(Il)legittima difesa?

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(Il)legittima difesa?
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“(Il)legittima difesa? Note a margine di un attuale caso di cronaca”
Dott. Alessandro Ceci
Avvertenze
Il presente contributo, in ossequio alla mission del sito che lo ospita, intende affrontare il tema della
legittima difesa sotto l’angolo prospettico del giurista, senza indulgere ai sensazionalismi
giornalistici che non di rado accompagnano il dibattito pubblico su questioni di massimo interesse.
In tal senso, quindi, il lettore non troverà giudizi di valore o prese di posizione sui fatti di cronaca
dai quali si è inteso prendere le mosse, quanto piuttosto una disamina improntata all’analisi del dato
positivo dell’istituto giuridico della legittima difesa disciplinato dall’art. 52 c.p., e, in particolare, la
legittima difesa all’interno del privato domicilio, nel tentativo di fornire una chiave di lettura dei
recenti episodi di cronaca.
Il fatto
Nella notte tra il 19 e il 20 ottobre scorso un pensionato residente a Vaprio d’Adda, un piccolo
centro nell’hinterland di Milano, svegliato da alcuni rumori prende la sua pistola regolarmente
detenuta e spara un colpo al soggetto introdottosi nella sua abitazione, uccidendolo. Poi, per mettere
in fuga eventuali complici, esce in balcone ed esplode altri colpi di arma da fuoco.
Dopo i primi accertamenti l’autorità giudiziaria iscrive la notizia di reato qualificandola come
omicidio volontario ai sensi dell’art. 575 c.p.
Il diritto
Dispone l’art. 52 c.p.: “Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla
necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta,
sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.
Nei casi previsti dall’art. 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui
al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi
indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o altrui incolumità;
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione.
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La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto
all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o
imprenditoriale.”
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Sommario
1. Inquadramento dogmatico.
2. Fondamento gnoseologico delle scriminanti in generale e della legittima difesa in
particolare.
3. Elementi costitutivi della legittima difesa ordinaria.
3.1 La legittima difesa nel privato domicilio: “licenza di uccidere” o condivisibile presa
d’atto del legislatore?
4. Sussunzione del fatto nella norma: il caso Vaprio d’Adda.
5. Brevi riflessioni conclusive.
****
1. Inquadramento dogmatico
Nella teoria generale del reato la legittima difesa appartiene al novero delle cosiddette cause di
giustificazione o esimenti, cioè di quelle particolari fattispecie contemplate dal legislatore che
assolvono la funzione di escludere la responsabilità penale per un fatto costituente reato.
La loro disciplina è rinvenibile nella parte generale del codice penale, nel titolo III dedicato al reato,
agli articoli 50-51-52-53-541.
All’interno della categoria generale delle esimenti, la dottrina distingue tra scriminanti e scusanti: le
prime incidono sull’antigiuridicità del fatto, e cioè sulla contrarietà della condotta tenuta dal
soggetto alle prescrizioni dell’ordinamento giuridico globalmente considerato, escludendo pertanto
la responsabilità non solo sotto il profilo penalistico, ma anche sotto quello civilistico e
amministrativistico, per cui il reato cessa di essere considerato tale dall’ordinamento giuridico; le
seconde, invece, lasciano integra l’antigiuridicità del fatto ed operano all’interno della
“colpevolezza normativa”, escludendo i profili di rimproverabilità della condotta tenuta dal
soggetto2.
1
È opportuno precisare, per non indurre in confusione il lettore, che il legislatore non utilizza mai all’interno del codice
penale l’espressione “cause di giustificazione”, preferendo l’opzione “circostanze che escludono la pena” in quanto
scevra di colorazioni dogmatiche e di prese di posizione sull’inquadramento di tale istituto giuridico all’interno della
teoria generale del reato.
2
Secondo la costruzione offerta dalla teoria tripartita cui aderisce la dottrina attualmente dominante. Cfr. FiandacaMusco, “Diritto penale - Parte generale”, Zanichelli, 2010.
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La distinzione non è solamente nominalistica: il linguaggio è forma descrittiva della realtà e a
questa “regola aurea” lo studioso dell’ordinamento giuridico, soprattutto di quello penale, non deve
mai sottrarsi. In tal senso, quindi, le cause di giustificazione, diversamente dalle scusanti, sono
assoggettate a una disciplina diversa: vengono valutate per la loro oggettiva esistenza,
indipendentemente dalla conoscenza che di loro eventualmente abbia il soggetto agente (art. 59
comma 1 c.p.) e sono estendibili a tutti i concorrenti nel reato (art. 119 u.c. c.p.).
La sistemazione concettuale delle cause di giustificazione è stata oggetto di studi in seno alle
dottrine penalistiche, che, in adesione alla metodologia analitica di studio del reato, si sono
interrogate circa la loro collocazione3.
Secondo la teoria bipartita, che rappresenta a sua volta l’evoluzione della scomposizione carrariana
del reato in forza fisica e forza morale, il reato è composto da due elementi, rispettivamente di
natura oggettiva e soggettiva: condotta, evento e nesso di causalità da un lato; colpevolezza
psicologica per il fatto e atteggiamento verso l’evento dall’altro. La linearità di questa teoria è stata
la ragione del suo successo non solo all’interno della comunità scientifica, ma anche in seno alla
giurisprudenza dominante, tanto che essa è stata per molto tempo l’impostazione prevalente.
Secondo gli esponenti di questa corrente di pensiero l’antigiuridicità non costituisce un elemento di
struttura del reato, quanto piuttosto un suo “modo di essere”: il reato è per antonomasia un fatto
antigiuridico. Dunque, se l’antigiuridicità rileva solo quando assente, allora non vi è la necessità di
teorizzare una sede autonoma ove collocarla all’interno della struttura del reato.
Poste queste premesse, si ricostruiva il fatto di reato come composto da elementi di carattere
positivo volti a colorarne l’illiceità ed elementi negativi destinati al contrario ad escludere il
carattere illecito del fatto: affinché sussista la responsabilità penale, quindi, questi ultimi non
devono essere presenti.
Conseguentemente, avendo la teoria una rigida struttura binaria, e non assurgendo l’antigiuridicità a
elemento autonomo di costruzione del reato, le cause di giustificazione venivano fatte confluire
nell’ambito oggettivo, con l’attribuzione di un significato più ampio al concetto di tipicità,
comprensivo, cioè, anche gli elementi negativi.
Il rapporto tra fatto tipico e cause di giustificazione assumeva quindi la morfologia di un rapporto
“regola-eccezione”, secondo quanto già affermato dalla prima teoria della norma di Karl Binding,
3
Il metodo analitico, prevalso in dottrina, si basa sulla scomposizione del reato sino alla sua infinitesimale partizione, al
fine di individuarne gli elementi costituitivi. A questo metodo si contrappone quello unitario che, invece, considera il
reato un monolito non frazionabile in elementi, di cui al massimo possono individuarsi alcuni aspetti. L’adesione alla
concezione analitica impone la massima attenzione e parsimonia nella scomposizione del reato per evitare di incorrere
in inutili nonchè scorrette duplicazioni concettuali, foriere di indebite sovrapposizioni. A tal fine soccorre
indubbiamente il principio del rasoio di Occam, secondo cui è illogico moltiplicare gli elementi più di quanto non sia
necessario (entia non sunt moltiplicanda praeter necessitatem). In senso crititco v. Mantovani F., “Diritto penale –
parte generale”, CEDAM, 2009, il quale avverte: “Pestando troppo nel mortaio dommatico il diritto penale, non si ha
Scienza, ma poltiglia: la Babele degli istituti e delle lingue”.
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secondo la quale tutte le disposizioni di legge sono provviste di eccezioni idonee a rendere
inoperante il loro contenuto precettivo4.
In altri termini, per rendere più chiara la teoria in parola, l’art. 575 c.p. che punisce “Chiunque
cagiona la morte di un uomo ..” si dovrebbe leggere “Chiunque cagiona la morte di un uomo è
punito con la pena della reclusione non inferiore agli anni ventuno, [salvo che il fatto non sia stato
commesso in presenza di una situazione che lo giustifichi].
Tirando parzialmente le fila del discorso: le cause di giustificazione hanno una natura
eminentemente valutativa, espressione dell’essenza dell’illecito penale; esse non costituiscono un
elemento autonomo all’interno della struttura del reato ma è la stessa norma penale che le
contempla in qualità di eccezioni al contenuto precettivo; di conseguenza un fatto scriminato è
penalmente irrilevante in quanto atipico.
L’adesione alla costruzione appena delineata presenta dei limiti insuperabili: in primo luogo circa
l’individuazione dell’oggetto del dolo, giacché ne implica l’estensione anche alla consapevolezza in
capo all’agente dell’assenza degli elementi negativi del fatto, rendendo l’accertamento della volontà
dell’illecito praticamente impossibile; in secondo luogo poiché comporta una inammissibile
manipolazione della norma incriminatrice ad opera dell’interprete, in evidente violazione dei
principi di tipicità e frammentarietà, secondo i quali è il legislatore l’unico soggetto deputato alla
descrizione e definizione del perimetro di rilevanza penale di un fatto umano.
