REGOLAMENTO ORARIO SAN GIORGIO

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REGOLAMENTO ORARIO SAN GIORGIO
Comune di San Giorgio di Pesaro
REGOLAMENTO
IN MATERIA DI POLITICHE
DELL’ORARIO DI LAVORO
Articolo 1 – OGGETTO
1. Il presente Regolamento, adottato con le capacità e i poteri del privato datore di
lavoro ai sensi dell’art. 89 comma 6 del D.Lgs. 267/2000, disciplina le modalità di
gestione delle politiche dell’orario di lavoro del personale dipendente, sia a tempo
indeterminato che a tempo determinato.
Articolo 2 – NORMA DI PRINCIPIO
1. L’organizzazione del lavoro deve realizzare le condizioni ottimali per garantire:
a) l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati dal Comune;
b) l’agevole fruibilità, da parte dell’utenza, dei servizi erogati dal Comune;
c) il rispetto degli obiettivi di produttività e trasparenza dell’azione amministrativa del
Comune;
d) il miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni;
e) l’ottimizzazione delle risorse umane;
f) il rispetto dei carichi di lavoro.
Articolo 3 – DEFINIZIONI
1. Per gli aspetti connessi all’applicazione del presente Regolamento si definisce:
- ORARIO DI SERVIZIO: periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la
funzionalità della struttura comunale e l’erogazione dei servizi ai cittadini.
- ORARIO DI LAVORO: periodo di tempo giornaliero durante il quale, in conformità
all’orario d’obbligo contrattuale, ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa.
- ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO: periodo di tempo giornaliero in cui, nell’ambito
dell’orario di servizio, è garantito l’accesso ai servizi da parte dei cittadini
- ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO: distribuzione nell’arco della giornata
dell’orario di lavoro.
Articolo 4 – ORARIO DI SERVIZIO
1. L’orario di servizio settimanale del Comune di San Giorgio di Pesaro è distribuito su 6
giorni lavorativi, dal lunedì al sabato, e si articola come segue:
personale impiegatizio
operai esterni
autisti scuolabus
addetti alla mensa scolastica
dalle
8,00
7,00
7,00
7,00
alle
14,00
19,00
19,00
19,00
Articolo 5 – ORARIO DI LAVORO
1. L’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio.
2. L’orario di lavoro normale è di 36 ore settimanali distribuite su sei giorni lavorativi, dal
lunedì al sabato. Tuttavia in ragione di esigenze organizzative legate a prevedibili o
programmabili picchi di attività, il tempo di lavoro ordinario può essere diversamente
distribuito prevedendo, con provvedimento del Responsabile di Area competente, una
maggiore o minore prestazione lavorativa settimanale in un periodo non superiore a tre
mesi, con pari compensazione da effettuarsi nel corso dei successivi tre mesi (orario
plurisettimanale).
3. In ogni caso, nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, non
possono essere rese prestazioni lavorative individuali per più di 48 ore settimanali e 10
ore giornaliere.
4. L’orario di lavoro del Comune di San Giorgio di Pesaro è il seguente:
flessibilità
in entrata
in uscita
ingresso
uscita
personale impiegatizio
8,00
14,00
7,30 – 8,30
13,30 – 14,30
operai esterni
7,00
13,00
-
-
autisti scuolabus
conforme alle esigenze del plesso scolastico servito
addetti alla mensa scolastica
conforme alle esigenze del plesso scolastico servito
5. Al dipendente che ne faccia richiesta, con provvedimento motivato del
Responsabile di Area di appartenenza, può essere temporaneamente concessa una
diversa articolazione dell’orario di lavoro nei casi di comprovate ragioni che
impediscono l’ordinata conciliazione del tempo di vita con il tempo-lavoro del
dipendente stesso.
6. La diversa articolazione di cui al precedente comma 5 non può avere durata
superiore ai 12 mesi, eventualmente prorogabili, nei casi più gravi, per altri 12 mesi e in
ogni caso deve rispondere ai principi elencati nel precedente art. 2.
