T.A.R. Lombardia, 7 luglio 2015, n. 922
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T.A.R. Lombardia, 7 luglio 2015, n. 922
N. 00922/2015 REG.PROV.COLL. N. 00259/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 259 del 2014, proposto da: Davide Canalicchio, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Fenoglio, Mia Callegari, Monia Rodolfi, con domicilio eletto presso Monia Rodolfi in Brescia, Via Solferino, 26; Marco Paliotta, Francesco Cotimbo, Riccardo Monacci, Gianni Loregian, Marco Bertazzoni, Daniele Santoro, Samuele Emilio Belleri, Gualtiero Ferrari, Pasquale Borrelli, Giuseppe Chiapperini, Giovanni Agosta, Antonino De Benedettis, Roberto Mavellia, Francesco Basolini, Maurizio D'Angelo, Sergio Loforese, Prisco Roberto Mustone, Alberto Mingardi, Massimiliano De Santis, Fabio Cassano, Benedetto Paonessa, Vincenzo Grauso, Silvio Carozza, rappresentati e difesi dall'avv. Monia Rodolfi, con domicilio eletto presso Monia Rodolfi in Brescia, Via Solferino, 26; contro Comando Generale della Guardia di Finanza, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Brescia, Via S. Caterina, 6; per l'annullamento del proprio diritto alla corresponsione del compenso spettante a ciascuno per ogni periodo di servizio svolto a far data dal 15/8/2002; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comando Generale della Guardia di Finanza e di Ministero dell'Economia e delle Finanze; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2015 il dott. Angelo De Zotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Gli odierni ricorrenti, dipendenti del Corpo della Guardia di Finanza, premesso in fatto che: - a far data dal 15 agosto 2002 sino ad oggi hanno svolto, oltre al normale orario s di almeno sei ore in giornate cadenti di domenica o in festività infrasettimanali o, ancora, in giornate originariamente destinate al riposo settimanale. Ciò nonostante, a far data dal 15 agosto 2002 sino ad oggi (21 febbraio 2014, data del ricorso) per le prestazioni rese in tali occasioni in eccedenza alle 36 ore settimanali, l’Amministrazione ha riconosciuto ai ricorrenti, oltre al diritto al recupero del riposo settimanale non fruito, unicamente il compenso omnicomprensivo di € 5,00 previsto dall’art. 54 co. 3 del d.P.R. 164/2002 senza alcuna maggiorazione per lavoro straordinario. Tale maggiorazione è stata invero riconosciuta soltanto per le prestazioni rese oltre la media oraria giornaliera (vale a dire oltre la sesta ora) se eccedenti le 36 ore obbligatorie settimanali. Tutto ciò premesso i ricorrenti hanno chiesto l’accertamento del diritto a ottenere la retribuzione, a titolo di lavoro straordinario, delle prestazioni lavorative svolte nel periodo 2002-2014, instando, altresì, per la condanna generica dell’Amministrazione a corrispondere le relative somme, per i seguenti motivi: 1) sul diritto alla corresponsione del compenso straordinario. In particolare, i ricorrenti adducono che l’art. 54 comma 3 del D.P.R. 164/2002 (recante il recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare relativi al quadriennio 2002002/2005 e al biennio economico 2002-2003) ha stabilito che “fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio, sia chiamato dall’amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale è corrisposta un’indennità di euro 5,00, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero”; che pertanto la speciale indennità di cinque euro remunera il solo disagio connesso alla prestazione di un servizio nella giornata destinata al riposo, essendo implicitamente inteso che tale disciplina non incide in alcun modo sulla prestazione del lavoro straordinario, che invece deve essere effettuato su base settimanale e che ha una diversa finalità, vale adire di compensare le prestazioni rese oltre le 36 ore settimanali, sul presupposto della maggiore gravosità dell’attività prestata in sovrappiù rispetto al normale orario di lavoro settimanale; che in questo senso è la giurisprudenza citata nel ricorso, mentre non rileva la diversa norma invocata dalla P.A. e precisamente l’art. 10 comma 3^ del d.P.R. n. 170/2007 posto che tale norma si espone a problemi interpretativi che la giurisprudenza ha risolto confermando la tesi dei ricorrenti. Si sono congiuntamente costituiti in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza, che, in vista dell’udienza