che prestano lavoro allʼestero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o
per un suo ente locale, e le persone fisiche che lavorano allʼestero presso organizzazioni internazionali a cui lʼItalia aderisce,
e la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati, l'imposta patrimoniale sugli immobili allʼestero è stabilita nella misura ridotta
dello 0,4 per cento per lʼimmobile adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze.
Lʼaliquota ridotta si applica limitatamente al periodo di tempo in cui lʼattività lavorativa è svolta allʼestero.
Dallʼimposta dovuta per lʼunità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dellʼanno durante il quale si
protrae tale destinazione.
Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione sopra indicata è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore
a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nellʼunità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Lʼimporto complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare lʼimporto massimo di
400 euro.
Per gli immobili situati in Paesi appartenenti allʼUnione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo
che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dallʼimposta sugli immobili allʼestero si deduce un credito dʼimposta
pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale gravanti sullo stesso immobile, se non detratte ai sensi dellʼarticolo 165 del Dpr n. 917/1986, in materia di crediti dʼimposta per i redditi prodotti allʼestero.
In sede di conversione in legge è stato previsto che ai suddetti immobili non si applica lʼart. 70, comma 2 del Tuiirr, ai
sensi del quale i redditi di tali immobili avrebbero dovuto concorrere alla formazione del reddito complessivo del percipiente
nel modo seguente:
- per lʼammontare netto risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero per il corrispondente periodo dʼimposta, se
soggetti ad imposta sul reddito nello Stato estero;
- per lʼammontare percepito nel periodo dʼimposta, ridotto forfetariamente del 15%, se non soggetti ad imposta sul reddito
nello Stato estero.
Modello Unico – Quadro RW (art. 8, comma 16-bis)
Di regola il contribuente deve compilare il quadro RW del Mod. Unico per adempiere agli obblighi previsti dal c.d.
“monitoraggio fiscale”.
In sede di conversione in legge del provvedimento in esame è stata prevista lʼesclusione dal citato quadro RW delle
attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, nei casi in cui le stesse siano affidate in gestione od in amministrazione
ad intermediari residenti e purché i flussi finanziari ed i redditi derivanti da tali attività siano riscossi tramite lʼintervento dei
medesimi intermediari.
52
giugno 2012
Tributario
Reddito dei fabbricati per gli immobili di interesse storico-artistico (art. 4, commi 5-sexies e 5-septies)
Ai fini delle imposte sui redditi, vengono riformulate le regole di determinazione del reddito degli immobili di interesse
storico-artistico.
Si illustra il diverso regime applicabile in funzione della natura del soggetto passivo.
1. Persone fisiche
Il reddito medio ordinario delle unità immobiliari possedute dai soggetti passivi Irpef è determinato in base alle tariffe
dʼestimo (rendita catastale); per gli immobili locati, tuttavia, qualora il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto forfetariamente del 15 per cento, sia superiore a detto reddito medio ordinario, il reddito è determinato in misura pari a quella
del canone di locazione al netto di tale riduzione (vd. art. 37 del Dpr n. 917/1986, c.d. Tuiirr).
La legge in esame stabilisce che per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico (art. 10 del Dlgs n.
42/2004), la predetta riduzione è elevata al 35 per cento.
2. Imprese
Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico in esame posseduti da imprese e non locati, il reddito
medio ordinario, determinato secondo le tariffe dʼestimo (rendita catastale) che concorre a formare il reddito di impresa è
ridotto del 50 per cento; non si applica inoltre la maggiorazione di un terzo prevista per gli immobili tenuti a disposizione (art.
41 del Tuiirr).
Per gli immobili locati riconosciuti di interesse storico o artistico, qualora il canone risultante dal contratto di locazione
ridotto del 35 per cento risulti superiore al reddito medio ordinario dell'unità immobiliare, il reddito è determinato in misura
pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione.
In pratica in questi casi concorrerà a formare il reddito di impresa il canone di locazione ridotto di una deduzione del
35% superiore a quella spettante ordinariamente (vd. art. 37, c. 4-bis del Tuiirr).
Si ricorda che tali disposizioni si applicano ai soli immobili che non costituiscono beni strumentali o beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta lʼattività dellʼimpresa (vd. art. 90 del Tuiirr)
3. Enti non commerciali residenti (associazioni, consorzi, ecc.)
Per gli enti pubblici e privati (diversi dalle società), residenti in Italia e che non abbiano per oggetto esclusivo o principale lʼesercizio di attività commerciali, il reddito medio ordinario degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico è
ridotto del 50 per cento; inoltre, anche in questo caso, non si applica la maggiorazione di un terzo prevista per gli immobili
tenuti a disposizione (art. 41 del Tuiirr)
Decorrenza e acconti
Le disposizioni sopra illustrate si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2011 e quindi, di regola, dal periodo di imposta 2012.
Nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta si assume, quale imposta del periodo
precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni illustrate.
Abrogazioni
A fronte della nuova disciplina introdotta dalla legge in esame sono abrogate le favorevoli disposizioni che disciplinavano la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi per gli immobili di interesse storico o artistico
(determinazione del reddito sulla base di una rendita ridotta, comma 2 dell'art. 11 della L n. 413/1991).
Proseguirà nel prossimo numero lʼanalisi dei contenuti del decreto legge.
53
TRIBUTARIO
Varie
giugno 2012
Tributario
Imposte dirette
Contenzioso tributario
Giudizi concernenti
atti della riscossione
Istruzioni operative
Circolare n. 12/E
dellʼAgenzia delle Entrate
del 12 aprile 2012
Contenuto in sintesi
Con il documento di seguito illustrato lʼAgenzia delle Entrate ha fornito importanti istruzioni ai propri uffici in merito
alla gestione delle controversie riguardanti atti della riscossione relativi ad entrate amministrate dalla stessa Agenzia delle
entrate.
In particolare, il debitore che intende impugnare dinanzi al giudice tributario un atto della riscossione deve ricorrere
contro lʼufficio dellʼAgenzia delle Entrate se contesta vizi dellʼattività della stessa, ossia i motivi del ricorso devono concernere la legittimità della pretesa.
Deve, invece, ricorrere contro lʼagente della riscossione se contesta vizi dellʼattività dello stesso, ossia i motivi del
ricorso devono riguardare lʼattività svolta successivamente alla consegna del ruolo.
LʼAgenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 12, datata 12 aprile 2012, recante: “Contenzioso tributario –
Giudizi concernenti atti della riscossione – Istruzioni operative”.
Nel documento in esame lʼamministrazione finanziaria ricorda che il debitore che intende impugnare dinanzi al giudice tributario un atto della riscossione deve ricorrere contro lʼufficio dellʼAgenzia delle Entrate se contesta vizi dellʼattività
della stessa, ossia i motivi del ricorso devono concernere la legittimità della pretesa.
Deve, invece, ricorrere contro lʼagente della riscossione se contesta vizi dellʼattività dello stesso, ossia i motivi del
ricorso devono riguardare lʼattività svolta successivamente alla consegna del ruolo.
Lʼagente della riscossione, quindi, è legittimato passivo nei giudizi in cui si controverte in merito a vizi relativi alla formazione della cartella, come, ad esempio, errori di individuazione del contribuente, vizi di notifica, mancanza della sottoscrizione o del responsabile del procedimento di emissione o di notificazione della cartella di pagamento.
Qualora oggetto dellʼimpugnazione siano atti dellʼagente della riscossione diversi dalla cartella (iscrizione di ipoteca,
fermo di beni mobili registrati, eccetera), legittimato passivo è sempre lʼagente della riscossione, tranne i casi in cui nei motivi di ricorso venga contestata la mancata notifica degli atti “presupposti” o la legittimità della pretesa tributaria.
LʼAgenzia delle Entrate, nella circolare in esame, sottolinea, inoltre, che gli uffici, per le questioni di propria competenza, sono tenuti a valutare preliminarmente la fondatezza dei motivi del ricorso, evitando di resistere in giudizio o di coltivare la controversia quando la stessa non sia sostenibile.
In particolare, nel caso in cui lʼufficio, per le questioni riguardanti la propria attività, ritenga di non costituirsi in un giudizio in cui è parte anche lʼagente della riscossione e di dover procedere allo sgravio del ruolo, deve darne notizia allʼagente
stesso almeno 20 giorni prima della scadenza del termine per la costituzione, per le sue conseguenti valutazioni.
Analogamente, lʼeventuale acquiescenza a sentenza sfavorevole allʼufficio per le questioni di propria competenza,
deve essere comunicata allʼagente della riscossione almeno 2 mesi prima della scadenza del termine lungo o 20 giorni
prima della scadenza del termine breve in caso di notifica della sentenza.
Qui di seguito si esaminano le istruzioni impartire dallʼAgenzia delle Entrate con riferimento alle specifiche controversie.
Chiamata in causa esclusivamente dellʼufficio dellʼAgenzia delle Entrate
Se il debitore propone ricorso solo contro lʼufficio dellʼAgenzia delle Entrate per questioni concernenti esclusivamente la legittimità di atti dellʼagente della riscossione, è necessario che lo stesso ufficio eccepisca il difetto di legittimazione
54
giugno 2012
Tributario
passiva. Nonostante ciò, in via prudenziale, lʼAgenzia delle Entrate ritiene, comunque, necessario che lʼufficio chiami in
causa lʼagente della riscossione.
Qualora lʼagente della riscossione, nonostante la chiamata in causa, non si sia costituito in giudizio, lʼufficio deve
provvedere a trasmettergli lʼeventuale sentenza favorevole al contribuente per motivi addebitabili allʼagente stesso, almeno
3 mesi prima della scadenza del termine lungo di impugnazione, ovvero almeno 30 giorni prima della scadenza del termine
breve.
Chiamata in causa esclusivamente dellʼagente della riscossione
Nel caso in cui il ricorrente chiami in giudizio esclusivamente lʼagente della riscossione, eccependo, anche o solo,
vizi riferibili allʼattività dellʼufficio dellʼAgenzia delle Entrate, è dovere dellʼagente della riscossione effettuare la chiamata in
causa dellʼufficio.
Lʼufficio dellʼAgenzia delle Entrate chiamato in causa deve provvedere, di conseguenza, a costituirsi in giudizio tempestivamente, curando tutti gli adempimenti connessi alla lite limitatamente alle questioni concernenti la propria attività.
Chiamata in causa dellʼufficio dellʼAgenzia delle Entrate e dellʼagente della riscossione
Nel caso in cui il debitore ricorra sia contro lʼufficio dellʼAgenzia delle Entrate sia contro lʼagente della riscossione,
muovendo contestazioni che riguardano solo lʼoperato dellʼagente, lʼufficio dellʼAgenzia delle Entrate, nel costituirsi in giudizio, deve eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva e deve chiedere lʼestromissione dalla lite, mentre è compito dellʼagente della riscossione controdedurre, nel proprio atto di costituzione in giudizio, sui motivi del ricorso e, quindi, seguirne
le vicende processuali nei successivi gradi del giudizio, ponendo in essere i necessari adempimenti, di cui pertanto non si
deve fare carico lʼufficio dellʼAgenzia delle Entrate.
Al contrario, se le contestazioni riguardano solo lʼoperato dellʼufficio dellʼAgenzia delle Entrate, sarà questʼultimo a
costituirsi in giudizio per difendere nel merito il proprio operato.
Mediazione tributaria
Versamento
Istituzione codici tributo
Risoluzione n. 37
dellʼAgenzia delle Entrate
del 19 aprile 2012
Contenuto in sintesi
Con il documento di seguito illustrato lʼAgenzia delle Entrate, in relazione al nuovo istituto deflativo del contenzioso
tributario definito “mediazione”, ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite il mod. F24, delle somme dovute per i tributi derivanti dagli atti oggetto del reclamo e della mediazione.
LʼAgenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 37, datata 19 aprile 2012, recante: “Istituzione dei codici
tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute per i tributi derivanti dagli atti oggetto del reclamo e
della mediazione di cui allʼarticolo 17 bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546”.
Lʼarticolo 39, comma 9, del Dl n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, ha introdotto al Dlgs n. 546/1992
lʼart.17 bis recante la disciplina del reclamo e della mediazione.
In particolare, per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro concernenti atti dellʼAgenzia delle
55
TRIBUTARIO
Imposte dirette
giugno 2012
Tributario
Imposte dirette
Entrate, notificati a decorrere dal 1° aprile 2012, la proposizione del ricorso innanzi alla Ccommissione tributaria provinciale deve essere preceduta dalla presentazione di unʼistanza di annullamento (totale o parziale) dellʼatto stesso alla
competente struttura dellʼAgenzia delle Entrate.
La conclusione della mediazione avviene tramite la sottoscrizione di un accordo, per effetto del quale le sanzioni
eventualmente dovute sono ridotte al 40%.
LʼAgenzia delle Entrate evidenzia, oltre allʼipotesi di rideterminazione della pretesa, la possibilità di un accordo
di mediazione che confermi integralmente il tributo contestato con lʼatto impugnato, cui consegue, comunque, la riduzione delle sanzioni al 40%.
Lʼaccordo si perfeziona con il pagamento dellʼintero importo dovuto ovvero della prima rata in caso di rateizzazione, effettuato entro 20 giorni dalla sottoscrizione, mediante versamento diretto, anche tramite compensazione, utilizzando il modello F24.
Per consentire il versamento delle somme dovute a seguito del reclamo e della mediazione, lʼAgenzia delle
Entrate ha istituito i seguenti codici tributo da esporre nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza degli
“Importi a debito versati”, per i quali si riportano anche le modalità di compilazione degli altri campi del modello di pagamento F24:
Codice
ufficio
Codice
atto
Codice
tributo
Denominazione
codice tributo
COMPILARE
COMPILARE
9950
IRPEF e relativi interessi - reclamo
e mediazione di cui all'art. 17-bis
Dlgs 546/1992
COMPILARE
COMPILARE
9951
IRES e relativi interessi - reclamo
e mediazione di cui all'art. 17-bis
Dlgs 546/1992
Rateazione
Regione / Prov
mese riferimento
Anno di
riferimento
NON COMPILARE
AAAA
NON COMPILARE
AAAA
NON COMPILARE
AAAA
COMPILARE
COMPILARE
9952
Altre imposte dirette e sostitutive e
relativi interessi - reclamo e mediazione di cui all'art. 17-bis Dlgs
546/1992
COMPILARE
COMPILARE
9953
Iva e relativi interessi - reclamo e
mediazione di cui all'art. 17-bis
Dlgs 546/1992
NON COMPILARE
AAAA
COMPILARE
COMPILARE
9954
Sanzioni dovute relative ai tributi
erariali - reclamo e mediazione di
cui all'art. 17-bis Dlgs 546/1992
NON COMPILARE
AAAA
9955
IRAP e relativi interessi - reclamo
e mediazione di cui all'art. 17-bis
Dlgs 546/1992
CODICE REGIONE
(tabella T0 - codici
delle Regioni e delle
Province autonome)
AAAA
9956
Sanzioni dovute relative all'IRAP reclamo e mediazione di cui all'art.
17-bis Dlgs 546/1992
CODICE REGIONE
(tabella T0 - codici
delle Regionie delle
Province autonome)
9957
Addizionale regionale all'IRPEF e
relativi interessi - reclamo e mediazione di cui all'art. 17-bis Dlgs
546/1992
CODICEREGIONE
(tabella T0 - codici
delle Regioni e delle
Province autonome)
COMPILARE
COMPILARE
COMPILARE
COMPILARE
COMPILARE
COMPILARE
56
AAAA
AAAA
giugno 2012
Tributario
COMPILARE
COMPILARE
9958
COMPILARE
COMPILARE
9959
COMPILARE
COMPILARE
9960
COMPILARE
COMPILARE
COMPILARE
COMPILARE
9961
9962
Sanzioni dovute relative all'addizionale regionale all'IRPEF - reclamo
e mediazione di cui all'art. 17-bis
Dlgs 546/1992
CODICE REGIONE
(tabella T0 - codici
delle Regioni e delle
Province autonome)
Addizionale comunale all'IRPEF e
relativi interessi - reclamo e mediazione di cui all'art. 17-bis Dlgs
546/1992
CODICE
ENTE LOCALE
(tabella T1-codici
degli enti locali)
Sanzioni dovute relative all'addizionale comunale all'IRPEF - reclamo
e mediazione di cui all'art. 17-bis
Dlgs 546/1992
CODICE
ENTE LOCALE
(tabella T1-codici
degli enti locali)
Imposta di bollo e relativi interessi
- reclamo e mediazione di cui
all'art. 17-bis Dlgs 546/1992
NON COMPILARE
AAAA
Imposta di registro e relativi interessi - reclamo e mediazione di cui
all'art. 17-bis Dlgs 546/1992
NON COMPILARE
AAAA
Imposta sulle successioni e donazioni e relativi interessi - reclamo e
mediazione di cui all'art. 17-bis
Dlgs 546/1992
NON COMPILARE
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
COMPILARE
COMPILARE
9963
COMPILARE
COMPILARE
9964
Imposta ipotecaria e relativi interessi - reclamo e mediazione di cui
all'art. 17-bis Dlgs 546/1992
NON COMPILARE
AAAA
COMPILARE
COMPILARE
9965
Imposta catastale e relativi interessi - reclamo e mediazione di cui
all'art. 17-bis Dlgs 546/1992
NON COMPILARE
AAAA
Imposta sostitutiva delle imposte
ipotecaria e catastale sui contratti
di locazione finanziaria di immobili
e relativi interessi - reclamo e
mediazione di cui all'art. 17-bis
Dlgs 546/1992
NON COMPILARE
AAAA
NON COMPILARE
AAAA
NON COMPILARE
AAAA
NON COMPILARE
AAAA
COMPILARE
COMPILARE
9966
COMPILARE
COMPILARE
9967
COMPILARE
COMPILARE
9968
COMPILARE
COMPILARE
9969
Tassa ipotecaria e relativi interessireclamo e mediazione di cui all'art.