Inoltre, la teoria in esame conduce l’interprete a un corto circuito logico: il perimetro della tipicità
penale di una condotta umana è individuato sulla base dell’elemento dell’antigiuridicità, per cui è
tipico solo ciò che è antigiuridico ma, a sua volta, l’antigiuridicità è accertata solo dopo aver
determinato la tipicità di un fatto. Pertanto, indicando con B l’antigiuridicità e con A la tipicità, B
non può essere presupposto di A e viceversa, pena l’implosione del sistema.
Esemplificando, la condotta del soggetto che volontariamente cagiona la morte di un uomo è già
tipica ai sensi dell’art. 575 c.p., non rilevando a questi fini l’assenza di cause di giustificazione, la
cui valutazione subentrerà in un secondo momento, cioè solo dopo avere accertato la conformità del
fatto alla norma incriminatrice e la sua riferibilità, sotto il profilo oggettivo (nesso di causalità) e
soggettivo (dolo, colpa, preterintezione), al soggetto agente.
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Binding K, “Die normen und ihre Übertretung”, Engelmann, Leipzig, 1877, p. 52.
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Allora, muovendo dall’analisi di questi limiti, la dottrina successiva ha elaborato una diversa
ricostruzione del reato, optando per una struttura tripartita: esso è un fatto tipico, antigiuridico e
colpevole5.
Le scriminanti cessano di essere considerate quali meri attributi negativi del fatto, transitando nella
più idonea categoria concettuale dell’antigiuridicità oggettiva, con ciò intendendo un giudizio di
natura valutativa di stampo oggettivo sulla conformità della condotta ai precetti dettati
dall’ordinamento giuridico.
La struttura della responsabilità penale viene ad assumere così una conformazione bifasica fondata
prima sull’imputazione di fatto e poi di diritto, recuperando la distinzione tra imputatio facti e
imputatio iuris, quali due momenti parimenti necessari ai fini dell’attivazione del meccanismo
sanzionatorio penale.
Dopo aver a lungo prevalso, incassando anche il sigillo della giurisprudenza della Suprema corte di
Cassazione, la teoria bipartita negli ultimi anni ha ceduto il passo a quella tripartita, in virtù della
sua maggiore capacità esplicativa della struttura dell’illecito penale6.
Parte della dottrina, invero minoritaria, propone un correttivo alla concezione tripartita in relazione
proprio alla categoria dell’antigiuridicità, correttivo che poi si risolve in una costruzione diversa
della struttura del reato.
Muovendo dalla premessa che l’antigiuridicità appartiene agli elementi di giudizio dell’entità
empirica costituita dal reato, questa teorica afferma la necessità di evadere dai confini di categorie
logicamente inconsistenti, quali sono appunto l’antigiuridicità o la colpevolezza normativa, onde
recuperarne la loro reale essenza, prendendo atto che si tratta di mere qualificazioni, rispettivamente
oggettive e soggettive.
Il reato, dunque, è un fatto umano elevato a modello normativo, descritto in maniera tipica e
tassativa
dal
legislatore,
la
cui
commissione
genera
l’effetto
sanzionatorio
previsto
dall’ordinamento solo ove esso sia collegato oggettivamente e soggettivamente al suo autore, e solo
all’esito della sua qualificazione oggettiva e soggettiva.
Peraltro, separando nettamente sotto il profilo logico – ma verrebbe da dire ontologico – le due
entità della tipicità e dell’antigiuridicità, mediante la collocazione di quest’ultima nella categoria
5
La concezione ha avuto una prima formalizzazione grazie all’opera del giurista tedesco Ernst Beling (1866-1932),
assumendo inizialmente una conformazione quadripartita, ove l’elemento della tipicità assurgeva a categoria autonoma.
In seguito, sia la dottrina tedesca che quella italiana, ne hanno limitato l’estensione muovendo dall’evidenza che,
essendo tipico ciò che è conforme alla figura legale, allora oggetto di studio sarà sempre e solo tutto ciò che è tale. Con
il che si è eliminata la necessità di teorizzare per la tipicità una collocazione autonoma.
6
Cass. Sez. Un. n. 40049/2008 in cui il supremo consesso giurisdizionale, pronunciandosi sulle tipologie di formule
assolutorie previste dal codice di rito, in relazione alle ipotesi di fatti commessi in presenza di una causa di
giustificazione, ha affermato che la formula ‘perché il fatto non costituisce reato’ secondo l'opinione prevalente in
dottrina “ [...] rivela l'insussistenza di uno degli elementi essenziali della fattispecie penale, ulteriori e diversi rispetto a
quelli concernenti la sua struttura materiale”, così implicitamente confermando il ruolo di elemento costitutivo delle
cause di giustificazione all’ interno di una cornice ternaria di ricostruzione del reato.
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della qualificazione, si evita il rischio, in cui incorreva la teoria bipartita, di una loro
sovrapposizione7.
In definitiva, quindi, il reato assume una composizione pentapartita: fatto tipico, imputazione
(oggettiva e soggettiva), qualificazione (oggettiva e soggettiva) 8.
Dopo aver brevemente ripercorso le tappe che hanno caratterizzato il dibattito scientifico intorno
alle scriminanti e alla loro collocazione nella struttura del reato, è giunto il momento di calare
l’analisi sulla legittima difesa e sui suoi elementi costitutivi, non senza averne prima individuato il
fondamento.
2. Fondamento gnoseologico delle scriminanti in generale e della legittima difesa in particolare
Occorre in prima battuta definire il fondamento gnoseologico delle cause di giustificazione, attesa
la loro idoneità a “disinnescare” il meccanismo sanzionatorio previsto dalla norma incriminatrice.
Il trait d’union che lega tra di loro le scriminanti è rinvenibile nel superiore principio di non
contraddizione: l’ordinamento giuridico non può, ad un tempo, da un lato predicare l’illiceità di una
condotta, e dall’altro imporla o facoltizzarla9.
In un sistema logico, come l’ordinamento giuridico, in cui sono valide le comune regole di
inferenza (deduzione, induzione, abduzione, analogia) non sono ammissibili contraddizioni, per cui
una proposizione (in questo caso normativa) è vera e falsa allo stesso tempo, giacché un sistema
simile sarebbe privo di logica, di struttura e di informazione. In definitiva, anziché contribuire al
progresso della civiltà esso determinerebbe uno stato di caos primordiale10.
E allora il legislatore, che non può contraddire la struttura reale senza rinunciare alla sua funzione
razionalizzante, non può che prendere atto di questa evidenza e darne conto nell’ordito normativo11.
Se il principio di non contraddizione, dunque, costituisce il fondamento generale delle scriminanti
previste dal codice, cionondimeno esso non è l’unico12. Anzi, proprio in relazione alla causa di
7
Eventualità già segnalata peraltro da Padovani T., in “Diritto penale – X edizione”, Giuffrè editore, Milano, 2012, pp.
147 ss., in cui l’Autore segnala, mediante la celeberrima comparazione esemplificativa tra l’omicidio e l’insetticidio, le
conseguenze aberranti cui approda tale sovrapposizione.
8
Patrocina una ricostruzione di questo tipo Bellomo F., “Nuovo sistema del diritto penale”, Diritto e scienza editore,
Bari, 2011.
9
Secondo i principi della logica classica o aristotelica (non contraddizione, identità, terzo escluso) non si può
logicamente argomentare che l’entità A e la sua negazione, non A, siano entrambe vere allo stesso tempo e nello stesso
modo. Cfr. Aristotele, Metafisica, libro Gamma, cap. III, 1005b, 19-20.
10
In logica tale risultato è chiamato “principio di esplosione”.
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Adottano questa ricostruzione la gran parte degli Autori (Padovani, Fiandaca-Musco, Mantovani, Bellomo).
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giustificazione oggetto del presente contributo, esso non pare sufficiente a costituirne il
fondamento.
Sul tema si sono contrapposti due orientamenti: per il primo, di marca pubblicistica, la difesa
legittima trova la propria ragion d’essere in una delega che lo Stato riconosce ai cittadini nelle
ipotesi in cui non sia possibile attendere l’intervento tempestivo degli organi statuali deputati alla
difesa, per cui si ritiene prevalente l’interesse dell’aggredito rispetto a quello dell’aggressore; per il
secondo, invece, più attento ai profili privatistici e individualistici, il fulcro della scriminante deve
individuarsi nel diritto naturale di autodifesa, in quanto appartenente al novero dei diritti inviolabili
dell’uomo il cui riconoscimento è sancito dall’art. 2 Cost.
A ben vedere entrambe le teoriche accennate non si pongono agli antipodi concettuali, dato che esse
rappresentano due aspetti diversi della medesima entità, andandosi ad integrare e completare
vicendevolmente. Tuttavia, non forniscono un modello esplicativo completo, ragion per cui è
altrove che occorre indagare al fine di individuare il principio sotteso alla scriminante in esame.
In tal senso risolutivo è il riferimento al principio di sussidiarietà orizzontale, quale principio di
natura antropologica (con evidenti ricadute nell’universo giuridico), volto a valorizzare l’attivazione
di meccanismi virtuosi attraverso la devoluzione ai cittadini di competenze di esclusivo
appannaggio degli organi statuali.
Calando l’essenza del principio all’interno della difesa legittima, appare evidente come essa ne
risulti profondamente permeata, atteso che lo Stato devolve ai suoi cittadini, sia pure in circostanze
particolari espressamente fissate dalla norma, il potere di difendersi mediante l’uso della forza da
aggressioni ai diritti propri o altrui.