di discussione nel merito, ha depositato una memoria (10.4.2015), in cui hanno opposto: preliminarmente l’incompetenza del TAR adito relativamente ai ricorrenti Prisco Roberto e Vincenzo Grauso; la prescrizione quinquennale dei crediti (ex art. 2948 n.4 c.c.) ovvero in subordine la prescrizione decennale e nel merito l’infondatezza del ricorso deducendo che “nelle more del presente giudizio, è intervenuta la disposizione di cui all'art. 1 comma 476 della L. n. 147/2013 interpretativa dell'art. 10 del D.P.R. n. 170 del 2007 e dell’art. 11, comma 8 del D.P.R. n. 163 del 2002, a tenore della quale l’articolo 10, comma 3, del d.P.R. 11 settembre 2007, n. 170, e l'articolo 11, comma 8, del d.P.R. 13 giugno 2002, n. 163, si interpretano nel senso che la prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non dà diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero. Sono fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge” (cfr. pag. 3); che la giurisprudenza amministrativa più recente avrebbe già espresso un avviso contrario alle ragioni giuridiche dei ricorrenti. In precedenza, con ordinanza cautelare n. 76 del 26 marzo 2014, il Tribunale, senza pregiudizio delle questioni di merito, ha disposto l’acquisizione, tra l’altro, di tutti i prospetti relativi alle presenze, ai turni di servizio e alle indennità spettanti ai ricorrenti a far data dal 15 agosto 2002 sino alla data della domanda. Tale documentazione è stata parzialmente prodotta dall’amministrazione e dagli stessi ricorrenti, che chiedono per quanto non determinato o determinabile si proceda a condanna equitativa e/o generica. All’udienza del 10 giugno 2015 la causa è stata, pertanto, trattenuta per la decisione. DIRITTO Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto. Come è già stato recentemente statuito dal TAR Lombardia Milano (cfr. sentenza 1^ sez. 15 luglio 2014, n. 1879; nonché TAR Puglia Lecce n. 1714/2014) in una controversia analoga alla presente, l’istituto del riposo compensativo attiene al trattamento non economico del lavoro straordinario, costituendo un’espressa alternativa alla monetizzazione della prestazione svolta, come risulta dalle distinte previsioni dedicate, da un lato, al lavoro eccedente l’orario di lavoro e, dall’altro, al servizio prestato nel giorno destinato al riposo settimanale o in quello festivo infrasettimanale, per sopravvenute inderogabili esigenze. Il diritto al riposo compensativo, in sostanza, impedisce a monte che lo svolgimento di attività lavorativa in giorni festivi possa comportare un’eccedenza rispetto al limite orario e, quindi, che possa porsi in concreto il problema della corresponsione di retribuzione per ore di lavoro straordinario in relazione alle predette prestazioni lavorative domenicali e festive. Invero, i giorni di riposo compensativo corrispondono a giornate sottratte al lavoro e tuttavia ricomprese nella durata complessiva della prestazione lavorativa ordinaria compensata dalla retribuzione contrattuale, in quanto le ore di cui esse si compongono, che sarebbero di lavoro ordinario, diventano di riposo solo perché già lavorate nei giorni precedenti. È, inoltre, pertinente il riferimento dell’Avvocatura erariale alla previsione di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. legge di stabilità 2014), la quale, all’art. 1, comma 476, ha stabilito, come più sopra si è rilevato, che la prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non dà diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l’ordinario turno di servizio giornaliero. Tale disposizione, in altri termini, non ha fatto altro che confermare, con interpretazione autentica, la correttezza dell’inquadramento giuridico posto a base del mancato riconoscimento, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, degli emolumenti previsti per il lavoro straordinario in aggiunta al riposo compensativo. In conclusione, il ricorso va respinto. Le spese di causa possono essere compensate, attesa la non sempre univoca giurisprudenza formatasi in subiecta materia. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati: Angelo De Zotti, Presidente, Estensore Mauro Pedron, Consigliere Francesco Gambato Spisani, Consigliere IL PRESIDENTE, ESTENSORE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 07/07/2015 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)