6 Fossati Bonsignore et Al - Italian Journal of Legal Medicine

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6 Fossati Bonsignore et Al - Italian Journal of Legal Medicine
Italian Journal Of Legal Medicine
Bioethics, Medical Jurisprudence, Biopolitics And Forensic Sciences
Vol. 1, number 1, Dec. 2012
FOSSATI F. (*), BONSIGNORE A. (*), CANDOSIN S. (*), MOLINELLI
A. (*), VENTURA F. (*)
Ustioni di I° e II° grado conseguenti a duplice trattamento
estetico: analisi di un caso in ambito penale
(*) Sezione Dipartimentale di Medicina Legale, Università degli Studi di Genova, via A. De
Toni 12 – 16132 Genova. Corresponding Author: [email protected]
Riassunto:
Gli Autori presentano il caso di una donna di 59 anni sottoposta ad un duplice trattamento
estetico consistente in sottoposizione a raggi infrarossi a cosce, fianchi, addome e glutei.
Successivamente, nella medesima giornata, la signora effettuava un trattamento depilatorio,
per mezzo di ceretta a caldo, su cosce e gambe.
La sera stessa in cui la donna aveva eseguito i sopraccitati trattamenti, ella avvertiva intenso
dolore alle gambe; per tale motivo, il giorno seguente, si recava al pronto soccorso dove
diagnosticavano ustioni di I e II grado alle cosce ed alle ginocchia bilateralmente.
La Signora sporgeva querela nei confronti dell’estetista la quale veniva indagata per lesioni
personali.
Il medico legale consulente del PM era chiamato a valutare se la lesività riportata fosse da
ricondurre al trattamento a raggi infrarossi, a quello depilatorio o ad entrambi ed, in tal caso,
se fossero conseguenti ad una condotta negligente, imprudente o imperita dell’operatore.
Sulla base delle risultanze derivanti dall’integrazione del dato clinico con quello
circostanziale e della normativa vigente all’epoca dei fatti, pur riconoscendo una lesione
personale lievissima derivante esclusivamente dal trattamento depilatorio, all’estetista non è
stata riconosciuta alcuna condotta colposa. Quanto riportato dalla paziente, infatti, è stato
considerato quale effetto indesiderato comunque possibile del trattamento depilatorio con
ceretta a caldo.
Parole chiave: duplice trattamento estetico, terapia con raggi infrarossi, ceretta a caldo,
ustioni, lesioni personali.
Abstract:
I° e II° degree burns following a dual beauty treatment: analysis of a case debated in the
Penal Court
The authors present the case of a 59-year old woman who has been treated with a dual beauty
procedure. Firstly, she underwent to an infrared therapy for cellulite at thighs, hips, abdomen
and buttocks. Subsequently, the same day, she went through a depilatory treatment performed
using hot wax stripping on her thighs and legs.
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In the evening, the woman felt intense pain in the legs and for that reason, the day after, she
went to the emergency room, where I and II degree burns to her thighs and knees were
bilaterally diagnoses.
The woman leaned lawsuit against the beautician who was investigated for personal injuries.
The forensic pathologist chosen as the Public Prosecutor Consultant was asked to evaluate if
the alleged injuries were due to the infrared therapy, the hot wax stripping or both, and arising
from a negligent, reckless or incompetent operator.
On the basis of clinical and circumstantial data, a slight personal injury arising solely from the
depilatory treatment was diagnosed.
However, according to the legislation in force at the time of events, the beautician was not
sentenced from a penal point of view. The burns, indeed, were considered as a possible side
effect of hair removal through hot wax stripping.
Key words: dual beauty treatment, infrared therapy, hot wax stripping, burns, personal
injuries.
Il Caso
Gli Autori presentano un caso peritale penale inerente una donna di 59 anni che,
nella medesima giornata, presso un centro di bellezza, si sottoponeva ad un
duplice trattamento estetico
consistente in “elettrostimolazione a raggi
infrarossi e depilazione per mezzo di ceretta a caldo”.
Poche ore dopo il trattamento, nella notte, la paziente accusava forti dolori alle
gambe, che persistevano anche nei giorni seguenti e per tale motivo la stessa si
recava in pronto soccorso dove erano diagnosticati “esiti di ustione di I e II
grado” alle cosce con prognosi di dieci giorni e prescrizione di culottes
compressive.
Ritenendo che le lesioni riportate fossero la conseguenza dei trattamenti estetici
eseguiti, la signora, presentava querela nei confronti dell’operatrice del centro
estetico.
Il caso ha richiesto una valutazione medico-legale in merito ad un ipotesi di
lesioni personali, conseguenti al duplice trattamento estetico.
Premessa
L’infrarosso terapia è una tecnica fisioterapica che sfrutta gli effetti biologici
prodotti dai raggi infrarossi (RI) nei tessuti descritta in letteratura per la prima
volta tra la fine degli anni ’40 e i primi anni ’50. [1, 2].