Articolo 6 – PAUSE
1. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore continuative, anche nei
casi di lavoro straordinario o per recupero, il personale non addetto ai servizi in turno
deve beneficiare di una pausa necessaria al recupero delle energie psico-fisiche di
almeno 10 minuti.
2. Nei casi contemplati dal precedente art. 5 comma 5 che prevedono una
articolazione della prestazione lavorativa su 5 giorni settimanali, nelle giornate in cui è
previsto il rientro pomeridiano, è necessario osservare una pausa di almeno 30 minuti (e
fino a due ore) necessaria alla consumazione del pasto nell’intervallo di tempo che va:
- per il personale impiegatizio: dalle ore 13,31 alle ore 15,30;
- per gli operai esterni: dalle ore 13,01 alle ore 15,00.
3. Le pause sono obbligatorie. Qualora il dipendente ometta di registrare le pause con
la propria carta magnetica, l’addetto al controllo delle timbrature inserisce d’ufficio la
pausa minima prevista dalle norme di legge e di contratto.
4. Le pause previste dal presente articolo non sono retribuite.
Articolo 7 – LAVORO STRAORDINARIO
1. Il lavoro straordinario è quello prestato oltre l’orario normale di lavoro.
2. Le prestazioni di lavoro straordinario sono volte a fronteggiare situazioni di lavoro
eccezionali e non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione
del tempo di lavoro.
3. Le prestazioni di lavoro straordinario sono autorizzate preventivamente dal
Responsabile del Servizio di appartenenza entro il limite del budget annuale a questi
assegnato.
4. Le prestazioni di lavoro straordinario danno luogo alla corresponsione del relativo
compenso o, su richiesta del dipendente, a riposo compensativo.
5. In ogni caso, non si dà luogo a remunerazione né a riposo compensativo quando
manca la preventiva autorizzazione o quando le ore di lavoro ordinario sono insufficienti
a coprire le 36 ore settimanali.
Articolo 8 – ORARIO DI LAVORO DEI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DI
FUNZIONI DIRIGENZIALI
1. Al personale incaricato di posizione organizzativa ai sensi dell’art. 8 del CCNL 31
marzo 1999 e/o di funzioni dirigenziali ai sensi degli artt. 107 e 109 del TUEL si applicano le
disposizioni di cui aI presente regolamento, fatta eccezione quelle contenute nel
precedente art. 7.
2. Le prestazioni di lavoro aggiuntivo effettuate da titolari di posizione organizzativa o di
funzioni dirigenziali, salvo i casi di straordinario elettorale o referendario, in conformità
all’art. 10 del CCNL 31 marzo 1999, non danno luogo a remunerazione aggiuntiva, né a
riposo compensativo.
Articolo 9 – REGISTRAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO
1. La registrazione dell’orario di lavoro avviene esclusivamente a mezzo della carta
magnetica (badge) di cui ogni dipendente è stato dotato.
2. In via eccezionale e debitamente certificata dal Responsabile del Servizio di
appartenenza, la registrazione elettronica può essere sostituita con una comunicazione
cartacea da rendersi all’Ufficio addetto al controllo delle timbrature per la necessaria
annotazione. La reiterata omissione della timbratura, ancorché certificata ai sensi del
periodo precedente, costituisce violazione degli obblighi di servizio e, come tale,
soggetta a sanzioni disciplinari.
3. Ogni dipendente è tenuto a custodire il badge con la massima cura preservandolo
da traumi, fonti di calore, acqua e campi magnetici. In caso di furto, smarrimento o
danneggiamento del badge, il dipendente è tenuto a darne immediata informazione
all’Ufficio Personale che ne rilascerà un duplicato. Nei casi di comprovata inosservanza
degli obblighi di diligente custodia del badge da parte del dipendente, il costo del
tesserino sostitutivo sarà addebitato al dipendente.
4. La timbratura, sia in entrata che in uscita, va effettuata sul rilevatore più vicino
all’ordinaria sede di servizio; eventuali comportamenti difformi sono soggetti a specifica
autorizzazione.