17-bis Dlgs 546/1992
Tasse sulle concessioni governative e relativi interessi - reclamo e
mediazione di cui all'art. 17-bis
Dlgs 546/1992
Sanzioni dovute relative ad altri tributi erariali indiretti - reclamo e
mediazione di cui all'art. 17-bis
Dlgs 546/199
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TRIBUTARIO
Imposte dirette
giugno 2012
Tributario
Imposte indirette
Condizioni per il rimborso
dell'Iva indebitamente assolta
Corte di cassazione
Sentenza n. 4020/2012
Contenuto in sintesi
Con il documento di seguito illustrato per la Corte di cassazione l'accoglimento dell'istanza di rimborso dell'Iva
indebitamente assolta dal cedente dei beni o dal prestatore di servizi, sebbene indicata in fattura, è subordinato alla
prova, che incombe sul soggetto che ha emesso la fattura stessa, di avere eliminato qualsiasi pregiudizio per l'erario.
La Corte di cassazione ha emesso la sentenza n. 4020/2012 in relazione alla fattispecie relativa al Fondo pensioni del personale della Bnl con riferimento all'Iva corrisposta per la locazione di immobili costituenti il patrimonio dell'ente, in cui era completamente incontroverso che il Fondo pensioni in oggetto fosse un ente non commerciale e, pertanto, non soggetto allʼIva, in quanto non svolgente attività dʼimpresa.
Secondo la Corte di cassazione, l'accoglimento dell'istanza di rimborso dell'Iva indebitamente assolta dal cedente dei beni o dal prestatore di servizi, sebbene indicata in fattura, è subordinato alla prova, che incombe sul soggetto
che ha emesso la fattura stessa, di avere eliminato qualsiasi pregiudizio per l'erario.
La suprema Corte ha esaminato il funzionamento del sistema impositivo dell'Iva, incentrato sul c.d. principio
della neutralità dell'imposta, essendo fondato essenzialmente sui criteri della rivalsa e della detrazione, ossia dallʼobbligo di riversarla per lʼoperatore che lʼincassa e dalla possibilità di recuperarla per lʼoperatore che la paga.
Per i soggetti Iva (imprenditori e lavoratori autonomi), infatti, l'applicazione dell'imposta è, in via di principio, neutrale, posto che l'Iva sulle operazioni attive è da essi trasferita sui clienti, mentre quella sui loro acquisiti è recuperata
compensandola con la prima. In tal modo, il tributo viene a gravare, in via definitiva, sui c.d. consumatori finali.
Secondo la Corte, però, il principio della neutralità dell'Iva deve ormai essere interpretato alla luce dei principi
desumibili dal diritto comunitario cogente, che, in quanto sovraordinato a quello nazionale, devono trovare applicazione
anche d'ufficio da parte del giudice, pure nel giudizio di legittimità.
Al riguardo, la suprema Corte osserva che, con riferimento alla direttiva n. 77/388/Ce, la Corte di giustizia europea ha stabilito che, in virtù del principio della neutralità dell'Iva, l'imposta indebitamente fatturata possa essere regolarizzata, senza che tale regolarizzazione possa essere subordinata alla buona fede di colui che ha emesso la fattura o
dipendere dal potere discrezionale dell'amministrazione tributaria.
Tuttavia, sempre secondo la Corte europea, detta regolarizzazione può avvenire soltanto quando venga “eliminato completamente il rischio di perdite di entrate fiscali” per l'erario (vedi Corte giust. Ce, n. 454/98 del 19 settembre
2000).
Tale rischio si concretizza, ad esempio, mediante la detrazione dell'imposta che il cessionario può operare nella
propria dichiarazione.
Quest'ultima, infatti, se effettuata, viene a determinare una corrispondente minore entrata tributaria per l'amministrazione finanziaria.
Di conseguenza, secondo quanto affermato nella sentenza in esame, l'applicazione della normativa comunitaria
postula in ogni caso, ai fini della regolarizzazione e del conseguente rimborso di un'imposta indebitamente fatturata,
che sia, in concreto, esclusa l'eventualità di una perdita di entrate fiscali da parte dell'erario.
In applicazione di tali affermazioni di principio, la suprema Corte, pur rilevando che sia del tutto incontroverso
che il Fondo pensioni del personale della Bnl sia un ente non commerciale e, pertanto, non soggetto all'Iva, in quanto
non svolgente attività di impresa, ha escluso il diritto al rimborso, non risultando la dimostrazione, da parte del Fondo,
che i conduttori che avevano corrisposto il canone locativo per gli immobili concessi loro in locazione dall'ente non
avessero portato in detrazione l'importo dell'Iva loro addebitata in rivalsa.
Solo in questo caso, infatti, il rimborso dell'imposta indebitamente corrisposta non avrebbe comportato alcun
danno per l'erario.
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giugno 2012
Tributario
Decreto “liberalizzazioni”
Conversione in legge n.27
del 24 marzo 2012
Contenuto in sintesi
Con il documento di seguito illustrato il Dl n. 1 del 24 gennaio 2012 (il c.d. decreto “liberalizzazioni”) è stato convertito in legge.
In sede di conversione in legge, è stata inserita lʼesenzione Imu per gli immobili degli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie,
didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione o di culto.
Sul Supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale n. 71 del 24 marzo 2012 è stata pubblicata la legge n. 27
del 24 marzo 2012, recante: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”.
Si riporta, di seguito, lʼillustrazione delle disposizioni fiscali, contenute nel provvedimento in esame, a seguito
delle modifiche apportate in sede di conversione in legge.
Esenzione Imu per gli enti non commerciali (art. 91–bis)
In sede di conversione in legge è stato introdotto il nuovo art. 91-bis, che ha modificato lʼart. 7, lett. i) del Dlgs n.
504/1992.
Sono esenti dallʼImu gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento di
attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di
religione o di culto, cioè dellʼattività diretta allʼesercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei
religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, allʼeducazione cristiana (vd. art.16, lett. a), della L n. 222/1985).
Con il provvedimento in esame è stato stabilito che lʼesenzione dallʼImu spetta a condizione che lʼattività sopra
citata sia svolta con modalità non commerciali.
Qualora lʼunità immobiliare dellʼente non commerciale abbia unʼutilizzazione mista, lʼesenzione dallʼImu si applica solo alla frazione di unità, nella quale si svolge lʼattività di natura non commerciale, se identificabile attraverso lʼindividuazione degli immobili o porzioni dʼimmobili adibiti esclusivamente a tale attività.
Alla parte restante dellʼimmobile, adibita allʼattività commerciale, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni di cui allʼart. 2, commi 41, 42 e 44, del Dlgs n. 262/2006, cioè occorre
provvedere allʼaccatastamento nei modi ordinari.
Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a decorrere dal
1° gennaio 2013.
Se non è possibile individuare la frazione di unità destinata allʼattività non commerciale, a decorrere dallʼanno
2013 lʼesenzione si applicherà in proporzione allʼutilizzazione non commerciale come risultante da apposita dichiarazione.
Con successivo ed apposito decreto ministeriale saranno stabilite le modalità e le procedure relative alla suddetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dellʼindividuazione del rapporto proporzionale.
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TRIBUTARIO
Tributi locali
giugno 2012
Tributario
Tributi locali
Imu - Versamento
Codici tributo
Risoluzione n. 35
dellʼAgenzia delle Entrate
del 22 aprile 2012
Contenuto in sintesi
Con il documento di seguito illustrato lʼAgenzia delle Entrate, in relazione allʼapplicazione sperimentale dellʼimposta municipale propria in tutti i comuni del territorio nazionale a decorrere dal 2012 e fino al 2014, ha istituito i codici
tributo per il versamento di tale imposta, tramite il mod. F24.
LʼAgenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 35, datata 12 aprile 2012, recante: ”Istituzione dei codici
tributo per il versamento, tramite modello “F24”, dellʼimposta municipale propria di cui allʼarticolo 13 del decreto legge
del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ricodifica dei codici
tributo per il versamento dellʼimposta comunale sugli immobili. Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite
modello “F24”, dellʼimposta municipale propria di cui allʼarticolo 13 del decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ricodifica dei codici tributo per il versamento dellʼimposta comunale sugli immobili”.
Si ricorda che lʼarticolo 13 del Dl n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L n. 214/2011, disciplina lʼanticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria (Imu).
Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di Imu, lʼAgenzia delle Entrate
ha istituito i seguenti codici tributo:
• “3912” - denominato: “Imu - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13,
c. 7, Dl 201/2011 – COMUNE”;
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•
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•
“3913” - denominato “Imu - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE”;
“3914” - denominato: “Imu - imposta municipale propria per i terreni – COMUNE”;
“3915” - denominato: “Imu - imposta municipale propria per i terreni – STATO”;
“3916” - denominato: “Imu - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE”;
“3917” - denominato: “Imu - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - STATO”;
“3918” - denominato: “Imu - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE”;
“3919” - denominato “Imu - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - STATO”;
“3923” - denominato “Imu - imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE”;
“3924” - denominato “Imu - imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE”.
In caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente allʼimposta dovuta.
In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “SEZIONE IMU E
ALTRI TRIBUTI LOCALI” in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati” con le seguenti indicazioni:
- nello spazio “codice ente/codice comune” è riportato il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli
immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.;
- nello spazio “Ravv.” barrare la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento;
- nello spazio “Acc.” barrare se il pagamento si riferisce allʼacconto;
- nello spazio “Saldo” barrare se il pagamento si riferisce al saldo.
Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;
- nello spazio “Numero immobili” indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
- nello spazio “Anno di riferimento” deve essere indicato lʼanno dʼimposta cui si riferisce il pagamento.
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Tributario
Nel caso in cui sia barrato lo spazio “Ravv.” indicare lʼanno in cui lʼimposta avrebbe dovuto essere versata.
Inoltre, i seguenti codici tributo, istituiti con risoluzione n. 201 del 19 giugno 2002 per il versamento dellʼimposta
comunale sugli immobili (Ici), ferma restando lʼesposizione nella “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati” e la modalità di compilazione
del modello F24, sono così ricodificati:
- da “3901” a “3940” denominato “Imposta comunale sugli immobili (Ici) per l'abitazione principale”;
- da “3902” a “3941” denominato “Imposta comunale sugli immobili (Ici) per i terreni agricoli;
- da “3903” a “3942” denominato “Imposta comunale sugli immobili (Ici) per le aree fabbricabili”;
- da “3904” a “3943” denominato “Imposta comunale sugli immobili (Ici) per gli altri fabbricati”.
LʼAgenzia delle Entrate con il documento in esame ha precisato che i codici “3901”, “3902”, “3903” e “3904” non
sono più utilizzabili.
I codici tributo istituiti per il versamento degli interessi e sanzioni relativi allʼimposta comunale sugli immobili
restano invariati:
- “3906”, per gli “interessi";
- “3907”, per le “sanzioni".
Lʼefficacia operativa di quanto previsto nella risoluzione in esame decorre dal 18 aprile 2012.
Con la presente si avverte che formerà oggetto di prossimi provvedimenti legislativi la regolamentazione in ordine allʼentità del tributo da versare e alle relative modalità.
Imposta di pubblicità
sui camion-vela
Sentenza n. 5858
della Corte di cassazione
del 13 aprile 2012
Contenuto in sintesi
Con il documento di seguito illustrato la Corte di cassazione, con la sentenza n. 5858/12, ha stabilito che i c.d.
"camion-vela", ovvero quei veicoli stabilmente predisposti per l'espletamento dell'attività pubblicitaria, sono soggetti ad
imposta di pubblicità secondo la tassazione ordinaria.
La Corte di cassazione, la quinta sezione civile, ha depositato il 13 aprile 2012, la sentenza n. 5858/12, depositata il 13 aprile 2012 ha stabilito che i c.d. "camion-vela", ovvero quei veicoli stabilmente predisposti per l'espletamento
dell'attività pubblicitaria, sono soggetti ad imposta di pubblicità secondo la tassazione ordinaria, ai sensi dell'art. 12 del
Dgs n. 507/1993.
La vertenza riguardava un'impresa che sosteneva la riconduzione della fattispecie in esame, alla speciale disposizione, più favorevole, di cui al successivo art. 13 del Dlgs n. 507/1993, concernente la “pubblicità effettuata con i veicoli”.
L'imposta di pubblicità sui veicoli, infatti, è determinata sulla base della portata in Kg degli stessi e, spesso, è
più favorevole di quella calcolata secondo le regole della pubblicità ordinaria, che tiene conto della superficie complessiva dei mezzi pubblicitari.
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TRIBUTARIO
Tributi locali
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Tributario
Tributi locali
Rigettando il ricorso, la suprema Corte statuisce invece che la fattispecie disciplinata dall'art. 13 costituisce una
previsione eccezionale rispetto a quella generale dell'art. 12 e non risulta applicabile ai casi in cui i veicoli utilizzati,
come i c.d. "camion-vela", siano stati realizzati e/o trasformati e concretamente utilizzati per l'esclusivo esercizio dellʼattività pubblicitaria.
In tal caso, deve ritenersi, avuto riguardo alle particolari peculiarità del mezzo, che si verta in tema di pubblicità
ordinaria e che trovi applicazione la relativa disciplina.
L'esercizio di attività pubblicitaria visiva effettuata con mezzi e strumentazione installati su veicoli costruiti o
strutturalmente trasformati per l'esclusivo e/o prevalente esercizio di tale attività non può essere ricondotta, quindi, alla
disposizione riguardante la pubblicità effettuata con i veicoli (art. 13 del Dlgs n. 507/1993).
Tale fattispecie disciplina, infatti, la diversa ipotesi in cui l'attività pubblicitaria venga espletata installando mezzi
pubblicitari, per periodi di tempo anche limitati, su veicoli di uso pubblico o privato, i quali continuano a mantenere le
caratteristiche strutturali e la destinazione d'uso loro propria (ad esempio, la pubblicità su autobus e taxi).
l’Informatore
REDAZIONE
Federi co S ozzani
Corso Venezia 47/49
20121 Milano
Commercio Turismo Servizi Professioni
n. 231 giugno 2012
anno LVI
Organo d’i nformazi one
e documentazi one
di Uni one Confcommerci o
Mi l ano, Lodi , Monza e Bri anza
DIRETTORE RESPONSABILE
Gi anroberto Costa
PROPRIETA’
Uni one Confcommerci o Mi l ano,
Lodi , Monza e Bri anza
EDITRICE
Promo. Ter Uni one
sede e amministrazione
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PER LA VENDITA DELLA PUBBLICITÀ
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AUTORIZZAZIONE
Tribunale di Milano
n. 4255 del 26-2-1957
Una copia euro 0,568
giugno 2012
Legale
LEGALE
In primo piano
Indice
IN PRIMO PIANO
Regione Lombardia – Legge regionale 18 aprile 2012, n. 7 – Misure per la crescita, lo sviluppo e lʼoccupazione .
LEGGI E PROVVEDIMENTI
Disciplina del commercio
Conversione in legge 4 aprile 2012 n. 35 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti
in materia di semplificazione e di sviluppo (cd decreto “semplifica Italia”).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Corte Costituzionale sentenza 16 aprile 2012, n. 108 – Legge della Regione Toscana in materia di panificazione.
