La tutela INAIL per i lavoratori esposti all`amianto

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La tutela INAIL per i lavoratori esposti all`amianto
ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
La tutela INAIL per i lavoratori esposti all’amianto
INAIL – Direzione Centrale Prestazioni
Dr.ssa Fabiola Ficola
SEMINARIO NAZIONALE ASSOAMIANTO
FERRARA, 26 settembre 2008
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1. LA TUTELA PER LE MALATTIE PROFESSIONALI DA AMIANTO
Da quanto tempo si usa l’amianto? E in che modo?
Già dall’inizio del primo millennio per le vesti funebri
per le cremazioni dei re...
Negli anni 50, una nota marca di sigarette ha impiegato
per alcuni anni fibre di amianto nei filtri …
Non solo in ambienti di lavoro:
… nell’estrazione e nella lavorazione dell’amianto, nella
produzione di manufatti in cemento amianto, asfaltoamianto, gomma-amianto, di materiali anti-frizione, di
coibentazione con i manufatti stessi, di produzione e
uso di vernici antirombo, ecc., materiali tutti
largamente impiegati anche nei cantieri navali
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1. LA TUTELA PER LE MALATTIE PROFESSIONALI DA AMIANTO
ll lavoro dell’INAIL nella ricostruzione del rischio per il
riconoscimento delle malattie professionali asbesto
correlate (asbestosi, neoplasie da asbesto, placche
pleuriche) è molto complesso per vari motivi, ad
esempio:
LA DIFFUSIONE DEL MATERIALE ANCHE
DOMESTICO E NEGLI EDIFICI PUBBLICI
IN
AMBIENTE
UN LASSO DI TEMPO MOLTO LUNGO PER LA MANIFESTAZIONE
DELLA MALATTIA, CON UN PICCO DI INCIDENZA DOPO 10-15
ANNI DALL’INIZIO DELL’ESPOSIZIONE PER L’ASBESTOSI E DI
30-40 ANNI PER IL CARCINOMA POLMONARE E IL
MESOTELIOMA
SONO STATI SEGNALATI CASI MANIFESTATISI DOPO BEN 65
ANNI DALL’INIZIO DELL’ESPOSIZIONE.
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1. LA TUTELA PER LE MALATTIE PROFESSIONALI DA AMIANTO
COSA FA L’INAIL PER CHI E’ STATO ESPOSTO ALL’AMIANTO IN AMBIENTE
DI LAVORO?
EROGA PRESTAZIONI A CONTENUTO ECONOMICO (INDENNIZZO IN
CAPITALE, RENDITE DIRETTE E A SUPERSTITI) E CON FINALITA’
PREVENZIONALE (RENDITA DI PASSAGGIO, art. 150 T.U.), NONCHE’
PRESTAZIONI SANITARIE (CURE TERMALI)
RILASCIA AI LAVORATORI CHE DIMOSTRINO DI ESSERE STATI ESPOSTI
IN
MANIERA
“QUALIFICATA”
CERTIFICAZIONI
DI
ESPOSIZIONE
ALL’AMIANTO AI SENSI DELLA L.
L 257/92,
257/92 ART.
ART 13 COMMA 8,
8 PER LA
RIVALUTAZIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
RILASCIA AI LAVORATORI AFFETTI DA MALATTIA PROFESSIONALE DA
AMIANTO CERTIFICAZIONI AI SENSI DEL CITATO ART. 13, COMMA 7
LIQUIDERA’ UNA ULTERIORE PRESTAZIONE ECONOMICA AGGIUNTIVA IN
FAVORE DELLE VITTIME DELL’AMIANTO AI REDDITUARI AI SENSI DEL T.U.
(FINANZIARIA 2008, ART. 1, COMMI 241-246) PREVIA ISTITUZIONE DI
UN APPOSITO FONDO (1)
(1) IN ATTESA DI REGOLAMENTO ATTUATIVO
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1. LA TUTELA PER LE MALATTIE PROFESSIONALI DA AMIANTO
COSA E’ CAMBIATO NELLA TRATTAZIONE
MALATTIE PROFESSIONALI DA AMIANTO?
DELLE
con il decreto ministeriale 9 aprile 2008 pubblicato il 21
luglio 2008, sono state approvate le nuove tabelle delle
malattie professionali nell’industria e
nell’agricoltura[1] (presunzione legale d’origine)
Alle malattie causate all’esposizione all’amianto già
tabellate e cioè Carcinoma del polmone,
polmone Mesotelioma
della pleura, del pericardio e del peritoneo si
aggiungono il mesotelioma della tunica vaginale del
testicolo, nonché le placche ed ispessimenti pleurici.
