Foglio Informativo - Banco di Sardegna
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Foglio Informativo - Banco di Sardegna
Banco di Sardegna S.p.A. Sede Legale in Cagliari, Viale Bonaria, 33 Sede Amministrativa, Domicilio Fiscale e Direzione Generale in Sassari, Viale Umberto 36 Sito Internet: www.bancosardegna.it Iscritta all'Albo delle Banche n. 1015.7 e all'Albo dei Gruppi Bancari n. 5387.6 Gruppo Banca Popolare dell’Emilia Romagna Codice Fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese di Cagliari 01564560900 - Partita IVA 01577330903 Capitale Sociale Euro 155.247.762,00 i.v. - Riserve: Euro 987.847.349,00 (al 31.12.2009) "Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi" NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI (Decreto Legislativo 01.09.1993, n. 385: Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia, art. 116, e delibera del C.I.C.R. Del 04.03.2003) (Foglio informativo ) OPERAZIONI E SERVIZI PRESTITO AZIENDALE NON IPOTECARIO ORDINARIO Caratteristiche e rischi tipici Struttura e funzione economica Con il contratto di prestito aziendale, la Banca mette a disposizione della Parte Finanziata (persona fisica professionista o titolare di ditta individuale e società di persone o di capitale - appartenenti a qualunque categoria merciologica, escluso il settore agrario -, correntisti della ns. banca) una determinata somma di denaro destinata all’acquisto di beni o di servizi per scopi inerenti allo svolgimento dell’attività d’impresa o professionale. La parte finanziata si impegna a restituire tale somma mediante pagamento periodico di rate, comprensive di capitale ed interessi alle scadenze concordate secondo un piano di ammortamento, ovvero, pagamento di rate di soli interessi e restituzione della quota capitale alla scadenza del finanziamento. In caso di estinzione anticipata (totale o parziale) del prestito può essere richiesto dalla Banca un compenso onnicomprensivo. Il finanziamento può essere assistito da garanzie. Principali rischi (generici e specifici) Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: Impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso, qualora il prestito sia a tasso fisso; Possibilità di variazione del tasso di interesse in aumento rispetto al tasso di partenza, nel caso di prestito a tasso variabile; CONDIZIONI ECONOMICHE CONDIZIONI GENERALI Importo: Non è previsto un importo massimo. Durata: - massima 120 mesi, comprensivi di un eventuale periodo di preammortamento. A. TASSI Metodo di calcolo degli interessi Anno civile TASSI MASSIMI Tasso Annuo Nominale (T.A.N.) Mod. INFTRA-1-011-57 9,75 % 1 Data, 1° Ottobre 2010 (Aggiorn. N. 27/2010) Tipologia tasso d’interesse: In caso di operazioni a breve termine – durata max 18 mesi – 1 giorno: Tasso fisso IRS 2 anni/lettera rilevato il 1° giorno lavorativo del mese di stipula + spread. In caso di operazioni a medio/lungo termine – durata 19/120 mesi: IRS IRS 5 anni/lettera rilevato il 1° giorno lavorativo del mese di stipula + spread IRS 10 anni/lettera rilevato il 1° giorno lavorativo del mese di stipula + spread. Tasso variabile: - Parametro di indicizzazione standard - Euribor 6 mesi/365 rilevato il quart'ultimo giorno lavorativo dei mesi di giugno e dicembre – valido per il semestre solare successivo + spread . - Euribor 3 mesi/365 rilevato il primo giorno lavorativo del trimestre solare – valido per il trimestre solare di riferimento + spread. Tasso di mora (Tasso Fisso e Tasso Variabile) Maggiorazione massima di 3 punti percentuali oltre il tasso del finanziamento - Franchigia B. SPESE E COMMISSIONI Non prevista STANDARD 1) Istruttoria 2) Incasso rata 3) 4) Assicurazione Infortuni Altre Assicurazioni 0,30% dell’ammontare del prestito, min. € 100,00 Nessuna spesa con ordine permanente di addebito in conto corrente; € 3,10 cadauna nel caso di pagamento per cassa; Non prevista Può essere prevista per alcune tipologie di finanziamenti l’acquisizione di apposite polizze assicurative sui beni oggetto del finanziamento, con vincolo a favore della Banca. Informativa periodica ed occasionale Commissione per ogni informativa periodica: € 1,02 Commissione per ogni comunicazione relativa a modifiche del contratto: € 1,02 Commissione per ogni altra comunicazione