Etichettatura dei prodotti tessili – Quadro normativo comunitario e nazionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Disciplina igienico-sanitaria
Etichettatura dei prodotti alimentari – Regolamento (Ue) n. 1169/2011 del 25 ottobre 2011. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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In primo piano
Regione Lombardia
Legge regionale n. 7
del 18 aprile 2012
Misure per la crescita,
lo sviluppo e lʼoccupazione
Nel Supplemento n. 16 al Burl 20 aprile 2012, è stata pubblicata la legge regionale n. 7, recante
misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione.
Con specifico riferimento all’ambito di competenza della scrivente Direzione, si evidenziano, di
seguito, le disposizioni di maggiore interesse.
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TITOLO II
MISURE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO
Sale cinematografiche
Lʼarticolo 16, della Legge in commento, qualifica come attrezzature di interesse generale le sale e arene cinematografiche, nel caso in cui realizzate in centri urbani in complessi che prevedano la presenza di spazi per attività culturali, formative e
ricreative.
Ne consegue che alle suddette sale ed arene si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 90 della Lr n. 12/2005.
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Legale
In primo piano
Sostenibilità delle grandi strutture di vendita
Vengono aggiunti, con la legge in esame, alcuni articoli alla legge regionale n. 6/2010.
In particolare, è introdotto un nuovo articolo 6 bis che prevede la definizione, da parte della giunta regionale, di linee
guida relative alle misure ed alle contribuzioni finalizzate ad assicurare la sostenibilità socio-economica, territoriale ed ambientale delle grandi strutture di vendita.
Le suddette linee guida, nello specifico, hanno le seguenti finalità:
- promuovere lo sviluppo sostenibile;
- orientare i compartimenti dei comuni e degli altri soggetti pubblici alle migliori pratiche, anche in ordine allʼimpiego delle risorse finanziarie messe a disposizione per la sostenibilità;
- promuovere la realizzazione diffusa di azioni di responsabilità sociale di impresa da parte degli operatori economici e delle
loro associazioni;
- prevedere forme di monitoraggio sullʼesecuzione delle misure individuate.
È importante, tuttavia, precisare che i criteri e le indicazioni operative relative alla sostenibilità sono disciplinate da separato atto della competente struttura regionale anche ai fini della individuazione degli indicatori necessari a definire il grado di
efficacia delle misure delle azioni compensative proposte.
Con il nuovo articolo 6 ter vengono, invece, previsti dei criteri premiali per il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione e lʼampliamento di grandi strutture di vendita connessi alla qualità delle prestazioni energetiche degli edifici ed alla percentuale di copertura del fabbisogno energetico mediante fonti rinnovabili, nonché alla realizzazione di infrastrutture per la fornitura di energia elettrica ai veicoli ed alle celle frigorifere dei mezzi di trasporto in sosta.
In tale ottica, la giunta regionale promuove accordi con le associazioni ed i soggetti rappresentativi della media e grande distribuzione per la progressiva adozione di sistemi di gestione dellʼenergia finalizzati al progressivo risparmio energetico,
anche con lʼadozione di uno specifico schema di certificazione su base regionale.
Infine, con il nuovo articolo 6 quarter è previsto che, in caso di autorizzazioni relative alla realizzazione o allʼampliamento di medie e grandi strutture di vendita, lʼoperatore richiedente è tenuto ad adottare le azioni volte alla riduzione dei rifiuti contenute nel Piano dʼazione per la riduzione dei rifiuti urbani in Lombardia (Parr).
TITOLO VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE, DIGITALIZZAZIONE E COMPETITIVITÀ
Atti generali di semplificazione e digitalizzazione
Con lʼarticolo 47 della legge in oggetto, è prevista lʼapprovazione da parte della giunta regionale di atti generali di semplificazione e digitalizzazione denominati rispettivamente “Agenda Lombardia Semplice” e “Agenda Digitale Lombarda”.
Per lʼattuazione di tali atti generali, la giunta favorisce il coinvolgimento attivo delle parti sociali, delle loro rappresentanze organizzate, delle Camere di commercio, delle rappresentanze associative degli enti locali e delle altre pubbliche amministrazioni.
Proporzionalità degli adempimenti amministrativi per le micro e piccole imprese
Lʼarticolo 48 stabilisce che la giunta regionale, in attuazione dello “Small Business Act”, adotta linee guida, al fine di
contenere gli oneri amministrativi sulle imprese in proporzione alla dimensione ed al settore delle medesime.
Linee guida, attività di orientamento affiancamento allʼapplicazione di nuove disposizioni normative ed amministrative
per le imprese
Viene previsto, con lʼarticolo 49 della legge in esame, che la giunta regionale adotta determinazioni finalizzate a prevedere che i provvedimenti che introducono o modificano procedure a carico delle imprese siano correlati da linee guida esplicati-
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Legale
ve e, ove necessario, da strumenti di orientamento e affiancamento formativo per le amministrazioni.
Iniziative per la digitalizzazione attraverso la Carta regionale dei servizi – Crs
Nellʼarticolo 53 è previsto che la giunta regionale promuove lʼutilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni e degli
operatori privati della piattaforma regionale di identificazione on-line dei cittadini (Identity Provider del Cittadino – idPC) e della
relativa Carta regionale dei servizi.
A tal fine la giunta adotta gli atti necessari per lʼinserimento sulla Carta regionale dei servizi di un certificato di firma digitale, con il coinvolgimento dei certificatori accreditati.
Modifiche alla Lr 73/1989 - Semplificazione dellʼannotazione allʼalbo delle imprese artigiane
Lʼarticolo 55 introduce varie modifiche legislative alla disciplina istituzionale dellʼartigianato lombardo.
In particolare, viene sostituita la definizione di imprenditore artigiano che deve essere inteso, in base alla nuova formulazione, come colui che esercita personalmente, professionalmente ed in qualità di titolare, lʼimpresa artigiana, assumendone
la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo, ferma restando, comunque, la definizione di impresa artigiana di cui alla
legge 8 agosto 1985, n. 443.
Nellʼesercizio di particolari attività, che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e
garanzia degli utenti, lʼimprenditore artigiano deve, comunque, essere in possesso personalmente dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi di settore.
È, inoltre, precisato, sempre nella relativa definizione, che lʼimprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.
Unʼaltra modifica è la specificazione allʼarticolo 3 della Lr n. 73/1989, che lʼAlbo delle imprese artigiane è soppresso a
tutti gli effetti dal Registro delle imprese.
Dunque, con la qualifica di “impresa artigiana” vengono annotate, in seguito alla presentazione della comunicazione
unica per la nascita delle imprese di cui allʼart. 9 del Dl 31 gennaio 2007, n. 7, nella sezione speciale del Registro delle imprese
presso la Camera di commercio competente per territorio, le imprese in possesso dei relativi requisiti.
Successivamente, le Camere di commercio trasmettono lʼannotazione allʼInps agli effetti dellʼapplicazione della legislazione in materia di assicurazione, di previdenza e di assistenza.
La suddetta disciplina per lʼannotazione nel registro delle imprese si applica anche ai consorzi, alle società consortili ed
ai confidi esercenti una attività artigiana.
Sempre in ordine allʼannotazione nel registro delle imprese viene specificato il suo carattere costitutivo integrando
anche condizione essenziale per la concessione delle agevolazioni previste a favore delle imprese artigiane e loro consorzi.
In tale ottica, nessuna impresa può adottare nella propria insegna, ditta o marchio, una denominazione in cui ricorrano
riferimenti allʼartigianato, se non sia annotata nel registro delle imprese con la qualifica “impresa artigiana”.
Analogamente, nessun prodotto o servizio può essere denominato, venduto, prestato o pubblicizzato come artigianato,
se non proviene da imprese che risultano annotate nella relativa sezione del Registro delle imprese.
In caso di inosservanza delle disposizioni relative alle annotazioni si applicano le seguenti sanzioni:
- in caso di uso non consentito da parte di imprese, società, consorzi, società consortili anche in forma di cooperativa, associazioni temporanee, di qualsiasi riferimento allʼartigianato nella ditta, nella ragione sociale, nella denominazione, nellʼinsegna, nel marchio e nella definizione, commercializzazione si applica, per ogni episodio o prodotto messo in commercio, la
sanzione amministrativa da un minimo di 250,00 euro ad un massimo di 2.500,00 euro;
- in caso di esercizio dellʼattività artigiana senza lʼannotazione della qualifica nel registro delle imprese si applica la sanzione
amministrativa da un minimo di 250,00 euro ad un massimo di 2.500,00 euro;
- in caso di presentazione, ai fini dellʼannotazione, modificazione o cancellazione, di dichiarazioni non veritiere, si applica la
sanzione amministrativa da un minimo di 500,00 euro a un massimo di 2.500,00 euro, fatte salve le responsabilità penali
previste dalla legge.
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In primo piano
Le funzioni amministrative riguardanti le verifiche relative alla annotazione, modificazione e cancellazione delle imprese
artigiane nel registro delle imprese sono delegate ai comuni.
Parimenti, i poteri di applicazione delle relative sanzioni sono delegati ai comuni nei cui territori sono accertate le trasgressioni.
In sostituzione della commissione provinciale per lʼartigianato viene, inoltre, istituita la consulta tecnica per lʼartigianato
con funzioni propositive e consultive e la cui composizione, durata e modalità di funzionamento sarà regolata con successivo
atto della giunta regionale.
È precisato, inoltre, che le funzioni svolte dalla commissioni provinciali per lʼartigianato in relazione alle attività di acconciatore, di estetista, di tintolavanderia, di spettacolo viaggiante sono attribuite alle Camere di commercio.
Anche la commissione regionale per lʼartigianato viene soppressa.
Considerate le summenzionate modifiche, la legge in commento ha previsto anche un norma transitoria che fa salvi gli
effetti prodotti dalle disposizioni abrogate precisando nel contempo che tali disposizioni continuano ad applicarsi fino alla conclusione dei procedimenti ancora in corso.
A tal fine è precisato che le Cpa e la commissione regionale per lʼartigianato continuano a svolgere le proprie funzioni
fino alla conclusione dei procedimenti pendenti e, comunque, non oltre novanta giorni dalla data di entrate in vigore della legge
in oggetto.
Appalti per favorire lʼaccesso alle micro, piccole e medie imprese
Lʼarticolo 56 prevede che la Regione Lombardia e gli enti del sistema regionale introducono, nei relativi atti di programmazione contrattuale, modalità e criteri atti a favorire ed incentivare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese agli
appalti, anche favorendo eventuali aggregazioni di imprese.
A tal fine, viene prevista, in via sperimentale, allʼinterno della suddetta programmazione contrattuale quote di riserva e
criteri di premialità correlati alla sostenibilità ambientale nel territorio di localizzazione del soggetto appaltante, alla tutela del
lavoro e dei lavoratori ed alla suddivisione degli appalti in lotti e lavorazioni specifiche.
Strumenti per la competitività
Con lʼarticolo 57 della legge in esame viene modificato lʼobiettivo di cui allʼarticolo 2, comma 1, lett. b), Lr n. 1/2007,
individuando specifici interventi di facilitazione dellʼaccesso al credito da parte delle imprese.
Distretti del commercio
Lʼarticolo 5 della legge regionale n. 6/2010 viene integrato prevedendo che, nellʼambito degli interventi finalizzati al
sostegno, anche economico, dei distretti o in sede di politiche in materia di lavoro, la Regione Lombardia favorisce la definizione di accordi territoriali finalizzati a contemperare le esigenze dei consumatori e delle imprese in ordine alle aperture dei negozi, con la salvaguardia dei livelli occupazionali e dei diritti dei lavoratori alla pausa lavorativa settimanale, nonché con lʼesigenza
dei comuni di garantire lʼordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.
Registro unico regionale dei controlli in agricoltura (Ruca)
Al fine di ridurre gli oneri burocratici e gli ostacoli allo sviluppo delle imprese viene istituito, inserendo dei nuovi commi
nellʼart. 4 ter della Lr n. 31/2008, il Registro unico regionale dei controlli in agricoltura e nel settore agroalimentare (Ruca),
quale parte integrante della anagrafe digitale regionale.
Nel Ruca confluiscono, per ciascuna impresa agricola ed agroalimentare, i dati relativi ai controlli effettuati.
I soggetti pubblici competenti, prima della effettuazione di ogni controllo in loco accedono al Ruca per verificare se i dati
e le informazioni già registrate da altri soggetti abilitati, che di norma mantengono validità per un periodo di centottanta giorni
dalla data di esecuzione del controllo, soddisfano le esigenze del controllo programmato.
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È fatta salva, comunque, lʼapplicazione di specifiche normative di settore e delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 per attività di accertamento cui consegua lʼapplicazione di sanzioni amministrative.
È anche assicurata alle imprese agricole la possibilità di consultare lʼarchivio informatizzato con riferimento ai dati ed
alle informazioni relative alla propria posizione.
Sarà cura della Regione comunicare alle imprese, entro quindici giorni dalla data di costituzione del Ruca, le modalità
per realizzare i collegamenti informatici.
Razionalizzazione delle procedure di controllo in ambito veterinario delle imprese agricole ed agroalimentari
Con lʼarticolo 61 della legge in commento viene inserito il nuovo articolo 12 ter alla Lr n. 31/2008, al fine di favorire la
competitività attraverso lʼapprovazione, da parte della giunta regionale, di misure finalizzate allʼottimizzazione delle procedure di
controllo così da ridurre gli oneri per le imprese agricole ed agroalimentari che non siano derivanti dal rispetto della normativa
comunitaria.
Nellʼottica di favorire lo sviluppo delle esportazioni verso paesi terzi, la Regione, attraverso le proprie strutture competenti in materia, promuove, in collaborazione con le organizzazioni professionali agricole, le organizzazioni cooperative agricole,
le camere di commercio e con i centri di ricerca operanti in Lombardia, iniziative finalizzate allo sviluppo di modelli di produzione in grado di assicurare il soddisfacimento dei criteri di sicurezza e qualità richiesti dalla normativa comunitaria e da quella dei
paesi extracomunitari importatori.
Entrata in vigore
La legge regionale in oggetto è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Burl.
Leggi e provvedimenti
DISCIPLINA DEL COMMERCIO
Conversione in legge n. 35
del 4 aprile 2012
del decreto legge n. 5 del 9 febbraio 2012
Disposizioni urgenti
in materia di semplificazione
e di sviluppo (decreto “semplifica Italia”)
Nella Gazzetta ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012 (Suppl. ord. n. 69 L), è stata pubblicata la legge 4 aprile 2012, n.
35 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 recante “Disposizioni urgenti in materia di
semplificazione e sviluppo”.
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Leggi e provvedimenti
Le modifiche al decreto, apportate in sede di conversione in legge, sono entrate in vigore lo scorso 7 aprile
(giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale di detta legge).
Con particolare riferimento allʼambito di competenza dello scrivente Servizio, si evidenzia che rispetto al disegno
di legge della legge di conversione in oggetto, illustrato nella circolare 12/2012, allʼart. 44 è stata stralciata una parte
relativa alle modifiche apportate al Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Dlgs 42/2004.
Si segnala, altresì, che è venuta meno la proroga, al 30.6.2012, per la comunicazione, al Registro delle imprese, dellʼindirizzo Pec da parte delle società già iscritte a tale Registro alla data del 29.11.2008.
Viene, infine, evidenziato che, ai sensi dellʼart. 16, comma 6-bis, del Dl 185/2008, lʼUfficio del Registro delle
Imprese che dovesse ricevere una domanda di iscrizione da parte di una società che non ha iscritto il proprio indirizzo
Pec, in luogo dellʼirrogazione della sanzione prevista dallʼart. 2360 del codice civile, provvede a sospendere la domanda per tre mesi in attesa, che la stessa, venga integrata con lʼindirizzo di posta elettronica certificata.
Corte costituzionale
Sentenza n. 108
del 16 aprile 2012
Legge della Regione Toscana
in materia di panificazione
Il 26 aprile 2012 è stata deposita la sentenza n. 108 della Corte costituzionale che ha dichiarato non fondato ed
inammissibile il ricorso presentato dalla presidenza del Consiglio dei ministri avverso alcune disposizione della legge
regionale in oggetto.
Considerata la rilevanza dei principi enunciati in materia di riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni,
si ritiene opportuno evidenziare, di seguito, le argomentazioni giuridiche poste a fondamento della sentenza in commento.
