La tutela INAIL per i lavoratori esposti all`amianto
Transcript
La tutela INAIL per i lavoratori esposti all`amianto
ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO La tutela INAIL per i lavoratori esposti all’amianto INAIL – Direzione Centrale Prestazioni Dr.ssa Fabiola Ficola SEMINARIO NAZIONALE ASSOAMIANTO FERRARA, 26 settembre 2008 1 1. LA TUTELA PER LE MALATTIE PROFESSIONALI DA AMIANTO Da quanto tempo si usa l’amianto? E in che modo? Già dall’inizio del primo millennio per le vesti funebri per le cremazioni dei re... Negli anni 50, una nota marca di sigarette ha impiegato per alcuni anni fibre di amianto nei filtri … Non solo in ambienti di lavoro: … nell’estrazione e nella lavorazione dell’amianto, nella produzione di manufatti in cemento amianto, asfaltoamianto, gomma-amianto, di materiali anti-frizione, di coibentazione con i manufatti stessi, di produzione e uso di vernici antirombo, ecc., materiali tutti largamente impiegati anche nei cantieri navali 2 1. LA TUTELA PER LE MALATTIE PROFESSIONALI DA AMIANTO ll lavoro dell’INAIL nella ricostruzione del rischio per il riconoscimento delle malattie professionali asbesto correlate (asbestosi, neoplasie da asbesto, placche pleuriche) è molto complesso per vari motivi, ad esempio: LA DIFFUSIONE DEL MATERIALE ANCHE DOMESTICO E NEGLI EDIFICI PUBBLICI IN AMBIENTE UN LASSO DI TEMPO MOLTO LUNGO PER LA MANIFESTAZIONE DELLA MALATTIA, CON UN PICCO DI INCIDENZA DOPO 10-15 ANNI DALL’INIZIO DELL’ESPOSIZIONE PER L’ASBESTOSI E DI 30-40 ANNI PER IL CARCINOMA POLMONARE E IL MESOTELIOMA SONO STATI SEGNALATI CASI MANIFESTATISI DOPO BEN 65 ANNI DALL’INIZIO DELL’ESPOSIZIONE. 3 1. LA TUTELA PER LE MALATTIE PROFESSIONALI DA AMIANTO COSA FA L’INAIL PER CHI E’ STATO ESPOSTO ALL’AMIANTO IN AMBIENTE DI LAVORO? EROGA PRESTAZIONI A CONTENUTO ECONOMICO (INDENNIZZO IN CAPITALE, RENDITE DIRETTE E A SUPERSTITI) E CON FINALITA’ PREVENZIONALE (RENDITA DI PASSAGGIO, art. 150 T.U.), NONCHE’ PRESTAZIONI SANITARIE (CURE TERMALI) RILASCIA AI LAVORATORI CHE DIMOSTRINO DI ESSERE STATI ESPOSTI IN MANIERA “QUALIFICATA” CERTIFICAZIONI DI ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO AI SENSI DELLA L. L 257/92, 257/92 ART. ART 13 COMMA 8, 8 PER LA RIVALUTAZIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI RILASCIA AI LAVORATORI AFFETTI DA MALATTIA PROFESSIONALE DA AMIANTO CERTIFICAZIONI AI SENSI DEL CITATO ART. 13, COMMA 7 LIQUIDERA’ UNA ULTERIORE PRESTAZIONE ECONOMICA AGGIUNTIVA IN FAVORE DELLE VITTIME DELL’AMIANTO AI REDDITUARI AI SENSI DEL T.U. (FINANZIARIA 2008, ART. 1, COMMI 241-246) PREVIA ISTITUZIONE DI UN APPOSITO FONDO (1) (1) IN ATTESA DI REGOLAMENTO ATTUATIVO 4 1. LA TUTELA PER LE MALATTIE PROFESSIONALI DA AMIANTO COSA E’ CAMBIATO NELLA TRATTAZIONE MALATTIE PROFESSIONALI DA AMIANTO? DELLE con il decreto ministeriale 9 aprile 2008 pubblicato il 21 luglio 2008, sono state approvate le nuove tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura[1] (presunzione legale d’origine) Alle malattie causate all’esposizione all’amianto già tabellate e cioè Carcinoma del polmone, polmone Mesotelioma della pleura, del pericardio e del peritoneo si aggiungono il mesotelioma della tunica vaginale del testicolo, nonché le placche ed ispessimenti pleurici. Le nuove tabelle si applicano ai casi in istruttoria presso l’INAIL [1]Le tabelle precedenti risalgono al D.P.R. 13 aprile 1994, n. 336 5 1. I DATI INAIL Anno (*) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 NEOPLASIE DA ASBESTO denunciate 