I RI sono onde elettromagnetiche, che hanno una lunghezza compresa tra 7.600
e 150.000 Ångström (Å). Sono presenti in natura (fanno parte delle radiazioni
emesse dalla luce solare) e hanno numerose applicazioni in vari ambiti delle
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attività umane. Tra queste vi è anche l’utilizzo a scopo estetico, particolarmente
quale anticellulite [3-6].
Nella pratica clinica si utilizzano RI di tipo A la cui lunghezza d’onda (λ) è
compresa da 7.600 a 14.000 Å [7].
Si tratta di una termoterapia che utilizza lo stesso principio della Radarterapia.
Nello specifico il calore viene prodotto da una lampada che va ad agire sulla
circolazione con vasodilatazione dei vasi, comportando un effetto trofico sui
tessuti, mediante l’apporto di Ossigeno e sostanze nutritive. Questo trattamento
ha, inoltre, un effetto antalgico per la rimozione di sostanze algogene da tessuti
patologici.
Per epilazione, invece, si intende l’asportazione del pelo in tutte le sue parti:
stelo, bulbo e radice. La ceretta è il metodo più utilizzato, in quanto,
maggiormente efficace ed economico. Consiste in una miscela di resine e cere
scaldate, in un apposito contenitore, ad una temperatura superiore a 40° C.
La cera viene quindi applicata sulla pelle con un rullo appena e, quando questa
si è solidificata e raffreddata, viene rimossa tramite strisce di cotone con un
meccanismo a strappo [8].
In letteratura sono scarse le segnalazioni inerenti effetti collaterali conseguenti
all’utilizzo di questa metodica depilatoria, con l’attenzione prevalentemente
incentrata su altre tipologie di trattamento estetico quali la luce pulsata [9] e
microonde [10].
Discussione
Nel caso di specie, in riferimento al trattamento a RI, la modalità di applicazione
prevedeva il posizionamento di 4 elettrodi per coscia, 4 in addome e 4 sui glutei
collegati ad un elettrostimolatore centrale.
Successivamente veniva posizionato un supporto a volta sovrastante il lettino di
trattamento, contenete più lampade a RI, il cui fascio di luce veniva indirizzato
verso le zone da trattare .
Tale metodo si caratterizza, per essere non invasivo e non doloroso.
La paziente peraltro, affermava di essersi già sottoposta diverse volte in passato,
a questo tipo di trattamento, senza sviluppare conseguenze e/o complicanze.
Successivamente, la donna, eseguiva una ceretta a caldo, trattamento che può
comportare l’instaurarsi di ustioni a seguito di temperature troppo elevate della
cera, nonché di abrasioni, in seguito ad una troppo brusca rimozione della
striscia di cotone.
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In questa occasione, tuttavia, la donna manifestava ustioni di I e II grado,
caratterizzate quindi, da eritema, edema e raccolte di essudato fra epidermide e
derma.
Quello che il consulente tecnico del Pubblico Ministero doveva valutare,
pertanto, erano i postumi penalmente rilevanti. A distanza di due mesi,
dall’evento, al momento della visita medico-legale, il CT del PM apprezzava
una sostanziale restituito ad integrum (Fig. 1).
Fig.1
Non essendo ravvisabili esiti permanenti, nella valutazione dei postumi si
doveva fare necessariamente riferimento al quadro clinico descritto in Pronto
Soccorso. Quest’ultimo era indicativo per ustioni di I e II grado guaribili in un
periodo di 10 giorni, classificabili pertanto, come lesioni personali lievissime.
Al fine di valutarne adeguatamente il nesso di causalità materiale, bisognava
tuttavia, ricondurre tale lesività ad uno dei due trattamenti subiti o alla
combinazione degli stessi. In tale analisi risultava dirimente il criterio
topografico, in quanto la sede delle ustioni era compatibile con le regioni
corporee sede di applicazione della cera a caldo e non della lampada ad
infrarossi.
Per quanto riguardava le condotte messe in atto dall’estetista, invece, non erano
ravvisabili elementi di negligenza, imprudenza ed imperizia, in quanto le ustioni
di I e II, rientrano, come detto, tra le complicanze previste da questo tipo di
trattamento depilatorio.
Inoltre, la combinazione delle due procedure e la messa in atto delle stesse
rispettava le disposizioni di legge vigenti all’epoca (Legge 04/01/1990 n. 1
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“Disciplina dell’ attività di estetista”) che disciplinano l’attività dell’estetista,
peraltro tutt’oggi in vigore.
Di conseguenza non è stato possibile dimostrare in termini di certezza che un
diverso comportamento dell’estetista avrebbe potuto evitare il verificarsi di una
delle complicanze possibili.
Quindi, da un punto di vista penalistico, l’estetista è stata assolta, tuttavia, il
caso in oggetto, lascia spazio ad un eventuale risarcimento del danno in termini
di invalidità temporanea.
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