5. La registrazione elettronica degli ingressi e delle uscite va effettuata personalmente,
escludendo tassativamente qualsiasi forma di delega ad altri mediante cessione del
proprio badge: tale pratica fraudolenta costituisce grave violazione al codice
disciplinare e comporta l’irrogazione di gravissime sanzioni.
6. Oltre che all’inizio e alla fine dell’attività lavorativa, il dipendente registra l’entrata o
l’uscita ogni volta che si allontana dal posto di lavoro sia per motivi personali (permessi,
ecc.) che di servizio (missioni, ecc.), avendo cura di presentare il relativo giustificativo
all’addetto al controllo delle timbrature per la necessaria annotazione.
7. Per i soli dipendenti interni, le uscite per motivi di servizio (esempio: sopralluoghi,
piccole commissioni, ecc.) svolte nell’ambito del territorio comunale sono sempre
autorizzate verbalmente dal proprio Responsabile del Servizio e vanno debitamente
annotate nel registro posto accanto all’orologio marcatempo; le uscite per servizio
effettuate al di fuori del territorio, invece, assumono la connotazione di “missioni” e
vanno autorizzate in forma scritta dal proprio Responsabile del Servizio.
8. Ogni dipendente è posto nelle condizioni di monitorare la propria situazione rispetto
all’orario di lavoro. A tal fine l’Ufficio Personale adotta ogni iniziativa ritenuta necessaria
a rimuovere le cause che impediscano la fruizione di tale diritto da parte del
dipendente.
Articolo 10 – RIPOSO SETTIMANALE
1. Il dipendente ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno 24 ore
consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di
riposo giornaliero. Detto periodo è calcolato come media in un periodo non superiore a
14 giorni.
2. Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di
riposo settimanale deve essere corrisposto, per ogni ora di lavoro effettivamente
prestata, un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria, con diritto al
riposo compensativo da fruire entro 15 giorni.
3. L’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del
dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso
per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per lavoro straordinario festivo.
4. L’attività lavorativa prestata in giorno feriale non lavorativo (a seguito di articolazione
oraria su cinque giorni) dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo
compensativo o alla corresponsione per lavoro straordinario non festivo.
Articolo 11 – PERMESSI
1. Al dipendente che ne faccia richiesta sono concessi permessi nei limiti previsti dalla
contrattazione collettiva o da disposizioni legislative.
2. La fruizione dei permessi non deve essere in contrasto con i principi di cui all’art. 2; a
tal fine il dipendente, ove possibile, richiede il permesso in forma scritta al proprio
Responsabile del Servizio con almeno tre giorni di anticipo rispetto al suo godimento.
3. Di fronte alla richiesta di permesso, il Responsabile del Servizio può:
1) concedere il permesso;
2) chiedere al lavoratore il differimento della fruizione del permesso qualora sussistono
contemporaneamente le seguenti condizioni:
- il permesso, per sua natura, è procrastinabile;
- l’assenza del lavoratore può arrecare pregiudizio ai servizi resi all’utenza;
3) negare il permesso qualora non sussistono le motivazioni che ne legittimano la
concessione.
Articolo 12 – FERIE
1. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruite nel
corso dell’anno di maturazione in periodi compatibili con le oggettive esigenze di
servizio e in ogni caso entro il 30 giugno dell’anno successivo.
2. La fruizione delle ferie avviene sulla base di una adeguata programmazione operata
dal Responsabile del Servizio che deve tener conto delle esigenze dei dipendenti senza
compromettere la funzionalità del servizio.
3. Le ferie non sono fruibili ad ore.
Articolo 13 – NORME FINALI
1. Il presente Regolamento entro in vigore il 1° aprile 2013.
2. Da tale data cessa di avere effetto ogni disposizione regolamentare in contrasto con
la disciplina contenuta nel presente Regolamento.
3. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle disposizioni normative e
contrattuali nel tempo vigenti.