644 680 687 720 784 846 721 riconosciute 486 538 536 560 591 582 446 denunciate 774 636 510 547 608 549 581 riconosciute i i t 403 365 270 295 289 237 171 ASBESTOSI PLACCHE PLEURICHE (**) denunciate --- --- 646 490 607 428 364 riconosciute --- --- 576 428 475 321 193 1.316 1.843 1.757 1.999 1.823 1.666 903 1.382 1.283 1.355 1.140 810 TOTALI denunciate riconosciute 1.418 889 (*) dati aggiornati al 30 aprile 2008 (**) codifica introdotta a partire dal 2003 6 1. I DATI INAIL In tabella (dati al 30 aprile 2008) sono evidenziate le denunce ed i riconoscimenti effettuati dall’INAIL negli anni 2001 – 2007(1) a livello nazionale per le patologie da amianto (asbestosi, neoplasie da asbesto: mesotelioma pleurico, peritoneale, ecc., placche pleuriche da asbesto). L andamento del fenomeno evidenzia che le definizioni L’andamento positive dei casi di neoplasie da amianto, rispetto alle denunce, mediamente si attestano in termini percentuali tra il 75–80%. Tra le neoplasie, il mesotelioma pleurico rappresenta la patologia tumorale più riconosciuta rispetto ai casi denunciati; dal 2001 al 2007 si riscontrano percentuali di riconoscimento dal 75% all’83%. (1) i dati del 2007 sono suscettibili di mutamento sulla base della definizione di casi ancora in istruttoria 7 3. IL RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI PREVIDENZIALI •Dall’entrata in vigore della legge n. 257 del 1992, l’INAIL ha svolto anche il ruolo di “accertatore” della esposizione all’amianto dei lavoratori “assicurati INAIL”, pur non essendo tale compito espressamente previsto dalla norma, perlomeno fino alla legge di riforma del 2003. •La legge del 2003, come è noto, ha demandato al successivo decreto interministeriale di attuazione(1) la disciplina del processo di accertamento per i lavoratori con periodi non soggetti all’assicurazione INAIL, prevedendo altresì un termine per la presentazione delle domande da parte dei lavoratori, a pena di decadenza (15 giugno 2005). • I marittimi civili, invece, sono trattati dal competente Istituto assicurativo, l’IPSEMA, al quale è stato assegnato il compito di certificazione con la Finanziaria 2006. (1) Decreto interministeriale 27 ottobre 2004 8 3. IL RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI PREVIDENZIALI L’ATTIVITA’ DI CERTIFICAZIONE DELL’INAIL (1) n. 557.000 DOMANDE PRESENTATE (*) di cui n. 489.700 da lavoratori assicurati INAIL n. 44.600 da lavoratori non assicurati INAIL n. 20.300 da lavoratori con curricula “misti” (INAIL – non INAIL, ad es. ferrovieri, postali) (*) dall’entrata in vigore della legge n. 257/1992 ai sensi dell’art. 13, commi 7 e 8. 9 3. IL RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI PREVIDENZIALI L’ATTIVITA’ DI CERTIFICAZIONE DELL’INAIL (2) 424.800 TOTALE CERTIFICAZIONI EMESSE per periodi lavorativi dall’entrata in vigore della legge n. 257/1992 n. 181.800 POSITIVE (comma 8) 178.800 per lavoratori assicurati INAIL 500 per lavoratori non INAIL POSITIVE (comma 7) 2.500 per lavoratori INAIL i lavoratori interessati sono 161.000 128.800 >= 10 anni 32.200 < 10 anni n. 243.100 NEGATIVE 218.200 per lavoratori INAIL 24.900 per lavoratori non INAIL 10 3. IL RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI PPREVIDENZIALI L’ATTIVITA’ DI CERTIFICAZIONE DELL’INAIL (3) 231.800 TOTALE PERIODI LAVORATIVI IN ISTRUTTORIA sono più delle domande, nel caso in cui il lavoratore ha prestato attività presso più aziende) n. 187.400 per lavoratori assicurati INAIL n. per lavoratori non assicurati