Foglio Informativo - Banco di Sardegna

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Foglio Informativo - Banco di Sardegna
Banco di Sardegna
S.p.A.
Sede Legale in Cagliari, Viale Bonaria, 33
Sede Amministrativa, Domicilio Fiscale e Direzione Generale in Sassari, Viale Umberto 36
Sito Internet: www.bancosardegna.it
Iscritta all'Albo delle Banche n. 1015.7 e all'Albo dei Gruppi Bancari n. 5387.6 Gruppo Banca Popolare dell’Emilia Romagna
Codice Fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese di Cagliari 01564560900 - Partita IVA 01577330903
Capitale Sociale Euro 155.247.762,00 i.v. - Riserve: Euro 987.847.349,00 (al 31.12.2009)
"Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi"
NORME PER LA TRASPARENZA
DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI
(Decreto Legislativo 01.09.1993, n. 385: Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia, art. 116, e
delibera del C.I.C.R. Del 04.03.2003)
(Foglio informativo )
OPERAZIONI E SERVIZI
PRESTITO AZIENDALE NON IPOTECARIO ORDINARIO
Caratteristiche e rischi tipici
Struttura e funzione economica
Con il contratto di prestito aziendale, la Banca mette a disposizione della Parte Finanziata (persona fisica professionista o
titolare di ditta individuale e società di persone o di capitale - appartenenti a qualunque categoria merciologica, escluso il
settore agrario -, correntisti della ns. banca) una determinata somma di denaro destinata all’acquisto di beni o di servizi per
scopi inerenti allo svolgimento dell’attività d’impresa o professionale. La parte finanziata si impegna a restituire tale somma
mediante pagamento periodico di rate, comprensive di capitale ed interessi alle scadenze concordate secondo un piano di
ammortamento, ovvero, pagamento di rate di soli interessi e restituzione della quota capitale alla scadenza del
finanziamento. In caso di estinzione anticipata (totale o parziale) del prestito può essere richiesto dalla Banca un compenso
onnicomprensivo. Il finanziamento può essere assistito da garanzie.
Principali rischi (generici e specifici)
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
 Impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso, qualora il prestito sia a tasso fisso;
 Possibilità di variazione del tasso di interesse in aumento rispetto al tasso di partenza, nel caso di prestito a tasso
variabile;
CONDIZIONI ECONOMICHE
CONDIZIONI GENERALI
Importo:
Non è previsto un importo massimo.
Durata:
- massima 120 mesi, comprensivi di un eventuale
periodo di preammortamento.
A.

TASSI
Metodo di calcolo degli interessi

Anno civile
TASSI MASSIMI
Tasso Annuo Nominale (T.A.N.)
Mod. INFTRA-1-011-57
9,75 %
1
Data, 1° Ottobre 2010
(Aggiorn. N. 27/2010)
Tipologia tasso d’interesse:
In caso di operazioni a breve termine – durata max 18 mesi – 1 giorno:
Tasso fisso
IRS 2 anni/lettera rilevato il 1° giorno lavorativo del mese di
stipula + spread.
In caso di operazioni a medio/lungo termine – durata 19/120 mesi:
IRS IRS 5 anni/lettera rilevato il 1° giorno lavorativo del
mese di stipula + spread
IRS 10 anni/lettera rilevato il 1° giorno lavorativo del mese di
stipula + spread.
Tasso variabile:
-
Parametro di indicizzazione standard
- Euribor 6 mesi/365 rilevato il quart'ultimo giorno lavorativo dei mesi di
giugno e dicembre – valido per il semestre solare successivo + spread .
- Euribor 3 mesi/365 rilevato il primo giorno lavorativo del trimestre
solare – valido per il trimestre solare di riferimento + spread.
Tasso di mora (Tasso Fisso e Tasso Variabile)
Maggiorazione massima di 3 punti percentuali oltre il tasso del
finanziamento
- Franchigia
B.
SPESE E COMMISSIONI
Non prevista

STANDARD
1) Istruttoria
2) Incasso rata
3)
4)
Assicurazione Infortuni
Altre Assicurazioni
0,30% dell’ammontare del prestito, min. € 100,00
Nessuna spesa con ordine permanente di addebito in conto corrente;
€ 3,10 cadauna nel caso di pagamento per cassa;
Non prevista
Può essere prevista per alcune tipologie di finanziamenti l’acquisizione di
apposite polizze assicurative sui beni oggetto del finanziamento, con
vincolo a favore della Banca.