La presidenza del Consiglio dei ministri ha, infatti, promosso questione di legittimità costituzionale nei confronti
delle previsioni, contenute nella suddetta legge regionale, che assoggettano il responsabile dellʼattività produttiva del
panificio a formazione obbligatoria entro il termine massimo di sei mesi dalla presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) pena, in caso di inottemperanza, lʼirrogazione di apposita sanzione amministrativa pecuniaria, nonché allʼaggiornamento periodico con cadenza quinquennale.
La stessa legge regionale, inoltre, prevede che non sono tenuti alla frequenza del corso di formazione obbligatoria i responsabili dellʼattività produttiva in possesso di uno dei requisiti ivi elencati e consistenti, sostanzialmente, nel
possesso di appositi diplomi e/o attestati di qualifica professionale o, nellʼaver prestato lʼattività lavorativa, per un periodo non inferiore a tre anni nellʼultimo quinquennio, nel settore della panificazione.
Anche per il suddetto esonero dalla formazione obbligatoria è stato, quindi, presentato il ricorso alla Corte costituzionale, in quanto il Governo ha lamento lʼindividuazione, attraverso le disposizioni regionali impugnate, della figura
professionale del responsabile dellʼattività produttiva del panificio con individuazione dei relativi requisiti per lʼaccesso o
lʼesercizio dellʼattività, ponendosi così in contrasto con i principi fondamentali della materia legislativa che riservano allo
Stato lʼindividuazione delle figure professionali.
Tali questioni di legittimità costituzionale presentate dalla presidenza del Consiglio dei ministri, tuttavia, non
sono state ritenute fondate in quanto per i giudici della Consulta “appare chiaro che le norme impugnate non solo non
hanno per oggetto lʼindividuazione di un profilo professionale, ma neppure cumulano illegittimamente requisiti di accesso allʼattività di responsabile della produzione del panificio, rispetto a quanto richiesto dallʼart. 4 del Dl n. 223 del 2006,
e tantomeno richiedono condotte tali che, in assenza di esse, verrebbe meno lʼeffetto abilitante prodotto dalla sola
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segnalazione certificata di inizio attività, cosa che sarebbe invece preclusa alla legislazione regionale (sentenza n. 82
del 1997).
Continuano, inoltre, gli stessi giudici delle leggi osservando che “Ferma infatti la facoltà di esercitare lʼattività in
ragione della sola segnalazione prevista dallʼart. 4 del Dl n. 223 del 2006, e dunque in conformità alla norma interposta
nel presente giudizio, il responsabile dellʼattività produttiva è tenuto ad assoggettarsi a formazione professionale entro
un termine (art. 3, commi 2 e 3, della legge impugnata), compiuto il quale il legislatore regionale, in mancanza della
formazione, non ha interdetto lʼulteriore esercizio della professione, ma ha solo comminato la sanzione amministrativa
pecuniaria di cui allʼart. 5, comma 3, impugnato, in tal modo osservando pienamente i limiti propri della competenza
residuale.
In conclusione, nella sentenza in commento viene, quindi, affermato che “Allʼattribuzione delle norme impugnate
alla competenza residuale regionale in materia di formazione professionale consegue la non fondatezza della questione prospettata con lʼodierno ricorso, senza che occorra considerare le ulteriori attribuzioni legislative indicate dalla difesa della Regione Toscana come appartenenti alla competenza regionale e concernenti “igiene e sanità” e “attività produttive” (materia, questʼultima, in ogni caso non contemplata dallʼattuale riparto delle competenze legislative: sentenza
n. 165 del 2007).
Etichettatura prodotti tessili
Quadro normativo
comunitario e nazionale
Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno emanato, il 27 settembre 2011, il nuovo regolamento (Ue), n. 1007/2011,
relativo alle denominazioni delle fibre tessili, all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili,
regolamento che abroga la direttiva 73/44/Cee del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/Ce
e 2008/121/Ce”, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. l 272 del 18 ottobre 2011.
Siffatta nuova disciplina, come si evince dalla stessa denominazione, abroga e si sostituisce alla precedente legislazione in materia, dettata dalle direttive 73/44/Cee, 96/73/Ce e 2008/121/Ce e, ai sensi dellʼart. 28, dovrà essere applicato a
decorrere dallʼ8 maggio 2012.
Contestualmente, allʼarticolo 26, è altresì prevista una disciplina transitoria - per consentire alle imprese che operano
sul mercato di adeguarsi al passaggio dal vecchio al nuovo regime - ai sensi della quale i prodotti tessili conformi alla richiamata previgente disciplina, immessi sul mercato prima dellʼ8 maggio 2012, possono comunque continuare ad essere posti
in vendita fino al 9 novembre 2014.
Si riportano di seguito i punti principali del nuovo regolamento.
Indicazione Paese dʼorigine
Il testo finale del provvedimento in esame è il risultato di un compromesso tra il Consiglio e il Parlamento a seguito
del quale le istituzioni comunitarie hanno deciso di non inserirvi la controversa disciplina dellʼetichettatura dʼorigine dei prodotti tessili (il c.d. “Made in”, che prevedeva lʼobbligo di indicazione del Paese dʼorigine).
Tale compromesso è stato formalizzato dallʼart. 24 (ed esplicitato anche nel considerando 26) che contiene una
clausola di riesame ai sensi della quale la Commissione è tenuta a presentare, entro il 30 settembre 2013, una relazione
riguardante possibili nuovi obblighi di etichettatura da introdurre a livello di Unione, al fine di fornire ai consumatori informazioni accurate, pertinenti, comprensibili e comparabili sulle caratteristiche dei prodotti tessili.
La relazione sarà preceduta da una consultazione di tutte le parti interessate e, tenendo conto delle vigenti norme europee e internazionali in materia, potrà essere corredata, ove opportuno, da apposite proposte legislative.
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In particolare, essa dovrà fondarsi sulle seguenti questioni:
a) un sistema di etichettatura di origine inteso a fornire ai consumatori informazioni accurate sul paese di origine e informazioni supplementari intese a garantire la piena tracciabilità dei prodotti tessili, tenendo conto dei risultati degli sviluppi su
eventuali norme orizzontali relative al paese di origine;
b) un sistema di etichettatura armonizzato riguardante la manutenzione del prodotto;
c) un sistema di etichettatura uniforme su scala dell'Unione per i prodotti tessili interessati;
d) l'indicazione di sostanze allergeniche;
e) l'etichettatura elettronica e altre nuove tecnologie e l'uso di simboli o codici non linguistici per l'identificazione delle fibre.
Oggetto ed ambito dʼapplicazione
Oggetto del provvedimento in esame è la disciplina lʼuso delle denominazioni delle fibre tessili, lʼetichettatura e il
contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e, introducendo una rilevante novità, lʼetichettatura o il contrassegno delle parti non tessili di origine animale, nonché le norme per la determinazione della composizione fibrosa dei prodotti tessili mediante analisi quantitativa delle mischie binarie e ternarie di fibre tessili;
La disciplina ivi riportata si applica ai prodotti tessili sul mercato europeo ed ai prodotti ad essi assimilati (specificamente indicati allʼart. 2, paragrafo 2, come ad esempio i prodotti contenenti almeno l'80% in peso di fibre tessili).
Esclusi dal campo dʼapplicazione del presente regolamento sono, invece, i prodotti tessili dati in lavorazione a lavoranti a domicilio o a imprese indipendenti che lavorano per conto terzi, o confezionati su misura da sarti operanti in qualità
di lavoratori autonomi.
Lʼart. 3 riporta, poi, una serie di definizioni mentre il successivo art. 4, riferendosi ai requisiti generali che devono
possedere i prodotti tessili affinché siano messi a disposizione sul mercato, specifica che gli stessi devono essere etichettati, contrassegnati o accompagnati da documenti commerciali conformi alle disposizioni riportate nel medesimo regolamento.
Denominazioni tessili e corrispondente etichette
Disposizioni specifiche relative alle denominazioni tessili sono contenute negli artt. da 5 a 11, la cui elencazione è
riportata nellʼallegato I, nonché alle procedure per la richiesta di nuove denominazioni da aggiungere a tale allegato.
In codesto caso il richiedente deve allegare un fascicolo tecnico, conforme allʼallegato II, che contenga determinati
requisiti minimi, tra cui le “informazioni scientifiche disponibili riguardo a possibili reazioni allergiche o altri effetti negativi
della nuova fibra tessile per la salute umana”.
Le disposizioni successive riguardano invece i c.d. prodotti tessili puri, i prodotti di lana vergine o lana di tosa, l'etichettatura di prodotti composti da più fibre (indicati in ordine discendente in base alla percentuale), nel cui ambito viene
disciplinato l'utilizzo dellʼindicazione “altre fibre”, le fibre decorative e quelle ad effetto antistatico, nonché i prodotti tessili con
più componenti.
Prodotti di origine animale
Come anticipato, una dei principali aspetti innovativi introdotti dal regolamento in oggetto riguarda i prodotti tessili
contenenti parti non tessili di origine animale. A tal proposito, infatti, lʼart. 12 dispone che la presenza di parti non tessili di
origine animale debba essere espressamente indicata con la frase “Contiene parti non tessili di origine animale” sull'etichetta o sul contrassegno dei prodotti al momento della loro messa a disposizione sul mercato.
Coerentemente con gli obblighi generali in materia di etichettatura, viene altresì specificato che lʼetichettatura o il
contrassegno non devono essere fuorvianti e devono essere presentati in modo che il consumatore possa facilmente comprenderli.
Obblighi di etichettatura
Al fine di essere messi a disposizione sul mercato, i prodotti tessili devono obbligatoriamente riportare unʼetichetta
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saldamente fissata o un contrassegno che siano durevoli, facilmente leggibili, visibili e accessibili.
Nei casi in cui i prodotti tessili sono forniti agli operatori economici nellʼambito della catena di fornitura o nell'ambito
di aggiudicazioni pubbliche, lʼetichetta o il contrassegno possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali
d'accompagnamento che, in ogni caso, devono indicare le denominazioni e le composizioni fibrose di cui alle disposizioni
precedentemente richiamate.
Si evidenzia altresì che non sono consentite abbreviazioni ad eccezione di codici meccanografici o qualora esse
siano definite secondo norme internazionali.
Ai sensi dellʼart. 15, lʼobbligo di apporre lʼetichetta conforme alla vigente legislazione e di garantire lʼesattezza delle
informazioni ivi riportata grava sul fabbricante o sullʼimportatore, se il fabbricante non è stabilito nellʼUnione europea.
Per quanto concerne invece la responsabilità del distributore/venditore, questi incorre nei medesimi obblighi del fabbricante se immette sul mercato un prodotto con il proprio nome o marchio o vi apponga lʼetichetta o ne modifichi il contenuto.
Diversamente, il distributore/venditore è semplicemente tenuto a garantire che il prodotto rechi lʼetichetta o il contrassegno in conformità alla vigente normativa.
Inoltre, ai sensi dellʼart. 16, al momento della messa a disposizione di un prodotto tessile sul mercato, le denominazioni delle fibre tessili e le descrizioni della composizione fibrosa dei prodotti tessili devono essere “indicate nei cataloghi,
nei prospetti, sugli imballaggi, sulle etichette e sui contrassegni in modo che risultino facilmente leggibili, visibili e chiare e
con caratteri uniformi per quanto riguarda le dimensioni e lo stile”.
Tali informazioni devono essere chiaramente visibili per il consumatore prima dellʼacquisto, anche se effettuato per
via elettronica.
I marchi di fabbrica o le ragioni sociali possono essere indicati immediatamente prima o dopo le descrizioni della
composizione fibrosa salvo il caso in cui contengano, a titolo principale o a titolo di radice o di aggettivo, una denominazione delle fibre tessili di cui all'allegato I o una denominazione che può ingenerare confusione con essa.
In questʼultimo caso, infatti, il marchio o la ragione sociale dovranno essere obbligatoriamente indicati mentre le altre
informazioni sono sempre indicate separatamente.
Lʼetichetta o il contrassegno sono redatti nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro sul cui territorio i prodotti tessili sono messi a disposizione del consumatore, a meno che lo Stato membro interessato disponga altrimenti (in
Italia vige lʼobbligo di etichettatura in lingua italiana).
Una serie di deroghe alla suddetta disciplina è poi prevista allʼart. 17 tra cui spicca quella in particolare, in riferimento
ai prodotti tessili indicati nellʼallegato V, nonché ulteriori disposizioni relative ai prodotti di cui allʼallegato VI, rispetto ai quali
viene prevista la possibilità di raggruppamento sotto unʼetichetta globale, ed ai prodotti venduti a metraggio.
Con riferimento a questi ultimi, il considerando 12 chiarisce inoltre che “i prodotti tessili soggetti unicamente all'obbligo di etichettatura globale e quelli venduti a metraggio o a taglio dovrebbero essere messi a disposizione sul mercato in
modo tale da consentire al consumatore di poter effettivamente prendere conoscenza delle indicazioni apposte sull'imballaggio globale o sul rotolo”.
Determinazione della composizione fibrosa
Lʼart. 19 disciplina i metodi da seguire per la determinazione della composizione fibrosa rinviando allʼapposito allegato VIII (Metodi per lʼanalisi quantitativa delle mischie di fibre tessili binarie e ternarie) così come modificato dal regolamento
delegato Ue n. 286/2012 del 27 gennaio 2012.
Viene altresì previsto che i laboratori incaricati del controllo delle mischie tessili per le quali non esiste un metodo
dʼanalisi uniforme a livello di Unione determinano la composizione fibrosa di tali mischie indicando, nella relazione d'analisi,
il risultato ottenuto, il metodo utilizzato e il grado di precisione.
Lʼart. 20 prevede alcune soglie legali di tolleranza ai fini dellʼapplicazione della relativa disciplina mentre gli articoli 21
e ss. contengono disposizioni finali tra le quali quelle richiamate in materia di entrata in vigore, disciplina transitoria e clausola di riesame.
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Quadro normativo nazionale
Ai fini di una più completa trattazione della questione, considerate altresì le segnalazioni da ultimo pervenute in
merito ai controlli effettuati dagli organi competenti (in allegato, Protocollo dʼintesa Mise-Unioncamere sui controlli, tra gli
altri, in materia di etichettatura), si ritiene altresì opportuno sintetizzare anche alcune tra le altre principali disposizioni relative al vigente quadro normativo in materia di etichettatura dei prodotti tessili.
Ad oggi, infatti, in attesa di definirne meglio il coordinamento con il regolamento da ultimo illustrato, sembrerebbero
doversi ritenere ancora vigente, nella misura in cui compatibili, le disposizioni di cui al Dlgs n. 194/99, di attuazione della
direttiva 96/74/Ce.
Ai fini di un corretto adempimento degli specifici obblighi ivi prescritti, in particolare a carico dei rivenditori, occorre
altresì far riferimento alle disposizioni generali in materia di etichettatura e sicurezza dei prodotti di cui, rispettivamente, agli
articoli da 5 a 12 e da 102 a 113 del Dlgs 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo).
Etichettatura
Lʼart. 5 Codice del consumo, più specificamente, stabilisce che il contenuto essenziale degli obblighi di etichettatura
è costituito dalle informazioni relative alla sicurezza, composizione e qualità dei prodotti e dei servizi.
Tali informazioni devono essere fornite al consumatore in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle
modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore (nel caso in esame quello tessile), e devono essere
adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata nonché tali da assicurare la consapevolezza del consumatore.
Il successivo art. 6 specifica quali sono le informazioni che devono essere obbligatoriamente riportate sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, con modalità tali da renderle chiaramente visibili e leggibili, nel momento in cui sono posti in
vendita al consumatore sul territorio nazionale.
Anche le etichette dei prodotti tessili, pertanto, devono obbligatoriamente riportare le indicazioni relative a:
a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea;
c) al Paese di origine se situato fuori dellʼUnione europea (obbligo mai entrato in vigore);
d) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno allʼuomo, alle cose o all'ambiente;
e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.
Sono esclusi dai richiamati obblighi informativi (di etichettatura) i prodotti oggetto di specifiche disposizioni contenute
in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento.
Come già anticipato, tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti devono essere rese in lingua italiana,
anche nel caso in cui siano apposte in più lingue, con caratteri di visibilità e leggibilità non inferiori a quelli usati per le altre
lingue, fatta salva la possibilità di utilizzare espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune.
Appare altresì opportuno ribadire che il divieto di commercializzare sul territorio nazionale qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni sopra richiamate, oggetto di sanzioni
amministrative pecuniarie, riguarda non solo i produttori ma anche i semplici commercianti.