La capacità esplicativa del principio di sussidiarietà orizzontale erompe fragorosamente allorquando
si tratta di comprendere le ragioni che informano il riconoscimento del potere di reazione violenta
in capo ai cittadini, non tanto avverso aggressioni rivolte verso la propria sfera giuridica – giacché
in questo caso si coglie con maggiore evidenza l’operatività del principio di autodifesa naturale –
quanto piuttosto nelle ipotesi di aggressioni destinate ai terzi.
Infatti, l’art. 52 c.p. escludendo espressamente la punibilità per colui che ha commesso il fatto in
difesa di un diritto proprio o altrui, certifica indubbiamente la devoluzione ai cittadini di
prerogative tradizionalmente appartenenti alla potestà statuale.
Tale impianto concettuale risulta rafforzato dal formale ingresso del principio all’interno
dell’ordinamento giuridico al più alto livello delle fonti nazionali, la Costituzione repubblicana, il
cui art. 118 comma 4 ne riconosce espressamente il valore giuridico.
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In adesione al modello pluralistico di esplicazione delle c.d.g. ormai accolto dalla dottrina maggioritaria, secondo il
quale il fondamento delle stesse non è rinvenibile in un solo principio ordinatore.
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Naturalmente, però, l’esercizio da parte dei cittadini di prerogative statuali di difesa non è illimitato,
giacché è compito primario dello Stato approntare mezzi di difesa e garantire l’ordine pubblico,
essendo inammissibile, in tal senso, una sua totale abdicazione. Basti pensare che la potenza
gnoseologica del principio di sussidiarietà orizzontale, per quanto abbia aperto degli scenari fino a
qualche anno fa inimmaginabili13, nell’ordinamento penale ha un’incidenza limitata, dal momento
che i compiti di difesa e di garanzia dell’ordine pubblico non possono essere “privatizzati”,
trattandosi di compiti necessari dello Stato (di ogni Stato). Cionondimeno si possono cogliere
alcune “schegge” del principio nell’ambito della difesa militare, attraverso la legittimazione dei
general contractors, o nel settore della difesa privata (guardie di sicurezza, guardie giurate etc.).
Dunque, se è vero che la difesa legittima rappresenta una sicura applicazione del principio di
sussidiarietà orizzontale nella materia penale, è altrettanto indubbio che il legislatore ha perimetrato
entro precisi limiti la legittimità di condotte criminose realizzate nell’atto di difendersi da
aggressioni altrui.
Limiti che saranno oggetto di analisi nel successivo paragrafo.
3. Elementi costitutivi della legittima difesa “ordinaria”
La scriminante in esame è costruita in questi termini: una condotta aggressiva rivolta verso un
diritto proprio o altrui, che cagiona il pericolo attuale di un’offesa ingiusta e dalla quale scaturisce
una reazione difensiva proporzionata e perciò ritenuta legittima.
Il primo elemento costitutivo, l’aggressione ingiusta, implicato logicamente dalla norma sebbene
dalla stessa non espressamente previsto, deve esplicare la sua efficacia violenta verso una entità
indicata dal legislatore in termini generici con l’espressione diritto proprio o altrui.
Il significato dell’espressione, trattandosi di un elemento normativo di fattispecie, richiede l’analisi
del dominio di riferimento, l’ordinamento giuridico extra-penale, al fine di attribuire allo stesso un
significato concreto.
In questo senso, diritto proprio o altrui indica qualsiasi interesse giuridicamente protetto,
indipendentemente dalla qualifica formale che esso assume (diritti assoluti, relativi, potestativi), con
13
A titolo meramente esemplificativo: in ambito amministrativo ha rappresentato il volano del profondo rinnovamento
che ha investito le modalità di esercizio del potere, costituendo la base dei processi di privatizzazione; in ambito civile
ha costituito la base concettuale della valorizzazione dei fenomeni attinenti al terzo settore, quali, tra gli altri, l’impresa
sociale ex D.lgs. n. 155/2006;
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l’unico limite discendente dal fatto che esso non può essere posto a presidio di interessi ultra
individuali. L’aggressione, in altri termini, deve avere ad oggetto una situazione giuridica
soggettiva individuale, poiché altrimenti opinando, e cioè predicando la legittimità di una reazione
violenta a tutela di interessi “pubblicistici”, si certificherebbe l’ingresso nel nostro ordinamento
della figura di origine cinematografica del “giustiziere privato”14.
È indubbio che in talune, limitate, ipotesi l’ordinamento riconosca ai privati poteri coercitivi
finalizzati alla tutela di interessi esulanti la mera sfera individuale, come nel caso della facoltà di
arresto da parte dei privati ai sensi dell’art. 383 c.p.p., tuttavia tali poteri sono circoscritti dalla
norma alle sole ipotesi di arresto in flagranza di cui al precedente art. 380 c.p.p., e in ogni caso non
possono mai sfociare nella realizzazione di figure criminose da parte del privato.
La condotta aggressiva può essere di natura attiva od omissiva, direttamente posta in essere dal
soggetto oppure scaturente da cose o animali alla cui custodia egli è tenuto, come nel caso del
soggetto che non impedisce al proprio cane di avventarsi su un altro individuo, legittimando così la
reazione difensiva violenta dell’aggredito volta a costringere il primo a bloccare l’animale
inferocito. In questo caso, peraltro, ciò che rileva non è ovviamente la condotta dell’animale
d’affezione, quanto piuttosto quella del suo proprietario, il quale a norma dell’art. 2052 c.c. è
responsabile dei danni cagionati dall’animale.
In definitiva, assume rilevanza quale presupposto fattuale di attivazione del meccanismo
scriminante ex art. 52 c.p. qualunque condotta umana da cui derivi, con paradigma causale non
dissimile da quello fissato dagli artt. 40-41 c.p., una situazione di pericolo attuale di un’offesa
ingiusta.
Pertanto, l’aggressione deve concretizzarsi nel pericolo attuale (incombente) di un’offesa che, se
non tempestivamente neutralizzata, sfocia nella lesione di un proprio (o altrui) diritto: non deve cioè
trattarsi di un pericolo già passato, ché in questo caso non vi sarebbe più alcuna necessità di
difendersi essendosi già verificata la lesione, né di un pericolo futuro, giacché il soggetto potrebbe
invocare l’intervento delle forze di polizia.
14
Immagine fantasiosa dal cui fascino sembra essere rimasto irretito anche il legislatore allorquando nel 2009, con la L.
n. 94, all’art. 3 riconobbe la possibilità ad associazioni tra cittadini non armati di collaborare con le forze dell’ordine, al
fine di segnalare la presenza di eventi suscettibili di arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio
sociale (le cd. “ronde”). L’allarme sociale che la norma generò spinse il legislatore a ridurne ampiamente la portata
mediante l’imposizione di limiti e adempimenti amministrativi alle neonate associazioni, che ne decretarono
sostanzialmente l’inoperatività. Tuttavia, in ottica meramente speculativa, rileva il tentativo per via legislativa di
legittimare l’uso della difesa privata per finalità di prevenzione dei reati, in evidente applicazione del principio di
sussidiarietà orizzontale (sul tema del ‘giustiziere privato’ si rinvia a F. Bellomo op. cit.).
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Inoltre, rientra nella nozione di pericolo anche quello permanente, con ciò indicandosi tutte quelle
ipotesi in cui l’offesa non è ancora esaurita e, conseguentemente, non si è verificato il “trapasso
dalla situazione di pericolo a quella di danno effettivo”15.
Circa l’accertamento del requisito della pericolosità, trattandosi di un elemento potenziale oggetto
di percezione da parte del solo soggetto aggredito, esso non potrà che essere formulato con riguardo
al momento in cui egli ha reagito: si tratta, anche secondo il monolitico orientamento
giurisprudenziale, di un giudizio ex ante facto calato all’interno delle specifiche e peculiari
circostanze concrete che connotano la fattispecie16.
Ciò posto, occorre però fissare quale sia la base del giudizio, se solo con riferimento alle
circostanze che l’aggredito conosceva, ovvero anche a quelle da lui non conosciute ma comunque
esistenti; in altri termini occorre stabilire se il giudizio si effettua su base parziale o totale.
Avendo il requisito della pericolosità natura oggettiva, pare corretto opinare per la seconda delle
soluzioni proposte, giacché aderendo alla prima si produrrebbero risultati aberranti.
Pertanto, il giudice dovrà valutare la sussistenza della situazione di pericolo ponendosi idealmente
nel momento in cui il soggetto ha reagito e tenendo in debito conto tutte le circostanze
effettivamente esistenti17.
La norma resta silente in merito al ruolo svolto dall’aggredito nella vicenda, non specificando quale
debba essere l’incidenza causale del suo atteggiamento prima dell’aggressione: in altri termini, cosa
accade quando il pericolo è volontariamente creato dall’aggredito? Sono comunque integrati i
requisiti della scriminante?
Sul punto la giurisprudenza e parte della dottrina ritengono che essa non sia invocabile quando il
soggetto che reagisce si pone volontariamente in una situazione di pericolo, come nelle ipotesi del
provocatore, dei co-rissanti, di colui che accetta una sfida etc., concludendo quindi che
l’involontarietà del pericolo è requisito implicito della legittima difesa.
Tuttavia una simile conclusione non può essere accolta: il legislatore quando ha voluto condizionare
l’applicazione di una scriminante a questo requisito lo ha fatto espressamente, come testimoniato
dal disposto di cui all’art. 54 c.p. relativo allo stato di necessità18.