Le nuove tabelle si applicano ai casi in istruttoria presso
l’INAIL
[1]Le tabelle precedenti risalgono al D.P.R. 13 aprile
1994, n. 336
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1. I DATI INAIL
Anno (*)
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
NEOPLASIE
DA ASBESTO
denunciate
644
680
687
720
784
846
721
riconosciute
486
538
536
560
591
582
446
denunciate
774
636
510
547
608
549
581
riconosciute
i
i t
403
365
270
295
289
237
171
ASBESTOSI
PLACCHE PLEURICHE
(**)
denunciate
---
---
646
490
607
428
364
riconosciute
---
---
576
428
475
321
193
1.316
1.843
1.757
1.999
1.823
1.666
903
1.382
1.283
1.355
1.140
810
TOTALI
denunciate
riconosciute
1.418
889
(*) dati aggiornati al 30 aprile 2008
(**) codifica introdotta a partire dal 2003
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1. I DATI INAIL
In tabella (dati al 30 aprile 2008) sono evidenziate le
denunce ed i riconoscimenti effettuati dall’INAIL negli
anni 2001 – 2007(1) a livello nazionale per le patologie
da amianto (asbestosi, neoplasie da asbesto:
mesotelioma pleurico, peritoneale, ecc., placche
pleuriche da asbesto).
L andamento del fenomeno evidenzia che le definizioni
L’andamento
positive dei casi di neoplasie da amianto, rispetto alle
denunce, mediamente si attestano in termini percentuali
tra il 75–80%.
Tra le neoplasie, il mesotelioma pleurico rappresenta la
patologia tumorale più riconosciuta rispetto ai casi
denunciati; dal 2001 al 2007 si riscontrano percentuali di
riconoscimento dal 75% all’83%.
(1) i dati del 2007 sono suscettibili di mutamento sulla base
della definizione di casi ancora in istruttoria
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3. IL RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI PREVIDENZIALI
•Dall’entrata in vigore della legge n. 257 del 1992,
l’INAIL ha svolto anche il ruolo di “accertatore” della
esposizione all’amianto dei lavoratori “assicurati INAIL”,
pur non essendo tale compito espressamente previsto
dalla norma, perlomeno fino alla legge di riforma del
2003.
•La legge del 2003, come è noto, ha demandato al
successivo decreto interministeriale di attuazione(1) la
disciplina del processo di accertamento per i lavoratori
con periodi non soggetti all’assicurazione INAIL,
prevedendo altresì un termine per la presentazione delle
domande da parte dei lavoratori, a pena di decadenza
(15 giugno 2005).
• I marittimi civili, invece, sono trattati dal competente
Istituto assicurativo, l’IPSEMA, al quale è stato
assegnato il compito di certificazione con la Finanziaria
2006.
(1) Decreto interministeriale 27 ottobre 2004
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3. IL RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI PREVIDENZIALI
L’ATTIVITA’ DI CERTIFICAZIONE DELL’INAIL (1)
n. 557.000
DOMANDE PRESENTATE (*)
di cui
n. 489.700
da lavoratori assicurati INAIL
n.
44.600
da lavoratori non assicurati INAIL
n.
20.300
da lavoratori con curricula “misti”
(INAIL – non INAIL, ad es. ferrovieri, postali)
(*) dall’entrata in vigore della legge n. 257/1992
ai sensi dell’art. 13, commi 7 e 8.
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3. IL RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI PREVIDENZIALI
L’ATTIVITA’ DI CERTIFICAZIONE DELL’INAIL (2)
424.800
TOTALE CERTIFICAZIONI EMESSE per periodi
lavorativi dall’entrata in vigore della legge n. 257/1992
n. 181.800
POSITIVE (comma 8)
178.800 per lavoratori assicurati INAIL
500 per lavoratori non INAIL
POSITIVE (comma 7)
2.500 per lavoratori INAIL
i lavoratori interessati sono 161.000
128.800 >= 10 anni
32.200 < 10 anni
n. 243.100
NEGATIVE
218.200 per lavoratori INAIL
24.900 per lavoratori non INAIL
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3. IL RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI PPREVIDENZIALI
L’ATTIVITA’ DI CERTIFICAZIONE DELL’INAIL (3)
231.800
TOTALE PERIODI LAVORATIVI IN ISTRUTTORIA
sono più delle domande, nel caso in cui il lavoratore ha
prestato attività presso più aziende)
n. 187.400
per lavoratori assicurati INAIL
n.