Informativa periodica ed occasionale
Commissione per ogni informativa periodica:
€ 1,02
Commissione per ogni comunicazione relativa a modifiche
del contratto:
€ 1,02
Commissione per ogni altra comunicazione relativa alla
trasparenza bancaria:
€ 2,04
5)
6)

Imposta sostitutiva
( per durate superiori a 18 mesi)
Imposta di bollo sul contratto
(per durate fino a 18 mesi)
0,25% dell’ammontare del prestito;
- Se ed in quanto dovuta secondo le disposizioni di Legge
EVENTUALI
7)
8)
9)
10)
11)
12)
Certificazione competenza
Estinzione anticipata (parziale o totale)
Variazioni contrattuali di qualsiasi natura
Rinegoziazione del tasso
Rinuncia prestito
Rilascio duplicati
Mod. INFTRA-1-011-57
€ 10,00;
2,00% del capitale rimborsato.
€ 110,00;
1,50% del debito residuo con minimo € 50,00
€ 30,00;
€ 10,00;
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Data, 1° Ottobre 2010
(Aggiorn. N. 27/2010)
13) Informativa precontrattuale
14) Invio sollecito di pagamento
C.
€ 10,00;
€ 5,00 (cadauno);
I.S.C. (Indicatore Sintetico di Costo) – Esempio di calcolo
L'Indicatore Sintetico di Costo, come previsto dalla delibera del CICR del 04/03/03 in materia di trasparenza delle
Condizioni contrattuali, è calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) ai sensi
dell'art. 122 del T.U. e delle relative disposizioni di attuazione.
Descrizione e condizioni dei mutui della specie
Tasso
Fisso:
Tasso
Variabile:









a) per i finanziamenti di durata inferiore ai 18 mesi: IRS 2 anni/lettera rilevato il 1° giorno lavorativo del mese di stipula
b) per i finanziamenti di durata superiore ai 18 mesi: IRS 5 o 10 anni anni/lettera rilevato il 1° giorno lavorativo del mese di
stipula
a) Euribor 3 mesi/365 rilevato il 1° giorno lavorativo del trimestre solare
b) Euribor 6 mesi/365 rilevato il quart'ultimo giorno lavorativo dei mesi di giugno e dicembre
Si fornisce, a titolo di esempio, il calcolo dell'I.S.C. per un prestito standard delle seguenti condizioni:
Prestito di € 10.000,00;
Durata: anni 8;
Rimborso con periodicità mensile;
Numero rate: 96 Importo rata € 150,42
T.A.N. 9,75% ;
Spese di istruttoria € 50,00 (0,30% dell’ammontare del prestito);
Imposta sostitutiva: € 25,00 (0,25% dell’ammontare del prestito);
Assicurazione infortuni: Non prevista ;
Spese incasso rate: Non previste
I.S.C. (Indicatore Sintetico di Costo) pari a 10,418
CONDIZIONI CONTRATTUALI
Calcolo interessi di mora
In caso di mancato puntuale pagamento di qualunque somma
dovuta alla Banca in dipendenza del prestito, maturano, a carico
della Parte finanziata su tale somma dal giorno
dell’inadempimento e fino all’effettivo saldo, gli interessi di mora
stabiliti. Gli interessi di mora sono calcolati sulla base di un anno
di 365 giorni per il numero di giorni effettivamente trascorsi. Su
questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.
Tasso minimo
In caso di finanziamento a tasso variabile, il tasso minimo
applicato all’operazione durante il periodo di ammortamento non
potrà essere inferiore, a prescindere dall’andamento del parametro
d’indicizzazione convenuto, al Tasso Ufficiale di Riferimento
BCE tempo per tempo vigente, maggiorato di uno spread di 1
punto percentuale.
Spese relative alla perizia tecnica:
Nel caso di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di piani
di investimenti, nel corso dei lavori, la Banca avrà diritto di far
eseguire il controllo degli stati di avanzamento e della
conformità delle opere eseguite alla legge, agli strumenti
urbanistici e al progetto mediante intervento di tecnici abilitati.
Durante il periodo di ammortamento la Banca avrà, inoltre,
diritto di verificare, mediante intervento di tecnici abilitati, il
corretto funzionamento dell’impianto e la corretta esecuzione
della manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti.
Le spese per gli interventi effettuati saranno a carico della
parte finanziata.