15
Fiandaca-Musco, op. cit., p. 284; Antolisei F., “Manuale di diritto penale – parte generale”, Giuffrè editore, Milano,
1975, p. 269.
16
Tra le altre, Cass. Pen. Sez. I n. 4456/2000; Cass. Pen. Sez. I, n. 45425/2005; Cass. Pen. Sez. V, n. 3507/2009; Sez. I,
n. 13370/2013, dep. 21/03/2013, Cass. Pen. Sez. I, n. 45483/2014.
17
In questo senso Grosso C, “Enciclopedia del diritto”, voce Legittima difesa, XXIV, Giuffrè, Milano, 1974.
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La soluzione del quesito riposa sull’imputabilità del pericolo all’aggressore secondo quanto imposto
dal principio di causalità, e dalla sua traduzione normativa compendiata dagli artt. 40-41 c.p., nel
senso che dovrà escludersi la configurabilità della scriminante tutte le volte in cui la condotta
dell’aggredito si ponga come fattore interruttivo del rapporto di causalità tra l’aggressione e il
pericolo (art. 41 II comma c.p.). Altrimenti, in virtù del principio dell’equivalenza causale scolpito
dal primo comma dell’art. 41, la sua condotta non assumerà rilievo alcuno.
Resta da accennare al concetto di “offesa ingiusta” che, come si è visto, costituisce il terminale
fattuale della situazione di pericolo.
Anche in questo caso, trattasi di elemento normativo di fattispecie appartenente al dominio extrapenale e, dunque, è qui che occorre indagare per fornire un contenuto concreto a tale formula
linguistica.
Il primo formante a venire in rilievo è l’ordinamento civilistico, in particolare la clausola generale
dell’ingiustizia del danno ai sensi dell’art. 2043 c.c., norma fondante la responsabilità
extracontrattuale.
Tale disposizione radica l’insorgenza dell’obbligazione risarcitoria a carico del danneggiante sulla
base della realizzazione dolosa o colposa di un fatto che cagiona un danno ingiusto da cui derivano
conseguenze risarcibili; il requisito dell’ingiustizia del danno si traduce in un’offesa arrecata contra
jus, cioè lesiva di una situazione giuridica soggettiva riconosciuta dall’ordinamento19, e non jure
datum, ovverosia non giustificata dall’ordinamento.
Orbene, l’ingiustizia dell’offesa cui si riferisce l’art. 52 c.p. deve tradursi, evidentemente, come
danno non jure, posto che la norma già prevede che l’azione aggressiva si diriga verso un diritto
(“[...] per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui [...]”).
Ultimo elemento di struttura della scriminante è la reazione difensiva ritenuta legittima.
L’ordinamento ammette la reazione violenta di un individuo sottraendola al presidio della pena per
essa prevista solo ove sia resa indispensabile dalla necessità di difendere (sé o altri), non sia
possibile agire diversamente attesa l’inevitabilità del pericolo, sussista un rapporto di
proporzionalità con l’aggressione subita.
18
Invero, la scriminante non trova applicazione perché la volontaria causazione dell’evento di pericolo incide sul
requisito della necessità della difesa, elidendolo, nonché su quello dell’ingiustizia del danno. In tal senso, Mantovani F.,
“Diritto penale – parte generale”, CEDAM, 2009, p. 254.
19
L’ambito oggettivo di applicazione della norma è stato oggetto nel corso degli ultimi decenni di un acceso dibattito.
Inizialmente, in adesione alla concezione secondo cui l’art. 2043 c.c. fosse norma secondaria, posta a presidio e tutela di
precetti posti altrove nell’ordinamento, essa si riteneva applicabile solo ai diritti assoluti; successivamente, in un
processo evolutivo che ha interessato gli architravi dell’intero ordinamento civilistico, la sua applicazione è stata estesa,
dapprima ai diritti relativi (celeberrimo il caso Meroni, Cfr. Cass. S.U., 26 gennaio 1971, n. 174) e poi a tutti gli
interessi giuridicamente rilevanti e meritevoli di tutela, anche se diversi dal diritto soggettivo (nella nota sentenza della
Cass. S.U., n. 500/1999, in cui il supremo consesso, per la prima volta, riconobbe la risarcibilità della lesione degli
interessi legittimi).
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3
Tali caratteristiche non sono solo il frutto della mera ricostruzione dottrinale, essendo individuabili
attraverso la lettura del cristallino disposto normativo. In particolare, la necessità di difendersi è
compendiata nell’incipit della norma “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato
costretto dalla necessità di difendere”; l’inevitabilità del pericolo, sebbene non espressamente
richiamata dalla norma, si desume facilmente dalla necessità di agire per approntare una difesa, il
che implica, appunto, una situazione non gestibile e superabile in altro modo; infine la
proporzionalità, espressamente indicata dal legislatore in chiusura della disposizione “[...] contro il
pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa”.
Il primo requisito si traduce nell’alternativa che si pone alla vittima dell’aggressione tra reagire
all’offesa a sua volta offendendo, ovvero soccombere dinanzi all’aggressore: in altri termini, la
condotta lesiva dell’aggredito è l’unica possibile in quanto insostituibile con altra meno lesiva.
In questi casi l’innata pulsione dell’essere umano, e in generale di ogni essere vivente, a conservare
intatta la propria esistenza con il fine di proseguire nel cammino evolutivo della specie, determina
la reazione difensiva e induce l’ordinamento a leggere tale condotta alla luce di una qualificazione
di segno positivo.
Tuttavia, se la missione dell’ordinamento giuridico è razionalizzare le vicende umane, compito
dell’ordinamento penalistico è pretendere dagli esseri umani, attraverso lo strumento della pena, un
più elevato tasso di razionalità. Lasciare l’essere umano allo stato brado, senza alcuna limitazione in
ordine all’uso della forza esercitabile all’interno delle relazione con i propri simili, è una
conclusione cui l’ordinamento non potrà mai giungere, pena la completa abdicazione dal suo ruolo.
La necessità della difesa viene meno quando l’aggredito può sottrarsi alla situazione di pericolo
attraverso la fuga, giacché in questo caso potrà, senza offendere, approntare una difesa adeguata
allo scopo.
La dottrina risalente, al contrario, non riteneva che la fuga fosse sostituibile alla reazione difensiva,
in quanto con essa il fuggitivo sarebbe andato incontro al disonore sociale (poiché codardo, vile),
eccetto nei casi di cd. commodus discessus, cioè tutte quelle ipotesi in cui la fuga, per le sue
modalità applicative concrete, non appariva ‘vile’ (si pensi al classico esempio della ritirata attuata
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14
(Il)legittima difesa? Note a margine di un attuale caso di cronaca
attraverso il semplice cambio della strada di percorrenza, ovvero semplicemente tornando sui propri
passi)20.
Soluzione, questa, non più in linea con l’attuale società, assai più incline a valorizzare gli aspetti
solidaristici del vivere in società che il sentimento di onore individuale21.
Pertanto la soluzione riposa sul meccanismo di bilanciamento degli interessi, per cui il soggetto non
sarà tenuto a fuggire in tutti quei casi in cui tale condotta esporrebbe i suoi beni personali o di terzi
a rischi maggiori rispetto a quelli minacciati dall’aggressione stessa.
Quanto detto sulla necessità della difesa spiega i suoi effetti anche in merito all’inevitabilità del
pericolo: come affermato in precedenza, infatti, in una situazione di pericolo una reazione difensiva
si pone come logicamente necessaria quando, in sua assenza, sarebbe inevitabile l’esito nefasto
conseguente all’aggressione. In altri termini se il pericolo è inevitabile allora sussiste la necessità di
difesa.
Le maggiori criticità dell’istituto in esame, tuttavia, sono connesse al requisito della proporzionalità
della reazione difensiva rispetto all’aggressione, quale vero e proprio banco di prova del suo
funzionamento.
Un orientamento risalente riteneva di fondare tale comparazione in relazione ai mezzi utilizzati, per
cui si considerava legittimo anche l’utilizzo di un mezzo letale per scongiurare un’aggressione
minima, a condizione che esso fosse l’unico a disposizione dell’aggredito22.
A ben vedere, però, una simile interpretazione cozza con il dato positivo della norma, che mette in
relazione due entità precise, la difesa da un lato e l’offesa dall’altro, e non già direttamente i mezzi
attraverso i quali esse vengono approntate; inoltre, il termine ‘offesa’ assume sempre all’interno del
linguaggio legislativo penale il significato di lesione o messa in pericolo dell’interesse protetto.
Ne deriva che il giudizio di proporzionalità deve essere operato sui beni o interessi in conflitto, sulla
contrapposizione tra ciò che rischia di essere leso (il diritto proprio o altrui) e ciò che invece viene
leso in conseguenza della reazione dell’aggredito.
Dunque, il legislatore ha deciso di impiegare un concetto mutuato dalla matematica, quale è quello
di proporzionalità, non lasciando adito a dubbi circa le sue modalità di espletamento.
In termini matematici una proporzione è una relazione che sussiste tra due classi di numeri o di
grandezze omogenee, fra le quali vi è una relazione biunivoca da cui deriva che il rapporto tra due
20
Quasi anacronistica, allora, appare la sentenza della Suprema Corte che, ancora nel 2003 (sent. Cass. pen. Sez. I, n.