per lavoratori non assicurati INAIL
44.400
N.B.: LA DOMANDA SENZA IL CURRICULUM NON PUO’ ESSERE
ISTRUITA. E’ A CARICO DEL LAVORATORE LA PRODUZIONE DEL
CURRICULUM SOTTOSCRITTO DAL DATORE DI LAVORO
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4. L’ESTENSIONE DEGLI ATTI DI INDIRIZZO MINISTERIALI
CON TERMINE AL 31 DICEMBRE 1992
La riforma del 2003 ha posto come termine ultimo per il
riconoscimento il 2 ottobre 2003
A seguito delle pressioni dei lavoratori dell’ILVA di Taranto,
Il Ministro del Lavoro, On. Cesare Damiano ha sottoscritto il
17 luglio 2007 un accordo con le Organizzazioni Sindacali
FIM-CISL,
FIM
CISL, FIOM
FIOM-CGIL
CGIL e UILM
UILM-UIL,
UIL, con cui si è impegnato a
presentare in Parlamento “… una norma per il
riconoscimento dei periodi di attività lavorativa svolta con
esposizione all’amianto compresi entro la data di avvio
dell’azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre
2003, nelle aziende interessante dagli atti di indirizzo già
emanati in materia [omissis]. Il provvedimento riguarderà i
lavoratori ai quali sia già stata riconosciuta l’esposizione
all’amianto per periodi fino al 1992.
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4. L’ESTENSIONE DEGLI ATTI DI INDIRIZZO MINISTERIALI
CON TERMINE AL 31 DICEMBRE 1992
L’accordo è confluito nel Protocollo Welfare (Legge n.
247 del 2007, art. 1, commi 20, 21 e 22) e in un
successivo decreto ministeriale attuativo del 12 marzo
2008
A tale disposizioni l’INAIL sta dando seguito sul piano
procedurale e gestionale
Le norme hanno causato un contenzioso da parte di
Associazioni delle vittime degli esposti all’amianto e di
altri rappresentanti dei lavoratori a causa del limitato
campo di applicazione della norma stessa a 15 siti
produttivi sul territorio nazionale
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4. L’ESTENSIONE DEGLI ATTI DI INDIRIZZO MINISTERIALI
CON TERMINE AL 31 DICEMBRE 1992
Il Decreto Ministeriale 12 marzo 2008 ha recato le
modalità attuative dei commi 20 e 21, articolo 1, della
Legge 24 dicembre 2007.
I lavoratori che:
hanno presentato domanda all’INAIL entro il 15 giugno
2005;;
2005
per periodi di attività svolta con esposizione all’amianto
fino all’avvio dell’azione di bonifica e, comunque, non oltre
il 2 ottobre 2003;
2003
nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo Ministeriali
con data termine riconoscimento al 31 dicembre 1992;
1992;
possono presentare, entro e non oltre l’
l’11
11 maggio 2009
2009,
una istanza di riesame per il riconoscimento della
certificazione di esposizione all’amianto fino all’avvio
dell’azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre
2003.
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4. L’ESTENSIONE DEGLI ATTI DI INDIRIZZO MINISTERIALI
CON TERMINE AL 31 DICEMBRE 1992
Impianti produttivi interessati
Località
. domande
(al 31.7.2008)
1
Acciai Speciali Terni – ILVA Laminati Piani
Torino
15
2
Michelin
Torino
=
3
Dalmine
Dalmine (BG)
173
4
Enichem - Marghera
Marghera (VE)
70
5
Vetreria Zignago
Portogruaro (VE)
120
6
ILVA “Oscar Senigaglia”
g g
Cornigliano
g
((GE))
607
7
Lucchini Siderurgica
Piombino (LI)
129
8
Enichem - Ravenna
Ravenna
78
9
Cereol Italia
Ancona
=
10
ICMI – Industrie Cantieri Metallurgici Italiani Spa
Napoli
42
11
Kuwait – Raffinazione e Chimica
Napoli
30
12
IPZS – Istituto Poligrafico e Zecca di Stato
Foggia
126
13
Enichem - Brindisi
Brindisi
133
14
BFM – Bari Fonderie Meridionali
Bari
1
15
ILVA
Taranto
2.556
TOTALE
4.080
15
5.