Questi ultimi, infatti, anche nel caso in cui non siano importatori o distributori a marchio proprio (nel qual caso sono a
tutti gli effetti equiparati ai produttori), sebbene non sono tenuti a garantire lʼautenticità e la veridicità delle informazioni riportate nelle etichette, contrassegni, pacchi/confezioni ovvero nei documenti amministrativo/contabili e dʼaccompagnamento,
sono comunque tenuti a verificare che i prodotti venduti siano conformi alla disciplina sullʼetichettatura (relativamente alle
modalità ed alle informazioni minime riportate).
Sicurezza generale dei prodotti
Un simile obbligo generale di diligenza professionale, anche se rispondente alla diversa ratio di garantire la sicurezza del prodotto, è altresì prescritto a carico dei rivenditori dallʼart. 104 Codice del consumo ai sensi del quale “Il distributore
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deve agire con diligenza nell'esercizio della sua attività per contribuire a garantire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri;
in particolare è tenuto:
a) a non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualità di operatore professionale;
b) a partecipare al controllo di sicurezza del prodotto immesso sul mercato, trasmettendo le informazioni concernenti i rischi
del prodotto al produttore e alle autorità competenti per le azioni di rispettiva competenza;
c) a collaborare alle azioni intraprese di cui alla lettera b), conservando e fornendo la documentazione idonea a rintracciare
l'origine dei prodotti per un periodo di dieci anni dalla data di cessione al consumatore finale.
La medesima norma prevede altresì lʼobbligo di informare immediatamente le amministrazioni competenti, e di collaborare con le medesime, qualora vengano a conoscenza di particolari rischi per i consumatori.
In tali casi, infatti, si attiva una procedura (Rapex) volta a tracciare la filiera del prodotto pericoloso al fine di ritirarlo
dal mercato ed accertare le eventuali responsabilità.
In caso di rischio grave, infatti, le informazioni da fornire comprendono almeno:
a) elementi specifici che consentano una precisa identificazione del prodotto o del lotto di prodotti in questione;
b) una descrizione completa del rischio presentato dai prodotti interessati;
c) tutte le informazioni disponibili che consentono di rintracciare il prodotto;
d) una descrizione dei provvedimenti adottati per prevenire i rischi per i consumatori.
Made in
È importante sottolineare che, in merito allʼobbligo di indicare il Paese dʼorigine del prodotto, se situato fuori
dallʼUnione europea, di cui allʼart. 6, comma 1, lettera c), Codice del consumo sopra richiamato, si segnala, come già evidenziato, che lo stesso non è mai entrato in vigore in quanto lʼart. 31-bis Dl 273/05, convertito nella legge n. 51/06, ne rinviava lʼefficacia allʼentrata in vigore del decreto del ministro delle Attività produttive (oggi Mise), che, ai sensi dellʼart. 10
Codice del consumo, avrebbe dovuto dare piena attuazione alle prescrizioni di cui al richiamato art. 6.
Parimenti, sempre in tema di indicazione obbligatoria del Paese dʼorigine, la direttiva del presidente del Consiglio dei
ministri 30 settembre 2010 - Indirizzi interpretativi relativi all'applicazione della legge 8 aprile 2010, n. 55 (c.d. legge
Reguzzoni-Versace sul made in), recante disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria
e calzaturieri - con riferimento alla concreta applicabilità di questʼultima normativa, sentiti i ministeri competenti, ha confermato il precedente orientamento dellʼAgenzia delle dogane ribadendo “che le nuove disposizioni sull'etichettatura dei prodotti finiti ed intermedi e sull'impiego dell'indicazione «Made in Italy» nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero potranno considerarsi effettivamente applicabili solo dopo l'adozione del decreto interministeriale previsto dall'art. 2 della legge in
argomento”, in attesa del quale “continueranno ad applicarsi le norme del codice doganale comunitario (Reg. Cee n.
2913/92) e delle relative disposizioni di applicazione (Reg. Cee n. 2454/93)”.
In definitiva, pertanto, ad oggi non sussiste alcun obbligo comunitario o nazionale di indicare il Paese dʼorigine di un
prodotto non alimentare.
Contraffazione
In relazione alla responsabilità penale che si fonda su presupposti completamente differenti rispetto alle prescrizioni
sin qui illustrate (diverse sono le fattispecie rispetto alle quali è necessario dimostrare il dolo o la colpa dellʼautore del reato,
di conseguenza il commerciante diligente, che sia in buona fede, non è responsabile), meritano una trattazione a parte le
fattispecie di contraffazione di cui agli articoli art. 517 e 517-ter del Codice penale che sanzionano, rispettivamente, la vendita di prodotti industriali con segni mendaci e la fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà
industriale.
Nel primo caso, viene sanzionato penalmente “Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore
sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto”
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Nella seconda ipotesi, invece viene punito “chiunque, potendo conoscere dellʼesistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso” nonché “chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in
vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione” i beni di cui sopra.
Alla medesima ratio rispondono altresì le fattispecie previste dallʼarticolo 16 del Dl 25 settembre 2009 n. 135 (che ha
abrogato lʼarticolo 17 della Legge 99 del 23 luglio 2009) relativo ai prodotti o merci realizzati “interamente in Italia”, vale a
dire quelli per i quali il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento avvengono esclusivamente sul territorio italiano.
Con riferimento a tale specifica ipotesi, infatti, viene prevista una nuova fattispecie di reato nel caso in cui venga utilizzata una mendace indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia (“100% made in
Italy”, “100% Italia”, “tutto italiano” o altra indicazione che crei nel consumatore tale convinzione).
Il medesimo articolo 16, inoltre, integrando la disciplina sul Made in Italy di cui allʼart. 4, commi 49-bis e 49-ter, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, prevede che, nei casi di fallace indicazione, debbano essere applicate sanzioni amministrative pecuniarie, da euro 10.000 a 250.000, e la confisca amministrativa dei prodotti o delle merci.
A tal fine, “costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali
da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere
accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua
cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto”.
Pertanto, appare evidente, come in tutti questi casi non sussista un obbligo di fornire specifiche indicazioni (tanto più
in merito al luogo dʼorigine dei prodotti) ma, laddove si forniscano comunque informazioni ai consumatori, queste dovranno
essere veritiere e non ingannevoli per i medesimi.
Per completezza, si richiama una recente sentenza della Cassazione (Sez. III, sent. n. 19746 del 09 febbraio 2010),
relativa al sequestro di camicie prodotte in Serbia, trovate prive di indicazioni sul luogo di produzione ma recanti la marca di
una nota casa italiana dʼabbigliamento e la dicitura di “prodotto e distribuito” da società italiana.
Secondo la suprema Corte “L'omessa indicazione del luogo di fabbricazione degli oggetti prodotti all'estero su cui
siano apposti marchi di aziende italiane, prevista come delitto dall'art. 4, comma 49, L 24 dicembre 2003, n. 350 come
modificato dall'art. 17, comma quarto, lett. a) L 23 luglio 2009, n. 99, non è più prevista dalla legge come reato ma configura
l'illecito amministrativo di cui all'art. 4, comma 49 bis, L n. 350 del 2003
DISCIPLINA IGIENICO-SANITARIA
Etichettatura
dei prodotti alimentari
Regolamento (Ue) n. 1169/2011
del 25 ottobre 2011
Sulla Gazzetta ufficiale dellʼUnione europea del 22 novembre 2011 L 304, è stato pubblicato il provvedimento in
oggetto, approvato in via definitiva il 25 ottobre 2011. Il regolamento è entrato in vigore il 12 dicembre 2011, ma si applicherà per fasi successive soltanto a partire dal 1º gennaio del 2014.
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Il regolamento riorganizza la materia dellʼetichettatura dei prodotti alimentari, attualmente disciplinata dalla direttiva
2000/13/Ce (recepita in Italia con il Dlgs 181/2003 che ha modificato il Dlgs 109/1992), e delle informazioni al consumatore,
allo scopo di garantire un elevato livello di tutela della salute dei consumatori e assicurare il loro diritto allʼinformazione, in modo
che possano compiere scelte consapevoli in relazione agli alimenti che consumano, nel rispetto in particolare di considerazioni
sanitarie, economiche, ambientali, sociali ed etiche (art. 3, comma 1).
Per inciso, e prima di procedere ad una analisi sintetica del provvedimento in oggetto, si comunica per connessione
che lo scorso 16 dicembre 2011 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dellʼUnione europea L 334 , la direttiva (Ue) 2011/91
del 13 dicembre 2011, il cui scopo è di codificare i numerosi interventi che, negli anni, hanno modificato il contenuto originario
della direttiva 89/396/Cee del 14 giugno 1989, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale
appartiene una derrata alimentare. “Lʼindicazione della partita alla quale appartiene una derrata alimentare risponde alla preoccupazione di garantire una migliore informazione sullʼidentità dei prodotti. Essa costituisce pertanto una fonte di informazione
utile, quando certe derrate sono oggetto di controversie o presentano un pericolo per la salute dei consumatori.”
Non sono chiari i motivi che non hanno consentito, in sede di elaborazione della direttiva, di unificare la disciplina del
lotto di produzione con quella contenuta nel regolamento 1169/2011 sulla fornitura di informazioni sugli alimenti ai
consumatori:la direttiva si limita a riprodurre in maniera ordinata la normativa vigente, e contestualmente abroga la direttiva
89/396/Cee.
Tornando al regolamento 1169/201, elenchiamo di seguito i punti principali della nuova normativa comunitaria.
Oggetto e ambito di applicazione (art. 1, par. 3)
Il regolamento si applica agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare quando le loro attività riguardano la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Si applica altresì a tutti gli alimenti forniti dalle collettività, e a quelli destinati alla fornitura delle collettività.
Il regolamento comunque distingue tra alimenti preimballati e non preimballati: questi ultimi sono regolati dallʼart. 44.
Definizioni (art. 2)
Come di consueto vengono fornite numerose definizioni: alcune sono riportate mediante semplice rinvio ai provvedimenti legislativi che le contengono (comma 1), mentre altre vengono indicate per esteso (comma 2).
Tra queste ultime si segnalano, in particolare, quelle relative a:
- Informazioni sugli alimenti:
le informazioni concernenti un alimento, messe a disposizione del consumatore finale mediante unʼetichetta o qualunque
altro mezzo, compresa la comunicazione verbale;
- Informazioni obbligatorie sugli alimenti:
tutte le indicazioni che le disposizioni dellʼUnione impongono di fornire al consumatore;
- Collettività:
qualunque struttura (compresi veicoli o banchi di vendita sia fissi che mobili), come ristoranti, mense, scuole, ospedali e
imprese di ristorazione in cui, nel quadro di unʼattività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo immediato
da parte del consumatore finale;
- Etichetta:
Qualunque marchio commerciale o di fabbrica, segno, immagine o altra rappresentazione grafica, riportato sullʼimballaggio,
sul contenitore o che li accompagna;
- Leggibilità:
Lʼapparenza fisica delle informazioni. È determinata da diversi fattori: dimensioni del carattere, spaziatura tra lettere e
righe, spessore, colore, proporzione tra altezza e larghezza delle lettere, superficie del materiale e contrasto tra la scritta
e lo sfondo.
Requisito di base (art. 6)
Qualunque alimento destinato al consumatore finale o alle collettività deve essere accompagnato dalle informazioni
previste dal regolamento.
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Pratiche leali dʼinformazione (art. 7)
Le informazioni sugli alimenti non devono indurre in errore, in particolare:
- per quanto riguarda le caratteristiche dellʼalimento;
- attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede;
- suggerendo che lʼalimento possiede caratteristiche particolari;
- suggerendo la presenza di un particolare alimento o ingrediente che in realtà è stato sostituito da uno diverso.
Tali prescrizioni riguardano non solo le etichette, ma anche la pubblicità e la presentazione stessa degli alimenti (ad
esempio per tipo e forma dellʼimballaggio, contesto in cui vengono esposti, materiale dʼimballaggio utilizzato).
Le informazioni sugli alimenti devono essere precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore (comma 2).
Responsabilità (art. 8)
Il regolamento stabilisce che è responsabile delle informazioni sugli alimenti lʼoperatore con il cui nome o con la cui
ragione sociale viene commercializzato il prodotto, o , se tale operatore non è stabilito nel territorio dellʼUnione , è responsabile lʼimportatore.
Tale responsabilità si esplica nellʼobbligo di assicurare la presenza e lʼesattezza delle informazioni sugli alimenti
(comma 2). Più in generale comunque, ciascun operatore del settore alimentare, nellʼambito dellʼimpresa che controlla,
assicura e verifica la conformità degli alimenti ai requisiti previsti dalla normativa, sia comunitaria che nazionale (comma 5).
Di fatto quindi la responsabilità di controllare il rispetto della normativa viene distribuita su tutta la filiera alimentare,
per la parte di competenza relativa ad ogni passaggio.
Elenco delle indicazioni obbligatorie (art. 9)
La lista delle indicazioni da fornire obbligatoriamente con lʼetichetta non si discosta molto da quanto era già previsto
dallʼart. 3 del Dlgs 109 del 1992.
Ci sono due cambiamenti fondamentali rispetto al passato.
1. Obbligo di indicare tutti gli ingredienti e i coadiuvanti tecnologici in grado di provocare allergie o intolleranze, utilizzati
nella fabbricazione o preparazione dellʼalimento, e ancora presenti nel prodotto finito anche se in forma alterata (lettera
c): il regolamento, allʼallegato II, include una lista puntuale di tutte le “sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze”. Lʼart. 21, paragrafo 2, del regolamento, stabilisce inoltre che la Commissione “riesamina sistematicamente e, se
necessario, aggiorna” lʼallegato, per garantire una migliore informazione dei consumatori e tenere conto del progresso
scientifico e delle conoscenze tecniche più recenti.
2. Obbligo di fornire una dichiarazione nutrizionale (lettera l): il regolamento innova rispetto alla disciplina contenuta nella
direttiva 90/496/Cee, che prevedeva (art. 2) che lʼetichetta nutrizionale fosse sempre facoltativa, tranne nel caso in cui
unʼinformazione nutrizionale comparisse nellʼetichettatura, nella presentazione o nella pubblicità dellʼalimento, caso in cui
diventava invece obbligatoria. Con il nuovo regolamento lʼetichetta nutrizionale è sempre obbligatoria per tutti gli aliment i
preimballati, e, tra le voci che la compongono, diventa altresì obbligatorio indicare la quantità di acidi grassi saturi presenti nellʼalimento (art. 30, comma 1, lettera b).
Lʼobbligo di indicare il paese dʼorigine o il luogo di provenienza è circoscritto (art . 26) alle carni suine, ovine, caprine
e al pollame (tale obbligo era già previsto per la carne di manzo). Per gli altri alimenti lʼobbligo sussiste soltanto quando lʼomissione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese o al luogo di provenienza reali dellʼalimento.
Dal punto di vista della normativa comunitaria i criteri diventano quindi più stringenti, dato che lʼobbligo di indicare la
provenienza per i vari tipi di carne è una novità rispetto alla disciplina della direttiva 2000/13/Ce. Il regolamento semplifica
invece rispetto alla più recente normativa italiana, la legge 3 febbraio 2011, n. 4, che prevede lʼobbligo di indicazione del
paese dʼorigine o del luogo di provenienza per tutti gli alimenti, a prescindere dalla possibilità che la mancata indicazione
possa indurre in errore i consumatori. Sembrerebbe lecito ritenere, a questo punto, che tale legge, di cui peraltro mancano
ancora i decreti attuativi, troverà difficilmente applicazione, dato che il regolamento vieta agli Stati membri di intervenire
ancora nelle materie disciplinate (v. “Disposizioni nazionali”).
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Legale
Messa a disposizione e posizionamento delle informazioni obbligatorie sugli alimenti (art. 12)
Lʼarticolo fa riferimento agli alimenti preimballati, e prevede che siano rese disponibili e facilmente accessibili le relative informazioni obbligatorie. Tali informazioni devono apparire direttamente sullʼimballaggio o su unʼetichetta a esso apposta.
Il terzo comma dellʼarticolo, tuttavia, prevede la possibilità che alcune indicazioni vengano fornite in maniera differente, e delega alla Commissione il compito di valutare la possibilità di utilizzare strumenti alternativi e, se del caso, di stabilire i
criteri per il loro impiego. Questa possibilità è però concessa solo a condizione che sia garantito lo stesso livello di informazioni al consumatore ottenibile con i metodi tradizionali.
Presentazione delle indicazioni obbligatorie (art. 13)
Lʼart. 14, comma 4, del Dlgs 109/1992 prescrive un generico obbligo di leggibilità delle informazioni obbligatorie da
apporre sui prodotti preimballati.