relativa alla trasparenza bancaria: € 2,04 5) 6) Imposta sostitutiva ( per durate superiori a 18 mesi) Imposta di bollo sul contratto (per durate fino a 18 mesi) 0,25% dell’ammontare del prestito; - Se ed in quanto dovuta secondo le disposizioni di Legge EVENTUALI 7) 8) 9) 10) 11) 12) Certificazione competenza Estinzione anticipata (parziale o totale) Variazioni contrattuali di qualsiasi natura Rinegoziazione del tasso Rinuncia prestito Rilascio duplicati Mod. INFTRA-1-011-57 € 10,00; 2,00% del capitale rimborsato. € 110,00; 1,50% del debito residuo con minimo € 50,00 € 30,00; € 10,00; 2 Data, 1° Ottobre 2010 (Aggiorn. N. 27/2010) 13) Informativa precontrattuale 14) Invio sollecito di pagamento C. € 10,00; € 5,00 (cadauno); I.S.C. (Indicatore Sintetico di Costo) – Esempio di calcolo L'Indicatore Sintetico di Costo, come previsto dalla delibera del CICR del 04/03/03 in materia di trasparenza delle Condizioni contrattuali, è calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) ai sensi dell'art. 122 del T.U. e delle relative disposizioni di attuazione. Descrizione e condizioni dei mutui della specie Tasso Fisso: Tasso Variabile: a) per i finanziamenti di durata inferiore ai 18 mesi: IRS 2 anni/lettera rilevato il 1° giorno lavorativo del mese di stipula b) per i finanziamenti di durata superiore ai 18 mesi: IRS 5 o 10 anni anni/lettera rilevato il 1° giorno lavorativo del mese di stipula a) Euribor 3 mesi/365 rilevato il 1° giorno lavorativo del trimestre solare b) Euribor 6 mesi/365 rilevato il quart'ultimo giorno lavorativo dei mesi di giugno e dicembre Si fornisce, a titolo di esempio, il calcolo dell'I.S.C. per un prestito standard delle seguenti condizioni: Prestito di € 10.000,00; Durata: anni 8; Rimborso con periodicità mensile; Numero rate: 96 Importo rata € 150,42 T.A.N. 9,75% ; Spese di istruttoria € 50,00 (0,30% dell’ammontare del prestito); Imposta sostitutiva: € 25,00 (0,25% dell’ammontare del prestito); Assicurazione infortuni: Non prevista ; Spese incasso rate: Non previste I.S.C. (Indicatore Sintetico di Costo) pari a 10,418 CONDIZIONI CONTRATTUALI Calcolo interessi di mora In caso di mancato puntuale pagamento di qualunque somma dovuta alla Banca in dipendenza del prestito, maturano, a carico della Parte finanziata su tale somma dal giorno dell’inadempimento e fino all’effettivo saldo, gli interessi di mora stabiliti. Gli interessi di mora sono calcolati sulla base di un anno di 365 giorni per il numero di giorni effettivamente trascorsi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. Tasso minimo In caso di finanziamento a tasso variabile, il tasso minimo applicato all’operazione durante il periodo di ammortamento non potrà essere inferiore, a prescindere dall’andamento del parametro d’indicizzazione convenuto, al Tasso Ufficiale di Riferimento BCE tempo per tempo vigente, maggiorato di uno spread di 1 punto percentuale. Spese relative alla perizia tecnica: Nel caso di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di piani di investimenti, nel corso dei lavori, la Banca avrà diritto di far eseguire il controllo degli stati di avanzamento e della conformità delle opere eseguite alla legge, agli strumenti urbanistici e al progetto mediante intervento di tecnici abilitati. Durante il periodo di ammortamento la Banca avrà, inoltre, diritto di verificare, mediante intervento di tecnici abilitati, il corretto funzionamento dell’impianto e la corretta esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti. Le spese per gli interventi effettuati saranno a carico della parte finanziata. Ferma restando, ove occorra, l’applicazione dell’art. 1186 Cod. Civ. (decadenza del termine), nel caso di mancato puntuale ed integrale pagamento anche ad un solo rateo di Clausola risolutiva espressa Mod. INFTRA-1-011-57 3 Data, 1° Ottobre 2010 (Aggiorn. N. 27/2010) interessi di preammortamento, se contrattualmente previsti, o di una sola rata di ammortamento, ovvero di mancato rimborso delle spese in ogni modo sostenute dalla Banca, oppure qualora si verifichino eventi tali da incidere negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria od economica della parte finanziata, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito, la Banca potrà dichiarare