5697/2003) ha escluso la configurabilità dell’esimente qualora l’agente abbia avuto la possibilità di allontanarsi
dall’aggressore senza pregiudizio e senza disonore.
21
Basti pensare alla magnitudine applicativa dell’art. 2 Cost, assurto ormai a base normativa della maggior parte dei
processi evolutivi del nostro ordinamento, sia a livello di politica legislativa che di ermeneutica giuridica.
22
Quale esempio classico si riporta l’ipotesi del proprietario di un fondo, vecchio e paralitico, che spara ad un giovane
ladruncolo per farlo desistere dal suo proposito di rubare i frutti dagli alberi.
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elementi qualsiasi della prima classe sia uguale al rapporto tra i due elementi corrispondenti della
seconda classe.
La traduzione giuridica del concetto si rinviene nell’ordinamento dell’Unione europea, in
particolare nell’art. 5 TUE ove il principio di proporzionalità assurge a criterio di esercizio delle
competenze tra Unione e Stati membri (par. 1), in virtù del quale il contenuto e la forma dell’azione
dell’Unione sono limitate a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi imposti dai
Trattati (par. 4).
Ferme restando le sue caratteristiche essenziali, in tema di legittima difesa esso impone al giudice di
comparare i beni in conflitto sulla base delle scelte valoriali già compiute dall’ordinamento, dunque
in forza della rilevanza che i beni protetti hanno nel codice penale, nella Costituzione e nei trattati
internazionali. Ciò significa operare un giudizio di proporzione (nei termini matematici più sopra
accennati), considerando i beni giuridici come grandezze e il quantum di pena come unità di misura.
Si pone tuttavia il problema di stabilire i termini del rapporto di proporzionalità allorquando tra i
beni in conflitto non vi sia omogeneità, come nelle ipotesi di conflitto tra i beni attinenti alla vita o
all’incolumità e quelli relativi al patrimonio.
Secondo l’ormai granitico orientamento giurisprudenziale, nelle ipotesi di comparazione di beni
omogenei sussiste il rapporto di proporzionalità (il caso vita vs vita), mentre nelle ipotesi di
conflitto tra beni eterogenei, eccetto i casi in cui il rapporto gerarchico appaia evidente, il giudice
dovrà fare ricorso a indicatori in complementari, quali la rilevanza costituzionale del bene, l’entità
della sanzione prevista dal legislatore, nonché l’intensità dell’offesa minacciata dall’aggressore e di
quella prodotta dall’aggredito23.
In ogni caso il giudizio di proporzionalità, anche se condotto secondo i parametri anzidetti, resta
afflitto da un certo grado di approssimazione, in considerazione del fatto che a formularlo, prima
del giudice, è il soggetto vittima dell’aggressione che non sempre in una situazione concitata riesce
a mantenere la lucidità (secondo il brocardo “adgreditus non habet staderam in manu”, cioè
“l’aggredito non ha la bilancia in mano”).
In questo senso, quindi, il giudice nel ricostruire la concreta vicenda oggetto di cognizione dovrà
porsi mentalmente nel preciso momento in cui l’agente ha realizzato la condotta difensiva,
operando cioè una prognosi postuma a base totale.
23
Così Fiandaca – Musco op. cit.; Mantovani F. op. cit.
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16
(Il)legittima difesa? Note a margine di un attuale caso di cronaca
Il tema pone delle ulteriori problematiche, nelle ipotesi in cui l’interprete dovrà valutare i casi in cui
il pericolo percepito dal soggetto agente risulti ex post facto assolutamente inesistente per inidoneità
dell’azione o inesistenza dell’oggetto.
È evidente la commistione tra i profili relativi alla scriminante in commento e quelli inerenti
all’istituto del reato impossibile di cui all’art. 49 II comma c.p.
Si pensi all’esempio di scuola del titolare di un esercizio commerciale24 che uccide il rapinatore
sentendosi in grave pericolo, in quanto costui lo minaccia con un’arma, ma che poi, alla luce delle
verifiche effettuate dall’autorità giudiziaria, risulta disarmato poiché l’oggetto che brandiva era in
realtà solo una fedele riproduzione di un’arma vera. In buona sostanza un’arma giocattolo25.
Ora, in casi del genere, la vicenda deve essere scomposta nei termini che seguono: ex ante il
soggetto aggredito percepisce il pericolo come effettivamente incombente, posto che ai suoi occhi
l’oggetto brandito dal rapinatore è a tutti gli effetti un’arma; ex post, tuttavia, la qualificazione in
termini di pericolosità della situazione occorsa risulta fallace, in ragione del fatto che il rapinatore
non poteva ledere in alcun modo l’incolumità della vittima.
Ciò significa, pertanto, che la situazione di pericolo attuale che legittima la reazione del soggetto
agente scriminando la sua condotta pare non essere integrata. Tuttavia, come più volte affermato,
essendo la situazione di pericolo solo potenziale (il concetto stesso di pericolo sottende uno stato
dinamico della realtà che designa una progressione crescente di effetti da una situazione potenziale
a una situazione effettiva irreversibile), essa va valutata secondo quanto percepito dall’agente e non
sulla base di quanto effettivamente questa coincida con la realtà.
La verifica circa l’inidoneità dell’azione o l’inesistenza dell’oggetto, che invece caratterizzano
l’istituto del reato impossibile, giocoforza deve essere effettuata ex post facto, trattandosi cioè di un
giudizio storico e non prognostico. Conseguentemente, la circostanza che il pericolo risulti
insussistente in base a una valutazione ex post non esclude la configurabilità della scriminante in
esame.
Al massimo, laddove la valutazione del pericolo operata dall’aggredito risulti affetta da imprudenza
o imperizia tanto da superare i limiti previsti, troverà applicazione l’eccesso colposo disciplinato
dall’art. 55 c.p., con conseguente applicazione della sanzione prevista per i delitti colposi, sempre
che il fatto commesso sia previsto dalla legge come tale26.
Individuata la cornice positiva di riferimento, è possibile ora procedere con l’analisi della fattispecie
prevista dal secondo e terzo comma dell’art. 52 c.p.
24
Si segnala peraltro che in questo caso a venire in rilievo sarà la legittima difesa nel privato domicilio (art. 52 III
comma c.p.), oggetto di trattazione separata nel prossimo paragrafo.
25
Tali oggetti, utilizzati dagli appassionati della pratica ludica denominata soft air, sono delle riproduzioni
assolutamente fedeli degli originali, tanto da trarre in inganno facilmente circa la loro effettiva carica letale.
26
Cfr. Cass. pen. Sez. I, n. 45407/2004.
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3.1 La legittima difesa nel privato domicilio: “licenza di uccidere” o condivisibile presa d’atto del
legislatore?
“Onorevoli Senatori. – Con tragica monotonia si ripetono le rapine nelle case e nelle ville. Branchi
di uomini feroci – italiani o stranieri che siano – non esitano a versare sangue innocente ed inerme,
ad uccidere e torturare. In Italia abbiamo, in confronto al resto d’Europa, il più basso numero di
detenuti rispetto agli abitanti – questo dovrebbe farci riflettere su un possibile legame con la
frequenza delle rapine – ma in compenso abbiamo il più alto numero, in proporzione, di agenti
dell’ordine, oltre 300.000 sommando tutti i vari tipi di polizia. Numero enorme, che però non
appare in grado di arginare questi odiosi crimini. Si pensa perciò di applicare il principio
federalista di sussidiarietà, devolvendo nuovi compiti alla polizia locale. Ma perché non applicare
fino in fondo tale principio, riconoscendo ad ogni cittadino il diritto naturale all’autodifesa,
restituendogli la sovranità almeno nel proprio domicilio? Qualcuno obietterà che questo diritto
esiste già, previsto dall’articolo 52 del codice penale sulla legittima difesa. Purtroppo l’eccessivo
grado di discrezionalità che è stato lasciato al potere di interpretazione dei magistrati ha vanificato
la certezza del diritto.
Al povero imputato, colpevole di aver difeso la propria vita, la propria famiglia, i propri beni, la
scritta nei tribunali «la legge è uguale per tutti» appare spesso come una beffa, il ghigno irridente
di una giustizia cieca, imprevedibile e crudele”.
Il testo riportato in apertura è un estratto della relazione al disegno di legge n. 1889 presentato al
Senato nel 2006 (XV legislatura) dal quale è poi derivato il testo finale della Legge n. 59/2006, che
ha modificato l’art. 52 c.p. aggiungendovi due ulteriori commi: “2. Nei casi previsti dall’art. 614,
primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente
articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente
detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o altrui incolumità;
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione.
3. La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto
all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o
imprenditoriale.”
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(Il)legittima difesa? Note a margine di un attuale caso di cronaca
Emerge dalla lettura della relazione il contesto storico-criminologico che ha fatto da cornice ai
lavori parlamentari, siccome caratterizzato dalla recrudescenza del fenomeno delle rapine in villa o
nei luoghi adibiti all’esercizio dell’attività commerciale o professionale, spesso terminate con esiti
letali.
Sotto il profilo dell’analisi gnoseologica appare interessante il rinvio, operato dai senatori
proponenti, al principio di sussidiarietà (evidentemente orizzontale benché non esplicitato nel testo)
e al diritto naturale di autodifesa: si tratta, in effetti, di due formanti della scriminante in esame già
oggetto di analisi nella parte dedicata al suo fondamento (par. 2) e pertanto si procederà oltre.
