Liquidazione delle rette per il soggiorno di imputati
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Liquidazione delle rette per il soggiorno di imputati
LETTERA CIRCOLARE IPIIIIII~IIIIIII#IIIIIIIPI e, p.,. MAP-Olggg52-2008 PU-G0AP-80W-13/0812008-0188852-2008 Alle Comunità Terapeutiche LORO SEDI Al Dipartimento Nazionale per le politiche antidroga Presidenza del Consigli dei Ministri ROMA AllWfficio Centrale del Bilancio c/o Ministero delia Giustizia ROMA OGGETTO: Liquidazione delle rette per il soggiorno di imputati tossicodipendenti posti agli arresti domiciliari presso le comunità. terapeutiche, inserite nel decreto ministeriale previsto dall'articolo 96 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, portante il T.U. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza 31 Le difficoltà che soffre il sistema del rimborso della quota equivalente alla retta, dovuto alle Comunità che ospitino tossicodipendenti, posti agli arresti domiciliari, per ragioni di disintossicazione e terapia, sono state oggetto di numerose segnalazioni. Questo Dipartimento, che prowede alla liquidazione del rimborso, ha intrapreso alcune iniziative, sia in sede interministeriale sia in ambito di autorganizzazione per sowenire, in quanto possibile, alle difficoltà. Fra queste, come noto, il trasferimento del relativo processo di servizio, in passato svolto dalla direzione generale dei beni e servizi, alla scrivente direzione generale Le ristrettezze del bilancio dello Stato e la complessità dei tempi e dei modi perché i fondi attribuiti ex lege possano essere utilmente comsposti (cd disponibilità di cassa) hanno inciso ulteriormente, al di là delle ridotte risorse umane applicabili alla bisogna, sui tempi di liquidazione, nella consapevolezza, del resto, dell' incapienza del capitolo a d hoc (capitolo 1771) rispetto al montante complessivo del credito vantato d a codeste Comunità. 92 In tal quadro si sono disciplinati gli oneri istruttori che gravano sulle Comunità per presentare le richieste di rimborso, attraverso le circolari 12 marzo 2001, 5 aprile 2004 e 5 maggio 2004 di questo Dipartimento. In tale campo, che pure non manca di incidere sui costi amministrativi come di quelli di controllo, delle Comunità e su quelli di questi uftici d'intesa con l'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero, si è giunti alla determinazione di provvedere ad una generale semplificazione dei termini procedurali, attraverso un'aweduta applicazione dei principi relativi aila documentazione introdotti con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, modificato con decreto legislativo n. 10 e con decreto del Presidente della 23 gennaio 2002, n. 137, e perciò con una riduzione delle Repubblica 7 aprile 2003, allegazioni documentali. Si rinnovano, con l'occasione, alcuni utili schiarimenti. L'obbligazione di rimborso sorge, come noto, in capo al Ministero ed in favore delle Comunità, quando ricorrono le seguenti circostanze: a) la presenza del tossicodipendente nella Comunità; b) la sua condizione, di persona sottoposta a giudizio e non ancora definitivamente condannata; C) l'ulteriore condizione di destinatario della misura degli arresti domiciliari nella sede della Comunità. 93 La prova delle circostanze, insieme giuridiche e fattuali, che danno origine all'obbligazione di rimborso, è offerta dalla Comunità con la produzione, congiunta: 94 a) dell'ordinanza del giudice che abbia disposto la misura cautelare presso la Comunità, in una delle sedi previste dal decreto ministeriale in oggetto; b) delì'attestazione di tossicodipendenza fatta dal Ser.T. o dalla Comunità stessa; C) della relazione terapeutica trimestrale che attesti l'inserimento nel piano terapeutico della Comunità ed i progressi compiuti dail'utente nell'ambito dello stesso (oltre, eventualmente, la condizione di tossicodipendenza); d) della certificazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, fatta dal responsabile della Comunità che la persona agli arresti domiciliari è effettivamente rimasta presente nei giorni interessati al rimborso (specificamente indicati) nella sede autorizzata della Comunità. Nel caso di ospiti posti agli arresti domiciliari m a in regime cd di semiresidenzialità, i giorni da conteggiare per la liquidazione delle rette sono quelli di effettiva presenza in comunità, ed fi credito sorge nella misura fissata dal DM 6 ottobre 2004 (euro 17,03 per giorno). 95 §6 Le domande di rimborso per ogni trimestre saranno accompagnate, di conseguenza, dalla seguente documentazione: a) elenco nominativo dei tossicodipendenti in condizione di arrestato domiciliare presso la comunità, abbinato alla dichiarazione delle presenze degli utenti, fatta dal Legale Rappresentante della Comunità, affermante ai sensi dell'articolo dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, che le persone agli arresti domiciliari sono effettivamente rimaste presenti nei giorni interessati al rimborso (specificamente indicati) nella sede autorizzata della Comunità e che nessun altro ente pubblico o Amministrazione dello Stato ha proweduto al pagamento delle rette nel trimestre considerato; b) relazione terapeutica trimestrale, per ogni utente; C) copia dell'ordinanza di m e s t i domiciliari. L a dichiarazione indicata sub a, delle presenze deve essere redatta in u n unico prospetto nepilogativo tnmestrale suddiviso per presenze mensili, contenente il numero dei giorni in cui l'utente è rimasto effettivamente in comunità. §7 Nella domanda di rimborso devono sempre essere presenti: a) l'indicazione del codice fiscale e/o della partita IVA; b) le modaiità di pagamento scelte dalla Comunita; C) qualora la Comunità opti per l'accreditamento sul conto corrente bancario, il numero di conto corrente e dell'agenzia dell'istituto di credito, con i rispettivicodici ABI, CAB e CIN. §8 Con decorrenza dal terzo trimestre del presente anno 2006 (lugliosettembre) la stessa dichiarazione sarà fatta attraverso il modello TD.A , allegato alla presente circolare. 59 Codeste Comunità restano in obbligo di comunicare, a questo Generale Ufficio, ogni cambiamento di stahts processuale dell'ospite agli arresti domiciliari, attestato attraverso la documentazione dei conferenti atti processuaii (proposta di appello o ricorso in cassazione avverso la condanna, sentenza di condanna od assoluzione portante attestazione di intervenuta irrevocabilità, revoca della misura cautelare, ecc). § l 0 In applicazione delle presenti disposizioni, cessano di avere effetto, ai fini della procedura di rimborso, gli oneri di allegazione documentale non espressamente richiamati nella presente circolare. &$ IL DIR I Comuriità S-tmttura MODELLO (*) I della Comunità sita in via I -- TD.A mmune città s0ttoscri~ ~ nane n a t a m e il giorno mese anno residente a vialpiazza n. nelle qualità di legale Rappresentante della Comunitàai sensi dell'art.47, cornrni 2 e 3, d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali a cui possa andare incontro in caso d i falsità e dichiarazloni mendaci, come previsto dall'art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 DICHIARA che sono stati presenti nelle sedi intestate per il tempo indicato a lato attesta che nessun altro Ente pubblico o Amministrazione dello Stato ha provveduto al pagamento della retta relativa ai soggetti di cui sopra per il trimestre in considerazione. Data -I - DICHIARANTE firma leggibile 'scrivere il D.M. in cui 6 stata inserita la mmunie. es.: D.M. 0 7 ~ e u - 0 0 D.M. 27-gen-05 D.M. 08-@u-05 D.M. 29-dic-05