risolto il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 Cod. Civ. (clausola risolutiva espressa). Nei suddetti casi di decadenza del termine o di risoluzione del contratto, fermo restando il diritto della Banca di esigere, anche in via esecutiva, l'immediata restituzione del proprio credito per capitale, interessi ed accessori, qualora esistano fra la Banca e la Parte finanziata più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze italiane ed estere, la Parte finanziata riconosce alla Banca il diritto di compensazione, ancorché i reciproci crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili. Ove siano stati consegnati alla Banca uno o più vaglia cambiari a garanzia delle obbligazioni contratte dalla Parte finanziata con il presente contratto di finanziamento, la Banca potrà avvalersene per il recupero del proprio complessivo credito. Qualora le cambiali raccolte a garanzia siano in bianco, la Banca potrà procedere al riempimento di tali effetti ai sensi dell’art. 14 del R.D. 14.12.1933 n. 1669 (legge cambiaria) e con scadenza a vista. La Banca è investita di diritto di pegno e diritto di ritenzione su somme, strumenti finanziari o valori di pertinenza della Parte finanziata, a qualsiasi titolo depositati presso la Banca o comunque detenuti dalla Banca stessa, a garanzia di ogni ragione di credito dipendente dal contratto di prestito. - L’importo relativo al prestito viene messo a disposizione della Parte finanziata al momento dell’accettazione delle condizioni contrattuali da parte della medesima. - L’importo relativo al prestito viene messo a disposizione a SAL, sulla base di quanto previsto per la tipologia del finanziamento. Erogazione Deroga di competenza giudiziaria ed elezione di domicilio Per ogni controversia che potesse sorgere tra la Banca e la Parte finanziata in dipendenza del contratto, Foro competente sarà quello di Cagliari. Al fine dell’invio di qualsiasi comunicazione relativa al rapporto, la Banca elegge domicilio in Cagliari, presso la propria sede legale, e la Parte finanziata all’indirizzo riportato sul contratto o a quello fatto conoscere successivamente con comunicazione scritta. La parte finanziata può estinguere anticipatamente il prestito od effettuare rimborsi parziali di capitale, riconoscendo, di norma, alla Banca una commissione onnicomprensiva. Rimborso/Estinzione anticipata Nel caso di finanziamento contratto con Professionisti o Ditte Individuali, la parte finanziata non dovrà corrispondere la commissione di cui al primo comma, ai sensi dell’art.7 della L. 40 del 02/04/2007 qualora il finanziamento sia finalizzato all’acquisto/costruzione/ ristrutturazione dell’immobile destinato all’esercizio della propria attività economica. Mod. INFTRA-1-011-57 4 Data, 1° Ottobre 2010 (Aggiorn. N. 27/2010) Valore probatorio delle scritture contabili Agli effetti dell’esatta determinazione del credito della Banca, faranno stato in qualsiasi momento, così anche in caso di decadenza del beneficio del termine e di risoluzione del contratto, i libri e le registrazioni della Banca. Variazioni condizioni contrattuali La Banca, ove ricorra giustificato motivo, si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche e contrattuali applicate al rapporto. Tali modifiche saranno rese note al Cliente mediante apposita comunicazione, nel rispetto di quanto previsto dall’ art.118 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385. In caso di variazione sfavorevole, il Cliente ha diritto, entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, di recedere dal rapporto senza penalità e senza spese di chiusura e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Organi e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie Per qualunque doglianza derivante dal rapporto, il Cliente ha diritto di rivolgere istanza scritta, indirizzata all’Ufficio Reclami della Banca, istituito presso la Direzione Generale della medesima. L’Ufficio Reclami ha l’obbligo di evadere le richieste pervenute in un termine non superiore ai sessanta giorni dalla data di ricezione delle stesse. Nel caso in cui il Cliente rivesta la qualità di Consumatore, potrà adire all’Ombudsman Bancario, presso il Conciliatore Bancario, con sede in Via Delle Botteghe Oscure n. 54, 