INAIL 44.400 N.B.: LA DOMANDA SENZA IL CURRICULUM NON PUO’ ESSERE ISTRUITA. E’ A CARICO DEL LAVORATORE LA PRODUZIONE DEL CURRICULUM SOTTOSCRITTO DAL DATORE DI LAVORO 11 4. L’ESTENSIONE DEGLI ATTI DI INDIRIZZO MINISTERIALI CON TERMINE AL 31 DICEMBRE 1992 La riforma del 2003 ha posto come termine ultimo per il riconoscimento il 2 ottobre 2003 A seguito delle pressioni dei lavoratori dell’ILVA di Taranto, Il Ministro del Lavoro, On. Cesare Damiano ha sottoscritto il 17 luglio 2007 un accordo con le Organizzazioni Sindacali FIM-CISL, FIM CISL, FIOM FIOM-CGIL CGIL e UILM UILM-UIL, UIL, con cui si è impegnato a presentare in Parlamento “… una norma per il riconoscimento dei periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all’amianto compresi entro la data di avvio dell’azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, nelle aziende interessante dagli atti di indirizzo già emanati in materia [omissis]. Il provvedimento riguarderà i lavoratori ai quali sia già stata riconosciuta l’esposizione all’amianto per periodi fino al 1992. 12 4. L’ESTENSIONE DEGLI ATTI DI INDIRIZZO MINISTERIALI CON TERMINE AL 31 DICEMBRE 1992 L’accordo è confluito nel Protocollo Welfare (Legge n. 247 del 2007, art. 1, commi 20, 21 e 22) e in un successivo decreto ministeriale attuativo del 12 marzo 2008 A tale disposizioni l’INAIL sta dando seguito sul piano procedurale e gestionale Le norme hanno causato un contenzioso da parte di Associazioni delle vittime degli esposti all’amianto e di altri rappresentanti dei lavoratori a causa del limitato campo di applicazione della norma stessa a 15 siti produttivi sul territorio nazionale 13 4. L’ESTENSIONE DEGLI ATTI DI INDIRIZZO MINISTERIALI CON TERMINE AL 31 DICEMBRE 1992 Il Decreto Ministeriale 12 marzo 2008 ha recato le modalità attuative dei commi 20 e 21, articolo 1, della Legge 24 dicembre 2007. I lavoratori che: hanno presentato domanda all’INAIL entro il 15 giugno 2005;; 2005 per periodi di attività svolta con esposizione all’amianto fino all’avvio dell’azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003; 2003 nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo Ministeriali con data termine riconoscimento al 31 dicembre 1992; 1992; possono presentare, entro e non oltre l’ l’11 11 maggio 2009 2009, una istanza di riesame per il riconoscimento della certificazione di esposizione all’amianto fino all’avvio dell’azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003. 14 4. L’ESTENSIONE DEGLI ATTI DI INDIRIZZO MINISTERIALI CON TERMINE AL 31 DICEMBRE 1992 Impianti produttivi interessati Località . domande (al 31.7.2008) 1 Acciai Speciali Terni – ILVA Laminati Piani Torino 15 2 Michelin Torino = 3 Dalmine Dalmine (BG) 173 4 Enichem - Marghera Marghera (VE) 70 5 Vetreria Zignago Portogruaro (VE) 120 6 ILVA “Oscar Senigaglia” g g Cornigliano g ((GE)) 607 7 Lucchini Siderurgica Piombino (LI) 129 8 Enichem - Ravenna Ravenna 78 9 Cereol Italia Ancona = 10 ICMI – Industrie Cantieri Metallurgici Italiani Spa Napoli 42 11 Kuwait – Raffinazione e Chimica Napoli 30 12 IPZS – Istituto Poligrafico e Zecca di Stato Foggia 126 13 Enichem - Brindisi Brindisi 133 14 BFM – Bari Fonderie Meridionali Bari 1 15 ILVA Taranto 2.556 TOTALE 4.080 15 5. CHI HA DIRITTO AI BENEFICI PREVIDENZIALI La riforma del 2003, alla quale si è accennato sopra, è seguita ad un periodo di forte vertenzialità giudiziaria, riferita, in particolare, alla questione della ammissione o meno ai benefici dei lavoratori con periodi non soggetti alla assicurazione INAIL (ferrovieri, postali, marittimi, ecc.). Da essa è scaturito, ad oggi, il quadro normativo così fissato: art. 47 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge n. 326/2003; art. 3, comma 132, della legge n. 350/2003; decreto interministeriale 27 ottobre 2004. 