I paragrafi 2 e 3 dellʼarticolo 13 del nuovo regolamento, invece, si spingono fino a definire la dimensione minima dei
caratteri da utilizzare per garantire la “chiara leggibilità” delle etichette: lʼaltezza della lettera “x”, minuscola, non può essere
inferiore a 1,2 millimetri, a meno che la superficie maggiore dellʼimballaggio su cui deve essere riportata lʼetichetta non
misuri meno di 80 cm2, nel qual caso la “x” minuscola deve essere alta non meno di 0,9 mm.
In base al Dlgs 109/1992 le informazioni obbligatorie dovevano essere “indelebili”: il primo comma dellʼart. in commento, invece, si limita a usare la dicitura “eventualmente indelebili”.
Vendita a distanza (art. 14)
Il regolamento specifica che, nel caso di alimenti preimballati messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a
distanza, tutte le informazioni obbligatorie sugli alimenti, ad eccezione della data di scadenza e del termine minimo di conservazione, devono essere messe a disposizione dei consumatori prima della conclusione dellʼacquisto, sul supporto utilizzato o con qualunque altro mezzo adeguato e senza costi supplementari per i consumatori.
Questa norma non si applica agli alimenti messi in vendita tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati e comunque non solleva dallʼobbligo di etichettare correttamente gli alimenti.
Omissione di alcune indicazioni obbligatorie (art. 16)
Lʼart. 14, comma 3, del Dlgs 109/1992 prevede due casi nei quali è obbligatorio indicare soltanto la denominazione
di vendita, la quantità e la data di scadenza o del termine minimo di conservazione, ed è possibile omettere le altre indicazioni obbligatorie:
- quando si tratta di bottiglie di vetro destinate a essere riutilizzate, sulle quali è riportata in modo indelebile una dicitura e
che pertanto non recano né etichetta, né anello né fascetta;
- quando la superficie maggiore dellʼimballaggio o del contenitore dellʼalimento misura meno di 10 cm2.
Per il primo dei due casi il regolamento aggiunge, in maniera conforme a quanto previsto per gli alimenti preimballati
in generale, lʼobbligo di indicare anche la lista degli allergeni e la tabella nutrizionale (comma 1).
Per il secondo caso diviene obbligatorio indicare sia gli allergeni presenti che la lista degli ingredienti, ma questʼultima può essere fornita mediante “altri mezzi” o messa a disposizione del consumatore su sua richiesta (comma 2).
Il comma 3 prevede che tutti gli alimenti elencati nellʼallegato V siano esclusi dallʼobbligo della dichiarazione nutrizionale: si tratta per lo più di alimenti che sono molto semplici o che non hanno subito trasformazioni rilevanti.
Si discostano tuttavia da questo criterio:
- le gomme da masticare;
- gli alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm2;
- gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al
consumatori finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale.
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LEGALE
Leggi e provvedimenti
giugno 2012
Legale
Leggi e provvedimenti
Nellʼultimo caso sembra chiaro lʼintento di non complicare troppo gli adempimenti richiesti ai piccolissimi produttori e
a quanti praticano la vendita diretta. La portata di questa esclusione, tuttavia, dipenderà in gran parte dal modo in cui verrà
interpretato il requisito della “piccola” quantità di prodotti.
Il quarto comma specifica che, fatte salve le altre disposizioni dellʼUnione che dovessero prevederlo, non cʼè lʼobbligo di indicare gli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale per le bevande con contenuto alcolico superiore allʼ1,2% in volume. Poiché non vengono menzionati gli allergeni, bisogna ritenere che la loro indicazione sia invece obbligatoria.
Prodotti decongelati (art. 17)
Il quinto comma dellʼart. 17, facendo riferimento allʼallegato VI del regolamento, prevede che, nel caso di alimenti
che sono stati congelati prima della vendita e sono venduti decongelati, la denominazione dellʼalimento sia accompagnata
dalla dicitura “decongelato”.
Elenco degli ingredienti (art. 18)
Tra gli ingredienti che compongono un alimento andranno indicati tutti quelli presenti sotto forma di nanomateriali
ingegnerizzati. La denominazione di tali ingredienti deve essere seguita dalla dicitura “nano”.
In base alla definizione che ne dà lʼart. 2, comma 2, lettera t, un nano materiale ingegnerizzato è:
- il materiale prodotto intenzionalmente e caratterizzato da una o più dimensioni dellʼordine di 100 nanometri (nm) o inferiori, o che è composto di parti funzionali distinte, intere o in superficie, molte delle quali presentano una o più dimensioni
dellʼordine di 100 nm o inferiori, compresi strutture, agglomerati o aggregati che possono avere dimensioni superiori allʼordine di 100 nm, ma che presentano proprietà caratteristiche della scala nanometrica.
Etichettatura degli allergeni (art. 21)
È previsto che gli allergeni compaiano nellʼelenco degli ingredienti insieme agli altri, ma che la loro presenza venga
evidenziata utilizzando un tipo di carattereche li distingua chiaramente: per dimensioni, stile o colore di sfondo (ma la lista è
soltanto esemplificativa).
Nel caso in cui manchi una lista degli ingredienti, si dovrà impiegare la dicitura“contiene” seguita dalla denominazione della sostanza.
Quando più ingredienti o coadiuvanti tecnologici provengono da una stessa sostanza allergenica, ciò deve essere
precisato nellʼetichetta per ciascun ingrediente o coadiuvante.
Termine minimo di conservazione (art. 24)
Innovando rispetto a quanto previsto nella direttiva 2000/13/Ce (e recepito nel Dlgs 109/1992) diventerà necessario
indicare i l termine minimo di conservazione anche per i gelati monodose, precedentemente esclusi.
Disposizioni nazionali (art. 38)
Quanto alle materie espressamente armonizzate dal regolamento, gli Stati membri non possono adottare né mantenere disposizioni nazionali salvo se il diritto dellʼUnione lo autorizza. Tali disposizioni, ad ogni modo, non devono creare
ostacoli alla libera circolazione delle merci, ivi compresa la discriminazione nei confronti degli alimenti provenienti da altri
Stati membri.
Disposizioni nazionali sulle indicazioni obbligatorie complementari (art. 39)
Il regolamento, pur vietando agli Stati membri di legiferare nuovamente sulle materie che disciplina, lascia loro la
possibilità di adottare disposizioni che richiedono ulteriori indicazioni obbligatorie per specifici tipi o categorie di alimenti
quando ricorre almeno uno dei seguenti motivi:
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giugno 2012
Legale
- protezione della salute pubblica
- protezione dei consumatori
- prevenzione delle frodi
- protezione dei diritti di proprietà industriale, commerciale, delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni dʼorigine
controllate e repressione della concorrenza sleale.
Al secondo comma lʼarticolo specifica che gli Stati possono introdurre disposizioni concernenti lʼindicazione obbligatoria del paese dʼorigine o del luogo di provenienza degli alimenti solo ove esista un nesso comprovato tra talune qualità
dellʼalimento e la sua origine o provenienza, e, nel momento in cui notificano tali disposizioni alla Commissione, devono
anche fornire gli elementi che dimostrino che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo a tali informazioni.
Il tenore letterale della disposizione sembra precludere la possibilità che uno Stato membro richieda lʼindicazione del
paese di origine di un alimento per generici motivi di informazione al consumatore.
Alimenti non preimballati (art. 44)
Per quanto riguarda gli aliment i offerti in vendita al consumatore senza preimballaggio, oppure che siano imballati
sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta, il regolamento sancisce il solo obbligo
di fornire le indicazioni relative alla presenza di sostanze che possono provocare allergie o intolleranze. Le modalità, la
forma e i mezzi con cui tali informazioni devono essere comunicate ai consumatori sono rimesse alla scelta dei singoli Stati
membri, che, a loro discrezione, possono anche decidere di richiedere la fornitura, totale o parziale, delle altre indicazioni
obbligatorie previste per gli alimenti preimballati (comma 1, lettera b).
Si è lungamente discusso di questo aspetto nel corso dellʼiter che ha portato al testo definitivo del regolamento. La
proposta iniziale della Commissione prevedeva che dovessero essere fornite tutte le indicazioni obbligatorie, a meno che gli
Stati non decidessero diversamente.
Sebbene infatti la vendita di alimenti non preimballati e la somministrazione non abbiano per loro natura rilevanza
comunitaria, trattandosi per lo più di attività a carattere locale, la Commissione aveva ritenuto che prevedere due discipline
differenti per gli alimenti preimballati e per quelli non preimballati avrebbe potuto ingenerare confusione nei consumatori.
Poiché buona parte della dieta dei cittadini dellʼUnione è costituita da alimenti non preimballati, era parso fondamentale
disciplinarli in maniera uniforme a quelli preimballati, allo scopo di orientare i consumatori verso unʼalimentazione corretta e
consapevole.
Lʼattività condotta in sede comunitaria è stata volta a evidenziare i rischi impliciti nellʼimporre simili adempimenti alle
piccole imprese, per le quali i costi connessi alla fornitura e al continuo aggiornamento delle informazioni previste per gli alimenti preimballati sarebbero potuti diventare insostenibili. Se si considera che, a livello europeo, le imprese con meno di 50
dipendenti rappresentano il 99% del settore, diventano subito evidenti le proporzioni del problema.
Si è giunti pertanto alla formulazione attuale, che rappresenta unʼinversione rispetto alla proposta iniziale: fornire le
altre informazioni non è obbligatorio, tranne quando siano gli Stati membri a stabilirlo.
Sarà dunque necessario monitorare attentamente il processo di “recepimento” di questo delicato aspetto della normativa, nonché le modalità con cui sarà attuato lʼobbligo di fornire le informazioni sugli allergeni. Anche questo aspetto presenta infatti profili problematici che, se mal gestiti, potrebbero portare a un aumento dei costi per le imprese oltre che a
eccessive quanto inutili complicazioni.
Una specifica procedura di notifica prevede che gli Stati membri comunichino immediatamente alla Commissione il
testo delle disposizioni che intendono approvare in merito a questi due aspetti.
Abrogazioni (art. 53)
A decorrere del 13 dicembre 2014, sono abrogate le direttive:
- 87/250/Cee
- 90/496/Cee
- 1999/10/Ce
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LEGALE
Leggi e provvedimenti
giugno 2012
Legale
Leggi e provvedimenti
- 2000/13/Ce
- 2002/67/Ce
- 2008/5/Ce
- nonché il regolamento (Ce) n. 608/2004.
I riferimenti agli atti abrogati si intendono fatti a questo nuovo regolamento 1169/2011.
Disposizioni transitorie (art. 54)
Come evidenziato allʼinizio, il regolamento prevede la seguente tempistica per consentire lʼadeguamento alla nuova
disciplina:
- gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2014, che non soddisfano i requisiti del regolamento,
possono essere commercializzati fino allʼesaurimento delle scorte;
- gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2016, che non soddisfano i requisiti riguardanti lʼelencazione degli ingredienti che provocano allergie o intolleranze, possono essere commercializzati fino allʼesaurimento delle
scorte;
- gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 1º gennaio 2014, che non soddisfano i requisiti in tema di tenore di
materie grasse e di rapporto collagene/proteine per quanto riguarda le carni macinate (allegato VI, parte B), possono
essere commercializzati fino allʼesaurimento delle scorte.
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giugno 2012
Bandi e finanziamenti
Indice
IN PRIMO PIANO
Regione Lombardia - Bando Start up moda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pag.
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In primo piano
Regione Lombardia
Bando Start up moda
Regione Lombardia ha emesso il bando Start- up moda che prevede l’assegnazione di contributi in
forma di voucher a favore delle micro, piccole, e medie imprese del settore moda iscritte al Registro delle
imprese e composte prevalentemente da giovani (di età compresa tra 18 e 35 anni) e/o donne (senza limiti
di età) residenti da almeno cinque anni in Lombardia.
6
I voucher, assegnati a copertura di investimenti relativi a: Location (voucher A), Formazione (voucher B) e
Comunicazione (voucher C) verranno erogati da soggetti fornitori di servizi nel settore moda, individuati da Regione
Lombardia.
Il valore dei singoli voucher è pari a € 10.000,00 per i voucher di tipo A e B e € 20.000,00 per i voucher di tipo C.
Possono richiedere i voucher solo ed esclusivamente le imprese del settore moda, con i seguenti codici Ateco
2007 relativi allʼattività primaria:
•
•
•
•
•
•
•
•
14.11
Confezione di abbigliamento in pelle
14.13
Confezione di altro abbigliamento
14.14
Confezione di biancheria intima
14.19
Confezione di altri articoli di abbigliamento e accessori
14. 2
Confezioni di articoli in pelliccia
14. 3
Fabbricazione di altri articoli di biancheria
15.12.09 Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria
15.20.10 Fabbricazione di calzature
Le richieste dei voucher dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica (accedendo al sito:
https://gefo.servizirl) e con lʼapposizione della firma digitale, a partire dalle ore 10,00 del 9 luglio 2012 e fino alle ore
16,00 del 10 agosto 2012.
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BANDI E FINANZIAMENTI
In primo piano
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giugno 2012
Commercio estero
Indice
IN PRIMO PIANO
Importazioni e sanzioni doganali: revisione dell'articolo 303 del TULD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pag.
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LEGISLAZIONE COMUNITARIA
Decisione del Consiglio del 26 aprile 2012 relativa allʼavvio dello scambio automatizzato di dati
di immatricolazione dei veicoli con la Polonia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
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LEGISLAZIONE NAZIONALE
Circolare n° 8/D del 9 maggio 2012 – Semplificazione adempimenti doganali – rilascio automatizzato del
certificato P2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Pag.
In primo piano
Importazioni e sanzioni doganali:
revisione dell'articolo 303 del TULD
L’art. 303 del TULD (DPR 43 del 23/01/1973) regola le sanzioni applicate alle irregolarità doganali
commesse dall’operatore in buona fede al momento della presentazione delle merci in dogana per l’importazione. L’art. 11 comma 4 del Dl n. 16/2012 sulle semplificazioni fiscali ha introdotto delle novità.
6
La riforma ha mantenuto inalterato il comma 1 salvo quanto riguarda la inesatta indicazione del valore che, se comporta una rideterminazione dellʼimposta accertata, viene punita con la sanzione prevista dal comma 3 e non da quella prevista dal
comma 1.
Infatti, il comma 1 ora sanziona la difforme dichiarazione di qualità quantità e valore con la pena pecuniaria da € 103 ad
€ 516; tuttavia quando lʼinesatta indicazione del valore abbia comportato la rideterminazione dei diritti di confine e quando la
differenza tra i diritti dichiarati e accertati superi il 5%, si applicano le sanzioni indicate nel comma 3.
Il comma 2, che indica talune esimenti, è rimasto pressoché inalterato, mentre il comma 3 è stato rivoluzionato dal
Decreto Legge. Infatti da un sistema rigido e proporzionale, che prevedeva lʼapplicazione di una sanzione da uno a dieci volte i
diritti evasi, si è passati ad un sistema, pur sempre rigido, ma a scaglioni.
Ora violazioni di modico valore possono comportare sanzioni con importi decisamente più elevati rispetto a quelli che
sarebbero stati applicati con il vecchio regime.
Nuova formulazione del terzo comma Art. 303
Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l'accertamento sono maggiori di quelli calcolati in base alla
dichiarazione e la differenza dei diritti supera il 5%, la sanzione amministrativa, qualora il fatto non costituisca più grave reato, è
applicata come segue:
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COMMERCIO ESTERO
In primo piano
giugno 2012
Commercio estero
In primo piano
• per diritti fino a 500 euro si applica la sanzione amministrativa da 103 a 500 euro (sanzione inferiore a quella previgente)
• per i diritti da 500,1 a 1.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro (sanzione decisamente aumentata rispetto alla formulazione precedente)
• per i diritti da 1000,1 a 2.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 euro (sanzione decisamente aumentata)
• per i diritti da 2.000,1 a 3.999,99 euro, si applica la sanzione amministrativa da 15.000 a 30.000 euro (la sanzione
aumenta in maniera esponenziale: un operatore che non avesse versato lʼimposta pari a € 2.000,10 prima della
riforma era punito con una sanzione da uno a dieci volte lʼimposta “evasa” - quindi da 2.000,10 a 20.001,00 - mentre ora subisce una sanzione da € 15.000,00 a € 30.000,00)
• oltre i 4.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 30.000 euro a dieci volte l'importo dei diritti (questʼultima
fattispecie sanzionatoria è quella che, nella nuova formulazione, crea maggiori perplessità).