La modifica legislativa, sia in fase di discussione nelle competenti sedi, sia dopo la sua entrata in
vigore, ha suscitato moltissime polemiche tra gli avversi schieramenti politici e tra gli operatori del
settore, poiché vi era il timore che essa potesse legittimare quella che, con linguaggio mutuato dalla
cinematografia, venne chiamata “licenza d’uccidere”.
D’altro canto, però, il suo ingresso nel panorama codicistico fu ritenuto necessario per porre un
freno all’imbarbarimento di un fenomeno già di per sé odioso, rispetto al quale spesso l’autorità
statale non aveva saputo dare una pronta risposta.
Ciò premesso in ordine alle ragioni di politica criminale si procederà ora allo studio dei singoli
elementi di struttura della fattispecie di “autotutela nel privato domicilio”, che possono essere
sintetizzati nel modo che segue:
a) la presenza abusiva di un soggetto all’interno di un privato domicilio o di un esercizio
commerciale, professionale o imprenditoriale;
b) un’aggressione alla propria o altrui incolumità, ovvero ai beni propri o altrui quando non vi
è desistenza e vi è pericolo di aggressione;
c) la presenza legittima di colui che reagisce all’interno del contesto spaziale “domiciliare”;
d) la legittima detenzione dell’arma utilizzata a fini difensivi;
e) la presunzione juris et de jure (ovverosia assoluta in quanto non ammette prova contraria)
del requisito della proporzionalità al verificarsi dei presupposti indicati.
Il primo elemento sottolinea la ratio della nuova previsione normativa, in quanto prevede una tutela
rafforzata proprio in funzione del luogo ove l’aggressione viene perpetrata, il domicilio, inteso sia
come abitazione privata che come luogo ove si esercita l’attività commerciale, professionale o
imprenditoriale: la ragione di ciò risiede nel fatto che tali luoghi sono considerati “sensibili”
dall’ordinamento giuridico, nella misura in cui sono il teatro della vita e degli affetti di ciascun
individuo, sicché sono destinatari di una tutela più ampia, tanto che la loro violazione costituisce
reato autonomo (art. 614 c.p. cui rinvia l’art. 52 c.p.).
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Pertanto, la condotta di colui che vi fa ingresso abusivamente e ivi aggredisce chi vi risiede
legittimamente si colora in maniera più marcata in termini di illiceità, giacché denota una maggiore
carica lesiva espressa dal soggetto agente.
Il secondo elemento, l’aggressione all’incolumità o ai beni, merita una trattazione leggermente più
approfondita [lett. a) e b) del comma 2], in ragione del fatto che la norma ha introdotto la
presunzione legislativa di proporzionalità.
Nulla quaestio per le ipotesi di aggressione all’incolumità (lett. a), con ciò intendendosi gli attacchi
rivolti alla vita o all’incolumità personale propria o di terzi: si tratta, quindi, di un caso di
omogeneità dei beni in conflitto pacificamente risolto anche alla stregua del disposto normativo
originario. La differenza con la disciplina ‘ordinaria’ di legittima difesa, però, consiste nel fatto che,
in tali casi, il giudizio di proporzionalità è oggetto di presunzione normativa, con ciò escludendo il
sindacato del giudice sul punto.
Ne deriverebbe l’ammissibilità dell’effetto scriminante anche verso quelle condotte nelle quali, per
respingere l’aggressore, sarebbe stata sufficiente una reazione non armata o, in ogni caso, meno
lesiva (ma sul punto si tornerà nel prosieguo della trattazione).
L’analisi si complica quando si tratta di interpretare l’espressione normativa “i beni propri o altrui,
quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione” (lett. b), poiché in casi del genere il
meccanismo presuntivo introdotto dalla novella, se applicato acriticamente, potrebbe condurre
all’equivalenza tra beni giuridici assai diversi, quali la vita o l’incolumità e il patrimonio.
Si tratta, a ben vedere, dei casi di conflitto tra beni eterogenei, per i quali la giurisprudenza
maggioritaria tradizionalmente ha escluso la sussistenza del rapporto di proporzionalità proprio
sulla scorta di considerazioni di carattere sistematico inerenti ai giudizi valoriali espressi
dall’ordinamento.
Sul punto sono doverose alcune precisazioni: la norma subordina l’effetto scriminante al verificarsi
di diversi presupposti, tra i quali spicca il pericolo di aggressione e la mancata desistenza.
Ora, è chiaro che quando il legislatore parla di “pericolo di aggressione” in un contesto già
offensivo, evidentemente sta descrivendo una situazione caratterizzata da una evoluzione offensiva,
che porta l’aggressore ad attaccare dapprima i beni, e solo successivamente la persona.
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(Il)legittima difesa? Note a margine di un attuale caso di cronaca
Di conseguenza, rispetto alle ipotesi di cui alla precedente lettera a), in cui l’azione offensiva si
dirige direttamente verso la persona o la sua incolumità, nelle ipotesi sub lett. b) la persona non è
l’obiettivo immediato dell’aggressore, ma lo diventa a seguito del verificarsi di talune circostanze.27
Inoltre, affinché abbia luogo il meccanismo scriminante la norma impone che prima non vi sia stata
desistenza da parte dell’aggressore.
Il concetto di desistenza, di cui l’interprete ha già contezza in quanto normativamente previsto
nell’ambito del delitto tentato (art. 56 III comma c.p.), deve essere tradotto come qualunque forma
di abbandono del proposito criminoso, indipendentemente dal grado di adesione volontaria
dell’aggressore28.
Sicché si pone l’ulteriore problema di stabilire quando effettivamente si integra il presupposto della
mancata desistenza. A tal proposito, la dottrina propone quale soluzione al quesito l’obbligo per
l’aggredito di avvertire il proprio aggressore prima di passare alle vie di fatto, con la classica
espressione “fermo o sparo” o altre succedanee, il cui esito negativo fonderebbe la legittimazione
della reazione29.
In ogni caso, è fuor di dubbio, che tale obbligo non si evince dalla lettera della legge, pertanto al
massimo potrà considerarsi come un onere e giammai come un obbligo legale.
Rimane da comprendere come opera il giudizio di proporzionalità, o meglio, come la sua
presunzione, al ricorrere dei presupposti normativi descritti, attivi il meccanismo scriminante.
Sul punto vi sono da fare alcune considerazioni di carattere sistematico sulla natura dei commi 2 e 3
dell’art. 52 c.p., dovendosi chiarire se trattasi di una scriminante autonoma, ovvero di una
previsione speciale rispetto alla legittima difesa ‘ordinaria’ (in rapporto di specialità unilaterale per
aggiunta). La questione, naturalmente, non ha una mera rilevanza teorica, giacché ne deriva
l’applicabilità o meno anche degli altri presupposti normativamente sanciti nella cd. legittima difesa
ordinaria (il I comma dell’art. 52).
Infatti, l’adesione alla prima ipotesi implica il riconoscimento di una nuova scriminante all’interno
del panorama codicistico, una sorta di “legittima difesa con armi”, caratterizzata dalla parificazione
della posizione del soggetto che reagisce all’interno del privato domicilio a quella del pubblico
ufficiale che utilizza le armi al fine di adempiere ai doveri del proprio ufficio (art. 53 c.p.).
27
Si pensi al caso, assai comune nella prassi criminale, del soggetto che si rifiuta di consegnare i propri preziosi al ladro
introdottosi presso la propria abitazione, o al commerciante che oppone resistenza alla richiesta di consegnare l’incasso
della giornata. Ebbene, in tutti questi casi, l’azione violenta dell’aggressore con buona probabilità muterà obiettivo
dirigendosi verso la persona dell’aggredito.
28
Differentemente da quanto, invece, designato dall’istituto della desistenza volontaria nell’ambito del tentativo.
29
In senso critico Fiandaca – Musco, op. cit., che paragona questa soluzione interpretativa a una “procedura
cavalleresca”, accantonata durante il dipanarsi dell’iter legis per evitare di peggiorare la situazione della vittima
dell’aggressione esponendola a gravissimi rischi supplementari. Favorevole, invece, Cadoppi A., “La legittima difesa
domiciliare (cd. sproporzionata o allargata): molto fumo e poco arrosto”.
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1
In casi simili la reazione del privato sarà ritenuta legittima in quanto normativamente proporzionata,
essendo irrilevante la verificazione degli ulteriori presupposti.
Tuttavia, considerazioni di carattere sistematico impongono una diversa lettura della norma: da un
lato si stagliano le fonti internazionali, in primis la CEDU che tutela il diritto alla vita,
consentendone la lesione solo se essa rappresenta “il risultato di un ricorso alla forza resosi
assolutamente necessario per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale”30;
dall’altro lo stesso tenore letterale del II comma dell’art. 52 che, operando un espresso rinvio a
quanto fissato dal comma precedente (“Nei casi previsti dall’art. 614 sussiste il rapporto di
proporzione di cui al primo comma”), fissa una deroga al solo requisito della proporzionalità, sul
presupposto che gli altri rimangano fermi. Ciò significa che il meccanismo presuntivo opererà
comunque in sinergia con gli altri requisiti scriminanti dell’attualità del pericolo e della necessità
della difesa.