CHI HA DIRITTO AI BENEFICI PREVIDENZIALI
La riforma del 2003, alla quale si è accennato sopra, è
seguita ad un periodo di forte vertenzialità giudiziaria,
riferita, in particolare, alla questione della ammissione
o meno ai benefici dei lavoratori con periodi non
soggetti alla assicurazione INAIL (ferrovieri, postali,
marittimi, ecc.).
Da essa è scaturito, ad oggi, il quadro normativo così
fissato:
art. 47 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269,
convertito, con modificazioni, nella legge n. 326/2003;
art. 3, comma 132, della legge n. 350/2003;
decreto interministeriale 27 ottobre 2004.
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5.
CHI HA DIRITTO AI BENEFICI PREVIDENZIALI
I punti essenziali sono i seguenti:
ai lavoratori assicurati INAIL o, più correttamente,
ai periodi di esposizione ultradecennale all’amianto
coperti dall’assicurazione INAIL, continua ad
applicarsi
pp
la
disciplina,
p
,
sia
sostanziale
che
procedurale, antecedente al 2 ottobre 2003 (e cioè:
coefficiente moltiplicativo di 1,5 del periodo di
esposizione ai fini sia della determinazione
dell’importo delle prestazioni pensionistiche, sia
della maturazione del diritto di accesso alle
medesime; accertamento e certificazione della
esposizione sulla base dei criteri e delle regole
fissate nel precedente regime, ex legge n. 257, art.
13, c. 8);
17
5.
CHI HA DIRITTO AI BENEFICI PREVIDENZIALI
ai lavoratori non assicurati INAIL, ai quali si estendono
i benefici per la prima volta con la legge del 2003, o,
più correttamente, ai periodi di esposizione all’amianto
pari
o
superiori
a
dieci
anni
non
coperti
dall’assicurazione INAIL, si applica la disciplina, sia
sostanziale che procedurale, entrata in vigore dal 2
ottobre 2003 (e cioè: coefficiente moltiplicativo di 1,25
del periodo di esposizione solo ai fini della
determinazione
dell’importo
delle
prestazioni
pensionistiche e non anche della maturazione del diritto
di accesso alle medesime; accertamento e certificazione
della esposizione sulla base dei criteri e delle regole
fissate nel Decreto interministeriale);
18
5.
CHI HA DIRITTO AI BENEFICI PREVIDENZIALI
•a tutti indistintamente i lavoratori esposti all’amianto si
applica il termine ultimo per la possibile maturazione del
diritto (2
2 ottobre 2003);
2003
•a tutti indistintamente i lavoratori si applica il termine
ultimo per la presentazione della domanda all’INAIL a
pena di decadenza (15
15 giugno 2005);
2005
•tali
tali ultimi due termini non si applicano,
applicano come già detto,
detto
alle richieste di certificazione ai sensi del citato art. 13
comma 7, l. n. 257/92, per cui non c’è scadenza;
•ai fini del riconoscimento dei benefici, il decreto ha
confermato (art. 2) il parametro della esposizione
all’amianto “qualificata
qualificata”, ovverosia non inferiore a 100
fibre/litro come valore medio nelle 8 ore lavorative;
•la durata e l’intensità dell’esposizione dei predetti
lavoratori sono accertate e certificate dall’INAIL;
19
5.
CHI HA DIRITTO AI BENEFICI PREVIDENZIALI
l’art. 1, comma 567, della legge 23 dicembre 2005 n.
266 (Finanziaria 2006), con riferimento esclusivamente
alle domande dei lavoratori marittimi assicurati presso
l’Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo
(IPSEMA), ha trasferito la competenza ad accertare la
sussistenza e la durata dell
dell’esposizione
esposizione all
all’Istituto
Istituto
medesimo.
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6.
LA PROPOSTA DI LEGGE
Il 29 aprile 2008 è stato presentato in materia un nuovo
disegno di legge (A.S. n. 173), recante “Disposizioni a
favore dei lavoratori e dei cittadini esposti ed exesposti all’amianto e dei loro familiari, nonché delega al
Governo per l’adozione del testo unico in materia di
esposizione all’amianto”. Tale disegno ricalca, in parte i
contenuti del disegno di legge A.S. n. 23 presentato
nella precedente legislatura.
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