Bisogna considerare che, ai sensi dellʼimpianto normativo relativo alle sanzioni tributarie, e da quanto risulta dalla
prassi dellʼAgenzia, la sanzione applicata è costantemente quella prevista dal minimo edittale: pertanto, si comprende
subito che vi sia identità di trattamento per qualsiasi violazione che abbia portato ad accertare, allʼUfficio Doganale, unʼimposta, non versata, superiore ad € 4.000,00. La sanzione risulterebbe, quindi, identica, ossia pari a € 30.000,00, sia se la
differenza tra accertato e dovuto sia pari ad € 4.000,00 sia se tale differenzia sia pari ad € 1.000.000,00, comportando un
evidente disparità sostanziale di trattamento tra le operazioni doganali.
Assume notevole importanza altresì lʼeliminazione dellʼesimente prevista dalla versione previgente dellʼart. 303
comma 3 del TULD. Secondo tale esimente, infatti, qualora la variazione tra i diritti di confine dovuti a seguito dellʼaccertamento e quelli calcolati in base alla dichiarazione dipendeva “da errori di calcolo, di conversione della valuta estera o di
trascrizione commessi in buona fede nella compilazione della dichiarazione, ovvero è dovuta a inesatta indicazione del
valore sempreché il dichiarante abbia fornito tutti gli elementi necessari per lʼaccertamento del valore stesso”, si applicava
una sanzione amministrativa ridotta, pari ad una misura variabile tra il decimo e lʼintero ammontare della differenza stessa.
Orbene, venendo meno tale esimente, vengono parificate le violazioni “formali”, facilmente desumibili dallʼUfficio
Doganale anche mediante lettura della sola bolletta doganale, e quelle sostanziali, accertabili dallʼUfficio solo a seguito di
verifica approfondita delle merci o dei documenti accompagnatori.
Bisogna precisare che si tratta di un Decreto Legge che, in fase di conversione, potrebbe subire delle modifiche da
parte del Parlamento; allo stato attuale il Senato, nonostante le varie proposte di emendamento avanzate da esponenti di
tutte le parti politiche, ha approvato il testo, modificato dal maxiemendamento del governo che ha effettuato solo delle
modifiche formali lasciando inalterata la sostanza della riforma normativa. Visti i tempi ristretti per lʼapprovazione del
decreto legge (60 giorni dallʼemanazione) risulta improbabile che la Camera dei Deputati potrà apportare modifiche al
testo licenziato dal Senato.
Comunque per la sua natura, la norma prevista dal nuovo art. 303 del TULD è applicabile dalla data di promulgazione del Decreto Legge 16/2012 (2 marzo 2012).
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giugno 2012
Commercio estero
Avvio
dello scambio automatizzato
di dati dʼimmatricolazione
dei veicoli con la Polonia
Decisione del Consiglio Ue
del 26 aprile 2012
DECISIONE del Consiglio dellʼUnione Europea del 26 aprile 2012. Avvio dello scambio automatizzato di dati di
immatricolazione dei veicoli con la Polonia.
Articolo 1
Ai fini della consultazione automatizzata di dati di immatricolazione dei veicoli, la Polonia ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/Gai e può ricevere e trasmettere dati
personali a norma dellʼarticolo 12 di tale decisione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dellʼadozione.
Legislazione nazionale
Semplificazione
adempimenti doganali
Rilascio automatizzato
dei Certificati P2
Circolare n. 8/D
del 9 maggio 2012
CIRCOLARE n. 8/D dell'Agenzia delle Dogane del 9 maggio 2012. Semplificazione adempimenti doganali – Rilascio
automatizzato dei Certificati P2.
Con la presente circolare, che abroga e sostituisce le precedenti istruzioni dettate con circolare n. 21/D del 10 novembre 2009, prot.n.134201/RU, si intende fornire un quadro delle nuove modalità operative da porre in essere da parte degli operatori economici interessati al rilascio dei certificati P2 (Certificate for the export of pasta to the Usa), di cui allʼart. 2 del
Regolamento Ce 88/2007 del 12/12/2006.
Il certificato denominato P2, composto da un originale e tre copie, introdotto con apposita regolamentazione comunitaria a seguito dellʼadozione di specifici accordi tra lʼUnione Europea e gli Stati Uniti dʼAmerica, accompagna l'esportazione verso
85
COMMERCIO ESTERO
Legislazione comunitaria
giugno 2012
Commercio estero
Legislazione nazionale
gli Usa di paste alimentari di cui ai codici NC 1902 11 00 e 1902 19 della Tariffa doganale e viene rilasciato dallʼAgenzia delle
Dogane.
A decorrere dal 2 luglio 2012, lʼoperatore economico che intenda chiedere il rilascio del certificato in questione - in
luogo dellʼistanza cartacea, finora presentata allʼUfficio delle dogane competente per territorio, in relazione alla sede legale
della ditta - dovrà solo indicare il codice documento “C012” nella casella 44.7 del singolo della dichiarazione di esportazione
verso gli Usa di pasta alimentare di cui ai codici NC 1902 11 00 e 1902 19.
Lʼindicazione del suddetto codice, obbligatoria per ogni singolo interessato allʼesportazione di cui sopra, determina
lʼemissione da parte del sistema informatico doganale – Aida - di un certificato P2 recante fedelmente i dati esposti in
dichiarazione.
Diversamente, il sistema non accetterà la dichiarazione di esportazione, segnalando il rifiuto con apposito messaggio di
errore (che riporterà la dicitura:“manca documento obbligatorio: C012”, da intendersi come mancanza di richiesta del certificato
P2) qualora, pur in presenza delle condizioni per cui si rende necessario il rilascio del certificato P2, non venga indicato il codice documento “C012” nel campo 44.7.
Al certificato P2 viene attribuita una numerazione unica progressiva nazionale(*) per ciascun anno solare. Per il 2012 la
numerazione in questione inizierà dal 2 luglio.
Al fine di evidenziare il collegamento tra la dichiarazione doganale ed il certificato, il numero ad esso attribuito viene
anche riportato, per ogni singolo interessato, in corrispondenza del codice C012.
Per ritirare il certificato P2 - originale e Copy 1 - lʼoperatore economico dovrà recarsi, presso lʼUfficio delle Dogane di
emissione della dichiarazione di esportazione che, sulla base del MRN comunicato dal medesimo, provvederà alla stampa e al
rilascio del certificato stesso debitamente firmato e timbrato.
A far data dal 2 luglio 2012 i certificati rilasciati in applicazione della citata circolare n.21/D del 10 novembre 2009 e non
utilizzati non saranno più validi.
Si rappresenta, inoltre, che la rettifica/revisione di singoli della dichiarazione interessati al rilascio del certificato di cui si
tratta, comporta lʼemissione di un nuovo certificato conforme alle variazioni apportate alla dichiarazione doganale. La stampa e
consegna del nuovo certificato P2 è subordinata alla restituzione degli esemplari eventualmente già in possesso dellʼoperatore
economico. Nessun nuovo documento verrà rilasciato, invece, nel caso in cui la rettifica della dichiarazione non incida su
campi rilevanti rispetto al certificato già emesso.
Diversamente, lʼannullamento di una dichiarazione di esportazione comporta il contestuale annullamento di tutti gli
eventuali certificati P2 correlati; anche in questo caso lʼoperatore economico dovrà restituire gli esemplari degli eventuali certificati in suo possesso.
Si rappresenta, infine, che per ottenere il rilascio di un “duplicato” lʼoperatore economico dovrà presentare allʼUfficio
delle Dogane di emissione della dichiarazione di esportazione lʼoriginale della denuncia di smarrimento e la ricevuta di pagamento degli oneri dovuti allʼAgenzia delle Dogane.
Le presenti istruzioni saranno pubblicate anche sul sito dellʼAgenzia delle Dogane e riportate nellʼapposita sezione
Servizi>Certificati P2.
Per le modalità operative di utilizzo della nuova procedura informatica da parte degli uffici doganali si rinvia ad apposito
protocollo procedurale di prossima emanazione e alle ulteriori istruzioni che verranno fornite dalla Direzione centrale tecnologie
per lʼinnovazione.
Codeste direzioni assicureranno la puntuale e corretta applicazione delle presenti istruzioni da parte dei dipendenti uffici, non mancando di segnalare alla scrivente eventuali problematiche applicative.
(*) La numerazione del certificato avrà la seguente struttura:
IT
è il codice alfanumerico fisso relativo al Paese che emette il certificato (Italia)
ANNO
codice numerico di quattro cifre indicante lʼanno di emissione del certificato
NUMERO
numero progressivo nazionale di sette cifre
Ad esempio il certificato n. 16 dellʼanno 2012 avrà la seguente numerazione: IT20120000016
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giugno 2012
Formazione / Studi
Indice
STUDI
Apertura internazionale e crescita in Lombardia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pag. 87
INDICATORI STATISTICI
Il costo della vita in Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indice delle vendite al dettaglio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pag. 92
Pag. 93
In primo piano
Apertura internazionale
e crescita in Lombardia
“L’area euro stenta ad uscire dal caos finanziario in cui è caduta dopo lo scoppio della crisi greca
nella primavera del 2010. Le diverse ricette di policy che si sono succedute in questi due anni hanno sortito effetti solo parziali. Appare sempre più evidente che la spiegazione della crisi dei debiti sovrani non sta
nei problemi della finanza pubblica, e allo stesso modo che le politiche di bilancio restrittive possono
rimuovere i sintomi della crisi, ma non sono in grado di rimediare ai problemi di fondo. La crisi poggia
fondamentalmente su due squilibri legati, rispettivamente, ai problemi di competitività accumulati dai
paesi della periferia, da cui consegue un abbassamento del prodotto potenziale di questi paesi, e ai problemi delle banche, i cui attivi diverrebbero ancora più a rischio se i paesi della periferia dovessero restare a
lungo in recessione e se i bilanci pubblici restassero privi di risorse per intervenire nel caso di crisi di
alcune istituzioni creditizie”.
In questo modo l’aggiornamento mensile del periodico Congiuntura Ref del 9 maggio 201 riassume le principali difficoltà dei paesi della periferia dell’Unione europea, tra cui sono da annoverare Spagna
6
e Italia.
Lo squilibrio strutturale non è concentrato esclusivamente nel debito pubblico italiano, ma nel divario competitivo
rispetto alle altre Nazioni e nella debolezza del sistema creditizio e finanziario, veri e propri ostacoli al rilancio della produzione di beni e servizi.
Lʼunica strada idonea a spezzare il circolo vizioso tra rigore dei conti pubblici e recessione sembra essere quella di una politica monetaria espansiva che allenti la stretta creditizia, indebolisca la nostra valuta e, proprio attraverso il
deprezzamento dellʼeuro, favorisca lʼaumento delle esportazioni, scoraggiando la crescita delle importazioni.
87
FORMAZIONE / STUDI
Studi
giugno 2012
Formazione / Studi
Studi
È necessario invertire il trend negativo che si è manifestato nellʼinterscambio con lʼestero a partire dal 2005 con una
sequenza ininterrotta di saldi sotto la linea dello zero, come si nota nel grafico.
A fronte della debolezza cronica dei consumi delle famiglie, aggravata dalla manovra del decreto salva Italia, il miglioramento dei conti con lʼestero è il principale puntello per il sostegno dellʼoccupazione e la Lombardia è chiamata a svolgere il
ruolo guida che le compete in ragione del peso che riveste sullo scacchiere nazionale con il suo capoluogo, che da solo rappresenta il 12% delle esportazioni nazionali e il 20% delle importazioni.
La competitività delle nostre esportazioni
Le nostre ambizioni di sviluppo sui mercati esteri sono ostacolate dal divario competitivo con le altre Nazioni che traspare dallʼandamento dellʼindice di competitività, costituito dal rapporto tra i prezzi dei prodotti e servizi italiani e una media dei
prezzi dei prodotti e servizi realizzati dagli altri Paesi.
Valori superiori a 100 indicano che il prezzo della nostra offerta è superiore a quello della media mondiale, mentre valori
inferiori a 100 segnalano il caso contrario.
88
giugno 2012
Formazione / Studi
La lettura dellʼindicatore pone in evidenza che gli anni favorevoli alla competizione con il resto del mondo sono stati
quelli tra il 1995 e il 2002 con lʼunica eccezione del 1998.
Particolarmente sfavorevole lʼandamento dellʼindicatore di competitività nel triennio 2007-2009 con incrementi percentuali nellʼordine del 6%, mentre negli ultimi due anni si assiste ad un recupero significativo con una perdita di competitività contenuta nel + 2,4% del 2010 e nel +2,1% nel 2011.
Lʼandamento dei conti con lʼestero ha recentemente beneficiato di un miglioramento avvenuto sul versante della contrazione delle importazioni per effetto della caduta della domanda interna.
Le esportazioni hanno, invece, subito una flessione più contenuta con conseguente miglioramento del saldo degli
scambi con lʼestero.
La domanda di lavoro in Lombardia
Nel secondo trimestre del 2012 le imprese lombarde hanno programmato di effettuare complessivamente 29.600
assunzioni, valore sensibilmente inferiore alla media nazionale a causa del minor rilievo che nella nostra regione assumono le
assunzioni a carattere stagionale.
Il 63% degli assunti in Lombardia nel secondo trimestre di questʼanno troverà impiego nellʼarea aziendale della produzione di beni e servizi con una contrazione del contributo apportato dalla funzione commerciale (14%), da quella tecnica e di
progettazione (6%), da quella logistica (6%).
Le assunzioni a tempo indeterminato saranno solo 10mila, il 34% del totale e la maggioranza assoluta continuerà ad
essere riferita al contratto a tempo determinato.
Particolarmente importante la ripartizione delle assunzioni per classe dimensionale di impresa: il 60% delle nuove
assunzioni avverrà infatti in aziende con almeno 50 dipendenti e il restante 40% in aziende di dimensioni inferiori.
Un altro essenziale contributo dai dati alla conoscenza delle logiche del mercato del lavoro è lʼ importanza quantitativa
della provincia di Milano, che assorbe il 40% delle assunzioni programmate in Lombardia.
Non è un caso che sia stata proprio la nostra regione a sperimentare una maggiore capacità di crescita della
forza lavoro, come si vede chiaramente dalla forbice tra le linea rossa del numero indice lombardo rispetto alla linea
blu del numero indice nazionale.
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FORMAZIONE / STUDI
Studi
giugno 2012
Formazione / Studi
Studi
La Lombardia è riuscita a espandere più della media nazionale la sua forza lavoro perché ha potuto contare
sulla maggiore scala operativa delle sue imprese, sul suo ruolo di area strategica per le esportazioni, sui punti forza di
una regione metropolitana come quella dellʼarea milanese.
Milano nellʼeconomia internazionale
Nel 2010 il valore complessivo dellʼinterscambio commerciale lombardo è cresciuto del 14,1% per lʼexport e del
19,5% per lʼimport rispetto al 2009.
Nonostante la decisa ripresa delle esportazioni nellʼanno successivo al tracollo dellʼeconomia mondiale i valori
restano sensibilmente al di sotto del dato pre-crisi del 2007 ed è plausibile prevedere che occorrerà ancora del tempo
prima di raggiungere nuovamente tale quota.
In ambito settoriale gli incrementi più significativi sono stati ottenuti dalla metallurgia e dalla chimica, in particolare in questo segmento si sono affermate medie imprese che hanno fatto della chimica fine un business capace di
generare profitto.
Buona anche la performance dellʼelettronica e del tessile abbigliamento, mentre più difficile è stato il recupero
della meccanica e del legno arredo duramente colpito dalla contrazione domanda di beni durevoli, ma in fase di miglioramento nellʼultimo anno.
Altre due note positive riguardano il “ lusso accessibile”, rappresentato dalle aziende della moda e del design,
che sono riuscite ad affermarsi nei paesi emergenti e il settore alimentare capace di crescere soprattutto in direzione di
Cina, India e Turchia.
Continua a modificarsi la composizione della domanda globale di beni e servizi e le imprese lombarde cercano
di adeguarsi ai cambiamenti indirizzando le loro offerte verso i mercati emergenti.
Focalizzando lʼattenzione sulla provincia di Milano si osserva infatti che sul totale delle esportazioni la quota dei
mercati maturi, Unione europea, America settentrionale e Giappone, era pari al 70% nel 1991, si attestava al 67% nel
2000 ed è ferma al 55% nel 2010, mentre quella dei mercati emergenti è passata dal 17% del 1991 al 22% del 2000
fino ad attestarsi al 31% del 2010.
Nel breve periodo lo scenario dalla domanda internazionale di beni e servizi sembra essere favorevole alla
nostre esportazioni.