Ferma restando, ove occorra, l’applicazione dell’art. 1186
Cod. Civ. (decadenza del termine), nel caso di mancato
puntuale ed integrale pagamento anche ad un solo rateo di
Clausola risolutiva espressa
Mod. INFTRA-1-011-57
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Data, 1° Ottobre 2010
(Aggiorn. N. 27/2010)
interessi di preammortamento, se contrattualmente previsti, o
di una sola rata di ammortamento, ovvero di mancato
rimborso delle spese in ogni modo sostenute dalla Banca,
oppure qualora si verifichino eventi tali da incidere
negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria od
economica della parte finanziata, in modo tale da porre in
pericolo il recupero del credito, la Banca potrà dichiarare
risolto il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456
Cod. Civ. (clausola risolutiva espressa).
Nei suddetti casi di decadenza del termine o di risoluzione del
contratto, fermo restando il diritto della Banca di esigere,
anche in via esecutiva, l'immediata restituzione del proprio
credito per capitale, interessi ed accessori, qualora esistano fra
la Banca e la Parte finanziata più rapporti o più conti di
qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché
intrattenuti presso altre dipendenze italiane ed estere, la Parte
finanziata riconosce alla Banca il diritto di compensazione,
ancorché i reciproci crediti, seppure in monete differenti, non
siano liquidi ed esigibili.
Ove siano stati consegnati alla Banca uno o più vaglia
cambiari a garanzia delle obbligazioni contratte dalla Parte
finanziata con il presente contratto di finanziamento, la Banca
potrà avvalersene per il recupero del proprio complessivo
credito. Qualora le cambiali raccolte a garanzia siano in
bianco, la Banca potrà procedere al riempimento di tali effetti
ai sensi dell’art. 14 del R.D. 14.12.1933 n. 1669 (legge
cambiaria) e con scadenza a vista.
La Banca è investita di diritto di pegno e diritto di ritenzione
su somme, strumenti finanziari o valori di pertinenza della
Parte finanziata, a qualsiasi titolo depositati presso la Banca o
comunque detenuti dalla Banca stessa, a garanzia di ogni
ragione di credito dipendente dal contratto di prestito.
- L’importo relativo al prestito viene messo a disposizione della
Parte finanziata al momento dell’accettazione delle condizioni
contrattuali da parte della medesima.
- L’importo relativo al prestito viene messo a disposizione a SAL,
sulla base di quanto previsto per la tipologia del finanziamento.
Erogazione
Deroga di competenza giudiziaria ed elezione di domicilio Per ogni controversia che potesse sorgere tra la Banca e la
Parte finanziata in dipendenza del contratto, Foro
competente sarà quello di Cagliari. Al fine dell’invio di
qualsiasi comunicazione relativa al rapporto, la Banca
elegge domicilio in Cagliari, presso la propria sede legale, e
la Parte finanziata all’indirizzo riportato sul contratto o a
quello fatto conoscere successivamente con comunicazione
scritta.
La parte finanziata può estinguere anticipatamente il prestito od
effettuare rimborsi parziali di capitale, riconoscendo, di norma,
alla Banca una commissione onnicomprensiva.
Rimborso/Estinzione anticipata
Nel caso di finanziamento contratto con Professionisti o
Ditte Individuali, la parte finanziata non dovrà
corrispondere la commissione di cui al primo comma,
ai sensi dell’art.7 della L. 40 del 02/04/2007 qualora il
finanziamento sia finalizzato all’acquisto/costruzione/
ristrutturazione dell’immobile destinato all’esercizio
della propria attività economica.
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Valore probatorio delle scritture contabili
Agli effetti dell’esatta determinazione del credito della Banca,
faranno stato in qualsiasi momento, così anche in caso di
decadenza del beneficio del termine e di risoluzione del contratto,
i libri e le registrazioni della Banca.
Variazioni condizioni contrattuali
La Banca, ove ricorra giustificato motivo, si riserva la facoltà di
modificare unilateralmente le condizioni economiche e
contrattuali applicate al rapporto. Tali modifiche saranno rese note
al Cliente mediante apposita comunicazione, nel rispetto di quanto
previsto dall’ art.118 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n.
385.
In caso di variazione sfavorevole, il Cliente ha diritto, entro 60
giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, di recedere dal
rapporto senza penalità e senza spese di chiusura e di ottenere, in
sede di liquidazione dello stesso, l’applicazione delle condizioni
precedentemente praticate.