00186 Roma al fine di dirimere l’eventuale controversia con la Banca il cui valore non superi i 10.000,00 euro. Le decisioni dell’Ombudsman sono vincolanti soltanto per la Banca e lasciano il Cliente libero di investire della controversia l’Autorità Giudiziaria. LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL’OPERAZIONE Ammortamento Processo di restituzione graduale del prestito mediante il pagamento periodico di rate. Commissione/penale di Rimborso anticipato È il compenso onnicomprensivo che la Parte finanziata è tenuta a risarcire alla Banca per aver rimborsato anticipatamente, in tutto od in parte, il prestito rispetto alle previsioni contrattuali. Di norma l’entità del compenso è espressa in misura percentuale sul capitale rimborsato anzitempo Foro competente È l’Autorità Giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie derivanti dal contratto, anche in deroga alle disposizioni sulla competenza territoriale prevista dal Codice di Procedura Civile. Franchigia variazione tasso È il periodo (di norma espresso in mesi dalla stipula) durante il quale non viene effettuata nessuna variazione del tasso applicato anche in presenza di variazioni del valore del parametro di indicizzazione I.S.C. (indicatore sintetico di costo) È l’indicatore del costo totale del prestito come previsto dalla delibera del CICR(Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio ) del 04/03/2003 in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali. Nel calcolo, oltre agli interessi, sono comprese tutte le spese di carattere non opzionale che la Parte finanziata è tenuta a corrispondere Parametro di indicizzazione Indice di riferimento del mercato monetario e/o finanziario sul Mod. INFTRA-1-011-57 5 Data, 1° Ottobre 2010 (Aggiorn. N. 27/2010) quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale, secondo le modalità all’uopo indicate (denominato anche Tasso Indice). Saggio nominale annuo di interesse, arrotondato al massimo allo 0,10 superiore, rilevato il giorno lavorativo stabilito in contratto e pubblicato sul quotidiano “Il Sole24 Parametro di indicizzazione“Euribor 6ml/365” Ore”. Preammortamento Periodo iniziale del prestito nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi. Rata d’ammortamento Pagamento che la Parte finanziata effettua Periodicamente (mensile, trimestrale, semestrale) per la restituzione del prestito secondo cadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da: una quota capitale (cioè una parte dell’importo prestato); una quota interessi (dovuta alla banca per la remunerazione del prestito). La modalità di pagamento è, di norma, rappresentata dall’ordine permanente di addebito automatico in c/c; in alternativa, viene previsto il pagamento per cassa presso uno degli sportelli del Banco. Rata di preammortamento Pagamento periodico dei soli interessi di preammortamento alla scadenza contrattualmente stabilita (in unica soluzione anticipata o posticipata con periodicità, mensile, trimestrale, semestrale, ecc.). Spese d’istruttoria Spese sostenute per l’analisi della concedibilità del prestito Spread È la differenza tra il tasso d’interesse complessivamente applicato al prestito ed il parametro di indicizzazione calcolata alla stipula del finanziamento. T.A.E.G. (tasso annuo effettivo globale) Istituito dalla Legge n. 142 del 19/02/1992, rappresenta il costo effettivo del prestito comprensivo degli interessi, degli oneri fiscali e di tutte le spese di carattere non opzionale sostenuti per il suo utilizzo. T.A.N. (tasso annuo nominale) È il tasso d’interesse applicato all’operazione espresso su base annua. È la quota del tasso d’interesse a carico dell’Ente agevolatore. è il tasso d’interesse da corrispondere per i giorni di ritardo nel pagamento di somme scadute e non pagate. Solitamente è espresso come punti di maggiorazione da applicare al tasso annuo nominale vigente il giorno di inizio dell’insolvenza. Applicato alle operazioni a tasso variabile, rappresenta il tasso al di sotto del quale il finanziamento non potrà scendere a prescindere dall’andamento del parametro di indicizzazione specificato nel contratto di prestito. Tasso di contributo Tasso di mora Tasso minimo Mod. INFTRA-1-011-57 6 Data, 1° Ottobre 2010 (Aggiorn. N. 27/2010)