Liquidazione delle rette per il soggiorno di imputati

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Liquidazione delle rette per il soggiorno di imputati
LETTERA CIRCOLARE
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e, p.,.
MAP-Olggg52-2008
PU-G0AP-80W-13/0812008-0188852-2008
Alle Comunità Terapeutiche
LORO SEDI
Al Dipartimento Nazionale
per le politiche antidroga
Presidenza del Consigli dei Ministri
ROMA
AllWfficio Centrale del Bilancio
c/o Ministero delia Giustizia
ROMA
OGGETTO: Liquidazione delle rette per il soggiorno di imputati
tossicodipendenti posti agli arresti domiciliari presso le comunità.
terapeutiche, inserite nel decreto ministeriale previsto dall'articolo 96 del
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, portante il T.U. delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza
31 Le difficoltà che soffre il sistema del rimborso della quota
equivalente alla retta, dovuto alle Comunità che ospitino
tossicodipendenti, posti
agli arresti domiciliari, per ragioni di
disintossicazione e terapia, sono state oggetto di numerose segnalazioni.
Questo Dipartimento, che prowede alla liquidazione del rimborso, ha
intrapreso alcune iniziative, sia in sede interministeriale sia in ambito di
autorganizzazione per sowenire, in quanto possibile, alle difficoltà. Fra
queste, come noto, il trasferimento del relativo processo di servizio, in
passato svolto dalla direzione generale dei beni e servizi, alla scrivente
direzione generale
Le ristrettezze del bilancio dello Stato e la complessità dei tempi e dei
modi perché i fondi attribuiti ex lege possano essere utilmente
comsposti (cd disponibilità di cassa) hanno inciso ulteriormente, al di là
delle ridotte risorse umane applicabili alla bisogna, sui tempi di
liquidazione, nella consapevolezza, del resto, dell' incapienza del capitolo
a d hoc (capitolo 1771) rispetto al montante complessivo del credito
vantato d a codeste Comunità.
92 In tal quadro si sono disciplinati gli oneri istruttori che gravano
sulle Comunità per presentare le richieste di rimborso, attraverso le
circolari 12 marzo 2001, 5 aprile 2004 e 5 maggio 2004 di questo
Dipartimento.
In tale campo, che pure non manca di incidere sui costi amministrativi
come di quelli di controllo,
delle Comunità e su quelli di questi uftici
d'intesa con l'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero, si è giunti
alla determinazione di provvedere ad una generale semplificazione dei
termini procedurali, attraverso un'aweduta applicazione dei principi
relativi aila documentazione introdotti con il decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, modificato con decreto legislativo
n. 10 e con decreto del Presidente della
23 gennaio 2002,
n. 137, e perciò con una riduzione delle
Repubblica 7 aprile 2003,
allegazioni documentali.
Si rinnovano, con l'occasione, alcuni utili schiarimenti.
L'obbligazione di rimborso sorge, come noto, in capo al Ministero
ed in favore delle Comunità, quando ricorrono le seguenti circostanze:
a) la presenza del tossicodipendente nella Comunità;
b) la sua condizione, di persona sottoposta a giudizio e non ancora
definitivamente condannata;
C) l'ulteriore condizione di destinatario della misura degli arresti
domiciliari nella sede della Comunità.
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La prova delle circostanze, insieme giuridiche e fattuali, che danno
origine all'obbligazione di rimborso, è offerta dalla Comunità con la
produzione, congiunta:
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a) dell'ordinanza del giudice che abbia disposto la misura cautelare
presso la Comunità, in una delle sedi previste dal decreto
ministeriale in oggetto;
b) delì'attestazione di tossicodipendenza fatta dal Ser.T. o dalla
Comunità stessa;
C) della relazione terapeutica trimestrale che attesti l'inserimento nel
piano terapeutico della Comunità ed i progressi compiuti
dail'utente nell'ambito dello stesso (oltre, eventualmente, la
condizione di tossicodipendenza);
d) della certificazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, fatta dal
responsabile della Comunità che la persona agli arresti domiciliari
è effettivamente rimasta presente nei giorni interessati al rimborso
(specificamente indicati) nella sede autorizzata della Comunità.
Nel caso di ospiti posti agli arresti domiciliari m a in regime cd di
semiresidenzialità, i giorni da conteggiare per la liquidazione delle rette
sono quelli di effettiva presenza in comunità, ed fi credito sorge nella
misura fissata dal DM 6 ottobre 2004 (euro 17,03 per giorno).
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§6 Le domande di rimborso per ogni trimestre saranno accompagnate,
di conseguenza, dalla seguente documentazione:
a) elenco nominativo dei tossicodipendenti in condizione di
arrestato domiciliare presso la comunità, abbinato alla
dichiarazione delle presenze degli utenti, fatta dal Legale
Rappresentante della Comunità, affermante ai sensi dell'articolo
dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28
dicembre 2000 n. 445, che le persone agli arresti domiciliari
sono effettivamente rimaste presenti nei giorni interessati al
rimborso (specificamente indicati) nella sede autorizzata della
Comunità e che nessun altro ente pubblico o Amministrazione
dello Stato ha proweduto al pagamento delle rette nel trimestre
considerato;
b) relazione terapeutica trimestrale, per ogni utente;
C) copia dell'ordinanza di m e s t i domiciliari.
L a dichiarazione indicata sub a, delle presenze deve essere redatta in
u n unico prospetto nepilogativo tnmestrale suddiviso per presenze
mensili, contenente il numero dei giorni in cui l'utente è rimasto
effettivamente in comunità.
§7
Nella domanda di rimborso devono sempre essere presenti:
a) l'indicazione del codice fiscale e/o della partita IVA;
b) le modaiità di pagamento scelte dalla Comunita;
C) qualora la Comunità opti per l'accreditamento sul conto corrente
bancario, il numero di conto corrente e dell'agenzia dell'istituto
di credito, con i rispettivicodici ABI, CAB e CIN.
§8 Con decorrenza dal terzo trimestre del presente anno 2006 (lugliosettembre) la stessa dichiarazione sarà fatta attraverso il modello TD.A ,
allegato alla presente circolare.
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Codeste Comunità restano in obbligo di comunicare, a questo
Generale Ufficio, ogni cambiamento di stahts processuale dell'ospite agli
arresti domiciliari, attestato attraverso la documentazione dei conferenti
atti processuaii (proposta di appello o ricorso in cassazione avverso la
condanna, sentenza di condanna od assoluzione portante attestazione di
intervenuta irrevocabilità, revoca della misura cautelare, ecc).
§ l 0 In applicazione delle presenti disposizioni, cessano di avere effetto,
ai fini della procedura di rimborso, gli oneri di allegazione documentale
non espressamente richiamati nella presente circolare.
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IL DIR
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della Comunità sita in
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e
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giorno mese anno
residente a
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n.
nelle qualità di legale Rappresentante della Comunitàai sensi dell'art.47, cornrni 2 e 3,
d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445
e consapevole delle sanzioni penali a cui possa andare incontro in caso d i falsità
e dichiarazloni mendaci, come previsto dall'art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000
n. 445
DICHIARA
che sono stati presenti nelle sedi intestate per il tempo indicato a lato
attesta che nessun altro Ente pubblico o Amministrazione dello Stato ha
provveduto al pagamento della retta relativa ai soggetti di cui sopra per il
trimestre in considerazione.
Data
-I -
DICHIARANTE
firma leggibile
'scrivere il D.M. in cui 6 stata inserita la mmunie. es.:
D.M. 0 7 ~ e u - 0 0
D.M. 27-gen-05
D.M. 08-@u-05
D.M. 29-dic-05