16 5. CHI HA DIRITTO AI BENEFICI PREVIDENZIALI I punti essenziali sono i seguenti: ai lavoratori assicurati INAIL o, più correttamente, ai periodi di esposizione ultradecennale all’amianto coperti dall’assicurazione INAIL, continua ad applicarsi pp la disciplina, p , sia sostanziale che procedurale, antecedente al 2 ottobre 2003 (e cioè: coefficiente moltiplicativo di 1,5 del periodo di esposizione ai fini sia della determinazione dell’importo delle prestazioni pensionistiche, sia della maturazione del diritto di accesso alle medesime; accertamento e certificazione della esposizione sulla base dei criteri e delle regole fissate nel precedente regime, ex legge n. 257, art. 13, c. 8); 17 5. CHI HA DIRITTO AI BENEFICI PREVIDENZIALI ai lavoratori non assicurati INAIL, ai quali si estendono i benefici per la prima volta con la legge del 2003, o, più correttamente, ai periodi di esposizione all’amianto pari o superiori a dieci anni non coperti dall’assicurazione INAIL, si applica la disciplina, sia sostanziale che procedurale, entrata in vigore dal 2 ottobre 2003 (e cioè: coefficiente moltiplicativo di 1,25 del periodo di esposizione solo ai fini della determinazione dell’importo delle prestazioni pensionistiche e non anche della maturazione del diritto di accesso alle medesime; accertamento e certificazione della esposizione sulla base dei criteri e delle regole fissate nel Decreto interministeriale); 18 5. CHI HA DIRITTO AI BENEFICI PREVIDENZIALI •a tutti indistintamente i lavoratori esposti all’amianto si applica il termine ultimo per la possibile maturazione del diritto (2 2 ottobre 2003); 2003 •a tutti indistintamente i lavoratori si applica il termine ultimo per la presentazione della domanda all’INAIL a pena di decadenza (15 15 giugno 2005); 2005 •tali tali ultimi due termini non si applicano, applicano come già detto, detto alle richieste di certificazione ai sensi del citato art. 13 comma 7, l. n. 257/92, per cui non c’è scadenza; •ai fini del riconoscimento dei benefici, il decreto ha confermato (art. 2) il parametro della esposizione all’amianto “qualificata qualificata”, ovverosia non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio nelle 8 ore lavorative; •la durata e l’intensità dell’esposizione dei predetti lavoratori sono accertate e certificate dall’INAIL; 19 5. CHI HA DIRITTO AI BENEFICI PREVIDENZIALI l’art. 1, comma 567, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Finanziaria 2006), con riferimento esclusivamente alle domande dei lavoratori marittimi assicurati presso l’Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo (IPSEMA), ha trasferito la competenza ad accertare la sussistenza e la durata dell dell’esposizione esposizione all all’Istituto Istituto medesimo. 20 6. LA PROPOSTA DI LEGGE Il 29 aprile 2008 è stato presentato in materia un nuovo disegno di legge (A.S. n. 173), recante “Disposizioni a favore dei lavoratori e dei cittadini esposti ed exesposti all’amianto e dei loro familiari, nonché delega al Governo per l’adozione del testo unico in materia di esposizione all’amianto”. Tale disegno ricalca, in parte i contenuti del disegno di legge A.S. n. 23 presentato nella precedente legislatura. 21