Inoltre, a sostegno della tesi della specialità, giova ricordare che se il legislatore avesse voluto
introdurre una scriminante diversa e ulteriore rispetto all’art. 52, avrebbe collocato la nuova norma
in un’altra disposizione, così come del resto risulta dai lavori parlamentari: la proposta di legge
d’iniziativa del deputato Perrotta del 12 novembre 2004, infatti, era intitolata “Introduzione
dell’art. 52 bis del c.p. concernente la legittima difesa in ambito domiciliare”.
Si segnala, peraltro, un ulteriore tesi dottrinale che prende le distanze da entrambe le teorie
accennate, salvo poi pervenire al medesimo risultato raggiunto dai sostenitori della specialità 31.
Essa muove dal presupposto della diversa natura delle due previsioni normative: da un lato la
legittima difesa ordinaria che detta ai consociati una regola di condotta, indicando a quali
condizioni la realizzazione di un fatto tipico non è sanzionata dall’ordinamento; dall’altro la nuova
legittima difesa domiciliare la cui essenza è quella di fissare una regola di giudizio sui fatti
commessi, invertendo l’onere della prova riguardo al rapporto di proporzionalità tra l’offesa e la
difesa.
30
Art. 2 par. 2 lett. a) nonché v. art. 6 Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici concluso a New York il 16
dicembre 1966.
31
Militello V., “L’autotutela nel privato domicilio (e luoghi equiparati). Dall’ “archetipo” al “nuovo volto” della
legittima difesa”, in Donini M., Orlandi R. (a cura di), “Il penale nella società dei diritti. Cause di giustificazione e
mutamenti sociali”, Bononia University press, 2010, pp. 127 ss.
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(Il)legittima difesa? Note a margine di un attuale caso di cronaca
Quanto sostenuto risulta corroborato anche dal test logico della “eliminazione mentale”, dal quale
emerge agevolmente come, eliminando mentalmente la legittima difesa “ordinaria”, quella
domiciliare non avrebbe senso di esistere. Essa, in altri termini, non è autosufficiente.
Al contrario, la previsione originaria dell’art. 52 c.p. non necessita di alcun sostegno esogeno per
accreditare la sua esistenza all’interno dell’ordito normativo.
Individuato in questa tipologia di dinamica, il rapporto tra le due previsioni normative assume la
morfologia di un legame osmotico o di reciproca complementarietà, declinato in un duplice senso:
in primo luogo, anche in presenza dei requisiti di cui ai nuovi commi II e III, e indipendentemente
dalla proporzione di cui non è richiesto l’accertamento, restano da considerare e valutare tutti gli
altri elementi della legittima difesa “ordinaria”; in secondo luogo, e per converso, il venir meno dei
requisiti previsti dall’autotutela nel privato domicilio esclude la presunzione di proporzione, ma non
implica anche l’impossibilità di attivare il meccanismo scriminante previsto nel primo comma della
disposizione.
Indipendentemente dalla ricostruzione alla quale si aderisce un dato resta fermo: le due previsioni
normative non si pongono in rapporto di autonomia tra di loro e quindi non può affermarsi
l’introduzione di una nuova scriminante32.
Ne consegue che anche il requisito dell’attualità del pericolo deve sussistere affinché la reazione
possa essere qualificata positivamente dall’ordinamento, poiché in sua assenza si legittimerebbero
condotte lesive arbitrarie in funzione preventiva o ritorsiva, in aperto contrasto con la funzione
razionalizzante dell’ordinamento penale33.
Sussunzione del fatto nella norma: il caso Vaprio d’Adda.
Occorre ora ricostruire il fatto concreto da cui si è preso le mosse e procedere successivamente alla
sussunzione nel dettato normativo, con l’avvertenza che i dati a disposizione sono chiaramente
parziali essendo la vicenda ancora oggetto di indagini preliminari da parte della Procura della
Repubblica.
Basandosi su quanto affermato dal pensionato la vicenda può essere ricostruita nei termini che
seguono: nottetempo si introduce in casa del pensionato un ladro; svegliato dai rumori il
proprietario dell’immobile impugna la pistola e si dirige verso la fonte di quei rumori; sorprende in
32
Dello stesso avviso, peraltro, la giurisprudenza di legittimità . Tra le altre, v. Cass. pen. Sez. I, n. 46396/2013, ove si
legge “La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente interpretato il secondo comma dell'art. 52 c.p. nel senso
che le modifiche apportate dalla legge 13 febbraio 2006, n. 59 all'art. 52 cod. pen. hanno riguardato solo il concetto di
proporzionalità, al dichiarato scopo di rafforzare il diritto di autotutela in un privato domicilio o in un luogo ad esso
equiparato, fermi restando i presupposti dell'attualità dell'offesa e della inevitabilità dell'uso dell'arma come mezzo di
difesa della propria o dell'altrui incolumità (V. fra le altre Sez. 1 sentenza n.23221 del 27.5.2010, Rv.24757)”.
33
Cfr. Cass. pen. Sez. IV, n. 32282/2006, che nel caso di specie ha escluso la sussistenza della legittima difesa in capo
al soggetto che esplode colpi di arma da fuoco contro il ladro in fuga.
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3
cucina l’intruso che, invece di fuggire, gli va incontro impugnando quella che sembra un’arma;
spaventato dall’apparente fare minaccioso del ladro, il pensionato esplode frontalmente un colpo di
pistola che colpisce al cuore l’intruso, dopodiché esce in terrazzo ed esplode altri due colpi al fine
di mettere in fuga gli eventuali complici; il ladro, ferito, tenta la fuga ma muore poco dopo sulle
scale esterne dell’abitazione.
Il quadro che invece si è delineato davanti agli inquirenti è il seguente: il ladro non era armato (ciò
che impugnava era una torcia); dai primi accertamenti balistici è emerso che il colpo letale è stato
esploso sì frontalmente, ma dall’alto verso il basso ad una distanza ravvicinata; non sono state
rinvenute tracce di sangue all’interno dell’abitazione; non sono stati rinvenuti i bossoli dei proiettili
esplosi per mettere in fuga gli eventuali complici; per raggiungere le scale, il ladro ferito al cuore
avrebbe dovuto scavalcare una finestra, arrampicarsi su una grondaia e attraversare un terrazzo.
Ora, sulla base dei dati di fatto attualmente a disposizione degli inquirenti e senza alcuna
presunzione di definitività (sia perché non è questa la sede, sia perché la vicenda non è ancora del
tutto chiara), si può operare un tentativo di sussunzione, si può, in altri termini, provare a calare la
fattispecie concreta in quella astratta.
In questo caso risultano integrati: il presupposto “spaziale” della scriminante, giacché il soggetto si
è introdotto nell’immobile in violazione del precetto di cui all’art. 614 I e II comma c.p.; il requisito
della legittimità dell’arma tenuta (regolarmente registrata) e della presenza all’interno
dell’immobile (il pensionato è infatti il proprietario dello stesso); il requisito dell’aggressione ai
beni.
Al contrario, sono assenti: il requisito dell’aggressione alla propria o altrui incolumità (a quanto
consta, infatti, non risulta fosse in atto da parte dell’intruso nessun azione violenta diretta nei
confronti degli occupanti dell’immobile) e della progressione dell’offesa dai beni all’incolumità,
atteso che la posizione in cui è stato rinvenuto il cadavere, nonché l’ipotesi della traiettoria del
colpo, inducono a ritenere che l’intruso non sia mai entrato nella cucina (ove invece dichiara di
averlo sorpreso il proprietario), oppure che, anche se entrato, si sia dato alla fuga immediatamente
per scongiurare l’incontro con il proprietario.
Avvalorano questa tesi la mancanza di tracce di sangue all’interno dell’appartamento e la traiettoria
del colpo esploso che posiziona i protagonisti della vicenda in maniera apparentemente
inequivocabile: il pensionato in cima e il protagonista in fondo alle scale.
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(Il)legittima difesa? Note a margine di un attuale caso di cronaca
Ciò escluderebbe, pertanto, l’attualità del pericolo e la necessità di ricorrere alla difesa armata,
sterilizzando il meccanismo presuntivo introdotto dal legislatore nel 2006.
In ragione di ciò il magistrato del pubblico ministero, dopo aver inizialmente ipotizzato un eccesso
colposo di legittima difesa ai sensi dell’art. 55 c.p., a seguito dei primi accertamenti ha contestato al
pensionato l’ipotesi di omicidio volontario di cui all’art. 575 c.p.
5. Brevi riflessioni conclusive
L’episodio di cronaca descritto ha scatenato una serie infinita di polemiche, destando l’attenzione
dell’opinione pubblica sulla tematica dei limiti operativi della legittima difesa nel privato domicilio.
Fattispecie complessa, costellata di insidie la cui delicatezza avrebbe imposto un’analisi seria da
parte della classe politica e della società civile.
Tuttavia, come spesso accade, il dibattito è stato inquinato.
Dal tenore degli “scambi” verbali che sono stati prodotti da sedicenti esperti, opinionisti, tuttologi,
non pare che vi siano i presupposti per un dialogo serio, scientificamente fondato e proteso al
raggiungimento di obiettivi concreti. Piuttosto si assiste alla solita strumentalizzazione politica, al
triste scontro tra tifoserie avverse, in un “campo di gioco”, il diritto penale, che non si presta affatto
a riduzioni semplicistiche o, peggio, di convenienza politica.
