75 Msg ITAL n75 Protocollo_Welfare Benefici_amianto

Transcript

75 Msg ITAL n75 Protocollo_Welfare Benefici_amianto
Messaggio ITAL-Uil n. 75/2008 del 31 marzo 2008
Area Assistenza e Tutela/Inps/Inail
Ai Coordinatori regionali ITAL - Uil
A tutti gli Uffici di Patronato delle CSP Uil e delle UR Uil
Oggetto:
Legge 247/2007 (art. 1, commi 20, 21 e 22): benefici previdenziali per
esposizione all’amianto. Decreto attuativo del Ministero del lavoro.
Proseguiamo nel nostro percorso di disamina delle norme contenute nella legge
247/2007, di attuazione dei contenuti del Protocollo sul Welfare, per centrare
l’attenzione sulle disposizioni contenute ai commi 20, 21 e 22 dell’articolo 11, che
dettano norme in materia di benefici previdenziali nei confronti dei lavoratori esposti
all’amianto.
Premessa
I predetti commi prevedono che, ai fini del conseguimento dei benefici
previdenziali sull’amianto, sono valide le certificazioni rilasciate dall'INAIL ai lavoratori
che abbiano presentato domanda entro il 15 giugno 2005, per periodi di attività
lavorativa svolta con esposizione all'amianto fino all'avvio dell'azione di
bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, nelle aziende interessate
dagli atti di indirizzo del Ministero del lavoro. Questa estensione del beneficio
(esposizione fino all’avvio dell’azione di bonifica) non si applica ai titolari di pensione con
decorrenza anteriore all’entrata in vigore della legge 247/2007 e quindi si applica solo
per le pensioni con decorrenza dal 1.1.2008.
In buona sostanza siamo in presenza di un’estensione degli effetti degli atti
di indirizzo ministeriali, che, come ricorderete, vennero emanati e applicati nei
confronti dei lavoratori dipendenti di specifici settori lavorativi senza tener conto della
successiva entrata in vigore del decreto ministeriale del 27.10.2004 (vedi anche nostro
msg. 76/2005) che aveva previsto, per tutti i lavoratori, la scadenza del 15 giugno
2005 per la presentazione delle domande all’Inail e il 2 ottobre 2003 come data
ultima dell’esposizione all’amianto ai fini previdenziali.
Proprio con riguardo alla data ultima di esposizione all’amianto (2 ottobre 2003)
alcuni lavoratori, già destinatari dei predetti atti di indirizzo ed in possesso della
1
Legge n.247 del 24.12.2007. Articolo 1, commi 20, 21 e 22 (Benefici previdenziali per esposizione all'amianto)
20. Ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13 comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e
successive modificazioni, sono valide le certificazioni rilasciate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (Inail) ai lavoratori che abbiano presentato domanda al predetto Istituto entro il 15 giugno 2005, per periodi di
attività lavorativa svolta con esposizione all'amianto fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre
2003, nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
21. Il diritto ai benefici previdenziali previsti dall'articolo 13 comma 8, della legge n. 257/1992, per i periodi di esposizione
riconosciuti per effetto della disposizione di cui al comma 1, spetta ai lavoratori non titolari di trattamento pensionistico
avente decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.
22. Le modalità di attuazione dei commi 20 e 21 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
relativa certificazione, avevano infatti ripresentato domanda – entro il 15.6.2005 –,
per gli ulteriori periodi, successivi al 1992, di esposizione presso le stesse aziende
incluse negli atti di indirizzo.
Riepilogando le disposizioni in esame, i soggetti che risultano interessati
sono solo ed esclusivamente i lavoratori che hanno le seguenti caratteristiche:
abbiano presentato domanda all’INAIL entro il 15 giugno 2005;
risultino dipendenti dalle aziende interessate dagli atti di indirizzo già
emanati in materia dal Ministero del lavoro;
abbiano svolto periodi di attività lavorativa con esposizione all'amianto fino
all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre
2003.
non siano titolari di pensione avente decorrenza anteriore al 1° gennaio
2008.
L’attuazione di queste disposizione era demandata ad apposito decreto.
Il decreto ministeriale di attuazione
Lo scorso 12 marzo 2008 è stato firmato il decreto di attuazione da parte del
Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze. Il decreto, ad
oggi, non risulta ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Esaminiamone il testo (vedi
allegato).
Fermo restando quanto sopra, sottolineiamo che il Decreto dispone che i
lavoratori interessati devono presentare una nuova domanda all’INAIL entro 1 anno
dall’entrata in vigore del decreto.
Nella domanda il lavoratore dovrà specificare di non essere titolare di pensione
avente decorrenza anteriore al 1.1.2008 e di avere già presentato domanda per
l’applicazione dei benefici per l’esposizione all’amianto entro il 15 giugno 2005.
Il decreto, nell’indicare l’iter procedurale, individua gli Enti e le
Amministrazioni attraverso i quali dare applicazione ai benefici in favore dei lavoratori:
le ASL che dovranno determinare la data di avvio dell’azione di bonifica,
differenziata per singoli reparti o aree produttive individuati dagli atti di
indirizzo, previa verifica della relazione tecnica trasmessa da parte delle aziende
interessate;
l’Inail che dovrà certificare la durata dell’esposizione per i periodi
successivi al 1992 e fino all’avvio della bonifica (determinata dalle Asl).
A tal fine l’Inail dovrà acquisire, oltre che i dati delle Asl, la domanda presentata
dal lavoratore (entro 365 giorni dal decreto) ed il curriculum rilasciato dall’azienda
in cui risultino le mansioni, i reparti e i periodi lavorativi dopo il 1992 e fino alla
bonifica.
Secondo il Ministero del lavoro i lavoratori interessati sarebbero circa 4.400.
Torneremo sull’argomento non appena gli Enti previdenziali interessati, e
soprattutto l’Inail che dovrà certificare l’esposizione, emaneranno le rispettive
circolari.
Vi rimandiamo al testo del decreto e salutiamo cordialmente.
Area Assistenza e Tutela ITAL-Uil
Michele Zerillo
Allegati 1: Decreto Ministero del lavoro del 12 marzo 2008 (file Pdf allegato a parte)