Le informazioni relative ai primi mesi dellʼanno dipingono, infatti, un quadro incoraggiante, con qualche segnale
di recupero del commercio mondiale dopo la stagnazione osservata durante la parte finale del 2011.
Inoltre le politiche di aggiustamento fiscale introdotte in Italia stanno incidendo sulle dinamiche retributive del
settore pubblico e la fase di decelerazione dei salari porterebbe a guadagnare qualche posizione rispetto alla
Germania, dove le retribuzioni sono tornate a crescere.
Anche sul fattore più incisivo, il deprezzamento del cambio dellʼeuro, gli analisti concordano nel ritenere sopravvalutata la nostra moneta rispetto al dollaro, accreditando lʼipotesi che gli equilibri valutari internazionali possano modificarsi nella direzione sperata.
Marketing territoriale ed investimenti diretti esteri
“Secondo le stime preliminari dellʼUnited Nations Conference on Trade and Development (Unctad), il totale dei
flussi mondiali di investimenti diretti esteri (IDE) dovrebbe attestarsi nel 2010 su valori analoghi a quelli del 2009 (circa
1.100 miliardi di dollari), ponendo dunque fine alla discesa che in due soli anni ha portato a una contrazione del 47%
rispetto al livello record del 2007.” (Milano Produttiva 2011, lʼinternazionalizzazione tramite investimenti diretti esteri di
Marco Mutinelli).
Nellʼanalisi dellʼandamento degli Ide è necessario distinguere tra gli investimenti di acquisizioni e fusioni cross
border, tra imprese esistenti che risiedono in nazioni diverse, e gli investimenti in nuove attività o in ampliamento di attività già in essere.
“La crisi ha principalmente determinato una massiccia riduzione della componente delle cross-border M&As, ma
90
giugno 2012
Formazione / Studi
anche quella degli Ide ex novo, tradizionalmente più stabile, non è uscita del tutto indenne. Anche in questo caso a soffrirne è soprattutto lʼEuropa occidentale, che anche nel 2010 registra un nuovo forte calo dei progetti ivi diretti (…). Alla
brusca diminuzione del numero di iniziative greenfield in Europa occidentale si accompagna unʼulteriore riduzione delle
loro dimensioni medie, a seguito della quale il capitale investito e il numero di posti di lavoro creati risultano ormai inferiori alla metà della media mondiale. La “domanda” di nuovi insediamenti fatta dai potenziali investitori esteri si fa sempre più rarefatta e frammentata; la maggior parte dei progetti riguarda una specifica funzione, mentre sempre meno frequenti sono quelli “completi”, in cui lʼimpresa insedia ex novo tutte o quasi le funzioni aziendali. Mentre si riducono i
progetti per le attività manifatturiere, cresce la quota di quelli che riguardano i servizi immateriali (headquarter, marketing, vendite, assistenza tecnica, servizi professionali), i quali tendono a concentrarsi nelle grandi aree metropolitane
(…)” (op. citata).
Nel 2010 lʼItalia ha invertito la tendenza a manifestare una modesta capacità di attrazione degli Ide, evidenziando un incremento nel numero di progetti rispetto al 2009.
Nel mercato globale le economie mature, come quella del nostro Paese, possono invertire la tendenza al declino essenzialmente attraverso investimenti nei prodotti e processi a maggiore valore aggiunto e attraverso la formazione e lʼimpiego di capitale umano qualificato, fattori decisivi per migliorare il rendimento dello stock di capitale accumulato nel sistema.
I prodotti e i servizi che incorporano lʼinnovazione possono, infatti, assorbire il maggiore costo del lavoro, che le
economie mature presentano rispetto alle economie emergenti.
In un quadro macroeconomico privo di squilibri strutturali, quali lʼelevato debito pubblico e lʼipertrofia finanziaria,
il sostegno agli investimenti potrebbe giungere da bassi tassi di interesse e da incentivi di natura fiscale alle imprese
che creano nuovi prodotti e processi.
Purtroppo nelle attuali condizioni del nostro sistema economico questa prospettiva è utopistica e lʼunica possibilità di accrescere il prodotto interno lordo resta affidata alla dinamica positiva delle esportazioni e degli investimenti
diretti esteri in Italia.
Sotto questo profilo è decisamente incoraggiante che la Lombardia abbia potuto nel 2010 contare 67 nuovi progetti, salendo al nono posto nella graduatoria delle regioni europee in grado di attrarre Ide per lʼavvio di nuove attività,
mentre la provincia di Milano da sola ha assorbito un terzo del totale nazionale.
Le amministrazioni municipali della Lombardia hanno, quindi, la responsabilità di operare per massimizzare gli
Ide nel nostra regione, attivando politiche di marketing territoriale rivolte ai potenziali investitori stranieri.
In particolare lʼarea metropolitana milanese presenta le credenziali migliori per competere con la altre regioni
metropolitane europee nella conquista di una maggiore quota di investimenti stranieri che creino nuova occupazione.
In questo modo la preziosa risorsa delle aree di trasformazione urbana sarà utilizzata per migliorare la produttività del capitale fisso della nostra economia, contrastando la tendenza a sprecare spazio per insediamenti di centri
commerciali pianificati che replicano una formula distributiva ormai obsoleta. Ormai da anni la grandi superfici e i centri
distributivi di larga scala non fanno altro che spostare occupazione da una parte allʼaltra del territorio regionale e
metropolitano.
Producono congestione del traffico ed inquinamento, determinano la cessazione di attività dei negozi di vicinato
e delle medie strutture, ne “distruggono” lʼoccupazione, spostando il loro personale dai punti vendita con esubero di
organici alla succursali di nuova costituzione.
Questi insediamenti affollano il mercato interno e sottraggono spazio alle attività orientate ai mercati esteri, i
primi si rivolgono ad una domanda scarsa e stagnante, le seconde ad una domanda ampia e crescente.
91
FORMAZIONE / STUDI
Studi
giugno 2012
Formazione
Economico
/ Studi
Indicatori statistici
Il costo della vita in Italia
Riportiamo gli indici del costo della vita in Italia con base 1995 = 100 da gennaio 2006 allʼultimo mese disponibile
NUMERI INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI - FOI
Base 1995 = 100
AL
ALCOL
ABB ABT ELT
DOM
SAN
TRAS
COM
RIC
IST
ALB
ALTRI
INDICE Var 100% Var 75%
Giugno 2009
137,2
184,1
136,3
157,5
132,9
120,9
140,9
68,4
122,5
143,5
148,2
143,4
135,3
0,371
0,278
Luglio
136,9
184,2
136,2
156,7
133,0
120,7
141,3
68,4
123,0
143,6
148,4
143,8
135,3
-0,074
-0,055
Agosto
136,6
184,3
136,2
156,5
133,1
120,7
143,7
68,2
123,6
143,6
148,6
144,0
135,8
0,221
0,166
Settembre
136,6
184,4
136,5
156,4
133,2
120,8
141,6
68,9
122,1
145,2
148,9
144,4
135,4
0,148
0,111
Ottobre
136,7
184,4
136,8
156,5
133,3
120,9
141,0
68,7
122,4
146,9
149,1
144,6
135,5
0,222
0,166
Novembre
135,7
184,5
136,9
156,3
133,4
120,9
141,8
68,4
122,3
146,8
148,7
145,4
135,6
0,668
0,501
Dicembre
136,8
187,9
137,0
156,1
133,5
121,0
142,5
68,1
123,1
146,9
148,7
145,9
135,8
0,967
0,725
Media annua
136,8
184,0
136,3
157,2
132,9
121,1
140,4
68,4
122,5
144,5
148,1
143,7
135,2
0,677
0,507
Gennaio 2010
136,8
188,1
137,0
156,5
133,7
121,7
143,3
67,5
122,7
146,9
148,9
146,4
136,0
1,341
1,006
Febbraio
136,8
188,1
137,0
156,9
133,9
121,7
143,1
68,1
123,1
146,9
149,0
146,6
136,2
1,264
0,948
Marzo
136,8
188,1
137,1
157,4
134,1
121,4
144,7
68,0
123,2
147,0
149,4
146,9
136,5
1,487
1,115
Aprile
136,9
188,2
137,2
158,1
134,2
121,5
146,5
68,0
123,4
147,0
150,4
147,2
137,0
1,632
1,224
Maggio
136,8
188,2
137,5
158,6
134,4
121,3
146,7
67,7
122,6
147,0
150,6
147,8
137,1
1,480
1,110
Giugno
136,9
188,3
137,5
158,6
134,5
121,1
146,3
67,5
123,0
147,0
150,7
148,3
137,1
1,330
0,998
Luglio
136,8
188,4
137,5
159,9
134,5
121,2
147,9
67,5
123,4
147,1
151,2
148,8
137,7
1,774
1,330
Agosto
136,9
188,9
137,4
159,9
134,6
121,2
149,2
68,4
123,6
147,1
151,3
148,9
137,9
1,546
1,160
Settembre
Ottobre
Novembre
137,2
137,5
137,6
188,9
192,0
192,0
137,7
138,1
138,2
160,1
160,2
160,8
134,8
134,9
135,1
121,3
121,6
121,7
146,8
146,7
146,7
67,3
66,6
67,3
122,4
123,3
123,5
148,9
150,6
150,6
151,6
152,2
151,2
149,1
149,8
150,0
137,5
137,8
137,9
1,551
1,697
1,696
1,163
1,273
1,272
Dicembre
138,0
192,1
138,3
161,2
135,1
127,1
148,7
67,7
124,1
150,6
151,1
150,4
138,4
1,915
1,436
Media annua
137,1
189,3
137,5
159,0
134,5
121,5
146,4
67,6
123,2
148,1
150,6
148,4
137,3
1,560
1,170
Gennaio 2011
101,5
101,5
100,6
102,0
100,7
100,5
102,3
100,1
100,2
101,7
100,7
101,6
101,2
2,167
1,626
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
101,8
101,2
102,2
102,8
102,9
102,2
102,1
102,4
102,8
103,5
103,6
101,6
101,6
101,6
101,7
101,7
102,8
103,7
103,8
107,7
107,8
107,8
100,6
100,9
101,2
101,3
101,3
101,3
101,3
102,1
103,2
103,3
103,4
102,5
103,0
104,1
104,1
104,1
105,2
105,3
105,4
106,5
107,0
107,2
100,9
100,1
101,2
101,4
101,5
101,6
101,7
101,9
102,4
102,5
102,6
100,9
100,9
100,7
100,4
100,5
100,3
100,4
100,5
100,7
100,8
100,7
103,0
104,4
106,3
106,0
106,1
107,5
109,1
107,1
107,5
107,3
109,0
100,0
99,9
98,9
98,6
97,7
97,3
97,6
97,1
97,5
97,3
97,0
100,1
99,6
99,8
99,5
99,9
100,2
100,5
100,7
100,7
100,3
100,5
101,7
101,7
101,7
101,8
101,8
101,8
101,8
102,8
103,5
103,6
103,7
100,8
100,4
102,0
102,4
102,7
102,8
102,5
103,3
103,3
102,4
102,3
101,7
101,9
102,2
102,4
102,6
103,5
103,5
104,3
104,7
105,0
105,3
101,5
101,9
102,4
102,5
102,6
102,9
103,2
103,2
103,6
103,7
104,0
2,320
2,497
2,624
2,650
2,750
2,601
2,751
3,050
3,224
3,249
3,173
1,740
1,873
1,968
1,987
2,062
1,951
2,063
2,287
2,418
2,437
2,380
Media annua
102,5
103,6
101,7
104,7
101,6
100,6
106,3
98,3
100,2
102,3
102,2
103,2
102,7
2,756
2,067
Gennaio 2012
103,9
108,0
103,5
109,1
103,0
100,7
109,8
97,3
100,5
103,7
102,4
104,7
104,4
3,162
2,372
Febbraio
104,7
108,0
103,5
109,4
103,1
100,9
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96,5
101,1
103,7
102,4
105,0
104,8
3,251
2,438
Marzo
104,7
109,4
104,0
109,7
103,4
100,5
112,6
97,1
100,1
103,7
102,8
105,2
105,2
3,238
2,429
Aprile
104,6
109,9
104,2
110,8
103,5
100,6
114,2
95,8
100,3
103,8
103,7
105,3
105,7
3,223
2,417
A partire da gennaio 2011 i numeri indice non sono più calcolati su base 1995=100, ma con base 2010=100 e, quindi, il calcolo della variazione percentuale intercorsa tra un mese qualsiasi del periodo 1996 - 2010 e un mese qualsiasi del 2011 deve essere fatta come nellʼesempio di seguito presentato:
numero indice generale di gennaio 2011
101,2
numero indice generale di gennaio 2010
136,0
coefficiente di raccordo tra le basi 1995 e 2010
1,373
101,2:136,0x1,373x100-100
2,167
arrotondato a 2,2
92
giugno 2012
Formazione
Economico
/ Studi
INDICI DEL VALORE DELLE VENDITE DEL COMMERCIO FISSO AL DETTAGLIO A PREZZI CORRENTI
(base 2005=100) per settore merceologico e forma distributiva
Periodo
Alimentari
Non alimentari
Totale
Grande
distribuzione
Piccole
superfici
Grande
distribuzione
Piccole
superfici
Grande
distribuzione
Piccole
superfici
111,2
107,7
107,1
108,4
105,8
106,7
111,0
110,3
133,1
97,7
95,3
101,1
102,8
95,1
92,0
97,5
85,8
135,3
99,1
99,0
99,7
105,3
99,5
102,0
106,4
104,0
178,9
88,7
96,7
93,2
105,1
82,5
97,5
105,6
95,0
140,1
104,6
102,9
103,0
106,7
102,3
104,1
108,5
106,8
158,2
90,5
94,6
94,8
104,7
85,0
96,4
104,0
93,2
139,1
88,8
93,4
110,7
106,9
106,8
107,3
112,1
105,7
107,0
111,8
111,7
134,7
83,9
79,0
95,0
96,5
91,8
100,2
103,8
94,2
90,6
94,5
85,7
134,6
94,6
94,1
95,3
99,5
98,6
101,0
108,2
100,4
101,6
107,7
105,2
180,3
88,7
79,4
90,2
89,2
94,2
94,2
105,8
83,7
97,2
104,7
95,7
140,9
92,0
93,8
102,3
102,9
102,3
103,8
110,0
102,8
104,1
109,6
108,2
159,7
87,7
79,3
91,1
90,6
93,7
95,4
105,4
85,8
95,9
102,7
93,7
139,6
88,2
93,6
107,5
113,2
105,9
108,5
110,2
108,6
109,3
114,0
112,4
133,6
82,6
79,2
93,2
98,3
93,2
98,9
100,8
94,1
89,0
93,4
84,6
130,9
93,7
93,4
94,3
101,0
95,7
99,7
105,0
99,0
100,1
105,0
101,4
169,9
87,6
79,6
88,3
90,0
94,6
92,5
103,5
82,7
94,4
102,3
93,7
135,5
91,2
93,5
100,3
106,6
100,3
103,7
107,4
103,3
104,2
109,1
106,4
153,5
86,6
79,5
89,3
91,7
94,2
93,7
103,0
85,0
93,3
100,5
91,9
134,6
88,9
97,3
81,8
79,0
92,4
93,7
86,1
78,3
90,8
95,3
85,2
78,5
2009
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
2010
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
2011
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
2012
Gennaio
Febbraio (*)
(*) dati provvisori)
Nota indice vendite
A partire dagli indici di Gennaio 2009 lʼIstat ha aggiornato la base allʼanno 2005, ricalcolando i valori degli anni precedenti che quindi sono pubblicati a partire da Gennaio
2007.
La classificazione per numero di addetti non contempla più le classi relative alle imprese più piccole (fino a 2 addetti, da 3 a 5 addetti, da 6 a 9 addetti) e, quindi, la relativa
tabella è stata sostituita con quella che distingue tra “Grande distribuzione” e “Piccole superfici”.
Con il termine “Grande distribuzione” si devono intendere le imprese che gestiscono supermercati, ipermercati, discount, grandi magazzini e grandi superfici specializzate.
Con il termine “Piccole superfici” si devono intendere i punti di vendita specializzati inferiori a 400mq per gli esercizi a prevalente vendita non alimentare, inferiori a 250mq
per gli esercizi a prevalente vendita alimentare.
Si utilizzano i dati grezzi del comunicato del mese corrente. Il mese successivo lʼIstat li ricalcola per cui nel secondo mese si inseriscono i dati grezzi dal comunicato e si correggono i dati del mese precedente con i dati ricalcolati da Istat prendendoli dalle serie storiche del mese corrente.
93
FORMAZIONE / STUDI
Indicatori statistici