Non che manchino in questo Paese giuristi di finezza e preparazione straordinarie.
Il problema è che il loro parere rimane spesso confinato entro le mura di qualche polveroso edificio
– e qui sta il paradosso – ad occuparsi della stesura della riforma della parte generale del codice
penale (sono ben quattro le commissioni che hanno tentato, invano, di riformare il codice:
Commissione Pagliaro, Commissione Grosso, Commissione Nordio, Commissione Pisapia).
Peraltro, proprio analizzando le proposte di riforma avanzate dalle suddette commissioni in tema di
legittima difesa, emergono dati tutt’affatto scontati, che meritano un breve approfondimento.
In primo luogo si evince che nessuna delle citate commissioni ha adottato soluzioni simili a quella
scelta dal legislatore del 2006 con l’introduzione dell’autotutela nel privato domicilio.
La commissione Pagliaro si è limitata ad escludere l’integrazione della scriminante nelle ipotesi in
cui il pericolo è stato preordinato dal soggetto che reagisce e ha fissato il parametro del giudizio di
proporzione in tutti gli elementi significativi dell’aggressione34.
La commissione Grosso ha replicato l’enunciato normativo contenuto nel primo comma dell’art. 52
c.p., con l’aggiunta del riferimento, per quanto riguarda la valutazione del giudizio di proporzione,
ai beni contrapposti, imponendo a colui che reagisce, da un lato di scegliere a parità di efficacia
difensiva la difesa meno lesiva per l’aggressore, e dall’altro di evitare la reazione qualora sia
34
Art. 16 del progetto di riforma licenziato il 25 ottobre 1991, consultabile
http://www.ristretti.it/areestudio/giuridici/riforma/articolatopagliaro.htm - Art. 16 Cause di giustificazione.
sul
sito
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5
possibile sottrarsi all’aggressione con la fuga; infine ha previsto l’esclusione dell’applicabilità della
scriminante per chi ha provocato artatamente il pericolo con lo scopo di poter aggredire35.
Dello stesso tenore contenutistico l’articolato proposto dalla commissione Pisapia, che si è limitata
ad aggiungere il riferimento ai mezzi a disposizione dell’aggredito, non apportando ulteriori
modifiche rispetto ai precedenti progetti di riforma36.
Discorso parzialmente diverso, invece, deve essere fatto per la proposta di articolato avanzata dalla
commissione Nordio che, non tanto con riferimento alla legittima difesa (che è in linea con le altre
proposte), quanto piuttosto in relazione alla scriminante dell’uso legittimo delle armi, ha previsto
espressamente l’esclusione della responsabilità penale in capo a colui che fa uso di armi perché
costretto dalla necessità di difendere l’inviolabilità del domicilio contro un’intromissione ingiusta,
violenta o clandestina e tale da destare ragionevole timore per l’incolumità o la libertà delle persone
presenti nel domicilio37.
Benché tale proposta, al pari delle altre, sia rimasta lettera morta appare opportuno fare alcune
considerazioni, soprattutto in ragione della sua recente riproposizione – in termini pressoché
invariati – ad opera di alcuni esponenti politici38.
Emerge immediatamente che, a differenza dei progetti scaturiti dai lavori delle altre commissioni, in
cui non vi è nessun riferimento a ipotesi di scriminanti collegate direttamente alla violazione della
sfera domiciliare, nel lavoro della commissione Nordio è stato posto l’accento su tale realtà
criminale, ma in un contesto dogmatico diverso dalla legittima difesa, e cioè quello dell’uso
legittimo delle armi (e di altri mezzi di coazione).
35
Art. 36 del progetto di
riforma licenziato il 26 maggio 2001, consultabile sul sito
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?facetNode_1=1_0(2001)&previsiousPage=mg_1_12&contentId=SP
S31489 - art. 36 - difesa legittima.
36
Art. 15 del progetto di riforma licenziato il 27 luglio 2006, consultabile sul sito
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?facetNode_1=3_1&facetNode_2=4_7&previsiousPage=mg_1_12&
contentId=SPS47483 - art. 15.
37
Artt. 30-31 del progetto di riforma licenziato il 4 agosto del 2004, consultabile sul sito
http://www.ristretti.it/areestudio/giuridici/riforma/nordio/articolato.pdf.
38
Sulla scia del presente caso di cronaca alcuni esponenti politici hanno sottolineato la necessità di approntare una
riforma della legittima difesa. In questi termini la segretaria di Fratelli d’Italia, on. Giorgia Meloni e l’on. Ignazio La
Russa primo firmatario della proposta di legge (per la cui analisi approfondita si rinvia al momento in cui essa sarà
effettivamente oggetto di dibattito parlamentare) basata sull’ampliamento del contesto spaziale anche alle immediate
adiacenze del domicilio e dei luoghi ove si svolgono attività imprenditoriali, commerciali o professionali, e sulla
rafforzamento della presunzione di proporzionalità tra l’offesa e la reazione, nei casi in cui l’aggressione sia tale da
provocare uno stato di particolare paura o agitazione nella persona offesa.
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(Il)legittima difesa? Note a margine di un attuale caso di cronaca
Si tratta di una figura anfibia, a metà strada tra la legittima difesa e l’uso legittimo delle armi: con la
prima condivide la situazione empirica che consente l’attivazione del meccanismo scriminante, la
necessità di difesa, con la seconda il riferimento al mezzo utilizzato, l’arma, discostandosene invece
per quanto concerne la titolarità della qualifica soggettiva (il vigente art. 53 c.p., infatti, trova
applicazione ai soli pubblici ufficiali o a coloro i quali ufficialmente richiesti prestano loro
assistenza).
Gli attributi dell’ingiustizia, della violenza o della clandestinità dell’intromissione lasciano qualche
dubbio interpretativo, giacché non è chiaro se la condotta intrusiva debba integrare il fatto tipico di
cui all’art. 614 c.p. – come espressamente previsto dall’attuale norma – ovvero se sia sufficiente
anche una condotta che non integri tale fattispecie.
Ad una prima analisi, posto che l’art. 614 c.p. punisce il fatto di chiunque si introduca
nell’abitazione altrui contro la volontà espressa o tacita di colui che ha il diritto di escluderlo (“ius
excludendi omnes alios”), pare non esservi spazio per ipotetiche condotte ingiuste, violente o
clandestine non integranti reato, poiché la norma “copre” ogni tipologia di ingresso abusivo.
Più interessante, invece, il riferimento alla magnitudine di pericolosità della condotta, idonea a
giustificare l’uso delle armi (il cui legittimo possesso non è richiesto dalla norma) solo se ed in
quanto capace di sollecitare un ragionevole timore per l’incolumità o la libertà delle persone
presenti nel domicilio, indipendentemente cioè dalla sussistenza di un rapporto di proporzionalità
tra l’aggressione e la reazione.
Dunque, il requisito della proporzione risulta completamente privato di ogni rilevanza, essendo il
meccanismo scriminante connesso alla capacità della situazione concreta di ingenerare un
ragionevole timore nella persona offesa. Resta da comprendere quando un timore possa dirsi tale,
posto che non esistono parametri oggettivi in grado di ancorare alla realtà una situazione così
“volatile”, a meno di non volere accreditare l’ingresso nel nostro ordinamento di un diritto penale
soggettivo (dalla prospettiva non dell’autore, ma della vittima)39.
Certamente, la circostanza che l’effetto scriminante sia subordinato anche al requisito della
necessità della difesa e, quindi, implicitamente alla inevitabilità della reazione, comporterebbe un
restringimento del perimetro applicativo della causa di giustificazione. Tuttavia esso da solo non
sarebbe sufficiente a rendere meno problematica, anche rispetto alla vigente formulazione,
39
Di cui un esempio è indubbiamente costituito dalla nuova fattispecie di “atti persecutori” di cui all’art. 612 bis c.p.,
introdotta dall’art. 7 D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni nella L. 23 aprile 2009, n. 38. Il reato è
interamente calibrato sulla causazione da parte dell’agente di un evento di natura esclusivamente psichica, in quanto
tale percepito e percepibile solo dalla persona offesa (il grave e perdurante stato di ansia o di paura ovvero un timore
fondato per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto). È evidente come in questo caso il legislatore abbia
ritenuto corretto tratteggiare i contorni di una fattispecie penale incriminatrice sulla base di elementi del tutto privi di
consistenza reale, non accertabili in giudizio, in aperta violazione del principio di determinatezza in senso empirico
quale corollario del superiore principio di legalità sostanziale che permea il diritto penale.
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l’applicazione concreta dell’istituto, e finirebbe per dare adito alle infinite polemiche che
generalmente accompagnano l’applicazione delle norme penali.
Invero, il problema risiede non solo nel merito ma anche nel metodo.
In questo senso, a parere di chi scrive, è opportuno che coloro i quali si approcciano all’universo
penalistico, dai mezzi di comunicazione di massa alla classe politica, adottino una prospettiva
scevra da connotazioni ideologiche, equilibrata e rigorosa, soprattutto sotto il profilo scientifico,
depurando l’analisi da scorie di natura populista e “politicante”, nella migliore delle ipotesi inutili,
nella peggiore dannose.
Diversamente, si incorre nel rischio di sacrificare i diritti fondamentali della persona umana in una
paradossale eterogenesi dei fini rispetto alle funzioni di tutela e salvaguardia che informano
l’ordinamento giuridico.
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