Organi e procedure di composizione stragiudiziale delle
controversie
Per qualunque doglianza derivante dal rapporto, il Cliente ha
diritto di rivolgere istanza scritta, indirizzata all’Ufficio Reclami
della Banca, istituito presso la Direzione Generale della
medesima. L’Ufficio Reclami ha l’obbligo di evadere le richieste
pervenute in un termine non superiore ai sessanta giorni dalla data
di ricezione delle stesse. Nel caso in cui il Cliente rivesta la
qualità di Consumatore, potrà adire all’Ombudsman Bancario,
presso il Conciliatore Bancario, con sede in Via Delle Botteghe
Oscure n. 54, 00186 Roma al fine di dirimere l’eventuale
controversia con la Banca il cui valore non superi i 10.000,00
euro. Le decisioni dell’Ombudsman sono vincolanti soltanto per
la Banca e lasciano il Cliente libero di investire della controversia
l’Autorità Giudiziaria.
LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL’OPERAZIONE
Ammortamento
Processo di restituzione graduale del prestito mediante il
pagamento periodico di rate.
Commissione/penale di Rimborso anticipato
È il compenso onnicomprensivo che la Parte finanziata è tenuta a
risarcire alla Banca per aver rimborsato anticipatamente, in tutto
od in parte, il prestito rispetto alle previsioni contrattuali. Di
norma l’entità del compenso è espressa in misura percentuale sul
capitale rimborsato anzitempo
Foro competente
È l’Autorità Giudiziaria territorialmente competente a giudicare le
controversie derivanti dal contratto, anche in deroga alle
disposizioni sulla competenza territoriale prevista dal Codice di
Procedura Civile.
Franchigia variazione tasso
È il periodo (di norma espresso in mesi dalla stipula) durante il
quale non viene effettuata nessuna variazione del tasso applicato
anche in presenza di variazioni del valore del parametro di
indicizzazione
I.S.C. (indicatore sintetico di costo)
È l’indicatore del costo totale del prestito come previsto dalla
delibera del CICR(Comitato Interministeriale per il Credito ed il
Risparmio ) del 04/03/2003 in materia di trasparenza delle
condizioni contrattuali. Nel calcolo, oltre agli interessi, sono
comprese tutte le spese di carattere non opzionale che la Parte
finanziata è tenuta a corrispondere
Parametro di indicizzazione
Indice di riferimento del mercato monetario e/o finanziario sul
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quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale, secondo
le modalità all’uopo indicate (denominato anche Tasso Indice).
Saggio nominale annuo di interesse, arrotondato al
massimo allo 0,10 superiore, rilevato il giorno lavorativo
stabilito in contratto e pubblicato sul quotidiano “Il Sole24
Parametro di indicizzazione“Euribor 6ml/365”
Ore”.
Preammortamento
Periodo iniziale del prestito nel quale le rate pagate sono costituite
dalla sola quota interessi.
Rata d’ammortamento
Pagamento che la Parte finanziata effettua Periodicamente
(mensile, trimestrale, semestrale) per la restituzione del prestito
secondo cadenze stabilite contrattualmente.
La rata è composta da:
 una quota capitale (cioè una parte dell’importo prestato);
 una quota interessi (dovuta alla banca per la remunerazione
del prestito).
La modalità di pagamento è, di norma, rappresentata dall’ordine
permanente di addebito automatico in c/c; in alternativa, viene
previsto il pagamento per cassa presso uno degli sportelli del
Banco.
Rata di preammortamento
Pagamento periodico dei soli interessi di preammortamento alla
scadenza contrattualmente stabilita (in unica soluzione anticipata
o posticipata con periodicità, mensile, trimestrale, semestrale,
ecc.).
Spese d’istruttoria
Spese sostenute per l’analisi della concedibilità del prestito
Spread
È la differenza tra il tasso d’interesse complessivamente applicato
al prestito ed il parametro di indicizzazione calcolata alla stipula
del finanziamento.
T.A.E.G. (tasso annuo effettivo globale)
Istituito dalla Legge n. 142 del 19/02/1992, rappresenta il costo
effettivo del prestito comprensivo degli interessi, degli oneri
fiscali e di tutte le spese di carattere non opzionale sostenuti per il
suo utilizzo.
T.A.N. (tasso annuo nominale)
È il tasso d’interesse applicato all’operazione espresso su base
annua.
È la quota del tasso d’interesse a carico dell’Ente agevolatore.
è il tasso d’interesse da corrispondere per i giorni di ritardo nel
pagamento di somme scadute e non pagate. Solitamente è
espresso come punti di maggiorazione da applicare al tasso annuo
nominale vigente il giorno di inizio dell’insolvenza.
Applicato alle operazioni a tasso variabile, rappresenta il tasso al
di sotto del quale il finanziamento non potrà scendere a
prescindere dall’andamento del parametro di indicizzazione
specificato nel contratto di prestito.
Tasso di contributo
Tasso di mora
Tasso minimo
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